Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.224

 

cr

Lugano

8 aprile 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 31 luglio 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1960, in precedenza attivo in qualità di gommista indipendente, in data 17 febbraio 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di un infortunio occorsogli in data 2 febbraio 2005 (doc. 1/1-7).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con decisione del 28 novembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI dell’80%), a far tempo dal 1° febbraio 2006 (doc. 27/1-5).

                                         L’erogazione di una rendita intera di invalidità (grado AI dell’80%) è poi stata confermata dall’amministrazione, in occasione della procedura di revisione della rendita del 2008, tramite comunicazione del 19 maggio 2010 (doc. 54).

 

                               1.2.   In esito ad una nuova procedura di revisione, avviata nel  maggio 2011, dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 68) e un’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. 74), con progetto di decisione del 26 aprile 2012 (doc. 76/1-3), poi confermato con decisione del 31 luglio 2012, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita d’invalidità all’assicurato, non presentando più lo stesso un grado d’invalidità pensionabile (doc. A).

 

                               1.3.   Contro questa decisione, l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata ed il ripristino dell’erogazione di una rendita intera di invalidità (doc. I).

                                         Il rappresentante dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

                                                                                                                        

                                         Il patrocinatore ha, innanzitutto, contestato che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, sottolineando come il dr. __________, che da anni segue il signor RI 1, non ha riscontrato alcun progresso dello stato valetudinario, ritenendo per contro che “dal punto di vista medico non sussista alcun motivo per ridurre l’attuale incapacità lavorativa del paziente”.

                                         L’avv. RA 1 ha rilevato che la perizia dei medici del SAM ha ripreso in maniera acritica i limiti funzionali descritti dal medico di circondario dell’assicuratore infortuni in occasione della visita medica di chiusura del 5 novembre 2008, senza aggiornarli alla situazione del 2012.

                                         Il legale ha poi criticato la valutazione degli aspetti pischici operata dalla dr.ssa __________ - la quale, a suo modo di vedere, avrebbe sottovalutato la reale portata dei disturbi psichici dell’assicurato - sottolineando come la scoperta del carcinoma renale nel 2008 ha avuto ripercussioni importanti sui disturbi depressivi reattivi dell’interessato, come ritenuto dal medico curante, dr. __________.

                                         Il patrocinatore ha, infine, contestato il grado di invalidità dell’11% determinato dall’amministrazione, rilevando innanzitutto come lo stesso sia inferiore a quello del 15% fissato dall’assicuratore infortuni, tenendo conto delle sole conseguenze post-infortunistiche.

                                         Il legale ha poi contestato l’ammontare del reddito da valido e di quello da invalido calcolati dall’amministrazione, criticando in particolare il fatto che l’Ufficio AI abbia fatto ricorso “ai dati statistici (soprattutto con riferimento al reddito da valido), atteso che le precedenti decisioni non si sono fondate su dati teorici, bensì su concreti riscontri oggettivi” (doc. I).

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta - dopo avere ribadito la correttezza della perizia pluridisciplinare dei medici del SAM, come confermato dal SMR (doc. IV/bis) - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

                                        

                               1.5.   In data 5 novembre 2012, il rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico, datato 22 ottobre 2012, nel quale il dr. __________ ha comunicato che il signor RI 1 ha dovuto essere ricoverato presso l’Ospedale regionale di __________ (doc. VIII + F).

                                     

                               1.6.   Con osservazioni del 16 novembre 2012, l’UAI ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso, sottolineando come, secondo quanto indicato dal SMR, la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato non è atta a dimostrare “una sostanziale modifica prolungata dello stato di salute dell’assicurato con influsso sulla capacità lavorativa residua” (doc. X + bis).

 

                               1.7.   In data 29 novembre 2012, il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA due nuovi referti medici, chiedendo che venga ordinata una nuova perizia psichiatrica, volta ad accertare il reale stato di salute psichica dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla capacità lavorativa residua (doc. XII + G1-3).

 

                               1.8.   Con osservazioni dell’11 dicembre 2012, l’Ufficio AI, sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR riguardo alla nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente, ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, evidenziando che, potendo fare risalire la patologia psichica al settembre 2012, “un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’assicurato esula dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà, se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (per il tramite di una domanda di revisione” (doc. XIV + 1).

 

                               1.9.   In data 10 gennaio 2013, il patrocinatore di Giuseppe D’Ora ha rilevato che sebbene la presa a carico psichiatrica sia iniziata nel mese di settembre 2012, “la problematica di tipo psicologico di cui è sofferente il mio patrocinato ha iniziato ad espletare i propri effetti ben prima del mese di settembre 2012”, come del resto già indicato nel rapporto del 7 maggio 2012 del dr. __________ (doc. XVI).

 

                                         Queste considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XVII), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di revisione, la rendita intera d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.3.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

                                         Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.4.   Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

                                     

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

 

                                         Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

                                         Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

                                         Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.5.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                                         In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che 

                                         una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

 

                               2.6.   Nella decisione impugnata, l’amministrazione ha soppresso, in via di revisione, il diritto a prestazioni dell’assicurato, ritenendo che, dal profilo medico, vi sia stato un miglioramento dello stato di salute dell’interessato, come appurato dal referto peritale pluridisciplinare SAM del 4 novembre 2011.

                                        

                                         Nel contesto della perizia SAM, i medici hanno valutato la patologia psichiatrica, quella urologica e quella reumatologica.

 

                                         Globalmente, nel rapporto peritale del 4 novembre 2011, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “dolori al piede sin. e all’articolazione tibio-tarsica in stato dopo frattura malleolare tipo Weber C (2.2.2005), osteosintesi con placca (16.2.2005), sviluppo di CPRS tipo 1 regredita in modo completo, asportazione del materiale di osteosintesi e artroscopia dell’articolazione tibiotarsica” (doc. 68-16).

                                     

                                         Quali diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece poste quelle di “carcinoma renale ds a cellule cromofobe pT2 pN0 M0 Fuhrman 3, con stato dopo nefrectomia allargata ds (1.2.2008); idrocele a ds; iperplasia prostatica di primo grado; lombalgie; stato dopo sub amputazione falangi distali dito III mano ds e dito III e IV mano sin” (doc. 68-17).

 

                                         Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% nell’attività da ultimo esercitata di gommista indipendente, mentre in un’attività adeguata la capacità lavorativa è piena dal 1° marzo 2011 (doc. 68-21).

 

                                         Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi psichici dell’assicurato non sono stati chiariti in modo soddisfacente.

                                        

                                         Dal profilo somatico, il TCA non ha invece motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale dei medici del SAM - dalla quale è emerso che l’assicurato, a seguito del decorso regolare e favorevole della patologia tumorale, non presenta più, a partire da marzo 2011, un’incapacità lavorativa dal profilo strettamente urologico, mentre, dal profilo reumatologico, continua a presentare le limitazioni funzionali già evidenziate in passato dal dr. Dotti, non essendovi state, salvo la guarigione del Morbo di Sudeck, delle modifiche di rilievo dei disturbi, definiti dal dr. __________ “invariati in questi anni” (cfr. doc. 68-37) - le cui conclusioni, del resto, non sono state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

                                     

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                     

                                         Il TCA non può, per contro, considerare esaustiva la valutazione peritale psichiatrica della dr.ssa __________, attestante l’assenza di problematiche di natura psichica, alla luce dell’ulteriore documentazione medica prodotta dall’interessato.

                                         L’assicurato ha infatti prodotto dei referti medici, attestanti l’esistenza di un disturbo depressivo, che non sono stati ritenuti dall’UAI atti a dimostrare, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, l’esistenza di un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato dopo la valutazione peritale della dr.ssa __________ del 15 ottobre 2011.

                                         Ora, tali referti non sono stati sottoposti dall’amministrazione al vaglio del perito per una sua presa di posizione.

                                        

                                         Il TCA constata, infatti, che la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale - redatta dal dr. __________, prima (doc. C) e dal dr. __________, poi (doc. D) – seguita poi, in corso di causa, dai referti del dr. __________ (doc. F), del dr. __________ (doc. G1) e della dr.ssa __________ dello studio medico del dr. __________ (doc. G2), sono stati valutati dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR come ininfluenti sulle conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM (doc. IV/bis e doc. XIV/1), senza previamente interpellare al riguardo l’autore della consultazione peritale specialistica in questione, al fine di verificare se, nel frattempo (fino al momento di emanazione della decisione impugnata), le condizioni di salute dell’interessato siano effettivamente peggiorate o meno.

                                        

                                         Nelle annotazioni del 7 dicembre 2012, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR, dopo avere preso atto della degenza dal 10 al 24 ottobre 2012 dell’assicurato presso l’Ospedale regionale di __________, hanno ritenuto di poter fare risalire l’inizio della patologia psichiatrica dell’assicurato al mese di settembre 2012, corrispondente all’inizio della presa a carico presso la Clinica del dr. __________.

I medici del SMR hanno aggiunto che non vi è “nessuna evidenza clinica che un disturbo psichiatrico fosse presente antecedentemente alla decisione”, rilevando che “in precedenza non è stato riscontrato nessun disturbo psichico dal perito psichiatra, dr.ssa __________, che aveva visitato l’assicurato in corso di perizia pluridisciplinare SAM” (doc. XIV/1).

 

                                         Il TCA non può fare proprie queste considerazioni dei medici del SMR.

Se, da una parte, è vero che, nel proprio referto peritale, la dr.ssa __________ non ha riscontrato alcuna patologia psichica, d’altra parte, questo Tribunale rileva che, come correttamente evidenziato dal patrocinatore dell’assicurato e contrariamente al parere del SMR (doc. XIV/1), l’esistenza di un “disturbo depressivo reattivo significativo” è già stata messa in luce dal dr. __________ nel referto del 7 maggio 2012 (doc. C), precedente l’emanazione della decisione impugnata.

La presenza di una problematica depressiva è poi stata confermata dal dr. __________ nel referto del 7 settembre 2012 (doc. D) e, in corso di causa, dal referto del dr. __________ del 9 novembre 2012 (doc. G1) e da quello del 28 novembre 2012 della dr.ssa __________ (doc. G2).

                                        

                                         Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 31 luglio 2012 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         In concreto, il TCA, contrariamente al parere dell’UAI, rileva che già prima dell’emanazione della decisione impugnata l’assicurato ha prodotto il referto del dr. __________, attestante l’esistenza di “disturbi reattivi significativi e ben comprensibili”, che avrebbe dovuto essere sottoposto alla dr.ssa __________ al fine di verificare se, dopo il suo esame peritale, fosse subentrato o meno un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato.

                                         Ciò appare tanto più necessario alla luce degli ulteriori referti medici prodotti dall’assicurato a comprova dell’esistenza di una problematica depressiva importante (doc. D; G1 e G2), che ha potuto essere constatata anche dal dr. __________ in occasione del ricovero dal 10 al 24 ottobre 2012 presso l’Ospedale regionale di __________ (doc. G1).

                                                                                

In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un complemento peritale da parte della dr.ssa __________, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, giustifichi una capacità lavorativa globale del 100%, come stabilito dalla dr.ssa __________ e confermato dalla dr.ssa __________, dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR (doc. 82-1, IV/bis, XIV/1) .

                                        

                                         Tale soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo trascorso tra la valutazione peritale della dr.ssa __________ (la quale ha visitato l’assicurato nel mese di ottobre 2011) e l’emanazione della decisione impugnata (del 31 luglio 2012).

 

 

                               2.7.   Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.3.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                     

                                         Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

 

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto anche degli aspetti somatici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

 

 

                               2.8.   Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                        

                                         La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

 

 

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §    La decisione del 31 luglio 2012 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 12 settembre 2012.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti