Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.234

 

FS

Lugano

3 maggio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 settembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 4 settembre 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   L’Ufficio AI, con decisione 21 aprile 1998 ritenuto che, nonostante la comminatoria del 14 ottobre 1997 con assegnazione di un ultimo termine, l’assicurata non ha né prodotto la documentazione né fornito le informazioni richieste (doc. AI 10/1) , ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel giugno 1997 (doc. AI 18/1).

                                         Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

 

 

                               1.2.   Nell’ambito della nuova domanda dell’ottobre 2002 (doc. AI 20/1-7), l’Ufficio AI sulla base del rapporto d’esame clinico del medico SMR dr. __________ del 9 gennaio 2004 (doc. AI 43/1-8) e delle annotazioni 19 e 28 gennaio e 11 febbraio 2005 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 57/1-2, 61/1 e 63/1) , con decisione su opposizione 18 febbraio 2005, ha negato all’assi-curata il diritto ad una rendita non raggiungendo il grado d’invalidità  minimo pensionabile (doc. AI 64/1-5).

                                         La decisione su opposizione del 18 febbraio 2005 è stata confermata da questo Tribunale con sentenza del 5 agosto 2005, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 68/1-17).

 

                               1.3.   Nel febbraio 2009, tramite il consulente __________, l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 75/1 e 76/1-10).

                                         Con decisione 15 maggio 2009 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta (doc. AI 79/1-2).

                                         Anche questa decisione è stata confermata dallo scrivente Tribunale con sentenza del 9 ottobre 2009, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 87/1-6).

 

                               1.4.   Nell’agosto 2011, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato la domanda di prestazioni oggetto della presente vertenza (doc. AI 99/1-9 e 102/1).

                                         Con decisione 4 settembre 2012, preavvisata con progetto 2 maggio 2012 (doc. AI 141/1-3) sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM del 14 febbraio 2012 (doc. AI 135/1-51), dei rapporti/annotazioni del medico SMR dr. __________ del 23 febbraio, 16 aprile e 4 luglio 2012 e della valutazione del 2 maggio 2012 della consulente in integrazione (doc. AI 140/1-3) , l’Ufficio AI ha nuovamente negato il diritto a prestazioni (doc. AI 145/1-4).

 

                               1.5.   Contro la decisione del 4 settembre 2012 l’assicurata, sempre tramite l’avv. RA 1, ha introdotto il presente ricorso con il quale contestata la valutazione medica ed economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità.

 

                               1.6.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito ha chiesto di respingere il ricorso.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

                                         L’insorgente postula il diritto ad una rendita d’invalidità senza specificarne il grado.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

 

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                               2.5.   Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che vista la domanda di prestazioni dell’agosto 2011 e conformemente alla valutazione 24 novembre 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 128/1-3) l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 130/1-2).

 

                                         Dalla perizia plurisciplinare 14 febbraio 2012 (doc. AI 135/1-51) risulta che i periti, dopo aver elencato i numerosi atti medici, esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________), ORL (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

                                         Viste le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

5.1  Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Ipoacusia unilaterale sin. con oggettivata ipofunzione vestibolare sin. (significativa oltre il 30% di differenza), compatibile sia con:

 

     -  morbo di Ménière a sin., di forma incompleta;

     -  neuronite vestibolare recidivante, senza recupero centrale.

 

Disturbo di personalità ansioso e dipendente (ICD-10 F60.7).

 

 

5.2  Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Periartropatia omeroscapolare tendinopatia, in parte calcarea e stato dopo frattura della clavicola con consolidamento con grosso callo a ds. in:

 

     -  stato dopo politrauma da incidente stradale nel 1994 (complessa frattura del massiccio facciale, frattura costale in serie a ds., frattura della clavicola ds. trattata conservativamente).

 

Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli.

 

Dolori alla muscolatura del tenar bilateralmente.

(…)" (doc. AI 135/19)

 

                                         Considerati tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale nell’attività lucrativa attualmente svolta dal 2009 ca. quale onicotecnica in proprio è valutabile nella misura del 70% (normale orario di lavoro giornaliero con limitazione di rendimento). (…)” (doc. AI 135/25), il SAM ha concluso:

 

"  (…)

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Le conseguenze sulla capacità di lavoro dell’A. nell’attività svolta in qualità di onicotecnica in proprio si manifestano nell’ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello psicologico e mentale, nonché otovestibolare (ORL).

 

Sul piano psichiatrico, le limitazioni funzionali sono riconducibile al disturbo di personalità ansioso e dipendente, ciò che comporta per l’A. una certa difficoltà a collaudarsi nei rapporti interpersonali praticamente al di fuori degli ambiti in cui riesce a trovarsi a suo agio, ne segue una minore affidabilità, ridotta caricabilità per esempio in situazioni stressanti o necessitanti un’accentuata concentrazione sul lavoro. Da ciò risulta un ridotto rendimento lavorativo.

 

Sul piano ORL, gli episodi vertiginosi, il barcollamento, l’instabilità permanente, nonché l’ipoacusia a sin. rendono non più esigibili per l’A. ambienti troppo rumorosi, attività comportanti ripetuti spostamenti del tronco e del capo. In particolare, gli episodi vertiginosi limitano il rendimento lavorativo dell’A. nell’attuale attività lucrativa.

 

Alla luce delle limitazioni sopra elencate, possiamo affermare che l’attività attualmente esercitata dall’A. in qualità di onicotecnica in proprio (attività che svolge a domicilio) risulta ancora praticabile nella misura del 70%, come descritto al capitolo 7. Facciamo notare che le limitazioni in ambito psichiatrico ed ORL non vanno sommate aritmeticamente, bensì integrate, in quanto entrambe concorrono a ridurre il rendimento lavorativo e pertanto si sovrappongono.

 

Per quanto riguarda la determinazione temporale della limitazione della capacità di lavoro dell’A., prendiamo atto delle decisioni finora prese dall’Amministrazione AI, confermate nel 2005 e nel 2009 da sentenze del TCA e pertanto cresciute in giudicato. Come richiesto dal SMR dell’Ufficio AI (Dr. med. ____________________, atto del 24.11.2011) possiamo affermare che a decorrere da marzo 2011 (esaurienti accertamenti ORL effettuati dalla Dr.ssa med. __________) la capacità lavorativa dell’A. nell’attività svolta di onocotecnica va considerata nella misura del 70%, come descritto al capitolo 7. Da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro non ha presentato sostanziali e/o duraturi mutamenti. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine è riservata in considerazione del possibile peggioramento in ambito ORL, come ritenuto dal nostro consulente.

 

 

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE

 

Prendiamo atto che l’A. spontaneamente, nell’impossibilità di riprendere l’attività lucrativa svolta in passato in qualità di rappresentante di galleria d’arte, è stata in grado d’integrarsi nel mondo del lavoro, ottenendo il diploma di onicotecnica, attività che svolge in proprio dal 2009 ca. Come riferito sopra, in questo tipo di attività l’A. va considerata capace al lavoro nella misura del 70%, situazione valetudinaria che non riteniamo possibile migliorare tramite ragionevoli provvedimenti sanitari.

 

Per le sole ragioni mediche, l’A. va ritenuta in grado di svolgere altre attività lucrative, prevalentemente sedentarie, senza l’esigenza di spostamenti eccessivi del tronco e del capo, in ambienti non rumorosi e non esposti al rumore, inoltre non esigenti un normale orientamento nel campo sonoro, nella misura dell’80% (orario di lavoro normale con ridotto rendimento a causa delle limitazioni descritte in ambito psichiatrico).

 

 

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste.

 

Lasciamo al SMR, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 135/25-27)

 

                                         L’Ufficio AI viste le risultanze peritali, i rapporti/annotazioni 23 febbraio, 16 aprile e 4 luglio 2012 del dr. __________ (doc. AI 136/1-4, 138/1-3 e 144/1) e la valutazione 2 maggio 2012 della consulente in integrazione (doc. AI 140/1-3) con decisione 4 settembre 2012 ha negato il diritto a prestazioni.

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, senza l’ulteriore complemento peritale (di cui si dirà in seguito e che l’Ufficio AI dovrà predisporre), non può concludere con la sufficiente tranquillità che da marzo 2011 l’assicurata è abile al lavoro nella misura dell’80% in un’attivi-tà adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

 

                                         Il dr. __________, FMH ORL, alle seguenti precise domande di cui al questionario base consulti SAM, ha così risposto:

 

"  (…)

1.  Diagnosi dal suo punto di vista specialistico (specificando se sono con o senza influsso sulla capacità lavorativa).

 

1.  Con influsso sulla capacità lavorativa:

ipoacusia unilaterale sin. con oggettivata ipofunzione vestibolare sx. (significativa oltre il 30% di differenza), compatibile con un morbo di Ménière sx., di forma incompleta o di una neuronite vestibolare recidivante, senza recupero centrale

 

2.  Valutazione della capacità lavorativa (in percentuale) nell’attività da ultimo svolta dall’assicurato/a, se possibile specificando se dovuta a limitazione funzionale o di rendimento riferito ad un’attività al 100%.

 

2.  La paziente si occupava di una galleria d’arte e attualmente ha ripreso una piccola clientela (circa 12 persone), in un’attività di ricostruzione delle unghie.

     Un’attività del 70% è proponibile, dovuta a limitazioni di rendimento

 

(…)

 

8.  Ritiene che l’assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in % in tale attività, specificando da quando.

 

8.  Tutte le attività sedute senza spostamenti eccessivi del tronco e del capo.

(…)" (doc. AI 135/41-42 e 135-43)

 

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto del 26 gennaio 2012 (doc. AI 135/28-33), circa la capacità lavorativa nell’attività lavorativa da ultimo svolta, le limitazioni funzionali e la possibilità di svolgere altre attività, ha rilevato che “(…) nelle condizioni attuali di relativo buon compenso funzionale il disturbo di personalità ansioso e dipendente assume un relativo valore riducendo la capacità lavorativa psichiatrica dell’A. non più del 20%. […] Le limitazioni funzionali sono riconducibili al disturbo di personalità ansioso e dipendente che comporta una certa difficoltà a collaudarsi nei rapporti interpersonali particolarmente al di fuori degli ambiti in cui L’A. riesce a trovarsi a suo agio. […] Ritengo che l’A. possa essere in grado di lavorare con una buona continuità ottenendo risultati validi e riproducibili nella professione attualmente svolta che le permette di lavorare in condizioni non troppo stressanti. (…)” (doc. AI 135/31-33).

 

                                         Ora, ritenuto che per lo specialista ORL (che non si è espresso puntualmente sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata, cfr. la risposta 8) nella sua attività abituale di ricostruzione delle unghie a domicilio è abile al 70% e che anche lo specialista in psichiatria ha concluso che in detta attività vi é la possibilità di lavorare con una buona continuità ottenendo risultati validi avuto riguardo anche alle condizioni non troppo stressanti, questo Tribunale deve concludere che, in quanto a tutti gli effetti attività adeguata, non è dato in alcun modo a capire per quali ragioni i periti del SAM abbiano concluso per una diversa capacità lavorativa (70% rispettivamente 80%) nell’attività abituale e in un’altra attività adeguata.

 

                                         In questo senso, l’amministrazione dovrà interpellare nuovamente il SAM in merito alla capacità lavorativa in un’attività adeguata e, se del caso, farsi spiegare compiutamente dai periti le ragioni per le quali sono giunti ad una diversa valutazione circa la capacità lavorativa nell’attività abituale (lo si ribadisce, da ritenersi idonea sotto tutti gli aspetti) e in un’altra attività adeguata.

                                         Parimenti visto che nelle osservazioni è stata contestata la mancata cumulabilità dei gradi di incapacità lavorativa stabiliti nelle varie patologie (cfr. doc. AI 142/1-2, punto 3), che al riguardo il dr. __________ nelle annotazioni 4 luglio 2012 non si è espresso (cfr. doc. AI 144/1) e ricordato che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485); nella STFA I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella causa in esame è stato fatto; nella STFA I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 15, il TF ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo” (cfr. il regesto della SVR 2008 IV Nr. 15) l’Ufficio AI dovrà domandare al SAM di motivare nel dettaglio come sono giunti all’esclusione di un cumulo dei gradi d’invalidità lavorativa dal profilo ORL e psichiatrico (per un caso in cui questo Tribunale ha effettuato un accertamento in questo senso presso il SAM cfr. la STCA 32.2012.91 del 28 novembre 2012).

 

                               2.8.   Quanto alla valutazione economica, in particolare alla contestazione della riduzione ai sensi della DTF 126 V 75 riconosciuta nella misura del 14% (cfr. la tabella con motivazione del 20 ottobre 2012 sub doc. AI 147), la stessa appare prematura visto che la capacità lavorativa in un’attività adeguata deve ancora essere compiutamente acclarata.

 

                                         In ogni caso, applicando (come ha fatto la consulente in integrazione) tanto per il reddito da valido che per quello da invalido i dati statistici, nel caso in cui la capacità lavorativa residua in un’attività adeguata fosse del 70%, in base ad un confronto percentuale dei redditi e applicata la riduzione del 14%, all’assicurata andrebbe riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita, visto il grado d’invalidità del 40% (100 – [100 x 70% ridotto del 14%] = 39.8% arrotondato al 40% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

 

                               2.9.   Alla luce di quanto sopra esposto è necessario un approfondimento presso il SAM circa la capacità lavorativa in un’attivi-tà adeguata. I periti dovranno inoltre dettagliare le ragioni per le quali hanno escluso una cumulabilità dei gradi d’incapacità lavorativa dal profilo ORL e psichiatrico.

                                         Nella citata sentenza 137 V 210 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio, tra l’altro per accertare problematiche non completamente risolte (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”).

 

                                         In concreto, in virtù delle carenze sopra evidenziate e della necessità di procedere ad un complemento peritale, s’impone un rinvio all’amministrazione affinché esperiti gli accertamenti sopra enunciati si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

 

                             2.10.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ai sensi dei considerandi.

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione.

 

                                         Alla ricorrente, patrocinata da un legale, vanno riconosciute le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti