Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.300

 

FS/sc

Lugano

3 settembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 30 ottobre 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1971 e di professione parrucchiera diplomata (cfr. doc. AI 5/1-3 e 18/25), a seguito di “(…) allergie cutanee e problemi respiratori causati da prodotti per capelli. Tipo lacca, shampi ecc. con conseguenze di peggioramento della mia salute se continuo il mestiere di parrucchiera (…)” (doc. AI 1/6) nel giugno 1996 ha presentato una richiesta volta all'ottenimento di provvedimenti professionali (doc. AI 1/1-6).

 

                                         Ella ha beneficiato di una riformazione professionale, svolta presso la Scuola Commerciale __________ dal 2 settembre 1996 al 30 giugno 1998 (cfr. comunicazione del 9 settembre 1996 e decisioni del 27 settembre 1996 e del 29 settembre 1997 sub. doc. AI 10/1-2, 11/1-2 e 12/1-2), conseguendo il relativo diploma (cfr. doc. AI 2/4).

 

                                         Con decisione 31 agosto 1998 l’Ufficio AI ha stralciato dai ruoli la richiesta di provvedimenti reintegrativi di ordine professionale adducendo:

 

"  (…)

Dal rapporto dell’orientatore professionale AI risulta che l’assicurato può essere ritenuto convenientemente reintegrato dal profilo professionale nell’ambito della sua capacità di lavoro residua. Ulteriori provvedimenti di ordine professionale non sono necessari.

(…)" (doc. AI 14/1)

 

                               1.2.   Nel mese di giugno 2011, indicando quale danno alla salute un “(…) esaurimento […] dal 2005, ricaduta nel 2011 (…)” (doc. AI 16/5), l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 16/1-6).

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti del caso richiamati gli incarti dalla cassa malati, dalla disoccupazione e dalla Lainf e segnatamente il rapporto finale 3 novembre 2011 del Servizio Medico Regionale (SMR) con esame del 25 ottobre 2011 del dr. __________ medico SMR (doc. AI 34/1-9), gli ulteriori rapporti finali 8 febbraio e 19 ottobre 2012 con le annotazioni 28 giugno 2012 del dr. __________ (doc. AI 45/1-3, 63/1 e 70/1-4) e la valutazione 18 aprile 2012 del consulente in integrazione (doc. AI 49/1-3) l’Ufficio AI, con decisione 30 ottobre 2012, preavvisata con progetto 24 aprile 2012 (doc. AI 54/1-3), ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità nullo (doc. AI 71/1-3).

 

                               1.4.   Contro questa decisione, tramite RA 1, l’assicurata ha interposto il presente ricorso al TCA con il quale contestata la valutazione medica ed economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito ha chiesto in via principale l’annullamento della decisione impugnata con riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal 21 gennaio 2012, in via subordinata il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo un accertamento medico pluridisciplinare (dermatologico, pneumologico, reumatologico e psichiatrico), si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa rilevato, in particolare, che circa lo scritto 29 novembre 2012 della dr.ssa __________ (trasmesso ai fini della risposta di causa, IV e V) il dr. __________, nell’annotazione 6 dicembre 2012, ha concluso che “(…) il recente scritto della Dr.ssa __________ non riporta informazioni mediche che non siano state in precedenza oggetto della presa di posizione SMR. È enunciato soprattutto un fattore sociale, nella fattispecie il licenziamento, che non entra in considerazione in una valutazione esclusivamente medico-psichiatrica. Rimangono pertanto valide le precedenti prese di posizione SMR. (…)” (VI/1) l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.6.   Con scritto 8 febbraio 2013, dopo le chieste proroghe (VIII, IX, X e XI), l’assicurata ha trasmesso al TCA la perizia di parte del 28 gennaio 2013 redatta dalla dr.ssa __________, del Centro __________ e FMH in psichiatria e psicoterapia, corredata dalle valutazioni testistiche dei Lic. psi. __________ e __________ (XII con allegati doc. C/1-6) adducendo che “(…) dall’argomentato e ben dettagliato rapporto specialistico, ne consegue la mutazione dell’azione principale, vale a dire la necessità di riconoscere il grado d’invalidità nella misura del 100%, a decorrere dal 21 gennaio 2012, trascorso l’anno di carenza. Trattandosi di una valutazione oggettivamente, e ragionevolmente ben fatta, fondata su dati oggettivi e rispecchiante i requisiti per la valenza giuridica dei rapporti medici, viene a cadere anche la domanda subordinata, vale a dire la richiesta di sottoporre la ricorrente ad un esame in ambito pluripatologico, poiché ininfluente ai fini del diritto alle prestazioni, anche qualora si palesasse un’incapacità lavorativa invalidante dal profilo dermatologico (peraltro già noto da tempo) reumatologico e pneumologico. In ogni caso, ci rimettiamo al giudizio dell’autorità appellante, confidando che l’amministrazione nello scambio degli allegati riveda la sua posizione, e si determini nel senso sopra indicato. (…)” (XII).

 

                               1.7.   Con osservazioni 20 febbraio 2013 vista l’annotazione 13 febbraio 2013 nella quale il dr. __________ ha rilevato che “(…) la valutazione della dr.ssa __________ illustra lo status a fare data dal 15.01.2013 (1° visita presso il suo studio). Non noto elementi atti a modificare le precedenti prese di posizione SMR che sono pertanto confermate. (…)” (XIV/bis) l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.

 

considerato                     in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

                                         L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata con riconoscimento del diritto ad una mezza e/o intera rendita dal gennaio 2012, subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, esperita una perizia pluridisciplinare, renda un nuovo provvedimento.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

 

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                               2.5.   Nella fattispecie in esame per chiarire l’aspetto medico conformemente alla valutazione del 29 settembre 2011 (doc. AI 30/1) nella quale il dr. __________, medico SMR (posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) stato depressivo agitativo con TAC cerebrale normale dal 2011 (…)”, indicata una capacità lavorativa dello “(…) 0% dal 21.01.2011 al 17.04.2011 e del 30% dal 18.04.2011 al continua (…)” e osservato che “(…) il Dr. __________, curante di base dell’A, nel suo rapporto medico del 17.06.2011 attesta “da parte mia di medicina generale non ho attestato prolungata inabilità lavorativa (solamente dal 21.01.2011-06.01.2011)” (…)”), ha indicato il seguente procedere “(…) visita SMR Psi PRP (…)” (doc. AI 30/1) l’Ufficio AI ha ordinato una visita presso il SMR (doc. AI 31/1).

 

                                         Dal rapporto d’esame clinico (relativo alla visita del 25 ottobre 2011) datato 3 novembre 2011 (doc. AI 34/4-9), risulta che il dr. __________, medico SMR e FMH in psichiatria e psicoterapia descritti la motivazione della convocazione, l’anamnesi, lo sviluppo della malattia e risultati della terapia e lo status psichico , posta la diagnosi di “(…) depressione psicotica, attualmente in risoluzione (…)” (doc. AI 34/8), ha espresso la seguente valutazione:

 

"  (…)

A.ta oggi 40enne, di formazione parrucchiera, ha dovuto abbandonare la professione appresa per un'allergia. Riformatasi, grazie all'AI, come impiegata di commercio, lavora presso __________. Si trattava di un lavoro all'80%.

Nel corso del 2005, temporalmente dopo l'assunzione di estro progestinici, l'A.ta presenta una sintomatologia delirante, che essa descrive oggi complessivamente negli stessi termini riportati dal rapporto della Clinica __________ di allora. Descrive quei sintomi e sensazioni come irreali, con corretta critica di malattia.

Nel corso del 2009, secondo il racconto odierno, all'attività di vendita di abbonamenti e viaggi di __________ l'ufficio assume anche la gestione delle contravvenzioni comminate sui mezzi di __________, __________. Quest'aumento rispettivamente modificazioni dei compiti sembra essere stata male accettata dall'A.ta e sembra abbia rappresentato una fonte notevole di stress.

Da gennaio 2011 l'A.ta avrebbe avuto un burn out (stress sul lavoro, problemi nella gestione del figlio adolescente) e fino ad aprile vi è stata un'IL 100%. Da aprile 2011 vi è stata una ripresa lavorativa (2 ore e 15 minuti al giorno). La situazione sarebbe migliorata leggermente.

Secondo la psichiatra curante, dr.ssa __________, sia nel suo scritto all'UAI sopra citato e al telefono con la collega SMR dr.ssa __________, l'A.ta vivrebbe in un contesto di appartamenti nello stesso caseggiato con la madre e la sorella, che la coinvolgono, pur non richiedendo nulla apertamente, nel loro hobby per i mercatini. La sorella avrebbe un marito musulmano che, a sua volta, avrebbe una certa intrusione nella vita dell'A e nell'educazione di suo figlio.

Certo questa vicinanza stretta con il nucleo familiare d'origine non giova all'affrancamento dell'A ed al consolidamento della sua guarigione.

L'A avrebbe buone capacità d'introspezione e si sarebbe resa conto dell'interpretatività che dava all'esordio della malattia alle indicazioni circa l'educazione del figlio. Il tema ricorrente dell'inerpretatività paranoide è sul tema religioso.

All'osservazione SMR, a domande precise sugli argomenti sopra esposti, l'A.ta afferma che i rapporti con gli altri membri della famiglia che abitano nello stesso palazzo sono buoni, non accenna a interferenze del cognato e neppure accenna che questi sia di religione islamica. L'A.ta ha parlato, genericamente, di qualche "battibecco", come in ogni famiglia, mentre non è apparso, durante il colloquio, alcun tema di tipo religioso.

L'unica problematica é riferita al lavoro e allo stress di passare, senza soluzione di continuità, da un'attività di "front office" a una di "back office" rispettivamente dall'attività per __________, svolta da parecchi anni, a quella, relativamente nuova, di esazione delle multe per __________.

Dal lato prettamente psichiatrico, non sono apprezzabili oggi sintomi psicotici floridi di qualsiasi natura rispettivamente segni o sintomi di un episodio depressivo in atto di qualsiasi gravità.

Non abbiamo invece elementi sufficienti di certezza riguardo alla possibilità di un franco disturbo bipolare, se non quanto descritto dal rapporto della __________ del 2005 e dall'affermazione dell'A.ta che, all'uscita dalla Clinica, stava "bene".

Appare invece chiara una scarsa resistenza allo stress e un certo grado di labilità psichica, così come una certa stancabilità (che l'A.ta attribuisce, in parte, al Seroquel) che potrebbero insieme interferire in una ripresa lavorativa maggiore del 50%, rispetto al 100%, nell'attuale attività o in un'attività simile d'ufficio confacente, questo dall'osservazione SMR del 25.10.2011.

Non è tuttavia escludibile un'evoluzione positiva con una ripresa maggiore fino al raggiungimento dell'80% (del 100%) come fino a gennaio 2011.

È necessario dunque riconsiderare il caso a gennaio 2012.

(…)" (doc. AI 34/8-9)

 

                                         Nel rapporto finale del 3 novembre 2011 (doc. AI 34/1-3) posta la diagnosi nota, attestati un’incapacità lavorativa dello 0% quale casalinga nonché i seguenti periodi di inabilità lavorativa (tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra attività adeguata) del 100% dal 21.01.2011 al 17.04.2011, del 70% dal 18.04.2011 al 31.08.2011, del 60% dal 01.09.2011 al 24.10.2011 e del 50% dal 25.10.2011 e evidenziato che si tratta di “(…) limitazioni esclusivamente PSI: scarsa resistenza allo stress, aspetti interpretativi degli atteggiamenti altrui, difficoltà nei contatti interumani (…)” (doc. AI 34/2) il dr. __________ ha ritenuto la prognosi “(…) molto probabilmente favorevole nel breve termine (…)” osservando di “(…) rivedere a gennaio 2012 (…)” (doc. AI 34/3).

 

                                         Nel rapporto SMR di chiusura IT dell’8 novembre 2011 (doc. AI 35/1-3) riprese le conclusioni del dr. __________ il dr. __________, medico SMR, ha precisato: “(…) assenza di limitazioni funzionali somatiche. È indicata un’attività di back office. Si consiglia al Responsabile in integrazione di verificare e monitorare l’ulteriore ripresa lavorativa dell’A. (…)” (doc. AI 35/2) osservando che “(…) Si segnala al Responsabile in integrazione che per l’A è indicata un’attività di back office. Rivedere a gennaio 2012. (…)” (doc. AI 35/3).

 

                                         Il 10 novembre 2011 il Consulente AI ha proceduto alla chiusura del mandato IT osservando che “(…) sarà da valutare a gennaio 2012 la possibilità di ripresa nella sua percentuale originaria dell’80%. Un nuovo incontro con l’assicurata ed i rappresentanti del DL avrà luogo a dicembre 2011. Nel frattempo il caso andrà in valutazione classica. (…)” (cfr. il verbale di chiusura sub doc. AI 36/1-2).

 

                                         Nel rapporto finale dell’8 febbraio 2012 (doc. AI 45/1-3) posta la diagnosi di “(…) depressione psicotica, senza remissione completa della sintomatologia (…)” (doc. AI 45/1) e indicate le incapacità lavorative di cui al precedente rapporto finale del 3 novembre 2011 con le precisazioni che esse sono riferite ad un’attività all’80% e, soprattutto, che dall’8 febbraio 2011 l’incapacità lavorativa in un’attività adeguata è dello 0% il dr. __________ ha espresso la seguente valutazione: “(…) assenti limitazioni funzionali somatiche. Sulla base del colloquio odierno di aggiornamento (ore 9.10-9.45) si confermano le difficoltà nell’attività abituale in cui l’A.ta può essere attiva solo per 3 ½ ore al giorno per scarsa resistenza allo stress, aspetti interpretativi degli atteggiamenti degli altri, difficoltà nei contatti interumani. In un’attività di back office, semplice, ripetitiva, senza mansioni di contabile, dalla data odierna, non sussistono limitazioni PSI. (…)” (doc. AI 45/2).

 

                                         Il dr. __________ tenuto ancora aperto l’incarto vista la recente documentazione medica della dr.ssa __________, il verbale della riunione presso il datore di lavoro del 13 giugno 2012 e la proposta di un periodo di osservazione sul posto di lavoro fino a fine settembre 2012 con un’attività lavorativa al 50% del grado d’occupazione dell’assicurata (cfr. l’annotazione del 28 giugno 2012 sub doc. AI 63/1) nel rapporto finale del 19 ottobre 2012 (doc. AI 70/1-3) ha infine concluso che “(…) assenti limitazioni funzionali somatiche. Sulla base del colloquio che si riferisce all’osservazione di tre mesi da giugno a metà ottobre 2012, oltre che informazioni mediche in dossier e osservazione diretta dell’A.ta, essa ha scarsa resistenza allo stress, difficoltà nei contatti interumani, deficit di attenzione e di concentrazione non compatibili con l’attività abituale. In attività, ad esempio di back office, semplice, ripetitiva, senza mansioni di contabile, con scarsi livelli di stress, non sussistono limitazioni PSI dall’osservazione SMR del 08.02.2012. (…)” (doc. AI 70/3) e, attestata una “(…) stazionarietà (…)” della prognosi, ha precisato che “(…) a questo punto, dopo il periodo d’osservazione, il caso appare destinato a una molto probabile cronicizzazione e non è plausibile attendersi modificazione significative future. Non procedere a revisione prima di almeno tre anni. (…)” (doc. AI 70/4).

 

                                         L’Ufficio AI viste risultanze mediche suenunciate e ritenuta la valutazione del consulente in integrazione del 18 aprile 2012 (doc. AI 49/1-3) nonché le note 23 e 24 aprile 2012 del funzionario __________ corredate dalla relativa tabella con le motivazioni circa le riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 51/1, 52/1 e 53/1-4) con la decisione qui impugnata ha quindi negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità nullo (doc. AI 71/1-3).

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Inoltre, in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

 

                                         Nella STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 (pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174 e confermata nella STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012) il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

 

                                         Al riguardo, l’Alta Corte, nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

 

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                                         Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.7.   Nella fattispecie concreta questo TCA, sulla sola base degli atti, non può ancora concludere (come ha fatto il dr. __________), con la sufficiente tranquillità, per una capacità lavorativa totale in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal febbraio 2012.

 

                                         In effetti, ritenuto che il dr. __________ nel rapporto d’esame clinico del 3 novembre 2011 ha, in particolare, evidenziato che “(…) non abbiamo invece elementi sufficienti di certezza riguardo alla possibilità di un franco disturbo bipolare, se non quanto descritto dal rapporto della Clinica __________ del 2005 e dall’affermazione dell’A.ta che, all’uscita dalla Clinica, stava “bene”. Appare invece chiara una scarsa resistenza allo stress e un certo grado di labilità psichica, così come una certa stancabilità (che l’A.ta attribuisce, in parte, al Seroquel) che potrebbero insieme interferire in una ripresa lavorativa maggiore del 50%, rispetto al 100%, nell’attuale attività o in un’attività simile d’ufficio confacente, questo dall’osservazione SMR del 25.10.2011. Non è tuttavia escludibile un’evoluzione positiva con una ripresa maggiore fino al raggiungimento dell’80% (del 100%) come fino a gennaio 2011. (…)” doc. AI 34/9), è da ritenere che senza un completo accertamento psichiatrico (se necessario con l’aiuto di test), per i motivi che seguono, l’amministrazione non poteva ancora concludere per una capacità al lavoro del 100% in un’attività adeguata.

 

                                         Va innanzitutto rilevato che il dr. __________ non ha escluso una ripresa superiore al 50% nell’attività abituale e in un’altra attività adeguata nel caso di un’evoluzione positiva.

                                         Ora visto che nei diversi rapporti finali ha attestato le seguenti prognosi: “(…) molto probabilmente favorevole nel breve termine (…)” (rapporto del 3 novembre 2011 sub doc. AI 34/3); “(…) molto probabilmente non sfavorevole nel medio periodo. (…)” (rapporto dell’8 febbraio 2012 sub. doc. AI 45/3) e “(…) stazionarietà (…)” precisando che “(…) a questo punto, dopo il periodo d’osservazione, il caso appare destinato a una molto probabile cronicizzazione e non è plausibile attendersi modificazione significative future. Non procedere a revisione prima di almeno tre anni. (…)” (rapporto del 19 ottobre 2012 sub doc. AI 70/4) al fine di giustificare una capacità lavorativa totale in un’attività adeguata dal febbraio 2012 il dr. __________ avrebbe dovuto quantomeno evidenziare in cosa è consistita precisamente e quali sono stati gli effetti della paventata evoluzione positiva.

                                         Questo vale a maggiore ragione visto che la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 16 gennaio 2012 (doc. AI 44/1-6) poste le seguenti constatazioni oggettive “(…) la pz. si presenta come una persona curata orientata nei tre domini, ma estremamente fragile a livello emotivo, cosa che le procura insicurezza in generale. Presenta spesso preoccupazioni in merito al proprio stato e non sempre è possibile tranquillizzarla, tende infatti a richiedere rassicurazioni in modo ripetitivo. Basta poco a mio avviso perché ella possa crollare in quanto vi sono dei limiti a livello di risorse personali. Il lavoro psichico-terapico è pure limitato a causa delle scarse risorse mentali. (…)” (doc. AI 44/3) ha attestato uno stato di salute “(…) suscettibile di peggioramento (…)” (doc. AI 44/3, punto 6.1).

                                         Del resto è dopo un breve colloquio, di cui nemmeno è dato di saperne il contenuto e in particolare le osservazioni soggettive e oggettive che hanno permesso tale valutazione, che il dr. __________ ha concluso che “(…) sulla base del colloquio odierno di aggiornamento (ore 9.10-9.45) si confermano le difficoltà nell’attività abituale in cui l’A.ta può essere attiva solo per 3 ½ ore al giorno per scarsa resistenza allo stress, aspetti interpretativi degli atteggiamenti degli altri, difficoltà nei contatti interumani. In un’attività di back office, semplice, ripetitiva, senza mansioni di contabile, dalla data odierna, non sussistono limitazioni PSI. (…)” (doc. AI 45/2).

                                         Sempre la dr.ssa __________, in uno scritto del 29 maggio 2012 indirizzato all’Ufficio AI con riferimento al progetto di decisione del 24 aprile 2012, ha rilevato che “(…) attualmente pur lavorando a tempo parziale (circa 40%), presenta delle importanti difficoltà nello svolgere le proprie mansioni in modo autonomo. Necessiterebbe infatti della presenza costante di un’altra persona in quanto non sarebbe in grado di organizzarsi anche solo in semplici compiti. Questo a causa dello stato psichico caratterizzato in particolare da attenzione e concentrazione ridotte, facile esauribilità, importante suscettibilità allo stress e al sovraccarico in genere. Purtroppo per quanto la paziente sia una persona disponibile e collaborante, presenta ancora una sintomatologia residua (compresi aspetti psicotici), che non le permette, al momento attuale, di ritrovare completamente la sua funzionalità. Una reintegrazione lavorativa, nell’ambito di mansioni semplici senza alcuna responsabilità e con ridotto contatto con le persone, a percentuale parziale, (massimo 50%) potrebbe evitare un ulteriore peggioramento dello stato psichico. (…)” (doc. AI 61/1).

 

                                         Quanto alla capacità di svolgere un’attività semplice senza essere sottoposta a stress e con contatto ridotto con le persone dopo che lo stesso dr. __________, vista la documentazione medica della dr.ssa __________ e il verbale della riunione presso il datore di lavoro del 13 giugno 2012, aveva deciso di aggiornare l’incarto dopo il proposto periodo di osservazione sul posto di lavoro fino a fine settembre (cfr. l’annotazione del 28 giugno 2012 sub doc. AI 63/1) , dal verbale del 16 ottobre 2012 (doc. AI 68/1-3), risulta che la responsabile vendita di __________ dell’__________ ha dichiarato:

 

"  (…)

ho osservato che non ci sono state solamente delle perdite di concentrazione alla fine del servizio.

 

Ecco i fatti osservati:

       Una sera è stato concordato che quando un abbonamento giungeva a scadenza era necessario sostituire la fotografia. Il giorno seguente di fronte ad un caso concreto, la signora RI 1 si è comportata come se non avesse percepito la direttiva;

     •  La sera del 24 agosto scorso alla sera, la signora RI 1 si è proposta di fare degli abbonamenti (Arcobaleno, Rail-Check) per un ufficio. Ho notato la fatica (difficoltà di ragionamento) che la signora RI 1 ha avuto con conseguente perdita di 30 minuti di tempo;

     •  Lo scorso 28 agosto la signora RI 1 non si è presentata al lavoro e abbiamo dovuto chiamarla al domicilio. La signora RI 1 doveva garantire le pause del personale ridotto presso il punto vendita, causa impiego esterno di altri colleghi. Faccio notare che l’informazione era già nota alla signora RI 1 lo scorso mese di maggio 2012 (affissa anche all’albo);

     •  Quello che si può notare è una mancanza di continuità nel ricordarsi le cose, i compiti che rientrano nelle mansioni abitudinarie. C’è volontà di fare ma c’è la confusione nel portare a termine gli incarichi;

     •  difficoltà nella comunicazione chiara con i clienti allo sportello.

 

[…]

 

Posso affermare che questa fatica nello svolgere l’attività è regolare.

 

[…]

 

Posso confermare che l’attività originale per cui è stata assunta la signora RI 1 presso il punto vendita di __________ non è assolutamente un lavoro semplice, poiché richiede una concentrazione e resistenza allo stress dall’inizio fino alla fine del turno di lavoro.

 

[…]

 

Posso confermare che la signora RI 1 mette tutto l’impegno possibile ma purtroppo denota le difficoltà sopraccitate.

 

(…)" (doc. AI 68/2-3, le sottolineature sono del redattore)

 

                                         Dalle dichiarazioni su enunciate della responsabile vendita di __________ dell’__________, non è possibile concludere che le difficoltà evidenziate difficoltà nel percepire le direttive e di ragionamento con necessità di maggior tempo per svolgere le consegne, rispettivamente la mancanza di continuità nel ricordarsi le cose e i compiti che rientrano nelle mansioni abitudinarie siano presenti solo allorquando è sottoposta a stress e del tutto assenti in un’attività adeguata.

                                         Va qui evidenziato che la responsabile vendita di __________ ha formulato le proprie osservazioni dopo che l’assicurata aveva dichiarato che “(…) vedo la differenza rispetto ad alcuni anni fa, prima del danno alla salute e mi rendo conto che durante lo svolgimento del servizio dopo determinate ore e specialmente quando sono sotto stress, la concentrazione e il rendimento diminuisce. Ho avuto delle difficoltà specialmente quando ero sotto stress, sul finale di turno la fatica e la concentrazione diminuivano. (…)” (doc. AI 68/1-2).

 

                                         In questo senso, stanti le risultanze suenunciate, non può essere condivisa la valutazione del 19 ottobre 2012 nella quale il dr. __________ ha concluso che “(…) sulla base del colloquio che si riferisce all’osservazione di tre mesi da giugno a metà ottobre 2012, oltre che informazioni mediche in dossier e osservazione diretta dell’A.ta, essa ha scarsa resistenza allo stress, difficoltà nei contatti interumani, deficit di attenzione e di concentrazione non compatibili con l’attività abituale. In attività, ad esempio di back office, semplice, ripetitiva, senza mansioni di contabile, con scarsi livelli di stress, non sussistono limitazioni PSI dall’osservazione SMR del 08.02.2012. (…)” (doc. AI 70/3).

 

                               2.8.   Alla luce di quanto sopra esposto gli atti devono dunque essere rinviati all’amministrazione affinché proceda ad un complemento istruttorio ordinando una perizia psichiatrica volta a chiarire compiutamente i limiti funzionali e l’evoluzione della capacità lavorativa tanto nella sua attività abituale quanto in un’alta attività adeguata e si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

 

                                         Nella sentenza 137 V 210 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio, tra l’altro per accertare problematiche non completamente risolte (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”).

                                         Giova qui ricordare che conformemente alla giurisprudenza federale una perizia deve essere ordinata qualora sussistono anche solo minimi dubbi riguardo all’attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne dell’assicurazione (in argomento vedi, tra le tante, la STF 9C_1021/2012 del 3 luglio 2013 e la 9C_330/2012 del 7 settembre 2012 entrambe con rinvio alla DTF 135 V 465).

 

                                         In particolare l’amministrazione dovrà prendere in considerazione la perizia di parte del 28 gennaio 2013 redatta dalla dr.ssa __________ corredata dalle valutazioni testistiche dei Lic. psi. __________ e __________ (doc. C/1-6).

                                         La dr.ssa __________ pone una diversa diagnosi (Sindrome schizoaffettiva, tipo depressivo; ICD 10 F 25.1) e nelle conclusioni si riferisce agli episodi di malattia occorsi nel 2005 e nel 2011. In questo senso, secondo questa Corte, la perizia di parte va considerata in quanto, da una parte è trascorso un tempo relativamente breve (due mesi e mezzo) tra la prima visita della dr.ssa __________ il 15 gennaio 2013 e la decisione impugnata, dall’altra la specialista (riferendosi anche a episodi di malattia antecedenti) mette in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 30 ottobre 2012 (in argomento vedi la STCA 32.2013.46 del 18 giugno 2013 che rinvia alla STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

                                         L’amministrazione dovrà altresì valutare la necessità o meno di procedere all’esecuzione di ulteriori test ritenuto che la somministrazione di test psicodiagnostici viene solitamente effettuata quando vi sono dei dubbi diagnostici.

                                         Non è invece possibile concludere per un’inabilità lavorativa del 100% (come attestato dalla dr.ssa __________ e preteso dall’insorgente con lo scritto dell’8 febbraio 2013; cfr. consid. 1.6) ritenuto, da una parte che per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e dall’altra parte che la dr.ssa __________ non ha nemmeno indicato da quando vi sarebbe da ritenere l’incapacità lavorativa totale attestata.

 

                                         Non appare invece necessario procedere ad un accertamento medico pluridisciplinare visto che l’insorgente non apporta alcun atto medico specialistico che documenterebbe un'inabilità lavorativa riconducibile a motivi d’ordine reumatologici. Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Inoltre nell’ambito degli accertamenti esperiti dall’Ufficio AI e che avevano portato alla conclusione che l’assicurata non poteva più svolgere la sua professione appresa di parrucchiera diplomata il dr. __________, spec. malattie delle vie respiratorie, asma e il dr. __________, FMH in dermatologia e venereologia, avevano concluso che, secondo i diversi test eseguiti, risultava una chiara inidoneità al lavoro quale parrucchiera e che era indispensabile procedere ad una riqualificazione professionale (cfr. doc. AI 6/3-4 e 6/5). Riformazione che ha in effetti avuto luogo (cfr. consid. 1.1) e che, da ultimo, ha permesso all’assicurata di lavorare, al 100% dal 2001 all’80% (a seguito di ristrutturazione interna) dal 2005, presso la __________ (vedi l’iter scolastico e professionale sub doc. AI 28/3).

 

                               2.9.   Quanto alle ulteriori censure in merito all’applicazione del metodo misto per il calcolo del grado d’invalidità e per aver ritenuto quale reddito da valido quello ottenibile quale parrucchiera diplomata ancorché prematuro ritenuto che la situazione medica deve ancora essere acclarata occorre  osservare quanto segue.

 

                                         Effettivamente a differenza di quanto fatto nel 1995 dopo aver dato personalmente la disdetta a causa di una malattia professionale (cfr. incarto disoccupazione) nel 2005, allorquando la __________ le avrebbe ridotto il pensum (dal 100% all’80% per motivi di ristrutturazione interna), l’assicurata non si è più iscritta al collocamento. Va qui evidenziato che ella a differenza di quanto sembrerebbe ritenere nel ricorso “(…) d’altra parte, la ricorrente preferì tenere l’occupazione all’80%, anche per le buone condizioni, che sono ancora presenti nell’ambito pubblico e soprattutto quando si tratta di un soggetto femminile. Evidentemente, nel privato un posto d’impiego al 100%, per una donna, verosimilmente non avrebbe consentito di realizzare un reddito simile a quello offerto dall’__________ e dunque per questa ragione la ricorrente rimase occupata all’80%. (…)” non avrebbe dovuto rescindere la sua attività all’80% ma si sarebbe potuta semplicemente iscrivere al collocamento alla ricerca di un’attività lavorativa nella misura del 20%.

 

                                         Quanto al reddito da valido, prima del danno alla salute l’assicurata aveva conseguito l’attestato di capacità federale quale parrucchiera per signora il 30 giugno 1989 (cfr. doc. 18/25) e da allora (fino a quando nel 1994 ha dovuto rinunciarvi per motivi di salute) ha lavorato in quel settore (cfr. il curriculum vitae sub doc. AI 18/20/21). Dagli atti non risulta che, indipendentemente dal danno alla salute, ella avrebbe voluto lasciare la professione appresa per una diversa attività. Pertanto è a giusto titolo che l’amministrazione ha considerato quale reddito da valido quello conseguibile quale parrucchiera e non invece, come preteso dall’insorgente, quello conseguito presso la __________ di __________, attività questa per la quale ella era stata riformata proprio a causa del danno alla salute.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione.

 

                                         Alla ricorrente, rappresentata da un sindacato, vanno riconosciute le ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti