Raccomandata |
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Incarto n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 16 ottobre 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1957, di professione ingegnere indipendente, è al beneficio di una mezza rendita d’invalidità dal settembre 2005 (decisione 13 ottobre 2005 in doc. AI 31; per le motivazioni cfr. doc. AI 24).
La rendita è stata confermata nell’aprile 2009 (comunicazione 2 settembre 2009; doc. AI 43).
1.2. A seguito della domanda di revisione inoltrata dall’assicurato il 22 marzo 2011 (doc. AI 46), entrando nel merito della stessa, l’Ufficio AI ha proceduto agli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia multidisciplinare del SAM (cfr. rapporto del 13 febbraio 2012) ed un’inchiesta economica per persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente (cfr. rapporto 29 agosto 2012).
Con decisione 16 ottobre 2010 (preavvisata il 5 settembre 2012) l’Ufficio AI ha aumento la prestazione a rendita intera con effetto dal 1° marzo 2011, presentando l’assicurato un grado d’invalidità del 90%, risultante dal raffronto tra un reddito da valido di fr. 140'170.-- (determinato sulla base dell’inchiesta economica per indipendenti) ed un reddito da invalido di fr. 13'838.--.
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando in via principale una nuova determinazione del reddito ipotetico senza il danno alla salute ed un nuovo calcolo dell’invalidità; subordinatamente chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI per procedere a nuovi accertamenti economici ed all’emissione di una nuova decisione.
1.4 Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.
1.5. In data 26 agosto 2013 questo TCA ha chiesto delle delucidazioni al ricorrente, ricevendo risposta il 5 settembre 2013 (VII).
considerato in diritto
2.1. Con il presente ricorso, come detto, l’assicurato non contesta il grado d’invalidità e tantomeno l’inizio della decorrenza dell’aumento della prestazione assicurativa, ma unicamente la quantificazione del reddito da valido. Occorre pertanto esaminare se sussiste un interesse degno di protezione ex art. 59 LPGA che legittimi Gabriele Benvenuto Calastri a ricorrere contro il querelato provvedimento.
2.2. Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica.
La legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti), secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza resa a proposito di quest'ultima disposizione [Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 58 n.4 pag. 735; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, pag. 121; va fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al TF: al riguardo cfr. le summenzionate citazioni]. La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).
L’esistenza di un interesse degno di protezione è generalmente negata se non si riferisce al dispositivo, ma ai considerandi dell’atto impugnato. Allorquando in discussione è il grado d’invalidità, l’interesse degno di protezione non è regolarmente riconosciuto se la chiesta modifica del grado d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità da 63 a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2° edizione, ad. Art. 59 N. 7).
Ancorché ininfluente sulla soppressione del diritto alla rendita stabilito dall’Ufficio AI, la domanda di accertamento del grado d’invalidità può rivestire un interesse degno di protezione se il medesimo ha un effetto vincolante per un altro assicuratore (illustrativa sull’argomento la STF 9C_822/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 3.1 che rinvia alla STF 9C_858/2010 del 17 maggio 2011 con riferimenti).
In una sentenza del 14 aprile 2011, pubblicata in SVR 2012 IV nr. 14, il Tribunale delle assicurazioni del Canton Friborgo, precisato che di principio non sussiste alcun interesse giuridicamente protetto affinché venga stabilito un grado d’invalidità dello 0% anziché di quello dell’8,4% fissato dall’Ufficio AI, ha tuttavia ammesso che tale interesse sussiste in quanto nel caso esaminato il grado d’invalidità incideva sul guadagno assicurato nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Nel caso in esame, l’assicurato sostiene che il reddito da valido vada cifrato in fr. 199’350.--, pari alla media dei redditi 1996 - 1999 iscritti nel suo conto individuale AVS, mentre l’Ufficio AI ha preso quale base di calcolo il reddito tassato nel 1999, ritenuto quello più rappresentativo, adeguandolo al 2010. Rimasto incontestato è il reddito da invalido di fr. 13'838.--.
Seguendo la richiesta ricorsuale, il grado d’invalidità sarebbe del 93%, leggermente superiore quindi al 90% fissato con la querelata pronuncia, ciò che non risulta essere rilevante ai fini del diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3).
A motivazione del ricorso, l’assicurato ha osservato che “… il fatto di avere utilizzato per la determinazione del grado d’invalidità il guadagno tassato nel 1999, attualizzato al 2010, pari a CHF 140'170, comporta per l’assicurato una perdita del reddito del 3° pilastro. Con la decisione oggetto del presente ricorso, l’UAI ha confermato la propria scelta di prendere in considerazione, per il calcolo del grado d’invalidità, il guadagno tassato nel 1999, attualizzato al 2010, pari a CHF 140'170”.
Chiamato dal TCA ad “… illustrare e quantificare in dettaglio questa non meglio precisata “perdita del 3° pilastro”, allegando nel contempo copia della relativa polizza e delle condizioni generali di assicurazione”, con scritto 5 settembre 2013 l’insorgente ha in particolare risposto:
" (…)
Preciso che quanto indicato nel ricorso a pagina 3, non è corretto a motivo del fatto che il terzo pilastro viene erogato in funzione della somma a suo tempo assicurata e non è in connessione con il reddito preso in considerazione per la determinazione del grado d’invalidità. Come discusso con il funzionario dell’assicurazione (signor __________), che rimane anche disponibile per eventuali chiarimenti, abbiamo potuto appurare che il mio mandante aveva mal interpretato la questione relativa al terzo pilastro.
Ovviamente dopo queste dovute precisazioni, la censura esposta a pag. 3 dell’allegato ricorsuale, viene a cadere. (…)” (cfr. VII)
Non essendo ravvisabile, sulla base della giurisprudenza citata al considerando precedente, un interesse degno di protezione affinché i redditi di riferimento (in particolare quello da valido) vengano corretti, ritenuto inoltre come con la succitata risposta il diretto interessato abbia esplicitamente negato una connessione tra reddito definito dall’amministrazione ed erogazione della prestazione del 3° pilastro, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti