Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.258

 

FS/sc

Lugano

25 luglio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 17 settembre 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Nel mese di ottobre 2010 RI 1, classe 1979, da ultimo attivo quale operaio generico nell’ambito della produzione di semilavorati, bancali ed imballi in genere, per la __________ di __________ (doc. AI 13/1-7, 21/19-20 e 21/21-40), ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) dolori para-lombari a sx irradianti lungo la gamba fino alla pianta del piede (…)” insorti dopo l’infortu-nio subìto il 3 ottobre 2009 (doc. AI 1/1-8).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso segnatamente la perizia pluridisciplinare 4 gennaio con complemento 13 agosto 2012 del SAM (doc. AI 57/1-45 e 91/1-10) e l’annotazione 16 agosto 2012 del medico SMR dr__________ (doc. AI 92/1) l’Ufficio AI, con decisione 17 settembre 2012, preavvisata con progetto 31 gennaio 2012 (doc. AI 65/1-2), ha respinto la domanda di prestazioni non avendo l’assicurato presentato un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (doc. AI 97/1-3).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha interposto il presente ricorso al TCA con il quale contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’esecuzione di una perizia medico-giudiziaria.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa rilevato che i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________, nell’annotazione 30 settembre 2012, hanno concluso che “(…) i rapporti della dr.ssa __________ contengono un elenco delle note diagnosi, non risulta invece una oggettiva modifica della situazione clinica; il rapporto medico della Dr.ssa __________ non fornisce elementi medici che possano modificare la precedente posizione basata sulla valutazione SAM e sulla sua presa di posizione. (…)” (IV/bis) l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Con scritti 21 novembre 2012, 27 febbraio e 30 aprile 2013 (VI e allegati doc. F/1-4, X e allegati doc. G/1-4 e XIV con allegato doc. H), l’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica e la decisione 5 gennaio 2011 con la quale la Sezione del lavoro lo ha ritenuto inidoneo al collocamento dal 13 dicembre 2010.

                                         Il 17 maggio 2013 al TCA è pervenuto anche lo scritto 14 maggio 2013 del dr. __________ (XVIII).

 

                               1.6.   La succitata documentazione è stata sottoposta all’Ufficio AI che con osservazioni 3 dicembre 2012, 6 marzo, 8 e 27 maggio 2013 ha preso posizione in merito (VIII/+bis, XII/+bis, XVI/+bis e XX/+1).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 17 settembre 2012, con la quale l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non essendo trascorso l’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007), è conforme o meno alla legislazione federale.

                                         L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata e l’allestimento di una perizia giudiziaria.

 

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto a una rendita se: la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere mansioni consuete non può essere stabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili (lett. a); ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevoli interruzioni (lett. b); e al termine di questo anno è invalido almeno al 40% (lett. c).

                                         Secondo l’art. 28 LAI il diritto alla rendita nasce nel momento in cui l’assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media.

 

                                         Di regola il periodo di carenza inizia a decorrere anche quando l’assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno e non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 156 consid. 2a pag. 159; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28, pag. 278). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 pag. 126; Meyer, op. cit., ad art. 28, pag, 279). Alla scadenza del termine di 360 giorni l’assicurato deve presentare un’incapacità – questa volta – di guadagno del 40% almeno.

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

 

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

 

                               2.5.   Nel caso in esame ricevuta la domanda di prestazioni vista la documentazione di cui ai richiamati incarti della Cassa malati, dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione infortuni e ritenuta la valutazione del 13 luglio 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 52/1-2) l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 54/1-2).

                                         Dalla perizia plurisciplinare del 4 gennaio 2012 (doc. AI 57/1-45) risulta che i periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

                                         Viste le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  (…)

5.1  Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome lombospondilogena cronica senza segni clinici neurologici o segni neuroradiologici per una neuro compressione:

 

   -    stato dopo contusione lombare, 3.10.2009;

   -    discopatia L5-S1 con piccola ernia discale medio-laterale sin.;

   -    disturbo di percezione ed elaborazione del dolore in primo piano.

 

Cervicalgie e dolori cronici alla spalla sin. senza impedimenti funzionali rilevanti:

 

   -    assenza di rilevanti alterazioni strutturali a carico della colonna cervicale (MRI 14.2.2011);

   -    assenza di rilevanti lesioni strutturali alla spalla (MRI 16.2.2011).

 

5.2  Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Ipoestesia diffusa alla gamba sin. non spiegata da patologia neurologica organica.

 

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4).

 

Ipertensione arteriosa trattata.

 

Cefalee di tipo verosimilmente tensivo.

 

Dispepsia cronica.

(…)" (doc. AI 57/16-17)

 

                                         Considerati tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del 100% come operaio addetto alla preparazione di materiale tecnologico (ultima attività svolta), distributore bibite, aiuto cucina e in attività simili. (…)” (doc. AI 57/20), il SAM ha concluso:

 

"  (…)

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Dal punto di vista psichiatrico, non vi è evidenza di alcuna patologia psichica. Anche l'indagine testistica ha escluso una patologia psichiatrica maggiore o un disturbo della personalità. La diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente non adempie i criteri di Förster, in quanto non è presente comorbidità psichica considerevole. Di conseguenza, dal profilo psichiatrico, la capacità lavorativa è del 100%.

 

Dal punto di vista reumatologico, il quadro clinico è quello di una sindrome lombospondilogena senza elementi clinici o neuroradiologici per una neurocompressione. Si tratta verosimilmente di un disturbo della percezione ed elaborazione del dolore nell'ambito di una compromissione biopsicosociale. L'incapacità lavorativa del 100% va quindi fatta risalire al momento dell'incidente, dal 3.10.2009 e secondo il parere del nostro consulente Dr. med. __________ giustificata per la durata di un mese. Il Dr. med. __________ ritiene poi l'A. abile al lavoro al 100% dal 3.11.2009 in attività rispettose dei limiti descritti di seguito come nella sua ultima attività di operaio addetto alla preparazione di materiale tecnologico e anche come distributore di bibite, aiuto cucina e in attività simili; anche come casalingo l'A. è totalmente abile al lavoro:

 

" non vi è una diminuzione della capacità lavorativa per attività da leggere a mediamente pesanti che rispettino le regole di ergonomia della schiena, evitino movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, evitino posizioni statiche eccessivamente prolungate senza la possibilità di un cambiamento di posizione indicativamente per qualche minuto ogni ora, evitino lunghi spostamenti a piedi o spostamenti molto ripetitivi particolarmente su terreni accidentati, in salita e discesa nonché il salire e scendere molto spesso scale o scale a pioli."

 

In attività pesanti o che non rispettino i limiti descritti sopra, la capacità lavorativa è del 75% (sotto forma di una diminuzione del rendimento del 25%) e questo a decorrere dal 3.11.2009. In particolare sono presenti le seguenti limitazioni:

 

" il sollevamento di pesi superiori a 15 kg, per il sollevamento ripetitivo di pesi anche inferiori, per movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, per posizioni statiche prolungate e posizioni inergonomiche, per spostamenti a piedi indicativamente oltre 1 km o spostamenti ripetitivi soprattutto in salita e discesa, su terreni accidentati e per salire e scendere scale e scale a pioli in modo molto ripetitivo."

 

Dal punto di vista neurologico non vi sono patologie significative e quindi l'A. è abile al lavoro al 100%. Si ritiene che non vi sia mai stata incapacità lavorativa prolungata e non vi sono proposte dal punto di vista neurologico. Anche come casalingo, l'A. è totalmente abile al lavoro.

 

Le altre patologie internistiche riscontrate (ipertensione arteriosa, dispepsia) non sono influenti sulla capacità lavorativa.

 

Considerando tutte le patologie riscontrate, globalmente l'A. è normalmente abile al lavoro (normale rendimento per un normale tempo di lavoro) nelle attività precedentemente svolte di operaio addetto alla preparazione di materiale tecnologico, distributore di bibite, aiuto cucina e in attività simili, ed era già abile nella medesima misura al momento dell'inoltro della richiesta di prestazioni Al per adulti il 4.10.2010. Da quel momento il quadro clinico si è stabilizzato e non ha più subito variazioni, come ben risulta dalle valutazioni del medico __________ __________ Dr. med. __________ 15.10.2010 e dalle successive valutazioni dello specialista neurologo Dr. med. __________ 22.11.2010 e dello specialista reumatologo Dr. med. __________ 22.2.2011.

 

 

 

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Non vi sono controindicazioni a una riqualifica/riformazione professionale, anche se la poca scolarizzazione può mettere In dubbio la riuscita.

 

Dal punto di vista reumatologico, l'A. è abile al lavoro al 100% in attività da leggera a mediamente pesante e adatta. In attività pesanti o che non rispettano i criteri citati al punto 8, la capacità lavorativa è del 75% (sotto forma di una diminuzione del rendimento del 25%).

 

Dal punto di vista psichiatrico e neurologico l'A. è totalmente abile al lavoro in qualsiasi tipo d'attività.

 

Globalmente, l'A. è abile al lavoro al 100% in attività da leggera a mediamente pesante e adatta. In attività pesanti o che non rispettano i criteri citati al punto 8, la capacità lavorativa è del 75% (sotto forma di una diminuzione del rendimento del 25%).

 

L'A. presenta verosimilmente un disturbo di percezione ed elaborazione del dolore nell'ambito di una compromissione biopsicosociale, si consiglia quindi una presa a carico psichiatrica.

 

In futuro non è da prevedere né un miglioramento dello stato valetudinario, né lavorativo dell'A.

 

 

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste.

 

Lasciamo al SMR, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 57/21-23)

 

                                         Viste le osservazioni del 1. marzo 2012 del dr. __________ con allegato il referto 13 febbraio 2012 della dr.ssa __________ prodotti a complemento della precedente lettera del 29 febbraio 2012 (doc. AI 72/1-2, 74/1 e 74/2-3) sulla base della valutazione 10 aprile 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 77/1-3) l’Ufficio AI (aggiornata la documentazione medica; cfr. doc. 85/1 e 89/1), ha interpellato nuovamente il SAM (doc. AI 90/1) che, con complemento peritale del 13 agosto 2012 corredato dalle rispettive prese di posizione dei dottori __________, __________ e __________ (doc. AI 91/6, 91/7-8 e 91/9-10), ha osservato:

 

"  (…)

Gli atti aggiuntivi constano del rapporto del 13.2.2012 della Dr.ssa med. __________, specialista FMH medicina interna e oncologia indirizzato all'Ufficio AI del Canton Ticino, che diagnostica una sindrome ansioso-depressiva reattiva; degenerazione molto avanzata del disco intersomatico L5-S1 con rottura anulare interna e piccolo conflitto disco-radicolare a sin.; stato dopo incidente alla guida del proprio autoveicolo il 3.10.2009 (collisione con un cervo); emicrania recidivante; lesione parziale a carico del passaggio miotendinoso del subscapolare e a carico dell'inserzione comune dei legamenti gleno-omerali medio e superiore. Associata e più significativa appare una lesione tipo flap a carico del labbro anteriore-superiore e centrale sotto l'inserzione del tendine del bicipite; obesità (BMI 31); incipiente sindrome del canale carpale, sintomatico a sin.; stato dopo linfoma gastrico MALT nel 1999 senza segni di recidiva; minima ernia iatale assiale; lieve splenomegalia; epatopatia cronica; stato dopo consumo cronico di nicotina; ipertensione arteriosa nota e trattata; tonsillite cronica. Descrive uno stato di salute chiaramente peggiorato nel corso degli ultimi mesi. In seguito a multipli infiltrazioni epidurali a livello L4-L5 non c'è stato mai un miglioramento dei dolori lombari. Il paziente continua a soffrire di dolori continui a livello della colonna lombare e dell'arto inferiore sin. Secondo il Prof. Dr. med. __________ l'unica opzione terapeutica sensata risulta essere al momento una fusione intersomatica in L5-S1 per una patologia monosegmentaria. Questo intervento, sulla base dei dati internazionali, dà un buon risultato solo nel 75% dei casi. Una procedura di questo tipo richiede una convalescenza piuttosto lunga (fino a 9 mesi). Per questo motivo chiede di eseguire una rivalutazione della complessa situazione del Sig. RI 1.

 

Agli atti il rapporto del 29.2.2012 della Dr.ssa med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, che scrive all'Ufficio AI del Canton Ticino, nel quale la specialista fa notare come la sua valutazione psicopatologica si basi sulle osservazioni relative a tre incontri avvenuti il 6, 13 e 27 febbraio u.s. su richiesta del paziente per rispondere al progetto di decisione Al del 31 gennaio u.s. Riassume l'anamnesi, nella quale cita l'infortunio del 2009, fa notare come il paziente non sia stato sottoposto ad un trattamento specifico dopo l'infortunio, non si evincono antecedenti psichiatrici, né famigliari, né personali, né sociali. Riassume la sintomatologia affermando come l'A. due anni e mezzo dopo l'incidente presenta ancora reazioni da stress in particolare se è sottoposto a situazioni analoghe: flashback, ottundimento dell'affettività, distacco dalle persone, immobilizzato dal profilo degli investimenti e degli interessi e della ricerca di soluzioni lavorative alternative. Si sente teso, inquieto, scoraggiato, pervaso da un sentimento di rovina. Sempre più isolato e in continuo stato d'allarme. Ovviamente tutto converge in una grave compromissione della volitività. Riferisce dolori lombari e alle spalle intensi e invalidanti. Nella diagnosi psicologica la psichiatra fa notare trattarsi di una sindrome post-traumatica da stress, in cui i fattori predisponenti sono una bassa soglia alla frustrazione, una fragilità narcisistica. Il paziente non avendo la possibilità di elaborazione tende a rispondere al trauma con processi regressivi. In conclusione il paziente non ha operato una corretta elaborazione del lutto per il trauma subito trincerandosi sui benefici secondari del sintomo regressivamente. Non ha le risorse per ricostruire, per ripartire da capo, pensa unicamente alle conseguenze negative della sua invalidità, anziché alle possibilità, che gli si presentano. Ritiene importante concedere al paziente un periodo di investimento terapeutico strutturato e specifico prima di trarre conclusioni circa l'attribuzione di una rendita Al, affinché non si instauri una strutturazione patologica della personalità o una nevrosi da rendita. Ritiene invece corretto garantire al paziente la possibilità di recuperare la giusta motivazione, nuovi investimenti, progettualità, ruoli e funzioni in previsione di un possibile reinserimento sociale e professionale.

 

Viene sottoposto pure il rapporto del Prof. Dr. med. __________ del Neurocentro della __________, che in data 14.5.2012, scrivendo al medico curante, dice di aver rivisto il paziente il 14.5.2012 per una nuova valutazione neurochirurgica. Il decorso nell'ultimo anno è caratterizzato da un'accentuazione dei sintomi d'instabilità segmentaria lombosacrale e soprattutto delle irradiazioni algiche nell'arto inferiore sin. Sul piano assicurativo e occupazionale non vi è stato alcun sviluppo positivo. La MRI recente è sovrapponibile a quella realizzata in precedenza ed evidenzia la rottura anulare interna paramediana sin. del disco intersomatico L5-S1, che spiega di per sé il quadro clinico osservato. Sulla base di questi elementi e tenuto conto del fatto che la PV per un risultato negativo della chirurgia è in questo caso particolarmente elevata (e ancora superiore a quella stimata un anno fa), non ritiene che l'indicazione per una decompressione e stabilizzazione debba essere ritenuta. A questo proposito valgono le considerazioni già esposte nella sua relazione del giugno 2011. Poiché anche il trattamento semi-invasivo (4 infiltrazioni in centri diversi) non ha portato alcunché (un risultato peraltro prevedibile visto il contesto lesionare), ritiene che l'unica possibilità a medio termine sia un trattamento mirato per il dolore in un Centro specializzato. In alternativa, ovviamente, un gesto chirurgico nel caso in cui i colleghi di altri centri optassero per questa possibilità.

 

La documentazione appena citata è stata quindi sottoposta agli specialisti che sono stati coinvolti nella perizia, in particolare al Dr. med. __________, che nella sua presa di posizione del 5.8.2012 fa notare come la valutazione sia stata eseguita dalla Dr.ssa med. __________ e dallo psicologo Sig. __________, che mettono in risalto un'inadeguata elaborazione dell'incidente del 3.10.2003. II nostro consulente afferma che essi fanno riferimento ad un quadro clinico descritto in modo molto succinto come segue "due anni e mezzo dopo..." e cita quanto già da noi riportato in precedenza. Nessuno dei sintomi menzionati da parte dei colleghi è stato osservato dal Dr. med. __________ durante la sua valutazione del 19.9.2011. In particolare il periziando non ha mai presentato fenomeni di flash-back, nè un comportamento di evitamento dopo tale incidente. Ha presentato una sintomatologia, in cui l'A. dichiarava incubi notturni e una tendenza al pianto, ma durante la valutazione non era osservabile alcuna deflessione dell'umore, né elementi positivi per valutare un disturbo d'ansia. Pertanto, dal suo punto di vista, il Dr. med. __________ aveva escluso la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress ai sensi dell'ICD-10, in quanto non adempie i criteri per sostenere tale diagnosi per mancanza di sintomi inquadrabili in tale entità nosologica. Inoltre va esclusa una sindrome depressiva e, una sindrome ansiosa in quanto clinicamente non era oggettivabile alcun parametro positivo per porre tali diagnosi. Il Dr. med. __________ continua facendo notare come sia possibile, che la struttura di personalità provochi la sintomatologia della quale egli si lamenta prevalendo aspetti pseudoregressivi. Tale fenomenologia non giustifica alcun grado d'incapacità lavorativa duratura. Per escludere una patologia maggiore oppure un disturbo grave di personalità è stata realizzata una valutazione testistica. Il Dr. med. __________ si rifà quindi al Test di Rorschach, che era stato eseguito nell'ambito della perizia SAM per escludere un eventuale patologia psichiatrica o una componente di alterazione della personalità. Lo psicologo Sig. __________, che aveva eseguito il test, concludeva come "dal test di Rorschach non sembrano emergere elementi significativi delimitanti una specifica psicopatologia... il contesto emotivo delle risposte risulta vago nella descrizione e molto drammatizzato nell'espressione, senza che però emergano elementi salienti per una diagnosi strutturale. Non sono emersi segni di una patologia maggiore...". Pertanto il Dr. med. __________ ribadisce come non sia emerso un disturbo di personalità, né una patologia psichiatrica maggiore. Il nostro consulente continua facendo notare come l'A. abbia solo ricorso alla cura dei medici psichiatri dopo la valutazione peritale del SAM. Egli infatti è stato visto dai colleghi nel corso del mese di febbraio 2012. Il fatto che il Prof. Dr. med. __________ abbia escluso l'indicazione di un intervento chirurgico e abbia indirizzato l'A. verso un programma di tipo conservativo presso un centro specializzato del dolore parla a favore del fatto che egli abbia in primo piano la presenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente e che sia più coerente lavorare sui sintomi algici cronicizzati. In conclusione il Dr. med. __________ ritiene che le osservazioni poste dai colleghi non siano state oggettivate da egli stesso durante la sua valutazione. La proposta terapeutica espressa nelle conclusioni è sensata, ossia l'A. dovrebbe eseguire un trattamento mirato alla fuoriuscita dalla posizione pseudo regressiva, che presenta, ma questo non pone l'indicazione ad un progetto di rendita nei suoi confronti.

 

Per quanto concerne invece la problematica somatica e a carico del rachide lombare, abbiamo sottoposto le osservazioni sopraccitate al Dr. med. __________ e al Dr. med. __________, che hanno valutato il periziando nell'ambito della perizia SAM.

 

Il Dr. med. __________ si riferisce al rapporto del Prof. Dr. med. __________ del 14.5.2012, che descrive una MRI lombare sovrapponibile a quella precedente, con una rottura anulare interna paramediana sin. del disco intersomatico L5-S1. Non descrive deficit neurologici. Ritiene controindicato prendere in considerazione misure chirurgiche e conferma in pratica le considerazioni già esposte in precedenza nel suo rapporto del 20.6.2011. La Dr.ssa med. __________ nel febbraio 2012, descrive invece un chiaro peggioramento dei sintomi con persistenti dolori lombari continui e verso l'arto inferiore sin. Il Dr. med. __________ fa notare come si tratti di aspetti, che in pratica erano già stati comunque descritti nella sua valutazione dell'ottobre 2011. Aveva potuto visionare allora anche la MRI dell'aprile 2011 e sulla base di quanto descritto dal Prof. Dr. med. __________, l'esame più recente non ha mostrato modifiche del quadro radiologico. Non sono descritti neppure nuovi reperti neurologici deficitari oggettivi. Per quanto riguarda dunque gli aspetti neurologici ritiene di poter confermare la sua precedente valutazione.

 

Il Dr. med. __________ nel suo scritto del 30.7.2012 indirizzato all'Ufficio Al del Canton Ticino risponde alle nostre domande. Riassume la documentazione in suo possesso. Ritiene che la presa di posizione del Prof. Dr. med. __________ sia molto realista. Ricorda come i pazienti che soffrono di dolori cronici lombari senza una chiara origine organica come il Sig. __________i, siano regolarmente inviati per disperazione a chirurghi, affinché qualcuno realizzi un intervento di fusione intervertebrale. Tale intervento, in questo contesto, non ha alcuna possibilità di successo mentre è programmato un peggioramento della situazione. Tutta la letteratura a disposizione sconsiglia vivamente un gesto chirurgico in presenza di molteplici fattori di rischio di cronificazione, di una situazione psicosociale molto sfavorevole, di un conflitto assicurativo, mentre il principale fattore di rischio per un cattivo risultato chirurgico è la durata dell'incapacità lavorativa. Condivide dunque l'opinione del Prof. Dr. med. __________ a riguardo del fatto che l'A. non debba essere operato. Detto questo, i documenti messi a disposizione, non cambiano nulla in relazione alla situazione dell'A. per quanto riguarda il suo stato di salute e la capacità lavorativa.

 

Complessivamente dunque gli atti da voi sottoposteci non sono in grado di evidenziare un peggioramento dello stato di salute. Per quanto concerne la problematica psichiatrica facciamo notare che risalendo l'infortunio a molti anni orsono non è possibile che i sintomi non erano presenti durante la valutazione SAM del 2011 e invece si sono manifestati nel corso del 2012 in relazione ad un evento infortunistico che risale agli inizi degli anni 2000.

 

Gli atti a disposizione pertanto a nostro avviso non sono in grado di giustificare un peggioramento dello stato di salute del periziando.

(…)" (doc. AI 91/1-5)

 

                                         L’Ufficio AI viste le risultanze peritali e l’annotazione 16 agosto 2012 con la quale il medico SMR dr. __________ ha confermato il rapporto finale 30 gennaio 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 92/1 e 63/1-4) con decisione 17 settembre 2012 ha quindi negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce una capacità lavorativa del 100% tanto nella sua attività abituale quanto in attività rispettose dei limiti funzionali posti dal 3 novembre 2009.

 

                                         La dettagliata ed approfondita valutazione del SAM non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.

                                         Tale non può certo essere ritenuta la documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale.

                                         Infatti, la dr.ssa __________, FMH in medicina interna e oncologia, nei rapporti 25 settembre e 20 novembre 2012 (doc. D e F/2) e nel certificato medico dell’11 ottobre 2012 (doc. E) come già attestato nel rapporto medico del 18 novembre 2010 e in quello di decorso del 2 maggio 2001 sub. doc AI 22/1-5 e 43/1; atti questi a disposizione del SAM e menzionati nell’elenco sub doc. AI 57/4 e 57/6) non si è confrontata con le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM limitandosi a confermare in modo del tutto generico l’impossibilità per l’assicurato di svolgere un’attività lavorativa ed a chiedere una rivalutazione della sua complessa situazione.

                                         Al riguardo i medici SMR dr.ssa __________ e dr __________, nelle annotazioni del 29 novembre 2012, hanno concluso: “(…) Rapporto dr.ssa __________ del 25.9.2012 e del 11.10.2012. Valutazione: i rapporti della dr.ssa __________ contengono un elenco delle note diagnosi, non risulta invece una oggettiva modifica della situazione clinica […] 20.11.2012 lettera Dr __________: il medico attesta degenerazione discale L5/S1 con rottura anulare interna, disturbo che non sarebbe mai regredito. L’attuale dato clinico fornito dalla dr.ssa __________ è ben noto ed è stato debitamente valutato in occasione della perizia SAM e della seguente presa di posizione del dr. __________ del 30.7.2012. (…)” (VIII/bis).

 

                                         Dal canto suo il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 20 settembre 2012 sottoscritto dallo psicologo __________ e dalla vice direttrice del Centro __________ dr.ssa __________ (doc. C) e nei rapporti 19 novembre 2012 e 14 maggio 2013 (doc. F/1 e XVIII), non si è confrontato né con le conclusioni dei periti del SAM che hanno motivatamente escluso una sindrome post-traumatica da stress, né con la valutazione dei medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________ (dalla quale questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi ricordato anche che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche; cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234) che nell’annotazione del 29 novembre 2012 hanno concluso: “(…) 19.11.2012 lettera del Dr __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e del Dr __________, psicologo: ribadiscono la diagnosi di S. post traumatica da stress (ICD 10 F 43.1), non riassorbita con passaggio ad una modificazione persistente della personalità (F 62.0). La nuova documentazione riconferma la diagnosi di sindrome postraumatica da stress, esclusa dal perito Dr. __________ in corso di valutazione pluridisciplinare SAM. Per quanto riguarda lo sviluppo di un disturbo di personalità, si fa notare che l’A. è stato sottoposto a valutazione testistica, dalla quale non sono emersi elementi per una patologia psichiatrica maggiore. Il SAM nella sua presa di posizione successiva (13.08.2012) riconferma tale valutazione. Inoltre è da sottolineare che secondo il ICD la diagnosi F 62 (Modificazione duratura della personalità dopo un’esperienza catastrofica) può seguire il disturbo post traumatico da stress (diagnosi esclusa in corso perizia SAM). Per quanto riguarda la definizione di F 62.0, l’ICD riporta che la modificazione della personalità deve essere stata presente per almeno due anni (criterio E), dato però non evidenziato durante la valutazione testistica SAM. Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico si ribadiscono le conclusioni basate sulla valutazione SAM e sulla loro presa di posizione. (…)” (VIII/bis).

                                         Nell’annotazione del 27 maggio 2013, avuto riguardo al rapporto 14 maggio 2013 del dr. __________ sub XVIII, la dr.ssa    __________ ha poi concluso che “(…) dall’attuale scritto non risultano chiari elementi clinici, non risulta una modifica dello stato di salute, non risulta una ev. modifica della diagnosi psichiatrica. (…)” (XX/1).

 

 

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente avuto riguardo al rapporto 14 maggio 2012 del dr. __________, primario del servizio di neurochirurgia del Neurocentro __________, sub doc. G4; al certificato medico 31 gennaio 2013 e al rapporto 4 febbraio 2013 del dr. __________, caposervizio del servizio di neurochirurgia del Neurocentro __________, sub doc. G2 e G3; al rapporto 15 febbraio 2013 del dr. __________, FMH in neurochirurgia, sub doc. G1 e al rapporto 15 aprile 2013 del dr. ____________________ e della dr.ssa __________, vice primario rispettivamente capo clinica del Centro per la terapia del Dolore __________ell’Ospedale regionale di __________, sub doc. H.

                                         Al riguardo il TCA rileva che il rapporto 14 maggio 2012 del dr. __________ è già stato considerato dal SAM nel complemento peritale del 13 agosto 2012 (cfr. doc. 91/1-5).

                                         Gli specialisti summenzionati (fatto salvo il dr. __________ che nel certificato medico del 31 gennaio 2013 sub doc. G3 ha attestato, senza tuttavia addurre alcuna motivazione, un’inca-pacità lavorativa continua del 100% dal 2009) non si sono inoltre né confrontati con le valutazioni del SAM né si sono espressi sulla capacità lavorativa.

                                         Del resto neppure questo Tribunale ha motivo di scostarsi dalle valutazioni del medico SMR dr. __________ che, nelle annotazioni 5 marzo e 7 maggio 2013, ha concluso: “(…) dall’attuale documentazione (ndr.: si riferisce ai rapporti del dr. __________ del 4 febbraio 2013 e del dr. __________ del 15 febbraio 2013) non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale. Permane una situazione soggettivamente invalidante. L’artrodesi a livello lombare era già stata presa in considerazione. (…)” (XII/bis) e che “(…) dall’attuale rapporto del dr. __________ non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato. (…)” (XVI/bis).

 

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente con riferimento al fatto che il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e medico __________ della __________, nei rapporti del 24 marzo 2010 e del 15 ottobre 2010 (doc. 35/1-3 e 50/1-3 dell’incarto Lainf), senza addurne i motivi, aveva confermato momentaneamente un’incapacità lavorativa del 100%. Va qui infatti evidenziato che già il dr. __________, nel rapporto del 25 febbraio 2010 indirizzato al dr. __________ (doc. 24/1-3 dell’incarto Lainf), aveva osservato che “(…) ho cercato di rincuorarlo (ndr.: si riferisce all’assicurato) nell’ambito dei suoi dolori spiegandogli come siano anche influenzati dall’attuale situazione sociale, ho anche spiegato che come operaio in lavori medio-leggeri sia abile al 50% a partire dal 13.02 e secondo me al 100% a partire dalla metà di marzo; in quanto non vi sono, dal punto di vista reumatologico, alterazioni tali da giustificare un’inabili-tà lavorativa ancora prolungata. (…)” (doc. 24/3 dell’incarto Lainf) e che il dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 22 novembre 2010 indirizzato al dr. __________ (doc. 57/1-3 dell’incarto Lainf), aveva concluso che “(…) in pratica non trovo nessuna apparente causa neurologica dei dolori accusati dal paziente, non ho nessun segno né clinico né elettrofisiologico di una radicolopatia L5 o S1 sinistra né di una neuropatia periferica agli arti inferiori. (…)” (doc. 57/3 dell’incarto Lainf).

                                         Del resto a prescindere dal fatto che l’incapacità lavorativa riconosciuta dall’assicurazione per la perdita di guadagno non vincola l’assicurazione invalidità; nella STF 9C_882/2009, 9C_887/2009 del 1. aprile 2010 l’Alta Corte ha infatti osservato che “(…) eine von einem privaten Kollektiv-Taggeldversicherer angenommene Arbeitsunfähigkeit keine bindende Wirkung für die Invalidenversicherung haben kann, die das Mass der Arbeitsunfähigkeit durch Gutachter abklären liess. (…)” (STF succitata del 1. aprile 2010 consid. 3) il dr. __________, FMH in malattie reumatiche e riabilitazione, nella perizia e complemento del 22 febbraio rispettivamente 10 giugno 2011 indirizzate alla __________ (doc. 6/1-13 e 8/1-4 dell’incarto Cassa malati) ha confermato una capacità lavorativa del 100% in un’attività rispettosa dei limiti funzionali posti dal 22 febbraio 2011, senza pronunciarsi sulla medesima in precedenza.

 

                                         Infine, anche dalla decisione del 5 gennaio 2011 (decisione con la quale la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 13 dicembre 2010 sub doc. F4) non è possibile trarre alcuna chiara e diversa valutazione medica.

 

                                         Viste le suesposte risultanze mediche va pertanto confermata la valutazione del SAM secondo la quale, dopo un’inabilità lavorativa del 100% dal 3 ottobre 2009 (data dell’infortunio), vi è una capacità lavorativa del 100%, tanto nella sua attività abituale quanto in attività rispettose dei limiti funzionali posti, dal 3 novembre 2009.

 

                                         In questo senso, la domanda di allestimento di una perizia giudiziaria pur volendo prescindere dal fatto che il TF nella STF 9C_267/2013 del 27 maggio 2013 ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)” (STF 9C_267/2013 del 27 maggio 2013 consid. 2.2) va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                               2.8.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non avendo l’assicurato presentato un periodo ininterrotto di una anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                         La decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti