Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.269

 

BS/sc

Lugano

24 settembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisioni del 26 settembre 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   A seguito del decesso del primo marito, __________, avvenuto il 30 agosto 1982, RI 1 è stata posta al beneficio di una rendita per vedove ed una rendita per orfani per sua figlia, con decorrenza dal 1° settembre 1982 (cfr. decisione 18 novembre 1982; doc. Cassa 147).

 

                                         Siccome il 26 ottobre 1990 l’assicurata è nuovamente convolata a nozze con __________, la rendita vedovile è stata soppressa (cfr. doc. Cassa 116). Il matrimonio è stato sciolto per divorzio il 13 febbraio 1997 (cfr. sentenza Pretura di __________; doc. Cassa 180).

 

                               1.2.   Nel gennaio 1996 RI 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti. Con decisioni 15 giugno 1998 l’Ufficio AI le ha riconosciuto un quarto di rendita dal 1° febbraio 1995 al 31 marzo 1997 di fr. 637.--mensili e dal 1° aprile 1997 una rendita intera di fr. 1'562.-- al mese, oltre alle rendite completive per i due figli (doc. Cassa 64 - 67). L’aumento della rendita è stato motivato dal fatto che, dal 1° aprile 1997, l’assicurata soddisfaceva contemporaneamente le condizioni per il diritto ad una rendita d’invalidità e per una rendita vedovile, il cui diritto era rinato in quanto il secondo matrimonio era stato dichiarato sciolto entro 10 anni della sua conclusione (cfr. artt. 23 cpv. 5 LAVS e 46 cpv. 3 OAVS); infatti, ai sensi dell’art. 43 LAI, le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto ad una rendita per superstiti dell’AVS e di una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, beneficiano di una rendita intera d’invalidità e che è versata loro soltanto la rendita più elevata. Per questo motivo la prestazione decorrente dal 1° aprile 1997 è stata determinata, secondo le disposizioni relative alla 9° revisione dell’AVS, con i parametri della rendita vedovile più favorevole, ossia calcolata sulla base del cumulo dei redditi dei coniugi __________ (art. 33 v.LAVS).

 

                               1.3.   Quattro anni dopo l’entrata in vigore della 10° revisione dell’AVS (1° gennaio 1997), l’amministrazione ha adeguato la corrente rendita, come detto determinata sulla base dei redditi dei coniugi, secondo le nuove disposizioni, riconoscendole un supplemento ex art. 35 bis LAVS previsto per le persone vedove. Questo nuovo calcolo, eseguito in forma automatizzata (cfr. Modalités du transfert des rentes [Circulaire B]), ha portato ad una prestazione mensile, con effetto dal 1° gennaio 2001, di fr. 1’654.-- (cfr. doc. Cassa 47). Dopo i vari adeguamenti periodici, la prestazione dal 1° gennaio 2011 ammonta a fr. 1'862.--.

 

                               1.4.   A seguito della procedura di verifica dei dati di stato civile ordinata dall’UFAS, la Cassa ha comparato i dati del registro centrale di stato civile della Confederazione con quelli risultanti nel suo registro di stato civile di beneficiari di rendite AVS/AI. Da questa verifica è risultato che lo stato civile dell’assicurata non era quello di vedova ma di divorziata, motivo per cui essa non avrebbe avuto diritto al supplemento per persone vedove a suo tempo accordatole.

                                         Effettuato il ricalcolo della rendita, con decisione 26 settembre 2012 l’Ufficio AI ha determinato la nuova rendita con effetto retroattivo dal 1° settembre 2007, stabilendo una prestazione mensile di fr. 1'478.-- dal 1° settembre 2007, di fr. 1'525 dal 1° gennaio 2009 e di fr.1’552.-- dal 1° gennaio 2011 (doc. AI 61).

                                         Con un’altra decisione datata 26 settembre 2012, l’amministrazione ha chiesto all’assicurata la restituzione di fr. 4'098.-, importo che corrisponde alla differenza tra quanto versato in eccesso a seguito del succitato supplemento dal 1° settembre 2007 al 30 settembre 2012 (fr. 111'406.--) e le corrette rendite arretrate (fr. 92'840.--) e prestazioni complementari arretrate per il medesimo periodo (fr. 14'468) (doc. Cassa 10- 15).

                                         A titolo informativo va fatto presente che con decisione 25 settembre 2012 la Cassa cantonale di compensazione ha ridefinito gli importi delle prestazioni complementari (sub doc. A). Il giorno 27 settembre 2012 l’amministrazione ha proceduto alla compensazione tra le (nuove) rendite di diritto e quelle (vecchie) non dovute (doc. Cassa 6), come pure ad una compensazione concernente le prestazioni complementari di diritto e quelle indebitamente versate (doc. Cassa 8).

 

                               1.5.   Contro la decisione 26 settembre 2012 di restituzione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, è tempestivamente insorta, postulandone l’annullamento. Sostiene che quale persona divorziata, con un matrimonio durato meno di 10 anni, aveva diritto alla rendita di vedovanza ed al relativo supplemento.

 

                               1.6.   Con la risposta di causa, l’amministrazione ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Rileva che il supplemento di vedovanza è dovuto solo a persone beneficiarie di rendita il cui matrimonio è stato sciolto in seguito a decesso del congiunto, quindi non con divorzio, supplemento che è stato erroneamente riconosciuto.

 

                               1.7.   Il 18 luglio 2013 questo TCA ha rivolto delle domande all’amministrazione in merito al conteggio delle rendite versate (VI), ricevendo risposta il 2 agosto 2013 (VII). Su richiesta di questa Corte, con scritto 26 agosto 2013 l’assicurata ha preso posizione in merito al succitato accertamento (IX).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata è tenuta a restituire quanto fissato nella decisione impugnata. Motivo della restituzione è il supplemento per persone vedove accordato all’assicurata. Secondo l’amministrazione tale supplemento non andava riconosciuto seppur avendo l’assicurata riacquistato il diritto alla rendita di vedovanza, in quanto il suo secondo matrimonio non era stato sciolto per decesso del coniuge. L’insorgente sostiene invece che è sufficiente il divorzio avendo il legislatore equiparato alle vedove le persone vedove risposate con un matrimonio di una durata inferiore ai 10 anni.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

 

                                         Per costante giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547, 1985 pag. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

 

                                         Giusta l'art. 53 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cpv. 1). Inoltre, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).

 

                               2.4.   Secondo l’art. 25 cpv. 5 LAVS, entrato in vigore al 1° gennaio 1997 (10a revisione della LAVS), il diritto alla rendita vedovile rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

 

                                         Giusta l’art. 46 cpv. 3 OAVS il diritto ad una rendita per vedove o per vedovi, estinto col nuovo matrimonio della vedova o del vedovo, rinasce il primo giorno del mese successivo allo scioglimento del matrimonio, se quest'ultimo è dichiarato sciolto o nullo entro dieci anni dalla sua conclusione.

 

                                         Secondo l’art. 35 bis LAVS le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia.

 

                                         Secondo la lett. c cpv. 7 delle Disposizioni transitorie relative alla 10° revisione della LAVS, applicabile per analogia anche alla LAI (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della LAI):

 

"  Quattro anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le correnti rendite semplici di vecchiaia di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta la presente modificazione secondo i seguenti principi:

 

a. è mantenuta la vecchia scala delle rendite;

 

b. il reddito annuo medio determinante per l'attuale rendita è dimezzato;

 

c. agli aventi diritto è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3;

 

d. le persone vedove ricevono un supplemento giusta l'articolo 35bis.

                                        

                               2.5.   Nel caso in esame, come detto, a seguito del divorzio del febbraio 1997, l’assicurata, già beneficiaria di una rendita d’invalidità, ha avuto nuovamente il diritto a percepire una rendita vedovile, essendo il matrimonio durato meno di 10 anni (art. 25 cpv. 5 LAVS in relazione all’art. 46 cpv. 3 OAVS). Le è stata versata una rendita vedovile d’importo maggiore della rendita d’invalidità.

 

                                         Adeguata la rendita vedovile/invalidità alle nuove disposizioni di legge della 10.a revisione della LAVS, dal 1° gennaio 2001 all’assicurata è stato riconosciuto il supplemento di vedovanza ex art. 35 bis LAI.

 

                                         Nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 60 consid. 6 il TF, dopo esame del materiale legislativo, aveva stabilito che il supplemento ex art. 35bis LAVS accordato alle vedove ed ai vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia presuppone la sussistenza dello stato civile di vedova o vedovo e quindi non andava riconosciuto a persone vedove beneficiarie di una rendita di vecchiaia risposate. In una successiva sentenza pubblicata in DTF 128 V 5 l’Alto Tribunale ha poi precisato che il supplemento di vedovanza va riconosciuto a vedovi e vedove nel senso proprio dello stato civile, motivo per cui non va accordato alle persone divorziate ancorché a determinate condizioni l’art. 24a LAVS parifichi il coniuge divorziato alla persona vedova. Detto diversamente tale supplemento non è per le persone beneficiarie di rendita il cui matrimonio è stato sciolto a seguito del decesso del coniuge ma non per divorzio. 

 

                                         Quindi, essendo determinate lo stato civile del beneficiario, all’assicurata divorziata non spettava il supplemento di vedovanza anche se, come visto, il diritto alla rendita vedovile era risorto. L’assicurata avrebbe avuto diritto al supplemento se il suo secondo matrimonio fosse stato sciolto per decesso del coniuge e non, come è successo, per divorzio.

 

                                         In questo senso il marginale 5617 delle Direttive sulle rendite dell’AVS e dell’AI precisano che la concessione del supplemento di vedovanza dipende dallo stato civile del beneficiario della prestazione e pertanto le rendita di vecchiaia o d’invalidità versate a persone divorziate non sono maggiorate con il supplemento di vedovanza.

 

                                         Ne consegue che l’amministrazione, nell’adeguamento della rendita alle disposizioni della 10a revisione dell’AVS, aveva erroneamente accordato il supplemento di vedovanza (cfr. consid. 1.3).

 

                               2.6.   Per quel che concerne l’importo di restituzione, a seguito dell’accertamento eseguito dal TCA (cfr. consid.1.7) è risultato che l’ammontare della rendita di diritto non è stato determinato in maniera corretta. Infatti, aggiornata, con effetto 1° gennaio 2001, alle disposizioni transitorie dalla 10a revisione della LAVS (lett. c cpv. 7 delle stesse, applicabili anche alla LAI in virtù del cpv. 1 delle disposizioni transitorie LAI), con una scala di rendite 44 ed un reddito annuo medio (RAM) di fr. 28'428, la rendita d’invalidità dell’assicurata avrebbe dovuto ammontare a fr. 1’378.-- al mese, senza quindi il supplemento di vedovanza del 20% ex art. 35bis LAI. Ritenuto che sino al 31 dicembre 2000 l’assicurata percepiva una rendita di fr. 1'608.--, in applicazione della lett. c cpv. 10 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell’AVS (“I nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo”) in combinazione con la lett. b cpv. 2 delle disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995 dell’OAVS (“Se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone divorziate in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell’AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il vecchio valore”), l’assicurata avrebbe continuato a percepire l’ammontare maggiore della sua precedente rendita (per un caso analogo cfr. STCA 30.2013.1+4 del 22 maggio 2013).

                                         Nel succitato scritto, la Cassa ha poi aggiornato la situazione e proceduto ad un nuovo calcolo dell’importo da restituire:

 

"  (…)

Per cui la nuova situazione risulta essere:

 

biennio

RAM

Importo rendita AI

1999/2000

42'210

fr. 1'608.-

2001/2002

43'260

fr. 1'648.-

2003/2004

44'310

fr. 1'688.-

2005/2006

45'150

fr. 1'720.-

2007/2008

46'410

fr. 1'768.-

2009/2010

47'880

fr. 1'824.-

2011/2012

48'720

fr. 1'856.-

 

Visti i nuovi importi di diritto la decisione di restituzione è così da modificarsi:

 

Rendite percepite:

 

dal 1.09.2007 al 31.12.2008 mesi 16 a fr. 1'774.-                              fr.      28'384.-

dal 1.01.2009 al 31.12.2010 mesi 24 a fr. 1'830.-                              fr.      43'920.-

dal 1.01.2011 al 30.09.2012 mesi 21 a fr. 1'862.-                              fr.      39'102.-

 

totale                                                                                                            fr.   111'406.-

 

Rendite di diritto:

 

dal 1.09.2007 al 31.12.2008 mesi 16 a fr. 1'768.-                              fr.      28'288.-

dal 1.01.2009 al 31.12.2010 mesi 24 a fr. 1'824.-                              fr.      43'776.-

dal 1.01.2011 al 30.09.2012 mesi 21 a fr. 1'856.-                              fr.      38'976.-

 

totale                                                                                                            fr.   111'040.-

 

           Rendite percepite                                  fr. 111'406.-

   ./.     Rendite di diritto                                    fr. 111'040.-

   ./.     Eventuale compensazione con PC   fr.         366.-

 

           A nostro favore                                       fr.             -.-

                                                                             ==========" (doc. VII)

 

                                         Pertanto, visto quanto sopra, l’assicurata non deve restituire alcunché, motivo per cui la decisione impugnata dev’essere annullata. In questo senso il ricorso è da accogliere.

 

                                         Infine va fatto presente che successivamente l’Ufficio AI, qualora non l’avesse già fatto, dovrà aggiornare ai nuovi importi le prestazioni d’invalidità di diritto relativi al periodo in parola.

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla parte ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Gianluca Menghetti