Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 novembre 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1969, di professione giardiniere indipendente, l’11 aprile 2010 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI (doc. AI 1-1).
B. Esperiti gli accertamenti medici ritenuti necessari, con decisione del 29 settembre 2010 (doc. AI 16-1), preavvisata dal progetto del 27 luglio 2010 (doc. AI 15-1), l’UAI ha respinto la domanda poiché l’interessato ha ricominciato l’attività lavorativa al 100% dal 1° giugno 2010 e non ha presentato un periodo ininterrotto di almeno un anno con un’incapacità lavorativa del 40%.
C. Il 26 aprile 2012 RI 1 ha presentato una nuova domanda (doc. AI 17).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici ritenuti necessari, con decisione del 23 novembre 2012 (doc. AI 45-1), preavvisata dal progetto di decisione del 4 ottobre 2012 (doc. AI 34-1), l’UAI ha respinto la domanda, non essendoci alcun grado d’invalidità. L’amministrazione ha inoltre evidenziato che non è ancora trascorso l’anno di attesa di cui all’art. 28 LAI.
D. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo il rinvio dell’incarto all’amministrazione per completare l’istruttoria (doc. I). L’insorgente sostiene che il provvedimento si fonda su conclusioni mediche incomplete, poiché non tiene conto del peggioramento dello stato di salute intervenuto dopo l’allestimento della perizia del dr. med. __________ del mese di aprile 2012. Il ricorrente sostiene che sia il suo medico curante, dr. med. __________, il 16 ottobre 2012, sia lo specialista FMH in neurologia, dr. med. __________, hanno certificato uno stato valetudinario peggiorato rispetto a quanto figura nel referto peritale.
E. Con risposta del 4 gennaio 2013 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
F. Pendente causa il ricorrente ha prodotto un certificato medico del dr. med. __________ del 10 maggio 2013 (doc. VI). Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito, l’UAI è rimasto silente (doc. VII).
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).
3. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
4. Nel caso di specie il 4 aprile 2012 l’insorgente è stato sottoposto ad una visita peritale su richiesta dell’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno, ad opera del dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, medicina manuale (doc. Cassa malati 15).
Dopo aver posto la diagnosi di sindrome cervicovertebrale e lombovertebrale cronica/recidivante con anamnesticamente irritazioni periferiche di natura mista spondilogena/radicolare in/con turbe statiche del rachide (tendenzialmente piatto), alterazioni degenerative: cervicale: discopatie tra C3 e C6 con in C5/6 ernia intraforaminale a destra (RM del 17.02.2010); lombare: discopatie tra L3 ed S1, in L3/4 con ernia discale intraforaminale a sinistra (RM del 27.12.2011), con disequilibrio muscolare nel cinto scapolare e pelvico, lo specialista ha affermato:
“(…)
All’origine della presente incapacità lavorativa in qualità di giardiniere indipendente, certificata del 50% dal 6.12.2011 in poi (ma con ripercussioni sulla capacità lavorativa già negli anni precedenti) vi è una sintomatologia dolorosa del rachide, coinvolgendo sia il tratto cervicale che quello lombare con ad intermittenza dolori anche periferiche, prevalentemente nel braccio destro (e nella gamba sinistra). La sofferenza ha una caratteristica meccanica ed appare dipendente in particolare dagli sforzi effettuati sul lavoro con difficoltà dichiarate a lavorare con il busto flesso od in torsione, a lavorare manualmente sopra l’altezza della testa ed a trasportare pesi. Sul piano morfologico sono documentate alterazioni degenerative sia cervicali che lombari, entrambe con una certa progressione nel corso del tempo (documentazione a disposizione a partire dal 2003).
La sintomatologia sembra rispondere solo parzialmente alle cure attuate con dolori secondo il paziente persistenti anche in questi ultimi 2 mesi malgrado la fisioterapia e farmacoterapia tutt’ora in corso.
L’esame clinico mostra un 43.enne in condizioni generali buone, di costituzione atletica, che presenta al rachide turbe statiche evidenti (raddrizzamento sub completo delle curvature fisiologiche) associate a limitazioni funzionali, attualmente da lievi a moderate sia al livello cervicale che al livello lombare e senza al momento segni di una sofferenza periferica né di tipo muscolo-tendineo (spondilogena) né neurocompressiva (radicolare).
Alla luce dei miei riscontri ma soprattutto considerando l’anamnesi con disturbi pluriennali all’origine di interruzioni ripetute del lavoro ed in presenza di una patologia degenerativa evolutiva sul piano strutturale, ritengo il paziente solo parzialmente idoneo a svolgere ulteriormente il suo lavoro di giardiniere indipendente, attività che rischia di compromettere ulteriormente il suo stato di salute in futuro.
Considerando stabilizzate le sue condizioni fisiche valuto la sua capacità funzionale residua come segue:
- sollevamento e/o trasporto di carichi (rispettando l’ergonomia per il rachide):
. molto leggeri (fino a 5 kg): normale
. medi (da 11 a 25 kg): lievemente ridotta
. pesanti (da 26 a 45 kg): esigua a nulla
. sopra il piano delle spalle:
- di 5 kg: lievemente ridotta
+ di 5 kg: molto ridotta
- manipolazione di oggetti ed attrezzi:
. leggeri/di precisione: normale
. medi: lievemente ridotta
. pesanti: ridotta a molto ridotta
- posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
. a braccia elevate: lievemente ridotta
. con rotazione del tronco: lievemente ridotta
. seduta e piegata in avanti: normale
. eretta e piegata in avanti: ridotta
. inginocchiata: normale
. con ginocchia in flessione: normale
- mantenere posizioni statiche:
. seduta: normale
. eretta: lievemente ridotta
- spostarsi/camminare:
. fino a 50m: normale
. oltre 50m: normale
. per lunghi tragitti: normale
. su terreno accidentato: normale
. salire/scendere scale: normale
- diversi:
. il paziente dovrebbe evitare lavori richiedenti movimenti rotatori continui con la colonna cervicale rispettivamente che necessitano di un controllo visivo sopra l’orizzontale
. dovrebbe evitare strumenti vibranti
. non presenta difficoltà nel mantenere l’equilibrio corporeo
Per la sua attività di giardiniere indipendente valuto la capacità lavorativa non superiore al 60% inteso come misto tra riduzione della presenza e del rendimento. Tenuto conto delle mie considerazioni sopra questa valutazione è da ritenere definitiva.
Per un’attività lucrativa consone alle limitazioni stabilite il signor RI 1 risulta invece abile in forma normale (presenza e rendimento) e questo a partire da subito.
Il caso sembra già essere stato segnalato all’AI in vista di misure reintegrative che ritengo indicate.
Il trattamento in corso è quello comunemente proponibile per la presente patologia senza che con ciò ci si potrà aspettare un miglioramento duraturo del quadro clinico nel corso del tempo.” (doc. AI 15)
Il 1° giugno 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni del dr. med. __________, accertando un’incapacità lavorativa, nell’attività di giardiniere, del 50% dal 22 novembre 2010 al 30 aprile 2011 e dal 6 dicembre 2011 al 3 aprile 2012 ed al 40% dal 4 aprile 2012 (doc. AI 25-2).
In attività semplici e leggere il medico SMR ha certificato un’incapacità lavorativa del 50% dal 22 novembre 2010 al 30 aprile 2011 e dal 6 dicembre 2011 al 3 aprile 2012 e dello 0% dal 4 aprile 2012.
Il 16 ottobre 2012 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, ha affermato:
“Diagnosi
- sindrome cervicobrachiale su turbe statico-degenerative del rachide su ernia discale C3-C4, C4-C5 e C5-C6 (MRI del 17.02.2010). Dysbalance muscolare cinto-scapolo-omerale e pelvico.
- Sindrome lombospondilogena, probabilmente lomboradicolare L3 sinistra di tipo irritativo su protrusione discale L3-L4, discopatie lombari polidistrettuali (MRI del 27.12.2011) sovraccarico lombosacrale con ilio-sacralgia sinistra
- emicrania parossistica orbitale destra anamnestica
- stato dopo colpo di frusta il 20.08.2011
- probabile sindrome del tunnel carpale destro
Il paziente nel corso degli ultimi mesi ha lamentato sempre dolori a livello cervicale lombare, in particolare durante l’attività lavorativa che è stata svolta nella misura del 50%. Il 4.4.2012 è stato visitato dal Dr. __________, FMH Reumatologia a __________ per la __________. Per la sua attività di giardiniere indipendente è stata valutata una capacità lavorativa non superiore al 60% inteso come misto tra riduzione della presenza e del rendimento. Questa valutazione è da ritenere definitiva. Secondo il Dr. __________ sono indicate misure reintegrative da parte dell’AI.
Ritengo indispensabile che il paziente possa essere sottoposto ad una perizia medica da parte dei medici consulenti dell’AI prima di prendere una decisione in questo senso.” (doc. AI 37-1)
Il 23 ottobre 2012 il dr. med. __________, FMH in neurologia, dopo aver visitato il ricorrente ed aver effettuato un’elettromiografia, ha affermato:
“(…)
CONCLUSIONI: ulteriore moderato peggioramento della conduzione segmentale sensitivo-motoria, per entrambi i nn. mediani nei canali carpali, sempre nettamente più importante a destra.
Nessun segno di anastomosi medio-ulnare, né di polineuropatia. Clinicamente nessuna sindrome cervico-vertebrale, solo leggera limitazione funzionale, non segni di sofferenza radicolare ai MS.
Chiedere il parere di uno specialista della mano (il Paz. è fortemente infastidito sul lavoro, perde la sensibilità della mano destra, con rischio di ferirsi).” (doc. AI 43-2)
Il 15 novembre 2012 il dr. med. __________, dopo aver esaminato la documentazione medica prodotta, ha affermato:
“PROCEDERE:
Come si evince dai rapporti su’ citati, le informazioni pervenuteci dal Dr. med. __________ e del Dr. med. __________ non apportano alcun nuovo elemento medico che non sia già stato valutato.
L’A. infatti è già stato accuratamente valutato tramite perizia reumatologica da parte del Dr. med. __________ nell’aprile 2012 che ha valutato anche la problematica già da tempo presente della sindrome del tunnel carpale.” (doc. AI 44-1)
Il 10 maggio 2013 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, ha affermato:
“(…)
Diagnosi
- stato dopo intervento di decompressione del canale carpale destro il 07.02.2013 per sindrome del tunnel carpale
- sindrome cervicobrachiale su turbe statico-degenerative del rachide su ernia discale C3-C4, C4-C5 e C5-C6 (MRI del 17.02.2010). Dysbalance muscolare cinto-scapolo-omerale e pelvico
- sindrome lombospondilogena, probabilmente lomboradicolare L3 sinistra di tipo irritativo su protrusione discale L3-L4, discopatie lombari polidistrettuali (MRI del 27.12.2011) sovraccarico lombosacrale con ilio-sacralgia sinistra
- emicrania parossistica orbitale destra anamnestica
- stato dopo colpo di frusta il 20.08.2011
Si tratta di un paziente 43enne, di professione giardiniere, che da tempo presenta un formicolio che interessa tutto l’arto superiore destro, come pure la mano sinistra. La prova di Tinel è risultata positiva a destra e negativa a sinistra. Il 23.10.2012 il paziente è stato visitato dal Dr. __________, il quale ha riscontrato un ulteriore moderato peggioramento della conduzione sensitivo-motoria per entrambi i nervi mediani nei canali carpali, rispetto agli esami precedenti del 2010-2011, nettamente più importante a destra. Il dr. __________, FMH Chirurgia della mano a __________, ha effettuato il 07.02.2013 una decompressione del canale carpale destro. Per questo motivo il paziente è rimasto inabile al 100% dal 07.02.2013 al 06.03.2013 ed ha ripreso l’attività lavorativa al 50% dal 07.03.2013 (come in precedenza). Il Dr. __________, FMH Reumatologia, aveva visitato il paziente il 04.04.2012 ed aveva valutato una capacità lavorativa non superiore al 60% per la sua attività di giardiniere indipendente, inteso come misto tra riduzione della presenza e del rendimento. Questa valutazione è da ritenere definitiva. A mio avviso il paziente dovrebbe poter beneficiare di una nuova visita reumatologica da parte del Dr. __________, a distanza di un anno dalla precedente, per verificare l’attuale capacità lavorativa effettiva del paziente.” (doc. VI/Bis)
5. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipen-denza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il po-tenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicura-zione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economi-ca (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare che l’allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
6. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del dr. med. __________, specialista FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione.
Il suo referto, datato 4 aprile 2012, è infatti da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Il perito, dopo aver descritto l’anamnesi famigliare, personale remota, sociale ed attuale, lo stato reumatologico e lo stato neurologico periferico, ha posto la diagnosi di sindrome cervicovertebrale e lombovertebrale cronica/recidivante con anamnesticamente irritazioni periferiche di natura mista spondilogena/radicolare in/con turbe statiche del rachide (tendenzialmente piatto), alterazioni degenerative: cervicale: discopatie tra C3 e C6 con in C5/6 ernia intraforaminale a destra (RM del 17.02.2010); lombare: discopatie tra L3 ed S1, in L3/4 con ernia discale intraforaminale a sinistra (RM del 27.12.2011), con disequilibrio muscolare nel cinto scapolare e pelvico ed ha stabilito che per la sua attività di giardiniere indipendente la capacità lavorativa non è superiore al 60%, mentre per un’attività lucrativa consone alle limitazioni ivi elencate risulta abile in forma normale (presenza e rendimento).
Lo specialista si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata.
Al referto va attribuita piena forza probante.
7. Il ricorrente contesta la valutazione medica facendo capo a due attestati del proprio curante, dr. med. __________, del 16 ottobre 2012 (doc. AI 37-1) e del 10 maggio 2013 (doc. VI/Bis), nonché un referto del dr. med. __________, FMH neurologia, del 23 ottobre 2012 (doc. AI 43-2). L’insorgente ha inoltre trasmesso un certificato del 24 settembre 2012 del dr. med. __________ che ha attestato un’inabilità al lavoro al 50% dal 24 gennaio 2012 al 31 ottobre 2012 (doc. AI 36-1).
La documentazione prodotta dall’insorgente non è atta a sovvertire quanto stabilito dalla perizia del dr. med. __________.
In primo luogo, il certificato del 16 ottobre 2012 del proprio curante (doc. AI 37-1) si esaurisce in sostanza nella richiesta di sottoporre il ricorrente ad una perizia medica da parte dell’AI prima di prendere una decisione in merito. Il dr. med. __________ non fornisce tuttavia elementi medici oggettivi che possano mettere in dubbio il referto allestito dal dr. med. __________. La “probabile sindrome del tunnel carpale destro”, era infatti già stata esaminata anche dallo specialista in reumatologia (doc. Cassa malati 12-3:”compressione cronica del nervo mediano nel canale del carpo a destra”). Per il resto la diagnosi del curante si basa su due MRI del 17 febbraio 2010 e del 27 dicembre 2011, anch’esse già prese in considerazione dal perito (cfr. doc. AI 15-9).
In secondo luogo va evidenziato che il medesimo curante, attestando, il 24 settembre 2012, un’inabilità lavorativa del 50% dal 24 gennaio 2012 al 31 ottobre 2012 (doc. AI 36-1), ha confermato implicitamente che dalla perizia del 4 aprile 2012 e perlomeno fino alla data di emissione del certificato (24 settembre 2012), lo stato di salute del ricorrente è rimasto stabile e non ha subito alcun peggioramento.
Ciò vale anche per il periodo successivo, perlomeno fino all’emissione della decisione impugnata. Infatti, anche se il dr. med. __________ ha evidenziato, il 23 ottobre 2012, che l’interessato ha subito un “ulteriore moderato peggioramento della conduzione segmentale sensitivo motoria per entrambi i nn. mediani nei canali carpali sempre nettamente più importante a destra” (doc. AI 43-2) che ha poi portato all’intervento del 7 febbraio 2013 del dr. med. __________ (doc. VI/bis) ed all’incapacità lavorativa totale per circa un mese (doc. VI/Bis), il medesimo curante, nel referto del 10 maggio 2013 (doc. VI/Bis), ha comunque attestato che il ricorrente “ha ripreso l’attività lavorativa al 50% dal 07.03.2013 (come in precedenza”; sottolineatura del redattore).
Ciò a dimostrazione che l’asserito ulteriore moderato peggioramento nel canale carpale non ha avuto alcuna influenza sulla capacità lavorativa, se non per il mese successivo all’intervento chirurgico.
A
questo proposito va rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità
giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si
presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente
possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo
provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid.
1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Per cui l’incapacità lavorativa al 100% successiva all’emissione della decisione impugnata non può essere presa in considerazione nell’ambito della presente procedura ma va semmai fatta valere con un’altra domanda.
Per contro, la differente valutazione medica dell’incapacità lavorativa tra lo specialista, dr. med. __________ ed il medico curante, dr. med. __________, medico generalista, è spiegabile, anche, con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia; cfr. sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Va ancora abbondanzialmente evidenziato che il dr. med. __________, nei citati referti, non ha messo in dubbio i periodi di incapacità lavorativa attestati dal medico SMR, dr. med. __________, con effetto dal 22 novembre 2010 e dai quali emerge un’incapacità lavorativa del 50% dal 22 novembre 2010 al 30 aprile 2011 e dal 6 dicembre 2011 al 3 aprile 2011 e del 40% dal 4 aprile 2012. Del resto la circostanza che l’interessato è incapace al lavoro al 50% dal 6 dicembre 2011 è stato attestato dal medesimo curante in data 11 gennaio 2012 (doc. Cassa malati 14-2).
Per cui, ritenuto che al momento dell’emissione della decisione impugnata l’interessato non aveva ancora presentato un anno d’incapacità lavorativa media del 40%, come richiesto dall’art. 28 LAI, egli in ogni caso non poteva beneficiare di una rendita AI.
Alla luce di quanto sopra esposto questo TCA evidenzia, da una parte, che l’ulteriore “moderato peggioramento della conduzione segmentale sensitivo-motoria per entrambi i nn. mediani nei canali carpali sempre nettamente più importante a destra” (cfr. doc. AI 43-2) non ha avuto un’influenza sulla capacità lavorativa del ricorrente (cfr. doc. VI/Bis), se non dopo l’intervento chirurgico (che tuttavia non è determinante per la procedura in esame). Per cui la perizia del dr. med. __________, al 23 novembre 2012, manteneva tutta la sua validità. D’altra parte l’interessato, al 23 novembre 2012 non era stato incapace al lavoro al 40% per un anno ininterrottamente ai sensi dell’art. 28 LAI e dunque non poteva comunque beneficiare di alcuna rendita.
Questa conclusione è stata confermata anche dal medico SMR, dr. med. __________, il 15 novembre 2012 (doc. AI 44-1).
A questo proposito va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Del resto, circa la possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute malgrado la patologia del canale carpale destro, è utile ricordare quanto il TF (fino al 31 dicembre 2006 TFA) e il TCA hanno giudicato in fattispecie riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - il TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano):
" (…)
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstä-tigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungs-funktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)." (sottolineature del redattore)
In un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professio-nalmente, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:
" (…)
La tesi cantonale, in
quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In
effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già
ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste
un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità
lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI
1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.
331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità
di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale
ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con
conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione
(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata
del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si
misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della
residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono
sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale
del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di
intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni
invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e
riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3 marzo 2005).
È poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello delle due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In concreto quindi alla luce della giurisprudenza sopra riportata, questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie sul mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare al 100%.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto non è necessario effettuare ulteriori accertamenti medici, ed in particolare allestire una perizia reumatologica.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Va comunque ancora ribadito che l’insorgente, se ritiene che successivamente all’emissione della decisione impugnata del 23 novembre 2012 vi sia stato un peggioramento del suo stato di salute, può inoltrare un’ulteriore domanda.
8. Per il resto, con il ricorso l’insorgente, a giusta ragione, non contesta né il rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. AI 31-1), né la circostanza che, nell’ambito dell’obbligo di ridurre il danno, occorre prendere in considerazione l’ambito lavorativo dove l’assicurato sfrutta al meglio la propria capacità di lavoro (cfr. la sentenza 32.2012.165 del 29 novembre 2012) e la conseguente applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.
Al fine di stabilire l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata.
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Occorre ancora rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
9. L’Alta Corte ammette di principio la possibilità di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004).
Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001, I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
Ad esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.
Nella STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
A livello cantonale vanno rammentate le sentenze 32.2006.53 del 21 settembre 2007 e 32.2009.91 del 10 settembre 2009 del TCA. Nel primo caso, all’interessato, posatore di pavimenti indipendente nato nel 1973, in seguito ad una revisione avviata d’ufficio dall’UAI, era stata soppressa la rendita. Il Tribunale al consid. 2.10 ha rilevato che “l’Ufficio AI non ha quindi applicato il metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4 e 2.9), essendo stato possibile accertare con cognizione di causa l’utile conseguito dall’assicurato negli ultimi anni prima dell’insorgenza del danno alla salute tramite i dati fiscali e non essendo stato addotto nulla circa una eventuale non rappresentatività dei redditi fiscalmente tassati” e, dopo aver rammentato la giurisprudenza e le norme applicabili, ha concluso affermando che “in concreto, poiché non risultano dagli atti circostanze – soggettive ed oggettive – che impongano di concludere in senso contrario, un cambiamento di professione può ritenersi esigibile. Ne discende che a ragione l’amministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione dell’invalidità il metodo ordinario del raffronto dei redditi prescindendo dall’applicazione di quello straordinario” (cfr. pag. 26- 27 della sentenza). Nella seconda sentenza si trattava di un assicurato, nato nel 1964, attivo quale giardiniere manutentore indipendente, abile all’80% in attività adatte al suo stato di salute che il 5 novembre 2007 aveva presentato una richiesta di prestazioni AI. In quell’occasione il TCA ha escluso l’utilizzo del metodo straordinario, affermando, al consid. 2.13 che “l’amministrazione ha valutato il grado di invalidità dell’assicurato applicando il metodo ordinario del raffronto dei redditi. Il TCA, richiamata la giurisprudenza federale esposta al consid. 2.4., ritiene corretto l’agire dell’amministrazione, essendo ragionevolmente esigibile che l’assicurato, nato nel 1964, sfrutti la propria capacità lavorativa residua in un’attività lavorativa dipendente.”
In concreto l’interessato è nato nel 1969, per cui, da un punto di vista oggettivo nulla osta ad un cambiamento dell’attività lavorativa giacché l’insorgente non ha ancora raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esistono possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro ritenuto equilibrato (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2). Inoltre, i posti di lavoro esigibili non sono così limitati da rendere incerta la possibilità di trovare un’occupazione in un luogo prossimo al domicilio del ricorrente che vive in una zona densamente popolata e con numerosi posti di lavoro (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2; nonché la già citata sentenza 9C_924/2011 del 3 luglio 2012).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito che l’insorgente deve cambiare professione per ridurre il danno ed ha applicato la procedura ordinaria di raffronto dei redditi.
10. Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha correttamente quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire nel 2010 in fr. 48'539 (doc. AI 31-9).
11. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2013, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9 febbraio 2012) per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato, quale giardiniere indipendente, avrebbe guadagnato, nel 2010, fr. 48’539 (cfr. consid. 10). Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 55’976, cfr. Tabella TA1 p.to 02 “silvicoltura”, livello di qualifica 4, fr. 4’411.-- X 12 mesi, riportato su 42.3 [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2013, p. 94]).
In concreto sono pertanto dati gli estremi per ridurre il salario statistico da invalido dell’8,3% (13,3% - 5), conformemente alla sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 (cfr. anche sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013).
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, ha affermato:
“5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheitskontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”
Nel caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione globale, assai generosa, del 19% (9% per attività leggere e 10% per altri svantaggi sociali).
In concreto, anche volendo prendere in considerazione una diminuzione globale del 20% (cfr. 9C_179/2013 del 26 agosto 2013), più favorevole per il ricorrente, l’interessato non avrebbe comunque diritto ad una rendita.
Infatti, raffrontando il reddito da valido di fr. 48’539 con quello da invalido di fr. 61'164, ridotto dapprima dell’8,3% (gap salariale) a fr. 56'088 e poi del 20% (riduzione sociale) a fr. 44’870, si ottiene un grado d’invalidità dell’8% che non da diritto ad alcuna rendita.
12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti