Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 novembre 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
A. RI 1, nata nel 1980, ausiliaria di pulizie in cucina, ha inoltrato il 9 dicembre 2011 (doc. 1) una richiesta di prestazioni AI a seguito dell'incidente stradale del 19 dicembre 2010, che inizialmente l'ha resa inabile al lavoro al 100% e poi al 50%.
B. Esperiti sia accertamenti medici richiamando l'intero incarto dall'assicuratore contro gli infortuni e dall'assicuratore malattia, che ha fatto esperire una perizia SAM pluridisciplinare (neurologica, psichiatrica e reumatologica), sia economici, in particolare un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica (doc. 42), con decisione del 28 novembre 2012 (doc. A), preceduta da un progetto del 19 ottobre 2012 (doc. 50), l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d'invalidità dell'assicurata inferiore al 40% (era del 38% dall'ottobre 2011 rispettivamente del 17% dal marzo 2012).
C. Contro la succitata decisione l'assicurata ha formulato ricorso al TCA il 14 dicembre 2012 (doc. I) e ha chiesto di essere sottoposta ad una nuova perizia medica, lamentando di essere ancora inabile al lavoro al 50%. A suo dire, l'esito degli accertamenti predisposti dall'Ufficio AI sarebbe errato, sia nella misura in cui è stata ritenuta inabile al 20% anziché al 50% dopo l'incidente della circolazione del 19 dicembre 2010, sia perché l'amministrazione l'ha ritenuta casalinga per il 30% del tempo e salariata per il restante 70%, mentre essa andrebbe ritenuta salariata al 100% sino al mese di giugno 2010, avendo lavorato a tempo pieno per la __________ di __________. La ricorrente ha poi evidenziato di percepire un'indennità per malattia del 50% da parte di __________ e per il restante 50% di ricevere l'indennità di disoccupazione. Una nuova perizia medica dovrebbe quindi accertare il suo stato di salute.
D. Con la risposta di causa del 21 dicembre 2012 (doc. IV) l'Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, confermando la correttezza e la validità della perizia pluridisciplinare che ha ritenuto l'assicurata abile al lavoro all'80% sia nella sua abituale professione sia in altre attività adeguate. La ricorrente non ha comprovato, a mezzo di certificati medici, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a quello stabilito dai periti del SAM. Inoltre, l'assicurata è da considerare quale casalinga per il 30% visto che lei stessa ha deciso, dal 1° maggio 2010, di ridurre il tempo di lavoro dal 100% al 70% per organizzare meglio le sue attività personali e familiari. Infine, l'UAI ha comunque precisato che quand'anche si volesse ritenere un tempo pieno come salariata, il calcolo del grado di incapacità di guadagno ammonterebbe al 17% e quindi il diritto alla rendita AI sarebbe ugualmente rifiutato.
L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Secondo l'art. 28a cpv. 2 LAI, l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti (art. 28a cpv. 3 LAI).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione) ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).
L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2).
3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione di patrimoni e le attività benevole gratuite, ma non le attività di svago, del tempo libero (N. 3091 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS).
L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
4. Nel caso in cui invece l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile il citato art. 28a cpv. 3 LAI.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
L'Alta Corte, in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 288).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 288; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190 seg.).
Va osservato che in materia di contributi AVS, un assicurato che da anni esercita un'attività lucrativa il cui carattere lucrativo è dubbioso e la cui importanza economica è di poco conto e da cui non trae alcun reddito, va considerato come persona senza attività ex art. 10 LAVS (RCC 1987 pag. 447/488 consid. 4a). In sostanza, quindi, generalmente un assicurato va considerato senza attività lucrativa se si mantiene principalmente grazie alla sostanza di cui dispone o dai redditi della stessa in quanto i redditi da attività lucrativa sono di poco conto o inesistenti (sull'argomento, cfr. anche RCC 1986 pag. 540 seg.).
6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Nella STFA del 29 settembre 1998 (I 148/98), al considerando 3b, l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate).".
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella sentenza del 4 luglio 2007 (I 384/06), il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).”.
7. Nel caso di specie l'UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, con la decisione impugnata ha negato alla ricorrente il diritto ad una rendita d'invalidità. Il raffronto fra il reddito conseguito senza invalidità ed il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile, tenuto conto sia di una riduzione del 50% per un'abilità lavorativa esigibile al 50% sia del 9% per la possibilità di svolgere determinate attività stanti le limitazioni espresse dai periti, ha dato luogo ad una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 49% dall'ottobre 2011 e del 18% dal marzo 2012 (ritenuta, però, un'esigibilità lavorativa del 100%). Ritenuto poi l'impedimento del 13,5% nella conduzione dell'economia domestica, l'Ufficio AI ha quindi ottenuto un grado di invalidità globale del 38% dall'ottobre 2011 e del 17% dal marzo 2012.
Dal lato medico, il perito psichiatra incaricato dall'assicuratore malattia dell'assicurata ha accertato che la stessa era abile al lavoro all'80% dal 22 marzo 2011 nella sua professione di ausiliaria di cucina ed in altre attività, mentre come casalinga la capacità lavorativa era del 90%.
Il reumatologo ha stabilito che l'assicurata presentava una diminuzione del rendimento al massimo del 5% nella precedente attività, mentre in attività leggere ed adatte che rispettassero i limiti funzionali elencati nel suo referto, l'esperto ha accertato un'abilità lavorativa del 100%.
Infine, dal punto di vista neurologico, la ricorrente era totalmente abile al lavoro in qualsiasi tipo di attività.
Sulla scorta di queste considerazioni mediche, il consulente in integrazione professionale (doc. 47) ha stabilito in Fr. 32'838.- il salario da valida della ricorrente nel 2010 senza il danno alla salute se avesse ancora lavorato al 70% come ausiliaria di pulizie in cucina per il suo precedente datore di lavoro.
In altre attività adeguate, per il periodo dall'ottobre 2011 è stata ritenuta la situazione seguente (doc. 50-8): a livello nazionale la media del salario ipotetico per le donne aggiornato al 2010 è di Fr. 52'887,94 (categoria 4.2). Riportato sul tempo lavorativo del 70% quale salariata (Fr. 37'021,56) e della capacità lavorativa del 50% (Fr. 18'510,78), ritenuta anche una diminuzione del 4% per attività leggere e del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, si ottiene un reddito da invalida di Fr. 16'844,81. Paragonando questo dato con il reddito ipotetico da valido, si ha una perdita di guadagno del 48,70% (49%).
Per il successivo periodo valido dal marzo 2012 (doc. 50-5), tenuto conto sempre di un tempo di lavoro del 70% (Fr. 37'021,56) e di una capacità lavorativa dell'80% (Fr. 29'617,24), come pure dei medesimi fattori di riduzione (9%), si ottiene un reddito da invalida di Fr. 26'951,69. Partendo dunque da un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 32'838.- e da un reddito da invalida di Fr. 26'951,69, il grado d'invalidità ottenuto è del 17,93%.
Inoltre, l'esito dell'inchiesta economica ha stabilito nel 13,5% l'invalidità dell'insorgente come casalinga (doc. 42).
Adottando il metodo misto valido per le persone che esercitano parzialmente un'attività lucrativa, l'UAI ha stabilito che la limitazione del 13,5% nell'attività di casalinga, esercitata al 30% del suo tempo, comporta un grado d'invalidità del 4%. L'inabilità parziale in attività salariate, invece, che in precedenza la ricorrente esercitava nella misura del restante 70% del tempo, dà un grado d'invalidità del 34% nel primo periodo rispettivamente del 13% dal marzo 2012. Sommando le due incapacità al guadagno, si ottiene un grado d'invalidità totale del 38% dall'ottobre 2011 e del 17% dal mese di marzo 2012, gradi che però non comportano l'erogazione di una rendita AI (doc. 51).
Nel ricorso l'assicurata sostiene che la sua capacità lavorativa è tuttora del 50% e lo è sin dal 27 giugno 2011, tanto che da __________ percepisce un'indennità per malattia del 50% e dall'assicurazione contro la disoccupazione riceve delle indennità di disoccupazione per il restante 50%.
La ricorrente ha quindi postulato che sia effettuata una nuova perizia medica che accerti il suo attuale grado di invalidità.
8. A seguito dell'incidente della circolazione stradale del 19 dicembre 2010, l'assicuratore infortuni ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni fino al 17 ottobre 2011. Dopodiché è subentrata la Cassa malati dell'assicurata, che le ha versato le indennità giornaliere per malattia e che il 30 e 31 gennaio 2012, come pure nei giorni 2, 3 e 13 febbraio 2012, l'ha sottoposta ad un accertamento medico pluridisciplinare da parte del Servizio Accertamento Medico di __________.
Il 2 marzo 2012 (doc. 22 dell'incarto della Cassa malati) il SAM ha reso la sua perizia medica, che riassume tutti gli atti medici messi a sua disposizione, espone l'anamnesi (familiare, personale, sociale, professionale, patologica, sistemica), la descrizione della giornata, le constatazioni obiettive del perito SAM che l'ha visitata e gli esiti degli esami di laboratorio e radiologici (RX colonna cervicale e lombare, RX del ginocchio) eseguiti il 31 gennaio 2012.
Alla luce dei consulti psichiatrico, reumatologico e neurologico, è stato possibile porre la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (TCD-10 F33.00); sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4); sindrome dolorosa panvertebrale cronica con/su possibile incipiente spondilartrosi L4/L5 e L5/S1, minima protrusione discale posteriore C6-C7.
Dal punto di vista psichiatrico, la ricorrente è stata valutata dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 13 febbraio 2012 ed il seguente 17 febbraio (doc. 22-34 CM) lo specialista ha reso il proprio referto.
Egli ha rilevato che l'assicurata tendeva a dilungarsi in lunghe descrizioni senza aggiungere una sostanziale informazione ed a parlare a ruota libera. Il tono dell'umore era lievemente orientato verso il polo negativo. V'era una quota d'angoscia lieve in merito all'incidente del 19 dicembre 2010, l'ansia libera era lieve, il contenuto del pensiero era incentrato sulla sua condizione di salute e lamentava dolori generalizzati. Nessun altro elemento di tipo patologico è stato rilevato dal perito.
La diagnosi posta era di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve e di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F33.1 e ICD-10 F45.4). Questa sindrome depressiva si è presentata alcuni mesi dopo l'incidente della circolazione e la sintomatologia ha seguito un decorso cronico, ma in nessun momento ha avuto caratteristiche di gravità in quanto si sono mantenute ben compensate le funzioni cognitive, biologiche e volitive. Da un punto di vista clinico, il quadro depressivo ha cronicizzato la sintomatologia algica già preesistente e da allora presentava una sindrome somatoforme da dolore persistente.
La sindrome dolorosa, sebbene fosse generalizzata, non incideva sulla vita quotidiana e sociale dell'assicurata.
Pertanto, l'interessata presentava una capacità lavorativa dell'80% dal 22 marzo 2011 in ogni attività lavorativa. La prognosi era stazionaria. La deflessione del tono dell'umore e la diminuzione delle funzioni volitive comportavano una maggiore lentezza ed una diminuzione della precisione e resistenza davanti ad ogni compito lavorativo. Lo psichiatra ha consigliato un trattamento antidepressivo a dosaggi utili, sebbene l'assicurata fosse riluttante al trattamento psicofarmacologico.
Come casalinga, l'incapacità lavorativa era del 10%.
Il dr. med. __________, FMH reumatologia, ha visitato l'assicurata il 3 febbraio 2012 ed il 6 febbraio 2012 (doc. 22-22 CM) ha allestito la sua perizia. Essa riferisce l'anamnesi attuale, remota, per sistemi, familiare, sociale, le limitazioni soggettive, lo status e gli esami di radiologia passati ed attuali.
La diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa era di fibromialgia/sindrome da dolore persistente e di sindrome dolorosa panvertebrale cronica con possibile incipiente spondiloartrosi L4/L5 e L5/S1.
Nella sua valutazione, il reumatologo ha osservato che dopo l'incidente stradale ed il ricovero presso il servizio di ortopedia, il decorso successivo all'infortunio si è protratto, tanto che dal 22 marzo all'8 aprile 2011 l'assicurata ha eseguito un periodo di riabilitazione, stante una sindrome cervicospondilogena, ma anche la tendenza allo sviluppo di una fibromialgia. All'uscita dalla clinica, l'interessata presentava un quadro clinico sostanzialmente normale, tanto che le indagini radiologiche non hanno mostrato reperti clinicamente rilevanti. Il decorso è però restato insoddisfacente e v'è anche stato un importante peggioramento del quadro clinico con lo sviluppo di dolori generalizzati ed una progressiva perdita della mobilità del rachide e delle spalle sulla base di una resistenza attiva (volontaria) tanto che queste regioni non hanno potuto essere esaminate dal perito, senza tuttavia evidenza per lesioni oggettive a livello clinico o radiologico. Concordando con il collega __________, che il 15 dicembre 2011 ha visitato l'assicurata, la stessa presentava una fibromialgia secondo i criteri ACR 1990 e ACR 2010. Non v'era invece evidenza per una malattia reumatologica infiammatoria o per un'altra patologia associata alla fibromialgia. A dire del perito, si trattava di una fibromialgia "primaria" che si è sviluppata, come spesso avviene, dopo un trauma (incidente), le cui conseguenze sarebbero normalmente guarite da molto tempo senza questo sviluppo che non aveva più alcun nesso di causalità con il trauma in esame.
Per quanto riguarda le conseguenze dell'infortunio, come ausiliaria di cucina la ricorrente presentava una diminuzione del rendimento al massimo del 5%. La fibromialgia può limitare leggermente la capacità lavorativa attraverso una stanchezza cronica associata a disturbi del sonno ed a dolori diffusi, senza tuttavia sostanziali limitazioni funzionali oggettive. La sindrome dolorosa panvertebrale, in presenza di possibili incipienti alterazioni degenerative lombari basse, può in alcuni casi limitare leggermente l'attività lavorativa per lavori pesanti a mediamente pesanti, per lavori che richiedono movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, posizioni statiche eccessivamente prolungate, particolarmente con il tronco in iperflessione od iperestensione. Lavorando a tempo pieno (8½ ore al giorno), le predette limitazioni funzionali possono, in alcuni casi, diminuire il rendimento fino al massimo al 5% in attività pesanti a mediamente pesanti, mentre in attività leggere l'assicurata aveva una piena capacità lavorativa.
Secondo l'esperto, non v'erano possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico. L'apparato locomotore era sostanzialmente sano e non c'erano alterazioni strutturali anomali per l'età.
Nella tabella allestita per la capacità residua, lo specialista ha osservato che l'assicurata era in grado di sollevare e portare pesi tutto il giorno fino a 25 kg fino all'altezza dei fianchi, mentre sovente gli oggetti pesanti. Allo stesso modo era in grado di maneggiare attrezzi leggeri e medi molto sovente e quelli pesanti solo dalle 3 alle 5 ore e 15 min al giorno. Nessun problema con la rotazione manuale. I lavori sopra l'altezza del capo erano effettuabili normalmente, così come l'inginocchiarsi e il flettere le ginocchia; la posizione del corpo in rotazione, la posizione seduta ed eretta chinata erano esigibili sovente. Infine, non v'era alcun problema a stare per tanto tempo, seduta, eretta, camminare, camminare su terreni dissestati e salire/scendere scale a pioli. Anche l'equilibrio non era limitato.
Infine, il neurologo FMH dr. med. __________ ha peritato la ricorrente il 2 febbraio 2012 ed il 6 seguente ha allestito il referto (doc. 22-30 CM) che espone l'anamnesi, lo stato neurologico, la documentazione radiologica e le sue conclusioni.
Queste ultime riferiscono di un esame clinico perfettamente normale, non sono stati trovati deficit oggettivi riferibili ad una sicura lesione delle strutture nervose centrali o periferiche. L'assicurata ha descritto una minima ipoestesia a tutto l'emicorpo destro che non trovava, però, una spiegazione organica. Anche le indagini neuroradiologiche hanno escluso lesioni da parte del sistema nervoso centrale rispettivamente lesioni radicolari.
Pertanto, l'interessata è stata ritenuta totalmente abile al lavoro in qualsiasi tipo di attività. Nessuna altra patologia limitava la sua capacità lavorativa (la leggera trombocitosi non aveva pertinenza clinica), ma le è stato consigliato di ricontrollare la funzione tiroidea.
Nella valutazione medico-teorica globale della capacità lavorativa, il perito SAM ha osservato che la diminuzione del rendimento a livello psichiatrico permetteva di tenere conto della minima limitazione dovuta al problema reumatologico. Inoltre, entrambi gli specialisti hanno valutato la stessa patologia, ossia la sindrome somatoforme da dolore persistente e la fibromialgia.
Pertanto, l'assicurata presentava una capacità lavorativa dell'80% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come ausiliaria di cucina ed anche in altre attività.
Posteriormente alla perizia SAM, l'assicurata ha prodotto il certificato non intestato del 17 luglio 2012 (doc. 23 CM), che attesta un'inabilità al lavoro del 50% dal 18 aprile 2011.
Il 30 luglio 2012 (doc. 24 CM) il medico curante dr. med. __________, medicina generale, ha compilato un apposito formulario assicurativo "rapporto intermedio LCA", in cui indicava la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente; sindrome paravertebrale cronica su incipiente spondilartrosi L4/L5 e L5/S1 e minima protrusione discale C5/C7 in stato dopo distorsione della colonna cervicale; fibromialgia; sindrome depressiva in trattamento psichiatrico.
Nell'anamnesi, il curante ha indicato una cervico-brachialgia a destra dopo incidente della circolazione del 19 dicembre 2010. Per la persistenza della sintomatologia algica l'interessata è stata ricoverata in clinica. L'evoluzione non era favorevole con sviluppo di una sindrome ansiosa-depressiva e di una fibromialgia. Gli accertamenti eseguiti tramite l'assicuratore infortuni non hanno evidenziato reperti patologici rilevanti. Il consulto reumatologico ha confermato la fibromialgia. L'assicurata era seguita per una sintomatologia depressiva secondaria ai dolori cronici e per la perdita del posto di lavoro con conseguenti difficoltà finanziarie. Pertanto, la prognosi era sfavorevole a breve-medio termine.
Il medico ha attestato un'inabilità lavorativa del 50% dal 13 gennaio 2012, visto che la persistenza dei dolori alla colonna nonché la sindrome depressiva sempre presente le impedivano di riprendere il lavoro a tempo pieno. Egli stesso, però, ha affermato che la capacità lavorativa non era ridotta in modo definitivo.
Un'attività adeguata al suo stato di salute era esigibile sin da subito al 50%, sempre che non comportasse il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg.
Il successivo 10 agosto 2012 (doc. 25 CM) il dr. med. __________ ha confermato ad __________ che l'assicurata "è sempre stata inabile al lavoro in misura del 50% anche dopo il 25.03.2012 (termine del caso assunto precedentemente da __________), segnatamente per la problematica psichiatrica.".
Il 2 maggio 2012 (doc. 36) l'Ufficio AI ha ricevuto dall'assicuratore malattia dell'interessata la documentazione medica in suo possesso e l'ha sottoposta al medico del Servizio Medico Regionale per una valutazione (doc. 37).
Nel suo rapporto finale del 16 maggio 2012 (doc. 38) il dr. med. __________, medico SMR, ha ritenuto le diagnosi evidenziate dai periti SAM e ha confermato che dal giorno dell'incidente al 16 ottobre 2011 l'assicurata era totalmente inabile al lavoro, dopodiché lo è stata nella misura del 50% fino al 21 marzo 2012 ed infine, da quando è stata peritata dal SAM, al 20% con limitazioni di carico fino a 10 kg.
9. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).
D'altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a livello amministrativo
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella recente STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pagg. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pag. 203 e segg. (249-254)).
In quest'ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.), in ambito psichiatrico l'esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
10. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto le problematiche reumatologiche, neurologiche e psichiche sono state chiarite in modo soddisfacente dai periti del SAM.
Vanno infatti ritenute in particolare le conclusioni a cui sono giunti lo specialista dr. med. __________, il dottor __________ e lo psichiatra __________ nella perizia pluridisciplinare del 2 marzo 2012, alla quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 9). Questi esperti hanno attentamente valutato la ricorrente durante uno o più giorni, hanno vagliato la documentazione medica messa a disposizione dall'assicurata, dai suoi curanti e dal suo assicuratore malattia, hanno eseguito degli esami personali ed obiettivi, ma hanno anche preso in considerazione lo status soggettivo dell'interessata.
Dal canto suo, invece, la ricorrente non ha saputo comprovare, a mano di specifica e dettagliata documentazione medica, che il suo stato di salute fosse in realtà peggiore (inabilità del 50%) di quello ritenuto dal medico SMR (inabilità lavorativa del 20%).
Il certificato del 17 luglio 2012 si limita infatti ad attestare un'inabilità lavorativa del 50% dal 18 aprile 2011.
Il rapporto intermedio LCA del 30 luglio 2012 del medico curante, che risponde a domande preformulate dall'assicuratore malattia, specifica, dal canto suo, quale sia l'anamnesi, la diagnosi (fibromialgia e sindrome depressiva secondaria) ed il grado di capacità lavorativa dell'interessata e con quali limitazioni, rilevando che la persistenza dei dolori alla colonna e la sindrome depressiva impedivano la ripresa lavorativa a tempo pieno.
Soprattutto, però, in un successivo certificato il dr. med. __________ ha evidenziato che era la problematica psichiatrica che rendeva l'assicurata inabile al lavoro al 50%.
Tuttavia, questo Tribunale osserva che agli atti non vi sono certificati rilasciati da uno psichiatra o psicoterapeuta, malgrado lo stesso medico curante abbia affermato che l'insorgente fosse in cura da uno specialista.
Nemmeno vi sono altri certificati medici più dettagliati e recenti a comprova dello stato di salute dell'assicurata ed a sostegno della sua tesi ricorsuale.
Pertanto, l'asserzione ivi espressa secondo cui dal 27 giugno 2011 ella sarebbe inabile al lavoro al 50% come certificato dal medico curante, ha trovato un riscontro oggettivo soltanto nel referto medico del 30 luglio 2012 che l'assicurata ha prodotto in sede amministrativa. Nella procedura ricorsuale davanti al TCA l'interessata non ha invece saputo allegare alcun atto medico, perciò la sua sola affermazione di essere tuttora inabile al 50% non è oggettivata da specialisti in materia ma, semmai, è solo dal profilo soggettivo, e da quello soltanto, che è stato dato un quadro delle sue condizioni di salute. Nessun nuovo riscontro clinico è stato in effetti portato a conoscenza dell'amministrazione tanto da farle capire e ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4), che l'assicurata non era oggettivamente inabile al lavoro (solo) al 20% nell'attività precedente, bensì in misura del 50%.
Per di più, questi tre certificati medici, successivi alla perizia pluridisciplinare del SAM, sono stati già attentamente valutati dal medico del Servizio Medico Regionale, che il 4 settembre 2012 (doc. 45) ha ritenuto che tali atti non modificassero le conclusioni dei periti, visto che il medico curante non ha aggiunto delle motivazioni tali da fare cambiare idea al medico SMR, che ha ribadito la sua posizione nel rapporto finale del 16 ottobre 2012 (doc. 49), che rettificava quello del 16 maggio 2012 (doc. 38).
Inoltre, la richiesta ricorsuale secondo cui il Tribunale dovrebbe sottoporre l'interessata ad una perizia medica che accerti il suo attuale grado di invalidità (recte: grado di inabilità lavorativa, visto che un medico può esprimere soltanto un giudizio medico sulle condizioni di salute di un assicurato e non può invece pronunciarsi anche sul grado di invalidità, visto che è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; quest'ultimo valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta al consulente, e non al medico, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274)), non può condurre all'erezione di una perizia (pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes.
In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della lamentela della ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
In concreto, la richiesta della ricorrente non è suffragata da sufficienti indizi medici oggettivi che suggeriscono di indagare l'esistenza di patologie reumatologiche e/o psichiche che le impediscono di svolgere delle attività lucrative consone al suo stato di salute.
A tale riguardo, va infatti osservato che una semplice indicazione di un'impossibilità di esercitare delle attività lucrative a causa di una inabilità lavorativa del 50% attestata dal suo medico curante nel giugno 2011, ma anche nel luglio-agosto 2012 - ma questa volta per motivi prettamente psichici e non più reumatologici - non è dunque sufficiente per essere ammessa come tale.
Non va infine dimenticato, alla luce della giurisprudenza suesposta concernente il valore probante dei referti medici, che gli specialisti del Servizio Accertamento Medico hanno visitato l'assicurata nelle vesti di periti, mentre il dr. med. __________ in qualità di suo medico curante.
Tutto ben considerato, quindi, da un punto di vista reumatologico vanno confermate le dettagliate, chiare e complete conclusioni peritali del dr. med. __________, secondo cui come ausiliaria di cucina la ricorrente aveva una diminuzione del rendimento del 5%, mentre in attività leggere ed adeguate, che tenessero conto delle limitazioni funzionali, l'assicurata era totalmente abile al lavoro.
Lo stesso va detto del rapporto neurologico del dr. med. __________, che non ha rilevato alcuna patologia di tipo neurologica nell'assicurata dopo avere eseguito un'attenta valutazione.
Dal profilo psichiatrico, poi, lo specialista dr. med. __________, che ha anch'egli redatto una perizia dettaglia che non è stata peraltro contraddetta da altri referti di parte, ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente e una sindrome somatoforme da dolore persistente, che impedivano l'assicurata di lavorare nella misura del 20%.
Infine, la valutazione medico-teorica globale del perito SAM ha quindi stabilito nell'80% il grado di capacità lavorativa della ricorrente in tutte le attività.
Stante quanto precede, d'avviso del TCA, le patologie dell'assicurata sono state sufficientemente chiarite.
Non vi sono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM ed il medico SMR per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurata dal momento in cui è avvenuto l'incidente della circolazione stradale.
Il TCA rileva, da ultimo, che il perito psichiatra ha attestato un'inabilità lavorativa del 20% dal 22 marzo 2011, ovvero da quando l'assicurata è stata ricoverata alla Clinica __________ e lì è apparsa per la prima volta la problematica psichiatrica.
Per una svista, però, l'SMR ha ritenuto che la ricorrente fosse inabile al lavoro al 50% dal 17 ottobre 2011 al 21 marzo 2011, ciò che è evidentemente impossibile, e che l'incapacità lavorativa del 20% decorresse dal 22 marzo 2011.
L'UAI, che ha rilevato questa discrepanza, ha quindi ritenuto che il grado di incapacità lavorativa del 20% individuato dal perito psichiatra decorresse dal 22 marzo 2012 anziché, come doveva essere in realtà, dal 22 marzo 2011.
Pur commettendo un errore, la soluzione adottata dall'amministrazione, essendo più favorevole all'assicurata e, soprattutto, essendo comunque nota la difficoltà per i periti intervenuti di operare una valutazione medica retrospettiva, va qui confermata.
Pertanto, secondo il TCA, si deve ritenere che fino al momento in cui i periti SAM hanno reso la loro valutazione, lo stato di salute dell'insorgente fosse viziato da un'inabilità lavorativa del 50% per motivi reumatologici. Dal 22 marzo 2012, invece, stando all'opinione dello psichiatra il grado di incapacità lavorativa era del 20%.
Va pertanto ritenuto che dal 19 dicembre 2010 e fino all'emanazione della decisione oggetto del presente ricorso, l'interessata era inabile al lavoro al 100% fino al 16 ottobre 2011, al 50% dal 17 ottobre 2011 al 21 marzo 2012 ed al 20% dal 22 marzo 2012 in avanti nell'attività precedente di ausiliaria di cucina.
Anche in altre attività adeguate al suo stato di salute, fermo restando i limiti funzionali stabiliti dall'esperto reumatologo nella sua perizia del 6 febbraio 2012, il grado di capacità lavorativa era dell'80%, nel senso di una presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto del 20%.
11. Tutto ben considerato, i certificati medici versati agli atti dalla ricorrente non mettono in discussione le valutazioni dei periti.
Pertanto, in assenza di documenti medici che attestino che il suo stato di salute mostrava, come ella stessa sostiene, un danno alla salute che la impediva in ragione del 50% di svolgere delle attività lucrative, non è possibile dare seguito alla lamentela dell'assicurata.
Peraltro, senza un elemento che oggettivi il suo recente stato di salute, non è possibile, per il Tribunale, dare luogo a nuovi accertamenti quali per esempio perizie o complementi peritali. Come detto, il principio inquisitorio è infatti accompagnato dall'obbligo delle parti di collaborare e, nel caso concreto, l'insorgente non ha per nulla ottemperato a questo suo dovere, limitandosi a generiche affermazioni di un ipotetico, siccome non comprovato, peggioramento del suo stato di salute rispetto a quello ritenuto dagli esperti del SAM.
Inoltre, la documentazione agli atti contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali, neppure si giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio di carattere medico a carico del Tribunale.
In tali circostanze, le lagnanze dell'assicurata devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile.
Il Servizio Medico Regionale dell'AI, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dalla perizia pluridisciplinare. Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle valutazioni prodotte dall'assicurata in sede ricorsuale e va dunque posto alla base del presente giudizio.
Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa dell'assicurata.
12. Riconosciuto il valore invalidante della sindrome depressiva ricorrente e della sindrome somatoforme da dolore persistente, come pure della sindrome dolorosa panvertebrale cronica su possibile incipiente spondilartrosi L4/L5 e L5/S1 e minima protrusione discale posteriore C5/C7, va evidenziato che l'interessata, poco più che trentenne, può svolgere altre attività confacenti al suo stato di salute a tempo pieno, con resa ridotta del 20%.
L'obbligo dell'assicurata di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispon-dente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Si tratta quindi ora di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dall'assicurata.
13. Accertata quindi dal medico SMR una capacità lavorativa del 50% dall'ottobre 2011 e dell'80% dal marzo 2012 in ogni tipo di attività lucrativa stanti i limiti funzionali stabiliti dal perito SAM, con rapporto finale del 16 maggio 2012, rettificato il 16 ottobre 2012, visto il parere del consulente in integrazione professionale (doc. 47), l'Ufficio AI ha utilizzato, per la determinazione del grado d'invalidità, il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione precedente (reddito da valida) con quello risultante da un'attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalida), ottenendo un grado d'invalidità del 38% dall'ottobre 2011 e del 17% dal marzo 2012.
Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi il mese di dicembre 2011.
Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto 2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).
14. Riguardo al reddito da valida, il cui importo non è del resto stato criticato in sede di ricorso, basandosi sul questionario del datore di lavoro (doc. 12-3) l'UAI ha quantificato in Fr. 32'838.- (Fr. 2'525,70 al mese x 13 mensilità) il reddito che l'assicurata ha percepito nel 2010 da sana lavorando nella misura del 70%.
In realtà, questo questionario, compilato il 29 dicembre 2011 dall'ultimo datore di lavoro della ricorrente, indica che dal 1° gennaio 2011 lo stipendio versato era di Fr. 2'525,70 per 30 ore settimanali su 41 quale orario normale di lavoro. Lo stesso dato emerge dall'attestato del datore di lavoro per l'assicurazione contro la disoccupazione firmato il 19 gennaio 2012 (doc. 3 incarto Disoccupazione), che si riferisce, anch'esso, all'anno 2011 (ultimo salario). Il salario di Fr. 32'838.- va quindi ritenuto per il 2011.
15. Per quanto concerne il reddito da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
16. Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13).
L'Alta Corte ha però stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Questo tema è stato di definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." (…).
17. In ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010, ultima edizione disponibile (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla citata tabella TA1, si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 50'700.- (Fr. 4'225.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurata dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), ritenuto un rincaro dell'1% nel 2011 (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2013, pag. 95) e dello 0,8% nel 2012 (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2013, pag. 95), si ottiene un salario lordo medio ammontante nell'anno 2011 a Fr. 51'207.- (Fr. 50'700.- + [Fr. 50'700.- x 1 : 100]), ossia a Fr. 4'267,25 al mese e nel 2012 a Fr. 51'616,66 (Fr. 51'207.- + [Fr. 51'207.- x 0,8 : 100]), pari a Fr. 4'301,39 al mese.
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili sia nel 2011 sia nel 2012 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B 9.2 pubblicata in: La Vie économique, 9-2013, pag. 94), il salario lordo medio ipotetico da invalido ammonta nel 2011 a Fr. 4'448,61 al mese (Fr. 4'267,25 : 40 x 41,7), ossia a Fr. 53'383,30 annui e nel 2012 a Fr. 4'484,20 mensili (Fr. 4'301,39 : 40 x 41,7) pari a Fr. 53'810,36, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, la nostra Massima istanza federale ha stabilito che al reddito da invalido, ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità, non poteva essere contrapposto un reddito senza invalidità a tempo pieno. Infatti, in applicazione del metodo misto, per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid. 5.1.2 pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).
L'assicurata, quale ausiliaria di cucina, avrebbe guadagnato da sana nel 2011, per un'occupazione svolta al 70% del tempo, un reddito annuo di Fr. 32'838.- (cfr. consid. 14), corrispondente ad un reddito di Fr. 2'736,50 al mese (Fr. 32'838.- : 12 mesi).
Per l'anno 2012, tenendo conto di un rincaro dello 0,8% (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2013, pag. 95), il salario annuo sarebbe ammontato a Fr. 33'100,70 (Fr. 32'838.- + [Fr. 32'838.- x 0,8 : 100]), quindi a Fr. 2'758,40 mensili.
Per poter confrontare questi dati con il reddito medio che si conseguirebbe in Svizzera per un'attività equivalente esercitata al 100%, occorre quindi riportarli sul tempo pieno lavorativo, per ottenere un salario di Fr. 46'911,43 (Fr. 32'838.- : 70 x 100) nel 2011 rispettivamente di Fr. 47'286,72 (Fr. 33'100,70 : 70 x 100) nel 2012, ossia di Fr. 3'909,28 e di Fr. 3'940,56 al mese.
Tali redditi si situano sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta da una donna nel 2011 e nel 2012 al 100%; essa prevede infatti un reddito mensile medio lordo di Fr. 3'927,55 per un'attività esercitata per 42,3 ore alla settimana nel 2011 nel settore dell'alloggio e della ristorazione, livello di esigenze 4 e di Fr. 4'031,42 per un tempo lavorativo di 42.4 ore esigibile nel 2012 (Tabella TA1 2010, punto 55-56 “Servizi di alloggio e di ristorazione”, livello di qualifica 4 per 40 ore di lavoro: Fr. 3'714.- [salario mensile lordo] x 12 mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 44'568.-. Questa somma va aggiornata al 2011 con lo 0,0% (Fr. 44'568.-) e al 2012 con il 2,4% (Fr. 44'568.- + [Fr. 44'568.- x 2,4 : 100] = Fr. 45'637,63) (cfr. tabella B 10.2, pubblicata in: La Vie économique, 9-2013, pag. 95) di rincaro nello specifico settore 55-56 dell'alloggio e della ristorazione (STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011), per ottenere dei salari lordi medi di Fr. 44'568.- e di Fr. 45'637,63, che a loro volta vanno poi riportati su 42,3 ore /settimana e su 42,4 ore/settimana (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 9-2013, pag. 94) per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2011 e nel 2012 nello specifico settore "I" dell'alloggio e della ristorazione (STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009, consid. 4.1; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011; STCA 32.2010.133 del 22 novembre 2010). Si ottiene così un importo annuo di Fr. 47'130,66 (Fr. 44'568.- : 40 x 42,3) rispettivamente di Fr. 48'375,89 (Fr. 45'637,63 : 40 x 42,4), ovvero un salario mensile di Fr. 3'927,55 (Fr. 47'130,66 : 12 mesi) nel 2011 e di Fr. 4'031,42 (Fr. 48'375,89 : 12 mesi) nel 2012, quindi superiori ai redditi da valida che l'assicurata avrebbe conseguito alle stesse condizioni nel 2011 e nel 2012).
Più precisamente, il reddito che l'assicurata avrebbe percepito lavorando a tempo pieno come ausiliaria di cucina presso il summenzionato datore di lavoro è inferiore nel 2011 dello 0,46% ([Fr. 47'130,66 – Fr. 46'911,43] x 100 : Fr. 47'130,66) e nel 2012 del 2,25% ([Fr. 48'375,89 - Fr. 47'286,72] x 100 : Fr. 48'375,89) rispetto a quelli statistici svizzeri del settore professionale.
Pertanto, posto che dall'incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell'assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalida che ella avrebbe potuto realizzare nel 2011 e nel 2012 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di salute, in applicazione della citata giurisprudenza (STF U 8/07).
Di conseguenza, il reddito statistico lordo da invalida relativo all'anno 2011 (Fr. 53'383,30) va ridotto dello 0,46%, mentre quello del 2012 (Fr. 53'810,36) del 2,25%. Esso si attesta quindi a Fr. 53'137,74 (Fr. 53'383,30 - [Fr. 53'383,30 x 0,46 : 100]) nel 2011 ed a Fr. 52'599,63 (Fr. 53'810,36 - [Fr. 53'810,36 x 2,25 : 100]) nell'anno 2012.
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato:
" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell'autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all'esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheitskontrolle”). In tale contesto l'esame verte sulla questione di sapere se un'altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall'autorità nell'ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione – il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”
Nel caso di specie, l'UAI ha deciso una riduzione globale del 9%, (4% per attività leggere e 5% per altri svantaggi salariali).
In concreto, in virtù della citata giurisprudenza, occorre prendere in considerazione una diminuzione globale del 10%, peraltro più favorevole alla ricorrente.
Partendo, quindi, da un reddito ipotetico da invalida rivalutato ammontante a Fr. 53'137,74 nel 2011 già considerata la riduzione per la differenza salariale con il reddito medio svizzero nella medesima professione, ritenuta un'esigibilità del 50% in altre attività adeguate (cfr. consid. 10) ed ammettendo poi una riduzione del 10% per circostanze personali, nell'anno 2011 il reddito ipotetico da invalida dell'assicurata risulta di conseguenza assommare a Fr. 21'255,01 ([Fr. 53'137,74 x 50 : 100] – [Fr. 53'137,74 x 10 : 100]).
Nel 2012, partendo da un reddito ipotetico da invalida rivalutato di Fr. 52'599,63 e ritenuta un'esigibilità dell'80% in attività leggere (cfr. consid. 10), come pure tenuto conto della riduzione del 10% per motivi personali, il reddito ipotetico da invalida dell'assicurata è dunque pari a Fr. 36'819,74 ([Fr. 52'599,63 x 80 : 100] – [Fr. 52'599,63 x 10 : 100]).
Confrontando il dato del 2011 con l'ammontare di Fr. 32'838.- corrispondente al reddito che l'assicurata avrebbe conseguito da valida nell'anno 2011 per un'attività a tempo pieno senza il danno alla salute, risulta un'incapacità al guadagno del 35,27% ([Fr. 32'838.- - Fr. 21'255,01] : Fr. 32'838.- x 100), che deve essere arrotondata al 35% (DTF 130 V 121).
Per l'anno 2012 si ottiene invece un'incapacità al guadagno dello 0% ([Fr. 33'100,70 - Fr. 36'819,74] : Fr. 33'100,70 x 100), perché la capacità lavorativa residua (80%) è superiore al tempo di lavoro (70%) dell'assicurata come salariata (pensum).
18. Non va infine dimenticato che anche se la ricorrente contesta la suddivisione dell'impiego del suo tempo affermando che debba essere considerata come salariata al 100% giacché fino al giugno 2010 lavorava a tempo pieno presso il ristorante __________ a __________, a tutti gli effetti ella era per contro attiva per il 70% come ausiliaria di cucina, mentre per il restante 30% come casalinga.
Ciò emerge chiaramente dal 1° colloquio quale intervento tempestivo, avvenuto il 12 gennaio 2012 (doc. 15) presso l'Ufficio AI, in cui l'assicurata ha affermato che l'attività quale addetta al lavaggio in cucina era svolta al 70%, poiché il lavoro era troppo pesante a causa dei problemi al ginocchio e quindi avrebbe voluto compensare con un'altra attività, come la pulizia di uffici o altro. Ha poi dichiarato, sempre durante il colloquio d'accertamento, che lavorava al 70% per gli orari di lavoro.
Questa richiesta di riduzione della percentuale lavorativa è stata peraltro espressamente formulata dall'assicurata stessa il 17 febbraio 2010 (doc. 39-2) al suo datore di lavoro, "al fine di organizzare meglio le mie attività personali e familiari.".
La censura della ricorrente sulla suddivisione del tempo di lavoro come salariata e come casalinga va dunque respinta e va così tutelata l'applicazione del metodo misto da parte dell'amministrazione, ripartendo nel 70% la parte del tempo dedicata all'attività salariata e nel 30% quella dedicata alle mansioni domestiche.
19. Di conseguenza, oltre alla chiarezza fatta dai periti SAM in ambito medico, si aggiunge pure l'affidabilità dell'inchiesta economica esperita il 22 agosto 2012 (doc. 42), i cui risultati non sono d'altronde mai stati messi in discussione dalla ricorrente.
Nella sua valutazione, l'assistente sociale ha stabilito nel 13,5% il grado d'invalidità dell'assicurata nell'occuparsi dell'economia domestica.
In queste circostanze, siccome occorre adottare il metodo misto per individuare il grado d'invalidità globale dell'insorgente, ritenuta la suddivisione del tempo dedicato all'attività salariata (70%) e alle mansioni casalinghe (30%) accertate nel presente giudizio, come pure gli impedimenti nell'eseguire queste attività a causa del danno invalidante stabiliti dal grado di incapacità di guadagno come salariata e casalinga, il grado d'invalidità globale nel 2011 va fissato al 28,55% (70% [tempo lavorativo come salariata] x 35% [grado di incapacità di lavoro come salariata] + 30% [tempo lavorativo come casalinga] x 13,5% [impedimento come casalinga]), e meglio al 29%, grado che non dà diritto alla ricorrente ad una rendita d'invalidità.
Per l'anno 2012, il grado di invalidità globale della ricorrente è del 4% ([70% x 0%] + [30% x 13,5%]).
20. Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presenta un tasso di invalidità globale del 29% nel 2011 e del 4% nel 2012 e seppure questi gradi differiscano da quelli individuati dall'Ufficio AI, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto al diritto ad una rendita d'invalidità stabilito dall'amministrazione con la decisione del 28 novembre 2012, non raggiungendo essi, infatti, il grado minimo del 40% di invalidità pensionabile (art. 28 cpv. 1 LAI).
Il ricorso deve dunque essere integralmente respinto.
Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
21. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti