Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.238

 

cr

Lugano

20 giugno 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 settembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 20 agosto 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1956, precedentemente attiva quale aiuto-cuoco e ausiliaria di pulizie, nel mese di novembre 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “sindrome lombovertebrale su discopatie multiple e reumatismo delle parti molli; sindrome ansioso-depressiva” (doc. 2/1-7).

 

                               1.2.   In data 2 luglio 2008, l’assicurata ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti, a seguito di “sindrome cervico-lombovertebrale su alterazioni degenerative multisegmentali; fibromialgia; sindrome ansioso-depressiva; fibroma uterino; incontinenza urinaria di tipo misto” (doc. 79/1-8).

 

                                         Con decisione del 16 settembre 2008 - cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. 82-1).

 

                               1.3.   In data 23 ottobre 2009, il curante dell’assicurata, dr. __________, ha chiesto all’Ufficio AI una “rivalutazione della mia paziente”, ritenuto che “la situazione dal punto di vista medico si è ulteriormente aggravata” (doc. 87-1).

 

                                         Sulla base della valutazione del 14 dicembre 2009 del dr. __________ del SMR (doc. 89/1-2), con progetto di decisione del 14 dicembre 2009 – cresciuto, incontestato, in giudicato - l’Ufficio AI ha nuovamente deciso la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. 90/12).

 

                               1.4.   In data 17 novembre 2009, RI 1 ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti, facendo valere “un notevole peggioramento delle condizioni di salute comprovato dagli allegati certificati medici” (doc. 91/1-8).

 

                                         Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso e in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con progetto di decisione del 10 gennaio 2012, l’Ufficio AI ha rifiutato all’interessata il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità del 21% insufficiente per ottenere una rendita di invalidità (doc. 146/1-3).

 

                                         A seguito delle osservazioni presentate dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 (doc. 148) e dopo avere ordinato l’esecuzione di una seconda perizia pluridisciplinare SAM (doc. 162), con decisione del 20 agosto 2012, l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato all’interessata il diritto ad una rendita di invalidità, presentando la stessa un grado AI del 36% (doc. A).

 

                               1.5.   Contro questa decisione l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità.

 

                                         Sostanzialmente, il patrocinatore della ricorrente ha contestato la valutazione medica effettuata dai medici del SAM, ritenendo che l’assicurata non possa più svolgere alcuna attività lavorativa, come del resto sostenuto dai suoi medici curanti (doc. I).

 

                               1.6.   In risposta l’UAI, dopo avere ribadito la correttezza delle due valutazioni mediche pluridisciplinari eseguite dai medici del SAM, ha confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).

 

                               1.7.   In data 25 ottobre 2012, il patrocinatore della ricorrente ha ribadito che diversi referti medici agli atti dimostrano che l’assicurata, contrariamente a quanto ritenuto dai medici del SAM, non possa più svolgere alcun tipo di attività lavorativa (doc. VI).

 

                                         Queste considerazioni dell’avv. RA 1 sono state trasmesse all’amministrazione (doc. VII), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                     

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.3.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

 

                               2.4.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

 

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

                                         Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

 

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.5.   Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

 

                                         Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

 

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

 

Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

 

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

 

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

 

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

 

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

 

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         In una sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).

 

                                         La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

 

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

 

                                         Il Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

                                         In tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:

 

"  (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

 

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

 

                                         Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

                                         Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

                                         Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

 

                               2.6.   Nel caso di specie, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessata, ha affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), urologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

 

                                         Globalmente, nel rapporto peritale del 24 settembre 2010, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “1. sindrome da dolore cronico (DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme); 2. sindrome lombo-vertebrale/-spondilogena cronica su: alterazioni degenerative tra L3 e S1; DD: nell’ambito della prima diagnosi; 3. sindrome cervico-vertebrale cronica su: discrete alterazioni degenerative tra C4-C5 e C5-C6; DD: nell’ambito della prima diagnosi; 4. iniziale gonartrosi al ginocchio sinistro; 5. incontinenza urinaria di tipo misto (stress e urgenza) con esiti di TVT-O il 15.6.2009; 6. sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve; 7. sindrome somatoforme da dolore persistente” (doc. 120-16).

                                     

                                         Quali diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece poste quelle di “1. stato dopo gastrite antrale nel 2000, trattata; obesità con BMI 34 kg/m2” (doc. 120-17).

 

                                         Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro nell’attività da ultimo esercitata di ausiliaria (cucina-camere) presso un ristorante-pizzeria-albergo, mentre hanno considerato che, a partire dal mese di giugno 2009, un’attività adeguata, rispettosa delle sue limitazioni funzionali e che le consenta “di poter interrompere il lavoro in qualunque momento per potersi recare in bagno facilmente e velocemente raggiungibile, è globalmente esigibile nella misura di due volte tre ore al giorno con rendimento pieno” (doc. 120-22).

 

                                         A fronte delle contestazioni del legale della ricorrente concernenti la valutazione medico-peritale del SAM (doc. 148), l’Ufficio AI, come da indicazioni del SMR (doc. 159), ha ritenuto necessario sottoporre l’assicurata ad una seconda valutazione peritale pluridisciplinare presso il SAM, volta a valutare il decorso delle patologie. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), pneumologica (dr. __________), urologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________) (doc. 162).

                                        

                                         Globalmente, nel rapporto peritale dell’8 agosto 2012, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “1. sindrome da dolore cronico (DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme); 2. sindrome lombo-vertebrale/-spondilogena cronica su: alterazioni degenerative tra L3 e S1; DD: nell’ambito della diagnosi di sindrome del dolore cronico; 3. sindrome cervico-vertebrale cronica su: discrete alterazioni degenerative tra C4-C5 e C5-C6; DD: nell’ambito della diagnosi di sindrome del dolore cronico; 4. iniziale gonartrosi al ginocchio sinistro (vedi referto MRI del 27.7.2010) in stato dopo artroscopia diagnostica, meniscectomia mediale e shaving condilofemorale mediale il 29.11.2010 (fecit dr. __________); 5. sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale medio; 6. sindrome somatoforme da dolore persistente; 7. disturbi minzionali irritativi persistenti in stato dopo TVTO, tendenza alla ritenzione urinaria cronica; 8. iper-reattività bronchiale (asma) funzionalmente di grado moderato” (doc. 162-16).

                                     

                                         Quali diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece poste quelle di “1. stato dopo gastrite antrale nel 2000, trattata; obesità con BMI 36 kg/m2” (doc. 162-17).

 

                                         Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro nell’attività da ultimo esercitata di ausiliaria (cucina-camere) presso un ristorante-pizzeria-albergo, come già ritenuto nella precedente perizia pluridisciplinare del 24 settembre 2010 (doc. 162-22).

                                         Quanto all’esigibilità lavorativa in attività adatte, tenendo conto delle limitazioni funzionali descritte dai consulenti e del peggioramento dello stato di salute subìto dall’assicurata dal profilo psichico rispetto alla precedente perizia pluridisciplinare SAM del 24 settembre 2010, nonché dell’insorgenza della patologia pneumologica, non presente in occasione della precedente perizia pluridisciplinare SAM del 24 settembre 2010, i medici del SAM hanno concluso che:

 

"  (…) giungiamo alla conclusione che in un’attività confacente allo stato di salute, che tiene in considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 50%, intesa come riduzione del tempo di lavoro e/o del rendimento. Tale valutazione vale, come descritto dal nostro consulente psichiatra, dal 24 febbraio 2012, data del certificato stilato dalla psichiatra curante dr.ssa med. __________: sino ad allora vale quanto determinato nella precedente perizia SAM del 24 settembre 2010.” (Doc. 162-23)

 

                               2.7.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può, per i motivi che meglio verranno esposti qui di seguito, condividere le conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM, dato che i diversi specialisti - autori dei consulti peritali in ambito reumatologico, neurologico, pneumologico, urologico e psichiatrico - non hanno esaminato, tramite una discussione collegiale, la questione dell’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati dai vari profili somatici e psichici sulla capacità lavorativa residua globale della ricorrente.

                                        

                                         Il TCA rileva, innanzitutto, che sia nel referto peritale del settembre 2010, sia in quello dell’agosto 2012, i periti del SAM hanno chiaramente indicato che l’assicurata presenta diverse patologie, di origine tanto somatica quanto psichica, che influiscono sulla sua capacità lavorativa residua anche nello svolgimento di attività adatte.

                                         Nel referto del 24 settembre 2010, i medici del SAM hanno infatti indicato che “conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie reumatologiche, urologiche e psichiatriche” (cfr. doc. 120-21), mentre in quello dell’8 agosto 2012, hanno osservato che “conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie reumatologiche, psichiatriche, pneumologiche ed urologiche” (cfr. doc. 162-21).

                                        

                                         Nonostante i periti del SAM abbiano quindi specificatamente riconosciuto che la capacità lavorativa residua dell’assicurata subisca delle limitazioni da più punti di vista, essi hanno poi omesso - in contrasto con la chiara giurisprudenza del Tribunale federale - di procedere ad una discussione collegiale volta a stabilire il grado di incapacità lavorativa globale dell’interessata, tenuto conto di tutti gli aspetti invalidanti.

 

                                         A proposito della valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa era stato fatto.

                                         In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

                                     

                                         In una sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         In quell’occasione, a fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario, secondo il quale “la patologia psichiatrica complica e peggiora quella dell’apparato locomotorio” e vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di una discussione globale tra perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo, il Presidente del TCA ha provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel corso del dibattimento che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.

                                         Alla luce delle risultanze della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo e il perito psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del SMR, il TCA, con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha concluso che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per i suoi problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in psichiatria.

 

                                         Ora, nella fattispecie oggetto della presente controversia, il TCA constata che, nonostante le molteplici patologie che affliggono l’interessata, con influenza sulla sua capacità lavorativa, una discussione fra tutti gli specialisti interessati – di fondamentale importanza, è bene ribadirlo – non ha avuto luogo né al momento della prima valutazione pluridisciplinare SAM, né al momento della seconda valutazione pluridisciplinare SAM di decorso.

 

                                         Nel referto peritale del 24 settembre 2010, infatti, i medici del SAM - dopo avere indicato che l’assicurata va considerata ancora abile al lavoro, in attività adatte, nella misura dell’80% dal profilo reumatologico (valutazione puramente teorica); due volte tre ore al giorno dal profilo urologico; al 75% da quello psichico – hanno concluso che:

 

"  Tenendo in considerazione tutte le limitazioni descritte dai nostri consulenti giungiamo alla conclusione che un’attività medio-leggera, che non richieda il sollevamento di pesi superiori ai 5-10 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni inergonomiche nonché lavori che le permettano di cambiare frequentemente di posizione, in cui abbia la possibilità di interrompere il lavoro in qualunque momento per potersi recare in un bagno facilmente e velocemente raggiungibile, è globalmente esigibile nella misura di due volte tre ore al giorno con rendimento pieno.” (Doc. 120-22)

 

Nel referto peritale di decorso dell’8 agosto 2012 – dopo avere riassunto che l’interessata presenta una capacità lavorativa in attività adatte dell’80% dal profilo reumatologico (valutazione puramente teorica); dell’80% dal profilo pneumologico; del 60% dal profilo psichico e ritenuto che anche la patologia urologica ha un influsso sulla capacità lavorativa residua - i medici del SAM hanno concluso che:

 

"  Riteniamo che le incapacità lavorative descritte dai nostri consulenti non debbano essere sommate, ma integrate, in quanto le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano delle riduzioni del rendimento che parzialmente si sovrappongono, inoltre sia le patologie somatiche e psichiatriche prendono in considerazione il sintomo principale dell’assicurata, cioè il dolore cronico.” (Doc. 162-23).

 

                                         Alla luce della giurisprudenza sopra ricordata a proposito della necessità di far capo a un giudizio globale dell’incapacità lavorativa complessiva e tenuto conto del fatto che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013), il TCA non può ritenere sufficiente quanto indicato dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________ del SAM nel referto peritale dell’8 agosto 2012, ma ritiene imprescindibile l’attuazione di una discussione corale fra tutti gli esperti interessati.

                                         Ciò appare tanto più indispensabile, ritenuto che l’assicurata presenta, oltre ad un dolore cronico che interessa sia gli aspetti reumatologici che quelli psichici, anche disturbi, indipendenti, di natura urologica e pneumologica.

                                        

                                         Se, infatti, da una parte è vero che, come indicato dai medici del SAM, la patologia reumatologica e quella psichica prendono in considerazione il sintomo principale dell’assicurata, cioè il dolore cronico, il TCA sottolinea, d’altra parte, che la signora RI 1 presenta pure una patologia di tipo urologico e una di natura pneumologica che nulla hanno a che vedere con il dolore cronico e che va quindi adeguatamente preso in considerazione nell’ambito della valutazione globale del grado di incapacità lavorativa residua dell’interessata.

 

                                         Inoltre, a proposito della cumulabilità, il TCA rileva che il dr. __________, sia nel referto peritale del 10 agosto 2010, sia in quello del 21 giugno 2012 - poste, tra le altre diagnosi invalidanti, anche quella di “sindrome del dolore cronico; DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme” e dopo essersi espresso dal puro profilo reumatologico, teorico, a proposito del grado di capacità lavorativa dell’interessata in attività adatte - ha pure fatto riferimento al problema del dolore cronico, fornendo una valutazione complessiva a proposito della, totale, incapacità lavorativa residua dell’interessata.

                                         Nel referto del 10 agosto 2010, infatti, egli ha sottolineato che “mi rendo comunque conto che questa valutazione sia molto teorica”, aggiungendo che “ritengo molto improbabile che l’assicurata potrà mai essere reinserita nel mondo del lavoro, in considerazione della scarsa scolarizzazione (…) nonché dell’ormai subentrata cronicizzazione dei dolori, della loro forte componente somatoforme e non da ultimo della lunga assenza dal mondo del lavoro. Tutti questi elementi renderanno estremamente difficile un suo reinserimento in ambito professionale, ciò che però non può essere giustificato dalle descritte patologie reumatologiche” (cfr. doc. 120-28).

                                         Analogamente, nel referto peritale del 21 giugno 2012, il dr. __________ ha nuovamente rilevato che “come già espresso nella mia precedente perizia, trattasi di una valutazione medico-teorica, visto che difficilmente l’assicurata potrà venire reintegrata nel mondo del lavoro, in considerazione dell’ormai subentrata cronicizzazione dei dolori, della loro forte componente somatoforme, dell’assenza di una qualsiasi risposta alle terapie proposte nel corso degli ultimi anni, nonché in considerazione dell’età e della scarsa scolarizzazione” (cfr. doc. 162-47).

 

                                         A proposito di una diagnosi e di una valutazione della capacità lavorativa inclusiva di aspetti psichici da parte di un perito reumatologo, il TCA rileva che, ad esempio, nella sentenza di questa Corte 32.2012.1 del 18 giugno 2012, nell’ambito di una perizia pluridisciplinare SAM, il perito reumatologo aveva posto una diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa che comprendeva una “Sindrome del dolore cronico, diagnosi differenziale sindrome fibromialgica primaria, "chronic fatigue syndrome”. In quel caso la patologia fibromialgica era stata ritenuta dal perito predominante nel quadro reumatologico per cui si giustificava una valutazione complessiva.

 

                                         Anche il dr. __________, specialista FMH in urologia, dopo avere espresso la propria valutazione peritale dal profilo strettamente urologico – ritenendo che “da parte urologica non c’è limitazione nella capacità lavorativa a condizione che la paziente possa recarsi regolarmente al bagno; ovviamente la professione di cameriera non potrà mai più essere svolta” (doc. 162-43), senza tuttavia indicare per quali ragioni non ha ritenuto di porre una limitazione della capacità lavorativa residua come invece fatto dal precedente perito urologo, dr. __________, il quale, nel referto del 20 settembre 2010, aveva invece considerato che “un’altra attività sempre con limitazione dei pesi (5-10 kg) in cui abbia la possibilità di interrompere il lavoro in qualsiasi momento per potersi recare in un bagno facilmente e velocemente raggiungibile, è esigibile per un  massimo di due volte tre ore al giorno” (doc. 120-34) – ha tenuto a sottolineare che “la capacità lavorativa a scopo lucrativo della paziente mi sembra esclusa sia nella sua professione remota di ausiliaria cameriera/cucina sia in un’altra professione confacente”, dato che “la paziente è troppo preoccupata per le sue malattie che vive come malattie gravi e progredenti e per le quali tutti gli approcci terapeutici finora sono rimasti senza grande beneficio a detta della paziente”. Il dr. __________ ha quindi concluso che “condivido pienamente la decisione dei periti predecessori che un’attività a scopo lucrativo non è più esigibile per la paziente, per motivi psicologici” (doc. 162-43).

 

                                         Da notare, infine, che anche il perito psichiatra, dr. __________, ha riconosciuto il carattere invalidante della sindrome somatoforme da dolore persistente che affligge l’interessata, indicando che la stessa “raduna i criteri di Foerster in quanto si tratta di una sintomatologia che segue un decorso cronico, si è dimostrata resistente alle terapie tradizionali, è sufficientemente incisiva e segue un decorso autonomo rispetto al resto del quadro sintomatico” (doc. 162-34).

 

In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile - senza prima procedere ad un complemento peritale da parte di tutti i periti del SAM che hanno avuto modo di valutare l’interessata - concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, tenuto conto degli aspetti reumatologici, urologici, pneumologici e psichici, giustifichi una capacità lavorativa globale del 50%, come stabilito nel referto peritale del SAM dell’8 agosto 2012 (doc. 162-23) e confermato dal dr. __________ del SMR (doc. 164-3).

                                        

                               2.8.   Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                     

                                         Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

 

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento a livello medico peritale tra tutti i consulenti del SAM che hanno avuto modo di visitare la ricorrente, inteso a delucidare l’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati in ambito reumatologico, urologico (chiarendo, in tale ambito, con il dr. __________ se occorra tenere conto della diminuita capacità lavorativa residua in attività adatte già valutata dal dr. __________), pneumologico e psichiatrico sulla capacità lavorativa residua globale dell’assicurata.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

 

                                         A tale riguardo, il TCA evidenzia che l’Ufficio AI, dal profilo economico, al momento di effettuare il confronto dei redditi, dovrà tenere conto anche dei seguenti aspetti.

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, il TCA non può considerare corretto il reddito, riferito al 2010, di fr. 38'400.-- indicato dall’amministrazione nella decisione impugnata, ritenuto che già nella precedente sentenza di questa Corte 32.2006.37 dell’8 febbraio 2007 lo stesso ammontava, per il 2003, a fr. 40'300.-- (cfr. doc. 70-30; vedi pure indicazione del 15 marzo 2005 del consulente IP, doc. 28-3).

                                         Il reddito considerato dall’amministrazione non tiene, infatti, conto della tredicesima mensilità, nonostante quest’ultima sia stata espressamente indicata dal datore di lavoro nel questionario trasmesso all’Ufficio AI (cfr. doc. 131-3).

                                         Quanto al reddito da invalido, poi, il TCA rileva che nel progetto di decisione del 10 gennaio 2012, l’Ufficio AI ha applicato al reddito statistico 2010 - oltre alla riduzione del 30% per tenere conto dell’esigibilità medica espressa dai medici del SAM - una riduzione percentuale complessiva del 18% (8% per attività leggere e 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari) (cfr. doc. 146-2), mentre, nella decisione impugnata del 20 agosto 2012 – a fronte di un’esigibilità medica ridotta al 50% attestata dai medici del SAM – ha, senza ragione, modificato la precedente percentuale riconosciuta, applicando al reddito statistico 2010 “solo” una riduzione percentuale dell’8% “per attività leggere” (cfr. doc. A).

 

                               2.9.   Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                        

                             2.10.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                     

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §    La decisione del 20 agosto 2012 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti