Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.62

 

LG/sc

Lugano

25 ottobre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 3 febbraio 2012 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 4 agosto 2010 (32.2010.218) di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 giugno 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1 nato nel 1965, in precedenza attivo quale pizzaiolo/aiuto cuoco, in data 25 giugno 2001 ha inoltrato una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti a causa di problemi cardiologici e psichici (doc. AI 2-1/5, 8-1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso l’Ufficio AI con la decisione del 13 novembre 2003 (doc. AI 33-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita AI, a decorrere dal 1° novembre 2001.

 

                               1.3.   In sede di revisione del 2003 (doc. AI 39-1), l’UAI con decisione del 25 agosto 2004 (doc. AI 57-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha quindi attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità (grado 50%) a partire dal 1° dicembre 2003.

 

                               1.4.   Nell’ambito della procedura di revisione avviata nel mese di febbraio del 2007 (doc. AI 81-1), l’UAI con comunicazione del 14 settembre 2007 ha confermato all’assicurato l’erogazione della medesima rendita d’invalidità con un grado del 50% (doc. AI 90-1).

 

                               1.5.   RI 1, per il tramite del Dr. __________, l’8 aprile 2009 ha inoltrato una richiesta di revisione della rendita per il peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 95-1).

 

                               1.6.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità (doc. AI 100-1), l’UAI con decisione del 22 giugno 2010 (doc. AI 122-1), ha soppresso la rendita dell’assicurato essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.

 

                               1.7.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’erogazione di una rendita intera d’invalidità (grado 70%), subordinatamente una mezza rendita (50%).

 

                               1.8.   Con sentenza del 14 aprile 2011 (inc. 32.2010.218) il TCA, fondandosi – dal profilo medico – sulla valutazione pluridisciplinare SAM del 9 giugno 2009, ha respinto il ricorso dell’assicurato (doc. XXVIII).

 

                               1.9.   Contro la sentenza del TCA l’assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale Federale postulando, in via principale, l’annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di una rendita intera, subordinatamente di una mezza rendita e, in via ancora più subordinata, il rinvio degli atti al TCA per la completazione dell’istruttoria (doc. XXIX).

 

                             1.10.   Il Tribunale federale, con sentenza del 3 febbraio 2012, per quanto riguarda l’aspetto medico, si è così espresso:

 

 

 

 

"  (…)

 

 

3.2 In effetti, già a livello di diagnosi il quadro posto dallo psichiatra curante non corrisponde a quello ritenuto dalla specialista incaricata dal SAM, dott.ssa __________. Mentre quest'ultima ha diagnosticato una sindrome somatoforme indifferenziata (ICD 10, F45.1), ansia libera (ICD 10, F41.1), ansia acuta senza agorafobia (ICD 10, F41.0) e una sindrome nevrotica non altrimenti definita (ICD 10, F 48.9), attestando un miglioramento (dal 2008) dello stato di salute rispetto al 2004 e una incapacità lavorativa residua parziale (per i soli aspetti psichiatrici) del 35 % per l'attività abituale e del 25 % in attività sostitutiva adeguata, il dott. __________ nel suo rapporto del 25 novembre 2010, ha ritenuto una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD­10 F33.1), una sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F41.1) nonché una sindrome da attacchi da panico con ansia episodica parossistica (ICD-10 F41.0) che giustificavano a suo giudizio una incapacità lavorativa del 50 % solo per motivi psichiatrici. Lo psichiatra curante ha per il resto motivato la sua divergenza dalle conclusioni della dott.ssa __________, meravigliandosi che la perita incaricata dal SAM non avesse ritenuto una sindrome depressiva ricorrente del peritando nonostante che - come ha precisato lo specialista nel suo rapporto del 7 febbraio 2011 - tutte le patologie diagnosticate dai vari colleghi, con la sindrome da disadattamento già rilevata dal dott. __________, i vari stati d'ansia e gli attacchi da panico, avessero con il tempo "dato luogo ad una patologia che comprende e copre tutte queste sintomatologie in modo semplice e chiaro di una sindrome depressiva ricorrente". Lo stesso curante ha del resto pure osservato che "praticamente è in seguito ad esempio ad una patologia di tipo sindrome da disadatta­mento che dopo 2 anni se non guarisce diventa una depressione ricorrente, come il paziente presenta da anni". A ciò si aggiunge che il dott. __________ ha pure contestato la circostanza, ritenuta per contro dalla dott.ssa __________ a fondamento del suo giudizio, che l'assicurato non assumesse più psicofarmaci da 5 anni. Così come egli ha escluso che il miglioramento della situazione familiare, e in particolare la nascita dell'ultima figlia, potesse avere determinato un miglioramento costante del suo stato psichico, segnatamente della componente depressiva.

 

3.3 Orbene, né l'amministrazione né il Tribunale cantonale si sono confrontati con queste considerazioni, le istanze precedenti essendosi in sostanza trincerate dietro l'eccezione formale del limite temporale che restringe il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali e che nel caso di specie gli avrebbe impedito di pronunciarsi su fatti verificatisi successivamente alla data della decisione amministrativa in lite. Se è pur vero che i certificati del dott. __________ sono posteriori a questa data e che la sua prima visita risale al 18 novembre 2010, ciò non significa necessariamente che la sua valutazione facesse "chiaramente riferimento ad una situazione clinica dell'assicurato successiva alla decisione impugnata" e non potesse dunque essere di rilievo ai fini della presente procedura, come ha invece ritenuto il giudice di prime cure. La lettura dei rapporti in questione mostra piuttosto il contrario, il dott. __________ avendo ad esempio osservato che la depressione reattiva a lungo andare, malgrado le cure intraprese, sarebbe gradualmente evoluta negli anni verso una depressione ricorrente con un pregiudizio complessivo sulla capacità lavorativa del 50 % da diversi anni.

 

(…)

 

3.6. Ne discende che il giudizio impugnato va annullato e la causa rinviata al Tribunale cantonale (cfr. DTF 137 V 210) affinché ordini l'allestimento di una perizia limitatamente all'aspetto psichiatrico e si pronunci nuovamente, nel suo complesso, sulla revisione del diritto alla rendita di invalidità di RI 1. In questo senso, il ricorso è parzialmente accolto (cfr. sentenza 8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid. 4.1). Visto il suo esito, non occorre per contro pronunciarsi in questo stadio sugli altri aspetti sollevati nel gravame".

                                     

                             1.11.   In data 29 febbraio 2012 il Presidente del TCA, richiamata la sentenza del Tribunale Federale del 3 febbraio 2012, ha ordinato una perizia medica psichiatrica a cura del “__________ di __________, e assegnato alle parti il termine per presentare i quesiti peritali (doc. II).

 

                             1.12.   L’avv. RA 1 ha presentato i quesiti peritali il 12 marzo 2012 (doc. III), mentre l’UAI il 22 marzo 2012 (doc. IV).

 

                             1.13.   Il 22 marzo 2012 l’UAI ha anche trasmesso la notifica di mutazione con stralcio dell’assicurato dal registro degli affiliati alla Cassa __________ AVS/AI/IPG quale persona senza attività lucrativa (doc. V+bis).

 

                                         Lo scritto e l’allegato doc. V+bis sono stati inviati al legale dell’assicurato per conoscenza (doc. VI).

 

                             1.14.   Con ordinanza del 28 marzo 2012 il TCA ha sottoposto i quesiti peritali alle parti e al perito incaricato (doc. VII).

 

                             1.15.   L’11 settembre 2012 il __________ ha trasmesso a questa Corte la perizia svolta dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. X).

 

                             1.16.   La perizia medica è stata trasmessa alle parti per osservazioni (doc. XI).

 

                             1.17.   L’avv. RA 1 ha preso posizione il 20 settembre 2012 (doc. XII), mentre l’UAI l’8 ottobre 2012 (doc. XIII+1).

 

                                         I doc. XII e XIII+1 sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XIV, XV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

                                         Se il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

 

                                         In particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

 

                                         Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è nuovamente la questione a sapere se – alla luce della perizia giudiziaria del __________ – vi sia stato o meno un miglioramento delle patologie invalidanti di cui è affetto RI 1 giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita d’invalidità.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                             2.4.     Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                    Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                     La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

                                         165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

 

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

 

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

 

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

 

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

 

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         A proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

 

"  (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

 

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

 

Le recourant invoque une constatation des faits manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence.

 

En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

 

                                         Sul tema confronta la sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).

 

                                         La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

 

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

 

                                         Il TF, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in SVR 2011 IV Nr. 56, ha esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

                                         In tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:

                                        

"  (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate (cfr. RAMI 1991 pag. 311).

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266).

 

                                         Nella sentenza I 128/98 del 24 gennaio 2000, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).

 

                                         In caso di perizia medico giudiziaria, il giudice - di principio - non si scosta, senza ragioni imperative dalle conclusioni del perito medico, il cui compito è proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze allo scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una determinata fattispecie (cfr. STF 8C_524/2008 del 2 aprile 2009 e STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).

                                         Ragioni che possono indurre a non fondarsi su tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (DTF 125 V 351, consid. 3b/aa pag. 352 e sentenze ivi citate; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Deve tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA U 288/99 del 15 gennaio 2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Quindi, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

 

Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA I 673/00 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.3).

 

Non si può tuttavia pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b; STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).

 

Va infine rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.7.   L’Ufficio AI, con la decisione del 22 giugno 2010, aveva soppresso la mezza rendita d’invalidità sulla base della perizia pluridisciplinare SAM del 28 settembre 2009, nella quale veniva accertato dal profilo psichiatrico (Dr.ssa __________) un miglioramento del quadro clinico tanto da evidenziare una riduzione della percentuale di inabilità lavorativa dal 50% per tutte le attività al 35% per l’ultima attività svolta e al 25% per tutte le altre teoricamente esigibili (doc. AI 100-1).

 

                                         Il TCA nella sentenza del 14 aprile 2011 (inc. 32.2010.218) aveva respinto il ricorso dell’assicurato e confermato la valutazione pluridisciplinare del SAM (doc. XXVIII).

 

                                         A seguito della sentenza del Tribunale Federale del 3 febbraio 2012, il TCA ha ordinato una perizia medica psichiatrica (doc. II).

 

                                         Nel rapporto peritale dell’11 settembre 2012 il Dr. __________ spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo aver riassunto gli atti, i dati soggettivi, quelli oggettivi esposto l’anamnesi, le lamentele soggettive e i dati oggettivi ha così concluso:

 

"  (…)

Situation actuelle et conclusions:

Monsieur RI 1 se plaint d'une symptomatologie dépressive, soit humeur dépressive, tristesse, colère, perte de libido, anhédonie partielle, un manque d'énergie, une mauvaise estime de lui-même, troubles de la concentration et trous de mémoire, des idées suicidaires occasionnelles.

 

II se plaint également d'une symptomatologie anxieuse, soit crises d'angoisses 2 à 3 fois par jour, d'une durée maximale de 10 minutes, et d'intensité maximale de 6/10 depuis 2010. Les situations déclenchant ces angoisses sont peu claires, si ce n'est qu'il exprime une peur de mourir durant son sommeil qui le pousse à retarder le moment du coucher. Il se plaint également d'une peur de l'ascenseur sans l'éviter systématiquement et une vérification de sa cuisinière ou de la porte d'entrée de son appartement jusqu'à 15 fois par jour).

 

Depuis environ deux ans, il dit être nettement moins actif qu'auparavant. Il aide sa femme pour les courses, regarde un peu la télévision, surfe sur internet et lit quelques articles sans réussir à bien se concentrer, il aime par contre conduire pour se changer les idées et peut le faire durant une heure environ.

 

L'examen psychiatrique montre un expertisé qui exprime de manière démonstrative sa souffrance psychique, qui répond en général de manière vague et imprécise aux questions et qui parait plutôt sur la défensive. Il est également triste, tendu, anxieux, déprimé, il pleure régulièrement durant l'entretien, il montre quelques lacunes au niveau de la mémoire à long terme ce qui est vraisemblablement dû à des difficultés attentionnelles. Enfin le contenu de la pensée est focalisé sur un sentiment d'inutilité et d'incapacité.

 

Le dosage de l'Escitalopram est dans les limites de l'intervalle de référence : 53 nmol/I. Ce résultat oriente plutôt vers une bonne observance du traitement.

 

En conclusion: l'expertisé souffre d'une symptomatologie dépressive et anxieuse chronique, qui ne répond pas au traitement psychotrope (antidépresseur depuis une dizaine d'années) et à une prise en charge psychothérapeutique espacée, soit depuis février 2011 à raison d'environ une séance par mois. L'anxiété tourne autour du thème de sa santé, elle est à l'origine d'attaques de panique quotidiennes.

 

Monsieur RI 1c n'a jamais eu besoin d'être hospitalisé en milieu psychiatrique pour cette symptomatologie psychiatrique. Une prise en charge psychiatrique n'a débuté qu'en février 2011 et consiste en une séance par mois seulement.

 

D'après les dires de Monsieur RI 1, cette symptomatologie s'aggrave d'année en année. Mis à part l'évaluation de la Dr __________, qui en 2009 parle d'amélioration depuis un an, les autres psychiatres constatent plutôt une péjoration de l'état psychique.

 

Actuellement, il petit être retenu au niveau diagnostic, un Trouble dysthymique à début tardif, soit une symptomatologie dépressive d'intensité légère à moyenne, persistante, sans période de rémission et un Trouble anxieux sans précision, soit une symptomatologie d'anxiété d'intensité moyenne fixée essentiellement sur le thème de sa santé, avec un substrat organique d'ordre cardiologique et rhumatologique, l'expertisé reconnaissant le caractère anxieux du phénomène. Monsieur RI 1 évoque également une symptomatologie compatible avec un Trouble obsessionnel-compulsif avec comportements compulsifs au premier pian.

 

Le diagnostic de Trouble panique ne peut être retenu actuellement, car il manque le critère d'intensité sévère des crises d'angoisse décrites par le patient. Il se peut que le traitement actuel, quoique d'une efficacité peu convaincante, permette tout de même de limiter la gravité des crises, qui ont été plus importantes dans le passé au moins une fois en novembre 2008 (épisode de précordialgies sans substrat organique, dont on peut faire l'hypothèse qu'il s'agissait d'une crise de panique).

 

Le diagnostic de Trouble somatoforme indifférencié ne peut pas être retenu, puisque Monsieur RI 1 souffre de problèmes organiques, certes non incapacitants, mais à l'origine d'une fixation anxieuse. Le diagnostic d'Anxiété généralisée ne peut être retenu, car les thèmes anxiogènes chez cet assuré sont limités à sa santé. Le trouble dépressif récurrent n'est également pas retenu car la symptomatologie dépressive est chronique sans aucune période évidente de rémission.

 

Les deux troubles psychiatriques cumulés sont à l'origine d'un certain nombre de limitations fonctionnelles: manque d'énergie, découragement, démotivation, trouble de l'attention. Cela limite sa capacité de travail à 50% dans toute activité.

 

L'évolution n'est pas favorable, l'état psychique est comparable à celui observé en 2004" (doc. X).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, nella presente fattispecie il TCA non intravvede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto nella propria perizia medico-giudiziaria il Dr. __________ del __________, dopo avere preso in considerazione tutte le patologie di cui è affetto l'assicurato.

 

                                         Dal profilo diagnostico il Dr. __________ ha indicato una distimia (F 34.1) e una sindrome ansiosa non specificata (F 41.9) che cumulati conducono ad un grado d’incapacità lavorativa del 50% in ogni attività (doc. X, pag. 12).

 

                                         Il perito ha ricondotto lo status psichico di RI 1 in sostanza ad una sintomatologia depressiva e ansiosa cronica, in costante peggioramento secondo la maggior parte dei medici psichiatri, salvo che per la Dr.ssa __________ del SAM.

                                         Egli non ha, per contro, diagnosticato né la sindrome da attacchi di panico, né la sindrome d’ansia generalizzata, né la sindrome depressiva ricorrente rilevate dal medico curante Dr. __________ (doc. D1, pag.7). Anche la sindrome somatoforme rilevata dalla Dr.ssa Castra non è stata diagnosticata dal Dr. __________ (doc. AI 103-3).

                                        

                                         Il Dr. __________ ha quindi posto una prognosi sfavorevole e indicato che lo stato psichico è comparabile a quello constatato nel 2004 (doc. X, pag. 13), allorquando all’assicurato era stata attribuita, con la decisione del 25 agosto 2004 (doc. AI 57-1), sulla base della valutazione psichiatrica del Dr. __________ (doc. AI 53-1), una mezza rendita d’invalidità.

 

                                         Nelle osservazioni dell’8 ottobre 2012 l’UAI, dopo aver sottoposto la perizia del __________ al vaglio del SMR, ha confermato l’incapacità lavorativa del 50% in ambito psichiatrico e un quadro invariato rispetto alla precedente valutazione, ciò che non motiva la soppressione della rendita (doc. XIII+1).

 

                                         La decisione di soppressione del 22 giugno 2010 si fondava infatti principalmente sul miglioramento della patologia psichiatrica constatato dalla Dr.ssa __________ del SAM nella perizia dell’11 agosto 2009 (doc. AI 103-1).

 

                                         Secondo i periti del SAM le limitazioni della capacità di lavoro in attività leggere e adeguate erano nel complesso da ricondurre alla patologia reumatologica, dove vi era una limitazione del 10%, e a quella psichiatrica dove invece la precedente percentuale d’inabilità del 50% veniva ridotta al 25%. Complessivamente veniva quindi indicata una percentuale di capacità lavorativa del 70% che aveva condotto l’amministrazione – dopo il raffronto dei redditi – ad un grado d’invalidità del 15% (cfr. doc. AI 100-27).

 

                                         Alla luce ora della valutazione peritale del __________ che ha indicato un grado d’incapacità lavorativa in ambito psichiatrico del 50% (come nel 2004), si deve concludere che l’Ufficio AI ha soppresso a torto il diritto alla mezza rendita d’invalidità.

 

                                         Ne consegue che, annullata la decisione impugnata, la mezza rendita AI deve essere ripristinata dal 1° agosto 2010 (il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione contestata; cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).    

 

                               2.8.   In data 4 agosto 2010 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. AI 125-3).

 

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

 

                                         La costante giurisprudenza federale ha stabilito che  l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

 

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi

                                         fr. 1’000.--, vista la necessità di ordinare una perizia giudiziaria, sono poste a carico dell’UAI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §      La decisione del 22 giugno 2010 è annullata.

                                            §§   L’assicurato ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1° agosto 2010.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 1’000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 4 agosto 2010.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti