Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.253

 

BS/sc

Lugano

7 agosto 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 1° ottobre 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

                                                                               

                               1.1.   RI 1 classe 1962, a seguito della poliomielite contratta da bambino, ha beneficiato e tuttora beneficia di diverse prestazioni AI e di provvedimenti professionali.  Attualmente svolge un’attività lucrativa e si sposta con una carrozzina.

,

                                         Nel luglio 2012 egli ha chiesto all’Ufficio AI la garanzia per la copertura delle spese per l’installazione di un montascale presso la casa coniugale unifamiliare ad __________.  

 

                               1.2.   Dopo aver ordinato un accertamento eseguito dalla __________ con decisione 1 ottobre 2012, preavvisata l’8 agosto 2012, l'Ufficio AI respinto la chiesta garanzia. Ritenendo l’attuale abitazione di __________ ben strutturata anche per una persona con problemi di deambulazione (comoda rampa d’accesso dal garage al pianterreno con spazi abitativi adatti ad una persona con carrozzella), l’amministrazione ha sostenuto che al momento attuale “non vi è pertanto alcuna necessità di usufruire dei piani superiori della casa, visto che può avvalersi, per eventuali lavori particolari o eccezionali, della collaborazione della moglie “ (doc. AI 139). Facendo riferimento all’obbligo di ridurre il danno, l’amministrazione ha poi evidenziato di non poter dar seguito alle richieste dell’assicurato, non avendo quest’ultimo in occasione del trasloco valutato se la nuova abitazione fosse funzionale alle sue esigenze dovute all’ handicap presente da anni. Infine, per ovviare al problema della pendenza della rampa, l’Ufficio AI ha fatto presente di poter riconoscere, quale mezzo ausiliario, un propulsore da attaccare alla carrozzella che permette di facilitare la spinta necessaria per affrontare la salita dalla rampa che conduce all’accesso dell’abitazione, rendendo pertanto non necessaria l’installazione di un lift o di altro mezzo. L’assicurato è stato pertanto invitato a contattare il deposito di mezzi ausiliari per verificare la disponibilità del propulsore o eventualmente di inviare un preventivo per esame.

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, interpone il presente ricorso postulando in via principale il riconoscimento, a titolo di mezzi ausiliari, delle spese per l’installazione di due sezioni di un montascale con sedile per consentire un’autonomia completa in tutta la casa. In via subordinata chiede che l’amministrazione assuma i costi di un montascale che dal garage conduce al piano terra.

                                         Contestando in primo luogo che il pianterreno possa essere comodamente raggiunto dal garage sottostane tramite una rampa, così come sostenuto dall’Ufficio AI, il ricorrente ribadisce il concetto di poter utilizzare entrambi i piani della casa unifamiliare di proprietà della di lui moglie, ricevuta in donazione dai di lei genitori. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

 

                               1.4.   Mediante la risposta di causa, l’amministrazione ribadisce quanto esposto nella decisione impugnata. Quanto alla richiesta formulata in via subordinata, essa ricorda di aver già proposto all’assicurato un propulsore elettrico per carrozzine onde facilitare l’accesso al piano terra dal garage tramite una rampa, proposta in merito alla quale l’interessato non si è ancora determinato.

 

                               1.5.   Il TCA ha acquisito d’ufficio agli atti l’estratto in forma elettronica della particella in cui è situata l’abitazione coniugale (fondo no. __________, ubicazione __________, ad __________, Comune di __________; doc. VI), nonché l’elenco degli ultimi luoghi di domicilio della coppia (cfr. estratto movpop doc. VII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI deve assumere, a titolo di consegna di mezzi ausiliari, i costi relativi all’installazione di un montascale (lift) presso l’abitazione dell’assicurato. In via principale l’assicurato ha chiesto il riconoscimento delle spese per l’installazione di due sezioni di un montascale dal garage al piano terra e dal pianterreno al primo piano; in via subordinata solo i costi di un montascale dal garage al piano terra.

 

                               2.2.   L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno.

                                         Conformemente la giurisprudenza (DTF 119 V 421 consid. 1 ) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88 consid. 2).

 

                               2.3.   Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

                                         Questi provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 36 n.1, pag. 241; cfr. anche DTF 137 V 13 consid. 2.2, 131 V 9 consid. 3.3, 115 V 191 consid. 2c con riferimenti).

 

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale. L’assicurazione AI fornisce i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l’assicurato dovrebbe acquistare anche senza l’invalidità, l’assicurato è tenuto a partecipare alla spesa (cpv. 3). Infine, Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste all’assegnazione (cpv. 4).

 

                                         In virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna o il rimborso dei mezzi ausiliari (lett. a).

 

                                         Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, 1990 pag. 211 consid. 2a, 1989 pag. 44 consid. 2a, 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.DI S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

 

                                         La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundegerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 158).

 

                               2.4.   L'obbligo di prestazione dell'assicurazione per l'invalidità è subordinato alla condizione che il mezzo ausiliario invocato è semplice e adeguato ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 LAI e dell'art. 2 cpv. 4 OMAI. Conformemente alla giurisprudenza riassunta in STFA I 340/05 del 12 maggio 2006, il criterio di adeguatezza richiede in particolare che il mezzo ausiliario sia atto ad aiutare in maniera essenziale l'assicurato bisognoso al conseguimento di uno degli scopi riconosciuti per legge (DTF 122 V 214 consid. 2c con riferimento). Nel limitare l'obbligo di prestazione dell'AI alla consegna di mezzo ausiliario semplice, il legislatore ha tenuto conto del principio di proporzionalità. In virtù di tale principio, l'integrazione dev'essere garantita solo nella misura in cui è necessaria ma anche sufficiente nel singolo caso. Di conseguenza, la persona assicurata ha per principio diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento del singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai migliori provvedimenti nel caso di specie. Inoltre, deve esserci un rapporto ragionevole tra il successo prevedibile di un provvedimento d'integrazione e i suoi costi (DTF 124 V 100 consid. 2a, 122 V 214 consid. 2c e i riferimenti ivi citati). Una limitazione del contributo per le spese di un mezzo ausiliario entrerebbe tuttavia, in mancanza di una espressa disposizione contraria, soltanto in discussione in presenza di una sproporzione talmente grossolana tra il provvedimento e lo scopo integrativo da non potere assolutamente giustificare la consegna del mezzo ausiliario (DTF 115 V 198 consid. 4e/cc; cfr. pure la sentenza del 21 settembre 2004 in re H., I 195/04, consid. 3; cfr. S).                  

                                         Anche in ambito abitativo non vengono rimborsati tutti i costi supplementari dovuti all’invalidità, ma solo alcuni provvedimenti esaustivamente elencati, ciò che è conforme alla legge ed alla Costituzione (DTF 134 I 105 consid. 3 pag. 108 con riferimenti).

 

                               2.5.   Alla cifra 13 dell'allegato OMAI sono indicati i mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro, ad eseguire le mansioni consuete o a facilitare la formazione scolastica e professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro.

 

                                La cifra 13.05* prevede:

 

"  Piattaforme elevatrici ed elevatori per scale, rimozione o modifica di elementi architettonici all’interno dell’abitazione e attorno ad essa e sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale se consentono all’assicurato di compiere il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale oppure di svolgere le mansioni consuete. Consegna in prestito."

                                        

                               2.6.   Nel caso in esame, il ricorrente, affetto da poliomielite contratta da bambino, ha chiesto la fornitura di un montascale con sedile da installare presso la casa coniugale da parte dell’AI. Come risulta dalla perizia tecnica 31 luglio 2012 della __________, si tratta di una casa unifamiliare di tre piani così ripartiti: cantina, garage e locali tecnici e hobby; piano terra con entrata principale, accessibile tramite una lunga rampa all’esterno, cucina, sala, piccolo WC e una camera con bagno annesso; primo piano con quattro camere e un bagno con doccia. Attualmente i coniugi RI 1 occupano solo il pianterreno. L’abitazione si trova su un lieve pendio in modo che il garage possa essere raggiunto direttamente con l’auto;  per raggiungere l’entrata al piano terra l’assicurato deve salire una rampa esterna lunga 18 m, con una pendenza di ca. 6-8%. Per risolvere il problema d’accesso tra i piani, la __________ ha proposto tre varianti. Scartata la più costosa (ascensore verticale in casa) e quella esclusa dall’assicurato stesso (montascale per carrozzelle lungo la scala), il citato servizio di consulenza ha proposto la variante di due sezioni di montascale (garage – piano terra; pianterreno – primo piano).

                                        

                                         L’Ufficio AI ha sostanzialmente ritenuto che l’assicurato, violando il principio della riduzione del danno, si è trasferito in una casa non totalmente idonea alla sue condizioni di salute, motivo per cui la chiesta installazione del montascale non risulta essere giustificata, ritenuto come la problematica della pendenza della rampa possa essere risolta con la consegna di un propulsore della carrozzella.

 

                                         L’insorgente contesta l’esistenza di una comoda rampa di accesso dal garage all’entrata principale al pianterreno; evidenzia che la casa dove abita è di proprietà della moglie, ricevuta in donazione dai suoceri e rivendica il diritto di poter organizzare la propria vita quotidiana in tutto l’immobile, primo piano incluso.

 

                               2.7.   Nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità vige il principio generale che prima di richiedere prestazioni l’invalido deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. art. 7 cpv. 1 LAI). Questo principio, detto dell’autointegrazione (Selbsteingliederung) è espressione del principio più generale della riduzione del danno valido nell’assicurazioni sociali (DTF 120 V 373 consid. 6b). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto (DTF 113 V 28 consid. 4a con riferimenti dottrinali e di giurisprudenza).

 

                                         Secondo la giurisprudenza l’amministrazione, allorché esamina quali misure deve adottare il richiedente di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità per rispettare l'obbligo di ridurre il danno, non può lasciarsi guidare unicamente dall’interesse generale di una gestione economica e razionale dell’assicura-zione, ma deve parimenti tenere conto in maniera adeguata del diritti fondamentali di ogni singolo assicurato. La questione di sapere qual è l’interesse che deve prevalere non può essere decisa in generale. Vale quale principio che più la prestazione all’assicurato è importante, più l’esigenza posta all’obbligo di ridurre il danno deve essere severa. Questo è il caso, ad esempio, quando la rinuncia da parte dell’interessato a prendere delle misure destinate a ridurre il danno conduce all’erogazione di una rendita o il riconoscimento di una riqualifica professionale. Sotto questo aspetto il trasferimento o il mantenimento del domicilio o del luogo di lavoro può, tenuto conto dei diritti costituzionali, costituire una misura ragionevole dell’obbligo di riduzione del danno.

                                         Qualora invece si tratti di riconoscere o adeguare singole prestazioni d’ordine integrativo, le quali sono riconducibili a mansioni costituzionalmente protette dell’assicurato, deve essere fatta prova di prudenza nell’invocare l’obbligo di ridurre il danno. Rimangono riservati i casi o le disposizioni prese dall’assicurato vanno ritenute, alla luce delle circostanze concrete, non ragionevoli o abusive (DTF 113 V 22 consid. 4d pag. 32 citata, fra le altre, in STF 9C_916/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3. e 8C_48/2010 consid. 4). In generale, richiamando il principio della riduzione del danno, ad un assicurato non può essere chiesto di cercare un altro domicilio (DTF 119 V 259 consid. 2).                   

                                         Quindi, a dipendenza del genere di prestazione (di lunga o di breve durata), l’obbligo di ridurre il danno deve essere interpretato alla luce dei diritti costituzionali con più o meno rigore. 

 

                                         Infine, va fatto presente che la Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI), nella versione valida dal 1° aprile 2010, in merito ai mezzi ausiliari della categoria 13 prevede:

 

"  13.05.7*

Nell’ambito dell’obbligo di ridurre il danno è necessario accertare se, per lo svolgimento di determinate attività, non sarebbe esigibile l’aiuto di familiari o colleghi non invalidi oppure se in caso di cambiamento di abitazione non ci sia un alloggio disponibile che permetta di evitare adeguamenti dovuti all’invalidità.

In caso di trasloco in una nuova abitazione (acquistata o presa in affitto) è molto importante verificare il rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Questo significa che la persona assicurata deve trovare un alloggio adatto."

 

                               2.8.   Nella fattispecie, dopo attento esame della documentazione di cui all’inserto, questa Corte non può che confermare la fondatezza della decisione contestata.

 

                                         Rettamente in sede di risposta l’Ufficio AI ha rilevato che l’assicurato e sua moglie __________, coniugati dal 30 settembre 2005, si sono trasferiti nell’attuale __________ il 18 ottobre 2010. Precedentemente, dal 1° aprile 2004 al 17 ottobre 2010 essi abitavano a __________ (cfr. estratto movpop doc. VII). Nell’estratto elettronico del Registro Fondiario (doc. VI) figura che l’attuale fondo con casa unifamiliare è stato acquistato il 4 ottobre 2010 dalla moglie dell’assicurato da terze persone e non è stato, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, oggetto di donazione da parte dei suoceri alla loro figlia.

                                         Considerato che, come sostiene l’amministrazione e non smentito dall’interessato, per la precedente abitazione coniugale a __________ l’insorgente non ha mai inoltrato a carico dell’AI una modifica architettonica a seguito della sua invalidità, giustamente tale abitazione era da ritenersi conforme al suo andicap.

                                         Occorre dapprima evidenziare che solo dopo quasi due anni dal trasferimento ad __________, l’assicurato ha presentato la richiesta di un montascale senza che nel frattempo sia intervenuta una modifica delle circostanze personali. Ammesso e non concesso che l’attuale abitazione coniugale non sia da ritenere idonea, in applicazione del succitato principio della riduzione del danno (cfr. consid. 2.7), presa la decisione di trasferimento da __________ l’assicurato, rispettivamente sua moglie, avrebbero potuto e dovuto cercare una casa più adeguata all’ handicap senza dover far capo ora ad un montascale. Tant’è che, come detto sopra, l’abitazione non è stata oggetto di donazione, ma di compravendita. Né del resto è stato fatto valere – e non vi sono indizi in questo senso – che i coniugi RI 1 non avrebbero trovato una valida alternativa abitativa a quella attuale. In questo contesto va segnalata una recente sentenza in cui il TF aveva confermato la reiezione della richiesta di modifica architettoniche ai sensi della cifra 13.04 OMAI, non avendo l’assicurato espletato alcuna ricerca di una abitazione adeguata al suo handicap prima del trasloco nell’attuale dimora, di proprietà della di lui moglie, oggetto della richiesta di prestazioni in esame (STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012). A tal riguardo l’Alta Corte aveva precisato:

 

"  L'assicurato non può pretendere che la collettività si faccia carico delle conseguenze finanziarie di questa libera scelta personale (cfr. per analogia anche la sentenza 9C_916/2010 del 20 giugno 2011 nonché la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 55/02 del 15 luglio 2002). Nulla impediva infatti - in assenza di indizi di senso contrario - ai coniugi di trovare una soluzione abitativa (di paragonabile valore) confacente alla loro particolare situazione personale che non rendesse necessario l'intervento finanziario dell'AI e che ugualmente permettesse all'insorgente di ridurre l'onere per il suo precedente appartamento. In tali circostanze, egli non può validamente prevalersi di una violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare e/o del diritto alla libera scelta dell'abitazione (consid. 5.2).

 

                                         Certo che, come risulta dalla perizia della __________,

 

"  (…)

La moglie segue una formazione professionale di psicologia, lavora già come assistente pedagogica e vuole poi proseguire un lavoro almeno a tempo parziale. Assieme vogliono almeno avere un bambino ed è per questo che prevedono di creare un accesso ai diversi piani per l'A. senza dover sforzarsi a dismisura. Dato che la futura mamma si troverà fuori di casa a tempo parziale, è previsto che il papà riduca il suo tempo di lavoro dal 100% di oggi per occuparsi pure del bambino." (…)" (doc. AI 133/2)

 

                                         Tuttavia, come evidenziato nel succitata STF 9C_439/2012, va ricordato che la richiesta di mezzi ausiliari deve soddisfare i requisiti generali di idoneità, necessità ed efficacia integrativa previsti dall'art. 8 LAI. Necessità e idoneità che in particolare devono realizzarsi anche sotto l'aspetto temporale (cfr. Bucher, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, pag. 76 segg.). In questo contesto, le future legittime aspettative, rispettivamente richieste, non possono pertanto essere prese in considerazione, tenuto del resto conto che per giurisprudenza  la decisione delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti). Ciò non esclude la possibilità da parte dell’assicurato di inoltrare in futuro una nuova richiesta per le eventuali mutate circostanze di fatto.

 

                                         Infine, in merito al problema della pendenza della pedana di accesso dal garage al pianterreno, va fatto riferimento alla disponibilità da parte dell’amministrazione di riconoscere un propulsore da applicare all’attuale carrozzella (cfr. in merito: STF  9C_940/2010 del 24 marzo 2011 consid. 3), tenuto del resto conto che nel luglio 2010 all’assicurato è stato già consegnato un propulsore elettrico ATEC/Swiss-trac SWT1 (cfr. comunicazione 3 agosto 2010; doc. AI 125).

                                     

                                         In conclusione, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni oggetto del contendere. Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.                             

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti