Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.311

 

LG/sc

Lugano

11 settembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 30 novembre 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 27 marzo 2000 RI 1 è stato messo al beneficio di una mezza rendita d’invalidità (grado 54%) a far tempo dal 1° febbraio 1998 (doc. AI 54-1).

 

                               1.2.   In sede di revisione della rendita, avviata nel luglio 2001, l’amministrazione con la decisione dell’11 settembre 2003 ha attribuito a RI 1 una rendita intera a partire dal 1° agosto 2001 (tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute) (doc. AI 77-1).

 

                                         Nella medesima decisione è stata attribuita una rendita completiva per la moglie __________, una rendita semplice per il figlio __________, una rendita semplice per la figlia __________ e una rendita semplice per il figlio __________ (doc. AI 79-1).

 

                               1.3.   Nell’ambito delle revisioni delle rendite avviate nel mese di febbraio 2004 e nel mese di maggio 2010, l’Ufficio AI con gli scritti del 27 maggio 2004, rispettivamente del 9 agosto 2010, ha confermato all’assicurato l’erogazione della medesima rendita d’invalidità con un grado dell’80% (doc. AI 85-1, 95-1).

 

                               1.4.   Con decisione del 30 novembre 2012 l’amministrazione ha emesso un ordine di restituzione per prestazioni indebitamente percepite per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2012, per un importo di fr. 2'382.-- (rendita per figli per rendita AI del padre, 3 x fr. 794.--) (doc. AI 96-6).

 

                               1.5.   Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con le seguenti motivazioni:

 

"  Egregi Signori,

 

Sono RI 1, scrivo questa lettera perché nonostante avessi annunciato all’istituto delle assicurazioni sociali i cambiamenti riguardanti mia figlia __________, loro non hanno provveduto a eliminare le prestazioni.

 

In data 25 luglio 2012 mia figlia __________ ha scritto all’ufficio apposito una lettera riguardante la fine del tirocinio e l’inizio di ciò che avrebbe fatto.

 

La stessa lettera è stata mandata al municipio di __________ per gli assegni familiari per l’ex moglie e alla __________ (vedi allegati).

 

Come potrete leggere dagli allegati ho ricevuto il 16 agosto 2012 una risposta dalla cassa cantonale di compensazione AVS il quale mi comunicava che non avevo più alcun diritto alle prestazioni dal 01.09.2012.

 

In data 29 ottobre 2012 ho mandato una lettera alla Signora __________, la quale la informava su ciò che stavano facendo i miei figli __________ e __________. Infatti sulla lettera informo che la figlia si è iscritta in disoccupazione mentre il figlio frequenta la scuola superiore __________ a __________ (vedi certificati).

 

Verso l’inizio di novembre ho avuto una telefonata con la signora __________, la quale mi ha informato che la pratica era chiusa poiché avevano ricevuto tutte le informazioni necessarie.

 

Nonostante ciò mi è arrivata il 30 novembre 2012 una decisione delle prestazioni dell’AI di dover restituire a loro un importo di franchi 2382.00 per le pretazioni in esubero.

 

Non riesco a capire come mai la signora __________ mi abbia dapprima comunicato che ero apposto presso la loro assicurazione e poi mi abbia mandato una raccomandata che mi sollecitava a pagare l’importo.

 

Dunque ho chiamato l’incaricata per sapere il motivo della raccomandata e lei mi ha risposto che non ha ricevuto nessuna lettera del 25.07.2012 e che non si ricordava di una nostra telefonata precedente dove mi informava che la pratica era chiusa.

In conclusione mi sento preso in giro e non trovo corretto il comportamento che ha avuto ed ha tuttora con me.

 

Chiedo a voi di guardare le pratiche e di famri sapere se devo pagare un importo dove non ho colpa” (doc. I). 

 

                               1.6.   Nella risposta del 21 dicembre 2012 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurato deve restituire oppure no l'importo di fr. 2'382.--, corrispondenti alla rendita completiva per la figlia __________ per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2012.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

 

                                         La rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate (cpv. 4).

 

                                         Ai sensi dell’art. 25 cpv. 5 LAVS (rendita per orfani) per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.

 

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                     

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

 

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

 

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                               2.4.   Nel caso concreto si evince dalla documentazione dell’incarto che RI 1 è al beneficio di una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° agosto 2001 e di una rendita semplice per la figlia __________ (doc. AI 79-1).

 

                                         Dal contratto di tirocinio agli atti emerge che __________ ha concluso un contratto di tirocinio, quale operatrice socioassistenziale, dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2012 (cfr. doc. Cassa 028).

                                        

                                         Il 3 luglio 2012 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito: Cassa) ha inviato all'assicurato uno scritto nel quale ha indicato che: “nel corso del mese di agosto 2012 __________ terminerà la formazione e perciò il diritto alla rendita per figli viene a cadere. L’importo mensile di CHF 794.00 sarà versato per l’ultima volta il mese di agosto 2012 (doc. Cassa 018).

 

                                         In data 25 luglio 2012 __________ ha informato l’amministrazione che l’apprendistato di operatrice socioassistenziale avrebbe preso fine il 31 agosto 2012 (doc. A3).

 

                                         Il 23 ottobre 2012 la Cassa ha invitato il ricorrente a trasmettere i certificati scolastici per continuare il versamento delle rendite completive per i figli __________ e __________ (doc. Cassa 011).

 

                                         Con scritto del 29 ottobre 2012 RI 1 ha comunicato alla Cassa che la figlia __________ si era iscritta all’assicurazione disoccupazione l’11 ottobre 2012 (doc. Cassa 009).

                                        

                                         Resasi conto di avere erroneamente erogato le prestazioni anche dopo il mese di agosto 2012 l’amministrazione – il 30 novembre 2012 – ha emesso l’ordine di restituzione per prestazioni indebitamente percepite dal 1° settembre 2012 al 30 novembre 2012 per un importo di fr. 2'382.-- (3 x 794.--).

 

                                         Questa Corte non può che approvare la decisione dell’amministrazione di chiedere la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite per il periodo indicato essendo pacifico che la figlia del ricorrente, a partire dal 1° settembre 2012, non aveva più diritto alla rendita completiva avendo terminato l’apprendistato di operatrice socioassistenziale.

 

                                         Il ricorrente, da parte sua, come rettamente sottolineato dall’Ufficio AI in sede di risposta (cfr. doc. IV) non ha contestato di aver ricevuto la suddetta rendita anche dopo la fine di agosto. Egli ha piuttosto lamentato di avere ricevuto rassicurazioni sulla chiusura della pratica: “Verso l’inizio di novembre ho avuto una telefonata con la signora __________, la quale mi ha informato che la pratica era chiusa poiché avevano ricevuto tutte le informazioni necessarie” e di avere, malgrado ciò, ricevuto comunque una decisione di restituzione per prestazioni indebitamente percepite (cfr. doc. I).

 

                               2.5.   L’assicurato ha, in sostanza, sollevato la questione della buona fede, da mettere in relazione con una richiesta di condono (doc. I).       

 

                                         Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 ; STCA 38.2011.45 del 23 novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).

 

                                         In simili circostanze gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, si esprima sulla domanda di condono.

 

                               2.6.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.                                            

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, si esprima sulla domanda di condono

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti