Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.61

 

cr/DC/sc

Lugano

28 novembre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 gennaio 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1962, di professione insegnante, in data 28 gennaio 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di “Linfoma non-Hodgkin” (doc. 1/1-7).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI - dopo avere accertato che l’assicurata è totalmente inabile al lavoro a partire dal mese di settembre 2000 e avere rilevato che “non si procede con un’inchiesta casalinga in quanto già quale salariata sussiste un’incapacità tale da far sussistere il diritto ad una rendita intera. Se dovesse subentrare un miglioramento dello stato di salute si procederà con un’inchiesta in fase di revisione” (doc. 15) - con decisione del 27 febbraio 2003, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità (grado AI dell’80%), a far tempo dal 1° settembre 2001 (doc. 19-20).

                                         L’erogazione di una rendita intera di invalidità (grado AI dell’80%) è poi stata confermata dall’amministrazione in occasione delle procedure di revisione della rendita del 2005 (doc. 24), del 2008 (doc. 39) e del 2009 (doc. 48).

 

                               1.2.   In esito ad una nuova procedura di revisione, avviata nel  settembre 2010 - a seguito della ripresa da parte dell’interessata, a partire dal mese di agosto 2010, di un’attività lavorativa nella misura del 50% - dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 62), con progetto di decisione dell’11 novembre 2011 (doc. 69/1-2), poi confermato con decisione del 23 gennaio 2012, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita d’invalidità all’assicurata, non presentando più la stessa un grado d’invalidità pensionabile (doc. A).

 

                               1.3.   Contro questa decisione  l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso cautelativo al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata ed il ripristino dell’erogazione di una rendita intera di invalidità (doc. I).

                                        

                                         Invitata dal TCA a volere completare il ricorso, in data 20 marzo 2012 l’assicurata, per il tramite del suo rappresentante, avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad almeno una mezza rendita di invalidità (doc. III).

                                        

                                         Il patrocinatore dell’assicurata ha, innanzitutto, rilevato che “si condividono gli esiti degli accertamenti medici espletati dall’UAI, in quanto quest’ultimo ha confermato essere subentrato un miglioramento dello stato di salute della signora RI 1 a decorrere dal mese di agosto 2010, tale da aumentare la capacità lavorativa della medesima al 50%” (doc. III).

 

L’avv. RA 1 ha, per contro, contestato il metodo misto di calcolo del grado di invalidità e i dati economici utilizzati dall’Ufficio AI.

Egli ha infatti rilevato che, al momento dell’insorgere della malattia, l’assicurata lavorava al 70% “non per dedicarsi il restante 30% alle attività domestiche, bensì per poter studiare e frequentare un corso post-diploma in lingue e ottenere, a conclusione dello stesso, l’abilitazione all’insegnamento con qualifica di docente di francese e tedesco di scuola media”, con l’intenzione poi di “tornare a svolgere la sua attività professionale a tempo pieno, come d’altronde aveva sempre fatto in precedenza”. L’avv. RA 1 ha spiegato che l’assicurata necessitava di accrescere “le proprie qualifiche e quindi la propria posizione retributiva, in quanto si trattava di un periodo in cui la posizione finanziaria del marito era assai precaria e incerta e di conseguenza era lei a doversi rimboccare le maniche trovando la via per incrementare il proprio salario al fine di assicurare un presente e un futuro stabile e sicuro ai propri tre figli, all’epoca tutti minorenni”.

Il patrocinatore ha poi contestato il reddito da valido calcolato dall’amministrazione, ritenendo che l’Ufficio AI avrebbe dovuto tener conto del fatto che l’assicurata, una volta terminato il corso post-diploma, avrebbe potuto “contare su un salario lordo, inclusa la tredicesima, di fr. 127'680 a __________ e di fr. 128'665 a __________”, per una media pari a fr. 128’172.50. Dal raffronto tra tale importo e il reddito da invalido di fr. 58'592, emerge, a mente del rappresentante dell’assicurata, un grado di invalidità del 54.29%, con conseguente diritto per l’interessata di beneficiare di una mezza rendita di invalidità (doc. III).

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta - dopo avere ribadito la correttezza del metodo misto di calcolo del grado di invalidità e avere confermato che il grado di invalidità dell’interessata è insufficiente per consentirle di continuare a beneficiare di una rendita di invalidità - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI + bis).

                                        

                               1.5.   In data 5 giugno 2012, il rappresentante ha nuovamente contestato il metodo misto di calcolo dell’invalidità utilizzato dall’amministrazione, facendo presente che la dichiarazione dell’assicurata riportata dall’assistente sociale nell’inchiesta per casalinghe “per cui senza danno alla salute ella avrebbe “continuato ad esercitare come sempre fatto” non ha un’interpretazione univoca, contrariamente a quanto lascerebbe intendere l’UAI. Invero la mia patrocinata non ha mai specificato che avrebbe voluto lavorare a tempo parziale”.

                                         Il patrocinatore ha sottolineato che l’interessata ha dovuto “nel corso della sua vita, per via delle vicissitudini familiari del momento, ridurre transitoriamente il tasso di occupazione (ad esempio quando i tre figli erano piccoli, al fine di poterli crescere ed accudire)”, senza tuttavia mai “immaginare di fare la casalinga, neppure in misura parziale, e ciò soprattutto una volta che la situazione familiare le avrebbe permesso di dedicarsi a tempo pieno alla propria professione”.

                                         A conferma della volontà dell’assicurata di riprendere un’attività lavorativa al 100%, il patrocinatore ha trasmesso al TCA una dichiarazione scritta da parte del dr. __________ (doc. X + C1-3).

 

                               1.6.   Con osservazioni del 20 giugno 2012, l’UAI ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso, sottolineando come la dichiarazione prodotta dall’assicurata “non è idonea a modificare la ripartizione delle attività salariata-casalinga stabilita dall’amministrazione”, in quanto “non suffragata da nessun elemento all’incarto AI” (doc. XII).

 

                               1.7.   In corso di causa, il TCA ha chiesto al patrocinatore dell’assicurata di produrre “la documentazione attestante, come da suo scritto del 20 marzo 2012, lo svolgimento dell’attività di insegnante a tempo pieno da parte della signora RI 1 relativa al periodo precedente il 1° agosto 1999” (doc. XIV).

 

                                         L’avv. RA 1 ha risposto con scritto del 27 agosto 2012 (doc. XV + D1-5), che è stato immediatamente trasmesso all’amministrazione per una presa di posizione (doc. XVI).

 

                               1.8.   Con osservazioni del 13 settembre 2012, l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza del metodo misto di calcolo del grado di invalidità, evidenziando come “in nessuno dei certificati di lavoro viene attestata un’attività lavorativa al 100%” e aggiungendo che, del resto, le affermazioni dell’interessata “circa la sua attività a tempo pieno negli anni precedenti l’insorgere del danno alla salute vengono smentite dalle risultanze scaturenti dalla riunione dei suoi conti individuali” (doc. XVII + 1-11).

 

                               1.9.   In data 3 ottobre 2012, il patrocinatore ha spiegato i motivi per i quali dai conti individuali dell’assicurata emergono delle variazioni dei redditi per gli anni 1983-1984 e 1985-1990, indicando che, a partire dal 1991, l’interessata ha iniziato a svolgere un’attività professionale a tempo parziale (doc. XIX + e1-2).

 

                             1.10.   Con osservazioni del 23 ottobre 2012, l’amministrazione ha ancora una volta chiesto la reiezione del ricorso, rilevando che “dalle dichiarazioni dell’assicurata emerge che la stessa ha lavorato al 100% quale docente unicamente negli anni scolastici dal 1983 al 1988”, mentre si è concessa un anno sabbatico dal 1988 al 1989, dopodiché ha ripreso a lavorare a tempo parziale (doc. XXI).

 

                                         Queste considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (doc. XXII), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di revisione, la rendita intera d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

                               2.4.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

 

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.5.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui

 

"  Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

 

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF_9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

                                         Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

 

                                         L’Alta Corte in una sentenza dell’8 luglio 2011, pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.

 

                               2.6.   Nel caso di specie, l’assicurata ha contestato l’applicabilità del metodo misto, in base al quale l’amministrazione ha stabilito un tasso complessivo d’invalidità del 27%, che non le dà più diritto all’erogazione di una rendita.

                                         L’insorgente ha rilevato che, essendo essa da considerare esclusivamente quale salariata, il calcolo dell’invalidità debba avvenire unicamente secondo il metodo ordinario, ciò che, a suo avviso, le consentirebbe di continuare a beneficiare di una rendita.

                                         A sostegno di questa tesi l’assicurata ha affermato di avere sempre svolto, prima dell’insorgenza del danno alla salute, una attività lavorativa al 100% e di avere, nel 1999, diminuito al 70% la sua percentuale lavorativa, al fine di poter frequentare un corso post-diploma in lingue, che le desse poi la possibilità, una volta ottenuta l’abilitazione all’insegnamento con qualifica di docente di francese e di tedesco di scuola media, di ottenere una retribuzione maggiore (doc. III).

                                                                                                                        

                                         L’Ufficio AI, per contro, ha a più riprese confermato la correttezza del metodo misto di calcolo del grado di invalidità, rilevando come l’assicurata abbia lavorato al 100% solo fino al 1988, dopodiché ella ha sempre lavorato a tempo parziale, “al fine di riuscire a conciliare i suoi impegni lavorativi con l’accresciuto carico familiare” (doc. XXI).

                                         Partendo dal presupposto che lo stato di salute è medicalmente migliorato, consentendo all’assicurata di ritrovare una capacità lavorativa del 50% quale insegnante, comportante un grado di invalidità del 26% nella parte salariata e accertata una percentuale di impedimenti del 29% nello svolgimento delle mansioni rientranti nell’ambito dell’economia domestica, l’UAI, poste le quote parti del 70% come salariata e del 30% quale casalinga, ha soppresso il diritto ad una rendita, visto il grado di invalidità globale del 27%.

 

                               2.7.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

 

                                         Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha stabilito che:

 

"  2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).

Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).”

 

                            2.7.1.   Nella presente fattispecie, dagli atti emerge che l’assicurata, madre di tre figli - nati nel 1983, 1986 e 1989 - ha lavorato come insegnante a tempo pieno fino al 1988 e, dopo aver usufruito di un “anno sabbatico nel 1988-1989, ha ripreso a lavorare a tempo parziale, svolgendo dal 1990 al 1993 l’attività di docente di scuola media a __________ “al 30% fisso e supplente secondo le possibilità con tre figli piccoli” e poi, in Ticino, nel 1993-1994, l’assistente in un asilo nido a __________ al 30% e, dal 1° settembre 1995 al 31 luglio 1999, l’assistente alla clientela alla Residenza __________, al 60% (cfr. doc. D1-5).

Dal 1° agosto 1999 e fino all’insorgere della malattia (nel settembre 2000), l’assicurata - nel frattempo separatasi dal marito (agosto 1999) - ha poi intrapreso l’attività di insegnante presso una scuola media a __________, al 70% (doc. D1).

                                       

                                         Alla luce di questi elementi, il TCA ritiene verosimile che l’assicurata – la quale, dopo il 1991, ha sempre lavorato a tempo parziale, al fine di riuscire a conciliare impegni lavorativi e vita familiare, con tre figli da crescere – al momento della nascita del diritto alla rendita fosse da considerare salariata nella misura del 70% e casalinga per il restante 30%.

 

                                         In seguito, tuttavia, al momento della revisione del 2010 –  ritenuto che, come ben evidenziato nella sentenza federale I 276/05 del 24 aprile 2006 sopra esposta (cfr. consid. 2.7.), la scelta del metodo di valutazione dell’invalidità da utilizzare va operata sia al momento iniziale dell’esame del diritto ad una rendita, sia in occasione delle successive procedure di revisione – questo Tribunale ritiene verosimile che l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe aumentato la sua percentuale di occupazione, portandola al 100%, come sostenuto in sede ricorsuale e nelle successive prese di posizione trasmesse al Tribunale.

 

                                         Il TCA considera infatti credibile che, al momento dell’ultima revisione, l’interessata – la quale, già nel 2000, vista la necessità, dopo il divorzio dal marito, di incrementare le proprie entrate al fine di mantenere la famiglia e tenuto conto del fatto che i figli non avevano più bisogno della sua costante presenza (avendo, all’epoca, rispettivamente 11, 14 e 17 anni), aveva già aumentato al 70% la propria percentuale lavorativa, iscrivendosi nel contempo, per il restante 30%, ad un corso di formazione post-diploma (cfr. doc. I) – avrebbe ulteriormente incrementato la propria disponibilità lavorativa, cercando un’occupazione a tempo pieno una volta portata a termine la formazione post-diploma in lingue.

                                         Questa soluzione appare tanto più corretta, in considerazione dell’età ormai adulta dei figli dell’assicurata al momento della revisione del 2010.

                                         Ad ulteriore sostegno di tale tesi, del resto, vi è anche la circostanza che, come indicato dall’avv. RA 1 nello scritto del 3 ottobre 2012, l’assicurata, “a comprova della sua forte volontà di migliorare al più presto la sua situazione professionale”, ha ripreso il percorso formativo interrotto a causa della malattia (cfr. doc. XIX + E1).

 

                                         Alla luce di queste considerazioni, il TCA non ritiene quindi corretto il metodo misto di calcolo del grado di invalidità utilizzato dall’amministrazione, ma ritiene di dovere fare capo al metodo ordinario del raffronto dei redditi.

                                     

                               2.8.   Dal profilo medico, le condizioni di salute della ricorrente sono migliorate, tanto da renderla, dal 1° agosto 2010, abile al lavoro al 50%, come attestato dal curante dell’interessata, dr. __________, spec. FMH in oncologia medica, nel rapporto medico dell’8 novembre 2010 (doc. 55/1-7) e come confermato dal SMR nel rapporto del 23 novembre 2010 (doc. 59-1).

 

Essendo il miglioramento del quadro clinico dell’assicurata incontestata, è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.                                         

 

                                         Dal punto di vista medico, dunque, l’assicurata è da ritenere abile al 50% nella sua precedente attività di insegnante.

 

                               2.9.   In queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurata conserva una capacità lavorativa residua del 50% nella sua attività di insegnante, nella quale è in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al 50% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità.

 

                                         Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione e in una sentenza 9C_396/2009 del 12 febbraio 2010 per un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua professione.

 

                                         Pertanto, alla luce di queste circostanze, non necessita di ulteriori approfondimenti, nel caso di specie, la questione, controversa, relativa al reddito da valido da attribuire all’interessata.

A tale proposito il TCA rileva che, del resto, nelle annotazioni del 4 maggio 2012, allegate alla risposta di causa, gli stessi consulenti incaricati - seppure nell’ambito del metodo misto di calcolo del grado di invalidità - hanno espressamente ritenuto superfluo procedere ad un confronto dei redditi.

Essi hanno infatti indicato che “ritenuto che l’assicurata può ancora esercitare l’attività appresa in misura del 50% e che prima dell’insorgenza del danno alla salute era occupata nella misura del 70%, si conclude che la limitazione quale salariata sia del 20% visto che il minor discapito è nell’esercizio della consueta attività. Per quanto attiene al reddito da valida da attribuire all’assicurata, preso atto di quanto sopra, vale a dire che il minor discapito è nell’attività appresa, lo stesso è irrilevante visto che non va a incidere maggiormente sulla limitazione quale salariata” (doc. VI/bis).

                                        

A titolo abbondanziale, comunque, il TCA rileva che allo stesso risultato si giungerebbe anche volendo procedere ad un raffronto dei redditi, posto un reddito da invalido, incontestato, di fr. 58'592 e ritenendo opportuno, nella determinazione del reddito da valido, distanziarsi dall’importo calcolato dall’amministrazione, sulla base di quanto comunicato dal precedente datore di lavoro dell’interessata, come del resto già indicato dal consulente IP nell’annotazione del 10 novembre 2011 – nella quale ha espressamente rilevato che “se però prendiamo il RH al 50% CHF 58'592 e lo rapportiamo ad un’occupazione al 70% otteniamo un RH più alto rispetto a quanto indicato dal datore di lavoro, ossia fr. 82'028.80”, che “secondo noi è più corretto di quanto indicato dal precedente datore di lavoro” (doc. 68-1).

Seguendo lo stesso ragionamento, il reddito da valido dell’assicurata andrebbe determinato rapportando il reddito da invalido percepito al 50% alla percentuale lavorativa del 100%.

                                         Tale soluzione appare tanto più corretta, alla luce delle considerazioni espresse dall’amministrazione in sede di risposta di causa circa l’adempimento, nel caso di specie, dei criteri necessari per tenere conto dell’avanzamento professionale (cfr. doc. VI, in cui l’UAI ha espressamente indicato che “l’assicurata prima dell’insorgere del danno alla salute aveva effettivamente intrapreso la formazione quale docente di francese per le scuole medie. Onde e per cui, come ha correttamente indicato la ricorrente, sono adempiuti i concreti indizi dell’avanzamento professionale”).

 

                                         Ne consegue che, annullata la decisione contestata, l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2012, conformemente all’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI.

 

                             2.10.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione impugnata del 23 gennaio 2012 è annullata.

                                         §§ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° marzo  2012.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                        L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti