Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.272

 

cs

Lugano

12 luglio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 novembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 4 ottobre 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, nata nel 1960, da ultimo attiva nella gestione di un bar come cameriera e segretaria (doc. AI 1-4), l’8 novembre 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1).

 

                                  B.   Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, con decisione del 4 ottobre 2012 (doc. AI 44-1), preavvisata dal progetto del 4 luglio 2012 (doc. AI 34-1) l’UAI ha negato il diritto ad una rendita, essendo il grado d’invalidità del 39%. 

 

                                  C.   RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione (doc. I).

                                         L’insorgente contesta in particolare la valutazione medica e chiede al TCA di allestire una perizia specialistica (ortopedico-chirurgica) atta a stabilire la sua reale capacità lavorativa.

 

                                  D.   Con risposta del 23 novembre 2012 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

                                                                                                                        

                                  E.   Pendente causa le parti si sono ulteriormente espresse in merito (doc. VI – XVI). In particolare la ricorrente ha prodotto un certificato del dr. med. __________, __________ di __________, del 18 febbraio 2013 (doc. L), in merito al quale l’UAI ha inoltrato le sue osservazioni (doc. XVI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                                   2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).

 

                                   3.   Nel caso di specie, in seguito alla richiesta di prestazioni AI inoltrata dalla ricorrente, l’UAI ha richiamato dall’assicuratore infortuni tutta la documentazione medica inerente l’interessata, tra cui una valutazione, di 12 pagine, del 9 marzo 2012, allestita dal dr. med. __________, __________, perito certificato SIM, della __________ (doc. assicuratore 42-1 e seguenti).

 

                                         Lo specialista ha dapprima riassunto tutti gli atti medici a sua disposizione, in particolare quelli del dr. med. __________, FMH chirurgia della mano, dr. med. __________, FMH chirurgia della mano, dr. med. __________ servizio di radiologia della Clinica __________, dr. med. __________ della Clinica __________ e dr. med. __________, FMH neurologia e, dopo aver descritto i disturbi attuali, la terapia, i medicamenti assunti, la professione esercitata dall’insorgente, l’anamnesi e i reperti oggettivabili ha posto la diagnosi principale con ripercussione sulla capacità lavorativa di disturbi funzionali al polso destro dopo iniziale frattura del radio distale extra-articolare del 27.02.2007 con strappo dell’inserzione ulnare della fibrocartilagine triangolare e le diagnosi di stato dopo riposizione della frattura e cura conservativa il 27.02.2007, stato dopo algodistrofia iniziale, stato dopo reinserzione transosseale del TFC al processo stiloide dell’ulna a destra il 05.09.2007, stato dopo artroscopia del polso destro il 16.12.2010 con osteotomia di correzione del radio distale e re-inserzione/ricostruzione del TFC ds. per una mal-unione rispettivamente instabilità Drug del polso destro, stato dopo asportazione del materiale da osteosintesi all’ulna destra il 24.08.2011.

                                         Il dr. med. __________ ha indicato, quali limitazioni, la diminuzione della mobilità del polso destro e la diminuzione della forza della mano destra ed ha affermato:

 

"  (…)

E.1 Soggettivamente

La paziente si lamenta ancora di un fastidio al polso ds. con diminuzione della forza ogni tanto con perdita di oggetti dalla mano.

Di notte fatica a trovare la posizione della mano per poter dormire. Dice che è costretta a portare l’ortesi alla mano ds. per non aver fastidio.

Non si vede più a lavorare come impiegata al bar.

 

E.2. Oggettivamente

Disturbi funzionali al polso ds. con diminuzione della mobilità, ¼ per la flessione dorsale, 1/3 per la flessione volare.

Diminuita è anche l’abduzione ulnare di 1/3.

E’ diminuita anche la forza di prensione della mano ds. al vigorimetro di ca. 1/3, paragonando la mano sin.

La supinazione e la pronazione sono quasi normali.

Ci sono segni di risparmio al braccio ds. in paziente mancina.

Anche se la paziente parla di una diminuzione della sensibilità delle dita II, III e IV non ci sono segni per un’affezione del nervo mediano, rispettivamente del nervo radiale e nemmeno del nervo ulnare.

Anche elettrofisiologicamente il neurologo Dottor __________ non ha trovato segni per una lesione del nervo mediano, rispettivamente del nervo ulnare.

Non si può escludere una certa instabilità Drug restante al polso ds. dopo seconda ricostruzione del TFC ds..

Clinicamente e radiologicamente le osteotomie dell’ulna, rispettiva-mente del radio sono consolidate.

Le lamentele della paziente corrispondono ai reperti oggettivabili.

Non ci sono segni di evidente autolimitazione, estensione dei sintomi e inconsistenza.

 

(…)

 

G.4. Dal suo punto di vista, quali limitazioni obiettive impediscono al momento alla sua paziente di riprendere il lavoro al 100%?

I disturbi al polso ds. con probabilmente ancora instabilità radio-ulnare restante, diminuzione della forza rozza e segni di risparmio al braccio ds. in paziente mancina non permettono alla signora di riprendere il lavoro oltre al 50% come impiegata di un bar, rispettivamente barista.

A corto termine la paziente dovrà cambiare professione.

In dicembre 2011 è stata licenziata ed è in disoccupazione al 50%.

 

G.5. Per la Signora RI 1 sarebbe ragionevole una piena capacità lavorativa in un ambiente di lavoro adattato (per es. solo lavori leggeri, vendita, attività di controllo, ecc.)? In caso negativo per favore motivare.

La paziente, in un lavoro adatto, potrebbe lavorare tutta la giornata.

Dovrebbe trattarsi di un lavoro leggero dove non deve continuamente portare pesi oltre 2-3 kg con la mano ds., dove non deve fare movimenti di rotazione con la mano ds. e dover mantenere una posizione forzata, sempre con la mano ds..

Potrebbe trattarsi di un lavoro d’ufficio, un lavoro di vendita, di sorveglianza.

Anche come telefonista potrebbe lavorare tutta la giornata.

Visti però i disturbi restanti che compromettono anche il sonno, una certa debolezza che le fa ogni tanto perdere gli oggetti di mano ds. e una diminuzione della forza rozza, insieme con l’attuale iniziale artrosi trapezio-metacarpale I sin., vedremmo, anche in un mestiere alternativo adattato, una massima capacità lavorativa nel corso dell’intera giornata, al 90%.

Giudichiamo l’intensità del dolore sulla scala VAS di 5. La diminuzione della forza rozza, la diminuzione del vigore, insieme con ogni tanto la perdita di oggetti, come i disturbi del sonno a causa della difficoltà di trovare la giusta posizione della mano e il dolore hanno un impatto sulla capacità lavorativa, anche in un’attività alternativa.

Giudichiamo l’abbassamento del rendimento di un lavoro alternativo, di ca. 10%.” (doc. Cassa 42-10/11)

 

                                         L’8 maggio 2012 il medico SMR dr. med. __________, dopo aver ripreso la diagnosi, ha elencato i periodi di incapacità lavorativa della ricorrente evidenziando che l’interessata dal 19 settembre 2011 è incapace al lavoro al 50% nella precedente attività ed in attività leggere, ma dal 2 marzo 2012 in attività confacenti al suo stato di salute è incapace al lavoro al 10%. Circa le limitazioni funzionali ha stabilito che “non deve continuamente portare pesi oltre 2-3 kg con la mano destra, non deve fare movimenti di rotazione con la mano destra o dover mantenere una posizione forzata sempre con la mano destra” (doc. AI 31-3). Il medico SMR ha inoltre affermato che l’insorgente “potrebbe svolgere lavori d’ufficio, lavori di vendita e/o di sorveglianza. Anche come telefonista potrebbe lavorare tutta la giornata. Infine visti i disturbi del sonno, una certa debolezza che le fa ogni tanto perdere gli oggetti della mano destra, una diminuzione della forza rozza insieme con un’iniziale artrosi trapezio-metacarpale al primo raggio sinistro, anche in un’attività adatta la capacità lavorativa raggiunge al massimo il 90%” (doc. AI 31-4).

 

                                         L’8 settembre 2012 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia della mano, ha affermato:

 

"  (…)

Credo che nella situazione della Signora RI 1, il primo passo da fare sia di riconvocarla per valutare la possibilità di una riqualifica in un’attività in cui possa espletare una lucratività maggiore.

 

A dimostrare il danno della paziente sono i lunghi periodi d’incapacità lavorativa e i ripetuti interventi chirurgici al polso della mano destra.

 

La paziente, al 15.06.2012, l’avevo dichiarata inabile al lavoro al 10% a partire dal 01.07.2012 per i problemi della disoccupazione. Nel frattempo, vi era comunque ancora un’incapacità lavorativa del 50% per quel che riguardava l’assicurazione infortunio __________ che, automaticamente veniva a scadere al 01.07.2012.

 

Il passaggio dall’incapacità lavorativa del 50% a quella del 10% era stato desiderato dalla paziente come definitivo a partire dal 01.07.2012. Come tale, lo riportato sull’apposito formulario della AI.

 

Chiaramente questa incapacità lavorativa ha portato a delle conseguenze più complesse di quello che la paziente pensava.

 

Dal profilo medico, l’incapacità lavorativa del 10% è sicuramente motivabile per attività professionali di carattere leggero. In un’attività professionale di carattere più impegnativo, come per esempio portare casse di birra o fusti di birra, rispettivamente casse piene di bottiglie di vino, l’incapacità lavorativa è maggiore e potrebbe anche raggiungere il 25%.

 

Penso che in questa precisa situazione sia importante valutare la situazione della Signora __________ primariamente non dal profilo dell’indennità lucrativa ma bensì della reintegrazione professionale. A seconda dell’attività che potrà intraprendere, si potrà poi decidere la vera incapacità lavorativa.” (doc. AI 38-1)

 

                                         Il 17 settembre 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “le osservazioni apportate dal medico curante ortopedico dr. med. __________ a livello medico non permettono di variare quanto già noto non apportando novità significative a riguardo” (doc. AI 40-1).

 

                                         Unitamente al ricorso, l’insorgente ha prodotto un certificato del 25 ottobre 2012 del dr. med. __________, FMH medicina generale, il quale ha affermato:

 

"  Certifico che la paziente a margine presenta un danno considerevole al polso destro dopo infortunio del 26 febbraio 2007.

 

La signora RI 1 è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici per migliorare la situazione di una frattura pluriframmentaria al polso destro ed attualmente vi è un peggioramento della capacità della funzione della mano e dell’avambraccio destro che pregiudica notevolmente la residua capacità lavorativa.

 

Poiché la situazione attuale non corrisponde alla decisione pronunciata dall’assicurazione invalidità nel corso del 2011, ritengo necessaria una rivalutazione ortopedico-chirurgica per stabilire la reale e residua capacità lavorativa della paziente” (doc. G)

 

                                         Il 23 novembre 2012 il medico SMR, dr. med. __________, preso atto del nuovo attestato, ha affermato che “dall’attuale documentazione non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale del 2.3.2012 e rispetto al rapporto dr. __________ del 8.9.2012” (doc. IV/Bis).

 

                                         Il 18 febbraio 2013 il dr. med. __________, __________ __________, ha affermato:

 

"  (…)

La ringrazio per avermi inviato in consultazione la succitata paziente, affetta da esiti di frattura del radio distale destro con malconsolidazione conseguente (incidente nel 02/2007), esiti di reinserzione della TFCC al polso destro a cielo aperto (Dr. __________, 08/2007), esiti di osteotomia di accorciamento dell’ulna destra (04/2010, Dr. __________), esiti di ricostruzione del radio distale e stabilizzazione dell’articolazione radio-ulnare distale (12/2010, Dr. __________). Da allora la paziente riferisce importanti impedimenti al recupero dell’attività lavorativa pregressa e per gli esercizi delle attività della vita quotidiana con importante perdita di forza al polso. Viene inviata per una “second opinion”.

 

L’esame clinico documenta un polso destro leggermente tumefatto. Cicatrice dorsale al caput ulnae di 8 cm da pregresso intervento chirurgico. Cicatrice palmare al radio di 7 cm e all’ulna di 12 cm da pregressi interventi chirurgici. Segni di Tinel negativi in sede cicatriziale. Non disestesie periferiche. Dolore alla palpazione del caput ulnae. Ballottment test e Teoh test negativi. Jamar wirst 18 kg (vs 25 kg al contro laterale) e Jamar pinch 6 kg (vs 10 kg al contro laterale).

L’esame radiografico del 18.02.2013 documenta una completa consolidazione in corrispondenza del radio distale ed una persistente “fibrous non-union” a carico del PSU con esiti di forage in corrispondenza del radio distale e dell’ulna da ricostruzione capsulo-legamentare.

 

Ho informato la paziente che sconsiglio allo stato attuale un’ulteriore reprise chirurgica in corrispondenza del lato dorso-ulnare del polso, con una resezione dell’ulna ed una protesi di Scheker, che sarebbe il V° intervento chirurgico senza possibilità di dare la garanzia sull’effettivo recupero della forza di presa.

 

Visto che la paziente presenta un’intolleranza ai mezzi di sintesi in corrispondenza della componente radiale del polso, vi è da proporsi l’eventuale AMO della placca don 7 viti per ridurre quantomeno la sintomatologia dolorosa da impingement meccanico con i mezzi di sintesi.

 

Ho informato a lungo la paziente, pur tuttavia, che anche tale intervento di AMO non risolverebbe i dolori in corrispondenza del lato dorso-ulnare e/o garantirebbe un recupero della forza di presa e della pinza pollice-indice.

 

Ho informato la paziente, che allo stato attuale presenta un deficit di forza pari a circa il 30% rispetto al contro laterale, che per un’eventuale richiesta di rendita AI superiore al 39% già definito risulta utile una perizia eseguita presso un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.” (doc. L)

 

                                         Il 20 marzo 2013 il medico SMR. Dr. med. __________ ha rilevato che “dall’attuale rapporto del dr. __________ non risulta una modifica della situazione a livello del polso rispetto alla valutazione peritale di marzo 2012 (caso di pertinenza __________). Assenza di elementi invalidanti extrainfortunistici” (doc. XVI/1).

 

                                   4.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

 

                                         In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipen-denza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

                                     

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il po-tenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicura-zione invalidità e con ciò anche della  loro dipendenza economi-ca (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione :

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

                                         Occorre ancora evidenziare che l’allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                   5.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione specialistica del 9 marzo 2012 del dr. med. __________ (doc. AI 42-1), che ha concluso per una capacità lavorativa del 50% nella precedente attività e del 90% in attività leggere e confacenti allo stato di salute della ricorrente.

 

                                         Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

 

                                         Lo specialista, dopo aver riassunto la documentazione messa a sua disposizione, aver descritto i dati soggettivi, compresa l’anamnesi, i dati oggettivi e gli esami, ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di disturbi funzionali al polso destro (doc. AI 42-9).

 

                                         Il dr. med. __________ si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata.

                                         Al referto va attribuita piena forza probante.

 

                                   6.   La ricorrente contesta la valutazione medica facendo capo ad un certificato del 25 ottobre 2012 del dr. med. __________, FMH medicina generale (doc. G) e ad un attestato del 18 febbraio 2013 del dr. med. __________, __________ (doc. L) e domanda che sia allestita una perizia medica neutra in ambito ortopedico-chirurgico.

 

                                         La documentazione prodotta dall’insorgente non è tuttavia atta a sovvertire quanto stabilito dal dr. med. __________. Né dalla medesima emergono elementi per ritenere necessario l’allesti-mento di un referto peritale.

 

                                         Il certificato del 25 ottobre 2012, allestito dal medico curante (cfr., a proposito delle valutazioni dei medici curanti, la DTF 125 V 353), medico generalista, si esaurisce in una descrizione degli interventi effettuati e fa riferimento ad un peggioramento della capacità della funzione della mano e dell’avambraccio destro che tuttavia non è oggettivato da alcun reperto medico. Il curante non si esprime circa la capacità lavorativa della ricorrente e non si confronta con il referto del dr. med. __________, ma ritiene necessaria una rivalutazione ortopedico-chirurgica per stabilire la reale e residua capacità lavorativa dell’interessata (doc. G).

 

                                         Tuttavia, come emerge pure dal certificato del 18 febbraio 2013 del dr. med. __________, non risulta una modifica della situazione a livello del polso rispetto alla valutazione del dr. med. __________. Lo specialista evidenzia infatti che l’interessata “presenta un deficit di forza pari a circa il 30% rispetto al contro laterale” (doc. L), ossia una percentuale analoga a quella accertata nell’ambito della perizia del 9 marzo 2012 (doc. assicuratore 42-10: “è diminuita anche la forza di prensione della mano ds. al vigorimetro di ca. 1/3”).

                                         Il dr. med. __________ descrive inoltre una situazione simile a quella precedente (cfr. doc. L:” Cicatrice dorsale al caput ulnae di 8 cm da pregresso intervento chirurgico. Cicatrice palmare al radio di 7 cm e all’ulna di 12 cm da pregressi interventi chirurgici” e doc. assicuratore 42-8: “ci sono diverse cicatrici: una volare longitudinale di 8 cm priva di fastidio. Un’altra cicatrice ulnare a forma di zig-zag di 16 cm, priva di irritazioni. Un’altra cicatrice ulnare e dorsale di 7 cm, curvata e senza segni di irritazione”) e non attesta una capacità lavorativa diversa rispetto a quella accertata dal dr. med. __________, ma si limita in sostanza a ritenere “utile una perizia eseguita presso un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni” e ciò “per un’eventuale richiesta di rendita AI superiore al 39%” (doc. L).

 

                                         A sostegno della correttezza della valutazione del 9 marzo 2012 vi è pure la presa di posizione dell’8 settembre 2012 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia della mano, che ha operato la ricorrente, che ha attestato che “dal profilo medico, l’incapacità lavorativa del 10% è sicuramente motivabile per attività professionali di carattere leggero” (doc. F) e che di conseguenza ha confermato le percentuali stabilite dal perito (doc. assicuratore 42-11: “[…] una massima capacità lavorativa nel corso dell’intera giornata, al 90%” e “giudichiamo l’abbassamento del rendimento in un lavoro alternativo, di ca. il 10%”).

                                        

                                         Inoltre queste valutazioni sono state fatte proprie anche dai medici SMR che hanno esaminato la fattispecie (dr. med. __________ [doc. AI 31-1], dr. med. __________ [doc. AI 40-1] e dr. med. __________ [doc. IV/Bis e XVI/1]), ciò che toglie ogni dubbio circa la correttezza della reale percentuale di capacità lavorativa della ricorrente in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

 

                                         A questo proposito va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                                         Del resto, circa la possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute malgrado la problematica al polso destro, è utile ricordare quanto il TF (fino al 31 dicembre 2006 TFA) e il TCA hanno giudicato in fattispecie riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori.

 

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - il TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

 

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano):

 

"  (…)

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstä-tigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungs-funktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)." (sottolineature del redattore)

 

                                         In un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professio-nalmente, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

 

"  (…)

La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

 

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

 

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

 

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

 

                                         È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3 marzo 2005).

                                         È poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

 

                                         Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

 

                                         In concreto quindi alla luce della giurisprudenza sopra riportata, questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie sul mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che la ricorrente, nonostante i disturbi che interessano il suo arto superiore destro, sarebbe in grado di esercitare al 90%.

 

                                         In questo contesto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

 

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata.

 

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e  dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

 

                                         In queste condizioni, la valutazione del dr. med. __________ va confermata senza che sia necessario l’allestimento di una perizia.

 

                                         Va a questo proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         Ne segue che la ricorrente, in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con le limitazioni descritte dal medico SMR, dr. med. __________ è incapace al lavoro nella misura del 10% dal mese di marzo 2012.

 

                                         In precedenza invece, come emerge dal rapporto del medesimo medico SMR (doc. AI 31-1) e dalla decisione impugnata (doc. D), l’insorgente, dopo l’infortunio del febbraio 2007, è tornata completamente capace al lavoro dal 18 febbraio 2008 ed in seguito è stata incapace al lavoro nella precedente attività ed in un’attività esigibile nella misura del 50% dal 30 novembre 2009, del 100% dal 12 febbraio 2010, del 50% dal 14 maggio 2011, del 100% dal 24 agosto 2011, del 50% dal 19 settembre 2011 (doc. AI 31-2).

 

                                         Ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.

                                         Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni

                                         Infine, per l’art. 88a cpv. 1 OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare.

 

                                         In concreto l’insorgente ha inoltrato la domanda di prestazioni AI l’8 novembre 2011 e l’amministrazione l’ha ricevuta due giorni dopo (cfr. doc. AI 1). La ricorrente ha diritto alla prestazione al più presto dal mese di maggio 2012 (art. 29 cpv. 1 LAI).

 

                                         Ritenuto che l’interessata, dopo un lungo periodo di incapacità lavorativa al 100% (12 febbraio 2010-13 febbraio 2011) è stata incapace al lavoro nella precedente attività ed in attività leggere al 50% dal 14 maggio 2011 (eccetto un periodo al 100% dal 24 agosto 2011 al 18 settembre 2011) e al 10% in attività leggere dal 2 marzo 2012, secondo questo TCA, in applicazione dell’art. 88a OAI, per il quale un miglioramento dello stato di salute va preso in considerazione, di norma, se è durato tre mesi senza notevole interruzione, il grado d’invalidità non va calcolato solo a partire dal mese di marzo 2012 in funzione dell’incapacità lavorativa del 10%, ma occorre tener conto anche dell’incapacità lavorativa del 50% del periodo precedente. 

 

                                   7.   Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

                                         Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).

 

                                         Nel caso in esame dagli atti emerge che l’interessata, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire, nel 2010 e nel 2011 (cfr. doc. AI 10-2 domande 2.10, 2.11 e 2.12), un reddito annuo di fr. 66'300. Nel 2012, tenendo conto dell’evoluzione dei salari, avrebbe potuto conseguire fr. 66'830 (+ 0.8%, cfr. tabella B 10.2 pubblicata in La Vie économique, 6-2013, pag. 91).

 

                                   8.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                        

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

 

"  (…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2013, p. 90), esso ammonta a fr. 52’728 per l'intero anno (fr. 4’225 : 40 X 41.6 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a), nel 2011 a fr. 53’384 (+ 1% e 41.7 ore; cfr. tabella B 9.2, p. 90 e tabella B 10.2 pag. 91) e nel 2012 a fr. 53'811 (+ 0.8% e 41.7 ore).

 

                                         L’assicurata, avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 66’300 (cfr. considerando precedente). Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente, ossia fr. 46’462 (cfr. Tabella TA1 p.to 55-56 “servizi di alloggio e di ristorazione”, livello di qualifica 4, fr. 3’714 : 40 X 41.7 X 12 mesi = 46’462 nel 2010; ciò vale anche se, per pura ipotesi di lavoro, si prendesse in considerazione il livello di qualifica massimo [1+2] per un salario mensile di fr. 4'569 e annuo di fr. 57’158).

                                         Non sono, pertanto, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata.

                                        

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                         L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                        

                                         Nella presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 15% (10% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e 5% per altri fattori di riduzione), che l’insorgente non ha contestato. Questo Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione ritenuto che si tratta di una percentuale che rientra nei parametri fissati dalla giurisprudenza.

                                        

                                         Raffrontando il reddito da valida di fr. 66’300 del 2011 con quello da invalida di fr. 53'384 ridotto dapprima del 15% a fr. 45'376 e poi del 50% a fr. 22’688, si ottiene un grado d’invalidità del 66% (65,78%, arrotondato secondo la DTF 130 V 121).

                                         Ritenuto tuttavia che anche nella precedente attività l’interessata, in quel periodo, era incapace al lavoro al 50%, e rammentato il suo obbligo di ridurre il danno, essa avrebbe potuto avere diritto, nella seconda parte del 2011, al massimo ad una mezza rendita.

 

                                         Rammentato però che il diritto alla rendita nasce 6 mesi dopo l’inoltro della richiesta (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI), in concreto trasmessa nel novembre 2011 (consid. 6 in fine), che dal mese di marzo 2012 l’interessata ha visto un miglioramento dello stato di salute con riduzione dell’incapacità lavorativa in attività adatte al 10% e che  raffrontando il reddito da valida di fr. 66'830 del 2012 con il reddito da invalida di fr. 53'811 ridotto dapprima a fr. 45'739 (-15%) e poi a fr. 41'165 (-10%) si raggiunge un grado d’invalidità del 38% (38,4% arrotondato secondo la DTF 130 V 121), la ricorrente ha diritto a mezza rendita solo nel mese di maggio 2012 (sei mesi dopo l’inoltro della domanda AI [cfr. art. 29 cpv. 1 LAI]), che va soppressa dal mese di giugno 2012 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute avvenuto nel mese di marzo 2012 [art. 88a OAI]; cfr. anche consid. 6 in fine).

                                        

                                         In queste circostanze la decisione impugnata va riformata e il ricorso va parzialmente accolto.

                                   9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 500.--vanno ripartire in ragione di fr. 450.-- a carico della ricorrente e fr. 50.-- a carico dell’UAI che pagherà all’interessata ripetibili ridotte.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         La ricorrente ha diritto a mezza rendita AI per il mese di maggio 2012. Per il resto il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste in ragione di fr. 450.-- a carico della ricorrente e in ragione di fr. 50.-- a carico dell’UAI che verserà fr. 100 all’assicurata a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti