accomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.285

 

BS/sc

Lugano

18 novembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 novembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 ottobre 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1964, dal 1° dicembre 2006 beneficia di una rendita intera AI (cfr. decisione 1° marzo 2006; doc. AI 37 e 44).

 

                                         Con decisione 13 settembre 2007 l’Ufficio AI le ha riconosciuto un assegno per grandi invalidi di grado elevato, con effetto dal 1° marzo 2007 (doc. AI 60 e 64), per i postumi di un trauma cerebrale dovuto ad un infortunio occorsole nel marzo 2006 (cfr. certificato medico 28 marzo 2007 del dr. __________ doc. AI 48).

                                         La rendita e l’assegno sono stati confermati il 23 dicembre 2008 (doc. AI 96) ed il 30 ottobre 2009 (doc. AI 101).

                                        

                               1.2.   Nel mese di ottobre 2011 l’Ufficio AI ha iniziato una procedura di revisione del diritto all’assegno per grandi invalidi (doc. 102/1). Non riuscendo l’assistente sociale a rintracciare l’assicurata presso il suo domicilio di __________ (cfr. rapporto 3 novembre 2011; doc. AI 103) e dopo il susseguente scambio di corrispondenza intercorso con il legale dell’assicurata (doc. AI 104, 110, 111 e 117), con decisione 9 dicembre 2011 l’amministrazione ha sospeso in via cautelare, con effetto dal 1° dicembre 2011, l’erogazione del citato assegno in attesa dei risultati relativi agli accertamenti svolti per verificare se l’interessata risieda effettivamente in Ticino, togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 114).

 

                                         Il ricorso presentato dal curatore dell’assicurata __________, per il tramite dell’avv. RA 2, è stato respinto dal TCA con sentenza 31 maggio 2012, cresciuta in giudicato (inc. 32.2012.30). Questa Corte, sulla base degli atti prodotti, ha ritenuto fondato il sospetto che l’assicurata non risieda più presso il proprio domicilio di __________ avendo essa il centro dei propri interessi presso il domicilio __________ (__________) del suo curatore, confermando quindi sia l’urgenza sia l’interesse preponderante dell`Ufficio AI a sospendere provvisoriamente il diritto all’erogazione di un assegno per grandi invalidi, senza dover attendere il termine della procedura di revisione.

 

                               1.3.   Con decisione 15 ottobre 2012, preavvisata il 5 settembre 2012, l’Ufficio AI ha revocato, con effetto retroattivo al 1° dicembre 2011, il diritto dell’assicurata all’assegno per grandi invalidi gli accertamenti eseguiti avendo permesso di stabilire che l’assicurata ha il centro degli interessi presso il domicilio del suo curatore, quindi in __________ (doc. AI 144).

 

                               1.4.   Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite del suo curatore e dell’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso. Postulando il ripristino del diritto all’assegno per grandi invalidi, contesta che il suo centro degli interessi si trovi presso il domicilio__________ del suo curatore. Rilevando di risiedere in Svizzera dal 1992, dove si è sposata ed esercitato un’attività lucrativa, la ricorrente, pur facendo presente di essere aiutata dal suo curatore non potendo essere lasciata da sola poiché in sedia a rotelle e fortemente paralizzata, ribadisce di non aver mai avuto intenzione di lasciare il suo centro d’interessi in Ticino, luogo in cui vengono prestate la maggior parte delle cure.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto di respingere il ricorso. In particolare sostiene che le cure a titolo principale sono state prodigate fuori dalla Svizzera e che il centro delle relazioni dell’assicurata è in __________, dove risiede il suo curatore ed i familiari di quest’ultimo.

 

                               1.6.   Con osservazioni 24 gennaio 2013 l’insorgente, ribadendo la propria posizione ricorsuale, ha inviato nuova documentazione (VIII).

 

                                         Su richiesta del Tribunale, il 29 marzo 2013 l’amministrazione ha preso posizione in merito ai nuovi documenti (XIII).

 

                                         Sono poi seguite le osservazioni 19 aprile 2013 della ricorrente (XV) e quelle datate 15 maggio 2013 dell’Ufficio AI (XVII).

 

                               1.7.   In data 12 agosto 2013 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA l’esito di un proprio accertamento presso l’Ufficio della migrazione (lettera 8 agosto 2013 dell’amministrazione al citato ufficio; risposta del 12 agosto 2013 con allegato rapporto d’esecuzione 31 luglio 2013 della Polizia cantonale; XIX). Su richiesta di questa Corte, con lettera 30 agosto 2013 l’insorgente ha preso posizione sulla nuova documentazione esibita dall’amministrazione (XXI).

 

                               1.8.   Con decisione 21 ottobre 2013 l’Ufficio della migrazione ha revocato il permesso di soggiorno dell’assicurata (XXIV).

                                        

                                         Acquisiti dall’Ufficio della migrazione altri due rapporti di polizia (del 14 febbraio e del 24 settembre 2013; XXVI), con ordinanza 25 ottobre 2013 il TCA ha inviato tale documentazione alle parti per osservazioni (XXVII). La presa di posizione dell’Ufficio AI è del 30 ottobre 2013 (XXVIII), mentre l’insorgente si è espressa con scritto 6 novembre 2013 (XXIX).

 

                                     

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se, in via di revisione, l’Ufficio AI ha rettamente o meno soppresso, con effetto 1° dicembre 2011, l’assegno per grandi invalidi. Occorre pertanto accertare se, rispetto alla decisione di erogazione della citata prestazione, l’insorgente ha il suo centro degli interessi e la residenza effettiva a __________ o, come sostenuto dall’amministrazione, a __________ presso il domicilio del suo curatore, ciò che, se confermato, porterebbe alla revoca dell’assegno per grandi invalidi.                         

 

                               2.2.   L’art. 42 LAI stabilisce infatti che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

                                         Scopo della doppia condizione (domicilio e residenza abituale) è quella di regolamentare nella legge la non esportabilità di tali prestazioni (FF 1990 II 88; STFA I 270/03 del 18 giugno 2004, consid. 3.3, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 404; sulla non esportabilità dell’assegno per grandi invalidi nell’ambito dell’UE cfr. DTF 132 V 423). Pertanto, quando la legge subordina il diritto ad una prestazione al domicilio ed alla residenza abituale in Svizzera del richiedente, questo deve essere inteso nel senso cumulativo (DTF 122 V 386, consid. 1b p. 389; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo 2009, ad art. 13 n. 14 p. 174; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, p. 366; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 2010, p. 64).

                                         L’art. 13 cpv. 1 LPGA stabilisce che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–26 del Codice civile. Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100). Perché possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Per quest’ulti-mo elemento, non è importante la volontà interna della persona interessata, ma sono le circostanze riconoscibili a terzi che permettono di dedurre quale sia tale volontà (DTF 133 V 309 V consid. 3.1 e 3.2 con citazioni; 127 V 237 consid. 1 pp. 238-239, 125 V 76 consid. 2a pp. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata). L’intenzione di costituire un domicilio volontario presuppone che l’interessato sia capace di discernimento ai sensi dell’art. 16 CC e questa esigenza non deve essere apprezzata in modo troppo severo (DTF 127 V 237 consid. 2c). La dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio o asilo, in una casa di salute, di pena o di correzione, non costituisce domicilio (art. 26 vCCS). Diverso è il caso in cui una persona maggiorenne e capace di discernimento decida pienamente, ossia liberamente e volontariamente, di entrare in una stabilimento per una durata illimitata e di conseguenza lo scelga liberamente quale luogo di soggiorno. Nella misura in cui il centro degli interessi è stato spostato presso tale stabilimento viene costituito un nuovo domicilio. L’entrata in uno stabilimento deve essere quindi considerata quale risultato di una decisione volontaria e libera quando è dovuta per “forza delle cose” (“Zwang der Umstände”; “la force des chose”), quale il fatto di dipendere da un’assistenza o di avere delle difficoltà finanziarie (DTF 134 V 240 consid. 2.1 con riferimento a DTF 133 V 309 consid. 3.1 e rinvii citati). Va infine precisato che per quanto concerne il diritto alla rendita straordinaria e all’assegno per grandi invalidi nell’assicurazione per l’invalidità, la nozione di domicilio non comprende, contrariamente al chiaro tenore del testo del rinvio, il domicilio derivato dei tutelati ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 vCC (DTF 135 V 249 conferma della giurisprudenza pubblicata in DTF 130 V 404 consid. 2 e 4). L’art. 25 cpv. 2 v CC (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2012, applicabile nel concreto) prevedeva che il domicilio dei tutelati è nella sede dell’autorità tutoria. Il nuovo art. 26 CC, entrato in vigore al 1° gennaio 2013, dispone che il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale e nella sede dell’autorità di protezione degli adulti. Richiamata la citata giurisprudenza in merito al domicilio derivato dei tutelati (art. 25 cpv. 2 vCC), il nuovo art. 26 CC non è applicabile nell’ambito del diritto alla rendita straordinaria ed all’assegno per grandi invalidi.

 

                                         Quanto alla dimora abituale, l’art. 13 cpv. 2 LPGA dispone che una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata. Secondo la giurisprudenza, la residenza abituale implica una residenza effettiva con l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro dei propri interessi (DTF 122 V 386 consid. 1b; cfr. anche Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, § 55 n. 1132 pag. 310). Tuttavia, la giurisprudenza ammette in casi eccezionali che si può non considerare interrotta la "dimora abituale" anche se il soggiorno all'estero dura più di un anno. Si tratta innanzitutto dei casi in cui il soggiorno, inizialmente previsto per un corto periodo, per motivi non previsti ed imperativi, quali malattia ed infortunio, viene prorogato di oltre un anno. Inoltre si tratta di situazioni in cui sin dall'inizio vi erano ragioni di natura assistenziale, di formazione, di salute ecc. che giustificavano una permanenza superiore ad un anno al di là dei confini nazionali (STF 9C_166/2011 del 24 ottobre 2011 con riferimento a DTF 111 V 180 consid. 4).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

 

                                         La succitata normativa è applicabile anche in caso di assegni per grandi invalidi (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, pag. 404).

 

                               2.4.   Nel caso in esame, l’assicurata ha subìto un grave incidente occorsole il 28 marzo 2006 (è precipitata dal balcone del proprio appartamento sito al terzo piano; l’infortunio è stato pure oggetto di un’ inchiesta penale; cfr. doc. AI 118/19-89), procurandosi un trauma cerebrale che ha causato la completa sua dipendenza dall’aiuto di terzi per quanto riguarda il nutrirsi, la cura del corpo, il vestirsi e la deambulazione, quest’ultima possibile solo con aiuto, per pochi metri (certificato 13 luglio 2007 del dr. __________ in doc. AI 117-21). Essa si sposta in carrozzella. Per questi motivi l’assicurata è, fra l’altro, titolare di un assegno per grandi invalidi di grado elevato (cfr. consid. 1.2).

 

                                         Con risoluzione del 13 aprile 2006 la Commissione tutoria regionale __________ (sede di __________) ha istituito a favore dell’assicurata una curatela amministrativa (art. 393 cv. 2 CCS) nominando quale curatore __________, residente a __________. Su richiesta di quest’ultimo, il 18 marzo 2008 la curatela è stata estesa ai sensi dell’art. 392 cpv. 1 CCS (curatela rappresentanza personale) per tutte le questioni mediche in considerazione dell’incapacità cognitiva della stessa e dell’assenza di parenti prossimi (“… per la pupilla sono necessari trattamenti medici sui quali né la medesima né i parenti prossimi sono in grado di esprimersi, l’una per incapacità cognitiva e gli altri per assenza”; sub doc. D1).

                                         Dopo un periodo di riabilitazione presso la Clinica __________ (14 giugno – 25 ottobre 2006), seguito da un soggiorno al Centro medicalizzato __________ (dal 16 marzo al 16 luglio 2007; doc. AI 117-21), l’assicurata è stata degente per diversi periodi in __________, più precisamente presso la __________ dal 16 luglio 2007 al 16 ottobre 2007 e dal 17 ottobre 2007 al 1° marzo 2008, presso l’Ospedale __________ dal 20 ottobre al 3 dicembre 2010 – quest’ultimo ricovero è stato autorizzato dalla CTR (degenze riassunte a pag. 7 delle osservazioni 24 gennaio 2013 doc. VIII).

                                         In questo contesto, nella citata sentenza 31 maggio 2012 questo TCA aveva concluso:

 

"  In queste circostanze, questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha sospeso in via cautelare il diritto all’assegno per grandi invalidi, essendovi dei fondati sospetti che l’assicurata non risieda effettivamente a __________. Infatti, dal succitato scambio di corrispondenza avuto con il legale dell’assicurata (in particolare la lettera 30 novembre 2011) è risultato che l’assicurata, totalmente non autonoma e necessitante di una sorveglianza continua da parte del curatore (cfr. da ultimo il questionario relativo alla revisione dell’assegno per grandi invalidi del 6 ottobre 2011; doc. AI 101), è stata anche in __________ per delle prolungate cure e degenze (cure presso il Centro __________, presso il terapeuta olistico __________ a __________ e degenze presso la clinica riabilitativa della Congregazione delle Suore Infermiere __________). Rettamente l’amministrazione ha precisato che in __________, il diritto all’assistenza sanitaria degli stranieri non regolarmente soggiornanti (senza dimora, né domicilio e senza alcun genere di permesso), è garantito solo per le cure ambulatoriali urgenti ed essenziali e che pertanto la succitata degenza a __________ (dal 20 ottobre al 3 dicembre 2010), senza ripercussioni sui costi della cassa malati svizzera, non è pertanto immaginabile a meno che l’assicurata sia in qualche modo “registrata” nella __________ (cfr. al riguardo lo scritto 23 aprile 2012 della Mutuel Assicurazione malattia, inviato al TCA dall’Ufficio AI, dal quale si evince che dal 2007 ad oggi l’assicurata non ha beneficiato di alcuna copertura assicurativa per spese inerenti a delle degenze o cure in __________; doc. XV/1-3). Inoltre, nelle osservazioni 21 marzo 2012 l’Ufficio AI ha correttamente evidenziato come l’assicurata sia in possesso di un codice fiscale __________ e che per ottenerlo i cittadini extracomunitari devono presentare all’autorità competente (__________ o Sportello Unico per l’immigrazione) il permesso di soggiorno ed il passaporto (vanno esibiti anche l’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in __________ del Paese di appartenenza e la carta d’identità rilasciata dal comune di residenza; dal sito www.__________).”

 

                               2.5.   Con il presente ricorso l’assicurata, ribadendo che il suo centro degli interessi personali è sempre rimasto in Svizzera, in merito alle cure e le terapie eseguite in __________ rileva che sono state di natura complementare ai trattamenti medici che tuttora segue in Svizzera, più precisamente nel 2011 alle Terme di __________ due sedute settimanali di fisioterapia (cfr. relativo certificato doc. N) ed una in piscina (doc. O); 2012 fisioterapia bisettimanale presso lo studio __________ (doc. Q), più una seduta settimanale di logopedia a __________ iniziata il 14 febbraio 2011 (cfr. certificato 9 gennaio 2012 logopedista, doc. P1) per un totale di tre appuntamenti settimanali.

 

                                         La ricorrente ha anche prodotto le certificazioni 11 gennaio 2013 dell’Agenzia delle entrate di __________ in cui si attesta che all’assicurata non è stato attribuito un codice fiscale e che la stessa non è codificata presso l’Anagrafe Tributaria __________ (sub doc. G1), anche se, ad esempio, nella ricevuta 30 settembre 2009 dell’Ospedale __________ – allegata alle osservazioni 29 marzo 2013 dell’AI (XIII) – figura il codice fiscale.

                                     

                                         Come ammesso nel ricorso, l’assicurata, a causa delle lesioni  subite, dipende da terzi, in particolare dal suo curatore, domiciliato a __________; necessita da parte di quest’ultimo di una continua sorveglianza personale; si reca spesso a casa sua.

                                         Dubbi sull’effettiva e continua residenza in Svizzera sono stati avanzati dall’Ufficio della migrazione, tant’é che, come risulta dalla lettera 12 agosto 2013 all’Ufficio AI, lo stesso ufficio ha affidato l’incarico alla Polizia cantonale di effettuare puntuali accertamenti nell’arco di 6 mesi presso l’abitazione dell’assicurata a __________.

 

 

 

                                         Nella citata lettera 12 agosto 2013 si legge che:

 

"  Ci riferiamo alla vostra richiesta dell'8 agosto 2013 relativa alla persona straniera indicata a margine e vi comunichiamo quanto segue.

 

La signora  dispone attualmente di un permesso di domicilio C per risiedere nel nostro Paese.

 

Considerato come la regolarità del suo soggiorno in Svizzera risultasse dubbia, il nostro Ufficio ha ritenuto di coinvolgere i Servizi della Polizia cantonale affinché venissero effettuati dei puntuali accertamenti, sull'arco di circa sei mesi.

 

Il 6 agosto c.m. ci è pervenuto il rapporto della Polizia cantonale inerente l'esito dei controlli eseguiti che vi alleghiamo in copia per conoscenza.

Dal citato documento risulta chiaramente come la straniera, durante il periodo di accertamento, non sia mai stata avvistata al suo domicilio a __________.

Dalle dichiarazioni rese dal sig. __________, compagno della signora RI 1, ai Servizi di Polizia emerge inoltre che l'interessata, per motivi di salute, non soggiorna regolarmente in Ticino.

 

Ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 LStr, se la persona straniera lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno decade dopo 6 mesi. Va precisato che brevi soggiorni della durata di alcuni giorni, per ritirare la corrispondenza, per effettuare delle visite mediche ecc., non interrompono l'assenza all'estero.

 

Nel caso in esame, sebbene ancora non disponiamo delle informazioni di dettaglio della Gendarmeria di Chiasso, segnatamente inerenti i giorni precisi in cui sono stati eseguiti i controlli, riteniamo sussistano i presupposti per revocare il titolo di soggiorno dell'interessata.

La relativa decisione verrà trasmessa in copia al vostro Ufficio."

(doc. XIX/2)

                                        

                                         Lo stesso curatore, nel verbale 9 aprile 2013 alla Gendarmeria di __________ (trasmesso per osservazioni da questo TCA alla parte ricorrente insieme alla succitata lettera ed al rapporto d’esecuzione 31 luglio 2013; cfr. ordinanza 14 agosto 2013; doc. XX), ribadito come l’assicurata necessiti di assistenza continua, ha dichiarato:

 

"  Da parte mia mi occupo quotidianamente giorno e notte, in quanto RI 1 non ha nessun parente in Svizzera che la può aiutare.

La sorella __________ e la mamma abitano in __________, e di norma vengono 1 volta all'anno a trovarla per un periodo che varia da 2/4 mesi.

 

In questo periodo che vi sono i suoi cari di regola RI 1 rimane a __________ nell'appartamento di via __________ dove soggiorna regolarmente.

 

 

D. Quando non ci sono i parenti RI 1 dove soggiorna?

 

R. Un po' a __________ presso la mia abitazione e un po' a __________, questo a dipendenza delle fisioterapie a cui si sottopone quotidianamente.

 

Purtroppo ultimamente a partire da metà febbraio 2013 il dormire alla notte presso il suo appartamento è diventato un po' problematico in quanto ricordando quanto le è accaduto nella notte del 2006, inizia a piangere e gridare creando disturbo agli altri inquilini.

Pertanto su consiglio dei medici si è deciso di lasciarla un po' tranquilla, lasciandola elaborare onde poter accettare quanto le è accaduto.

Questo il motivo principale cheRI 1 non la lascio nel suo appartamento a dormire ma la porto con me a __________ a casa mia.

Mentre durante il giorno quando non si trova in fisioterapia alloggia presso il suo appartamento. (…)" (doc. XIX/4)

 

                                         Il curatore ha quindi concluso che se “RI 1 non soggiorna in quel di __________ è solo unicamente dovuto a ricordare (rivivere) quanto le è accaduto. E` comunque volontà di RI 1 di tornare a vivere regolarmente nella sua abitazione”.

 

                                         Infine, fondandosi anche sui rapporti di polizia del 14 febbraio 2013 e del 24 settembre 2013 (ove sono stati indicati i giorni controllati; cfr. consid. 1.8), con decisione 21 ottobre 2013 l’Ufficio della migrazione ha revocato il permesso di domicilio “C” con la seguente motivazione: “… pur essendo ufficialmente notificata presso il suo indirizzo a __________, a tutti gli effetti risiede all’estero.  La sua residenza nel nostro Paese è dunque fittizia, in quanto il fatto di soggiornare saltuariamente e durante brevi periodi in Svizzera non giustificata il mantenimento di un permesso di soggiorno” (XXIV).

 

                               2.6.   Esaminati attentamente gli atti presenti nell’inserto, questa Corte può concludere che il centro degli interessi dell’assicurata ed il luogo dell’effettiva abituale residenza non è (più) a __________, dove risulta essere ufficialmente domiciliata, ma in __________ e più precisamente a __________ presso il domicilio del suo curatore. Questo per i motivi che seguono.

 

                                         Come dichiarato dal curatore alla Polizia cantonale, la ricorrente, che necessita da parte sua di un costante aiuto e continua sorveglianza (cfr. al riguardo l’ultimo questionario 6 ottobre 2011 compilato dal curatore; doc. AI 102), soggiorna e pernotta presso il suo appartamento di __________, tranne quando sono presenti i famigliari dal __________, vale a dire una volta all’anno per un periodo che va dai due ai quattro mesi (cfr. consid. 2.5). In questo contesto, secondo questa Corte le sedute bisettimanali di fisioterapia e le 12 sedute di logopedia svolte nel 2011 (cfr. scritto 24 gennaio 2011 del Cassa malati; doc. L3 allegate alle osservazioni 6 novembre 2013 della ricorrente; XXX), come pure nel 2012 (cfr. consid. 2.5), non permettono di giustificare che il centro degli interessi dell’assicurata si trovi Svizzera. Non risulta essere stato specificato, a parte un generale rinvio contenuto nello scritto 24 ottobre 2013 del curatore all’Ufficio della migrazione (doc. L2), che genere di “vita sociale” l’interessata, nei limiti delle sue limitazioni fisiche, svolge a __________. Quindi, se solo una volta all’anno, per un massimo di 4 mesi, l’assicurata risiede con i suoi famigliari provenienti dal __________ presso il suo appartamento, è pertanto verosimile che la gran parte dell’anno essa soggiorni presso il domicilio del suo curatore. Del resto __________ non è lontana dai luoghi di esecuzione della fisioterapia e della logopedia (cfr. consid. 2.5). Va poi segnalato che, in risposta all’Ufficio AI, con scritto 27 gennaio 2012 il legale dell’assicurata aveva dichiarato che il curatore svolge l’attività di consulenza nel campo edilizio prevalentemente in modalità “home working”, ulteriore indizio che permette di concludere per una residenza effettiva dell’interessata in __________. Non solo, nello stesso scritto, il legale ha precisato che in caso di “brevissime assenze” il curatore veniva sostituito da suoi famigliari, in particolare dalla sorella __________ (doc. AI 117/1).  

                                         Determinanti sono comunque i diciotto controlli eseguiti dalla Polizia cantonale di __________ tra il 28 gennaio 2013 (quindi prima della metà di febbraio 2013, momento in cui, secondo quanto dichiarato dal curatore nel verbale di polizia 9 aprile 2013, i pernottamenti sono diventati per l’assicurata problematici) ed il 5 agosto 2013, alla mattina (generalmente tra le 7 e le 7.30; una volta anche alle 3.30, alle 9.45 e 10.15) e la sera (una volta alle 19.30), che hanno permesso di accertare come l’appartamento dell’assicurata fosse sempre chiuso e che gli agenti non abbiano ricevuto risposta (XXVI 1 + 2). Va sottolineato che tale situazione è stata riscontrata dall’assistente sociale allorquando il 3 novembre 2011 – quindi prima dell’emissione della decisione qui contestata che, conformemente la giurisprudenza, delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4) – si era recata alle 10.00 presso l’abitazione dell’assicurata senza trovarla (cfr. rapporto in doc. AI 103).

 

                                         Questo TCA non misconosce la dedizione e l’impegno profuso dal curatore per il bene dell’assicurata. Tuttavia, richiamato quanto sopra, non vi sono elementi oggettivi esterni (quindi riconoscibili per terzi) per ritenere che l’assicurata (continui) ad avere il centro degli interessi in Svizzera, non risultando nemmeno, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che essa risieda effettivamente in maniera preponderante e duratura presso la sua abitazione di __________ 

                                     

                                         Da ultimo, questo Tribunale ritiene che la nutrita documentazione agli atti è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, motivo per cui non è necessario ascoltare, come da richiesta della ricorrente, il curatore il quale, come visto, è stato già sentito alla Polizia cantonale e le cui dichiarazioni sono state riportate sopra (cfr. consid. 2.5). Inoltre, il legale dell’assicurata ha prodotto le osservazioni 24 ottobre 2013 del curatore all’Ufficio della migrazione (doc. L2). Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In conclusione, visto quanto sopra, la decisione di sopprimere l’assegno per grandi invalidi risulta essere corretta. Il ricorso va quindi respinto.

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                            Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti