Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.28

 

BS/sc

Lugano

5 novembre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 dicembre 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1 classe 1959, nel giugno 2006 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per motivi psichici (doc. AI 1-1).

 

                                         Raccolta la pertinente documentazione medica, con decisione 3 gennaio 2007 (preavvisata il 13 novembre 2006), l’Ufficio AI ha respinto la domanda non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 17).

 

                               1.2.   Nel mese di febbraio 2009 l’assicurata inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 30).

 

                                         Esperita una perizia psichiatrica a cura della dr.ssa __________ (svolta per conto del CPAS), effettuata anche un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 59), con decisione 28 maggio 2011, preceduta dal progetto di decisione 17 febbraio 2011), l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni. Fondandosi sulla valutazione della succitata psichiatra (che ha ritenuto l’interessata abile al lavoro nella misura di 4 ore al giorno nella sua professione o altre simili attività) e tenuto conto dell’esito dell’inchiesta domiciliare (concludente per un grado d’impedimento del 30,5% delle mansioni domestiche), l’amministrazione ha determinato, in applicazione del cosiddetto metodo misto (80% quale salariata e 20% quale casalinga), un grado d’invalidità globale del 21%.

                                        

                                         Contro la summenzionata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso. Preso atto dell’accordo delle parti sulla necessità di procedere ad un esame peritale al fine di definire il decorso clinico e stabilire l’intervento di un eventuale peggioramento delle condizioni di salute dall’ultima valutazione specialistica (psichiatrica) risalente al luglio 2010, questo TCA ha stralciato dai ruoli il ricorso retrocedendo gli atti all’Ufficio AI per procedere al citato complemento istruttorio (doc. AI 82).

 

                               1.3.   L’Ufficio AI ha quindi ordinato al CPAS un’altra perizia psichiatrica, svolta dalla dr.ssa __________, la quale ha confermato l’inabilità lavorativa al 50% in attività confacenti alle limitazioni mediche.

                                         Tenuto conto dell’inchiesta economica svolta precedentemente, con decisione 19 dicembre 2011 (preavvisata il 14 settembre 2011) l’amministrazione ha di nuovo negato il diritto a prestazioni e confermato il grado d’invalidità del 21% (doc. AI 102).

 

                               1.4.   Con il presente ricorso l’assicurata, sempre per il tramite dell’avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di una rendita intera. In sostanza, fondandosi sui rapporti dello psichiatra dr. __________ prodotti in sede amministrativa, essa ha ribadito le censure in merito alle perizie psichiatriche eseguite. Contesta l’applicazione del metodo misto, sostenendo che senza il danno alla salute avrebbe ripreso un’attività salariale a tempo pieno. Essa contesta altresì il rifiuto del gratuito patrocinio in ambito amministrativo deciso contestualmente con la pronunzia impugnata. L’insorgente ha infine postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Degli ulteriori motivi di ricorso verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone invece la reiezione del ricorso, confermando sia le valutazioni psichiatriche eseguite durante la procedura amministrativa sia il metodo misto applicato per la determinazione del grado d’invalidità.  

 

                               1.6.   Con scritto 27 febbraio 2012 il legale dell’assicurata ha prodotto la documentazione attestante la sua indigenza (IX).

 

                                         Il 16 marzo 2012 l’assicurata, oltre ad inoltrare i mezzi di prova da assumere durante l’istruttoria, ha prodotto un altro certificato medico della psichiatra curante, dr.ssa __________ (XII). Su richiesta del TCA, con scritto 27 marzo 2012 l’Ufficio AI ha inviato le proprie osservazioni al nuovo documento medico (XIV).

 

                               1.7.   Il 7 agosto 2012 il TCA, per il tramite del CPAS, ha trasmesso alla dr.ssa __________ la nuova documentazione prodotta dalla ricorrente e posto alcune domande (XVI). La presa di posizione della specialista, datata 21 agosto 2012, è stata inviata alle parti per una presa di posizione (XVIII). Le osservazioni dell’Ufficio AI sono del 10 settembre 2012 (XIX), quelle della ricorrente sono del 17 settembre 2012 (XX).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto o meno ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13). I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                               2.5.   Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224).

 

                                         A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                               2.6.   Nel caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007) secondo cui:

 

"  Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

 

                                         Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):

 

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie, occorre in primo luogo verificare se a ragione l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto per determinare il grado d’invalidità (cfr. consid. 2.6). La ricorrente sostiene che, senza il danno alla salute, avrebbe ripreso a lavorare a tempo pieno, censura fatta valere nel primo ricorso del 17 maggio 2011 (doc. AI 78-8) e ribadita nell’attuale gravame.

                                         L’amministrazione rileva invece che prima del danno alla salute l’interessata lavorava all’80% quale cameriera ai piani.  

 

                                         Va innanzitutto ricordato che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; Meyer, op. cit., p. 288).

                                         Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                        

                                         Nel caso in esame, dopo la prima decisione negativa del 3 gennaio 2007 (il danno alla salute era stato fatto decorrere dal febbraio 2006, vale a dire dall’insorgenza dell’ultimo episodio depressivo; doc. AI 17) l’assicurata ha tentato di rientrare nel mondo lavorativo che aveva lasciato nel 1990 dopo la nascita del suo secondo figlio (eccezion fatta per la mansione di aiutante presso le colonie estive dell’__________ svolta durante le estati 1996-2000; cfr. verbale di colloquio 15 dicembre 2006 presso l’Ufficio AI in doc. 16), tenuto anche conto dell’età dei figli oramai più grandi (“Nonostante il suo problema di salute tre anni fa decide [l’assicurata n.d.r.] di provare a lavorare, “i figli erano più grandi,” e trova posto come ausiliaria in un albergo a ____________________”); cfr. perizia 28 luglio 2010 della dr.ssa __________ p. 9; doc. AI 55-9].

                                         Dal marzo 2008 al 31 ottobre 2008 l’insorgente ha infatti iniziato a lavorare tre mesi al 60% (24,6 ore settimanali) ed il rimanente periodo all’80% (32 ore settimanali) presso il __________ in qualità di cameriera ai piani (cfr. questionario datore di lavoro compilato il 4 aprile 2009; doc. AI 38), attività che ha dovuto terminare per sopravvenuta ansia causante un’incapacità lavorativa (cfr. la citata perizia della dr.ssa __________, p.9, doc. AI 55-9). In queste circostanze la scelta di iniziare con un tempo parziale era dovuta a motivi di salute. Determinante è pertanto che durante l’inchiesta svolta nell’ottobre 2010 l’assicurata aveva dichiarato:

                                        

"  L'assicurata dichiara che in assenza del danno alla salute era sua intenzione proseguire con l’attività lucrativa, che avrebbe esercitato anche in misura del 100%.” (doc. AI 59-2)

                                         In queste circostanze, l’Ufficio AI a torto ha considerato l’insorgente persona esercitante un’attività lucrativa a titolo parziale, applicando di conseguenza il metodo misto (cfr. consid. 2.6). Siccome senza il danno alla salute l’assicurata avrebbe svolto un’attività lucrativa a tempo pieno, il grado d’invalidità va determinato secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3).

 

                               2.8.   A seguito della seconda domanda di prestazioni l’assicurata è stata visitata dalla dr.ssa __________ nell’ambito di una perizia eseguita per conto del CPAS. Nel referto 28 luglio 2010 (doc. AI 55-2) la citata specialista in psichiatria e psicoterapia, esposti gli atti medici presenti nel dossier, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, al rilevamento dei dati soggettivi ed oggetti, ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media (ICD10: F33.1) e uso dannoso di alcool (ICD 10: F10.1). Essa ha ritenuto l’insorgente totalmente inabile dal 27 agosto 2008, ma abile al 50% in un’attività che presenta un carico fisico limitato con decorrenza dal 27 giugno 2009. Va qui rilevato che la perita ha sostanzialmente confermato la prognosi di un aumento della capacità lavorativa dallo 0% al 50% ventilato dalla psichiatra curante, dr.ssa __________, nei rapporti 21 aprile 2009 (doc. AI 42) e 9 settembre 2009 (doc. AI 47). Mentre la data 26 giugno 2009 corrisponde al termine delle cura presso la clinica di giorno. La prognosi è stata formulata come incerta, negativa per un ulteriore aumento della capacità lavorativa a medio termine.               

                                         Preso atto della documentazione della psichiatra curante inoltrata con il ricorso 17 maggio 2011, con annotazioni 6 giugno 2011 il SMR, evidenziando che si tratta di una patologia affettiva ricorrente, ha ritenuto necessario di procedere un esame peritale al fine di definire il decorso clinico e stabilire un eventuale peggioramento delle condizioni di salute dall’ultima valutazione psichiatrica risalente, appunto, al luglio 2010 (doc. AI 80), proposta a cui l’Ufficio AI ha aderito.

                                         Avuto in seguito il consenso della ricorrente alla proposta dell’amministrazione, con decreto 28 giugno 2011 il TCA ha stralciato la causa, rinviando gli atti all’autorità amministrativa per l’esecuzione di nuovi accertamenti medici (inc. 32. 2011. 149).

 

                               2.9.   L’Ufficio AI ha nuovamente incaricato il CPAS per l’esecuzione di una perizia, affidata da quest’ultimo alla dr.ssa __________.

                                         Nel rapporto 22 agosto 2011 la specialista in psichiatria e psicoterapia ha in sostanza confermato la precedente perizia della dr.ssa __________, ritenendo anzi un decorso favorevole. Esclusa la presenza di un disturbo di personalità di tipo borderline, essa ha altresì confermato la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD 10:F33.1) e dipendenza da sostanze alcoliche (ICD 10:F 10.24), nonché un’incapacità lavorativa del 50% quale impiegata, cameriera ai piani, ausiliaria di pulizia ed in attività che presentano un carico fisico limitato; 30% come casalinga.

 

                                         Ricevute le osservazioni (critiche) datate 19 ottobre 2011 del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) sulle due succitate perizie (doc. AI 95), l’Ufficio AI ha incaricato il CPAS di chiedere alla dr.ssa __________ una presa di posizione. Quest’ultima, con complemento peritale 29 novembre 2011, ha confermato la propria valutazione del 22 agosto 2011 (doc. AI 100).

 

                                         Con il presente ricorso, fondandosi in particolare sulla osservazioni 26 gennaio 2012 del dr. __________ in merito al menzionato complemento peritale (doc. D), l’assicurata ha contestato la valutazione della capacità lavorativa operata dai periti dell’amministrazione.

 

                             2.10.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

 

                             2.11.   Nella fattispecie concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni alle quali sono giunti i periti del CPAS a proposito di una parziale abilità lavorativa (al 50%) nella propria attività ed in attività confacenti alle limitazioni mediche.

 

                                         L’assicurata, facendo riferimento alle succitate prese di posizione del dr. __________ (psichiatra curante dell’assicurata dal 1989 al 1999 e durante il ricovero presso l’Ospedale __________ dall’8 settembre al 28 settembre 2009, che ha rivisto l’interessata il 26 settembre 2011; cfr. scritto 19 ottobre 2011), ha sostanzialmente ritenuto lacunose e contraddittorie entrambe le perizie, rimarcando come sia la dr.ssa __________ che __________ abbiamo visto l’assicurata una sola volta, rendendo pertanto le loro valutazioni insufficienti e lacunose.

                                         Al riguardo, la ricorrente fa giustamente riferimento alla sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 del Tribunale amministrativo federale in materia di prestazioni AI, il quale, dopo avere rilevato che la patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (sindrome depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed accompagnata dall’esecuzio- ne di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente, giurisprudenza fatta propria anche da questo Tribunale (cfr. inc. 32.2011.200, , 32.2010.308 e 32.2010. 137).

                                         Nel caso in esame, interpellata dal TCA, per il tramite del CPAS, con scritto 21 agosto 2012 la dr.ssa __________ ha fra l’altro evidenziato  di aver “ …valutato la perizianda un’unica volta ritenendo tale valutazione sufficiente ed esaustiva per una valutazione diagnostica e del decorso della sua malattia secondo quanto richiesto (vedi annotazione Dr. med. __________ del 12.07.2011) alla luce del lungo incarto esaminato, del colloquio avuto con la Dr.ssa __________egna e della precedente valutazione peritale già effettuata dalla Dr.ssa __________” (XVII/1). Anche la dr.ssa __________, come si evince dal suo rapporto peritale, ha avuto a disposizione la numerosa documentazione medica, ha avuto colloqui con la succitata psichiatra curante, come pure con il medico curante dr. __________, motivo per cui essa ha avuto sufficiente materiale per una valutazione della patologia psichiatrica in parola e del suo decorso. Inoltre, la dr.ssa __________ ha svolto tre test (Hamilton 21 Items, Fatique Severity Scale e Somatic Sintomy Inventory) indicanti una depressione media, un grado di fatica alto con esclusione di una diagnosi di ipocondria (cfr. perizia p. 14; doc. AI 90/15). In queste circostanze non vi è motivo non ritenere fedefacenti le due perizie psichiatriche in parola.

                                         Il dr. __________ rimarca come la dr.ssa __________ non abbia adeguatamente preso in considerazione la possibilità di un disturbo di personalità parallelo o soggiacente alla sindrome depressiva. Al riguardo, nella presa di posizione 19 ottobre 2011, vagliate le considerazione della perita, egli ha sostenuto:

 

"  (…)

Se, per quanto riguarda la psicopatologia osservata, non ho particolari obiezioni, mi chiedo come, dal fatto che disturbi relazionali non siano segnalati, si possa concludere che l'assicurata non soffra di un disturbo di personalità "borderline" poiché nulla ci dimostra che, se di "borderline" si trattasse, l'assicurata (o un altro soggetto affetto a questo disturbo) non potrebbe avere disturbi relazionali negando alla dr.ssa di averne. Ma al di là di questa ipotesi, non sono soltanto i disturbi "borderline" ad avere problemi relazionali.

Si potrebbe fare una lunga disquisizione sul significato dell'espressione "borderline", che può riferirsi tanto ad un preciso disturbo di personalità (che l'assicurata a mio modo di vedere non presenta) che a una struttura di personalità, struttura fragile, debole, patologica anche se non a livello psicotico e talvolta per molto tempo "compensata", asintomatica o in difficile equilibrio.

A mio modo di vedere, l'assicurata si colloca effettivamente a questo livello (struttura borderline, non "disturbo di personalità "borderline") come numerosi sintomi inducono a credere e tra questi, forse in particolar modo, gli stati dissociativi-oniroidi segnalati dalla dr.ssa __________ossa. (…)" (Doc. AI 95/20)

 

                                         Il dr. __________ ha poi rilevato che la perita non ha eseguito i test rilevanti eventuali disturbi della personalità, quali il test Rorschach o il MMPI (Minnesota Multifasic Personality Inventory).

                                     

                                         Nel complemento peritale 29 novembre 2011 la dr.ssa __________ ha dettagliatamente ed esaustivamente preso posizione in merito a quanto sopra (cfr. in particolare pp. 2/3), come pure ha pertinentemente spiegato il motivo per cui non ha svolto i testi proposti dal dr. __________, al cui testo, per brevità, va rinviato, riassumendo nello scritto 21 agosto 2012 al TCA:

 

"  (…)

Come già ribadito nel mio precedente scritto del 29.11.2011, il Dr. med. __________ ha avuto in cura la perizianda dal 1989 al 1999 e non ha mai posto diagnosi di disturbo di personalità codificato secondo l'ICD10 o DSM IV nonostante i lunghi anni di trattamento.

Allo stesso modo la Dr.ssa med. __________ che segue la perizianda dal 28.03.2007 non ha mai posto in questi anni quale diagnosi un disturbo di personalità codificato secondo l'ICD10 o il DSM IV.

Neppure i colleghi dell'Ospedale __________ nella lettera di dimissione del 20.03.1979 sottoscritta dal Dr. med. __________, Dr. med. __________ e Dr. med. __________ ponevano diagnosi di disturbo di personalità: scrivevano semplicemente caratteropatia. (…)" (doc. XVII/1, pag. 1)

                                     

                                         Nel citato complemento peritale, la dr.ssa __________ ha infine confermato la perizia:

 

"  (…)

In conclusione riconfermo interamente il mio rapporto e in particolare le diagnosi psichiatriche da me poste: 1) con ripercussione sulla capacità di lavoro: sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media codificata secondo l'ICD10 al codice F 33.1 esordito nell'età adulta e 2) senza ripercussione sulla capacità di lavoro: dipendenza da sostanze alcoliche (ICD10 F10.24) presente da anni.

Riconfermo la valutazione del decorso della sua patologia rispetto alla valutazione peritale della Dr.ssa med. __________, ritenuto da me favorevole. "Favorevole" è relativo al fatto che nell'assicurata non vi è stato lo sviluppo di un nuovo episodio depressivo, che l'episodio depressivo in corso dal 2010 non si è aggravato, che non si è resa necessaria un'ospedalizzazione stazionaria o semi-stazionaria e non vi è stato un incremento delle consultazioni ambulatoriali.

L'episodio depressivo in corso è di media gravità. L'assicurata presentava alla valutazione clinica da me effettuata il 26.07.2011 un umore deflesso senza disturbi psicotici e senza idee suicidali; rilevavo unicamente una lieve diminuzione della capacità di concentrazione e attenzione imputabile al quadro ansioso-depressivo presentato; non presentava altri deficit cognitivi.

La situazione clinica, cioè lo stato psichico, era sovrapponibile a quello effettuato dalla Dr.ssa med. __________ del 02.07.2010.

L'episodio attuale depressivo giustifica dal profilo psichiatrico un'incapacità lavorativa al 50% nella professione di ausiliaria di pulizia, cameriera ai piani, impiegata, ecc. in qualunque attività lavorativa.

Ricordo che come casalinga la signora segnala limitazioni. A questo proposito fu valutata con un'inchiesta di economia domestica dall'assistente sociale dell'Ufficio AI signora __________ nell'ottobre 2010 che evidenziò alcuni limiti nell'espletamento delle funzioni di casalinga (attività che riesce comunque ancora a svolgere); dalla stessa fu evidenziata una percentuale di invalidità in qualità di casalinga del 30,5% nel mese di agosto 2008. (…)" (sottolineature; doc. AI 100/3)

 

                                         Quindi, rispetto alla perizia del dr.ssa __________ la situazione valetudinaria è rimasta sostanzialmente stazionaria.

 

                             2.12.   Nella presente procedura giudiziaria l’assicurata ha prodotto il rapporto 9 gennaio 2012 della Clinica __________ relativo alla degenza dal 5 al 19 dicembre 2011 (doc. C) ed il certificato medico 15 marzo 2012 della dr.ssa __________ (doc. E).

 

                                         Nel primo documento si evince un peggioramento dello stato psichico con incremento dell’abuso etilico a seguito dell’en- nesima risposta negativa da parte dell’AI. Quanto al decorso, si legge:

 

"  (…)

Durante l'intera degenza la paziente è sempre risultata adeguata e collaborante.

Ha sempre rispettato le regole di reparto e non ha mai assunto bevande alcoliche.

A colloquio ha riferito al domicilio un'assunzione irregolare e non costante dei farmaci, si è quindi discusso con lei sulla terapia farmacologica e sulla necessità di proseguire per un certo intervallo di tempo l'assunzione degli antidepressivi in modo tale da ottenere un effetto terapeutico duraturo. In reparto si è mostrata compliante nei confronti della terapia farmacologica che ha assunto con regolarità e costanza.

Vista la problematica di abuso etilico si è immediatamente proposto un passaggio presso il Centro di Competenza per le Dipendenze della nostra clinica ma la paziente ha rifiutato tale trasferimento.

Con la ripresa di una regolare terapia farmacologica antidepressiva si è registrato un progressivo miglioramento del tono dell'umore della paziente con riduzione della sintomatologia depressiva.

Verso la fine della degenza la paziente ha chiesto di poter essere dimessa al domicilio, visto il ritorno in asse del tono dell'umore e l'assenza di elementi patologici che rendessero necessario prolungare ulteriormente la degenza si è quindi deciso, in accordo con la curante, di accogliere tale richiesta. (…)" (sottolineatura del redattore; doc. C)

 

                                         Nel rapporto 15 marzo 2012 la psichiatra curante, aderendo alla presa di posizione 19 ottobre 2011 del dr. __________, ha in particolare riassunto i peggioramenti registrati:

 

"  (…)

Un primo peggioramento dello stato psichico è avvenuto all'inizio dell'anno 2011 anche dovuto ad un intervento ginecologico. Quando nel marzo 2011 l'AI le ha comunicato che dagli accertamenti effettuati era risultato un grado di invalidità del 22% e che quindi non aveva diritto a nessuna prestazione, ella è precipitata nello sconforto.

Le preoccupazioni per il futuro sono aumentate rendendola più tesa ed aggressiva nei confronti dei famigliari ed il suo stato psichico ha subito un grande aggravamento.

Come già in passato, ella ha tentato di ovviare alla forte tensione con un notevole incremento di consumo di alcool, che – come poi sempre succede – non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

All'inizio di dicembre 2011 ella stessa ha richiesto di essere ricoverata in Clinica alfine di eseguire una disintossicazione da alcool (CPC dal 05.12.11 al 19.12.11).

 

A causa delle compromissioni che derivano dalla malattia – diminuzione della caricabilità della residenza allo stress e della capacità di adeguamento, come pure un'aumentata affaticabilità – è impossibile, come affermato nel certificato del 22.04.2011, che ella possa svolgere un'attività lavorativa regolare.

E, come detto, anche se nei periodi tra gli episodi depressivi ella presenta una certa capacità lavorativa, durante le fasi attive di malattia quest'ultima si riduce a zero, arrivando ad una capacità lavorativa complessiva non superiore al 30%. (…)" (doc. E)

 

                                         Il SMR ha preso posizione sui due rapporti (cfr. doc. VII/1 e XIVbis), confermando la perizia.

 

                                         Il TCA ha tuttavia chiesto alla dr.ssa __________: “Quanto riportato nei rapporti 9 gennaio 2012 della CPC e 15 marzo 2012 della psichiatra curante rappresenta un peggioramento dello stato psichico dell’assicurata con ulteriore riduzione della capacità lavorativa rispetto alla perizia 22 agosto 2011? (Pf. indicare una dettagliata risposta)“.

                                         Nella già citato scritto 21 agosto 2012 la perita ha risposto:

 

"  (…)

Si può ritenere che dal 05.12.2011 al 19.12.2011 la signora RI 1 fosse inabile al 100% perchè ricoverata. Al momento della dimissione secondo quanto scritto dai colleghi il quadro era migliorato e in particolare si parla di "un ritorno in asse del tono dell'umore".

Per quanto riguarda il certificato medico redatto alla collega Dr.ssa med. __________ del 15.03.2012 la stessa scrive: "… Negli anni in cui la conosco il suo stato è stato altalenante evidenziando periodi di depressione maggiori a periodi di maggiore, seppur sempre molto relativo, benessere, senza però una remissione completa della sintomatologia tra i vari episodi. Anche nei periodi migliori ella presentava mancanza di iniziativa, di determinazione e di progettualità, diminuzione della resistenza, della costanza nonché mancanza di una vera e propria gioia di vivere". La collega afferma di non aver mai eseguito esami del tasso dei medicamenti nel sangue; riesce che "non è stato possibile instaurare una vera e propria alleanza terapeutica poiché non è riuscita a mantenere un ritmo regolare di consultazioni; non è stato nemmeno possibile instaurare una regolare terapia occupazionale in clinica diurna". La stessa specifica: "Quando nel marzo 2011 l'AI le ha comunicato che dagli accertamenti effettuati era risultato un grado di invalidità del 22% e che quindi non aveva diritto a nessuna prestazione, ella è precipitata nello sconforto". Specifica: "All'inizio di dicembre 2011 ella stessa ha richiesto di essere ricoverata in Clinica alfine di eseguire una disintossicazione da alcool …".

 

Secondo quanto contenuto nei due rapporti citati la perizianda ha presentato all'inizio di dicembre 2011 un peggioramento dell'ansia e del consumo di sostanze alcoliche e richiesta di essere ricoverata in clinica alfine di eseguire una disintossicazione da alcool. Alla dimissione non presentava consumo di sostanze alcoliche ed il tono dell'umore era in asse.

A mio giudizio il peggioramento del suo stato psichico intercorrente tra inizio dicembre 2011 e 19.12.2011 giorno di dimissione ha inciso con riduzione della capacità lavorativa al 100% solo nei giorni di degenza e cioè dal 5 al 19.12.2011. Poi vi è stato un miglioramento. Non ho elementi per dire che rispetto alla mia perizia del 22.08.2011 la sua capacità lavorativa dal 19.12.2011 sia stata ulteriormente ridotta rispetto a quanto da me giudicato nel rapporto peritale del 22.08.2011." (doc. XVII/1, pag. 3)

 

                                         A tale puntuale ed esaustiva esposizione va data adesione. Vero che con scritto 17 settembre 2012 la ricorrente ha prodotto il certificato 10 settembre 2012 della Clinica __________ in cui è attestata l’inizio della degenza dal 5 settembre 2012 sino a data indeterminata (doc. F). Va qui rilevato che tale ricovero, avvenuto successivamente alla decisione impugnata che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), come pure le successive ripercussioni non possono essere prese in considerazione nel presente giudizio.

 

                                         Rispecchiando le perizie fatte eseguire dal CPAS tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10), ritenuto come la situazione valetudinaria sia rimasta invariata, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta dal 27 giugno 2009 un’inabilità lavorativa del 50% nella sua originaria professione ed in altre attività adeguate, preceduto da una totale inabilità al lavoro dal 27 agosto 2008 (cfr. al riguardo anche le annotazioni SMR del 10 agosto 2010; doc. AI 56/1, e del 5 settembre 2011; doc. AI 91).

 

                                         Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                              2.13   Per quel che concerne l’aspetto economico, nel rapporto 30 dicembre 2010, l’amministrazione ha ritenuto che nel caso in esame non sono dati i presupposti per intraprendere una riqualifica professionale, facendo presente di essere a disposizione, su richiesta scritta, per valutare un eventuale aiuto al collocamento (doc. AI 62).

                                         Occorre quindi procedere alla graduazione dell’invalidità. Al riguardo, l’assicurata non ritiene tuttavia applicabile il metodo ordinario del raffronto dei redditi in quanto l’esigibilità lavorativa sia nell’attività abituale che in un’altra attività adeguata è pari al 50% (cosiddetto raffronto percentuale dei redditi), motivo per cui avrebbe diritto almeno ad una mezza rendita AI.

I                                        Secondo la giurisprudenza, in effetti, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b). Il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha infatti ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% (cfr. anche STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011).

                                         Nel caso in esame, invece, sia dal punto di vista medico che economico non sono emersi motivi per non ritenere esigibile un cambiamento di professione, ritenuto che, come si vedrà di seguito e richiamato l’obbligo di ridurre il danno, in altre attività l’assicurata può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa.

                                         Infine, i riferimenti fatti dall’insorgente alle STCA 32.2010.8 del 22 settembre 2011 e 32.201.19 del 27 maggio 2010 non sono pertinenti. In entrambi i casi alla persona assicurata non era esigibile un cambiamento di attività e quindi questa Corte aveva applicato il raffronto percentuale.

 

                          2.13.1.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

                                         Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile. Qualora non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

 

                                         Nella fattispecie concreta, l’amministrazione, sulla base dei dati forniti dall’ultimo datore di lavoro (Tresa Bay Hotel) il 4 aprile 2009 (doc. AI 38), ha evinto che l’assicurata, occupata al’80%, dal giugno 2008 percepiva fr. 2'500.-- al mese, corrispondente ad una retribuzione annuale di 32’500.-- (tredicesima inclusa). Tenuto conto di un pensum lavorativo a tempo pieno, il reddito da valido da prendere in considerazione risulta essere di fr. 40'625.--, che aggiornato al 2009 (anno dell’eventuale decorrenza della rendita; cfr. in merito, ad esempio, DTF 129 V 222) corrisponde a fr. 41'519,50 [aumento del 2.2% = 894,30; cfr. tabella B 10.2 relativa all’evoluzione dei salari settori G,H (commercio, riparazioni, hotellerie e ristorazione) pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, p. 95].

 

                          2.13.2.   Il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).                             

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

 

                                         Dalle tabelle di calcolo 23 novembre 2010 (doc. 61) risulta che il consulente in integrazione professionale, conformemente alla citata giurisprudenza, ha nel caso concreto utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa a personale femminile in una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), quantificando per il 2009 un salario statistico di fr. 52'451.--. Egli ha poi tenuto conto di una residua capacità lavorativa del 50%, senza apportare riduzioni di reddito per circostanze personali, determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 26'225,70. Tale dato è stato ripreso nella decisione contestata, come pure quella precedente del 28 marzo 2011 (doc. AI 72).

                                        

                                         Come visto, presso il suo ultimo datore di lavoro nel 2009,  con un grado di occupazione del 100%, l’insorgente avrebbe percepito una retribuzione di fr. 41'519,50 (cfr. consid. 2.13.1).

                                         Questo salario è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore alberghi e ristoranti, settore questo che più si avvicina all’attività abituale dell’assicurata (Tabella TA1 2008, p.to 55, livello di qualifica 4: fr. 3'647.-- riportati su 42 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, settore H alberghi e ristoranti pag. 94] e moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 45'952.20, che aggiornato al 2009 [2,2%] corrisponde a fr. 46'963.--).

                                         Conformemente alla succitata giurisprudenza federale e posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 52'451.--) va dunque ridotto del 7%, percentuale corrispondente alla differenza salariale applicabile (differenza salariale del 11,60% che va ridotta dei primi 5 punti attestandosi a 6,60%) e si attesta pertanto a fr. 48'779 (fr. 52'451.-- ridotti del 6,60% = fr. 48'989,20).

                                         L’amministrazione non ha riconosciuto altre deduzioni di reddito per motivi personali, né al riguardo l’assicurata ha sollevato censure. Va qui ricordato che il giudice non può senza validi motivi sostituire l’apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc), motivi che in caso concreto non sussistono.

                                         Tenuto conto di una capacità lavorativa del 50%, il reddito da invalida corrisponde a fr. 24'494,60.

 

                                         Dal raffronto dei redditi (41'519,50 – 24'494,60 x 100 : 41'519,50) risulta un grado d’invalidità del 41% che conferisce il diritto ad un quarto di rendita, scaduto il termine di attesa, dal 1° agosto 2009.

 

                                         ln questo senso il ricorso è parzialmente accolto.

 

                             2.14.   Litigioso è anche il rifiuto del gratuito patrocinio in ambito amministrativo, deciso dall’Ufficio AI contestualmente con la pronunzia impugnata. Secondo l’amministrazione nel caso specifico l’assistenza di un avvocato non era necessaria.

 

                                         L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

 

                                         Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).

                                         Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).

 

                                         La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“;  DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

                                         Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).

                                        

                                         Nella presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un patrocinatore era (eccezionalmente) data anche in ambito amministrativo, poiché si trattava di una vertenza, iniziata nel febbraio 2009, in cui vi erano da apprezzare diverse perizie psichiatriche, nonché verificare la correttezza del metodo di calcolo dell’invalidità scelto dall’Ufficio AI.

                                         Per quanto riguarda gli altri presupposti, non analizzati dall’Ufficio AI, cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, va detto quanto segue.

                                         Le osservazioni al progetto di decisione non apparivano di primo acchito privo di esito favorevole. Come è risultato in sede giudiziaria, il metodo scelto dall’amministrazione per la determinazione del grado d’invalidità non è stato confermato da questa Corte e per il resto si è dovuto fare a capo ad un dettagliato accertamento medico.

                                         Inoltre, come si vedrà al prossimo considerando, l’insorgente è da ritenere indigente.

                                         Ne consegue che gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci sull’importo spettante all’assicurata (DTF 131 V 153).

                                        

                             2.15.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, nel caso concreto si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.-- tra le parti nella ragione di metà ciascuna.

 

                                         La ricorrente ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I). Ritenuti l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STFA 164/02 del 9 aprile 2003). Per la parte del ricorso in cui la ricorrente è soccombente, ella può invece essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

 

                             2.16.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

 

                                         Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa documentazione allegata risulta che la ricorrente, sposata e madre di quattro figli maggiorenni conviventi nella stessa economia domestica (nati rispettivamente nel 1981, 1990, 1992 e nel 1993: un figlio ha terminato l’apprendistato ed è in disoccupazione; un altro, interrotti gli studi, è alla ricerca di un apprendistato; una figlia è in stage; dell’ultimo non è stato indicato nulla) non ha alcuna entrata, mentre il marito (professionalmente attivo al 50%) percepisce mensilmente un salario lordo di fr. 2'495,45 e fr. 2'178.-- di (mezza) rendita AI e PC, motivo per cui le entrate complessive della famiglia corrispondo a fr. 4'673.--.

                                         Da tali entrate vanno in primo luogo dedotti i fr. 1'700.-- quale importo base per coniugi secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009) e fr. 340.-- di supplemento del 15/25% (media) sul fabbisogno minimo secondo la citata giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Per la figlia, nata nel 1993, che frequenta uno stage presso l’OTAF e che non risulta aver (ancora) terminato la prima formazione professionale, va computato il fabbisogno minimo di fr. 600.-- (secondo la succitata tabella della CEF). Le spese mensili indicate, computabili ai fini del calcolo del fabbisogno minimo, ammontano a fr. 1'200.-- di affitto, fr. 300.-- di elettricità, fr. 350.-- di gasolio (tra fr. 4000.-- e fr. 4'500.-- all’anno), fr. 56.-- d’imposte (fr. 673.-- all’anno). Non computabili sono le spese per l’auto, visto che il marito dell’assicurata abita e lavora nello stesso luogo. Altrettanto non computabili è il premio cassa malati indicato per uno dei figli maggiorenni. Le uscite corrispondo quindi a fr. 4'546.--. Vanno poi aggiunti anche gli oneri sociali che non sono stati indicati. L’assicurata ha dichiarato di avere 4/5 mesi di pigione in arretrato, fr. 14'000.-- di debiti. In queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato.

                                         L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

 

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del 20 giugno 2007). D’altra parte nella misura in cui risulta vittoriosa in causa, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (parziali) da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278, 118 V 139).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione 19 dicembre 2011 è annullata.

                                         §§ RI 1 ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° agosto 2009.

                                   2.   La ricorrente è posta al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa.

                                         §    Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid. 2.14.

 

                                   3.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è accolta.

 

                                   4.   Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente sono per il momento assunte dallo Stato. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

 

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi    Fabio Zocchetti