Raccomandata

 

Incarto n.
32.2012.45

 

BS/sc

Lugano

26 luglio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 6 gennaio 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1952, precedentemente attivo quale manovale, è stato posto al beneficio di una mezza rendita dal 1° marzo 1996 a causa di patologie di natura cardiaca e reumatologica (cfr. decisione 11 luglio 1997 in doc. AI 17, per le motivazioni cfr. doc. AI 12).

                                        

                                         A seguito di una domanda di revisione inoltrata dall’assicura- to, dopo l’espletamento di una perizia multidisciplinare SAM (Servizio di accertamento dell’AI) datata 4 gennaio 2000 – concludente per una totale incapacità lavorativa nell’abituale professione e un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate –, con decisioni 15 giugno 2000 l’Ufficio AI ha aumentato la prestazione concedendo il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 68%), con effetto retroattivo al 1° novembre 1998 (doc. AI 54-56).

 

                                         La rendita intera è stata confermata con comunicazione 12 giugno 2003 (doc. AI 62).

 

                                         Dopo la 4° revisione dell’AI (entrata in vigore al 1° gennaio 2004) l’assicurato, a titolo di diritto acquisito, ha continuato a beneficiare di una rendita intera avendo già compiuto 50 anni al momento della riforma legislativa e presentando un grado d’invalidità di almeno il 66 2/3% (cfr. lett. f delle disposizioni finali relative alla 4° revisione dell’AI).

 

                                         Avendo il SMR (Servizio medico regionale) accertato un’inabilità in qualsiasi attività (insorgenza di una malattia oncologica), con comunicazione 24 ottobre 2006 l’Ufficio AI ha confermato la corrente rendita intera (doc. AI 76).

 

                                         L’ammontare della prestazione è stata nuovamente confermata in via di revisione d’ufficio con comunicazione 7 marzo 2008 (doc. AI 83).

 

                               1.2.   Nell’aprile 2009 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio un’ulteriore  procedura di revisione (doc. AI 85).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una seconda perizia multidisciplinare SAM dal cui rapporto 22 luglio 2011 è risultato un miglioramento dello stato di salute (problematica oncologica risolta) ed un aumento della capacità lavorativa al 50% in attività adeguate (doc. AI 109), con decisione 6 gennaio 2012, preavvisata il 25 novembre 2011, l’amministrazione ha ridotto la rendita a ¾ presentando l’assicurato un grado d’invalidità del 61% (doc. AI 115).

                                         Contestualmente essa ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite del RA 1, insorge al TCA postulandone l’annullamento e chiedendo il ripristino della rendita intera. In via subordinata chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI per eseguire ulteriori accertamenti medici. L’insorgente contesta la residua capacità lavorativa medico-teorica valutata dal SAM, facendo presente di sottoporsi nei prossimi giorni ad una visita specialistica e di trasmettere in seguito il relativo referto.

                                     

                                         Il 2 e 9 marzo 2012 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA la preannunciata nuova documentazione medica (IV e VI).

 

                               1.4.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della valutazione medica ed economica di cui alla decisione contestata. In particolare l’amministrazione ha ritenuto che la succitata documentazione medica, sottoposta al vaglio sia del SAM che del SMR, non apporta sostanziali modifiche rispetto alla perizia SAM del luglio 2011.

                                     

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   In lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha rettamente ridotto la rendita AI da intera a ¾.  

                                     

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

 

                               2.4.   Nel caso in esame, nell’ambito dell’ultima revisione l'Ufficio AI ha disposto una seconda perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto 22 agosto 2011 (doc. Al 109) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a consulti specialistici esterni d’ordine reumatologico (dr. __________), cardiologico (dr. __________), oncologico (dr. __________) e psichiatrico (dr. __________).

 

                                         Sulla base di tali risultanze, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa (cfr. punto n. 5 della perizia).

 

                                         Tenuto conto dei singoli consulti specialistici, il SAM ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% nella sua abituale professione. Per quel che concerne le conseguenze sulla capacità d’integrazione, i periti hanno evidenziato che dal punto di vista reumatologico l’assicurato presenta una piena abilità lavorativa in attività rispettose delle limitazioni esposte in perizia. Non è stata riscontrata alcuna incapacità lavorativa per motivi psichiatrici, mentre per motivi cardiologici l’abilità lavorativa è stata valutata al 50% dal 1995. Infine, la problematica oncologica è stata ritenuta invalidante da agosto 2006 a settembre 2007.

                                         Globalmente i periti del SAM hanno quindi valutato:

 

"  (…)

In conclusione, in un'attività confacente allo stato di salute che tiene in considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è valutata nella misura del 50% (percentuale invariata rispetto a quanto era scaturito nella perizia SAM del 4.1.2000), tenendo in considerazione che a causa della patologia oncologica vi è un'incapacità lavorativa nella misura del 100% per qualunque attività da agosto 2006 fino a settembre 2007, con ripristino della capacità lavorativa nella misura del 50% da ottobre 2007 ad oggi. Secondo il nostro consulente oncologo, tenendo conto del lungo periodo di interruzione dell'attività professionale (dal 1995), del tipo di attività (operaio/manovale senza formazione professionale) nonché del suo percorso scolastico e professionale, non sembra possibile effettuare provvedimenti in integrazione professionale.(…)" (doc. AI 109/19-20)

 

                                         Costatato un miglioramento della situazione valetudinaria rispetto al 2006, l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi giungendo ad un grado d’invalidità del 61% conferente il diritto a ¾ di rendita. Da qui la decisione di ridurre la rendita.

 

                                         Contestando le risultanze della perizia SAM, l’assicurato ritiene che non è stato tenuto debitamente conto della patologia cardiaca, producendo in particolare il rapporto 1° marzo 2012 del Servizio di cardiologia dell’Ospedale Regionale di __________.

 

                               2.5.   Esaminati gli atti, questo TCA non ritiene giustificata una riduzione della rendita per i seguenti motivi.

                                        

                                         Occorre in primo luogo rilevare che se rispetto alla comunicazione 24 ottobre 2006 vi è stato un miglioramento dello stato di salute, nel senso che la patologia oncologica è stata considerata risolta, la situazione valetudinaria accertata con la perizia SAM 22 agosto 2011 corrisponde sostanzialmente a quella riscontrata nella prima perizia multidisciplinare (4 gennaio 2000) ove, per motivi reumatologici e cardiaci, l’inabilità lavorativa era stata valutata nella misura del 50% in attività adeguate. Tale circostanza si evince anche dalle conclusioni peritali citate al considerando precedente, fatte del resto proprie dal SMR nelle annotazioni 4 ottobre 2011 ove il miglioramento dello stato di salute è stato motivato come segue: “problematica oncologica risolta. CL residua limitata da problematica cardiaca come nel 2000 e reumatologica” (doc. AI 113-5).

 

                                         Non va dimenticato che la perizia SAM 4 gennaio 2000 è stata posta a fondamento della decisione 15 giugno 2000 che ha aumentato, con effetto 1° novembre 1998, la rendita da mezza ad intera per un grado d’invalidità del 68% (doc. AI 54-56). A quell’epoca i ¾ di rendita non erano ancora stati introdotti.

 

                                         Non va parimenti dimenticato che, in applicazione della lett. f relativa alle disposizioni finali della 4° revisione LAI, all’assicurato era stato confermato, a titolo di garanzia dei diritti acquisti, il diritto alla corrente rendita intera avendo dopo il 1° gennaio 2004 (entrata in vigore della citata modifica legislativa) già compiuto 50 anni e presentando un grado d’invalidità maggiore del 66 2/3%.

 

                                         Pertanto, a mente del TCA, sarebbe insostenibile che, nonostante il miglioramento dello stato di salute rispetto alla comunicazione 24 ottobre 2006, nell’attuale situazione valetudinaria sovrapponibile a quella considerata nella decisione 15 gennaio 2000 l’assicurato perda il diritto ad una rendita intera.

                                          

                                         Visto quanto sopra, annullata la decisione contestata, all’as- sicurato è ripristinato il diritto alla rendita intera anche dopo il 1° marzo 2012 (il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione 6 gennaio 2012; cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAVS). Il ricorso è pertanto da accogliere.

 

                               2.6.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dal __________, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (STF K 63/06 del 5 settembre 2007 consid. 5.4.1 e DTF 126 V 11 s consid. 2; art. 61 cpv. 1 lett.g LPGA).    

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione 6 gennaio 2012 è annullata.

                                         §§ È ripristinato, a decorrere dal 1° marzo 2012, il diritto alla rendita intera d’invalidità.

 

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                            Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti