Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.281

 

FS

Lugano

13 agosto 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 novembre 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 ottobre 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Nel mese di novembre 2011 RI 1, classe 1951, da ultimo attivo al 100% quale collaboratore immagini/suono 3 presso la __________ (doc. AI 12/2-12), ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) panico, incapacità di prendere decisioni, difficoltà a relazionare spec. nei momenti di stress, angoscia, insonnia (…)” (doc. AI 1/1-6).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso segnatamente il colloquio del 7 marzo con il rapporto finale del 21 maggio 2012 a cura del medico SMR dr. __________ (doc. AI 20/1 e 24/1-3) e la valutazione del 4 settembre 2012 della consulente in integrazione (doc. AI 28/1-2 con relativa tabella e motivazioni sub doc. AI 26/1-4) l’Ufficio AI, con decisione 22 ottobre 2012, preavvisata con progetto 11 settembre 2012 (doc. AI 29/1-3), ha negato sia il diritto ad una rendita, il grado d’invalidità non raggiungendo il minimo pensionabile, sia il diritto a provvedimenti professionali, considerata l’età professionale ed il percorso lavorativo (doc. AI 29/1-3).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha interposto il presente ricorso con il quale osservato di essere sofferente di diverse patologie come indicato dal medico curante dr.ssa __________, di essere ancora in cura per malattie psichiatriche presso la dr.ssa __________ e contestata la valutazione economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad una rendita senza specificarne il grado e da quando.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa rilevato che la valutazione medica eseguita dal dr. __________ non è stata contestata e confermata la valutazione economica l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Con scritto del 29 novembre 2012 l’insorgente ha comunicato al TCA di confermarsi integralmente nelle motivazioni addotte con il ricorso.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

                                         L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata con riconoscimento del diritto ad una rendita.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

 

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                               2.5.   L’Ufficio AI previa indicazione, nella convocazione del 27 febbraio, che al colloquio sarà presente anche un medico SMR (doc. AI 18/1) e sulla base dell’annotazione 7 marzo 2012 nella quale il dr. __________, medico SMR e FMH in psichiatria e psicoterapia, ha rilevato che “(…) l’A.to si presenta puntuale, lucido, orientato, tranquillo, afferma di essere giunto all’UAI alla guida della propria auto senza problemi. Nel momento in cui si cercano di affrontare problematiche lavorative, o meglio si nomina la __________, l’A.to scoppia in lacrime ma si riprende immediatamente affrontando un argomento neutro rispettivamente piacevole per l’A.to, che si dedica a piccole riparazioni automobilistiche per se stesso e per amici. L’A.to si dichiara spontaneamente attivo nei mestieri casalinghi, pulizie, cucina, si reca spesso presso un amico meccanico per chiacchierare e reperire ad esempio pezzi di ricambio per la propria automobile, che ripara personalmente. Emerge inoltre che l’A.to guarda si la televisione, ma mai i programmi della __________. Dal colloquio odierno emerge dunque con sufficiente chiarezza che la problematica è legata al datore di lavoro rispettivamente alle condizioni di lavoro all’interno dell’azienda nell’attività svolta come montatore del suono; in altre parole, l’A.to potrebbe svolgere in modo adeguato lo stesso lavoro svolto alla __________ presso un altro datore di lavoro. Inoltre, sono chiaramente emerse risorse disponibili e attive nelle attività di tutti i giorni e in altre piacevoli per l’A.to, come piccole riparazioni meccaniche. L’a.to afferma inoltre di continuare con beneficio la presa a carico psichiatrica con la dr.ssa __________ e di assumere regolarmente Citalopram 40mg/die, mentre avrebbe interrotto l’assunzione di medicamenti ansiolitici, Xanax e Tranxilium. Si può confermare pertanto la diagnosi di sindrome da disadattamento, già espressa dalla psichiatra curante, dr.ssa __________, con lettera all’ __________ del 29 luglio 2011, ora francamente in risoluzione, alla luce anche della riduzione della terapia farmacologica riferita. Appare necessario che la Consulente contatti al più presto il datore di lavoro al fine di valutare un reinserimento graduale all’interno della __________ eventualmente con altri compiti per i quali l’A.to si ritiene oggi personalmente idoneo. La Consulente potrà poi procedere con tutti i provvedimenti IT che riterrà opportuni, non sussistendo controindicazioni psichiatriche al momento oggettivabili. Annoto infine che al termine del colloquio l’A.to ha accennato a dolorabilità alla colonna cervicale e a formicolii lungo il braccio destro. (…)” (doc. AI 20/1; annotazione, questa, poi confermata dallo stesso medico SMR nel rapporto finale del 21 maggio 2012 sub doc. AI 24/1-3) , ha concluso per una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata dal 23 maggio 2011 (data dell’inizio del trattamento presso la dr.ssa __________ che ha attestato un’incapacità lavorativa totale dal 24 maggio 2011; cfr. la documentazione dell’incarto Cassa malati) e, in base alla valutazione della consulente in integrazione con relativo confronto dei redditi (cfr. doc. AI 26/1-4 e 28/1-2), ha negato il diritto prestazioni (doc. AI 33/1-3).

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                               2.7.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la situazione medico valetudinaria non è stata chiarita in modo soddisfacente.

 

                                         Per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, va rilevato che al dr. __________ non è stato sottoposto il rapporto medico 23 marzo 2012 (doc. AI 22/2-6) nel quale la dr.ssa __________ a differenza del rapporto 29 luglio 2011 indirizzato alla __________ nel quale aveva posto la diagnosi di “(…) reazione ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento (…)” (doc. 6/1-2 dell’incarto cassa malati) ha posto la diagnosi di “(…) sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD-10 F: 33.1) (…)” (doc. AI 22/2) e circa il tipo di attività lavorative che si possono ancora pretendere ha attestato una capacità di concentrazione limitata mediamente, una capacità di comprensione illimitata e una capacità di adeguamento e di caricabilità gravemente limitata (cfr. doc. AI 22/5). Dallo stesso rapporto risulta inoltre che la terapia psichiatrica continua con prescrizione di Citalopram 20 mg e Xanax ret. 0.5 mg. e regolare somministrazione dei medicamenti e consulti (cfr. doc. AI 22/1 punto 1.5).

                                         Nemmeno è dato di sapere per quali ragioni l’Ufficio AI non ha considerato le limitazioni poste in un’attività ragionevolmente esigibile dalla dr.ssa __________ nel rapporto medico del 6 dicembre 2011 (cfr. doc. AI 13/2-5), avuto riguardo anche alla documentazione medico specialistica allegata (cfr. doc. AI 13/6-15).

 

                                         In simili circostanze questo Tribunale non può confermare con sufficiente tranquillità e sulla sola base degli atti la conclusione dell’Ufficio AI secondo cui l’assicurato sarebbe abile al lavoro al 100% in un’attività adeguata dal 23 maggio 2011.

 

                                         Giova qui rilevare che conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 135 V 465 consid. 4.6 pag. 471 confermata anche nella STF 9C_1021/2012 del 3 luglio 2013 consid. 2.2) una perizia esterna o dell’ente assicuratore deve essere ordinata qualora sussistino anche solo minimi dubbi riguardo all’attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne dell’assicurazione.

                                         D’altra parte l’obbligo di accertare i fatti incombe in primo luogo all’amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall’art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3). L'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e riferimenti).

 

                               2.8.   Alla luce di quanto sopra esposto l’Ufficio AI dovrà quantomeno sottoporre il rapporto medico 23 marzo 2012 della dr.ssa __________ (doc. AI 22/2-6) al dr. __________ e l’SMR, in ossequio ai propri compiti (cfr. al riguardo la STF 9C_787/2012 del 29 dicembre 2012 consid. 4.2.1), stabilire, avuto riguardo a tutta la documentazione medica agli atti e se necessario predisponendo i relativi accertamenti medici, la capacità funzionale dell’assicurato di esercitare un’attività lucrativa in una misura ragionevolmente esigibile.

 

                                         Nella DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio, tra l’altro per accertare problematiche non completamente risolte (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”).

 

                                         Quanto alla valutazione economica, in particolare alla contestazione della riduzione ai sensi della DTF 126 V 75 riconosciuta dall’amministrazione nella misura dell’8% (cfr. la tabella con motivazione del 21 giugno 2012 sub doc. AI 26/1-4), la stessa appare prematura visto che la capacità lavorativa in un’attività adeguata deve ancora essere compiutamente acclarata (in particolare l’amministrazione dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, attualmente contestata davanti al Tribunale federale).

 

                                         In concreto, in virtù delle carenze sopra evidenziate, annullata la decisione impugnata s’impone un rinvio all’amministra-zione affinché procedendo come sopra indicato si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti