Raccomandata |
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Incarto n.
FS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell'8 ottobre 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1963, casalinga dal 1990, nel mese di maggio 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) problemi di asma 2001 – problemi di schiena 1991 (…)” (doc. AI 2/1-7).
L’Ufficio AI, con decisione 19 febbraio 2004 (doc. AI 29/1-2), ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
In esito al ricorso del 14 agosto 2004 (doc. AI 35/1-2) interposto dall’assicurata contro la decisione su opposizione del 22 luglio 2004 (decisione, questa, con cui l’amministrazione aveva ritenuto irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione 24 marzo 2003 interposta contro la decisione del 19 febbraio 2004), questo Tribunale, con sentenza 7 settembre 2004 (doc. AI 40/1-5), lo ha dichiarato irricevibile rinviando gli atti all’amministrazione affinché si pronunciasse sulla domanda di restituzione dei termini.
Con decisione 15 settembre 2004, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di restituzione dei termini (doc. AI 42/1-2).
1.2. L’Ufficio AI, con decisione 21 febbraio 2007 (doc. AI 54/1-2), non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni del 14 settembre 2006 (43/1-7).
In esito al ricorso del 27 marzo 2007 (doc. AI 61/3) interposto dall’assicurata contro la decisione del 21 febbraio 2007, questo Tribunale ha omologato la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti all’Ufficio AI per accertamenti medici di natura psichiatrica e resa di un nuovo provvedimento (decreto di stralcio 16 luglio 2007 sub doc. AI 66/1-2).
1.3. Il 3 febbraio 2009 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 67/1-8).
L’Ufficio AI, con decisione 1. marzo 2011 (doc. AI 102/1-3) – sulla base della perizia pluridisciplinare 17 novembre 2010 a cura del SAM (doc. AI 85/1-52) e visti il rapporto 24 novembre 2010 e le annotazioni 17 febbraio 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 86/1-2 e 98/1) –, ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
In esito al ricorso del 22 marzo 2011 (doc. AI 104/30-37) interposto dall’assicurata, tramite l’avv. RA 1, contro la decisione del 1. marzo 2011, questo Tribunale, con sentenza del 16 novembre 2011 (doc. AI 114/1-22; stigmatizzato il fatto che l’amministrazione fosse rimasta del tutto inattiva dopo il decreto di stralcio 16 luglio 2007 costringendo così l’assicura-ta ad inoltrare l’ulteriore richiesta di prestazioni del 3 febbraio 2009), lo ha accolto rinviando gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti e resa di un nuovo provvedimento.
1.4. Con decisione 8 ottobre 2012, preavvisata il 10 luglio 2012 (doc. AI 131/1-3), l’Ufficio AI – sulla base della perizia 2 marzo 2012 del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) (doc. AI 124/1-14), del rapporto finale 12 marzo 2012 e delle annotazioni 20 giugno e 20 settembre 2012 dei medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________ (doc. AI 125/1-5, 130/1-2 e 136/1), nonché dell’inchiesta domestica del 30 maggio 2012 con presa di posizione dell’assistente sociale del 5 ottobre 2012 (doc. AI 129/1-7 e 138/1-2) – ha nuovamente negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 139/1-3).
1.5. Con il ricorso in oggetto l’assicurata, sempre tramite l’avv. RA 1, ha contestato la valutazione medica ed economica chiedendo, in via principale il diritto ad una rendita senza specificarne il grado e da quando e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertameni. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.6. Con la risposta di causa – visti il rapporto di dimissione 29 novembre 2012 della Clinica __________ e le annotazioni 4 e 10 dicembre 2012 dei medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________ – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.7. Con lettera 17 gennaio 2013 l’assicurata si è confermata nelle proprie allegazioni e ha trasmesso al TCA il rapporto 15 gennaio 2013 del dr. __________ indirizzato all’avv. RA 1 e il certificato medico 15 gennaio 2013 del dr. __________ (VI con allegati doc. B/1 e B/2).
1.8. Con osservazioni 25 gennaio 2013 – vista l’annotazione 24 gennaio 2013 dei medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________ (VIII/bis) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
1.9. Con lettera 12 febbraio 2013 l’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione (X).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
Ritenuto inoltre che lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2012, le modifiche della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure entrato in vigore il 1° gennaio 2012; RU N. 49 del 6 dicembre 2011 pag. 5659 e seguenti) non sono applicabili e si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2011.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
2.6. Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapa-cità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendo-no in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell’invalidità e se l'assicurato che non esercita un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell’assicu-rato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundes-gericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e 53 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Da ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190-191).
2.8. Questo Tribunale rileva innanzitutto che giustamente l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale casalinga nella misura del 100% e, di conseguenza, ha applicato il metodo specifico per il calcolo dell’invalidità.
Dagli atti di causa risulta in effetti che, prima del danno alla salute, l’assicurata non ha mai esercitato con continuità un’at-tività lucrativa.
Nella richiesta di prestazioni AI per adulti del 13 maggio 2002 (doc. AI 2/1-7) l’insorgente ha infatti indicato di essere “(…) casalinga dal 1990 (…)” (doc. AI 2/4, punto 6.4.1) e in quella del 14 settembre 2006 (doc. AI 43/1-7) di essere casalinga senza specificare da quando (cfr. doc. AI 43/4, punto 6.4.1), nel curriculum vitae 10 febbraio 2009 (doc. AI 70/1-5) non ha indicato alcuna attività lavorativa e dalla perizia pluridisciplinare del 17 novembre 2010 del SAM (doc. AI 85/1-52) e da quella del 2 marzo 2012 del CPAS (doc. AI 124/1-14) risulta che ha lavorato solo per circa due mesi per una fabbrica di scarpe (“(…) ad eccezione dei due mesi ca., in cui tra il 1987 e il 1988 ha lavorato quale operaia non qualificata presso il calzaturificio __________ di __________, ella non ha più esercitato alcun’attività lucrativa ed è stata madre e casalinga. (…)” (doc. AI 85/9); “(…) nel 1999 [ndr. recte: 1990, cfr. doc. AI 2/4 punto 6.3.1] lavora per due mesi in una fabbrica di scarpe quindi smette a causa della lombosciatalgia. Questa è l’unica esperienza lavorativa. Per il resto è casalinga. (…)” (doc. AI 124/1)).
Nell’inchiesta domiciliare del 30 maggio 2012 (doc. AI 129/1-7), alla domanda a sapere se senza il danno alla salute l’assicurata eserciterebbe oggi un’attività lucrativa, la consulente ha indicato che “(…) l’assicurata è casalinga da sempre; nel corso del colloquio conferma di non aver cercato lavoro nel corso degli ultimi anni o di recente (…)” (doc. AI 129/2).
Alla luce di quanto appena esposto – conformemente alla giurisprudenza federale succitata (cfr. consid. 2.7) e considerato inoltre che nemmeno è stato contestato – questa Corte condivide pertanto l'operato dell’Ufficio AI che ha ritenuto applicabile, sino al momento dell'emanazione della decisione impugnata (che delimita il potere cognitivo del giudice; DTF 130 V 140 e 129 V 4), il metodo specifico di valutazione dell’invalidità, considerando l’assicurata unicamente casalinga.
2.9. Nella fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), con decisione 1. marzo 2011 – sulla base della perizia pluridisciplinare 17 novembre 2010 del SAM (doc. AI 85/1-52) e visti il rapporto del 24 novembre 2010 e le annotazioni del 17 febbraio 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 86/1-2 e 98/1) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 102/1-3).
La decisione del 1. marzo 2011 è stata annullata da questo Tribunale con STCA del 16 novembre 2011 cresciuta incontestata in giudicato.
Questa Corte aveva infatti evidenziato, in particolare, che:
" (…)
Questo Tribunale deve innanzitutto stigmatizzare il fatto che l’amministrazione – nonostante la STCA del 16 luglio 2007 (cfr. doc. AI 66/1-2 e consid. 1.2) avesse omologato la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti per accertamenti medici di natura psichiatrica e resa di un nuovo provvedimento – sia rimasta del tutto inattiva costringendo così l’assicurata ad inoltrare l’ulteriore richiesta di prestazioni del 3 febbraio 2009 (doc. AI 67/1-8 e consid. 1.3).
L’Ufficio AI, vista la domanda del 3 febbraio 2009 e ritenuto il rapporto medico 2 aprile 2010 (doc. AI 79/1-2) nel quale il medico SMR dr. __________ – posta la diagnosi principale di “(…) Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado medio F 33.1 Sindrome da somatizzazione Compliance ridotta Possibile epilessia parziale (vedi dr. __________) (…)” e quale ulteriori diagnosi con influsso sulla CL “(…) Sindrome pan vertebrale cronica Fibromialgia (…)” (doc. AI 79/1) – si è così espresso “(…) ad perizia SAM per definire limiti funzionali quale casalinga e loro evoluzione dal 2005 a tuttora (…)” (doc. AI 79/2), ha ordinato un accertamento medico a cura del SAM (doc. AI 80/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 17 novembre 2010 (doc. AI 85/1-52) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e pneumologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Disturbi depressivi nell’ambito di un disturbo dell’adattamento (ICD-10 F 43.2), sfociato in una sintomatologia depressiva persistente (ICD-10 F 34.8).
Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Tratti istrionici di personalità con possibile sindrome da conversione, con crisi psicogene non epilettiche.
Problemi nella relazione coniugale.
Asma bronchiale con sindrome ostruttiva di grado moderato, reversibile post-beta 2:
- stabilità funzionale nel tempo;
- possibile componente atopica;
- possibile componente di post-nasal drip;
- possibile componente di reflusso gastroesofageo
Cefalea cronica di origine farmacologica, nonché probabile emicrania.
(…)" (doc. AI 85/19)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A., nell’attività lucrativa svolta in qualità di operaia non qualificata, è valutabile nella misura dell’80% (orario di lavoro normale, con riduzione del rendimento). Nell’attuale situazione di casalinga il grado di capacità lavorativa medico-teorico globale dell’A. è invece valutabile nella misura del 95% (attività sull’arco di una giornata usuale con riduzione del rendimento). (…)” (doc. AI 85/25) – i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Le conseguenze sulla capacità di lavoro dell'A. nell'attività svolta in passato, quale operaia non qualificata presso un calzaturificio, si manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello psichiatrico e a livello reumatologico.
Sul piano psichiatrico gli aspetti psicopatologici relativi alla depressione persistente, portano l'A. a vedere sé stessa come una vittima e gli altri come i responsabili dei danni che le sono stati arrecati. Ciò l'ha fissata in una posizione psicologica molto difensiva, che le impedisce di cambiare atteggiamento. Ne risulta pertanto una minor affidabilità, una modica riduzione della caricabilità e resistenza al lavoro, aspetti che ne riducono il rendimento.
Sul piano reumatologico la sintomatologia algica cronica in relazione alla descritta fibromialgia primaria, comporta disturbi del sonno e stanchezza cronica, ciò che riduce leggermente il rendimento sul lavoro.
Precisiamo che le limitazioni descritte in ambito psichiatrico e reumatologico non vanno addizionate aritmeticamente, bensì integrate, in quanto entrambe manifestano il loro influsso sul rendimento e quindi si sovrappongono.
L'attività lucrativa svolta in passato dall'A. in qualità di operaia non qualificata presso un calzaturificio, va ritenuta ancora praticabile nella misura dell'80%, come descritto al capitolo 7. La determinazione temporale di questa limitazione della capacità di lavoro risulta difficilmente precisabile, anche perchè l'A. ha esercitato un'attività lucrativa solo durante due mesi nel corso del 1987. Alla luce di quanto evidenziato in occasione dell'attuale accertamento interdisciplinare, non possiamo concordare con le valutazioni espresse dai medici curanti, in occasione dei loro rapporti medici AI (vedasi atti del 17.2.e del 10.4.2009). In particolar modo non possiamo concordare con la valutazione dello psichiatra curante (capacità lavorativa 0% da gennaio 2008), in quanto non possiamo constatare evidenti segni psicopatologici, dimostranti una tale riduzione delle risorse psichiche e mentali dell'A. Prendiamo pertanto atto che la decisione dell'Ufficio AI del Canton Ticino del 19.2.2004 (rifiuto di prestazioni) è oramai cresciuta in giudicato.
Possiamo quindi affermare che l'attuale capacità lavorativa nella misura dell'80% per l'attività lucrativa svolta di operaia non qualificata, vada considerata a decorrere da febbraio 2006 (inizio della presa a carico psichiatrica da parte del Dr. med. __________).
Da allora, ad eccezione dei periodi di ricovero ospedaliero, lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro dell'A. non ha presentato sostanziali e/o durature modifiche. Per quanto invece riguarda l'attività svolta di casalinga, prendiamo atto che l'inchiesta economica effettuata per l'Ufficio AI del Canton Ticino da parte dell'assistente sociale signora __________ (atto del 17.2.2004), giustificava una percentuale d'invalidità nella misura del 18%. In base a quanto argomentato sopra, possiamo quindi affermare che la capacità lavorativa dell'A. quale casalinga è da considerare nella misura del 95% a decorrere da febbraio 2006.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
In considerazione dell'esigua limitazione della capacità lavorativa, nonché degli aspetti psicopatologici evidenziati (attitudine molto difensiva, poco incline ai cambiamenti), non riteniamo indicato effettuare provvedimenti di integrazione professionale. L'attuale capacità lavorativa non è migliorabile tramite ragionevoli provvedimenti medici. L'attuale presa a carico psichiatrica impedisce però un peggioramento della sintomatologia depressiva.
Per le sole ragioni mediche l'A. va considerata in grado di svolgere anche altre attività lucrative, rispettose delle limitazioni descritte in ambito reumatologico, compatibili con le competenze professionali dell'A. nella misura dell'80%, come descritto al capitolo 7, a decorrere da febbraio 2006.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE e DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Chiediamo venia per l'increscioso ritardo con cui possiamo fornire l'attuale perizia, situazione dovuta all'inspiegabile latenza nella ricezione del rapporto da parte del nostro consulente in pneumologia.
Sul piano pneumologico, benché attualmente, così come in passato, non risultano evidenziabili limiti sostanziali e/o duraturi della capacità lavorativa dell'A., vanno considerate non adatte attività professionali a contatto con gli agenti irritativi delle vie respiratorie oppure comportanti sforzi fisici pesanti e prolungati nel tempo.
Lasciamo al Servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 85/26-27)
(...)
Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, per quanto riguarda la patologia psichiatrica, non può fare proprie le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.
Infatti, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, non ha motivato perché egli esclude la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente posta dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nei certificati medici 22 gennaio e 6 marzo 2007 (doc. AI 50/1-3, 55/2) nonché nel rapporto medico 17 febbraio 2009 (doc. AI 72/1-4). Va qui evidenziato che detta diagnosi è stata confermata anche dai medici specialisti della Clinica __________ sia nel rapporto d’uscita 13 ottobre 2008 concernente la prima ammissione dal 22 aprile al 7 giugno 2008 che negli ulteriori rapporti d’uscita concernenti le degenze dal 28 aprile al 6 giugno 2009, dal 31 maggio al 10 giugno 2010 e dal 28 aprile al 3 giugno 2011 (doc. AI 76/1-3, B/3 e B/4).
Nemmeno il dr. __________ ha evidenziato i criteri in base ai quali i periti del SAM hanno potuto considerare la diagnosi di “(…) Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente (…)” (doc. AI 85/19), quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4).
Al riguardo, anche i medici SMR, nelle annotazioni 22 settembre 2011, hanno concluso che “(…) circa la documentazione prodotta [ndr.: si riferisce ai tre rapporti d’uscita 16 luglio 2009, 29 luglio 2010 e 9 settembre 2011 della Clinica __________ e alla lettera 13 settembre 2011 del dr. __________ indirizzata all’avv. __________ sub doc. B/1, B/2, B/3 e B/4] la seconda degenza alla Clinica __________ era nota ai periti SAM che citano il rapporto in perizia. Le successive degenze sono posteriori alla convocazione SAM. L’ultimo ricovero alla Clinica __________ parla di un quadro clinico che si era mantenuto stabile fino ad un mese e mezzo prima, si può quindi ammettere che un eventuale peggioramento sia avvenuto a partire dal ricovero (28.04.2011). E’ da sottolineare che la perizia psichiatrica SAM non si esprime sui criteri Foerster nonostante la presenza di una diagnosi di fibromialgia. Proponiamo quindi una perizia psichiatrica che valuti i criteri di Foerster oltre che prenda posizione circa la diagnosi psichiatrica (agli atti infatti anche i successivi ricoveri psichiatrici pongono la diagnosi di una s. depressiva ricorrente, diagnosi che si discosta da quella posta dal perito SAM Dr. __________ di disturbo da disadattamento sfociato in una sintomatologia depressiva persistente – F34.8) e la conseguente CL. (…)” (XI/bis).
Questo Tribunale, ritenuto che – dopo che il dr. __________ l’aveva posta nei certificati medici 22 gennaio e 6 marzo 2007 (doc. AI 50/1-3, 55/2) – la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente è stata sempre confermata dai medici della Clinica __________ sin dal primo ricovero dal 22 aprile al 7 giugno 2008 (doc. AI 72/5-7) e, in particolare, anche in occasione della degenza dal 31 maggio al 10 giugno 2010 (doc. B/3) – periodo questo antecedente alla perizia del SAM del 17 novembre 2010 – non può tuttavia escludere con la sufficiente tranquillità che un peggioramento (come sembrerebbe abbiano invece ritenuto i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ nelle annotazioni 22 settembre 2011: “(…) L’ultimo ricovero alla Clinica __________ parla di un quadro clinico che si era mantenuto stabile fino ad un mese e mezzo prima, si può quindi ammettere che un eventuale peggioramento sia avvenuto a partire dal ricovero (28.04.2011). (…)” (XI/1, la sottolineatura è del redattore)) sia insorto già prima del 28 aprile 2011.
Del resto, sempre nelle annotazioni 22 settembre 2011 – avuto riguardo alla diagnosi di fibromialgia, già posta dal dr. __________ nel rapporto d’esame clinico del 16 ottobre 2003 (cfr. doc. AI 19/1-6 e consid. 2.7) e confermata dai periti del SAM –, i medici SMR hanno evidenziato pure che “(…) é da sottolineare che la perizia psichiatrica SAM non si esprime sui criteri Foerster nonostante la presenza di una diagnosi di fibromialgia. (…)” (XI/bis).
Di conseguenza – anche alla luce della citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 (nella quale è stato precisato anche in quali casi il Tribunale cantonale può rinviare gli atti all’assicuratore per un complemento istruttorio, cfr. i consid. dal 4.4.1.1 al 4.4.1.4, pag. 263-265) –, nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“(…) Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen (…)” DTF 137 V 210, consid. 4.4.1.4, pag. 265), si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché (come del resto in sostanza auspicato dalla medesima amministrazione nelle osservazioni 23 settembre 2011 sub. XI), metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni nonché l’evoluzione nel tempo sulla capacità lavorativa dell’assicurata. In particolare, oltre a stabilire l’esistenza o meno dei criteri di Foester, necessari per poter ritenere invalidante la diagnosi posta di “(…) Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente (…)” (doc. AI 85/19) (cfr. consid. 2.5), l’amministrazione dovrà chiarire se e se del caso quando è subentrato un peggioramento della situazione valetudinaria.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’Ufficio AI effettuerà una valutazione globale delle patologie di cui soffre l’assicurata, debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.
(…)" (doc. AI 114/10-13 e 114/18-20; consid. 2.8 e 2.10 della STCA del 16 novembre 2011)
2.10. Per chiarire l’aspetto medico – conformemente alla STCA di rinvio del 16 novembre 2011 (doc. AI 114/1-22) e alla valutazione del 19 gennaio 2012 (doc. AI 121/1-2) nella quale il dr. __________, medico SMR, ha indicato il seguente procedere: “(…) perizia psichiatrica CPAS […] Nella definizione della eventuale IL è importante che il perito si esprima sulla cumulabilità o meno dei limiti psichiatrici con quelli evidenziati a livello somatico nella perizia SAM (…)” (doc. AI 121/1) – l’Ufficio AI ha ordinato una perizia al CPAS (doc. AI 122/1-2).
Dalla perizia psichiatrica del CPAS del 2 marzo 2012 (doc. AI 124/1-14) risulta che la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e medico Capo Clinica, e il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS, poste le diagnosi, con ripercussioni sulla capacità di lavoro, di “(…) Episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) (…)” e, senza ripercussioni sulla capacità di lavoro, di “(…) Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F45.4) (…)” (doc. AI 124/10), hanno espresso le seguenti valutazioni:
" (…)
Siamo confrontati con una donna di 48 anni, di origine turca, peritata tramite valutazione pluridisciplinare nell'aprile 2010. La perizia psichiatrica depone per la presenza di un disturbo dell'adattamento sfociato in una sindrome depressiva persistente, tendenza alla somatizzazione, tratti Istrionici di personalità, problemi nella relazione coniugale. Si indica una IL del 20% per ogni attività e una abilità totale in qualità di casalinga.
La perizia reumatologica valuta un'abilità pari al 95% (rendimento ridotto) nell'ultima attività di operaia ed in qualità di casalinga; per attività pesanti il rendimento è ridotto fino al 10%. La perizia neurologica e quella pneumologica non indicavano limitazioni.
Con decisione del novembre 2010 non vengono concessi né una rendita di invalidità né provvedimenti professionali.
Nel luglio 2010 e nel settembre 2011 avvengono 2 ricoveri presso la Clinica S__________, dai quali emerge la presenza di una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità. Nel 2008 e 2009 erano avvenuti altri 2 ricoveri, che indicavano la medesima diagnosi.
Il rapporto medico stilato dal Dr. __________ nel febbraio 2009 indica un'inabilità lavorativa totale da gennaio 2008 a causa di una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado, medio, presente dal 2006. Lo psichiatra include la sindrome da somatizzazione fra quelle senza ripercussione sulla capacità lavorativa.
Viene richiesta l'attuale perizia psichiatrica con inquadramento diagnostico e discussione dei criteri di Foerster, esordio dell'eventuale inabilità lavorativa ed indicazioni in merito alla cumulabilità con quella data dai disturbi somatici.
L'attuale valutazione peritale depone per la presenza di un episodio depressivo di media gravità e di un disturbo somatoforme da dolore persistente.
L'esame psichico ci confronta con una persona discretamente curata, lucida ed orientata, collaborante (anche se la capacità empatica è minata da una certa coartazione affettiva).
Le funzioni cognitive superiori attenzione, concentrazione e memoria non sono sensibilmente compromesse. Non si rileva un ritardo cognitivo importante mentre sono presenti scarse capacità metacognitive ed autoriflessive.
Il comportamento non verbale evidenzia una mimica mobile, all'inizio del primo incontro enfatica e teatrale, un'espressione del viso improntata a tristezza ed ansia per gran parte della valutazione, allorché parla del rapporto con le figlie e con le amiche caratterizzata da un sorriso, in particolare quando ricorda le vicende legate al passato e la situazione attuale dal pianto; il contatto di sguardo è generalmente scarso, tendendo l'assicurata a rivolgersi all'interprete; la voce è sostenuta da toni abbassati e poco modulati; la postura è rigida e condizionata dal dolori, all'inizio del primo incontro l'assicurata di propria iniziativa solleva la maglietta per far vedere le condizioni del proprio addome.
Il linguaggio non presenta alterazioni dal punto di vista formale, in una fase iniziale emerge una certa enfasi e teatralità nel riportare la sintomatologia fisica e alcuni dati mnestici che quindi regrediscono.
Il tono dell'umore è deflesso, la quota energetica e la spinta volitiva sono ridotte, l'istinto vitale compromesso da idee di morte passive e da un'ideazione suicidale attiva.
L'immagine personale è compromessa da vissuti di disistima, mentre non si rilevano percezioni di colpa inappropriate; la proiezione nel futuro è negativa.
Il livello di ansia libera è moderato.
Non si rilevano sintomi psicotici.
La critica di malattia è presente per quanto riguarda i disturbi psichici, del tutto assente rispetto alla possibile componente psicologica di quelli somatici.
L'attendibilità è discreta.
Dal punto di vista personologico emergono dei tratti istrionici, evidenti soprattutto all'inizio del primo incontro.
Soggettivamente l'assicurata riferisce un tono dell'umore deflesso ed un pianto frequente. Il tono dell'umore è peggiorato nel 2011, allorché sono comparse anche le idee suicidali, il ritiro sociale, la stanchezza.
Per quanto riguarda l'ambito sociale dal 2011 ha ridotto le uscite di casa, sia a causa dei sintomi fisici, sia di quelli psichici ma riceve con piacere visite quotidiane da parte delle amiche e beneficia del rapporto con i figli.
L'attenzione e concentrazione sono influenzate dalla cefalea.
Il sonno è disturbato da 3-4 anni circa. Per quanto concerne l'alimentazione ci sono delle oscillazioni dell'appetito che non si ripercuoto sensibilmente sul peso.
Come interessi aveva quello di cucinare e cucire, ridotti da 3-4 anni a causa dei sintomi fisici.
Descrive il permanere della conflittualità col marito e le dinamiche familiari, con i figli che prendono le difese della madre; riporta inoltre gli eventi negativi del lontano passato, ai quali da un anno a questa parte ripensa spesso e che le causano un significativo disagio.
La descrizione della giornata è coerente coi dati oggettivi e soggettivi sopra riportati ed evidenzia il permanere di risorse da parte dell'assicurata.
Queste si evidenziano della cura personale, che è mantenuta in autonomia totale nonostante i disturbi fisici; inoltre l'assicurata riesce a svolgere quotidianamente i riti che prevede la propria religione, che effettua in posizione seduta 5 volte al giorno e che prevedono il lavaggio di varie parti del corpo.
Continua a provvedere alla preparazione dei cibi, con la limitazione date dalla difficoltà e dal dolore nel tagliare gli alimenti, ambito per cui si fa aiutare dal marito.
Trae notevole beneficio dalle frequentazioni sociali, che le consentono di distogliere l'attenzione dal rimuginio sugli eventi negativi passati ed attuali.
Quando costretta, dal momento che il marito non ha la patente, usa la macchina per andare a fare la spesa, pur percorrendo dei tratti brevi. A volte provvede alla spesa per piccole necessità da sola.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle faccende domestiche, non riporta cambiamenti significativi da 3-4 anni a questa parte, allorché sono peggiorati i disturbi fisici; attualmente riconduce la diminuzione di autonomie in questo ambito anche alla stanchezza ed alla mancanza di voglia di adempiere alle mansioni.
Per gran parte delle incombenze è supportata dai figli e dal marito e da un'amica che viene a svolgere le faccende domestiche, essendo stipendiata, 3 giorni alla settimana per 2 ore.
Complessivamente possiamo convalidare la presenza di un episodio depressivo di media gravità, esordito nell'aprile 2011 (data del ricovero ospedaliero), mentre in precedenza sottoscriviamo la valutazione diagnostica fatta in sede peritale.
Il cambiamento del quadro clinico è sostenuto in primo luogo da quanto riferisce l'assicurata: dalla ricostruzione dell'anamnesi psicopatologica emerge infatti un sensibile peggioramento dell'assetto psichico relativo all'ultimo anno, con un aggravarsi del tono dell'umore accompagnato da comparsa di idee suicidali, ritiro sociale, stanchezza, polarizzazione dell'energia psichica sugli eventi negativi del lontano passato.
Ciò è poi confermato dalla valutazione degli atti medici: il raccordo anamnestico dell'ultimo ricovero indica una stabilità clinica fino ad alcuni mesi prima della degenza; il ricovero precedente, avvenuto nel 2010, era finalizzato ad una "rivalutazione diagnostica e terapeutica" e non dovuto ad un peggioramento dell'assetto psichico.
Dalla ricostruzione anamnestica e degli atti riteniamo quindi che l'episodio depressivo attuale sia insorto nell'aprile 2011 e che questo determini una ricaduta dal punto di vista valetudinario.
Alla fase depressiva in atto si affianca la presenza di un disturbo da dolore somatoforme, che è compatibile con la struttura di personalità dell'assicurata, che evidenzia scarse capacità di mentalizzazione e di autoriflessione; gli eventi negativi vissuti durante l'età evolutiva non sono stati elaborati ed insieme a quelli dell'età adulta (in primis la relazione altamente problematica col marito) hanno provocato nel tempo un disagio che si è manifestato soprattutto con sintomi somatici. A questo proposito si sottolinea come la presenza di una sintomatologia somatoforme e le limitazioni conseguenti comportino per l'assicurata dei vantaggi secondari di rilievo, fra i quali l'iper accudimento da parte della rete sociale, che contrasta invece con le difficoltà di adattamento presentate nei primi anni di permanenza in Svizzera e che quindi verosimilmente rappresenta un elemento tramite il quale l'assicurata ha trovato in questo ambito un equilibrio.
Si segnala la presenza di dinamiche intrafamiliari problematiche, sia rispetto al marito che al rapporto con i figli: per quanto riguarda la relazione col marito l'assicurata da una parte manifesta un desiderio di maggiore indipendenza, dall'altra è limitata in questo dalla sintomatologia fisica (che quindi assume un ruolo nel mantenimento dello "stato quo"); per quanto riguarda il rapporto coi figli questo è caratterizzato dall'iper accudimento dettato anche dalla problematica fisica e dallo schieramento di costoro con l'assicurata contro le posizioni prese dal marito.
Dal punto di vista valetudinario si sottolinea il permanere di risorse residue, che sono evidenti in vari ambiti: l'assicurata infatti adempie quotidianamente alla cura di sé, mantiene regolarmente le proprie pratiche religiose, quando costretta riesce ad svolgere ad alcune mansioni (guida per andare a fare la spesa più importante ed a volte provvede da sola a quella più piccola), gestisce in totale autonomia una complessa terapia farmacologica.
Nel complesso si ritiene che l'attuale fase depressiva giustifichi una inabilità lavorativa per la propria ed altra attività pari al 50% (orario pieno, rendimento ridotto).
La capacità lavorativa in qualità di casalinga a nostro parere è superiore ed è compatibile con una percentuale pari al 70% (orario pieno, rendimento ridotto) a causa della riduzione della quota energetica e della spinta volitiva.
L'inabilità lavorativa data dal disturbo psichiatrico va integrata e non sommata a quella relativa alla patologia fisica, poiché la percentuale di inabilità definita dal reumatologo nella perizia multidisciplinare è argomentata col fatto che "i pazienti con fibromialgia presentano dolori cronici, disturbi del sonno e stanchezza, che riducono il rendimento", ovvero fa riferimento ad impedimenti già considerati nell'attuale perizia.
Rispetto al disturbo somatoforme si discutono i criteri di Foerster:
- la comorbidità è con un disturbo psichiatrico maggiore, che è la patologia con ricaduta sul piano valetudinario.
- l'assicurata segue regolarmente una presa a carico psichiatrica, la quale presenta però una limitazione data dalla presenza costante del marito, a causa delle difficoltà di lingua dell'assicurata.
- dal punto di vista della struttura della personalità sussistono scarse capacità metacognitive ed autoriflessive che spiegano il fatto che il disagio si esprima soprattutto con modalità somatiche. Sussistono comunque dei vantaggi secondari dalla malattia somatoforme.
- il quadro clinico è presente da anni, non appare sensibilmente migliorato ma consente comunque all'assicurata di conservare delle capacità residue.
- rispetto all'adattamento sociale, l'assicurata non esce dalla propria abitazione per frequentare le amicizie ma le riceve volentieri quotidianamente a casa, riportando un beneficio da queste frequentazioni.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO
1. Descrizione di risorse e deficit
L'assicurata non ha alterazioni delle funzioni cognitive superiori e presenta delle risorse residue che esplica nella cura di sé, nel mantenimento delle pratiche religiose, nella cura della casa e della famiglia.
I deficit sono legati alla fase depressiva attuale e consistono in un umore deflesso con ideazioni suicidali, in un disturbo del sonno, in un moderato stato ansioso, in una diminuzione della quota energetica e della spinta volitiva.
2. Capacità di lavoro nell'attività attuale o da ultimo svolta
Capacità di lavoro In qualità di operaia ridotta del 50% (rendimento ridotto, orario pieno).
3. Periodi di inabilità lavorativa accertabili
Dall'esame degli atti in nostro possesso (argomentati in sede di discussione) si fa risalire l'esordio dell'inabilità lavorativa da noi certificata all'aprile 2011, ovvero all'ultima degenza ospedaliera; tale inabilità permane continuativamente fino ad ora.
4. Capacità di lavoro come casalinga (per assicurati di sesso femminile)
Riteniamo che la capacità di lavoro in questo ambito sia superiore, essendo dettate le limitazioni in gran parte dalla sintomatologia somatoforme, che non riveste carattere di gravità. La fase depressiva attuale rende conto di una diminuita quota energetica e spinta volitiva, che riduce la capacità lavorativa in una percentuale non superiore al 30% (orario pieno, rendimento ridotto).
Per una valutazione più approfondita si consiglia di effettuare un'indagine domestica.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE
1. Indicazioni mediche per interventi di Integrazione
Non entrano in merito, essendo l'assicurata valutata in qualità di casalinga.
2. Possibilità di migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale.
Non concerne, non avendo l'assicurata un'occupazione.
3. Capacità di lavoro per altre attività
Capacità di lavoro pari al 50% per attività semplici e pratiche (orario pieno, rendimento ridotto).
(…)" (doc. AI 124/10-14)
L’Ufficio AI – vista la valutazione medica suenunciata (confermata dalla dr.ssa __________ nel rapporto finale SMR del 12 marzo 2012 sub doc. AI 125/1-5), considerate le annotazioni 20 giugno e 20 settembre 2012 nelle quali i medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________ hanno evidenziato: “(…) Perizia psichiatrica 2.2012: diagnosi di episodio depressivo di media gravità F 32.1 sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4 impedimento medico-teorico quale casalinga del 30% referto radiologico del 21.3.2012: RM colonna lombare: incipiente discopatia L4-L5 senza conflitto radicolare inchiesta casalinga del 30.5.2012: - assicurata guida ancora la macchina - impedimento del 30% in considerazione dell’esigibile collaborazione del coniuge Valutazione: l’attuale referto radiologico concernente il rachide dorsale (che non è accompagnato da un rapporto clinico) mostra un referto consono all’età dell’assicurata con alterazioni limitate di tipo degenerativo. La discopatia descritta non comporta una compressione di strutture nervose e non è accompagnata da alterazioni di tipo infiammatorio, problematiche che potrebbero giustificare una riduzione della capacità lavorativa per attività medio-leggere. L’inchiesta casalinghe attuale viene confermata dal punto di vista medico. (…)” (doc. AI 130/1-2) e “(…) per quanto concerne la questione dell’aggiornamento si fa presente che il referto radiologico del 21.3.2012 è stato debitamente valutato. Dall’anamnesi raccolta in occasione della perizia psichiatrica non risulta una sostanziale modifica della situazione generale. (…)” (doc. AI 136/1) e considerate le risultanze dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 30 maggio 2012 (doc. AI 129/1-7) con relative osservazioni dell’assistente sociale del 5 ottobre 2012 (doc. AI 138/1-2) –, con la decisione qui impugnata ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 139/1-3).
2.11. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Nella STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.12. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio né le conclusioni a cui sono giunti i medici SMR né, tanto meno, la valutazione peritale effettuata dal CPAS, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
I periti del CPAS, esaminata tutta la documentazione medica esistente, dopo aver sottoposto la richiedente ad un dettagliato esame psichico, hanno allestito un referto in data 2 marzo 2012 (cfr. doc. AI 124/1-14 e in esteso consid. 2.10).
In particolare i periti, posta le diagnosi, con influsso sulla capacità di lavoro, di episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) e, senza influsso sulla capacità di lavoro, di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F45.4), circa i dati oggettivi, hanno evidenziato che “(…) i colloqui avvengono in presenza di una traduttrice di lingua turca. Giunge agli appuntamenti in orario, accompagnata dal marito, che l’aspetta in sala d’attesa. È discretamente curata nell’igiene e nell’abbigliamento, porta un velo che però non copre il viso. È lucida e orientata nei vari parametri e verso la situazione peritale. L’atteggiamento assunto verso il perito è collaborante ma non molto empatico, a causa della coartazione affettiva. Comportamento non verbale: la mimica è sufficientemente modulata, all’inizio del primo incontro assume un atteggiamento di sofferenza piuttosto enfatico che quindi regredisce, lasciando posto a modalità più autentiche; l’espressione del viso per gran parte del tempo rivela tristezza ed ansia, in due occasioni (allorché parla del rapporto con le figlie e le amiche) sorride, in alcuni momenti la sofferenza sfocia nel pianto; il contatto con lo sguardo è scarso, tendendo l’assicurata a rivolgerlo verso l’interprete; la voce è sostenuta da toni abbassati e scarsamente modulati; la postura è rigida e condizionata dai dolori, all’inizio del primo incontro l’assicurata di propria iniziativa solleva la maglia per far vedere al perito le condizioni del proprio addome. Le funzioni cognitive superiori attenzione, concentrazione e memoria non sono sensibilmente compromesse. Dal punto di vista cognitivo appare una persona semplice ma non rivela un ritardo mentale di rilievo; le capacità meta cognitive ed autoriflessive sono scarse. L’eloquio spontaneo è presente, caratterizzato da toni enfatici e drammatici nella fase iniziale del primo incontro, che quindi decrescono; le pause di conversazione e le latenze alla risposta sono conservate, i nessi associativi sono solidi. Il tono dell’umore è deflesso, la quota energetica e la spinta volitiva sono ridotte, l’istinto vitale è compromesso da idee di morte passive accompagnate da una suicidalità attiva. L’immagine personale contempla vissuti di disitima, mentre sono assenti sentimenti di colpa inappropriati. La proiezione nel futuro è negativa. Il livello di ansia libera è moderato. Non si rilevano sintomi psicotici. La critica di malattia è presente per quanto riguarda i disturbi psichici, del tutto assente rispetto alla possibile componente psicologica dei sintomi somatici. L’attendi-bilità risulta discreta. Per quanto riguarda i disturbi fisici, l’assicurata li riporta ma la narrazione non è permeata da questi, contemplando invece in buona parte il disagio psichico. Dal punto di vista personologico si rilevano tratti istrionici. (…)” (doc. AI 124/9-10).
In sede di discussione i periti hanno poi osservato, tra l’altro, che “(…) la descrizione della giornata è coerente coi dati oggettivi e soggettivi sopra riprodotti ed evidenzia il permanere di risorse da parte dell’assicurata. […] Complessivamente possiamo convalidare la presenza di un episodio depressivo di media gravità, esordito nell’aprile 2011 (data del ricovero ospedaliero), mentre in precedenza sottoscriviamo la valutazione diagnostica fatta in sede peritale. Il cambiamento del quadro clinico è sostenuto in primo luogo da quanto riferisce l’assicurata: dalla ricostruzione dell’anamnesi psicopatologica emerge infatti un sensibile peggioramento dell’assetto psichico relativo all’ultimo anno, con un aggravarsi del tono dell’umore accompagnato da comparsa di idee suicidali, ritiro sociale, stanchezza, polarizzazione dell’energia psichica sugli eventi negativi del lontano passato. Ciò è poi confermato dalla valutazione degli atti medici: il raccordo anamnestico dell’ultimo ricovero indica una stabilità clinica fino ad alcuni mesi prima della degenza; il ricovero precedente, avvenuto nel 2010, era finalizzato ad una “rivalutazione diagnostica e terapeutica” e non dovuto ad un peggioramento dell’assetto psichico. Dalla ricostruzione anamnestica e degli atti riteniamo quindi che l’episodio depressivo attuale sia insorto nell’aprile 2011 e che questo determini una ricaduta dal punto di vista valetudinario. […] Dal punto di vista valetudinario si sottolinea il permanere di risorse, che sono evidenti in vari ambiti: l’assicurata infatti adempie quotidianamente alla cura di sé, mantiene regolarmente le proprie pratiche religiose, quando costretta riesce a svolgere ad alcune mansioni (guida per andare a fare la spesa più importante ed a volte provvede da sola a quella più piccola), gestisce una complessa terapia farmacologica. (…)” (doc. AI 124/12-13).
Circa le conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno quindi concluso che “(…) nel complesso si ritiene che l’attuale fase depressiva giustifichi una inabilità lavorativa per la propria ed altra attività pari al 50% (orario pieno, rendimento ridotto). La capacità lavorativa in qualità di casalinga a nostro parere è superiore ed è compatibile con una percentuale pari al 70% (orario pieno, rendimento ridotto) a causa della riduzione della quota energetica e della spinta volitiva. L’inabilità lavorativa data dal disturbo psichiatrico va integrata e non sommata a quella relativa alla patologia fisica, poiché la percentuale di inabilità definita dal reumatologo nella perizia multidisciplinare è argomentata col fatto che “i pazienti con fibromialgia presentano dolori cronici, disturbi del sonno e stanchezza, che riducono il rendimento”, ovvero fa riferimento ad impedimenti già considerati nell’attuale perizia. (…)” (doc. AI 124/13).
Quanto alla risonanza magnetica della colonna lombare del 20.03.2012, il dr. __________, primario del servizio di radiologia diagnostica e interventistica dell’Ospedale Regionale di __________, nel referto 21 marzo 2012 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 127/2), non si è espresso sulla capacità lavorativa e nemmeno ha evidenziato dei motivi per i quali non varrebbe più la valutazione somatica espressa dai periti del SAM nella perizia pluridisciplinare del 17 novembre 2010 (doc. AI 85/1-52; valutazione, quella somatica, peraltro confermata da questo Tribunale che, nella STCA del 16 novembre 2011 sub doc. AI 114/1-22, aveva rinviato gli atti per un approfondimento a livello psichiatrico).
Al riguardo, nelle annotazioni 20 giugno e 20 settembre 2012, i medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________ hanno, in particolare, evidenziato: “(…) referto radiologico del 21.3.2012: RM colonna lombare: incipiente discopatia L4-L5 senza conflitto radicolare […] Valutazione: l’attuale referto radiologico concernente il rachide dorsale (che non è accompagnato da un rapporto clinico) mostra un referto consono all’età dell’assicurata con alterazioni limitate di tipo degenerativo. La discopatia descritta non comporta una compressione di strutture nervose e non è accompagnata da alterazioni di tipo infiammatorio, problematiche che potrebbero giustificare una riduzione della capacità lavorativa per attività medio-leggere. (…)” (doc. AI 130/1-2) e che “(…) per quanto concerne la questione dell’ag-giornamento si fa presente che il referto radiologico del 21.3.2012 è stato debitamente valutato. Dall’anamnesi raccolta in occasione della perizia psichiatrica non risulta una sostanziale modifica della situazione generale. (…)” (doc. AI 136/1).
In sede di procedura ricorsuale l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica riguardo alla quale va osservato quanto segue.
Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nelle lettere 22 ottobre 2012 e 15 gennaio 2013 indirizzate all’avv. __________ (doc. A/2 e B/1), non si è confrontato né con la perizia pluridisciplinare del 17 novembre 2010 nella quale i periti del SAM avevano posto la diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa, di “(…) Disturbi depressivi nell’ambito di un disturbo dell’adattamento (ICD-10 F 43.2), sfociato in una sintomatologia depressiva persistente (ICD-10 F 34.8). Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente. (…)” (doc. AI 85/19), né con la perizia 2 marzo 2012 nella quale i periti del CPAS hanno, in particolare, evidenziato che “(…) complessivamente possiamo convalidare la presenza di un episodio depressivo di media gravità, esordio nell’aprile 2011 (data del ricovero ospedaliero), mentre in precedenza sottoscriviamo la valutazione diagnostica fatta in sede peritale. (…)” (doc. AI 124/12)
Quanto al ricovero dal 24 settembre al 15 ottobre 2012 presso la Clinica __________ – a prescindere dal fatto che nel rapporto di dimissione del 29 novembre 2012 i dottori __________, __________ e __________, Responsabile psichiatri aggiunti rispettivamente Psichiatra aggiunto e Direttore medico-sanita-rio della Clinica __________, non si sono espressi sulla capacità lavorativa (cfr. IV/3) – e alla nuova diagnosi di Disturbo post traumatico da stress (ICD 10 F 43.1), confermata anche dagli scritti del dr. __________ suenunciati, questo Tribunale deve fare proprie le valutazioni dei medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________ che, nelle annotazioni 4 e 10 dicembre 2012 e 24 gennaio 2013, hanno evidenziato: “(…) la documentazione presente agli atti riporta la diagnosi di un episodio depressivo di media gravità in atto, episodio evidenziato anche in ambito peritale nel 2012 dalla Dr.ssa __________. Inoltre compare la diagnosi di Disturbo post traumatico da stress (ICD 10 F 43.1), diagnosi che secondo i criteri dell’ICD 10 presuppone che “il paziente deve essere sottoposto ad un evento o situazione stressante (di breve o lunga durata) di natura eccezionalmente spaventosa o catastrofica, che causerebbe probabilmente un grave disagio a quasi tutti gli individui”. Ora nel rapporto sia del Dr. __________ che nel rapporto breve della Clinica __________ non vengono date ulteriori informazioni in tal senso. La diagnosi in ambito dei disturbi somatoformi non è ora posta. È quindi da richiedere il rapporto definitivo di dimissione dalla clinica. Si nota comunque che per quanto riguarda la terapia di dimissione dall’ultimo ricovero in clinica i medicamenti di interesse psichiatrico appaiono gli stessi (ma anche quelli per la patologia somatica) e allo stesso dosaggio (anzi il dosaggio dell’antidepressivo appare addirittura dimezzato). (…)” (IV/1), che “(…) nell’attuale ricovero viene posta la diagnosi di una sindrome port traumatica da stress conseguente al ferimento della madre ad opera del padre, episodio citato nel ricovero presso la Clinica __________ (28.4.2011-03.06.2011), episodio che allora non aveva fatto porre ai curanti tale diagnosi e noto durante la perizia CPAS. La perizia CPAS, avvenuta posteriormente non ha evidenziato criteri per porre un tale inquadramento diagnostico. La lettura del rapporto definitivo di degenza non contiene elementi psicopatologici secondo Classificazione Internazionale per una diagnosi di F 43.1. Il quadro clinico descritto nel ricovero mostra assenza di deficit cognitivi (non rilevati deficit dell’attenzione o della memoria). I disturbi lamentati dall’A. sono stati già descritti durante la valutazione peritale del CPAS (disturbi del sonno, crisi di pianto, idee di morte). Il quadro clinico descritto durante il ricovero, non evidenzia un rallentamento psicomotorio come segnalato dal Dr. __________ e appare sovrapponibile a quello durante la valutazione della Dr.ssa __________. In conclusione si riconfermano le conclusioni poste nel rapporto SMR del 04.12.2012; non vi sono a nostro giudizio elementi medici che sostengano la diagnosi di S. postraumatica da stress, la diagnosi di un disturbo affettivo viene riconfermata e così anche la terapia prescritta (il dosaggio dell’antidepressi-vo è stato inoltre dimezzato rispetto alla valutazione CPAS). (…)” (IV/4) e che “(…) gli approfondimenti medici a livello psichiatrico sono stati fatti con perizia al CPAS del 02.02.2012 [ndr. recte: 02.03.2012] con valutazione del decorso clinico e dei criteri di Foerster in presenza di patologia somatoforme. Il Dr. __________ (15.01.2013) ribadisce che il disturbo post traumatico sarebbe insorto a seguito di ferimento della madre da parte del padre. Tale evento viene già riportato nella lettera di dimissione dalla clinica __________ del 09.09.2011 (dove tale diagnosi non è peraltro posta), evento inoltre conosciuto al momento della perizia del CPAS (vedi riassunto atti di pag. 6 della perizia). Come già scritto nella nota SMR del 10.12.2012, tale diagnosi non era stata evidenziata in ambito perizia CPAS. La diagnosi di S. postraumatica da stress presuppone che la sintomatologia compaia entro sei mesi dall’evento stressante (Criterio E dell’ICD 10), tale criterio non appare soddisfatto. (…)” (VIII/bis).
Quanto al certificato medico 15 gennaio 2013 nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche, ha attestato “(…) di avere in cura la paziente da diversi anni per fibromialgia grave e lombalgie degenerative; sofferente inoltre di obesità e di sindrome depressiva ricorrente con numerosi ricoveri psichiatrici, si conferma un’incapacità lavorativa completa già di per sé giustificata dalla patologia psichiatrica. (…)” (doc. B/2), va osservato che il sanitario non si è minimamente confrontato né con la valutazione somatica del 17 novembre 2010 dei periti del SAM né con la perizia 2 marzo 2012 del CPAS e ha concluso per un’inabilità lavorativa totale, senza specificare da quando, avuto riguardo all’aspetto psichiatrico nel quale egli nemmeno è specialista.
Al riguardo, la dr.ssa __________ e il dr. __________, nell’annotazione 24 gennaio 2013, hanno concluso che “(…) il certificato del Dr. __________ del 15.01.2013 non apporta nuovi elementi medici. Si conferma la precedente posizione SMR del 10.12.2013. (…)” (VIII/bis).
Viste le suesposte risultanze mediche e conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.11), va pertanto confermata la valutazione del CPAS secondo la quale l’incapacità lavorativa quale casalinga è del 30%: “(…) la fase depressiva attuale rende conto di una diminuita quota energetica e spinta volitiva, che riduce la capacità lavorativa in una percentuale non superiore al 30% (orario pieno, rendimento ridotto). (…)” (doc. AI 124/14).
In particolare, in merito alla censura secondo la quale “(…) oltre alle problematiche psichiatriche, la signora RI 1 presenta un quadro patologico importante che – nonostante quanto ordinato dal TCA con sentenza del 16.11.2011 – non è stato più oggetto di valutazione ulteriore da parte dell’Ufficio AI (cfr. punto 5 in diritto delle osservazioni del 14.09.2012). (…)” (VI), va qui ribadito che la valutazione somatica dei periti del SAM (peraltro nemmeno contestata da ulteriore documentazione medica specialistica) è stata confermata da questo Tribunale che, nella STCA del 16 novembre 2011 (doc. AI 114/1-22), ha rinviato gli atti all’amministrazione per un approfondimento a livello psichiatrico (cfr. consid. 2.9).
Va inoltre sottolineato che i periti del CPAS hanno pure proceduto ad una valutazione globale della capacità lavorativa adducendo che “(…) l’inabilità lavorativa data dal disturbo psichiatrico va integrata e non sommata a quella relativa alla patologia fisica, poiché la percentuale di inabilità definita dal reumatologo nella perizia multidisciplinare è argomentata col fatto che “i pazienti con fibromialgia presentano dolori cronici, disturbi del sonno e stanchezza, che riducono il rendimento”, ovvero fa riferimento ad impedimenti già considerati nell’at-tuale perizia. (…)” (doc. AI 124/13).
Quanto, infine, alla diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (ICD-10 F 43.1), già si è detto che questo Tribunale deve fare proprie le osservazioni dei medici SMR sopra riprodotte di cui alle annotazioni 4 e 10 dicembre 2012 e 24 gennaio 2013.
In questo senso la domanda volta ad ottenere una perizia giudiziaria (cfr. VI) va respinta.
In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfah-ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.13. L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.6), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 qui applicabile (una nuova versione è stata aggiornata al 1° gennaio 2013), l'UFAS, allo scopo di garantire una uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097, corrispondente alla cifra 3088 della nuova versione), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo – che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 nuova versione) prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
|
Attività |
Minimo % |
Massimo % |
|
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
|
2 |
5 |
|
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento) |
10 |
50 |
|
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti) |
5 |
20 |
|
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici) |
5 |
10 |
|
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) |
5 |
20 |
|
6. Accudire i figli o altri familiari |
0 |
30 |
|
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* |
0 |
50 |
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Le cifre 3096 e 3097 (rispettivamente cifra 3087 e 3088 nuova versione) dispongono:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta."
Infine, la cifra 3098 della vecchia versione prevedeva:
" In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
La nuova versione della succitata cifra 3098, divenuta ora cifra 3089, ha il seguente tenore:
" In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico. In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."
Al riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
Il TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Al riguardo va qui evidenziato che nella succitata STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012 (pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86) il TF ha osservato che nel caso il cui ci fossero delle divergenze tra l’inchiesta domestica e la perizia psichiatrica, a quest’ultima va data di regola la priorità giacché il questionario dell’inchiesta domestica è indirizzato soprattutto alle limitazioni fisiche (“(…)Zwar grosse Härte ist der Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf die Ermit-tlung des Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten, weshalb seine grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen erfahren kann, wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet. Prinzipiell jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn es um die Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die Beurteilung psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich die Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen zur Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als dem Bericht über die Haushaltabklärung. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass der zur Abklärung der Invalidität im Haushalt ausgearbeitete Fragebogen vorwiegend für die Beurteilung der Invalidität infolge körperlicher Gebrechen ausgerichtet ist. (…)”).
2.14. Nella fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta, eseguita il 30 maggio 2012. Il relativo rapporto è stato allestito il 31 maggio 2012 (doc. AI 129/1.7), avente il seguente tenore:
" (…)
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
|
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo |
importanza assegnata |
5 |
percentuale degli impedimenti |
0 |
percentuale di invalidità |
0 |
L’assicurata partecipa all’economia domestica e si fa carico delle varie attività in collaborazione con il marito, ma con risorse che ha dichiarato essere limitate.
Nel corso del colloquio e negli esami peritali all’incarto non sono emersi elementi che giustifichino un impedimento in questo contesto.
5.2 Alimentazione
|
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve |
importanza assegnata |
40 |
percentuale degli impedimenti |
30 |
percentuale di invalidità |
12 |
Descrive una collaborazione paritaria con il marito, sia per la preparazione del pranzo, che della cena; spiega di dover alternare le posture, quella seduta e quella eretta, per poter eseguire le varie attività.
Il menu è variato, precisano i coniugi RI 1 dunque non si limitano a preparare piatti __________, ma si cimentano anche nella preparazione di pasta o di pietanze ticinesi. In alcune operazioni essa incontra qualche difficoltà, ad esempio se deve tagliare la cipolla o le erbette, a causa di una ridotta sensibilità alle mani, alla destra in modo particolare: questo la costringe a servirsi di un piccolo robot.
Anche scolare la pasta le crea qualche problema oppure estrarre le placche dal forno, operazioni che generalmente delega alle figlie, se presenti, o al marito; per esempio, sono queste ultime che preparano le torte, visto che dovrebbero usare le mani in modo ripetitivo.
Quando vengono a pranzo ospiti, poi, anche loro offrono una parziale collaborazione.
Per quel che concerne le semplici attività di preparazione della tavola e di disbrigo quotidiano, la signora ammette che sono le figlie ad occuparsene con regolarità, mentre la pulizia a fondo della casa è completamente delegata alla collaboratrice domestica.
Innanzitutto va sottolineato come la collaborazione dei famigliari, anche del marito, sia non solo auspicabile, ma dovuta, almeno per quel che concerne il disbrigo e la parziale collaborazione nella preparazione del pasto.
Nelle dichiarazioni rese durante il colloquio d’inchiesta e in quelle riportate dal rapporto peritale, la signora dimostra di avere un ruolo attivo e non solo passivo in questo contesto: incontra certamente delle difficoltà, ma cerca di ovviarvi utilizzando piccoli elettrodomestici o semplicemente eseguendo le attività da seduta.
Pertanto si terrà conto da un lato del rallentamento e della facile affaticabilità, come indicato in ambito peritale, ma sostanzialmente del contributo, tuttora presente, che l’assicurata continua ad offrire. Dal lato neurologico infine – per quel che concerne pertanto la ridotta sensibilità alle mani – non vengono segnalate patologie invalidanti.
5.3 Pulizia dell'appartamento
|
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc. |
importanza assegnata |
20 |
percentuale degli impedimenti |
50 |
percentuale di invalidità |
10 |
Ogni attività di pulizia pesante viene delegata alla collaboratrice. L’assicurata ammette tuttavia di poter attendere alle operazioni più semplici, allo spolvero per esempio, o al rifacimento del letto, che vede comunque la collaborazione del marito (dispongono di lenzuola tradizionali).
La situazione viene descritta tale da diversi anni, almeno quattro precisa il signor RI 1
Chiedo all’assicurata se sia allergica a prodotti di pulizia: precisa di esserlo a diverse sostanze, tra cui la polvere, il pelo del gatto, eccetera. Per questo motivo cerca di tenere la casa, come ho modo io stessa di vedere, in ordine e pulita.
Per gli impedimenti in questo contesto, visto che la signora di fatto non si occupa se non marginalmente dell’attività, si farà riferimento soprattutto ai limiti funzionali descritti medicalmente; si terrà conto nondimeno dell’esigibilità di un minimo aiuto da parte del consorte, che per quanto ammette di non poter attendere a lavori impegnativi, può comunque contribuire al rifacimento del letto e ad altre piccole incombenze.
Dal lato pneumologico non vengono segnalati limiti, né l’assicurata accenna a crisi allergiche dovute a sostanze irritanti; per quel che riguarda poi l’aspetto reumatologico, si sottolinea il minor rendimento dovuto perlopiù a stanchezza e a disturbi del sonno; si tratta comunque di una IL assai contenuta (10%), limitata ad attività pesanti e al minor rendimento. È pertanto la patologia psichiatrica che incide maggiormente e in virtù di questo aspetto ritengo di procedere con la valutazione proposta (ridotta “quota energetica e spinta volitiva”).
5.4 Spesa e acquisti diversi
|
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali |
importanza assegnata |
10 |
percentuale degli impedimenti |
20 |
percentuale di invalidità |
2 |
Fanno la spesa insieme una volta la settimana oppure se ne occupa direttamente il marito, nelle occasioni in cui esce. La signora ammette una certa chiusura, il rifiuto di uscire nelle occasioni in cui il marito lo propone e anche il fastidio nell’affrontare la gente nei negozi; parimenti accenna agli incontri con le amiche, due in particolare, che considera “sorelle” e con le quali si può confidare, persone che conferma di vedere regolarmente (se poi non le vede, le sente telefonicamente).
Quando si reca a fare la spesa o dal medico, si serve del proprio mezzo; le occasioni sono però molto ridotte e anche il tragitto è limitato ai paesi limitrofi. Quando fa la spesa chiede la collaborazione della figlia, se presente, o del marito per il trasporto della merce, che non riesce a portare autonomamente. Le capita però, in assenza del coniuge, di recarsi al negozio sotto casa per effettuare acquisti di prima necessità.
Della contabilità domestica si occupa da sempre quest’ultimo.
Gli aspetti del ritiro sociale sono stati evidenziati nell’esame peritale e vengono confermati dagli esiti dell’inchiesta. Viene anche confermata però l’impegno, tuttora presente da parte dell’assicurata, in questo genere d’attività, che sono sì delegate per quel che concerne il trasporto dei pesi, ma alle quali continua a partecipare; aspetti di cui si tiene conto nella valutazione, che considera nondimeno l’esigibilità della collaborazione da parte del consorte.
Va sottolineato infine come la vicinanza dei punti di acquisto (che sono sotto casa) renda assai agevole fare la spesa, che può essere portata con il carrello in ascensore e poi direttamente in casa.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
|
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. |
importanza assegnata |
15 |
percentuale degli impedimenti |
40 |
percentuale di invalidità |
6 |
La signora è in grado di provvedere al bucato, anche se tuttavia avviene sempre con l’aiuto di una terza persona, il marito per il trasporto della cesta oppure la figlia, che interviene quando si tratta di sistemare gli indumenti sui fili della lavanderia.
L’assicurata, che dispone di una lavatrice in casa, può inserire ed estrarre gli indumenti e sistemarli poi sopra uno stendino, che non la obbliga appunto ad eseguire movimenti ripetuti con le braccia alzate.
Il bucato in lavanderia avviene un giorno alla settimana, il lunedì, giorno in cui è presente anche la collaboratrice, che offre anch’essa il proprio contributo. Quando i capi sono asciutti, il martedì appunto, è quest’ultima che provvede allo stiro (mi mostrano la cesta pronta, poiché l’inchiesta è stata effettuata di martedì). La signora spiega di non poter tenere sollevato il ferro a lungo e di dover pertanto delegare completamente l’attività.
Chiedo se la figlia maggiore o quella minore collaborino in qualche misura; mi viene risposto che tutto il bucato della famiglia viene stirato dall’amica.
Per quel che concerne poi i lavori a maglia o di cucito, il signor RI 1 precisa come la moglie fosse sarta al paese d’origine ed avesse anche il diploma per eseguire lavori a maglia, attività che la appassionavano ma che da anni ha abbandonato. Nel caso specifico egli ricorda come provvedesse alle riparazioni dei suoi indumenti, cosa che oggi non è in grado di fare.
Premesso che si tratta di un bucato di tre persone, visto che la figlia maggiore vive di fatto fuori casa ed è in età per provvedere ai propri indumenti, ci si potrebbe attendere un maggiore contributo da parte dell’assicurata nel piegare la biancheria per esempio o anche nello stiro, effettuato poco alla volta e distribuito sull’arco della settimana. Le indicazioni mediche al riguardo infatti, non rilevano impedimenti tali da giustificare l’inabilità completa dichiarata in questo contesto.
Coerentemente con quanto detto in precedenza, si considera il rallentamento generale e il minor rendimento, ma anche la dovuta collaborazione da parte del coniuge nel trasporto della cesta o della figlia minore nello stendere il bucato.
La percentuale tiene conto nondimeno dei limiti indicati nelle attività di cucito, limiti che hanno un influsso minimo sulla percentuale sia per l’importanza riconosciuta all’attività, che per il permanere di una capacità residua (l’assicurata potrebbe infatti dedicarsi a semplici attività di cucito).
5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
|
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc. |
importanza assegnata |
10 |
percentuale degli impedimenti |
0 |
percentuale di invalidità |
0 |
Non vengono segnalati problemi particolari sia di tipo educativo che di altro genere: __________ è descritta come un’alunna diligente, che esce con le amiche, ma non segue corsi o hobbies particolari. In generale si dimostra sempre disponibile per le piccole incombenze domestiche.
5.7 Diversi
|
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato |
importanza assegnata |
0 |
percentuale degli impedimenti |
|
percentuale di invalidità |
|
Alla stregua della precedente inchiesta, non descrive alcun impegno particolare.
|
Valutazione dell'assistente sociale
|
totale delle attività |
100% |
percentuale di invalidità |
30% |
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato
• L’aiuto domestico è un’amica degli assicurati, ex vicina di casa, che viene retribuita dalla Prestazione complementare per un impegno di circa 20 ore al mese. La collaborazione domestica comprende la pulizia e lo stiro ed è effettuata su due giorni alla settimana. Il signor RI 1 ammette di averne avuto il diritto perché è lui, e non la moglie, a beneficiare della PC.
• I famigliari: la figlia maggiore, che trascorre fuori casa, presso l’abitazione del fidanzato, buona parte del tempo, la figlia minore e il marito dell’assicurata, che ammette difficoltà soprattutto nelle attività che implicano sforzi eccessivi con il rachide
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Da diversi anni
(…)" (doc. AI 129/4-7).
Sulla base degli accertamenti esperiti, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha valutato una limitazione complessiva, rispettivamente un'invalidità del 30%. Nella precedente inchiesta del 17 febbraio 2004 la limitazione complessiva ammontava invece al 18% (cfr. doc. AI 28/1-3 e 14/1-6).
L’assistente sociale – invitata a prendere posizioni in merito alle contestazioni sollevate con le osservazioni del 14 settembre 2012 (cfr. doc. 134/1-9 e 137/1) – con la nota 5 ottobre 2012 ha precisato:
" Prendo atto delle osservazioni dell'assicurata del 14 settembre scorso e rispondo come segue.
Riguardo al punto 6, non posso che confermare quanto dichiarato in sede di inchiesta dall'assicurata nonché dai famigliari presenti, il cui contenuto è stato fedelmente riportato nel rapporto.
Della collaborazione di questi ultimi si è tenuto conto ai singoli punti nella misura indicata in quella sede, pertanto non ritengo di dover tornare sull'argomento.
Punto 7:
Conduzione economia domestica:
Il legale non aggiunge elementi che mi portino a modificare la ripartizione delle attività, nel caso specifico il grado di importanza attribuito alla "Conduzione dell'economia domestica". Per quanto sia un aspetto che soggiace alle altre attività domestiche - e in tal senso non lo reputo "sovrastimato" - si riconosce un grado di impedimento laddove emergano elementi e vengano indicati limiti funzionali tali da precludere un simile impegno da parte dell'assicurata, che, per contro, partecipa ancora attivamente all'organizzazione e alla gestione del mènage.
Alimentazione:
A parte contestare il grado di inabilità proposto, non vengono forniti elementi di novità rispetto a quanto indicato nel corso dell'inchiesta. Sia i mezzi di cui l'assicurata può dotarsi, sia la collaborazione dei famigliari sono fattori di cui il rapporto ha tenuto debito conto e che contribuiscono a definire il grado proposto.
Pulizia dell'appartamento:
La parte percentuale attribuita per l'attività in questione è la massima prevista dalle CIGI e come tale è stata proposta. Oltremodo anche le ragioni che soggiacciono alla valutazione del grado di impedimento sono state esaurientemente riportate nel rapporto, al quale rimando.
Spesa:
Proprio la vicinanza dei punti di acquisto e la mantenuta autonomia dell'assicurata nelle spese rendono ragione del grado di impedimento; non da ultimo si sono considerati i limiti funzionali nel trasporto dei pesi e la collaborazione dei famigliari, aspetti che, come detto sopra, sono stati ampiamente descritti in sede di rapporto.
Bucato:
Le osservazioni del legale non portano elementi nuovi rispetto alla descrizione che l'assicurata e i famigliari hanno reso nel corso dell'inchiesta, descrizione alla quale rimando. Per il grado di impedimento si è tenuto conto, come detto ai punti precedenti, in primis dei limiti funzionali indicati medicalmente, oltre che dell'esigibilità della collaborazione e dell'età dei figli, almeno di coloro che fanno parte dell'economia domestica.
Cura dei figli:
Anche in questo caso non ho nulla da precisare se non aggiungere come ruolo genitoriale, nel caso di figli adolescenti, comprenda compiti educativi tutt'altro che di lieve entità.
In definitiva, confermo la valutazione fatta in sede di rapporto e il grado conclusivo.
(…)" (doc. AI 138/1-2)
2.15. In sede di ricorso l’insorgente non ha più ripreso nel dettaglio le contestazioni dell’inchiesta domestica sollevate con le osservazioni del 14 settembre 2012 (doc. 134/1-9) e nemmeno ha preso posizione in merito alle precisazioni dell’assistente sociale nella nota del 5 ottobre 2012 (doc. AI 138/1-2).
Con il ricorso è stata infatti contestata sostanzialmente la valutazione medica. In effetti, al punto 4 del ricorso, l’avv. RA 1 ha sostenuto che “(…) alla luce di quanto suddetto, rimangono dunque attuali le argomentazioni formulate nelle allegate osservazioni del 14.09.2012 al progetto di decisione emesso dall’UAI il 10.07.2012, che costituiscono parte integrante del presente ricorso. (…)” solo dopo aver precisato che “(…) con la documentazione medica prodotta si dà quindi conferma del fatto che la qui contestata decisione AI è manifestamente errata e deve essere annullata, in quanto non ha tenuto debito conto del complesso quadro patologico presentato dalla signora RI 1. Prova ne è il ricovero d’urgenza presso la Clinica __________ e l’importante terapia prescritta alla dimissione che a tutt’oggi non è stata modificata. (…)” (I, punto 4, pag. 3).
Che il rinvio alle osservazioni del 14 settembre 2012 fosse limitato agli aspetti medici (e non alle puntuali contestazioni all’inchiesta domestica) è poi comprovato anche dall’ulteriore scritto del 17 gennaio 2013 al TCA nel quale l’avv. RA 1 ha precisato il rinvio al punto 5 delle osservazioni, che tratta degli argomenti medici, e non ai punti 6 e 7, che si dilungano invece sulle contestazioni all’inchiesta domiciliare e che sono stati oggetto delle osservazioni 5 ottobre 2012 dell’assistente sociale (vedi il doc. AI 138/1-2 sopra riprodotto in esteso).
In ogni caso – considerato che le contestazioni formulate dall’insorgente partono da una diversa valutazione della capacità lavorativa non confermata da questo Tribunale (cfr. consid. 2.12), tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste – la valutazione di cui all’inchiesta del 30 maggio 2012 corredata dalle precisazioni di cui alla nota del 5 ottobre 2012 (doc. AI 129/1-7 e 138/1-2 riprodotti in esteso al consid. 2.14) vanno confermate.
Va qui inoltre ribadito che un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
Del resto, quanto sopra vale a maggiore ragione nel caso di specie, visto anche che il grado d’invalidità del 30% stabilito dall’inchiesta è confermato pure dalla valutazione medica di cui alla perizia 2 marzo 2012 del CPAS.
2.16. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.17. L’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica e l’inchiesta domestica corredata dalle relative precisazioni hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinata da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni. Come visto sopra, da una parte in sede di ricorso non sono più state riprese pertinentemente le contestazioni sollevate contro l’inchiesta domestica e nemmeno sono state formulate osservazioni alle relative precisazioni. Dall’altra parte l’insorgente in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei periti del SAM, del CPAS e dei medici SMR e questo nonostante non le poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni mediche (si trattava delle risultanze di una valutazione pluridisciplinare del SAM confermata da questo Tribunale limitatamente all’aspetto somatico; di una perizia del CPAS predisposta dopo che con STCA di rinvio questa Corte aveva ingiunto all’Ufficio AI di rendere un nuovo provvedimento previo approfondimento dell’aspetto psichiatrico e valutazione globale delle patologie; nonché delle ulteriori annotazioni dei medici SMR) non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata dell’8 ottobre 2012.
In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti