Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 18 luglio 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 18 luglio 2012 l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni “(…) nessun diritto ad una rendita e a provvedimenti professionali (…)” a Avnor Lugbunari (doc. A);
- il 17 settembre 2012 l’assicurato insorge dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni postulando l’annullamento della suddetta decisione e l’esecuzione di una perizia giudiziaria che accerti il suo reale stato psichico. In via subordinata chiede il rinvio degli atti all’amministrazione perché esperisca una nuova valutazione medica e renda in seguito una decisione;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA l’incarto concernente RI 1, facendo rilevare come il gravame introdotto il 17 settembre 2012 sia tardivo, il termine per ricorrere essendo venuto a scadenza il 14 settembre 2012;
- occorre quindi anzitutto verificare, con riferimento all’art. 4 cpv. 1 Lptca, la tempestività del ricorso presentato dal ricorrente;
- in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a). Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 segg.);
- gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Secondo costante giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1);
- se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudi-cato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479);
- la tempestività del ricorso costituendo – al pari per esempio della competenza materiale e territoriale, della capacità di essere parte e della legittimazione a ricorrere – un presupposto processuale, il suo esame deve essere effettuato d’ufficio da parte del tribunale (Zünd/Pfiffner/Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Soziaversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2. Aufl., 2009, § 9, n. 8);
- nell’evenienza concreta la decisione impugnata del 18 luglio 2012 è stata notificata all’assicurato il 19 luglio 2012 (cfr. ricorso: “(…) l’allegata decisione 18 luglio 2012, notificata il 19 luglio 2012 (…)” ; I e allegato doc. A), quindi durante il periodo di sospensione stabilito dall’art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA. Di conseguenza il termine di 30 giorni per interporre ricorso ha iniziato a decorrere il 16 agosto 2012, primo giorno seguente la sospensione, per scadere il giorno di venerdì 14 settembre 2012. Entro questa data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare il gravame a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero;
- consegnato alla Posta il 17 settembre 2012 (cfr. busta di spedizione del ricorso, agli atti) il ricorso di RI 1 è quindi tardivo;
- la contestazione della tardività parte dall’errata assunzione secondo la quale il termine di ricorso (in base agli artt. 60 cpv. 1 e 38 cpv. 4 lett. b LPGA) sarebbe scaduto sabato 15 settembre 2012 e quindi (in virtù degli artt. 60 cpv. 2 e 38 cpv. 3 LPGA) prorogato a lunedì 17 settembre 2012 e il ricorrente non ha per il resto addotto o fatto valere eventuali motivi giustificanti una restituzione dei termini ai sensi dei combinati artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA (secondo l’art. 41, applicabile anche alla procedura di ricorso in virtù dell’art. 60 cpv. 2, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso);
- il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile;
- quanto alla lettera 16 ottobre 2012 della dr.ssa __________ indirizzata al TCA (a prescindere dalla validità o meno dell’allegata procura prodotta sub VI/1), questo Tribunale ricorda che – nella misura in cui intendesse censurare l’operato del rappresentante dell’assicurato (nello scritto in parola la dr.ssa __________ adduce che “(…) il ritardo della documentazione era dovuta all’avvocato Sig. __________, il quale mi era presentato dall’AI come l’avvocato e patrocinato dell’paziente, invece non era vero e non esatto. (…)” (VI) – per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009 consid. 3);
- nemmeno, avuto riguardo alla documentazione sub doc. AI 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 56/2-3 e 57/1, in particolare alle lettere della dr.ssa __________ del 20 agosto 2012 indirizzate all’Ufficio AI (cfr. doc. AI 56/1 e 56/2-3), è possibile concludere per l’esistenza di un atto che l’amministrazione avrebbe dovuto trattare alla stregua di un ricorso da trasmettere per competenza al TCA. Infatti, nelle lettere in parola, la dr.ssa __________ si è limitata a chiedere la trasmissione cartacea della documentazione medica di cui all’incarto AI dell’assicurato. Del resto, la medesima sanitaria (anche se precedentemente informata che l’unica via possibile era quella del ricorso al TCA, vedi la nota sub doc. AI 54/1), allo scritto 23 agosto 2012 con la quale l’Ufficio AI le ha trasmesso l’incarto AI dell’interessato come da sua richiesta del 20 agosto 2012 (doc. AI 57/1), non ha eccepito che in realtà essa aveva già voluto impugnare la decisione del 18 luglio 2012;
- avuto riguardo infine al rapporto 4 settembre 2012 della dr.ssa __________ indirizzato al TCA e prodotto con il ricorso sub doc. B, lo stesso – come del resto suggerito dall’amministrazione con la risposta di causa “(…) lo stesso [ndr.: si riferisce al doc. B] potrà se del caso formare l’oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (segnatamente una nuova decisione di prestazioni ai sensi dell’art. 87 cpv. 3 OAI). (…)” (doc. B) – si giustifica la trasmissione degli atti all’Ufficio AI affinché tratti detto rapporto alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e si pronunci in merito;
- giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza – ancorché con scritto 16 ottobre 2012 tramite la dr.ssa __________ abbia formulato istanza di esenzione (VI), che non può essera accolta in quanto il gravame manifestamente privo di possibilità di esito favorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e 121 I 60 consid. 2a tutte con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pag. 544) – al ricorrente vengono accollati fr. 200.-- di spese;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è non é ricevibile in quanto tardivo.
2. Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda come indicato nei considerandi;
3. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti