Raccomandata |
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Incarto n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 19 gennaio 2012 emanata da |
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in relazione al caso: |
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
PI 1 rappr: RA 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. __________, classe 1971, attivo quale cameriere, nel gennaio 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per i postumi di un incidente accaduto il 18 ottobre 2008 (doc. AI 1).
1.2. Raccolta la documentazione medica dalla __________, agente quale assicuratore LAINF, e della Cassa pensioni RI 1 esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con decisione 19 gennaio 2012 (preavvisata il 1° aprile 2011; doc. AI 86) l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre 2009 al 30 giugno 2010 e nuovamente dal 1° novembre 2010 (doc. AI 144; per le motivazioni cfr. doc. AI 127).
1.3. Contro la succitata decisione la Cassa pensioni RI 1 (in seguito: Cassa), presso la quale l’assicurato era affiliato per il tramite del suo ex datore di lavoro, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso. Rimproverando all’Ufficio AI una violazione della legge ed un errato accertamento dei fatti, essa ha chiesto una nuova determinazione del grado d’invalidità. Evidenziate in particolare le incongruenze tra la valutazioni del medico SMR e le valutazioni peritali eseguite sia dall’assicuratore LAINF (perizia 17 ottobre 2010 del dr. __________) che dalla stessa Cassa (perizia 9 novembre 2010 del dr. __________), l’insorgente sostiene che debba essere eseguita una perizia pluridisciplinare. L’istituto di previdenza osserva inoltre come l’amministrazione non abbia tenuto conto dell’obbligo di riduzione del danno da parte dell’assicurato e di non aver esaminato la possibilità di intraprendere provvedimenti reintegrativi.
1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI postula la reiezione del ricorso. Rileva di aver tenuto conto delle perizie dei dr. __________ e __________ per quel che concerne l’erogazione della rendita intera dal 1° ottobre 2009 al 30 giugno 2010. Evidenzia come il ripristino della rendita intera dal 1° novembre 2010 è dovuto ad un comprovato peggioramento dello stato di salute dell’assicurato a seguito di un secondo infortunio occorsogli il 14 giugno 2011.
L’amministrazione conclude rilevando altresì che la decisione contestata si è incrociata con lo scritto 17 gennaio 2012 dell’assicurato – dove quest’ultimo ha prodotto ulteriore documentazione medica al fine di aggiornare il suo stato di salute – ed informando che nell’ambito di una revisione, su indicazioni del proprio servizio medico, effettuerà una perizia multidisciplinare.
1.5. Con osservazioni 9 marzo 2012 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto la reiezione del ricorso. Contestando le censure della Cassa ricorrente, egli sostiene la correttezza della decisione impugnata.
1.6. Su richiesta del TCA, le parti hanno inoltrato le loro osservazioni in merito al succitato scambio di allegati (VII, IX e X).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Pacifica è la legittimazione ex art. 59 LPGA della Cassa a ricorrere contro la presente decisione dell’Ufficio AI, a lei regolarmente notificata, stante il suo obbligo prestativo a dipendenza del riconoscimento di prestazioni AI (DTF 132 V 5 consid. 3.3.1).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.5. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.6.
2.6.1. Nel caso in esame, a seguito dell’infortunio occorso il 18 ottobre 2008 l’Ufficio AI, sulla base delle valutazioni del SMR (del 7 giugno 2010 in doc. AI 33; del 21 marzo 2011 in doc. AI 83), ha considerato l’assicurato inabile al 100%. Con perizia reumatologica 18 marzo 2011 il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato abile al 50% nella sua professione, ma pienamente abile in attività adeguate, dopo 3 mesi dall’intervento di artroscopia e di ablazione del materiale di osteosintesi eseguito nel gennaio 2010 (doc. AI 82). Per quanto riguarda l’aspetto extra-somatico, le perizie 17 ottobre 2010 del dr. __________ (doc. AI 59/2) e 9 novembre 2010 del dr. __________ (doc. 59/10) concludono per una sintomatologia ansiosa depressiva reattiva non invalidante con prognosi favorevole.
Tenuto inoltre conto dei rapporti 6 agosto 2010 (doc. AI 44) e 21 luglio 2011 (doc. AI 114) dei consulenti in integrazione professionale, l’amministrazione ha di conseguenza riconosciuto il diritto alla rendita intera, scaduto il termine annuale di attesa, dal 1° ottobre 2009 e soppresso in seguito la prestazione con effetto 30 giugno 2010, ossia il terzo mese dal miglioramento della capacità lavorativa residua (gennaio 2010) ex art. 88a cpv. 1 OAI, non presentando (più) l’assicurato un’invalidità di grado pensionabile.
2.6.2. Successivamente, con certificato medico 20 aprile 2011 la psichiatra curante, dr.ssa __________, ha fatto presente che il suo paziente è ricoverato presso l’Ospedale __________ a seguito di un crollo psichico risalente al novembre 2010. Essa, descrivendo lo status psichico, ha valutato una totale incapacità lavorativa per motivi psichiatrici (doc. AI 101/76). Nel certificato 12 settembre 2011 essa ha inoltre confermato che “… confrontato con gli impedimenti fisici, senza la possibilità di una riqualifica e con la prospettiva di vedersi togliere tutte le prestazioni assicurative, egli a partire dalla metà di novembre 2010 ha subito un crollo psichico che perdura tutt’ora” e concluso per un episodio depressivo di gravità medio-grave con totale incapacità lavorativa, senza alcuna possibilità di una riqualifica o tentativo di reinserimento professionale (sottolineatura del redattore; doc. AI 117/4).
Inoltre, il 14 giugno 2011 l’assicurato è stato vittima di un altro infortunio causante una frattura del piatto tibiale del ginocchio sinistro, con osteosintesi eseguita il 16 giugno 2011 (cfr. rapporto 12 settembre 2011 della __________ [dr. __________] in doc. AI 117; cfr. anche rapporto 8 settembre 2011 della __________ di __________ [dr. __________] in doc. AI 117/5).
Con rapporto 6 ottobre 2011 il dr. __________ __________, riscontrato un netto peggioramento della spalla sinistra nonostante un’infiltrazione, ha proposto all’assicurato una correzione chirurgica (doc. AI 119/2).
Esaminata la succitata documentazione, con rapporto finale 24 novembre 2011 il dr. __________ del SMR ha valutato un’incapacità lavorativa del 100% dal novembre 2010 (doc. AI 124).
Da qui il ripristino del diritto alla rendita intera, con effetto dal 1° novembre 2010. A tal proposito va ricordato che, secondo l’art. 29 bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e se l’assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’articolo 29 capoverso 1 LAI, ciò che il caso in esame.
2.6.3. Infine, con scritto 17 gennaio 2012 – quindi prima dell’emissione della decisione contestata – il legale dell’assicurato, sollecitando la resa di una decisione, ha nuovamente prodotto i succitati tre rapporti medici, nonché la decisione su opposizione 6 ottobre 2011 dell’assicuratore LAINF (doc. AI 141).
Con annotazione 31 gennaio 2012 il SMR ha concluso che:
" Alla luce della globale documentazione medica su menzionata, si conferma la presenza anche di patologie di natura extrainfortunistica invalidanti al CL dell’A.
In virtù di ciò, procediamo con una perizia multidisciplinare SAM, avente lo scopo di valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’A. dal 2008 ad oggi, rispettivamente le limitazioni funzionali per l’abituale attività o per attività adeguate, le eventuali risorse e la determinazione temporale della CL residua” (doc. AI 149/2).
Secondo l’Ufficio AI, confermando la validità della decisione contestata, la perizia SAM verrà eseguita nell’ambito della revisione della rendita.
2.7. Esaminati gli atti, questo TCA non può confermare la validità della pronunzia contestata e questo per i seguenti motivi.
Occorre in primo luogo ricordare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (DTF 130 V 138 consid. 2.1 con riferimenti).
Considerato che la decisione contestata è stata resa il 19 gennaio 2012, le succitate certificazioni in merito al secondo infortunio occorso al 14 giugno 2011, come pure quelle relative all’evoluzione della componente extra-somatica devono essere prese in considerazione. In questo senso va pertanto confermata la necessità, palesata dal SMR, di procedere ad una perizia pluridisciplinare per valutare lo stato di salute dell’assicurato dal 2008 visto che sono emerse, contrariamente a quanto valutato dallo stesso SMR il 7 giugno 2010 (doc. AI 33), delle affezioni extrainfortunistiche, tenuto conto anche delle risultanze della perizia 18 marzo 2011 del dr. __________ (cfr. consid. 2.6.1). Non solo, ma anche dal punto psichiatrico la fattispecie necessita di un chiarimento ritenuto che, secondo i rapporti 20 aprile e 12 settembre 2011 della psichiatra curante, il crollo psichico è avvenuto alla metà di novembre 2010, a poco più di un mese dalle visite peritali presso i dr. __________ (8 ottobre 2010) e __________ (5 ottobre 2010), i quali, esclusa sostanzialmente la presenza di una patologia psichiatrica invalidante, avevano concordemente valutato una prognosi favorevole.
Per questi motivi, la decisione contestata deve essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché predisponga una valutazione pluridisciplinare al fine di stabilire il diritto alla rendita sino al momento dell’emanazione della decisione contestata. Ciò non impedisce all’Ufficio AI di tenere conto, come rilevato in sede di risposta, anche della documentazione medica posteriore alla decisione 19 febbraio 2012, tra cui quella prodotta dall’assicurato con le osservazioni 9 marzo 2012 (cfr. consid. 1.5), e di determinarsi separatamente su un’eventuale revisione.
Va qui ricordato che in DTF 137 V 314 l’Alta Corte, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti. Siccome nel caso in esame parte ricorrente non è l’assicurato ma la Cassa pensioni, tale giurisprudenza non risulta essere applicabile.
Sulla base delle risultanze peritali, l’amministrazione si determinerà, mediante emissione di una nuova decisione, sul diritto alla rendita dell’assicurato. Il ricorso va pertanto accolto.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione 19 gennaio 2012 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al
consid. 2.7.
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione..
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti