Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.245

 

BS/sc

Lugano

4 luglio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 30 agosto 2012 emanate da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1 classe 1956, di professione muratore qualificato, è stato vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto il 23 giugno 2008, preso a carico dall’INSAI.

                                         Con decisione formale del 17 giugno 2010, confermata con decisione su opposizione del 3 gennaio 2011, l’assicuratore contro gli infortuni ha dichiarato estinto il proprio obbligo prestativo a decorrere dall’11 giugno 2010, ritenuto che, da quella data, l’assicurato non avrebbe più presentato conseguenze oggettivabili dell’evento traumatico del giugno 2008. In quella stessa sede, l’assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici lamentati dall’assicurato. Con sentenza 21 marzo 2011 il TCA ha respinto il ricorso contro la succitata decisione su opposizione (inc. 35.2011.8).

                               1.2.   Nel marzo 2009 l’assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti per i postumi dell’infortunio.

 

                                         Raccolta la pertinente documentazione medica, sulla base della valutazione del SMR, con progetto di decisione 13 luglio 2011 l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° giugno 2009 (con versamento della prestazione dal 1° settembre 2009), ridotta a tre quarti dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011 (doc. AI 57).

                                         Ricevute le osservazioni dell’assicurato – per il tramite dell’avv. RA 1 – riguardo al progetto di decisione, l’Ufficio AI ha disposto una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Fondandosi sulle risultanze peritali, con decisioni 30 agosto 2012 e 7 settembre 2012 l’amministrazione ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita dal 1° giugno 2009, una rendita intera dal 1° maggio 2010, nuovamente un quarto di rendita dal 1° settembre 2010, una rendita intera dal 1° agosto 2001, ridotta di nuovo ad un quarto dal 1° dicembre 2011.

                                        

                               1.3.   Contro le decisioni 30 agosto 2010 l’assicurato, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso, postulando il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita, previa esecuzione di una perizia giudiziaria. In sostanza, l’insorgente contesta la valutazione psichiatrica della dr.ssa __________ svolta nell’ambito della perizia multidisciplinare. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone invece la reiezione del ricorso, confermando le valutazioni mediche, in particolare quella psichiatrica posta a fondamento delle decisioni contestate. 

 

                               1.5.   Con scritto 30 gennaio 2013 il legale dell’assicurato ha prodotto il dettagliato rapporto 22 gennaio 2013 della psichiatra curante, dr.ssa __________, le cui conclusioni si distanziano da quelle della dr.ssa __________ (XII).

 

                                         Invitato dal TCA a prendere posizione in merito al succitato referto, in data 5 marzo 2013 l’Ufficio AI, dopo aver raccolto le osservazioni del SAM e della dr.ssa __________, ha confermato la validità della perizia multidisciplinare (XVII).

                                        

                               1.6.   L’11 aprile 2013 il ricorrente, sulla base dello scritto 10 aprile 2013 della psichiatra curante, ha nuovamente ribadito di non ritenere corretta e concludente la valutazione della specialista psichiatrica incaricata dal SAM. Egli ha altresì contestato che l’Ufficio AI possa procedere ad aggiustamenti di valutazioni specialistiche (XX).

 

                                         Con scritto 14 maggio 2013 l’amministrazione ha prodotto la presa di posizione del SAM e della dr.ssa __________ riguardo allo scritto 10 aprile 2013 della psichiatra curante (XXVI).

 

                                         Infine, con scritti 21 maggio 2013 e 26 giugno 2013 il ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni alla presa di posizione del SAM e della dr.ssa __________ (XXVIII,XXX).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita maggiore di quella assegnata con le decisioni impugnate.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13). I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

 

                               2.5.   Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 31 maggio 2012 (doc. AI 98), risulta che i periti hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e chirurgica (dr. __________). 

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome lombospondilogena cronica:

 

     -     esiti da frattura dello spigolo anteriore del corpo vertebrale di L3 il 23.6.2008;

     -     esiti da distrofia di crescita di Scheuermann;

     -     incipiente osteocondrosi tra L1 e L4, spondilartrosi L4-L5 e L5-S1;

     -     stato dopo decompressione a livello L4-L5 per stenosi congenita il 25.2.2010;

     -     disturbo di percezione ed elaborazione del dolore in primo piano.

 

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Stato dopo contusione dell'anca ds. il 23.6.2008.

 

Lieve malattia di Dupuytren bilaterale.

 

Alluce valgo bilaterale.

 

Stato dopo ernioplastica inguinale ds. nel 1981.

 

Stato dopo ernioplastica secondo Liechtenstein per recidiva di ernia inguinale ds. nel 2011, complicata da ematoma postoperatorio.

 

Sospetta presenza di piccolo ematoma residuo o nodulo cicatriziale fibrotico inguinale a ds.

 

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2).

 

Lieve disfunzione piastrinica su sospetto di Morbo di von Willenbrand tipo I.

 

Ipertensione arteriosa idiopatica, nota e trattata da gennaio 2012.

Possibile epatopatia di origine non chiarita. (…)" (doc. AI 98/26)

 

                                         Alla luce dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua originaria attività, abile all’80% in attività adeguate.

 

                                         Accertato che le limitazioni della capacità lavorativa sono dovute alle affezioni d’origine reumatologica e solo temporaneamente chirurgica, ma non a livello psichiatrico e neurologico, i periti hanno concluso:

 

"  (…)

Per le sole ragioni mediche l'A. va considerato in grado di svolgere altre attività lucrative, caratterizzate da un mansionario di tipo leggero, non richiedente movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, vale a dire che permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena ed eviti anche lunghi spostamenti a piedi, particolarmente su terreni accidentati. In attività lucrative rispettose di queste esigenze la capacità di lavoro dell'A. è valutabile nella misura dell'80% (orario di lavoro normale con un rendimento ridotto nella misura del 20%) e ciò a decorrere, sempre limitatamente alle sole ragioni mediche, dal 23.9.2008 (tre mesi dopo l'evento traumatico del 23.6.2008). A decorrere poi da febbraio 2010 (intervento di decompressione chirurgica lombare), l'A. va nuovamente considerato inabile al lavoro in misura completa sino a fine maggio 2010, data a partire dalla quale la capacità lavorativa può nuovamente essere considerata nella misura dell'80% come sopra. Da inizio maggio 2011 (recidiva di ernia inguinale ds.) ad inizio settembre 2011 l'A. è nuovamente totalmente inabile al lavoro per qualsiasi attività, mentre a decorrere da inizio settembre 2011 la capacità di lavoro ritorna quella attuale, vale a dire nella misura dell'80%. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine dipende in primo piano dal descritto disturbo di percezione ed elaborazione del dolore. Secondo il nostro consulente in reumatologia, evoluzioni favorevoli sono eccezionali di fronte a quadri clinici di questo tipo e pertanto ritiene che non siano da prevedere cambiamenti di rilievo. (…)" (doc. AI 98/34)

 

                                         L’insorgente contesta le succitate conclusioni del SAM, in particolare la valutazione psichiatrica.

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).

 

                               2.7.  

 

                            2.7.1.  

                         2.7.1.1.   Con il presente ricorso l’assicurato contestata la perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________ (in possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e della chirurgia conseguiti all’estero; cfr. STCA 32.2007 del 28 maggio 2008 consid. 2.15) per conto del SAM, la quale, come detto, ha diagnosticato una sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10 F 41.2) senza influsso sulla capacità lavorativa. L’insorgente sostiene che la valutazione psichiatrica non corrisponde ai parametri giurisprudenziali conferenti valore probatorio alla stessa.  

 

                                         L’assicurato rileva che la dr.ssa __________ non ha valutato la propria disperazione e le minacce di suicidio descritte e riportate nella perizia del SAM; che non menziona l’assunzione da anni di antidepressivi, tranquillanti ed ultimamente un antipsicotico; non menziona una stato di personalità premorbida; non è indicata la durata del colloquio e su quanto discusso; non si esprime sull’origine dei dolori (psichici o somatici) tenuto conto che il dr. __________, come pure il dr. __________ (che in precedenza aveva peritato l’assicurato per conto della __________ Assicurazioni; atti cassa malati doc. 9-1), abbiano riscontrato una massiccia discrepanza tra reperti oggettivi e soggettivi suscettibile di essere messa in relazione ad un disturbo di percezione e di elaborazione nell’ambito di una sindrome somatoforme o di una sindrome da amplificazione dei sintomi.

 

                                         Occorre in primo luogo ricordare che nella perizia la dr.ssa __________ ha tenuto conto della documentazione medica fornita dal SAM come pure dell’esame clinico effettuato presso la sede del succitato centro di accertamento (doc. AI 98/40). Essa ha poi indicato la farmacoterapia psichiatrica (cfr. doc. AI 98/42). Quanto alla durata, nella presa di posizione 5 maggio 2013 (di cui si parlerà nel prosieguo), la perita ha specificato che corrisponde allo standard SAM (vale a dire un’ora) e dall’anamnesi sociale si evince il contenuto di quanto discusso. Del resto, il TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti).

 

                                         L’assicurato ha evidenziato che nel capitolo anamnesi personale e sociale della perizia SAM sono descritte in modo dettagliato le sofferenze, le problematiche elencate (compreso l’intento suicidale), situazioni che la dr.ssa __________ ha oggettivamente valutato. In particolare, dopo la descrizione dei disturbi soggettivi, la perita ha esposto lo stato psicopatologico: buon orientamento nei tre domini, attitudine disponibile, conferma l'ostentazione di una vistosa zoppia, l'eloquio è spontaneo, congruo con ripetuti sospiri, il pensiero non mostra anomalie di forma e/o contenuto salvo una sorta di idea prevalente, riferita ai problemi prodotti dall'incidente, cui si riferisce più per giustificare le sue preoccupazioni ed i fastidi causati che non come fatto storico doloroso da rievocare. Assenza di dispercezioni del pensiero; il funzionamento cognitivo è oggettivamente nella norma, buone l'attenzione, la concentrazione e la memoria. L'umore presenta una coloritura disforica, vi è una quota di ansia libera (doc. AI 98/42, 43)

 

                                         Posta la diagnosi psichiatrica di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2), essa ha precisato di poter registrare più che una franca depressione, la presenza di un disturbo misto ansioso-depressivo esordito reattivamente al trauma, ma soprattutto ai dolori prodotti, ai limiti funzionali che produssero la perdita del lavoro e del ruolo sociale ed hanno contribuito ad acuire le tensioni di coppia. Sul piano valetudinario afferma che il quadro misto ansioso-depressivo non produce di fatto alcuna limitazione della capacità di lavoro dell'A., il quale viene ritenuto abile al lavoro per l'ultima attività svolta e per tutte le altre teoricamente esigibili nella percentuale del 100%. Sul piano terapeutico ritiene che si potrebbe ulteriormente ottimizzare la terapia farmacologica per verificare una sua azione sui sintomi dolorosi. Precisa infine che, nell'ambito dell'attuale psicofarmacoterapia, non sussistono particolari limitazioni dello stato valetudinario dell’assicurato il quale, dal lato psichiatrico, presenta una resa lavorativa piena e una caricabilità psichica integra, tuttavia limitata dalla presenza di uno stress costante quale il dolore e dalle tensioni intrafamiliari (doc. 98/43-44).

 

                                         Non va poi dimenticato che le conclusioni circa l’assenza di una patologia invalidante a cui è giunta la perita sono in linea con le valutazioni di specialisti che hanno in precedenza peritato l’assicurato. Seppur partendo da una diversa diagnosi rispetto alla dr.ssa __________ (disturbo da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (F43.23) in via di risoluzione), nel perizia 8 giugno 2010 svolta per conto dell’__________ il dr. __________ non ha (più) riscontrato un quadro psichiatrico invalidante:

 

"  (…)

A livello diagnostico si può parlare tutt'al più di una sintomatologia depressiva lieve che può essere compresa come reazione alla sintomatologia algica esistente ma che non comporta, di per sé, delle conseguenze sulla capacità e sul funzionamento lavorativo.

 

Da un punto di vista psichiatrico il decorso è stato favorevole e non sono certamente più presenti dei sintomi depressivi gravi, come menzionati nel rapporto della dott.ssa __________.

Anche soggettivamente il signor RI 1 segnala un miglioramento per quanto concerne il tono dell'umore, la capacità nel controllo degli impulsi e la sua fiducia nel futuro.

A livello diagnostico-differenziale non ci sono le premesse tipiche endo-psichiche e/o biografiche che potrebbero spiegare l'insorgenza di un disturbo somatoforme persistente o una cosiddetta nevrosi conversiva.

Secondo le informazioni ottenute infatti, l'assicurato è cresciuto senza subire eventi traumatici mag­giori o situazioni conflittuali croniche e vive tuttora in condizioni stabili.

Neppure sono evidenziabili, nel contesto di migrazione, dei fallimenti a livello d'integrazione o diffi­coltà di adattamento maggiori. Dei problemi con la consorte possono indubbiamente costituire uno stressore e un carico emozionale che teoricamente può portare allo sviluppo di determinati sintomi ma che non è sufficiente per far insorgere un disturbo somatoforme persistente. (…)"

(doc. 79/4, inc. SUVA)

 

                                         La dr.ssa __________, che ha visto il 28 settembre 2010 l’assicurato per conto della __________ (quale assicurazione collettiva indennità giornaliera per malattia), riprendendo la diagnosi del dr. __________, ha rilevato che “… la patologia depressiva incide sulla sua (dell’assicurato; n.d.r.)  capacità lavorativa al 50% al massimo per i prossimi due mesi” (atti __________ doc. 5). Vero che al riguardo la dr.ssa __________ ha posto la seguente riflessione: "(…) C'è da dire che l'evoluzione in un quadro depressivo di una reazione è certamente possibile ma difficile stimarla in due mesi: peraltro se l'evoluzione è stata negativa, cosa consente di pronunciarsi sia su un recupero in altri due mesi sia su una prognosi positiva? Domande aperte su cui sarebbe utile riflettere (…)" (doc. AI 98/41). Sia come sia, nella successiva perizia 3 marzo 2011, eseguita questa volta su incarico della cassa malati __________, il dr. __________, diagnosticata una lieve sintomatologia ansiosa-depressiva (F32.2), ha concluso per “…piena capacità lavorativa in un’attività confacente tenendo presenti le limitazioni dal punto di vista ortopedico-chirurgico”, aggiungendo che “…la ripresa di un’attività lavorativa non comporterebbe dei rischi aggiuntivi per lo stato di salute del signor RI 1 e sarebbe consigliabile da un punto di vista medico-psichiatrico” (atti __________; doc. AI 10/7). Pertanto, come detto, la valutazione della dr.ssa __________ è coerente e in linea con le succitate perizie specialistiche.

 

                         2.7.1.2.   Pendente causa l’assicurato ha prodotto una dettagliata valutazione della psichiatra curante. Nel rapporto 22 gennaio 2013 la dr.ssa __________ ha posto le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

-    disturbo depressivo ricorrente di varia gravità, in trattamento dal 2009, attualmente di media gravità (ICD10: F 33.1)

-    preesistenti tratti di personalità accentuati con rischio di sviluppo di una modificazione duratura della personalità (ICD10: F 62.8)

-    sindrome somatoforme da dolore persistente (IMO: F45.4)

-    fobia specifica ( ICD 10: F 40.2)" (doc. C, pag. 7)

 

                                         Essa ha valutato una piena inabilità lavorativa dall’inizio del trattamento (luglio 2009) sino a ottobre 2010, in seguito un’abilità lavorativa al 50% con interruzioni di inabilità al 100% a seguito degli interventi ambulatoriali e stazionari e dei ricoveri per le terapie contro il dolore. Inabile al 100% dall’inizio della degenza a __________ (26 marzo – 4 aprile 2012) fino ad agosto 2012 e poi nuovamente abile al 50% in attività adeguate. La curante ha poi soggiunto:

 

"  (…)

I limiti fisici e di formazione della capacità lavorativa del p. sono menzionati nella perizia SAM. Dal punto di vista psichiatrico si deve partire dal presupposto che nel caso di una reintegrazione il p. deve venir accompagnato. Si deve tener conto del suo stato psichico, in quanto il p. è ancora fragile e non dovrebbe venir sottoposto a stress. È prevedibile che abbia bisogno di frequenti pause e che lavori più lentamente di prima. Potrebbe aver bisogno di più tempo del normale per una prestazione al 50%. All'inizio si deve prevedere che si stanchi più facilmente. Il p. vorrebbe comunque riprendere a lavorare. (…)" (doc. C, pag. 6)

 

                                         Da ultimo, la dr.ssa __________, con riferimento alle “Linee guida per la qualità delle perizie psichiatriche nell’assicurazione federale per l’invalidità” edite dalla Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia (SSPP), ha sostenuto che nella perizia della dr.ssa __________ non è stata indicata la durata dell’esame (no. 1.3.3. delle direttive), non risulta un’intervista approfondita che affronti direttamente con il periziando le discordanza manifeste tra quanto dichiarato oggi e i dati che figurano nell’incarto (no. 3.2). Da ultimo, rileva che in caso di perizie pluridisciplinare è consigliata una discussione delle conclusioni fra i diversi specialisti (no. 6.3; doc. C).

 

                                         Invitata dal SMR a prendere posizione in merito al succitato referto della psichiatra curante, con scritto 24 febbraio 2013 la dr.ssa __________ - condiviso dal SAM con lettera accompagnatoria del 27 febbraio 2013 (XVI) - confermando la propria valutazione, ha compiutamente spiegato i motivi per cui non ha riscontrato un modifica della personalità né un quadro somatoforme (XVI/3).

 

                                         Successivamente, in data 10 aprile 2013 la psichiatra curante, ribadendo la propria valutazione, ha esposto in 5 punti  le contestazioni riguardo alla perizia della dr.ssa __________, a cui la diretta interessata ha dettagliatamente risposto con scritto 5 maggio 2013 (doc. XXVI/2), inviato all’Ufficio AI per il tramite del SAM. In buona parte si tratta di una diversa valutazione. Determinante è che alle censure sollevate dalla psichiatra curante di non aver allestito la perizia secondo le norme della SSPP, di non aver preso posizione in merito alla descrizione della personalità (da non confondere con disturbi della personalità), sullo status secondo AMDP (AMDP-8: manuale per la metodologia e la documentazione della diagnosi in psichiatria; n.d.r.), sui concetti di malattia e sull’anamnesi del decorso dell’assicurato, nella presa di posizione 5 maggio 2013 la perita abbia convincentemente evidenziato:

 

"  (…)

Ricordo a tal proposito che la struttura delle perizia in oggetto è condivisa con i colleghi del SAM e tesa all'inserimento di quanto indicato non solo dalle suddette linee guida ma di qualsiasi ulteriore necessità specifica caso per caso che possa prevedere ampliamenti necessari a contemplare in maniera soddisfacente il caso specifico.

Rivedendo la mia perizia e le linee guida francamente non mi pare di essermi discostata.

Possono a volte le registrazioni apparire difformi per una diversa modalità di procedere alla registrazione dei dati per favorire una descrizione armonica e narrativa dei fatti che a volte mal si concilia con una registrazione formalizzata troppo rigidamente.

Ciò detto però mi pare che tutti i dati necessari per la valutazione del caso siano stati acquisiti e registrati nonché opportunamente valutati.

Altresì valutati e considerati sono stati i precedenti peritali, le posizioni della curante, l'evoluzione clinica dell'A, l'attuale trattamento, la terapia e la compliance del soggetto.

Eventuali voci non esplicitate (esempio effetti collaterali dei farmaci) non sono da considerasi inevase ma non presenti altrimenti le avrei registrate.

Parimenti nella stesura dello status (referto) regolarmente registrati tutti gli aspetti della psicopatologia evidenziabili in un colloquio-visita psichiatrica. (…)"

(doc. XXVI/2, pag. 4)

 

                                         La dr.ssa __________ hai poi dettagliatamente spiegato le modalità di descrizione dello status psichico dell’assicurato in applicazione delle norme dell’AMDP (cfr. pag. 5  della presa di posizione 5 maggio 2013; sottolineatura del redattore XXVI/2), ritenendo che “i test a mio avviso non si sono resi necessari vista la possibilità di acquisire direttamente tutti i dati utili-necessari e l’assenza di note personologiche che inducessero approfondimenti inerenti una studio sulla personalità del soggetto”.

                                         La dr.ssa __________ ha altresì spiegato che “in merito all’assenza di valutazione della personalità confermo che essa va a mio avviso eseguita in presenza di note cliniche in tal senso e dubbi diagnostici che ben 4 psichiatri hanno esplicitamente negato nelle loro relazioni (__________, __________, __________ e __________ non rintracciano elementi compatibili con tratti e/o disturbi di personalità)”

 

                                         Infine, riguardo alla sindrome somatoforme da dolore persistente diagnosticata dalla psichiatra curante nel citato referto 22 gennaio 2013, va detto quanto segue.

                                         In primo luogo occorre che ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

 

                                         Al riguardo rettamente nelle annotazioni 12 novembre 2012 il SMR ha rilevato:

 

"  (…)

In presenza d'una importante discrepanza tra i reperti oggettivi e i dolori segnalati per stabilire l'esigibilità lavorativa vanno analizzati i criteri di Förster, in prima linea va accertato se si è in presenza d'una comorbidità psichiatrica di entità, intensità, manifestazione e durata sostanziale, fatto che è stato escluso in occasione della valutazione psichiatrica in ambito SAM, valutazione psichiatrica fatta in conoscenza di tutti gli antecedenti clinici.

Nel presente caso non si è pure alla presenza di un'affezione somatica (oggettiva) cronica rilevante con decorso negativo, dalla descrizione della giornata fornita dal SAM non risulta pure un ritiro sociale in tutti gli ambiti. Oggettivamente con le terapie e riabilitazioni eseguite è stato ricuperato una capacità lavorativa sostanziale in attività adatta." (doc. IV/bis)

 

                                         Visto quanto sopra, questo TCA non ha motivo non aderire alla perizia in discussione.

 

                                         Va infine rilevato che le successive due prese di posizione della dr.ssa __________ non costituiscono un’altra perizia, ma delle precisazioni alle obiezioni sollevate dalla curante a cui è stata data esauriente spiegazione. Non si tratta quindi, come sostenuto dall’assicurato, di sanare carenze o di provvedere ad aggiustamenti di valutazioni specialistiche.

 

                                         In queste circostanze la richiesta di esecuzione di una perizia giudiziaria non appare giustificata (sul tema dell'apprezzamento anticipato delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii).

                                        

                            2.7.2.   In merito agli aspetti reumatologici, neurologici e chirurgici questo Tribunale condivide le conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM. Né del resto l’assicurato ha sollevato obbiezioni e tantomeno prodotto atti medici che mettano in dubbio le valutazioni stesse.

 

                                         In particolare, dal profilo reumatologico, nel referto 27 aprile 2012 il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua precedente attività di muratore. In attività leggere ed adeguate, dopo tre mesi dall’infortunio (dal 23 settembre 2010), ad eccezione del periodo di convalescenza seguito all’intervento di decompressione del canale spinale (25 febbraio 2010), il grado d’incapacità lavorativa è stato valutato nella misura del 20%, da intendere come diminuzione di rendimento in un’attività a tempo pieno (cfr. doc. 98/49).

 

                                         Dal profilo neurologico, l’assicurato è stato ritenuto dal dr. __________ abile al 100% (cfr doc. AI 98/45).

 

                                         Infine, quanto all’aspetto chirurgico, nel rapporto 20 aprile 2012 il dr. __________ ha valutato la problematica relativa ad una recidiva di ernia inguinale destra, oggetto di un intervento chirurgico eseguito il 27 maggio 2011. Il succitato specialista, esclusa una nuova recidiva, ha valutato una piena abilità al lavoro in qualsiasi attività tranne per alcuni mesi dopo la citata operazione (cfr. doc. AI 98/58).

 

                            2.7.3.   Quanto all’appunto fatto dalla dr.ssa __________ nel citato rapporto 22 gennaio 2013, che “in caso di perizie pluridisciplinari è inoltre consigliata una discussione delle conclusioni fra i diversi specialisti” va detto quanto segue.

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag.485).

 

                                         In una sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

 

                                         Nel caso in esame non risulta che vi sia stata una discussione fra i periti coinvolti. Tuttavia, dal momento che, come visto, gli impedimenti alla capacità lavorativa sono in ultima analsi di origine reumatologica, eccezion fatta per il breve periodo dovuto alla recidiva di ernia inguinale, la valutazione globale eseguita dal SAM (80% di abilità lavorativa in attività adeguate) può essere confermata, senza dover procedere ad un rinvio degli atti all’amministrazione per la dovuta discussione plenaria (in merito al rinvio: cfr. STCA 32.2012.187 del 20 giugno 2013 e inc. 32.2012.238 del 20 giugno 2013).

                                        

                                         In conclusione, sulla base della perizia SAM, l’assicurato è da ritenere inabile al 100% in attività adeguate dal 23 giugno 2008 al 22 settembre 2008 (conseguenze dell’infortunio), inabile al 20% dal 23 settembre 2008 al 31 gennaio 2010; inabile al 100% dal 1° febbraio 2010 al 31 maggio 2010 (a seguito dell’intervento di decompressione), inabile al 20%

                                         1° giugno 2010 al 30 aprile 2011, inabile al 100% dal 1° maggio 2011 al 31 agosto 2011 (convalescenza dopo operazione ad ernia inguinale) e nuovamente al 20% dal 1° settembre 2011.

 

                               2.8.   Per quel che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo ordinario, nelle motivazioni alle decisioni contestate sono indicati i parametri utilizzati dall’amministrazione per definire i redditi di riferimento.

 

                                         Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), nella fattispecie concreta l’Ufficio AI, sulla base dei dati forniti dall’ultimo datore di lavoro, ha determinato un salario annuo di fr. 69'898.-- (stato 2009), aggiornato al 2010 in fr. 70'607,70. Tali dati sono rimasti incontestati.

 

                                         Il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).                             

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

 

                                         Per il periodo 23.06.2009 – 31.01.2010 l’Ufficio AI, conformemente alla citata giurisprudenza, ha nel caso concreto utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2009) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa a personale maschile in una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), quantificando per il 2009 un salario statistico di fr. 61'244,25. L’amministrazione ha poi tenuto conto di una residua capacità lavorativa del 80%, apportando una riduzione di reddito per circostanze personali del 15% (10% per attività leggere e 5% per altri fattori), determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 41'636.--.

                                         Dal raffronto dei redditi è scaturito un grado d’invalidità del 40% (69'898,40 – 41'636.-- x 100 : 69'898.--).

 

                                         Per il periodo 1.06.2010 - 30.04.2011 e dal 1.09.2011 in avanti, l’amministrazione ha utilizzato le succitate tabelle, aggiornate al 2010, ha applicato una riduzione di rendimento del 20% e la summenzionata riduzione di reddito del 15%, quantificando il reddito da invalido in fr. 41'992,70. Dal raffronto dei redditi il grado d’invalidità risulta essere del 41% (70'607,70 – 41'992,70 x 100 : 70'607,70).

                                     

                                         Tenuto conto dei succitati periodi d’incapacità lavorativa, rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto le seguenti rendite: un quarto di rendita dal 1° settembre 2009 (domanda tardiva: sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1 LAI); rendita intera dal 1° maggio 2010 (tre mesi dopo l’aggravamento della capacità di guadagno ex art. 88a cpv. 2 OAI); un quarto dal 1° settembre 2010 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OA); una rendita intera dal 1° agosto 2011 (tre mesi successivi al nuovo peggioramento) ed, infine, un quarto di rendita dal 1° dicembre 2012 (tre mesi dopo l’ulteriore miglioramento).

 

                                         Ne consegue che le decisioni contestate sono confermate, mentre il ricorso va respinto.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, all’assicurato sono accollati

                                         fr. 500.-- di spese e tasse di giustizia.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi   Fabio Zocchetti