Raccomandata |
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Incarto n.
rg/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 21 dicembre 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto ed in diritto
che - dal 1° agosto 2006 RI 1, montatore elettricista indipendente dal 1984, beneficia del versamento di una rendita intera d’invalidità per motivi psichici (cfr. doc. AI 22/1, 26-30);
- a seguito dell’avvio, nel settembre 2011, di una procedura di revisione (doc. AI 31-34), esperito un colloquio con l’assicura-to in cui è stata preannunciata una sospensione delle prestazioni in caso di mancata presentazione di documentazione fiscale necessaria alla valutazione del diritto alla rendita (doc. AI 36), per decisione (incidentale) 21 dicembre 2011 l’Ufficio AI, costatato il mancato invio dei documenti richiesti ed in attesa di ulteriori emergenze istruttorie, ha decretato la sospensione provvisoria della rendita con effetto dal 1° gennaio 2012 (doc. AI 40);
- con il presente ricorso, l’assicurato postula l’annullamento della decisione suddetta, facendo in particolare notare l’im-possibilità, per motivi psichici, di svolgere la propria attività in maniera continuata ed esponendo i dati relativi alle proprie entrate annue;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI, evidenziando in particolare come l’assicurato sia incorso in una violazione del proprio obbligo di informare per non aver fornito i dati relativi al proprio reddito necessari alla valutazione del diritto alla rendita, ha chiesto la conferma della decisione impugnata;
- con scritto 12 marzo 2012 l’insorgente ha in particolare precisato di non aver a suo tempo compreso che fosse compito suo trasmettere i dati fiscali all’amministrazione, credendo invece che gli stessi sarebbero stati inviati direttamente da parte dell’autorità fiscale, rilevando altresì di non aver nemmeno compreso l’importanza dei dati di reddito per la determinazione dell’invalidità (VI);
- con osservazioni 14 marzo 2012 l’Ufficio AI ha comunicato di ritenere, contrariamente a quanto sostenuto nella risposta di causa, che all’assicurato in considerazione del suo stato di salute e del comportamento adottato non possa essere rimproverato di aver violato in maniera crassa il suo obbligo d’informazione, postulando di conseguenza l’accoglimento del ricorso (VIII);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata);
- l’amministrazione può ordinare la sospensione provvisoria del diritto alla rendita quale provvedimento cautelare (incidentale) in applicazione analogica dell’art. 56 PA (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pp. 33s; 9C_463/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112, 115-116; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, n. 2323-2340, pp. 453ss con riferimenti);
- anche nel caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento deve essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller, op. cit., n. 2378-2382, pp. 463s e riferimenti);
- in DTF 107 V 24, circa la natura di un provvedimento con cui l’amministrazione, nell’ambito di una procedura di revisione, sospende il versamento di prestazioni a seguito del mancato invio da parte dell’assicurato di documenti necessari per la determinazione del suo diritto alla rendita dopo fissazione di un termine per la loro presentazione con la comminatoria che altrimenti la prestazione sarebbe soppressa, l’alta Corte ha stabilito trattasi di una decisione finale munita di condizione ri-solutiva e non di decisione incidentale (in argomento Müller, op. cit., n. 2341 p. 456; Seiler, in VwVG-Praxiskommentar, 2009, ad art. 56, n. 16);
- come accennato, nelle more della presente procedura l’am-ministrazione ha affermato che, contrariamente a quanto riba-dito in risposta di causa, sulla base di un approfondito esame della fattispecie e tenuto degli accertamenti nel frattempo disposti non siano dati gli estremi di una violazione dell’obbligo di informare da parte dell’assicurato giustificante l’emissione del querelato provvedimento;
- in effetti, in base agli atti all’inserto e con riferimento particolare alla documentazione medica ed economica (cfr. soprattutto doc. AI 34/1-6, 36-1, 38-1, VIII/1-2), non è dato con ogni vero-simiglianza di ritenere siccome ipotizzabile un’indebita percezione di prestazioni da parte dell’assicurato (cfr. decisione im-pugnata) rispettivamente – come sostenuto dall’autorità intimata che chiede di conseguenza di voler accogliere il ricorso (e quindi, implicitamente, annullare la decisione impugnata), precisando di aver nel frattempo reso un progetto di decisione concernente (nel merito) la revisione della rendita di spettanza di RI 1 – una violazione del suo “obbligo di informazione” (cfr. risposta di causa) giustificante la sospensione provvisoria di prestazioni;
- in accoglimento del gravame, la decisione impugnata deve di conseguenza essere annullata;
- stante l’esito del gravame può rimanere indecisa la questione di sapere se nella specie sia stato correttamente salvaguardato il diritto di essere sentito. Infatti, nella misura in cui trattasi di sospensione di prestazioni ai sensi della surriferita giurisprudenza di cui alla DTF 107 V 24 (ciò che nella fattispecie in esame sembra essere il caso), il provvedimento impugnato è da considerare alla stregua di decisione finale munita di condizione risolutiva, prima della cui emanazione l’ammini-strazione – in applicazione degli artt. 57a LAI e 73ter OAI disciplinanti la procedura di preavviso (procedura già prevista all’art. 73bis OAI, abrogato dal n. 1 dell’Ordinanza 11 settembre 2002, e reintrodotta con effetto dal 1. luglio 2006 dal n. 1 della LF del 16 dicembre 2005) – avrebbe dovuto seguire la procedura di preavviso (agli atti risulta unicamente un verbale, sub doc. AI 36, relativo al colloquio tra l’assicurato e un funzionario “addetto agli assicurati”; in argomento cfr. SVR 1995 IV Nr. 41 consid. 4; Schlauri, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 223; sulla non sanabilità di tale vizio procedurale in sede ricorsuale cfr. SVR 1995 IV Nr. 41 consid. 4.c; STCA 32.2001.110 del 28 maggio 2002; RDAT 1993-I p. 223; RCC 1992 p. 227);
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto e, di conseguenza, la decisione 21 dicembre 2011 è annullata.
2.- Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti