Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 27 novembre 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
Aa. Il 5 gennaio 2009 (doc. 3) RI 1, nato nel 1955, attivo ancora al 50% come muratore, ha chiesto prestazioni AI per adulti a seguito dell'infortunio alla mano sinistra avvenuto il 16 febbraio 2007, evento assunto dall'assicuratore infortuni.
Ab. L'Ufficio assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti e sulla scorta del rapporto finale del 20 agosto 2010 (doc. 83) della consulente in integrazione, con la decisione del 16 settembre 2010 (doc. A4) l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni.
L'amministrazione ha stabilito un grado d'invalidità del 45% e quindi dal 1° febbraio 2008 è insorto il diritto al quarto di rendita. Tuttavia, visto che la domanda AI è stata presentata tardivamente, il versamento di una prestazione transitoria, che avrebbe potuto insorgere dal 1° febbraio 2008 (dopo un anno di attesa), avrebbe potuto avvenire unicamente dal 1° luglio 2008 (recte: 2009), ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta AI (5 gennaio 2009). L'Ufficio AI ha inoltre rilevato che qualora la nuova inabilità del 50% in qualsiasi attività presente dal 1° marzo 2010 per motivi psichici dovesse perdurare, avrebbe rivalutato il diritto alle prestazioni dal marzo 2011, ovvero trascorso l'anno d'attesa.
Ac. Con ricorso del 12 ottobre 2010 (inc. n. 32.2010.287) l'assicurato ha postulato una rendita intera dal 1° marzo 2011 in virtù dei certificati medici prodotti che attestano un'inabilità iniziale del 100%, poi del 50% e di nuovo del 100% dal 16 novembre 2009 a tutt'oggi, contestando quindi il risultato della perizia psichiatrica dell'8 luglio 2010 (inabilità lavorativa del 50% in qualsiasi attività).
Ad. Con pronuncia del 7 febbraio 2011 (doc. A5) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto ai sensi delle considerazioni esposte il ricorso presentato dall'assicurato, sempre rappresentato da RA 1, riconoscendogli il diritto a tre quarti di rendita (grado d'invalidità del 63%) con effetto dal 1° marzo 2010.
Ritenuto da un canto un reddito da valido di CHF 47'322,00 nel 2008 aggiornato a CHF 48'750,60 nel 2010 e, d'altro canto, un reddito da invalido di CHF 57'672,00 secondo la tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica (livello di qualificazione 4) rispettivamente di CHF 61'938,11 per il 2010 tenuto conto di 41,7 ore settimanali, considerato che il reddito che l'assicurato avrebbe percepito lavorando a tempo pieno come muratore era considerevolmente inferiore (del 26,37%) a quello statistico svizzero conseguito in quel preciso settore professionale e quindi i medesimi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido devono essere considerati anche per fissare il reddito da invalido (cosiddetto principio del parallelismo dei dati da porre a confronto: DTF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.4), riducendo del 21,37% il reddito da invalido (cioè il reddito percepito dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute divergeva di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore: DTF 135 V 297 consid. 6.1.2) e deducendo un importo del 13% per tenere conto delle circostanze specifiche del caso concreto, il TCA ha ricavato un grado di invalidità del 63% e ha quindi assegnato una rendita AI di tre quarti dal 1° marzo 2010.
Ae. Contro il giudizio cantonale l'UAI è insorto al Tribunale federale, chiedendo preliminarmente la concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, l'attribuzione di un quarto di rendita dal 1° marzo 2010.
Af. Con decreto del 31 maggio 2011 (doc. A6) l'Alta Corte ha respinto la richiesta di attribuire effetto sospensivo al ricorso.
Con decisione del 5 agosto 2011 (doc. 109) l'Ufficio assicurazione invalidità ha stabilito in CHF 1'131,00 l'importo della rendita ordinaria semplice d'invalidità con effetto dal 1° marzo 2010 rispettivamente in CHF 1'152,00 dal 1° gennaio 2011, ritenuto un grado AI del 63% (cfr. STCA), che dà diritto a tre quarti di rendita d'invalidità. Con questa decisione l'Ufficio AI, e per esso la Cassa cantonale di compensazione, ha disposto il pagamento retroattivo della rendita d'invalidità (CHF 1'131,00 [rendita AI mensile] x 10 mesi [dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2010] + CHF 1'152,00 [rendita AI mensile] x 7 mesi [dal 1° gennaio 2011 al 31 luglio 2011] + CHF 1'152,00 [rendita AI agosto 2011] = CHF 20'526,00), ritenuto un reddito annuo medio di CHF 58'464,00 e la scala rendite 34.
Ag. Con sentenza del 10 novembre 2011 (9C_205/2011) l'Alta Corte ha accolto il ricorso dell'autorità amministrativa, nel senso che, annullati il giudizio del TCA e la decisione impugnata dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del 16 settembre 2010, ha rinviato la causa all'amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci di nuovo sul grado di invalidità dell'assicurato, fermo restando il diritto di quest'ultimo ad un quarto di rendita con effetto dal 1° marzo 2010.
In particolare, il Tribunale federale ha concluso il proprio giudizio (doc. A7) esponendo al consid. 8.4 le seguenti considerazioni:
" Da quanto sopra discende che questa Corte non dispone di elementi sufficienti per statuire sul grado di invalidità dell'assicurato, segnatamente sull'ammontare degli elementi da porre a confronto; di conseguenza il ricorso dell'amministrazione dev'essere accolto, in quanto il giudizio impugnato si fonda su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, violando il principio inquisitorio e quindi il diritto federale (sentenza 9C_409/2009 dell'11 dicembre 2009 consid. 3.3).
Il giudizio impugnato e la decisione amministrativa vanno pertanto annullati e l'incarto rinviato all'amministrazione affinché stabilisca se l'assicurato intendeva o meno accontentarsi di un reddito inferiore alla media. In caso di risposta negativa, andrà ancora esaminato se è ammissibile ritenere che da invalido l'assicurato possa percepire un reddito medio oppure se motivi estranei all'invalidità non permettono di concludere in tal senso. Alla luce degli accertamenti esperiti, l'UAI statuirà nuovamente sul grado di invalidità dell'intimato, tenuto conto del fatto che il diritto ad un quarto di rendita non è contestato.
Al riguardo va precisato che pure la questione della deduzione da apporre al reddito da invalido va rivista, in quanto la riduzione del 13% non è motivata e pertanto non è conforme al diritto federale (in particolare al diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost.); non è infatti dato di sapere quali motivi sono stati posti alla base della riduzione e quindi non è neppure possibile contestare correttamente il provvedimento.".
B. Nell'attesa di espletare tutti gli accertamenti imposti dal Tribunale federale, l'Ufficio assicurazione invalidità ha emesso il 27 novembre 2011 (doc. A1) una nuova decisione che sostituisce la precedente del 5 agosto 2011, riducendo dal 1° marzo 2010 il diritto dell'assicurato all'ottenimento di una rendita, stante ora un grado AI del 44% (che dà diritto ad un quarto di rendita). Pertanto, la rendita ordinaria semplice d'invalidità ammonta a CHF 377,00 nel 2010 ed a CHF 384,00 al mese dal 1° gennaio 2011.
C. Contro questa decisione RI 1, tuttora patrocinato da RA 1, il 3 gennaio 2012 (doc. I) ha formulato ricorso a questo Tribunale, chiedendo l'annullamento della decisione del 27 novembre 2011 ed il riconoscimento di un grado d'invalidità del 63%, ciò che legittima il ricorrente all'assegnazione di una rendita d'invalidità di tre quarti.
Quest'ultimo ha evidenziato che "oggetto della lite è il grado di invalidità accertato dalla AI che appare illegittimo in quanto disattende in toto la nutrita documentazione medica che, al contrario, attesta un'inabilità al lavoro del Sig. RI 1 in misura del 100% non solo nella sua attività di muratore, ma anche in altre più leggere (…)." (doc. I pag. 4). Inoltre, l'insorgente ha affermato che "Nella denegata ipotesi in cui l'Autorità adita non ritenesse provata l'inabilità lavorativa del ricorrente nella misura del 100% e quindi il suo diritto di percepire una rendita intera, si chiede che questo Tribunale, sulla scorta di tutta la documentazione medica già in atti (…) voglia riconoscere al Sig. RI 1 quantomeno il diritto ad una rendita di invalidità di tre quarti in virtù dell'art. 28 cpv. 2 LAI." (doc. I pag. 4). Riproponendo il calcolo della capacità di guadagno presentato dal TCA nella citata sentenza del 7 febbraio 2011, il ricorrente ha fissato il suo grado AI al 63%.
D. Nella risposta del 26 gennaio 2012 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità, dopo avere riassunto la fattispecie, ha ripreso le conclusioni del Tribunale federale e ha evidenziato che "Siccome il TF aveva riconosciuto il diritto minimo del quarto di rendita dall'1.3.2010, ritenuto il versamento delle prestazioni già effettuato come da decisione del 5.8.2011, l'amministrazione ha confermato la prestazione minima riconosciuta emettendo la decisione del 27.11.2011, decisione che giustifica la continuazione dell'erogazione all'assicurato della prestazione minima." (doc. IV pag. 3).
Inoltre, l'Ufficio AI ha affermato che sulla scorta della sentenza 9C_205/2011 dovrà effettuare degli accertamenti ed emettere in seguito una decisione in merito al diritto a prestazioni spettanti all'assicurato, ma al momento attuale quest'ultimo può contestare la decisione impugnata limitatamente al calcolo effettuato.
L'amministrazione ha infine invitato l'interessato a trasmettergli, semmai, nuova documentazione medica utile a valutare il suo diritto a prestazioni dal momento dell'inoltro della domanda fino al momento dell'emissione della nuova decisione formale, che sarà resa sulla base di nuovi calcoli. Pertanto, l'attuale decisione portante sul diritto al quarto di rendita potrà essere rivista in caso di modifica di prestazioni riconosciute all'assicurato e nuovamente, se del caso, impugnata dall'interessato davanti al Tribunale.
Ritenuto quindi che il calcolo dell'importo del quarto di rendita AI non è stato contestato, l'UAI ha chiesto di respingere il ricorso.
E. Il 13 febbraio 2012 (doc. VI) l'insorgente ha ribadito che la decisione del 27 novembre 2011 va annullata, perché "l'Ufficio in questione anziché effettuare gli accertamenti del caso, così come prescrittigli dal Tribunale Federale con sentenza del 10 novembre 2011 (9C_205/2011) si è molto più comodamente adagiato sulla determinazione cui era pervenuta l'Alta Corte, riconoscendo al Sig. RI 1 il diritto minimo ad un quarto di rendita dal 1 marzo 2010.".
A suo dire, il calcolo del grado AI (44%) eseguito dall'Ufficio AI è errato, dovendo essere in realtà del 63%.
Ad ogni modo, anche il diritto a tre quarti di rendita sarebbe riduttivo considerata la sua inabilità al lavoro del 75%, ciò che quindi lo porterebbe ad avere diritto ad una rendita intera d'invalidità.
F. L'amministrazione ha ribadito che dovrà valutare sia l'aspetto medico che quello economico. Una volta terminati gli accertamenti del caso, l'UAI emanerà una decisione. Fino ad allora, non v'è però una decisione valida che giustifichi il mantenimento a favore del ricorrente del diritto a tre quarti di rendita (doc. VIII).
G. Il 28 febbraio 2012 (doc. X) l'insorgente ha prodotto diversa documentazione medica (doc. C), peraltro già presente negli atti dell'UAI, informando il TCA che si riserva di far pervenire anche il rapporto medico della psichiatra curante.
L'Ufficio assicurazione invalidità non ha formulato osservazioni al riguardo (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Il TCA rileva innanzitutto che il ricorrente non ha contestato l'importo della rendita AI attribuitagli con la decisione del 27 novembre 2011 (CHF 377,00 dal 1° marzo 2010 e CHF 384,00 dal 1° gennaio 2011), ma ha criticato soltanto il grado d'invalidità del 44% ritenuto dall'Ufficio AI.
3. Riguardo a questa censura, va evidenziato che secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Per l'art. 28 cpv. 2 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Secondo l'art. 28a cpv. 2 LAI, l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti (art. 28a cpv. 3 LAI).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
4. Questo Tribunale evidenzia che la decisione del 27 novembre 2011 impugnata dal ricorrente è solamente la conseguenza della sentenza del 10 novembre 2011 del Tribunale federale (9C_205/2011).
L'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI deve espletare ulteriori accertamenti, in quanto la sentenza del TCA del 2011 si è fondata su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, violando il principio inquisitorio e quindi il diritto federale. Esperiti i necessari accertamenti, l'amministrazione dovrà poi statuire nuovamente sul grado d'invalidità dell'assicurato, fermo restando il diritto di quest'ultimo a un quarto di rendita con effetto dal 1° marzo 2010.
Ciò stante, nell'attesa di giungere ad una conclusione nel merito del diritto alla rendita d'invalidità dell'interessato a dipendenza degli accertamenti prescritti dalla nostra Massima Istanza con conseguente ricalcolo del grado di incapacità di guadagno, l'Ufficio AI ha determinato il diritto alla rendita AI al 44%, conformandosi semplicemente alla conclusione tratta dal Tribunale federale, ovvero che il diritto ad un quarto di rendita, siccome non contestato dall'amministrazione ricorrente, andava confermato nelle more della procedura conseguente al rinvio operato dal TF.
Da quanto precede discende che l'agire dell'UAI va assolutamente tutelato, essendosi solo conformato al giudizio del TF ed avendo solo cifrato il diritto del ricorrente.
Va da sé che, qualora dovesse giungere ad un grado d'invalidità diverso, l'amministrazione fisserà in una decisione, impugnabile davanti a questo Tribunale, il nuovo diritto del ricorrente.
5. In queste circostanze, ritenuto che il ricorrente si è limitato ad esporre delle lamentele riguardanti il grado d'invalidità, che però non può essere qui contestato dall'assicurato nell'attesa di una nuova decisione amministrativa che si pronunci, nel merito, proprio sul suo diritto alla rendita AI come stabilito dal Tribunale federale, il ricorso deve pertanto essere respinto.
Inoltre, considerato che l'insorgente non ha contestato, come tale, il solo ed unico oggetto della decisione del 27 novembre 2011, ossia l'importo calcolato dalla Cassa cantonale di compensazione a titolo di rendita d'invalidità spettantegli dal 1° gennaio 2011 (e nemmeno dal 1° marzo 2010), non occorre qui verificare ulteriormente l'ammontare di detta rendita.
Di conseguenza, la decisione dell'Ufficio AI, che ha fissato in CHF 384,00 (mentre per l'anno 2010 tale prestazione ammontava a CHF 377,00) il diritto mensile dell'assicurato ad un quarto di rendita AI dal 1° gennaio 2011, deve quindi essere confermata, mentre il ricorso va respinto.
6. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra CHF 200,00 e CHF 1'000,00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza le spese, cifrate in CHF 500,00, vanno caricate al ricorrente, soccombente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di CHF 500,00 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti