Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.3

 

TB

Lugano

12 marzo 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 29 novembre 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                Aa.   Il 5 gennaio 2009 (doc. 3) RI 1, nato nel 1955, attivo ancora al 50% come muratore, ha chiesto prestazioni AI per adulti a seguito dell'infortunio alla mano sinistra avvenuto il 16 febbraio 2007, evento assunto dall'assicuratore infortuni.

 

                                Ab.   L'Ufficio assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti e sulla scorta del rapporto finale del 20 agosto 2010 (doc. 83) della consulente in integrazione, con la decisione del 16 settembre 2010 (doc. A4) l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni.

L'amministrazione ha stabilito un grado d'invalidità del 45% e quindi dal 1° febbraio 2008 è insorto il diritto al quarto di rendita. Tuttavia, visto che la domanda AI è stata presentata tardivamente, il versamento di una prestazione transitoria, che avrebbe potuto insorgere dal 1° febbraio 2008 (dopo un anno di attesa), avrebbe potuto avvenire unicamente dal 1° luglio 2008 (recte: 2009), ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta AI (5 gennaio 2009). L'Ufficio AI ha inoltre rilevato che qualora la nuova inabilità del 50% in qualsiasi attività presente dal 1° marzo 2010 per motivi psichici dovesse perdurare, avrebbe rivalutato il diritto alle prestazioni dal marzo 2011, ovvero trascorso l'anno d'attesa.

 

                                Ac.   Con ricorso del 12 ottobre 2010 (inc. n. 32.2010.287) l'assicurato ha postulato una rendita intera dal 1° marzo 2011 in virtù dei certificati medici prodotti che attestano un'inabilità iniziale del 100%, poi del 50% e di nuovo del 100% dal 16 novembre 2009 a tutt'oggi, contestando quindi il risultato della perizia psichiatrica dell'8 luglio 2010 (inabilità lavorativa del 50% in qualsiasi attività).

 

                                Ad.   Con pronuncia del 7 febbraio 2011 (doc. 119-21) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto ai sensi delle considerazioni esposte il ricorso presentato dall'assicurato, sempre rappresentato da RA 1, riconoscendogli il diritto a tre quarti di rendita (grado d'invalidità del 63%) con effetto dal 1° marzo 2010.

Ritenuto da un canto un reddito da valido di CHF 47'322,00 nel 2008 aggiornato a CHF 48'750,60 nel 2010 e, d'altro canto, un reddito da invalido di CHF 57'672,00 secondo la tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica (livello di qualificazione 4) rispettivamente di CHF 61'938,11 per il 2010 tenuto conto di 41,7 ore settimanali, considerato che il reddito che l'assicurato avrebbe percepito lavorando a tempo pieno come muratore era considerevolmente inferiore (del 26,37%) a quello statistico svizzero conseguito in quel preciso settore professionale e quindi i medesimi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido devono essere considerati anche per fissare il reddito da invalido (cosiddetto principio del parallelismo dei dati da porre a confronto: DTF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.4), riducendo del 21,37% il reddito da invalido (cioè il reddito percepito dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute divergeva di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore: DTF 135 V 297 consid. 6.1.2) e deducendo un importo del 13% per tenere conto delle circostanze specifiche del caso concreto, il TCA ha ricavato un grado di invalidità del 63% e ha quindi assegnato una rendita AI di tre quarti dal 1° marzo 2010.

 

                                Ae.   Contro il giudizio cantonale l'UAI è insorto al Tribunale federale, chiedendo preliminarmente la concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, l'attribuzione di un quarto di rendita dal 1° marzo 2010.

 

                                 Af.   Con decreto del 31 maggio 2011 (doc. 119-42) l'Alta Corte ha respinto la richiesta di attribuire effetto sospensivo al ricorso.

                                         Con decisione del 5 agosto 2011 (doc. A4) l'Ufficio assicurazione invalidità ha stabilito in CHF 1'131,00 l'importo della rendita ordinaria semplice d'invalidità con effetto dal 1° marzo 2010 rispettivamente in CHF 1'152,00 dal 1° gennaio 2011, ritenuto un grado AI del 63% (cfr. STCA), che dà diritto a tre quarti di rendita d'invalidità. Con questa decisione l'Ufficio AI, e per esso la Cassa cantonale di compensazione, ha disposto il pagamento retroattivo della rendita d'invalidità (CHF 1'131,00 [rendita AI mensile] x 10 mesi [dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2010] + CHF 1'152,00 [rendita AI mensile] x 7 mesi [dal 1° gennaio 2011 al 31 luglio 2011] + CHF 1'152,00 [rendita AI agosto 2011] = CHF  20'526,00), ritenuto un reddito annuo medio di CHF 58'464,00 e la scala rendite 34.

 

                                Ag.   Con sentenza del 10 novembre 2011 (9C_205/2011) l'Alta Corte ha accolto il ricorso dell'autorità amministrativa, nel senso che, annullati il giudizio del TCA e la decisione impugnata dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del 16 settembre 2010, ha rinviato la causa all'amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci di nuovo sul grado di invalidità dell'assicurato, fermo restando il diritto di quest'ultimo ad un quarto di rendita con effetto dal 1° marzo 2010.

In particolare, il Tribunale federale ha concluso il proprio giudizio (doc. 119-46) esponendo al consid. 8.4 queste considerazioni:

 

"  Da quanto sopra discende che questa Corte non dispone di elementi sufficienti per statuire sul grado di invalidità dell'assicurato, segnatamente sull'ammontare degli elementi da porre a confronto; di conseguenza il ricorso dell'amministrazione dev'essere accolto, in quanto il giudizio impugnato si fonda su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, violando il principio inquisitorio e quindi il diritto federale (sentenza 9C_409/2009 dell'11 dicembre 2009 consid. 3.3).

 

Il giudizio impugnato e la decisione amministrativa vanno pertanto annullati e l'incarto rinviato all'amministrazione affinché stabilisca se l'assicurato intendeva o meno accontentarsi di un reddito inferiore alla media. In caso di risposta negativa, andrà ancora esaminato se è ammissibile ritenere che da invalido l'assicurato possa percepire un reddito medio oppure se motivi estranei all'invalidità non permettono di concludere in tal senso. Alla luce degli accertamenti esperiti, l'UAI statuirà nuovamente sul grado di invalidità dell'intimato, tenuto conto del fatto che il diritto ad un quarto di rendita non è contestato.

Al riguardo va precisato che pure la questione della deduzione da apporre al reddito da invalido va rivista, in quanto la riduzione del 13% non è motivata e pertanto non è conforme al diritto federale (in particolare al diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost.); non è infatti dato di sapere quali motivi sono stati posti alla base della riduzione e quindi non è neppure possibile contestare correttamente il provvedimento.".

 

                                 Ai.   Nell'attesa di espletare tutti gli accertamenti imposti dal Tribunale federale, l'Ufficio assicurazione invalidità ha emesso il 27 novembre 2011 (doc. A5) una nuova decisione che sostituisce la precedente del 5 agosto 2011, riducendo dal 1° marzo 2010 il diritto dell'assicurato all'ottenimento di una rendita, stante ora un grado AI del 44% (che dà diritto ad un quarto di rendita). Pertanto, la rendita ordinaria semplice d'invalidità ammonta a CHF  377,00 nel 2010 ed a CHF 384,00 al mese dal 1° gennaio 2011. Questo provvedimento è stato impugnato e viene evaso con giudizio parallelo odierno.

 

                                  B.   Il 29 novembre 2011 (doc. A1) l'UAI ha emanato decisione con cui ha ordinato la restituzione degli importi versati in eccesso tra il 1° marzo 2010 ed il 30 novembre 2011 per complessivi CHF 15'988,00 (= importo percepito – importo riconosciuto in attesa dei nuovi accertamenti).

 

                                  C.   Il 3 gennaio 2012 (doc. I) contro questa decisione RI 1, ancora con il patrocinio RA 1, ha formulato ricorso al TCA, chiedendo la sospensione della vertenza nell'attesa di decisione sul ricorso inoltrato contro la decisione del 27 novembre 2011 (inc. n. 32.2012.2). Infatti, a suo dire, l'oggetto del presente ricorso - ossia sapere se tra il 5 agosto 2011 ed il 27 novembre 2011 la capacità lavorativa dell'assicurato si sia effettivamente modificata tanto da incidere sul suo diritto alla rendita e passare così dai tre quarti al quarto di diritto alla rendita d'invalidità - è "logicamente connessa alla decisione emessa dall'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità in data 27 novembre 2011" (doc. I pag. 2).

 

                                  D.   Nella risposta del 26 gennaio 2012 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha precisato che l'ordine di restituzione ha la sua ragione d'essere, poiché il Tribunale federale ha negato l'effetto sospensivo al proprio ricorso. Quindi, il 5 agosto 2011 l'amministrazione ha emanato una decisione secondo cui, sulla base della STCA del 7 febbraio 2011 che manteneva la propria valenza fino al giudizio di merito del TF, il grado d'invalidità era del 63%, con conseguente diritto a tre quarti di rendita AI.

Tuttavia, la sentenza del 10 novembre 2010 dell'Alta Corte, annullato il giudizio del TCA, ha stabilito tale diritto ad un quarto di rendita dal 1° marzo 2010 ed ha rinviato gli atti per una nuova determinazione. Secondo l'UAI, l'assicurato non aveva più diritto all'erogazione di tre quarti di rendita, ma solo, al momento, ad un quarto di rendita, perciò ha emesso una nuova decisione il 27 novembre 2011, calcolando l'importo dovuto per il quarto di rendita dal 1° marzo 2010.

È sorta così la richiesta di restituzione della differenza tra la prestazione ricevuta (tre quarti) e quella di diritto (un quarto).

L'amministrazione ha quindi proposto in via principale di respingere il ricorso visto l'indebito versamento di prestazioni e, in via subordinata, di sospendere la causa fino all'emanazione della decisione formale sul merito del diritto dell'assicurato a prestazioni una volta terminati gli accertamenti chiesti dal Tribunale federale, che daranno luogo ad un nuovo calcolo del grado d'invalidità e quindi ad un nuovo importo della rendita e così pure ad un eventuale ammontare da rimborsare all'Ufficio AI.

 

                                  E.   Nelle osservazioni del 9 febbraio 2012 (doc. VI) l'insorgente ha ribadito la richiesta di sospensione della causa, "dal momento che la decisione di restituzione del 29 novembre 2011 si basa su quella del 27 novembre 2011 già impugnata dinanzi a Codesta Autorità (Incarto n. 32.2012.2)".

 

L'Ufficio AI non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VII).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

 

 

nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è l'ordine di restituzione di CHF 15'988,00 intimato dall'Ufficio AI al ricorrente per prestazioni indebitamente percepite.

 

                                   3.   Innanzitutto questo Tribunale evidenzia che l'oggetto della vertenza di cui all'inc. n. 32.2012.2, evasa in data odierna, non porta, come erroneamente ritenuto dall'assicurato, sull'esame del merito del suo diritto ad una rendita d'invalidità, ma unicamente sulla verifica dell'importo di CHF 384,00 della rendita stabilito dall'Ufficio AI con la decisione del 27 novembre 2011 e da versare perlomeno sino a nuova e diversa decisione in conseguenza al rinvio del TF.

Come evidenziato nell'odierna parallela decisione (inc. 32.2012.2), la questione di merito relativa al diritto del ricorrente ad una rendita ed alla quantificazione della stessa deve ancora essere decisa dall'amministrazione e ciò potrà avvenire soltanto quando essa avrà terminato gli accertamenti necessari imposti  dal Tribunale federale con sentenza del 10 novembre 2011 (9C_205/2011) e avrà quindi ricalcolato il suo grado d'invalidità dal 1° marzo 2010.

 

Di conseguenza, l'esame del ricorso qui in discussione (inc. n. 32.2012.3) non è strettamente connesso all'esito del ricorso formulato contro la decisione del 27 novembre 2011, ma, come ben osservato dall'amministrazione, alla decisione formale che quest'ultima emanerà prossimamente, nel merito, ossia alla determinazione del diritto dell'assicurato ad ottenere prestazioni dall'assicurazione invalidità dal 1° marzo 2010 a dipendenza del risultato degli accertamenti effettuati su ordine dell'Alta Corte.

 

In questo senso, la richiesta di sospensione della causa per i motivi addotti dal ricorrente non può essere accolta.

 

                                   4.   Dapprima, vanno rammentati i fondamenti giuridici dell'ordine di restituzione.

 

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).

 

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

 

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

 

                                         Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

 

Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

 

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

 

                                         Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

 

Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

 

"  b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben Schlauri, 176 ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen Antrag an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf welche sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V 234; zur Kritik von Schlauri, 173 ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3). Entspricht die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20).”.

 

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

 

                                   5.   In concreto, al momento dell'emanazione dell'ordine di restituzione, l'istruttoria amministrativa ordinata dal Tribunale federale con sentenza del 10 novembre 2011 non era ancora ultimata e quindi l'Ufficio AI non si era ancora potuto determinare con certezza circa il diritto dell'assicurato ad una rendita d'invalidità dal 1° marzo 2010 eventualmente superiore ad un quarto.

Pertanto, non si può ammettere che vi siano elementi tali da legittimare una revisione della decisione del 5 agosto 2011.

 

La decisione qui impugnata dell'UAI appare prematura ed è vincolata agli accertamenti che devono essere posti in atto a seguito del rinvio del TF.

 

Le condizioni dell'art. 53 cpv. 1 LPGA non sono adempiute.

 

                                   6.   L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

 

L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

 

"  In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti).".

 

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

Occorre inoltre precisare che il Tribunale non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid. 8; DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V 78 consid. 2 pag. 79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento e non essere arbitraria (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 22 all'art. 53).

 

L'amministrazione non è tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008, consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06, consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid. 4.1).

 

Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando 4.2.2 il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).

 

                                   7.   Nella fattispecie, a questo stadio, vanno negati i presupposti per riconsiderare la decisione di assegnazione di una rendita di tre quarti (decisione del 5 agosto 2011), alla base della decisione di restituzione di CHF 15'988,00.

 

In effetti, come esposto, l'UAI non si è ancora espresso sulla determinazione del grado AI dell'assicurato dal 1° marzo 2010 a seguito del rinvio del TF.

Ciò che è certo, ad oggi, è che dal 1° marzo 2010 l'assicurato ha diritto (almeno) ad un quarto di rendita. Se poi tale diritto sarà in realtà superiore, ad ora non è dato a sapere, in assenza della decisione dell'UAI che scaturirà terminate le verifiche imposte.

In queste circostanze, decidere, nel novembre 2011, che v'è stato un indebito versamento all'assicurato di CHF 15'988,00 è prematuro, non avendo ancora l'Ufficio AI tutti i parametri di calcolo a disposizione per giungere a tale (eventuale) conclusione.

 

Non è ancora accertato che la decisione fosse manifestamente errata.

 

                                    8   Alla luce delle argomentazioni esposte, l'Ufficio assicurazione invalidità non era legittimato ad emettere nel novembre 2011 una decisione di restituzione. Ciò potrà avvenire semmai in futuro dopo gli accertamenti imposti ed a seguito di nuova decisione – se sfavorevole a chi ricorre – cresciuta in giudicato.

La decisione impugnata deve dunque essere annullata ed il ricorso accolto.

 

Di conseguenza, diventa priva di oggetto la richiesta dell'amministrazione di concedere l'effetto sospensivo alla presente procedura nell'attesa che essa si determini, nel merito, sul diritto del ricorrente ad una rendita d'invalidità dal 1° marzo 2010 in poi.

 

Stante l'esito favorevole del ricorso seppure per altri motivi da quelli invocati, rappresentato, l'assicurato ha diritto al versamento di ripetibili da parte dell'Ufficio AI (art. 61 lett. g LPGA).

 

                                    9   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra CHF 200,00 e CHF 1'000,00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Le spese per complessivi CHF 500,00 sono poste a carico dell'Ufficio AI, soccombente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

 

                                    §   La decisione impugnata è annullata.

 

                                   2.   Le spese per complessivi CHF 500,00 sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente CHF 300,00 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti