Raccomandata

 

Incarto n.
32.2012.297

 

cr

Lugano

8 aprile 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 30 ottobre 2012 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 3 febbraio 2012 (32.2012.38) di

 

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 6 gennaio 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1955, in precedenza attivo in qualità di magazziniere, in data 2 marzo 2009 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, a seguito di “paraplegia sensomotorica completa Th10” derivante da un infortunio (doc. 2/1-10 - inc. 32.2012.38).

 

                                         Alla chiusura del caso, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 19 dicembre 2011 - cresciuta incontestata in giudicato - ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita di invalidità del 50% a decorrere dal 1° agosto 2011 e di un’indennità per menomazione all’integrità del 90%, precisando che entrambe subiscono una riduzione del 60% ai sensi dell’art. 37.3 LAINF (doc. 44/1-4 inc. LAINF - inc. 32.2012.38).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, in particolare un accertamento professionale presso la __________ (doc. 37, 63 - inc. 32.2012.38), seguito da una formazione ad hoc presso la __________ (doc. 83, 107, 111, 113 - inc. 32.2012.38) e da un accertamento professionale presso la ditta __________ __________ (doc. 124 - inc. 32.2012.38) – ditta presso la quale l’assicurato è poi stato assunto, al 50%, a partire dal 1° agosto 2011 (doc. 126 - inc. 32.2012.38) - con progetto di decisione del 7 settembre 2011 (doc. 139/1-4 - inc. 32.2012.38), poi confermato con decisione del 6 gennaio 2012, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2009 e il diritto a tre quarti di rendita di invalidità dal 1° aprile 2010 – prestazione effettivamente versata solo dal 1° agosto 2011, a conclusione dei provvedimenti professionali – riducendo tuttavia, al pari dell’assicuratore infortuni, le prestazioni pecuniarie del 60% (doc. B - inc. 32.2012.38).

                                     

                                         Con sentenza 32.2012.38 del 20 giugno 2012, il TCA ha confermato la correttezza della decisione impugnata (doc. XI - inc. 32.2012.38).

 

                                        Il Tribunale federale, con sentenza 9C_593/2012 del 30 ottobre 2012, ha annullato il giudizio del TCA e ha rinviato gli atti all’istanza di primo grado per complemento istruttorio e resa di un nuovo giudizio, ritenendo che dagli atti, lacunosi in quanto privi del decreto di accusa del 30 marzo 2009 con il quale il procuratore pubblico ha condannato l’interessato per infrazione dell’art. 91 cpv. 1 LCStr, “non si evince in alcun modo se il delitto è stato commesso intenzionalmente o per negligenza” (doc. I).

                                        

                               1.3.   In data 28 novembre 2012, il TCA ha assegnato alle parti un termine per formulare osservazioni scritte in merito alla STF 9C_593/2012 del 30 ottobre 2012 (doc. II).

 

                                         Con scritto del 30 novembre 2012, il patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da presentare riguardo alla sentenza federale in questione (doc. III).

                                         L’Ufficio AI, dal canto suo, con osservazioni del 6 dicembre 2012, ha rilevato che “alla luce della descritta delicatezza della distinzione tra dolo eventuale e negligenza cosciente, prima di prendere posizione sull’opportunità dell’applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA, quali ulteriori mezzi di prova richiama l’intero incarto penale di cui al decreto d’accusa DA 1566/2009/PE/BO/np del 30 marzo 2009; l’incarto dell’Ufficio giuridico della circolazione inerente la procedura di revoca amministrativa”. L’amministrazione ha aggiunto di ritenere che “dai suindicati incarti possano emergere indizi utili per poter capire se l’assicurato era o meno cosciente, prima di aver deciso di condurre la macchina, di avere assunto una dose eccessiva di bevande alcoliche” (doc. IV).

 

                               1.4.   Con scritto del 19 dicembre 2012, il patrocinatore dell’assicurato, dopo avere evidenziato che il proprio assistito “mai ha negato le proprie responsabilità, ma ciò ancora non significa che si possa ritenere in qualche modo che egli abbia addirittura agito con un grado di volontarietà, simile tesi è infatti del tutto contestata”, ha rilevato di aderire alla richiesta formulata dall’amministrazione di richiamare l’incarto penale e quello dell’Ufficio giuridico della circolazione (doc. VII).

 

                               1.5.   In data 20 dicembre 2012, il TCA ha chiesto all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione di voler trasmettere l’incarto inerente la procedura di revoca amministrativa della licenza di condurre del signor __________ innescata a seguito dell’incidente del 7 dicembre 2008 (doc. VIII).

 

                                         L’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha provveduto in data 21 gennaio 2013 a trasmettere al TCA quanto richiesto (doc. IX + 1-8).

 

                               1.6.   In data 29 gennaio 2013, il TCA ha comunicato alle parti di avere acquisito agli atti l’incarto della Sezione della circolazione concernente Andreas RI 1, assegnando un termine di 10 giorni per poterlo visionare e per formulare osservazioni scritte (doc. X).

 

                                         Con scritto del 6 febbraio 2013, il patrocinatore del ricorrente, dopo avere analizzato l’incarto della Sezione della circolazione, ha rilevato che “si deve per forza concludere circa il carattere negligente dell’agire del signor RI 1 e non certo circa l’esistenza di una volontarietà, né diretta, né nella forma di dolo eventuale”, ciò che esclude l’applicazione di una riduzione delle prestazioni ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LPGA (doc. XI).

 

                                         L’amministrazione, dal canto suo, con osservazioni dell’8 febbraio 2013, dopo avere rilevato che “a seguito della visione dell’incarto del lodevole Ufficio della Sezione della circolazione lo scrivente Ufficio AI non ha purtroppo acquisito ulteriori elementi utili per determinarsi sull’applicazione o meno della riduzione prevista dall’art. 21 cpv. 1 LPGA”, ha chiesto di potere esaminare l’intero incarto penale di cui al decreto di accusa del 30 marzo 2009 e, in via subordinata, l’interrogatorio formale dell’assicurato (doc. XII).

 

                               1.7.   In data 25 febbraio 2013, il patrocinatore dell’assicurato ha rilevato che “di fatto l’UAI ammette che non sussistono, sulla scorta degli atti a disposizione, elementi che permettano di ritenere la nozione di intenzione ai sensi del diritto penale, così come imposto dal Tribunale federale nella sua decisione del 30 ottobre 2012”.

                                         Il legale ha, inoltre, ritenuto ingiustificata la richiesta di interrogatorio dell’interessato formulata dall’amministrazione (doc. XV).

 

                               1.8.   In data 6 marzo 2013, l’amministrazione ha chiesto al TCA una proroga del termine per presentare osservazioni scritte riguardo alle osservazioni del patrocinatore dell’assicurato, motivata dal fatto che “come risulta dalla domanda giurista 5 marzo 2013 indirizzata al dr. __________ del Servizio medico regionale, lo scrivente Ufficio AI (per determinarsi definitivamente sull’opportunità della riduzione delle prestazioni) necessita di una preventiva valutazione dal suindicato specialista in psichiatria” (doc. XVI + bis).

 

                                         Con osservazioni del 12 marzo 2013, l’Ufficio AI - sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR nella sua presa di posizione dell’8 marzo 2013 (doc. XVIII/1-2) - ha ritenuto che RI 1 il 7 dicembre 2008, nel momento in cui ha deciso di condurre la propria automobile, non era verosimilmente cosciente di avere assunto una dose eccessiva di bevande alcoliche, motivo per il quale “l’amministrazione non può imputare all’assicurato l’infrazione intenzionale all’art. 91 cpv. 1 LCStr., onde per cui la riduzione del 60% dei ¾ di rendita (grado AI 62%) accordata a RI 1 dal 1° agosto 2011 non è più di attualità”.

                                         L’Ufficio AI, in assenza dell’adempimento dei presupposti per la riduzione delle prestazioni ex art. 21 cpv. 1 LPGA, ha quindi chiesto al TCA di accogliere il ricorso presentato dall’assicurato (doc. XVIII).

 

                               1.9.   Con scritto del 21 marzo 2013, preso atto delle osservazioni dell’Ufficio AI, il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto che la decisione dell’amministrazione “venga riformata nel senso che alla rendita decisa a favore del signor RI 1 non sia applicata alcuna riduzione” (doc. XXI).

 

                                         Queste considerazioni del legale del ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XXII), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

                                         Se il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

 

                                         In particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

 

                                         Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

 

                               2.2.   Nella precedente sentenza 32.2012.38 del 20 giugno 2012, il TCA ha confermato la decisione del 6 gennaio 2012 con la quale l’Ufficio AI, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA, ha ridotto le prestazioni a favore dell’assicurato, ritenendo che quest’ultimo, avendo provocato l’incidente della circolazione stradale guidando in stato di ebrietà, abbia commesso intenzionalmente un delitto (cfr. doc. XI - inc. 32.2012.38).

 

                                         Il Tribunale federale, con sentenza 9C_593/2012 del 30 ottobre 2012, ha annullato il giudizio del TCA e ha rinviato gli atti all’istanza di primo grado per complemento istruttorio e resa di un nuovo giudizio.

                                         L’Alta Corte - dopo avere rilevato che è pacifico che l’assicurato “ha commesso chiaramente un delitto” avendo provocato, mentre era alla guida in stato di ebbrezza, l’incidente della circolazione stradale del 7 dicembre 2008 - ha tuttavia rilevato che dagli atti, lacunosi in quanto privi del decreto di accusa del 30 marzo 2009 con il quale il procuratore pubblico ha condannato l’interessato per infrazione dell’art. 91 cpv. 1 LCStr, “non si evince in alcun modo se il delitto è stato commesso intenzionalmente o per negligenza”.

                                         Posto che una riduzione delle prestazioni pecuniarie (e dunque anche delle rendite: art. 15 LPGA) ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LPGA può avvenire solo nei casi in cui l’assicurato ha commesso intenzionalmente un crimine o un delitto – rientrando nella nozione di intenzione, ai sensi del diritto penale, anche solo il dolo eventuale - il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa al TCA al fine di accertare l’intenzionalità o meno del delitto commesso dall’interessato (doc. XV - inc. 32.2012.38).

                                        

                                         Visto l’annullamento della pronunzia del 20 giugno 2012, il TCA è dunque chiamato ad esaminare di nuovo la questione relativa alla riduzione delle prestazioni spettanti all'assicurato, stabilendo, in particolare, come richiesto dall’Alta Corte, se RI 1 ha provocato intenzionalmente (dolo eventuale) oppure no il delitto di guida in stato di ebrietà.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 21 cpv. 1 LPGA se l’assicurato ha provocato l’evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie (e dunque anche le rendite: art. 15 LPGA) possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

 

                                         L’art. 91 LCStr. regola la guida in stato di inattitudine e, secondo il cpv. 1, chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa. Una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è rilevata una concentrazione qualificata di alcool nel sangue.

 

                               2.4.   Penalmente punibile non è solo la commissione intenzionale di un reato, ma anche quella per negligenza (art. 100 cpv. 1 LCStr).

 

                                         Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente (art. 12 cpv. 2 CP). Per darsi l'intenzionalità, la volontà e la consapevolezza devono riferirsi agli elementi oggettivi del reato. Non è per contro richiesta anche la consapevolezza dell'illiceità dell'azione (o omissione; DTF 107 IV 185 consid. 5 pag. 192). Basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (dolo eventuale; art. 12 cpv. 2 seconda frase CP). Non è per contro necessario che l'autore desideri anche il risultato. La semplice consapevolezza circa la probabilità di realizzazione del rischio ancora non basta però per ammettere il dolo (eventuale). Occorre pure che sia dato l'elemento volitivo del dolo. Ora, secondo costante giurisprudenza, non è possibile concludere automaticamente che l'autore che sa voglia ugualmente (cfr. sentenza 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2 con riferimenti). Il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza (cfr. DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 pag. 17). Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (sentenza 6B_900/2009 del 31 ottobre 2010 consid. 6.1.3). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 pag. 17; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28 seg. e rinvii).

 

                                         Una riduzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 21 LPGA è possibile solo in caso di commissione intenzionale del delitto (a proposito della ratio legis dell'art. 21 cpv. 1 LPGA cfr. in particolare Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, n. 26 all'art. 21 LPGA). La nozione di intenzione dev'essere intesa ai sensi del diritto penale. È sufficiente pertanto anche solo il dolo eventuale. In assenza di una valutazione penale, il giudice delle assicurazioni sociali stabilisce autonomamente se sono date le condizioni (SVR 2011 IV n. 34 pag. 99 consid. 5.3 con riferimenti).

                                     

                                         In merito all’art. 91 cpv. 1 LCStr., nella STF 8C_737/2009 del 27 agosto 2010, la nostra Massima Istanza ha confermato le conclusioni della precedente autorità giudiziaria che aveva ritenuto che il condurre un autoveicolo con una concentrazione qualificata di alcool nel sangue ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 LCStr configurasse un delitto, precisando che lo stesso poteva essere commesso tanto intenzionalmente, in particolare per dolo eventuale, quanto per negligenza (“(…) La juridiction cantonale a retenu, à juste titre, que le comportement de l'intimé, qui conduisait un véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié, était constitutif d'un délit (art. 91 al. 1 LCR en corrélation avec l'art. 10 CP et l'art. 1er al. 2 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). On précisera dans ce contexte que la conduite d'un véhicule en étant pris de boisson est une infraction qui peut être commise intentionnellement, notamment par dol éventuel, ou par négligence (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 2002 n. 24 et 25 ad art. 91 LCR, p. 812; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème édition, 1996, art. 91 LCR no 5.1) (…)” (STF 8C_737/2009 del 27 agosto 2010, consid. 3.1)).

 

                                         Nella STF 9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011, pubblicata parzialmente in DTF 136 V 362, chiamata a pronunciarsi circa la ricevibilità della domanda di riduzione della rendita presentata per la prima volta davanti al Tribunale federale, l’Alta Corte ha concluso che “(…) la domanda dell'organo esecutivo intesa alla riduzione della rendita d'invalidità sulla base dell'art. 21 cpv. 1 LPGA (per guida in stato di ebrietà) presentata per la prima volta nel ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, anche se la riduzione non era oggetto della decisione amministrativa né del giudizio dell'istanza precedente. L'oggetto della lite è la rendita, la riduzione del suo importo essendo un aspetto parziale. Come tale la riduzione configura un nuovo argomento di diritto nell'ambito dell'oggetto litigioso (consid. 3.4.4), che in ogni caso è ammissibile laddove la domanda di riduzione della rendita si fonda su fatti risultanti dagli atti (consid. 4.1).” (regesto della DTF 136 V 362).

                                         Contestualmente, al considerando 5 non pubblicato nella DTF 136 V 362, il Tribunale federale, dopo avere indicato che con decreto di accusa cresciuto in giudicato l’assicurata era stata condannata a 21 giorni di detenzione, ha ribadito che condurre un autoveicolo in stato di ebrietà ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 LCStr configura un delitto che può essere punito anche se commesso per negligenza e, rilevato che il decreto di accusa non si esprimeva puntualmente su questo aspetto, ha evidenziato che l’intenzionalità va intesa nel senso penale bastando il dolo eventuale e va appurata in modo indipendente dall’istanza chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 21 cpv. 1 LPGA ( “(…) 5.2 Unbestritten und aktenmässig belegt ist die Invalidität der Beschwerdegegnerin auf den von ihr selber verursachten Autounfall vom 1. August 2003 zurückzuführen. Ebenso ist unbestritten und aktenkundig, dass sie dabei in angetrunkenem Zustand (Mindestalkoholgehalt 1,22 Gewichtspromille) gefahren war. Dies ist ein Vergehen (Art. 91 Abs. 1 SVG [in der am 1. August 2003 in Kraft gewesenen Fassung vom 20. März 1975] i.V.m. Art. 9 Abs. 2 und Art. 333 Abs. 2 StGB [in der am 1. August 2003 in Kraft gewesenen Fassung]; BGE 120 V 224 E. 3a S. 227). Die Beschwerdegegnerin hat den Versicherungsfall demnach bei Ausübung eines Vergehens herbeigeführt (vgl. BGE 129 V 354 E. 3.1 S. 357; Urteil I 484/01 vom 25. Juni 2003 E. 4.1, publ. in: SVR 2004 IV Nr. 2 S. 4). Sie wurde deswegen mit rechtskräftigem Strafbefehl zu 21 Tagen Gefängnis verurteilt. 5.3 Strafrechtlich ist nicht nur die vorsätzliche, sondern auch die fahrlässige Begehung strafbar (Art. 100 Ziff. 1 SVG). Der Strafbefehl äussert sich deshalb nicht ausdrücklich dazu, ob die Tat vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde. Demgegenüber ist für eine Kürzung nach Art. 21 Abs. 1 ATSG eine vorsätzliche Begehung erforderlich. Der Begriff der Vorsätzlichkeit ist im strafrechtlichen Sinne zu verstehen, wobei auch Eventualvorsatz genügt (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, N. 17 zu Art. 21 ATSG; MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZE-LER, Bundessozialversicherungsrecht, 2009, S. 41 N. 36; ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2010, S. 75). Mangels einer strafrichterlichen Beurteilung hat der Sozialversicherungsrichter selbstständig zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 129 V 354 E. 3.2 S. 358; 119 V 241 E. 3b S. 245) (…)” (STF 9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011 consid. 5.2 e 5.3)).

                                         In quell’evenienza, ritenuto che la sentenza impugnata non conteneva alcun accertamento in merito alla questione a sapere se vi fosse stata una infrazione intenzionale dell’art. 91 cpv. 1 LCStr.: “(…) Der angefochtene Entscheid enthält keine Feststellungen dazu, ob die Versicherte vorsätzlich gegen Art. 91 Abs. 1 SVG verstossen hat. Damit fehlen die notwendigen sachverhaltlichen Grundlagen für die Beurteilung der Kürzung. Die Angelegenheit ist deshalb zu ergänzender Sachverhaltsfeststellung und zum Entscheid über die Kürzung gemäss Art. 21 Abs. 1 ATSG an das kantonale Gericht zurückzuweisen. Dieses Vorgehen rechtfertigt sich auch, weil der Entscheid über das Kürzungsmass ein Ermessensentscheid ist (Urteil 1C_109/2009 vom 7. August 2009 E. 2, publ. in: RtiD 2010 I S. 186). (…)” (STF 9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011, consid. 5.5.2), il TF ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti all’autorità giudiziaria affinché, completata la fattispecie ai sensi dei considerandi, rendesse un nuovo provvedimento.

 

                               2.5.   A proposito della guida in stato di inettitudine sanzionata dall’art. 91 LCStr., Yvan Jeanneret, nel suo Commentaire “Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR)”, Stämpfli Ed., Bern, 2007, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni riguardo all’elemento soggettivo dell’infrazione:

 

"  (…)

Le conditions de l'intention sont réunies lorsque a conscience de son état d'incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il prend le volant et engage son véhicule sur la voie publique. Lorsque le taux d'alcoolémie est sensiblement plus élevé que la limite fixée, la conscience de l'état d'incapacité devra généralement être admise, dans la mesure où la quantité ingurgitée ne laisse aucun doute au conducteur et les effets de l'alcool sont clairement perceptibles. Ainsi, par exemple, celui qui se couche avec un taux d'alcoolémie d'environ 2 et se relève 4 heures plus tard pour reprendre le volant en présentant, lors d'un contrôle, un taux résiduel de 1.6 agit au moins par dol éventuel, dans la mesure où, avec un tel taux d'alcoolémie et les effets qu'il entraîne pour l'organisme, l'auteur a, au moins, pris en considération l'hypothèse selon laquelle il n'est pas capable de conduire, au moment où il prend le volant. Dans tous les cas, celui que effectue un test avec un éthylomètre privé révélant un taux supérieur à la limite agit évidemment avec intention puisque sa conscience est certaine.

 

Quant à la négligence, elle se vérifiera par le biais d'une erreur de fait, lorsque l'auteur ne se rend pas compte qu'il est incapable de conduire, par un défaut d'attention évitable (art. 19 al. 2 CP; art. 13 al. 2 nCP). Ainsi, celui qui est atteint de somnambulisme et qui boit de l'alcool pendant une telle période où il n'est conscient de rien, qui ignore avoir bu dans ces conditions, se lève, ne constate pas de signe objectif d'ébriété, ni d'ailleurs, le médecin qui procède à la prise de sang, n'a pas conscience d'être en état d'ébriété. Dans les hypothèses où la cause de l'incapacité réside dans la consommation de substances incapacitantes connues, comme l'alcool ou les stupéfiants, l'auteur pourra difficilement prétendre ignorer sérieusement son état d'incapacité, compte tenu des informations largement connues et diffusées à cet égard, notamment dans le contexte de campagnes de prévention. Toutefois, il sera sans doute nécessaire de se montrer un peu plus indulgent et d'admettre la négligence, s'agissant des ivresses simples, voire des ivresses qualifiées très proches du taux inférieur de 0.8, dans la mesure où la quantité d'alcool consommée et les symptômes y relatifs peuvent laisser planer un doute." 

 

Quanto alla responsabilità, nello stesso commentario si legge :

 

"  La répression de la conduite en état d’incapacité au sens de l’art. 91 LCR présente, le plus souvent, un lien de connexité étroit avec la question de la responsabilité ; en effet, si une perte de la capacité de conduire au sens de l’art. 31 al. 2 LCR n’entraîne pas nécessairement une diminution du degré de responsabilité de l’auteur, l’inverse se vérifiera dans tous les cas.

 

(…)

 

En matière d’atteinte à la responsabilité dans la circulation routière, c’est bien évidemment l’intoxication par ingestion d’alcool, de drogues ou de médicaments qui constitue le cas d’application typique de cette problématique.

 

Le Tribunal fédéral [ATF non publié du 23 avril 2004, consid. 2.1 (cause 6S.4/2004); ATF non publié du 7 mai 2002 (cause 6S.17/2002); ATF 122 IV 49; JT 1998 IV 10; le taux d’alcoolémie se situait entre 2 e 3, mais des indices concrets (conducteur calme, marche droit, répond aux questions de manière adéquate, …) démontraient qu’il n’avait pas de diminution de la responsabilité] a eu l’occasion de préciser, en matière d’ivresse au volant, que le taux d’alcoolémie est un indice – à lui seul non déterminant compte tenu du degré de tolérance de chacun – pour apprécier la responsabilité de l’auteur. Il a indiqué que l’on pouvait prendre en considération l’existence d’une irresponsabilité lorsque le taux l’alcoolémie dépasse 3, alors qu’au dessous de 2 la responsabilité est, a priori, présumée entière, de sorte que c’est entre ces deux seuils que se situent les cas où une responsabilité restreinte peut être envisagée.

 

S’agissant d’une atteinte à la conscience engendrée par l’ingestion volontaire de substances toxiques, se pose bien entendu le problème de l’application de l’art. 12 CP (art. 19 al. 4 nCP), siège de la théorie de l'actio libera in causa qui exclut en principe l’application des art. 10 et 11 CP (art. 19 al. 1 et 2 nCP) lorsque l’auteur a provoqué lui-même, intentionnellement ou par négligence, l’altération de sa conscience dans le dessein de commettre l’infraction.

 

Le cas de l'actio libera in causa intentionnelle suppose qu'au moment où il est encore en possession de ses facultés, l'auteur ait la conscience et la volonté de porter atteinte à sa capacité de conduire, par exemple en ingérant de l'alcool ou des stupéfiants, en sachant ou en admettant l'hypothèse si elle se présente (dol éventuel), qu'il va conduire un véhicule. L'actio libera in causa est commise par négligence lorsque l'auteur, dans les mêmes circonstances, mais sans savoir ou admettre qu'il va conduire en état d'incapacité, aurait pu et dû s'apercevoir, moyennant un minimum d'attention raisonnablement exigible, qu'il était possible, dans ces circonstances, qu'il prenne le volant en état d'incapacité.

 

La plupart du temps, il faudra admettre que l'auteur accepte l'éventualité de conduire en état d'incapacité. Tel est notamment le cas lorsque l'auteur se rend en voiture dans un restaurant ou chez des amis, circonstances dont on peut déduire qu'il a l'intention de reprendre son véhicule pour regagner son domicile.

 

Lorsque l'auteur se place dans une situation où il aurait dû raisonnablement prévoir l'éventualité de conduire une fois sa responsabilité affectée, une négligence sera retenue; ainsi, le conducteur, médecin de surcroît, qui, dépressif, consomme une forte quantité de Valium dans son véhicule qu'il a immobilisé dans une forêt, s'endort puis, une fois réveillé, reprend la route, commet une actio libera in causa par négligence, dans la mesure où il devait envisager, en faisant preuve d'un minimum d'attention, qu'une fois réveillé il pourrait être amené à conduire.

 

La situation est différente dans l'hypothèse de l'auteur qui boit en ne pouvant ni ne devant se rendre compte qu'il conduira; c'est le cas de celui qui boit en ayant prévu de dormir sur place et qui, une fois ivre, va se coucher, puis se relève peu après et prend le volant de manière impromptue. Ainsi, les seules hypothèses dans lesquelles l'actio libera in causa sera rejetée, seront celles dans lesquelles l'auteur a clairement pris des dispositions pour ne pas reprendre le volant ou ne pas être tenté de le faire, après avoir consommé une substance incapacitante. Ce sera le cas de celui qui va manger dans un hôtel en réservant une chambre pour y passer la nuit, celui qui confie les clés de son véhicule à un tiers, celui qui prend des dispositions sérieuses et concrètes pour se faire conduire par un tiers ou celui qui se rend chez des amis avec quelques affaires pour y rester jusqu'au lendemain. (…)"

 

La giurisprudenza federale ha, a più riprese, ritenuto adempiute le condizioni del dolo eventuale nei casi di persone che erano alla guida in stato di ebrietà, con un tasso alcolemico sensibilmente superiore al limite fissato per legge (cfr. sentenze 6S.4/2004 del 23 aprile 2004, consid. 2.3.; 6P.104/2003 - 6S.286/2003 del 26 settembre 2003; 6S.253/2004 del 6 gennaio 2004, consid. 3; 6P.156/2003 - 6S.435/2003 del 14 gennaio 2004).

 

Al medesimo risultato è giunto anche il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Zurigo, con sentenza IV.2010.01047 del 16 febbraio 2011, resa a seguito della sentenza di rinvio del Tribunale federale 9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011 sopra esposta (cfr. consid. 2.4.).

                                        

                               2.6.   Nella sentenza di rinvio STF 9C_593/2012 del 30 ottobre 2012, l’Alta Corte - ritenendo che dagli atti, lacunosi, in quanto privi del “decreto di accusa del 30 marzo 2009, con il quale il procuratore pubblico avrebbe condannato l’assicurato per infrazione dell’art. 91 cpv. 1 LCStr.”, non si potesse evincere in alcun modo se il delitto fosse stato commesso intenzionalmente o per negligenza - ha rinviato gli atti al TCA per un complemento istruttorio.

 

                                         Dando seguito a quanto ordinato dall'Alta Corte, questo Tribunale - dopo avere interpellato le parti (doc. II) e alla luce della richiesta formulata dall’amministrazione di volere richiamare gli atti della Sezione della circolazione “prima di prendere posizione sull’opportunità dell’applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA” (doc. IV), accettata dal ricorrente (doc. VII) - in data 20 dicembre 2012, ha provveduto a richiamare dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione l’incarto concernente l’interessato, inerente alla procedura di revoca amministrativa della licenza di condurre, innescata a seguito dell’incidente del 7 dicembre 2008 (doc. VIII).

 

All’interno dell’incarto in questione, giunto al TCA in data 22 gennaio 2013, figura, in particolare, il decreto d’accusa del 30 marzo 2009, che, richiamati gli art. 207 e 208 CPPT, riporta le seguenti imputazioni:

 

"  (…)

1.      guida in stato di inettitudine

per avere condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.53 – max 2.79 grammi per mille);

 

fatti avvenuti a __________ il 7.12.2008;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr.;

 

 

2.  infrazione alle norme della circolazione

      per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ targata __________ condotta da __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

 

fatti avvenuti a __________o il __________.2008;

      reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;"

 

                                         e ha proposto, in applicazione degli art. 47 e 54 CPS, in particolare la condanna di RI 1:

 

"  (…)

1.      Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 70.00 ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 2'100.00.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

 

2.      Alla multa di fr. 600.00 (seicento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS). (…)"  (Doc. IX/5)

                                     

 

                                         Dopo avere preso visione dell’incarto della Sezione della circolazione richiamato dal TCA, l’Ufficio AI, con osservazioni dell’8 febbraio 2013, ha rilevato di non avere “purtroppo acquisito elementi utili per determinarsi sull’applicazione o meno della riduzione prevista dall’art. 21 cpv. 1 LPGA” (doc. XII).

                                        

                                         Al fine di potersi definitivamente determinare sull’opportunità o meno della riduzione delle prestazioni, in data 6 marzo 2013, l’amministrazione ha chiesto al dr. __________ del SMR, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, una presa di posizione (doc. XVI + bis).

 

Sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni dell’8 marzo 2013 (doc. XVIII/1) e in quelle dell’11 marzo 2013 (doc. XVIII/2), l’Ufficio AI, nelle osservazioni del 12 marzo 2013, ha indicato:

 

"  (…)

1.      In merito all’applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA al caso concreto, giova rilevare come secondo la nota marginale 7003 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI): “agisce con dolo chi, pur essendo consapevole delle conseguenze, si comporta in modo tale da causare, peggiorare o mantenere un danno alla salute. Questo atteggiamento è praticamente escluso nelle tossicomanie (abuso di alcool, nicotina, droghe e medicamenti oppure obesità) o nei tentativi di suicidio.”

 

2.      Il dr. med. __________ (spec. FMH in psichiatria e psicoterapia) del Servizio medico regionale dell’AI (di seguito SMR) – chiamato ad esprimersi sullo stato di dipendenza da alcool dell’assicurato – nella sua presa di posizione dell’8 marzo 2013 (qui di seguito allegata), dopo aver preso contatto con il dr. med. __________ (curante di RI 1 dal marzo del 2008 sino al momento dell’incidente del dicembre 2008), ha affermato che:

 

Dalla descrizione del dr. __________ emerge un soggetto con apparente resistenza agli effetti negativi dell’alcool sul fegato, cioè un individuo in grado di assumere quantità notevoli di bevande alcoliche senza soffrire gli effetti negativi della sostanza rispettivamente una persona abituata a bere alcolici in grande quantità senza presentare disturbi soggettivi che egli stesso metteva in relazione alla sostanza.

 

 

 

      A conferma di quanto scritto, vi è anche il rapporto del PS dell’Ospedale regionale di __________, dove l’assicurato giunge il 7 dicembre 2008 con politrauma severo, alcolemia 3.2‰, CGS: 9.

      In un bevitore non abituale, cioè non dipendente da alcool, un’alcolemia così elevata provoca per sé una riduzione delle capacità sensorie e attentive rispettivamente uno stato soporoso e di assenza di coscienza tali che l’individuo non sarebbe in grado di svolgere alcun atto ordinario della vita, tanto meno mettersi alla guida di un’automobile.

      Invece, in soggetti abituali consumatori rispettivamente dipendenti da alcool, un’alcolemia così elevata può non comportare per sé disturbi particolari.

      Inoltre, i soccorritori trovano sul posto dell’incidente l’assicurato che è ancora in grado di rispondere a stimoli quali aprire o chiudere gli occhi a comando nonostante il grave trauma appena subito.

      Infatti, il Glasgow Coma Scale (GCS) è la scala di valutazione usata in campo internazionale per valutare sul posto dell’incidente lo stato di coscienza del traumatizzato; un risultato di 15 punti indica coscienza normale, il risultato minimo è 3 che indica un profondo stato di incoscienza. Il risultato 9 indica, dunque, uno stato di coscienza discretamente mantenuto nonostante il grave politrauma cranico e periferico appena subito e l’alcolemia sopra riportata.

 

      È pertanto del tutto verosimile che l’assicurato fosse da un lato abituato a bere quantità notevoli di alcool, dall’altro egli non si sentisse assolutamente in stato di ebrietà al momento in cui ha preso in mano l’automobile.

      È altrettanto verosimile che l’assunzione di alcool fosse allora necessaria all’assicurato per mantenere la sua stessa funzionalità sul lavoro e nella vita di tutti i giorni, giustificando un vero e proprio stato di dipendenza dalla sostanza.”

 

3.   Per quel che concerne la differenza tra il tasso di alcolemia cifrato nel rapporto del Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di __________ del 16 dicembre 2008 (in cui si legge che a seguito degli esami del sangue è presente un’alcolemia 3.29 g/l) e nel decreto d’accusa del 30 marzo 2009 (fondato sul rapporto d’analisi dell’8 dicembre 2008 del __________), il SMR dr. med. __________, nell’annotazione dell’11 marzo 2013 (qui di seguito allegata), indica che: “(…) mi sono attenuto al certificato del PS dell’Ospedale di __________ che indica 3.2‰, verosimilmente ottenuto al momento del soccorso sulla strada o al più tardi all’ingresso in PS.

      Il valore 2.53‰-2.79‰ è comunque molto elevato e non modifica le mie considerazioni.

 

4.   In virtù di quanto sin qui dettagliato appare evidente che l’assicurato, nei periodi precedenti il momento dell’incidente della circolazione in disamina, soffriva di uno stato di dipendenza da alcool tale da compromettere la sua funzionalità negli atti quotidiani e da non permettergli di essere cosciente del suo stato di ebrietà. Da ciò ne discende che RI 1 il 7 dicembre 2008 (e meglio: nel momento in cui ha deciso di condurre la macchina, guida che poi causerà l’infrazione alla norma della circolazione di guida in stato di inettitudine) non era verosimilmente cosciente di avere assunto una dose eccessiva di bevande alcoliche.

 

      Nella fattispecie quindi l’amministrazione non può imputare all’assicurato l’infrazione intenzionale dell’art. 91 cpv. 1 LCStr., onde e per cui la riduzione del 60% dei ¾ di rendita (grado AI 62%) accordata ad RI 1 dal 1° agosto 2011 non è più d’attualità.

 

Alla luce di quanto precede, lo scrivente Ufficio AI – in assenza dell’adempimento dei presupposti per la riduzione delle prestazioni ex art. 21 cpv. 1 LPGA – chiede che codesto lodevole Tribunale voglia accogliere il ricorso presentato da controparte.” (Doc. XVIII)

 

 

Il TCA prende atto di queste considerazioni, con le quali l’Ufficio AI ha ammesso che in realtà non poteva procedere ad una riduzione delle prestazioni spettanti all’assicurato ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LPGA, ritenuta la non intenzionalità del delitto di guida in stato di inettitudine commesso da RI 1 in data 7 dicembre 2008.

 

Ne consegue che, annullata la decisione contestata, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2009 e a tre quarti di rendita di invalidità dal 1° aprile 2010 – prestazione effettivamente versata solo dal 1° agosto 2011, a conclusione dei provvedimenti professionali – senza procedere ad alcuna riduzione delle prestazioni ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LPGA.

 

                               2.7.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                           §    La decisione del 6 gennaio 2012 è annullata.

                                         §§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2009 e il diritto a tre quarti di rendita di invalidità dal 1° aprile 2010 – prestazione effettivamente versata solo dal 1° agosto 2011, a conclusione dei provvedimenti professionali – senza procedere ad alcuna riduzione delle prestazioni ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LPGA.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.  

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti