Raccomandata |
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Incarto n.
cr/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 21 dicembre 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1982, in precedenza attivo in qualità di piastrellista, in data 26 maggio 2010 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, per le conseguenze di un infortunio occorsogli nel 2009, a seguito del quale ha riportato una lesione del muscolo adduttore lungo del pollice e del nervo digitale collaterale radiale della mano destra (doc. 3/1-9).
Il caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Con decisione del 1° dicembre 2010, l’Istituto assicuratore ha comunicato all’assicurato che, a seguito della visita medica di chiusura del 29 ottobre 2010 – in occasione della quale il dr. __________ ha spiegato che un intervento di revisione chirurgica al pollice destro, rifiutato dall’interessato, è considerato esigibile, aggiungendo che non vi sono altre misure conservative che possano migliorare lo stato dell’assicurato – “non vi è alcun diritto ad una rendita di invalidità secondo le disposizioni dell’art. 18 capoverso 1 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Non risultano nemmeno date le premesse per la concessione di una indennità di menomazione dell’integrità a norma dell’art. 24 capoverso 1 della LAINF” (doc. 49-1 inc. LAINF).
Esperiti gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 31 maggio 2011 (doc. 38/1-3), l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, ritenuto che l’interessato a partire dal 1° dicembre 2010 è abile al lavoro in misura completa e considerato che “alla scadenza dell’anno di attesa (giugno 2010) il grado di invalidità era già inferiore al 40%”.
A seguito delle contestazioni presentate contro il progetto di decisione dell’UAI da parte dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 (doc. 40/1-3 ) e dopo avere esperito una perizia psichiatrica a cura del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (doc. 49), l’Ufficio AI, con decisione del 21 dicembre 2011, ha confermato il rifiuto delle prestazioni, rilevando che “non essendo stata assolta la condizione connessa all’anno di incapacità lavorativa con una media almeno del 40% senza notevoli interruzioni e con una conseguente perdita di guadagno, presupposto indispensabile ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto ad una rendita d’invalidità non esiste” (doc. A).
L’UAI ha inoltre indicato che “la pratica del signor RI 1 viene segnalata per un aiuto al collocamento” (doc. A).
1.2. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il rinvio degli atti all’amministrazione “per una nuova decisione sulla base degli accertamenti effettuati dalla __________”, mentre, in via subordinata, l’attribuzione di almeno una mezza rendita di invalidità.
Il rappresentante dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente il patrocinatore ha contestato la decisione dell’amministrazione, dato che la stessa non tiene conto del fatto che l’assicurato, almeno fino al mese di gennaio 2012, è stato ritenuto totalmente inabile al lavoro sia dal suo medico curante, sia dall’assicuratore infortuni.
Per tali ragioni, il legale ha quindi chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI, “per un ulteriore approfondimento della fattispecie alla luce degli ultimi accertamenti medici esperiti dalla __________” (doc. I).
1.3. L’UAI, in risposta - dopo avere rilevato che “dagli atti __________ non emergono elementi clinici atti a rendere verosimile un peggioramento dello stato di salute del signor RI 1 rispetto alle conclusioni rese dal dr. __________ con visita medica di chiusura del 20 ottobre 2010”, come indicato dal SMR (doc. VI/bis) - ha riconfermato la propria decisione, chiedendo la reiezione del ricorso (doc. VI).
1.4. In data 16 aprile 2012, il patrocinatore ha comunicato al TCA che l’assicurato “rinuncia al beneficio dell’assistenza giudiziaria nell’ambito della sopra menzionata procedura ricorsuale” (doc. XI).
1.5. Con scritto del 30 aprile 2012, il patrocinatore, dopo avere ribadito la richiesta ricorsuale di porre l’assicurato al beneficio di una mezza rendita di invalidità, ha chiesto che vengano “confermate le conclusioni del medico curante dr. __________ ancorché anteriori alla perizia psichiatrica del 17 novembre 2011”, aggiungendo che “per valutare tale perizia, si chiede espressamente che il dr. __________ venga sentito quale testimone ad opera di codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni. Nel caso in cui non si volesse procedere all’audizione del medico curante del ricorrente, si chiede espressamente che la perizia del 2 dicembre 2011 venga sottoposta per osservazioni e presa di posizione al dr. __________” (doc. XIII).
1.6. In data 7 maggio 2012, il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA un referto medico psichiatrico (doc. XV + D).
1.7. Con osservazioni del 21 maggio 2012, l’amministrazione, sulla scorta delle considerazioni espresse dalla dr.ssa __________ del SMR riguardo alla refertazione psichiatrica prodotta dall’assicurato – la quale, secondo la specialista del SMR, “non apporta elementi che ci permettano di discostarci dalla valutazione CPAS” (doc. XVII/bis) - ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XVII).
Queste considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XVIII), per conoscenza.
1.8. In corso di causa, il TCA ha interpellato l’amministrazione, chiedendo delle precisazioni sia di natura medica, che di natura economica (doc. XIX).
L’Ufficio AI ha risposto alle richieste del TCA con scritto del 27 agosto 2012, reputando “opportuno segnalare due ulteriori questioni emerse durante il ricorso in oggetto”, vale a dire il fatto che l’assicurato, dopo il danno alla salute, ha svolto l’attività di amministratore unico della società __________, senza informare l’amministrazione di tale incarico e che, inoltre, non risulterebbero assolte le condizioni assicurative di cui all’art. 36 cpv. 1 LAI, non risultando che l’interessato abbia pagato i contributi in __________ nei due anni precedenti l’evento assicurato (doc. XX + 1-5).
Questo scritto dell’amministrazione è stato immediatamente sottoposto all’assicurato per una presa di posizione (doc. XX).
1.9. Con scritto del 3 settembre 2012 il legale dell’assicurato ha chiesto che venga eseguito un nuovo esame peritale e che, in ogni caso, sia attribuito all’assicurato almeno un quarto di rendita di invalidità (doc. XXII).
1.10. Con osservazioni del 19 settembre 2012, l’amministrazione ha da una parte rilevato che l’evoluzione dello stato di salute dell’interessato successivo alla data di emissione della decisione impugnata dovrà essere esaminato, se del caso, in sede di nuova domanda e, dall’altra, che non vi sono ragioni per non giudicare l’assicurato totalmente capace al lavoro, alla luce della documentazione richiamata dall’Ufficio del commercio e dei passaporti (doc. XXIV + 1-11).
1.11. In data 3 ottobre 2012 il patrocinatore ha rilevato che “i documenti prodotti dall’Ufficio AI non dimostrano quanto esso pretende”, ossia che “il ricorrente, durante il periodo in discussione, ha esercitato un’attività lucrativa” (doc. XXVI).
1.12. Con osservazioni del 22 ottobre 2012, l’amministrazione ha indicato che “sulla base della chiara documentazione prodotta lo scrivente Ufficio riconferma quanto già indicato nei precedenti allegati, in particolar modo si confermano i contenuti delle osservazioni del 27 agosto 2012 e del 19 settembre 2012” (doc. XXVIII).
Queste osservazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XXIX), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.4. Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha fondato, dal profilo medico (con riferimento alle patologie di origine somatica), la propria decisione di rifiuto delle prestazioni sulla valutazione medica del dr. __________ del SMR.
Nel rapporto medico del 13 maggio 2011, il dr. __________ del SMR, laureato in medicina e chirurgia (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha posto le diagnosi principali con influsso sulla capacità lavorativa di “stato dopo taglio alla base del pollice destro il 24.06.2009, con lesione dell’adduttore lungo e del nervo digitale radiale, stato dopo sutura della ferita lacero-contusa il giorno stesso; stato dopo revisione chirurgica, débridement e miorrafia del muscolo adduttore lungo e ricostruzione del nervo digitale collaterale radiale mediante tubolizzazione con muscolo in vena” (doc. 37-1).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ del SMR ha indicato che l’assicurato, dopo periodi di inabilità lavorativa al 100% alternati ad uno al 50% e ad un altro al 33%, è da ritenere pienamente abile al lavoro, a partire dal 1° dicembre 2010, sia nella sua attività abituale, sia in qualsiasi altra (doc. 37-2), “con qualche eventuale limitazione nell’uso di attrezzi leggeri di precisione” (doc. 37-3).
Il dr. ____________________ ha espresso il proprio apprezzamento sulla base della valutazione eseguita, in occasione della visita medica di chiusura del 29 ottobre 2010, per conto dell’assicuratore infortuni, dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Nel referto del 2 novembre 2010, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “stato dopo taglio alla base del pollice destro il 24.06.2009, con lesione dell’adduttore lungo e del nervo digitale radiale, stato dopo sutura della ferita lacero-contusa il giorno stesso; stato dopo revisione chirurgica, débridement e miorrafia del muscolo adduttore lungo e ricostruzione del nervo digitale collaterale radiale mediante tubolizzazione con muscolo in vena” (doc. 48-2 inc. LAINF).
Il dr. __________ ha rilevato quanto segue:
" Procedere
I due chirurghi della mano (dott. __________ e dott. __________) hanno fatto diverse proposte terapeutiche, tutti e due ritengono che la più semplice poteva essere la revisione chirurgica con escissione del neuroma, questa avrebbe portato a una perdita di sensibilità sul lato radiale del pollice destro ma anche la sensibilità attuale è molto ridotta e soprattutto spesso una sensibilità che disturba in quanto provoca dolori elettrizzanti.
L’assicurato non è però intenzionato a sottoporsi a nessun ulteriore intervento al dito.
Si spiega all’assicurato più volte che l’intervento è considerato esigibile, egli ribadisce comunque di non volersi fare operare. Si riserva però di annunciare una ricaduta qualora dovesse cambiare idea in futuro.
Non ci sono ulteriori misure conservative che possano migliorare lo stato dell’assicurato. L’intervento viene rifiutato per cui in data odierna si ritiene la situazione stabilizzata.
Si esprime l’esigibilità del lavoro come se l’intervento proposto fosse stato effettuato con buon esito dal punto di vista funzionale.”
(Doc. 48-3 inc. LAINF)
A proposito della capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro “in tutti i lavori, con eventualmente qualche difficoltà nel maneggio e uso ripetuto di attrezzi leggeri e di precisione. Per lavori medio-pesanti e anche pesanti ci sarebbe invece una capacità lavorativa completa” (doc. 48-3 inc. LAINF).
A seguito delle osservazioni inoltrate dal patrocinatore dell’interessato contro il progetto di decisione del 31 maggio 2011 con il quale l’UAI ha rifiutato il diritto a prestazioni e, in particolare, alla luce del referto del 27 giugno 2011 (doc. 40-3) e del successivo rapporto medico del 7 settembre 2011 (doc. 44) del dr. __________, psichiatra curante, l’amministrazione ha ritenuto necessario procedere ad una valutazione peritale psichiatrica (doc. 46).
L’Ufficio AI ha quindi affidato al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali il mandato di esperire una perizia psichiatrica (dr. __________ / dr.ssa __________).
Il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 2 dicembre 2011, dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi, quelli oggettivi e la terapia psichiatrica attuale, hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome da disadattamento, reazione depressiva di lunga durata evoluta in Episodio depressivo lieve (ICD10; F32.0)” (doc. 49-5).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ e __________hanno ritenuto l’interessato inabile al lavoro nella misura del 20% “con la possibilità, entro un anno, se verranno attuati i provvedimenti riabilitativi e terapeutici indicati sopra, di recuperare una capacità lavorativa piena” (doc. 150-7).
Gli specialisti del CPAS hanno sottolineato che “si ritiene molto importante dar luogo ad interventi di integrazione professionale per contrastare il rischio che le tematiche rivendicative attualmente presenti ma non ancora cristallizzate e pervasive diventino tali, portando ad una cronicizzazione del quadro clinico” (doc. 49-8).
Nel rapporto finale del 6 dicembre 2011, il dr. __________ del SMR ha quindi considerato l’assicurato inabile al lavoro al 20%, a partire dal mese di febbraio 2011, per motivi psichiatrici, ritenendo necessario porre l’interessato al beneficio di un aiuto al collocamento (doc. 50/1-4).
2.5. In sede ricorsuale, l’assicurato ha trasmesso al TCA un referto, datato 13 gennaio 2012, con il quale il dr. __________, medico generico, ha attestato una inabilità lavorativa del 100% dal 1° gennaio 2012, “per infortunio” (doc. B) e uno scritto, datato 18 gennaio 2012, ricevuto dall’assicuratore LAINF, del seguente tenore:
" Ci riferiamo alla recente visita eseguita dal nostro medico di __________ e le confermiamo che a partire da lunedì 16 gennaio 2012 la consideriamo abile al lavoro nella misura del 100%.
Da tale data sospendiamo pertanto il versamento della nostra indennità giornaliera. Inoltre, un’ulteriore cura medica non è più ritenuta necessaria.” (Doc. C)
Alla luce di queste informazioni, l’amministrazione ha chiesto un aggiornamento degli atti all’assicuratore infortuni, il quale ha, in particolare, trasmesso all’Ufficio AI i seguenti documenti:
- rapporto del 13 settembre 2011 inerente la visita medica __________ del 6 settembre 2011, eseguita, a seguito dell’annuncio di ricaduta presentato dall’assicurato il 26 luglio 2011 (cfr. doc. 50-52 inc. LAINF), dal dr. __________s, specialista FMH in chirurgia generale e della mano, il quale, poste le diagnosi di “stato dopo ferita da taglio alla base del pollice destro il 24.06.2009, con lesione dell’adduttore lungo e del nervo digitale palmo radiale, stato dopo sutura della ferita lacero-contusa il giorno stesso; stato dopo revisione chirurgica, débridement e miorrafia del muscolo adduttore lungo e ricostruzione del nervo digitale collaterale palmo radiale mediante tubolizzazione con muscolo in vena (operazione 28.07.09, dr. __________); persistente iperpatia cicatriziale pollice destro su neuroma cicatriziale”, ha indicato:
" (…)
Proposte diagnostiche e terapeutiche
Visti i continui disturbi l’assicurato si è ora deciso per l’intervento chirurgico di revisione cicatriziale e neuroma alla base del pollice destro dominante, si ricorda che l’intervento era già stato più volte proposto e considerato esigibile durante la visita in __________ da parte del collega dr. __________ del 29.10.2010. L’assicurato ora è intenzionato all’intervento chirurgico, prego per questo l’amministrazione ad annunciarlo a tal proposito dal collega dr. __________, specialista chirurgia della mano FMH che già conosce l’assicurato. La causalità dei disturbi organici lamentati al pollice destro è data.
Aspetti medico-assicurativi:
l’assicurato è stato dichiarato inabile al lavoro nella misura del 100% da parte del medico curante a partire dall’11.07.2011 per la problematica al pollice destro. Situazione per quanto riguarda l’attività lavorativa da rivalutare dopo la visita ed eventuale intervento chirurgico da parte del dr. __________ dal quale aspettiamo il relativo rapporto. Si ricorda che l’assicurato, al momento dell’infortunio, era abile al lavoro nella ditta __________ come impiegato di vendita e magazziniere. Si tratta di una ditta di piastrelle e marmi, l’assicurato non è però in possesso di un diploma di piastrellista. Si ricorda a questo proposito che l’inabilità lavorativa sopradescritta per problemi psichiatrici non è di competenza __________.” (Doc. 53/5-6 inc. LAINF)
- rapporto del 16 gennaio 2012 del dr. __________, concernente la visita medica __________ del 9 gennaio 2012, del seguente tenore:
" (…)
Proposte diagnostiche e terapeutiche:
malgrado durante la mia visita medica del 06.09.2011 l’assicurato si era deciso per l’intervento chirurgico di revisione cicatriziale e neuroma alla base del pollice destro dominante, intervento che era stato più volte proposto e considerato esigibile anche durante le precedenti visite in __________, l’assicurato ancora una volta ha rifiutato l’intervento chirurgico. Questo viene quindi ritenuto in teoria come essere stato fatto e con successo. L’assicurato eventualmente contatterà ancora l’operatore dr. __________ che già lo conosce. Il caso non è più assolutamente procrastinabile. Attualmente non ergoterapia, non medicamenti antalgici e antiinfiammatori, solo terapia medicamentosa psichiatrica, si ricorda che la cura psichiatrica non è di competenza __________.
Aspetti medico-assicurativi:
al momento dell’infortunio l’assicurato era abile al lavoro nella ditta __________ come impiegato di vendita e magazziniere. L’assicurato è di per sé muratore e piastrellista, nessun diploma svizzero. Per quanto riguarda la lesione organica al pollice destro dominante l’assicurato viene dichiarato abile al lavoro in misura completa e totale a partire da lunedì 16.01.2011.
Se non ci saranno ulteriori evoluzioni il caso può essere chiuso sia dal punto di vista medico che amministrativo.”
(Doc. 62/6-7 inc. LAINF)
- richiesta informazioni da parte dell’assicuratore infortuni al dr. __________ del 30 gennaio 2012 e relative risposte del 31 gennaio 2012 del dr. __________:
" Le sottoponiamo per conoscenza la pratica, alla luce dello scritto dell’avv. RA 1. Rinviamo in particolare alla visita eseguita in __________ il 9.1.2012.
La invitiamo a comunicarci se, allo stato attuale, è subentrato un peggioramento significativo della situazione rispetto alla visita di chiusura eseguita dal dr. __________ in data 29.10.2010?
No.
L’esigibilità espressa in occasione di tale visita è tuttora confermata?
Sì.
Oppure vi è un peggioramento/modifica? Se sì, la invitiamo a redigere un apprezzamento medico, risp. la nuova esigibilità lavorativa.
No.
Vedi mia visita medica in __________ del 9.1.2012.”
(Doc. 63-1 inc. LAINF)
Nelle annotazioni del 5 marzo 2012, il dr. D. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
" Assicurato, in CH dal 1.1.2009, valutato a livello psichiatrico presso il centro peritale il 17.11.2011 (__________):
Diagnosi: - sindrome da disadattamento, reazione depressiva di lunga durata evoluta in episodio depressivo lieve F32.0
- stato dopo taglio alla base del pollice destro il 24.06.2009 con lesione dell’adduttore lungo e del nervo digitale radiale
Riduzione della CL del 20% per motivi psichici
Infortunio quale piastrellista il 24.06.2009: taglio al pollice della mano destra
- interruzione IG __________ dal 30.11.2010 non volendosi sottoporre ad intervento
- IL 100% dal 25.2.2011 per motivi psichici
- IL 50% dal 28.3.2011 per motivi psichici
- IL 100% dal 11.7.2011 per mano
- visita __________ 13.9.2011: paziente deciso a sottoporsi a intervento
- visita __________ del 16.1.2012: abile al 100% dal 16.1.2011 in misura completa dato che si ritiene che l’intervento sia stato eseguito con successo. Nessun peggioramento rispetto alla visita del 29.10.2010 con medesima esigibilità, ossia capacità lavorativa completa per lavori medio-pesanti. Qualche difficoltà nel maneggio e uso ripetuto di attrezzi leggeri e di precisione.
Valutazione:
per quanto concerne il lato somatico / postraumatico questo non ha subito variazioni con persistente esigibilità come da visita dr. __________ del 29.10.2010. L’intercorrente peggioramento attestato dal curante non ha potuto essere oggettivato come risulta chiaramente dalla documentazione __________.
Per quanto concerne l’impedimento psichiatrico questo è da ritenersi al massimo del 20%, questo da 2.2011, come stabilito dalla perizia psichiatrica del 17.11.2011, perizia posteriore al certificato del dr. __________.” (Doc. VI/bis)
L’assicurato ha poi trasmesso al TCA un referto, datato 30 aprile 2012, redatto dalla dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e Vicedirettrice del Centro __________ del dr. __________ e dal dottor __________, psicologo clinico, del seguente tenore:
" Il paziente ha presentato un infortunio in data 24/6/2009, con lesione del tendine adduttore lungo del pollice della mano destra e del nervo digitale collaterale radiale.
Il paziente si è successivamente e rigorosamente sottoposto alle cure previste e alla ergoterapia proposta.
Tuttavia, da allora non ha più potuto riprendere la sua normale attività lavorativa come piastrellista e ha insidiosamente manifestato una sintomatologia psichica reattiva all’incidente, da cui ha ereditato una seria disabilità.
Abbiamo in nostra cura il paziente dal 18 febbraio 2011 e certifichiamo che le condizioni psicopatologiche sono lentamente e inesorabilmente andate incontro a una insidiosa tendenza al peggioramento.
Il paziente appare molto irritabile e irritato relazionalmente. Trascorre la giornata prevalentemente da solo, a parte un cugino che gli è di sostegno.
È presente un vissuto di sfiducia e ridotto slancio vitale. Il sonno appare disturbato dalle rimuginazioni depressive. Sono comparsi sintomi quali cefalea persistente e si è verificato un rilevante aumento ponderale.
Dal mese di dicembre 2011, oltre ai precedenti farmaci (quetiapina e pregabalin) è stato introdotto un antidepressivo (venlafaxina), che tuttavia, almeno per il momento, non ha mostrato grande efficacia sulla condizione depressiva.
Il vissuto di non essere più di supporto economico per la propria famiglia appare insostenibile per una personalità così semplice e concreta come quella del nostro paziente: questa condizione si ripercuote pericolosamente anche sulla fragile vita di coppia e sulla relazione intima, che da tempo è penalizzata e pressoché assente.
Proseguono i colloqui di sostegno psicoterapico, con l’obiettivo di favorire una graduale accettazione della seria disabilità che il paziente sperimenta: tuttavia l’ideazione è persistentemente pervasa da temi di stampo persecutorio e rivendicativo, riferibili all’incidente e alle presunte colpe dei medici che l’hanno avuto in cura. I temi depressivi e di inadeguatezza personale completano il quadro clinico.
Riflessioni psicopatologiche e ipotesi diagnostiche ulteriori.
Siamo d’accordo con i periti che non sia presente una sintomatologia chiaramente inquadrabile in una sindrome post-traumatica da stress, dal momento che sembrano essere assenti i flash back intrusivi, tuttavia vorremmo riportare l’attenzione sulla sintomatologia depressiva, che ha caratteristiche tali da essere inquadrabile in un episodio depressivo di grado medio (ICD10-F32.1), piuttosto che lieve. Infatti, vi è perdita dell’interesse o piacere per le attività normalmente piacevoli; diminuita energia; completa alterazione dell’architettura del sonno (dorme poche ore per notte e il sonno è ben poco ristoratore), alterazione della concentrazione e dell’attenzione e ansia costante.
Riteniamo inoltre che vi sia stato un rilevante cambiamento della vita normale del paziente e che le alterazioni sensitivo-motorie ed inoltre l’intensa e disturbante disestesia di un dito importante come il pollice della mano destra (per un destrimane), non sia affatto da considerarsi un evento di scarsa traumaticità o gravità, al contrario.
Il vissuto di rilevante disabilità, la perdita del lavoro, il sentimento di vergogna e di inadeguatezza, le continue rimuginazioni persecutorie, il cambiamento del comportamento del paziente, la tendenza all’isolamento, l’influsso negativo sulla libido, l’irritabilità costante (tutte manifestazioni di un quadro psicopatologico insorto dopo l’incidente del 2009), sono a nostro giudizio indizi di un chiaro cambiamento della personalità del paziente e suggerirebbero l’ipotesi diagnostica di: modificazione duratura della personalità insorta dopo l’evento disabilitante (ICD10-F62).
Ipotesi prognostiche.
Considerato che l’incidente occorso al paziente è avvenuto nel lontano giugno 2009, che sono passati due anni dall’incidente all’inizio delle cure psichiatrico-psicoterapeutiche; che non abbiamo osservato franchi miglioramenti dall’inizio della nostra cura, ci permettiamo, purtroppo, di esprimere il nostro scetticismo rispetto ad una reale remissione della subdola sintomatologia descritta.” (Doc. D)
Nelle annotazioni del 18 maggio 2012, la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, ha rilevato:
" Perizia CPAS 02.12.2012
Diagnosi con ripercussioni sulla CL:
S. da disadattamento, reazione depressiva di lunga durata evoluta in Episodio depressivo lieve (ICD10-F32.0)
30.04.2012 certificato dr.ssa __________ e dr. __________: in loro cura dal 18.02.2011, condizioni psicopatologiche lentamente e inesorabilmente andate incontro a una insidiosa tendenza al peggioramento.
Concordano sulla assenza di una sintomatologia chiaramente inquadrabile in una S. post-traumatica da stress. Ritengono che vi sia un episodio depressivo di grado medio (F32.1) piuttosto che lieve.
Riportano inoltre come ipotesi diagnostica la presenza di Modificazione duratura della personalità (F62).
La sintomatologia descritta dai curanti era già stata riportata nel loro certificato indirizzato alla __________ del 24.10.2011, quindi anteriormente alla valutazione peritale del CPAS.
La sintomatologia, descritta nel presente certificato, è anche riportata nella perizia del CPAS (vedi capitolo “dati soggettivi dell’assicurato).
Il perito riporta la presenza di un episodio depressivo lieve sviluppatosi da una reazione depressiva prolungata. La mancata evoluzione positiva del disturbo da disadattamento è correlata secondo la valutazione del perito alla presenza di alcuni tratti personologici, quali una certa rigidità di pensiero e una polarizzazione su tematiche legate alla giustizia. Una valutazione quindi della personalità è stata quindi eseguita ma non è stata posta diagnosi di disturbo di personalità o di modificazione duratura della personalità. A tal proposito neppure in precedenza il curante nei suoi certificati aveva menzionato tale diagnosi. Anche la diagnosi di episodio depressivo di grado medio non era mai stata formulata. Inoltre il numero di sintomi descritti e la loro intensità come riportati nel presente certificato non si discostano da quelli rilevati durante la perizia CPAS.
Riteniamo quindi che la nuova documentazione medica non apporti elementi che ci permettano di discostarci dalla valutazione del CPAS.” (Doc. XVII/bis)
2.6. In corso di causa, il TCA ha chiesto all’Ufficio AI di sottoporre il referto della dr.ssa __________ al vaglio del CPAS, al fine di verificare se lo stesso è atto a modificare le conclusioni peritali (doc. XIX).
Con scritto del 20 agosto 2012, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del CPAS hanno rilevato:
" Abbiamo preso atto della valutazione, datata 30 aprile 2012 ed effettuata dai curanti del signor RI 1, dr.ssa __________ (psichiatra e psicoterapeuta) e signor __________ (psicologo clinico), dalla quale emergono elementi suggestivi di un peggioramento dell’assetto psichico dell’assicurato rispetto a quanto da noi valutato nella perizia del dicembre 2011 (relativa al colloquio avuto nel novembre dello stesso anno).
Teniamo a sottolineare però come gli elementi apportati nel certificato specialistico siano successivi a quanto da noi oggettivato in sede peritale: come descritto in perizia, infatti, sia l’assicurato, che la dr.ssa __________, da noi contattata telefonicamente, al momento della perizia asserivano che la presa a carico psichiatrica e la farmacoterapia erano state interrotte per un certo periodo: la dr.ssa __________, il mese di dicembre 2011, aveva visto solo in un’occasione l’assicurato che allora non assumeva una terapia antidepressiva ma solo ansiolitica. Il perito dr.ssa __________ aveva discusso con la dr.ssa __________ l’opportunità di introdurre un medicamento specifico ovvero un antidepressivo, opzione che, come verificato in sede peritale, trovava un certo consenso anche da parte dell’assicurato.
Ora nel certificato si specifica come l’introduzione del farmaco antidepressivo Venlafaxina, effettuata nel dicembre 2011, non abbia portato miglioramenti e come invece le energie psichiche dell’assicurato siano polarizzate su tematiche rivendicative, elemento che in sede peritale avevamo indicato come indice di una possibile cronicizzazione e quindi evoluzione negativa del quadro clinico.
Per quanto sopra discusso confermiamo la nostra valutazione del dicembre 2011.
Tuttavia, in relazione al fatto che sussistono elementi indicativi di un decorso negativo dell’assetto psichico nel 2012, come evidenziato dal certificato dei curanti, riteniamo opportuno effettuare una nuova perizia che documenti lo stato attuale, l’evoluzione dal precedente esame peritale e le ricadute sul piano valetudinario.” (Doc. XX/2)
2.7. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’Ufficio AI, in quanto i disturbi che affliggono l’assicurato non sono stati sufficientemente chiariti.
Nel rapporto medico del 6 dicembre 2011, il dr. __________ del SMR ha considerato che l’interessato – affetto, dal profilo psichico, come emerge dalla perizia specialistica dei medici del CPAS, da sindrome da disadattamento, reazione depressiva di lunga durata evoluta in Episodio depressivo lieve (ICD10-F32.0) e, dal profilo somatico, dagli esiti dell’infortunio del 24 giugno 2009 alla mano destra, i quali non hanno tuttavia ripercussioni sulla capacità lavorativa residua, come valutato dall’assicuratore infortuni – vada ritenuto globalmente inabile al lavoro nella misura del 100% dal 25 giugno 2009; al 50% dal 1° dicembre 2009; nuovamente al 100% dal 5 dicembre 2009, al 33% dal 10 maggio 2010; totalmente abile al lavoro dal 1° dicembre 2010 e, infine, inabile al lavoro al 20%, per motivi psichici, a partire dal mese di febbraio 2011 (cfr. doc. 50-2).
Il TCA non può concordare con queste conclusioni del medico del SMR, per le seguenti ragioni.
Questo Tribunale rileva, innanzitutto, che nel considerare l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 33% a partire dal 10 maggio 2010 (cfr. doc. 50-2), il dr. __________ del SMR ha commesso un errore: egli, infatti, non ha tenuto conto del fatto che, in occasione della visita medica __________ del 30 aprile 2010 eseguita per conto dell’assicuratore LAINF, il dr. Frick è giunto alla conclusione che “in qualità di piastrellista il paziente possa essere reinserito al lavoro nella misura del 33 1/3 % dal 10 maggio 2010. Ciò anche per consentire una certa reintegrazione all’attività lavorativa dopo un periodo di inattività di quasi anno” (doc. 43-2).
Pertanto, la percentuale del 33% stabilita dal medico di __________ dell’assicuratore infortuni corrisponde al grado di capacità lavorativa dell’interessato e non, come invece ritenuto, a torto, in ambito AI, al suo grado di inabilità lavorativa.
Già solo per questa ragione, quindi, la decisione con la quale l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il diritto ad una rendita, rilevando che alla scadenza dell’anno di attesa (giugno 2010) egli presentava un grado di invalidità inferiore al 40%, non può essere confermata dal TCA.
Inoltre, il TCA, in assenza di sufficienti elementi al riguardo, non può condividere l’opinione dell’amministrazione in merito al fatto che, dal profilo somatico, lo stato di salute dell’interessato non abbia subìto variazioni dopo la visita medica __________ del 29 ottobre 2010 eseguita dal dr. __________, come sostenuto dal dr__________ del SMR (cfr. doc. VI/bis).
Se, da una parte, è vero che, nelle risposte fornite in data 31 gennaio 2012, il dr. __________ ha espressamente indicato che lo stato di salute dell’interessato non ha subìto un peggioramento significativo rispetto alla visita di chiusura del dr__________ del 29 ottobre 2010 (doc. 63-1 inc. LAINF), d’altra parte il TCA rileva che, con scritto del 18 gennaio 2012, l’assicuratore infortuni ha comunicato all’assicurato che “le confermiamo che a partire da lunedì 16 gennaio 2012 la consideriamo abile al lavoro nella misura del 100%. Da tale data sospendiamo pertanto il versamento della nostra indennità giornaliera” (doc. C).
Ora, come correttamente indicato dal patrocinatore dell’assicurato in sede ricorsuale, il fatto che l’assicuratore LAINF abbia versato all’interessato delle indennità giornaliere fino al 16 gennaio 2012 presuppone che lo stesso abbia presentato un ulteriore periodo di inabilità lavorativa dopo la chiusura del caso del 1° dicembre 2010, con rifiuto del riconoscimento sia di una rendita, sia di un’IMI (cfr. doc. 49/1-2 inc. LAINF).
Dalla documentazione agli atti non emerge, tuttavia, la ragione per la quale l’Istituto assicuratore abbia versato tali indennità giornaliere. In particolare, non è dato sapere se siano insorte ulteriori patologie invalidanti.
Dagli atti risulta unicamente che, nel mese di luglio 2011, l’assicurato ha annunciato all’assicuratore LAINF una ricaduta (cfr. 51 inc. LAINF), producendo un certificato del dr. __________ attestante una inabilità lavorativa del 100% dall’11 luglio 2011 (doc. 50 inc. LAINF) e dichiarandosi disposto a sottoporsi all’intervento chirurgico rifiutato in precedenza. Nonostante questa dichiarata volontà (cfr. doc. 53-3 e 54-1 inc. LAINF), l’interessato non si è poi tuttavia voluto sottoporre all’intervento chirurgico in questione (doc. 58-1 inc. LAINF). Pertanto, in occasione della visita __________ del 9 gennaio 2012, il dr. __________, dopo avere sottolineato che l’assicurato ha ancora una volta rifiutato l’intervento chirurgico, ha concluso che “per quanto riguarda la lesione organica al pollice destro dominante l’assicurato viene dichiarato abile al lavoro in misura completa e totale a partire da lunedì 16 gennaio 2011” (doc. 62-7 inc. LAINF).
Alla luce di quanto sopra esposto e visto anche il referto del 13 gennaio 2012 del dr. __________, attestante una inabilità lavorativa del 100% dal 1° gennaio 2012 “per infortunio”, prodotto in sede ricorsuale dal patrocinatore dell’assicurato (doc. B), il TCA ritiene dunque necessario che l’Ufficio AI, al quale gli atti vanno rinviati, metta in atto un approfondimento della questione relativa alle patologie somatiche dell’assicurato e all’influsso delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua.
Il TCA ritiene, inoltre, che un approfondimento sia necessario anche per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, alla luce della presa di posizione del 20 agosto 2012 dei periti del CPAS, su esplicita richiesta del TCA, riguardo alle osservazioni del 30 aprile 2012 formulate dagli psichiatri curanti (doc. D).
In tale occasione, infatti, gli specialisti del CPAS, pur ribadendo la validità delle loro valutazioni fino al momento della visita medica peritale del 17 novembre 2011, hanno tuttavia sottolineato che alla luce degli elementi apportati nel certificato specialistico dei curanti, successivi alla data dell’esame peritale, “indicativi di un decorso negativo dell’assetto psichico nel 2012, come evidenziato nel certificato dei curanti, riteniamo opportuno effettuare una nuova perizia che documenti lo stato attuale, l’evoluzione dal precedente esame peritale e le ricadute sul piano valetudinario” (doc. XX/2).
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 21 dicembre 2011 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, il referto degli specialisti curanti del 30 aprile 2012 è successivo alla decisione impugnata. Nello stesso, tuttavia, i curanti hanno attestato che “dal mese di dicembre 2011, oltre ai precedenti farmaci (…) è stato introdotto un antidepressivo (venlafaxina), che tuttavia, almeno per il momento, non ha mostrato grande efficacia sulla condizione depressiva” (doc. D).
Dato che proprio questo elemento è stato ritenuto dai periti del CPAS indicativo di un decorso negativo dell’assetto psichico nel 2012 (sottolineando come ciò abbia fatto sì che le energie dell’assicurato si siano “polarizzate su tematiche rivendicative, elemento che in sede peritale avevamo indicato come indice di una possibile cronicizzazione e quindi evoluzione negativa del quadro clinico”), portandoli a ritenere opportuno un nuovo esame peritale (doc. XX/2), questo Tribunale non può escludere che l’eventuale peggioramento dello stato di salute dell’interessato sia intervenuto prima dell’emanazione della decisione impugnata.
Il referto degli specialisti dello studio del dr. __________ deve quindi essere ritenuto suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 21 dicembre 2011 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Alla luce di quanto qui sopra esposto, secondo il TCA, non può essere condiviso, senza prima esperire ulteriori accertamenti, il parere dell’UAI secondo cui il possibile peggioramento della patologia psichiatrica è unicamente posteriore alla decisione impugnata.
Anche questo tema dovrà quindi essere oggetto di un approfondimento specialistico in sede peritale.
In tale ambito, dovrà pure essere chiarito se, come indicato dall’Ufficio AI nello scritto del 19 settembre 2012, i periti del CPAS hanno reso il loro apprezzamento “ignorando elementi rilevanti relativi all’attività effettivamente svolta dall’assicurato dopo il danno alla salute”, non comunicati dall’interessato (doc. XXIV).
Infine, nell’ambito dei nuovi accertamenti che dovranno essere messi in atto dall’amministrazione, alla quale gli atti vanno rinviati per complemento istruttorio, l’Ufficio AI valuterà attentamente anche la questione relativa alle condizioni assicurative di cui all’art. 36 cpv. 1 LAI, il cui adempimento è stato messo in discussione dall’amministrazione unicamente con lo scritto del 27 agosto 2012 (doc. XX), puntualmente contestato dal patrocinatore dell’assicurato (doc. XXII).
2.9. Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.7.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
L'Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)
Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano delle carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché, dopo avere verificato l’adempimento delle condizioni assicurative, metta in atto un approfondimento sia a livello somatico, che a livello psichiatrico, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione globale delle patologie di cui soffre l’assicurato, debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.
2.10. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.
2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 21 dicembre 2011 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.9..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti