Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.274

 

BS/sc

Lugano

23 agosto 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 novembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 ottobre 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.  RI 1, nel maggio 2011 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 74), dopo che precedenti domande o sono state respinte o sono state oggetto di un provvedimento di non entrata in materia (cfr. decisioni del 2 giugno 2004, 21 novembre 2006 e 19 gennaio 2009; doc. AI 26, 49 e 59 ).

 

                               1.2.   In data 28 aprile 2011 l’assicurato ha nuovamente inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 74). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM, con decisione 5 ottobre 2012 (preavvisata il 29 marzo 2012) l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni con le seguenti motivazioni:

 

"  (…)

La documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare la perizia eseguita dal Servizio accertamento medico (SAM), oggettiva dal mese di maggio 2009 l'incapacità lavorativa in attività che implicano contatto con acqua, alimenti e/o contatti chimicamente attivi, mentre attività rispecchianti le indicazioni mediche sono esigibili in misura completa.

 

Considerato che l'assicurato è professionalmente inattivo da diversi anni, quale reddito da sano viene considerato quello che egli potrebbe guadagnare svolgendo attività generiche, non richiedenti qualifiche professionali specifiche e reperibili sul mercato libero del lavoro. Ritenuto che le stesse sono tuttora esigibili, purché nel rispetto delle limitazioni date dal danno alla salute, non vi è alcuna perdita della capacità di guadagno (grado d'invalidità: 0%).

 

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (…) (doc. AI 103/1-2)

 

                              1.3.   Avverso la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato il presente ricorso postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita intera. In estrema sintesi egli ritiene di non poter esercitare un’attività lavorativa a seguito della sua problematica dermatologica. Delle motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi di diritto.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando sia la valutazione medica che quella economica poste alla base della decisione impugnata.

 

                               1.5.   In data 25 dicembre 2012 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. D1 e D2), alla quale l’Ufficio AI ha preso posizione con osservazioni 7 febbraio 2013 (XII).

 

                               1.6.   Infine, con scritto 28 febbraio 2013 l’assicurato ha allegato un altro atto medico (doc. F).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

                                       

                                         nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

 

                               2.4.   Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                               2.5.   Nel caso in esame, entrando nel merito della nuova domanda di prestazioni, l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 26 gennaio 2012 (doc. AI 89), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e dermatologica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

5.1  Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Lesioni disidrotiche/pustulose palmari, ora limitate alla mano ds.:

 

        -     nel quadro anamnestico di una psoriasis/pustulosi palmare o nella D.D. di eczema disidrotico.

 

5.2  Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome cervico-vertebrale con/su:

 

iniziali alterazioni degenerative in particolar modo C5-C6.

 

Sindrome lombo-vertebrale con/su:

 

        -     possibile componente di tipo spondilogeno bilaterale;

 

        -     alterazioni degenerative plurisegmentali di modeste entità con condrosi L3-L5, osteocondrosi L5-S1 con minima spondilosi iniziale anteriore.

 

Tumefazione inquino-scrotale a ds.

 

Epatopatia. (…)" (doc. AI 89/14)

 

                                         In merito alla capacità lavorativa, sempre sulle base dei consulti specialistici, i periti del SAM hanno sconsigliato l’attività di pizzaiolo, muratore e aiuto-cameriere precedentemente esercitate. In attività adeguate essi hanno concluso:

 

"  (…)

L.A. può essere sottoposto a riqualifica/riformazione professionale.

 

Dal punto di vista psichiatrico e reumatologico l'A. è totalmente abile al lavoro.

 

Dal punto di vista dermatologico si consigliano attività da svolgere all'asciutto, con contatti chimicamente attivi molto limitati e con la possibilità di non avere contatti con alimenti. Inoltre bisogna tener conto delle sensibilizzazioni descritte precedentemente al nichelio, cromo (o dicromato di potassio), cobalto, carmabix e Thiuram mix.

 

In un'attività rispettosa di questi limiti funzionali, l'A. è totalmente abile al lavoro (da sempre). (…)" (doc. AI 89/18)

 

                                         L’insorgente contesta le succitate conclusioni del SAM, più precisamente la valutazione dermatologica operata dal dr. __________, sostenendo di non poter esercitare un’attività adeguata anche a causa delle limitazioni di natura reumatologica.

                                          

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita e convincente perizia del SAM.

 

                            2.7.1.   Per quel che concerne la problematica dermatologica, nella perizia 29 dicembre 2011 il dr. __________, specialista FMH in dermatologia e venereologia, posta la diagnosi di lesioni disidrotiche/pustulose palmari, ora limitate alla mano destra nel quadro anamnestico di una psoriasis/pustulosi palmare o, quale diagnosi differenziata, disidrotico, ha ritenuto al massimo un’inabilità lavorativa del 10%. Egli ha evidenziato che sarebbe ideale se l’assicurato “potesse lavorare all’asciutto, con contatti chimicamente attivi molto limitati, possibilmente senza contatti con alimenti”, rilevando come “la sensibilità della pelle delle mani lavoro sia aumentata in una situazione di predisposizione genetica e che presenta delle sensibilizzazioni al contatto con diverse sostanze elencate: nichelio, cromo, cobalto, carbamix, thiuram (doc. AI 89/22). Il dr. __________ ha sostenuto che dal punto di vista dermatologico le terapie a disposizione non siano state completamente sfruttate, quale la fototerapia e trattamenti sistemici con derivati della vitamina A (Tocnitino pastiglie), Methotrexate o medicamenti biologici (cfr. doc. AI 89/22).

                                         Alla succitata valutazione, l’assicurato oppone un dettagliato rapporto del dermatologo curante dr. __________, datato 20 novembre 2012 (doc. D2), sul quale il perito dr. __________ ha preso posizione. Vero che, come sottolineato dal ricorrente, nelle osservazioni 25 gennaio 2013 al SAM – fatte proprie dal citato centro peritale (cfr. scritto 30 gennaio 2013 in doc. XII/1) – il perito ha convenuto che nel succitato scritto il dermatologo curante "… torna con maggior precisione rispetto agli atti precedentemente a disposizione, soprattutto sui dati anamnestici ed evolutivi della patologia dermatologica patita dal paziente nei vent'anni in cui il collega di __________ lo ha potuto seguire. Evidentemente questa descrizione accentua l'intensità delle lesioni dermatologiche patite dal paziente, dandone una descrizione più completa di quello che, con i dati anamnestici, avevo potuto raccogliere. E ben concordo. con il Dr __________ che nella valutazione specialistica basata su una unica consultazione si possa essere influenzati dalla situazione clinica del momento, come descritto nel preambolo del mio scritto del 29.12.2011".

                                         Il dr. __________ ha tuttavia spiegato che quanto sopra non modifica sostanzialmente la sua valutazione, in quanto "… si tratta infatti di un paziente atopico, che anamnesticamente ha presentato una dermatite soprattutto eczematosa, in parte ascritta all'atopia stessa, in parte invece alla polisensibilizzazione di tipo tardo, quindi sottoforma di un eczema allergico da contatto. In più vi è sicuramente stata anche una importante componente di reazione irritativa da contatto, in particolare per quanto riguarda le alterazioni delle mani. In occasione della mia consultazione del 28.12.2011 era però dominante una componente pustulosa/disidrotica limitata alle mani, quasi di tipo psoriatico, senza però altri segni per questa malattia. E' inoltre certamente vero, come asserito dal Dr __________ che vi sono pazienti atopici che sviluppano alterazioni dermatologiche dipendenti dalle sensibilizzazioni di tipo immediato di origine respiratoria (pollini, polveri, peli di animale): si tratta però di una minoranza dei pazienti atopici e in ambito peritale questa dipendenza andrebbe dimostrata con un Atopie patch test, non eseguito in questo caso. Parimenti è vero che vi è una componente "nervosa/psicologica" importante nella attivazione dell'eczema atopico per certi pazienti, non tutti: tanto che il nome di neurodermite atopica è stato progressivamente sostituito da dermatite atopica. Ritengo pertanto che, sotto adeguato trattamento delle lesioni cutanee presenti in occasione della mia consultazione in modo limitato alle mani, la Vostra valutazione sulla abilità professionale e sulle professioni eseguibili sia corretta" (sottolineatura del redattore; doc. XII/2).

                                         Inoltre, riguardo alla mancata esecuzione del “Atopie Patch Test “ (si tratta di un test cutaneo di accertamento degli allergeni causanti un’allergia di tipo I, quali riniti da fieno, allergie alimentari, asma ecc.; cfr. www.allum.de), nelle annotazioni 5 febbraio 2013 il dr. __________ ha precisato che “.. l’indicazione del dr. __________ in merito ad una eventuale sensibilizzazione di tipo immediato nel presente caso non richiede ulteriori accertamenti non essendo finora stata evidenziata una clinica sospetta per una tale manifestazione. In ogni caso il contatto con allergeni quali polvere e peli di animali e pollini è da evitarsi come già stabilito in occasione della perizia SAM” (doc. XII/5).

                                        

                                         Determinante è tuttavia l’esistenza di attività lucrative che l’assicurato può svolgere nonostante la problematica dermatologica, problematica che verrà esaminata al consid. 2.8.

 

                            2.7.2.   In merito agli aspetti reumatologici e psichiatrici dell’assicurato, questo Tribunale condivide le conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM. Né del resto il ricorrente ha prodotto atti medici che mettano in dubbio le valutazioni stesse.

 

                                         In particolare, dal profilo reumatologico, nel referto 19 dicembre 2011 il dr. __________, poste le diagnosi d’ordine reumatologico riportate al consid. 2.5, ha concluso che " … tenendo quindi in considerazione i reperti clinici e radiologici da considerare blandi per quanto riguarda l'apparato muscolo-scheletrico ritengo che questi non siano determinanti per delle limitazioni funzionali. In questo senso ritengo l'assicurato abile al lavoro da sempre, per le sole problematiche di tipo reumatologico, nella forma completa in tutte le attività svolte (aiuto cucina, aiuto pizzaiolo, cameriere e muratore; cfr. perizia pag. 6; n.d.r.) e anche come casalingo" (doc. AI 89/35).

 

                                         Anche dal punto di vista psichico l’assicurato non è stato ritenuto inabile. Il dr. __________, nel rapporto 15 dicembre 2011, non ha infatti riscontrato alcuna patologia extra-somatica invalidante. Quale diagnosi differenziata egli ha rilevato una possibile sindrome somatoforme, escludendo tuttavia, secondo i criteri Forster, una componente invalidante (doc. AI 89/27). Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.), criteri che, come detto, nel caso in esame non susisstono.

                                         Tale conclusione non muta di fronte al certificato 18 gennaio 2013 della psichiatra curante, dr.ssa __________, la quale ha semplicemente attestato la presenza da un anno di un episodio depressivo medio grave, senza tuttavia specificare altro (doc. F). Senza voler misconoscere, come sostenuto nelle osservazioni 26 febbraio 2013, la difficile condizione economica e sociale in cui versa l’assicurato, va comunque ricordato che i fattori psicosociali o socioculturali, come quelli testé indicati, non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STFA I 681/03 del 13 luglio 2004, consid. 4.2 e I 404/03 del 23 aprile 2004 consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza I 129/02,del 29 gennaio 2003 consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

 

 

                                         Da ultimo va rilevato come la problematica urologica, già presente in occasione della perizia SAM, sia stata risolta con l’intervento chirurgico eseguito nel dicembre 2012 (cfr. rapporto 8 dicembre 2012 Ospedale Regionale di __________; doc. E1), che ha causato complessivamente un’incapacità lavorativa di meno di un mese (cfr. rapporto 4 gennaio 2013; doc. E2).

 

                                         In questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che il ricorrente è pienamente abile in attività adeguate rispettose delle limitazioni d’ordine dermatologico.

 

                                         Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                               2.8.   Per quel che concerne le attività lucrative esigibili, con annotazioni 2 ottobre 2012 la consulente in integrazione professionale le ha elencate:

 

"  (…)

-    aiuto ufficio:

           o    ad esempio attività in una biblioteca (inserimento dati) o amministrative in ufficio. Coscienti dell'allergia cromo (colla cromata, inchiostri colorati, vecchia carte per fotocopie) vi può essere l'uso di determinati guanti (di stoffa o seta). Inoltre per determinate attività non si è necessariamente a contatto con questa sostanza.

 

-    trasporto: autista – fattorino

           o    nel 2008 l'A. ha svolto l'accompagnamento di persone anziane e non sono emersi problemi. Attività che può essere considerata adeguata come pure trasporto di bambini. Se necessario si può finanziare la patente necessaria per il trasporto (finanziamento possibile mediante l'aiuto al collocamento).

 

-    Sorveglianza:

           o    Ad esempio presso le varie agenzie di vigilanza / di sicurezza (prosegur, rainbow, ecc). Sorveglianza di stabilimenti, ecc." (doc. AI 102/1-2)

 

                                         Per contro, nelle citate osservazioni 20 novembre 2012 il dr. __________, ha sostenuto:

 

"  (…)

Un aiuto ufficio potrebbe rivelarsi problematico, sia per la possibilità di contatti di natura allergenica (carta stampata, carta chimica, prodotti di pulizia, ecc.) sia di natura pratica, visto che le manifestazioni disidrosiformi frequentemente presenti alle dita, a sede interdigitale ma anche ai polpastrelli, potrebbero danneggiare con la loro secrezione, il materiale cartaceo.

Come autista fattorino il paziente entrerebbe facilmente a contatto con uno dei numerosi allergeni citati all'inizio, rispettivamente non potrebbe evitare contatti di natura irritativa meccanica o chimica, a seconda dei prodotti o materiali trasportati. In un automezzo vi sono ugualmente oggetti, materiali o sostanze a rischio di allergia come evocato all'inizio di questo rapporto.

Compiti di sorveglianza sono una definizione non meglio precisata, ma immagino che anche in questo ambito si richieda, oltre alla sorveglianza pura e semplice, anche la partecipazione a determinate attività, che possono provocare irritazioni da eccessiva sudorazione, da contatti con tessuti non idonei (divise), rispettivamente mansioni non strettamente di natura "passiva". (…)" (doc. D2)

 

                                         In primo luogo va fatto presente che per costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008). Inoltre, il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

 

                                         Nel caso concreto, per quel che concerne l’attività di aiuto ufficio questo TCA non può che ribadire come l’uso di guanti in stoffa o seta (da evitare quelli di gomma; cfr. perizia __________, pag.4; doc. AI 89/23) permetta di evitare contatto con oggetti contenenti il cromo. Evidentemente, come rilevato dal SMR nelle annotazioni 6 dicembre 2012, tale uso deve restare saltuario ed è “sicuramente attuabile ed adatto al danno salute” e “non è indicata un’attività nella quale dovrebbe (l’assicurato n.d.r.) portare sempre i guanti” (doc. IV/3). Quanto all’attività di autista, la stessa può essere ritenuta esigibile in quanto essendo limitata al trasporto di persone e, contrariamente al trasporto di merci, il contatto con sostanze allergiche è limitato. Inoltre, il ricorrente non ha sostenuto che  a causa della presenza di possibili allergeni presenti in un automezzo sia impossibilitato a guidarlo. Del resto, come rimarcato dal consulente, nel 2008 l’assicurato ha svolto, nell’ambito di un programma d’occupazione temporaneo, un’attività di accompagnamento di persone anziane molto apprezzata (cfr. doc. AI 75/5) e, come rilevato nelle citate annotazioni 2 ottobre 2012, l’amministrazione potrebbe finanziare la patente per il succitato trasporto persone. Nondimeno va ricordato che l’amministrazione ha esplicitamente fatto presente di rimanere a disposizione per un aiuto al collocamento, già iniziato ma sospeso in quanto a quell’epoca fornito dall’assicuratore contro la disoccupazione (cfr. rapporto 9 luglio 2009 del consulente in doc. AI 66/1). Le attività di sorveglianza elencate non comportano giocoforza il contatto con sostanze di cui l’assicurato è allergico, mentre per quel che concerne la problematica della sudorazione va fatto presente la stessa può essere adeguatamente affrontata nella misura in cui la divisa di lavoro sia confezionata con materiale naturale traspirante. Infine, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, non vi sono poi controindicazioni di natura reumatologica che impediscano all’assicurato di assumere una posizione stanziale, sia seduta che in piedi, rendendo inesigibile le attività di autista o nell’ambito della sorveglianza poiché, come già ricordato al consid. 2.7.2, le affezioni reumatologiche sono state giudicate blande.

                                         In queste circostanze, pur comprendendo la difficoltà nel reperire un’occupazione vista la problematica dermatologica, il ventaglio di attività esigibili è comunque da ritenere ampio.

 

                                         Infine, in merito alla determinazione del grado d’invalidità questo TCA non può che confermare quanto riportato in merito nella decisione contestata, ossia:

 

"  Considerato che l'assicurato è professionalmente inattivo da diversi anni, quale reddito da sano viene considerato quello che egli potrebbe guadagnare svolgendo attività generiche, non richiedenti qualifiche professionali specifiche e reperibili sul mercato libero del lavoro. Ritenuto che le stesse sono tuttora esigibili, purché nel rispetto delle limitazioni date dal anno alla salute, non vi è alcuna perdita della capacità di guadagno (grado d'invalidità: 0%)."

                                        

                                         In conclusione, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionale, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti