Raccomandata |
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Incarto n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 15 ottobre 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1996, il __________ 2002, a 6 anni, è stato vittima di un incidente della circolazione che gli ha causato un trauma cranico, uno stato di coma per alcuni giorni e una frattura del femore destro (doc. AI 11-1).
B. Il 26 aprile 2012 RI 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI, tendente ad ottenere il diritto ad una prima riformazione professionale (doc. AI 1).
C. Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, ed in particolare acquisiti alcuni atti medici, l’UAI, con decisione del 15 ottobre 2012, preavvisata dal progetto del 31 agosto 2012 (doc. AI 21-1), ha negato il diritto a prestazioni poiché “il trauma dovuto ad un incidente subito nel 2002 non ha riportato un danno alla salute con influsso sulla prima formazione professionale e sul raggiungimento di una capacità lavorativa” (doc. AI 22-1).
D. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 2, è insorto al TCA contro la predetta decisione, inoltrando contestualmente una richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio (doc. I).
L’insorgente, che chiede l’assunzione di numerose prove (perizia medica [neurologica, reumatologica e ortopedica] perizia prova carico di lavoro [EFL], testi, documenti, ecc.), rammenta di aver iniziato un apprendistato quale elettricista, interrotto “per motivi fisici” dal 1° maggio 2012 e di aver inoltrato la richiesta di prestazioni proprio in seguito alle importanti problematiche fisiche e neurologiche (“forti cefalee”), dovute all’infortunio occorso nel 2002.
L’interessato, che chiede di poter presentare un allegato di replica o comunque di potere completare il ricorso a ricezione della documentazione mancante, sostiene di non più essere in grado di svolgere l’apprendistato di elettricista a causa del problema ortopedico (femore) e delle forti cefalee e, con riferimento ad un referto medico del 26 marzo 2012 del dr. med. __________, di aver dovuto abbandonare il posto di lavoro fin lì occupato, su consiglio del medico curante. Per questo motivo l’insorgente chiede di sentire il proprio ex datore di lavoro (o colui che lo seguiva), il quale ha risposto al questionario in modo sbrigativo e non esatto.
Il ricorrente ribadisce di essere inabile ed inadatto alla professione di apprendista elettricista e chiede che venga riconosciuto il diritto ad una prima riformazione professionale in attività adatta.
L’assicurato sostiene che le valutazioni dell’UAI, che non ha proceduto ad una prova di carico di lavoro (EFL) e nemmeno ad una valutazione neurologica, sono incomplete, non esaustive, eseguite in modo molto superficiale e del tutto errate.
Infine, l’interessato evidenzia di non essere in grado di affrontare le spese di patrocinio a causa della difficile situazione finanziaria, rileva che produrrà non appena possibile la relativa documentazione giustificativa e afferma di essere “al beneficio della pubblica assistenza, come dovrebbe pure risultare dall’incarto AI” (doc. I).
E. Con risposta del 27 novembre 2012 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
F. Dopo aver chiesto (doc. VII e IX), in seguito all’assenza di risposte da parte del medico curante, ed ottenuto (doc. VIII e X), due proroghe, il 28 gennaio 2013 l’insorgente ha prodotto, unitamente ad alcune osservazioni (doc. XI), una presa di posizione del 21 gennaio 2013 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia (doc. XI/B).
G. Chiamato a prendere posizione in merito, l’UAI si è riconfermato nella sua risposta di causa (doc. XIII).
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Il ricorrente ha chiesto, ed ottenuto, in due occasioni la proroga del termine per produrre ulteriori prove (doc. VIII e X). Il 28 gennaio 2013 l’interessato, oltre al certificato del 21 gennaio 2013 del proprio medico curante, dr. med. __________ (doc. B), ha pure ribadito le proprie contestazioni (doc. XI). La richiesta ricorsuale (doc. I) di poter presentare un allegato di replica o comunque di poter completare l’impugnativa a ricezione della documentazione medica mancante di cui aveva fatto richiesta, è pertanto stata evasa.
Nel merito
3. Per l’art. 7 cpv. 1 LAI l’assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e per evitare l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA). A norma dell’art. 7 cpv. 2 LAI l’assicurato deve partecipare attivamente all’esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un’attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di:
a. provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d);
b. provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (art. 14a);
c. provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b);
d. cure mediche conformemente all’articolo 25 LAMal;
e. provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l’articolo 8a capoverso 2.
A norma dell’art. 7d cpv. 1 LAI i provvedimenti di intervento tempestivo hanno lo scopo di permettere agli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) di mantenere il posto di lavoro attuale o di essere integrati in un nuovo posto all’interno della stessa azienda o altrove.
L’art. 7d cpv. 2 LAI prevede che gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:
a. adeguamenti del posto di lavoro;
b. corsi di formazione;
c. collocamento;
d. orientamento professionale;
e. riabilitazione socio professionale;
f. provvedimenti di occupazione.
Non sussiste alcun diritto ai provvedimenti d’intervento tempestivo (art. 7d cpv. 3 LAI).
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett. b) le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.
L’art. 16 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.
Giusta l’art. 5 cpv. 1 OAI “è considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche l’istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che l’assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro ausiliario od a un’attività in laboratorio protetto”.
Per formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a esercitare una professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e dargli una capacità specificatamente professionale. Un tale insegnamento non include l’acquisizione di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per intraprendere con possibilità di successo un apprendistato professionale o una formazione elementare (RCC 1982 pag. 471).
La circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale (di seguito: CPIP) al marg. 3010 prevede:
" “Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:
– l’assicurato è colpito da un’invalidità che lo limita considerevolmente nella formazione professionale e gli causa notevoli spese;
– l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di assolvere con successo i provvedimenti di formazione professionale;
– la formazione deve essere adeguata all’invalidità e alle capacità dell’assicurato e perseguire in maniera semplice e mirata l’integrazione nel mondo del lavoro o in altre attività. Non sono assunte le spese per una formazione dalla quale presumibilmente non deriverà una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico. È considerata tale una prestazione lavorativa retribuita con almeno 2.55 franchi all’ora (VSI 2000 p. 190).”
Per il marg. 3011 CPIP:
" “Hanno diritto alla prima formazione professionale gli assicurati che
– non avevano ancora concluso una formazione professionale prima dell’insorgere del danno alla salute;
– a causa di un danno alla salute hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale durante la quale non avevano ancora conseguito un reddito superiore al 30% dell’indennità giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario);
– a causa dell’invalidità non hanno potuto concludere nessuna formazione professionale e hanno esercitato diverse attività di breve durata.”
Per l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata.
La nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata alla formazione in una nuova attività lucrativa (art. 17 cpv. 2 LAI).
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
4. In concreto l’insorgente, che svolgeva l’apprendistato di elettricista presso la __________ dal 1° settembre 2011, ha disdetto il proprio contratto il 23 febbraio 2012 con effetto al 30 aprile 2012 (doc. 6-8).
Nella documentazione trasmessa all’UAI, a proposito dei motivi della disdetta, il 4 maggio 2012 l’ex datore di lavoro ha affermato che il contratto è stato sciolto dall’apprendista, perché “non gli piaceva più il lavoro, problemi di salute e cambiamento di apprendistato” (doc. AI 6-2). Il 19 luglio 2012, interpellato dall’amministrazione circa i problemi lavorativi o limiti funzionali riscontrati durante l’apprendistato, l’ex datore di lavoro ha affermato che “da parte nostra non abbiamo niente da segnalare” (doc. AI 18-1).
Il 26 marzo 2012 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, curante dell’insorgente dal giorno dell’incidente (cfr. doc. AI 1-5), ha affermato che “in data odierna ho visitato il paziente summenzionato a cui, viste le sue condizioni di salute, ho consigliato di cambiare il posto di lavoro” (doc. AI 3-1).
Circa l’aspetto medico, dagli atti emerge che il 27 marzo 2012 il dr. med. __________, specialista FMH neurologia, ha affermato:
" (…)
In anamnesi da ricordare che il paziente all’età di 6 anni viene investito con la bicicletta da un’automobile riportando un trauma cranico e stato di coma di 4 giorni nonché una frattura del femore di destra. Da quest’ultima ha recuperato piuttosto bene, comunque come sequele vi è una differenza della lunghezza degli arti inferiori di un paio di centimetri che ha portato ad un certo sbilanciamento della muscolatura lungo la colonna vertebrale con sviluppo di lombalgie soprattutto sotto sforzo. Attualmente è stato prescritto un plantare da mettere sotto il piede sinistro. Dal momento del trauma avrebbe delle cefalee localizzate in regione frontale al punto dove avrebbe picchiato il capo, vi sono ancora delle cicatrici locali. Questo dolore talvolta si presenta nei momenti di stress o quando cambia il tempo, anche giocando a calcio effettuando colpi di testa il dolore viene evocato per poi persistere anche per delle ore. In media la cefalea si presenta 1 volta alla settimana, in parte assume del Dafalgan al bisogno con beneficio, altre volte si corica a letto ed il dolore passa. Non vengono descritti dei fenomeni tipo aura emicranica, il dolore non è associato a nausea o vomito e neppure a foto o fonofobia. In anamnesi familiare da segnalare la madre con sporadiche cefalee aspecifiche. Con una certa frequenza avrebbe sanguinamenti nasali senza apparente causa.
Stato neurologico:
Nulla da segnalare nell’ambito dei nervi cranici. Tono e trofismo muscolare nella norma ai 4 arti. Mingazzini I e II ben tenute. Forza muscolare indenne in tutte le sedi. Motilità fine e diadococinesia integre. Prove di coordinazione ben eseguite ai 4 arti. ROT: sia agli arti superiori che inferiori medio-vivaci e simmetrici. Segni di Hoffmann, Trömner e Babinski negativi bilateralmente. Sensibilità superficiale e profonda indenne in tutte le sedi. Stazione eretta ben tenuta, Romberg negativo. Deambulazione nella norma. Marcia sulle punte, sui talloni ed a funambolo ben eseguita.
Valutazione:
Lo stato neurologico è risultato del tutto nella norma. La cefalea descritta dal paziente presenta le caratteristiche di una cefalea postraumatica con dolori evocati dai cambiamenti atmosferici e per esempio effettuando dei colpi di testa giocando a calcio. Ho richiesto una MRI cerebrale per valutare anche se vi è effettivamente una frattura cranica frontale ed eventuali residui postraumatici encefalici. Dal lato farmacologico il Dafalgan al bisogno funziona bene, ho unicamente consigliato al paziente di evitare i colpi di testa giocando a calcio, sport tra l’altro non particolarmente esercitato dal paziente (…)” (doc. AI 12-8)
Circa la MRI cerebrale, lo specialista, il 3 aprile 2012 ha rilevato che l’esame “evidenzia alterazioni post-traumatiche di una certa importanza, soprattutto in sede frontale inferiore destra e meno anche in sede temporale destra. Non vi sono dei trattamenti specifici da effettuare, per le cefalee ho lasciato unicamente del Dafalgan al bisogno” (doc. AI 12-6).
Il 13 aprile 2012 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia __________ __________ __________ __________ __________, ha posto la diagnosi di esiti di inchiodamento endomidollare del femore destro per frattura diafisaria nel 2002, differenza di lunghezza degli arti inferiori di 2 cm e lombalgia cronica ed ha affermato:
" (…)
In data odierna abbiamo potuto visionare l’ortoradiogramma recentemente effettuato. Tale esame conferma la presenza di una differenza di lunghezza di quasi 2 cm del femore destro rispetto al sinistro.
Ho spiegato a RI 1 e ai suoi genitori che purtroppo tale situazione era una conseguenza frequente di una frattura che poteva risultare allungata dal callo osseo. Anche i dolori lombari sono dunque sicuramente una conseguenza di tale asimmetria. (…) Abbiamo dunque deciso di proseguire con il trattamento conservativo e a questo proposito ho prescritto dei nuovi plantari da fare su misura (…)” (doc. AI 3-3)
Il 31 agosto 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “dalle informazioni a disposizione non risulta documentato un danno alla salute con influsso sulla prima formazione o la CL. Il trauma del 2002 ha come sequela unicamente una lieve cefalea con frequenza settimanale, dal punto di vista neurologico l’assicurato risulta abile al 100% (vedi rapporto dr. __________ del 30.5.2012). L’apprendistato presso __________ non è stato interrotto per motivi di salute” (doc. AI 20-1).
Il 21 gennaio 2013 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, interpellato dallo stesso ricorrente, ha affermato:
" (…)
a) Diagnosi esatta: Il paziente summenzionato, all’età di 6 anni, è stato investito da un’automobile riportando un trauma cranico in seguito al quale è rimasto in coma per 4 giorni. Inoltre aveva presentato una frattura del femore destro.
Attualmente lamenta cefalea, localizzata maggiormente nella regione frontale dove aveva subito il colpo e dolori alla colonna vertebrale quando deve rimanere per lungo tempo in piedi o seduto.
b) RI 1 non può stare a lungo nella stessa posizione, sia in piedi che seduto e deve avere la possibilità di alternare la posizione del corpo durante le ore lavorative.
c) A mio parere non è limitato nello svolgimento dell’apprendistato ma bisogna trovare un posto adatto a lui, visto che nel posto di lavoro precedente veniva maltrattato e dal lato psichico ha sofferto molto di questa situazione.
d) A mio parere l’interessato potrebbe svolgere la formazione di elettricista in un altro posto di lavoro dove gli permettono di alternare la posizione del corpo durante le ore lavorative.
e) Personalmente sono d’accordo con il Dr. __________ e Dr. __________, non bisogna però dimenticare che la RM eseguita ha evidenziato esiti di contusione parenchimale in sede frontale inferiore destra.
Questa situazione deve essere considerata dalla spettabile assicurazione invalidità dato che il paziente dovrà essere seguito ed accompagnato anche in una riformazione professionale adatta al suo stato di salute.” (doc. B)
5. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni cui è giunto l’UAI.
Dagli atti medici prodotti dal ricorrente e dai referti acquisiti dall’amministrazione emerge infatti che la disdetta del contratto di lavoro di apprendistato è avvenuta per ragioni estranee ai disturbi di salute lamentati dall’assicurato in seguito all’incidente avvenuto nel 2002.
Il dr. med. __________, FMH specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha accertato che l’insorgente può continuare a svolgere l’attività di elettricista e che la capacità lavorativa non può essere considerata ridotta (doc. AI 10-3). Il dr. med. __________, specialista FMH neurologia, è giunto alla medesima conclusione, rilevando che “lo stato neurologico è risultato del tutto nella norma”, che la cefalea descritta dal ricorrente “presenta le caratteristiche di una cefalea postraumatica con dolori evocati dai cambiamenti atmosferici e per esempio effettuando dei colpi di testa giocando a calcio” (doc. AI 12-8) e non ha evidenziato particolari impedimenti (cfr. doc. AI 12-4).
Interpellato in merito, pendente causa, ossia dopo l’emissione della decisione impugnata, dal medesimo insorgente, anche il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, che segue l’assicurato dal giorno dell’incidente avvenuto il __________ 2002 (cfr. doc. AI 1-5), si è detto d’accordo con le conclusioni dei dr. med. __________ e __________, evidenziando che la RM eseguita ha rilevato gli esiti di contusione parenchimale in sede frontale inferiore destra, di cui occorre tener conto (doc. B).
Il curante ha inoltre affermato testualmente che l’insorgente “a mio parere non è limitato nello svolgimento dell’apprendistato ma bisogna trovare un posto adatto a lui, visto che nel posto di lavoro precedente veniva maltrattato e dal punto di vista psichico ha sofferto molto di questa situazione” (doc. B).
Lo specialista ha di conseguenza confermato che la cessazione del periodo di tirocinio presso la __________ non è dovuto ai problemi di salute insorti in seguito all’incidente del 2002, bensì ad altri fattori ed ha evidenziato come “l’interessato potrebbe svolgere la formazione di elettricista in un altro posto di lavoro dove gli permettono di alternare la posizione del corpo durante le ore lavorative” (doc. B).
Alla luce delle chiare risultanze mediche, univoche e convergenti, la circostanza che l’ex datore di lavoro, interpellato espressamente dall’UAI per sapere quali problemi lavorativi o limiti funzionali sono stati riscontrati durante il periodo di collaborazione, ha fornito una risposta assai succinta (doc. AI 18-1: “da parte nostra non abbiamo niente da segnalare”), non può essere d’aiuto al ricorrente. Anche perché le valutazioni degli specialisti non si discostano da quanto affermato dal medico SMR, dr. med. __________, il quale, già il 31 agosto 2012, aveva evidenziato l’assenza di un danno alla salute con “influsso sulla prima formazione o la CL”, ritenuto come l’incidente del 2002 ha come sequela una “lieve cefalea con frequenza settimanale” e che dal punto di vista neurologico l’interessato è abile al lavoro al 100% (doc. AI 20-1).
A questo proposito va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Alla luce della documentazione medica agli atti, univoca e convergente, da cui emerge la possibilità per il ricorrente di riprendere, presso un altro datore di lavoro, la medesima attività di apprendista elettricista, dove sia permesso di alternare la posizione del corpo durante l’attività lavorativa, a giusta ragione l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni.
Infatti la censura del ricorrente secondo cui “non è in grado di svolgere l’apprendistato di elettricista, che ha dovuto suo malgrado abbandonare” (doc. I) ed “è inabile ed inadatto alla professione di apprendista elettricista” (doc. I) non trova riscontro negli atti medici, da cui emerge invece la possibilità di continuare la formazione intrapresa.
In queste condizioni la richiesta dell’insorgente affinché gli sia riconosciuto il diritto ad una prima riformazione professionale in attività adatta va respinta senza che sia necessario assumere le prove richieste (in particolare: perizia medica [neurologica, reumatologica e ortopedica] perizia prova carico di lavoro [EFL], testi, documenti, sentire il proprio datore di lavoro [o colui che lo seguiva] ecc.).
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico del ricorrente.
Quest’ultimo, tuttavia, chiede di poter essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie l’insorgente in sede di ricorso ha affermato che avrebbe prodotto appena possibile la relativa documentazione giustificativa della sua situazione finanziaria ed ha rilevato di essere al beneficio della pubblica assistenza “come dovrebbe pure risultare dall’incarto AI” (doc. I).
Ora, a prescindere dal fatto che dall’incarto AI non emerge che l’insorgente è al beneficio della pubblica assistenza, va evidenziato che questo tribunale ha domandato, in due occasioni, al ricorrente, di produrre la necessaria documentazione atta a stabilire la sua situazione finanziaria, in difetto della quale il TCA si sarebbe pronunciato in base agli atti in suo possesso (lettera del 12 novembre 2012, doc. III e lettera dell’8 gennaio 2013, doc. X).
L’insorgente è tuttavia rimasto silente.
In assenza di qualsiasi documentazione attestante la sua situazione di indigenza la domanda va di conseguenza respinta.
Va del resto evidenziato che la richiesta andrebbe respinta anche perché la causa era fin dall’inizio priva di possibilità di esito favorevole. Infatti, alla luce delle risultanze mediche, poi confermate anche dal curante con il certificato del 21 gennaio 2013, l’interessato non avrebbe avuto alcuna possibilità di vincere la causa.
In queste circostanze la domanda tendente all’ammissione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti