Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.65

 

cr/sc

Lugano

9 agosto 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 febbraio 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1949, di professione docente di scuola elementare, già al beneficio di mezzi ausiliari (apparecchio acustico, cfr. doc. 26), in data 6 dicembre 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a causa di “sordità progrediente parziale, tinnito” (doc. 29/1-7).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 14 febbraio 2008, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI - dopo avere constatato che, dal profilo medico, l’assicurato, affetto da “perdita uditiva progressiva all’orecchio interno, con tinnito scompensato su mal funzionamento cocleo vestibolare”, è abile al lavoro al 50% nella sua attività di insegnante a contatto con rumori e grida in classe scolastica composta da alunni, ma è abile al lavoro al 100% in professioni rispettose di un ambiente lavorativo silenzioso e tranquillo e dopo avere ritenuto che, dal profilo economico, egli presenta un grado di invalidità del 50% - ha “momentaneamente” rifiutato il diritto a prestazioni, fornendo la seguente motivazione:

 

"  (…)

Ora giova ribadire che un diritto alla rendita può esistere soltanto alla condizione che dall’inizio dell’incapacità lavorativa sia trascorso almeno un anno ininterrotto in incapacità lavorativa media di almeno il 40%.

 

Nel suo caso, occorre considerare che l’incapacità lavorativa persiste dal mese di agosto 2007 e che, di conseguenza, attualmente la condizione per erogare la rendita parziale non risulta ancora soddisfatta, non essendo trascorso l’anno di carenza.

 

Qualora nel mese di agosto 2008 dovesse persistere l’attuale incapacità lavorativa in forma ininterrotta, lei avrà la facoltà di ripresentare una nuova domanda di prestazioni, compilando il formulario ufficiale.

A quel momento verificheremo se le condizioni complessive saranno assolte e, in tale evenienza, lei potrebbe essere posto al beneficio del diritto a rendita con effetto dal 01.08.2008.

 

Per ora tuttavia si decide:

 

la richiesta di prestazioni è momentaneamente respinta.”

(Doc. 65/2-3)

 

                               1.2.   In data 15 ottobre 2008 l’assicurato ha quindi presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 67/1-7).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 16 luglio 2009 (doc. 72/1-2), poi confermato con decisione del 22 ottobre 2009 (doc. 74 e doc. 76), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° agosto 2008. Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.3.   A seguito della domanda di revisione presentata dall’assicurato il 5 dicembre 2009 (doc. 77-1) – motivata da un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. 85-1) - dopo avere eseguito gli accertamenti del caso, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 27 dicembre 2011 (doc. 107/1-2), poi confermato con decisione del 24 febbraio 2012 (doc. A2), ha negato il diritto ad un aumento della rendita di invalidità e confermato il diritto ad una mezza rendita con grado AI del 55%.

 

                               1.4.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una totale inabilità lavorativa e la conseguente erogazione di una rendita intera d’invalidità a partire dal 1° gennaio 2010. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda all’allestimento di nuovi accertamenti medici (doc. I).

                                                                               

                                         Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurato ha rimproverato all’Ufficio AI di non avere considerato, nella propria decisione, la patologia psichiatrica che affligge l’interessato, ma di essersi limitato a tenere conto unicamente degli aspetti somatici. E questo nonostante che, in sede di audizione contro il progetto di decisione del 27 dicembre 2011, il legale dell’assicurato abbia presentato all’amministrazione un’esplicita richiesta di concedere una proroga del termine fissato per potere presentare la documentazione medica specialistica atta a dimostrare l’esistenza di una patologia psichiatrica invalidante, alla quale l’amministrazione non ha tuttavia dato seguito.

                                         A sostegno delle proprie argomentazioni, il patrocinatore ha prodotto, in particolare, un certificato medico della psichiatra curante, dr.ssa __________, attestante un’incapacità lavorativa del 75% in qualsiasi attività a partire dal mese di febbraio 2009 (doc. I + A12).

 

                               1.5.   L’Ufficio AI, in risposta – dopo avere considerato, sulla base delle considerazioni espresse dalla dr.ssa __________ del SMR nelle annotazioni del 27 marzo 2012 (doc. IV/bis), “plausibile l’influsso dell’aspetto psichiatrico sulla capacità lavorativa a partire da gennaio 2012” – si è riconfermato nella propria decisione, ritenendo che al momento dell’emanazione della decisione impugnata non fossero dati i presupposti per aumentare il diritto alla rendita AI e precisando che “il ricorso presentato dal signor RI 1 verrà considerato dall’amministrazione quale domanda di revisione” (doc. IV).

 

                               1.6.   In data 30 aprile 2012, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato la presa di posizione della dr.ssa __________ del SMR, producendo un nuovo referto stilato dalla dr.ssa __________, a conferma dell’esistenza, da anni, di una problematica psichiatrica invalidante, come del resto già ritenuto anche dal medico di fiducia della Cassa Pensione (doc. VIII + B).

 

                               1.7.   Con osservazioni del 30 maggio 2012, l’Ufficio AI - dopo avere sottoposto la nuova documentazione al vaglio della dr.ssa __________ del SMR, la quale ha ritenuto opportuno procedere “ad una valutazione peritale psichiatrica neutra al fine di chiarire il decorso della patologia psichiatrica dal 2009 e il suo influsso sulla capacità lavorativa” (doc. XII/1) – ha chiesto al TCA “il ritorno degli atti all’amministrazione per procedere come indicato” (doc. XII).

 

                               1.8.   In data 6 giugno 2012, il rappresentante legale dell’assicurato, rilevato che l’esistenza di una patologia psichiatrica è già stata attestata dal dr. __________ della Cassa Pensione, ha chiesto al TCA, in via principale, di volere riconoscere all’interessato il diritto ad una rendita intera di invalidità a partire dal 1° gennaio 2010 mentre, in via subordinata, di concedere il rinvio degli atti all’amministrazione, ma unicamente perché “possa procedere con un accertamento medico specialistico solo per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 marzo 2012, ritenuto che dal 1° aprile 2012 all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera di invalidità” (doc. XIV).

 

                               1.9.   Con osservazioni del 2 luglio 2012, l’Ufficio AI, dopo avere sottolineato che, “dal lato medico si sono espressi medici non specializzati in psichiatria, che hanno valutato la totale inabilità lavorativa dell’assicurato per quanto concerne la sua attività di insegnante elementare”, ha ribadito la volontà dell’amministrazione di “procedere ad una valutazione peritale psichiatrica atta a chiarire il decorso della patologia psichiatrica fino ad oggi, essendo essa definita unicamente con riferimento all’attività abituale” (doc. XVI).

 

Queste considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XVII), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;  STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

                                        

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a negare l’aumento della rendita d’invalidità all’assicurato.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                               2.5.   Nel caso concreto, dagli atti di causa risulta che, nell’ambito della richiesta di prestazioni del 10 ottobre 2008, l’Ufficio AI aveva corrisposto all’assicurato una mezza rendita di invalidità sulla base delle indicazioni mediche fornite dal dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina interna.

                                         Nelle annotazioni del 26 settembre 2007, il dr. __________, posta la diagnosi principale di “perdita uditiva orecchio interno progressiva con tinnito scompensato e malfunzionamento cocleo-vestibolare”, aveva considerato l’assicurato inabile al lavoro al 50% dal mese di maggio 2007 nella sua attività di insegnante di scuola elementare “a contatto con rumori – grida in classe da parte di alunni”, ma abile al lavoro al 100% in attività adatte, vale a dire “in un ambiente silenzioso e tranquillo come per esempio una biblioteca” (doc. 58-1).

 

                                         Sulla base delle conclusioni del dr. __________, con decisione del 22 ottobre 2009 (doc. 76-1), l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assicurato una mezza rendita di invalidità dal 1° agosto 2008.

 

                               2.6.   Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono l’assegnazione all’assicurato di una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° agosto 2008 (decisione del 22 ottobre 2009).

                                         In tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di febbraio 2012 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo (dal 22 ottobre 2009 al 24 febbraio 2012), le condizioni di salute dell’assicurato sono rimaste tali da giustificare la conferma del diritto ad una mezza rendita o se vi è stato, al contrario, un peggioramento delle stesse che continua a perdurare.

 

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

                                         Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 22 ottobre 2009.

                                         Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

                                     

                               2.8.   Nelle annotazioni mediche del 18 agosto 2011, il dr. __________ del SMR ha osservato:

 

"  R 50% dopo valutazione SIP del 4.2.2008 con valutazione medica di esigibilità di IL 50% nella sua attività di docente di scuola elementare e IL 0% per attività adeguate (ambiente silenzioso e tranquillo)

per cui rifarsi al rapporto medico SMR del 15.7.2010

 

attuale revisione d’ufficio dal 7.2010

 

diagnosi:

grave ipoacusia percettiva progressiva sinistra con tinnito (dopo otiti ricorrenti in giovane età)

distimia con tratti depressivi secondaria a problematica dell’udito e a situazione di stress privato

 

Ben redatta valutazione del medico curante dr. __________ di __________a del settembre 2010 che attesta una IL 100% dal 7.2.2009 nella sua attività a carattere definitivo per peggioramento dell’udito con anche componente neurovegetativa associata con quadro depressivo indicando una terapia di sostegno da dr. __________ (che però dal 5.2009 non ha avuto luogo)

 

Proposta:

alla luce di quanto sopra si giustifica senza necessità di ulteriori accertamenti ai fini AI:

-          nella sua attività IL 100% dal 2.2009 a carattere definitivo

-          in attività adeguate (ambiente silenzioso e tranquillo) IL 0% come già noto.” (Doc. 102-1)

                                        

L’assicurato ha contestato il progetto di decisione del 27 dicembre 2011 con il quale l’amministrazione gli ha negato un aumento del diritto alla rendita (doc. 107), sottolineando che l’amministrazione non ha tenuto conto dell’aspetto psichiatrico.

Non avendo ottenuto dall’Ufficio AI, nonostante un’esplicita richiesta, una proroga del termine per presentare la documentazione medica specialistica attestante l’esistenza di una patologia psichiatrica, l’assicurato non è stato in grado di dimostrare le proprie allegazioni prima dell’emanazione della decisione impugnata.

 

                               2.9.   In sede ricorsuale, l’assicurato ha prodotto un referto, datato 4 marzo 2012, redatto dalla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, basato sui colloqui del 23 gennaio 2012 e del 14 febbraio 2012, del seguente tenore:

 

"  (…)

Diagnosi:

Sindrome depressiva di media gravità (ICD10-F32.1)

modificazioni rilevanti della personalità (a tratti schizoidi ed evitanti) (ICD10-F61.1)

Con effetto sulla capacità lavorativa nella misura del 75% dal febbraio 2009

 

Dall’anamnesi risulta che è stato un docente impegnato e un padre caloroso e interessato. Il problema dell’ipoacusia ingravescente e gli anni difficili quando ancora cercava di proseguire nella sua professione di insegnante l’hanno profondamente segnato.

Diverse incomprensioni nel contatto con gli Uffici AI l’hanno amareggiato e deluso. Comprende le regole burocratiche, ma ha capito troppo tardi che i suoi sforzi di trovare una soluzione senza dovere “andare in rendita” non corrispondevano ai criteri dell’AI.

Ha resistito troppo a lungo come insegnante ed è stato poi giudicato troppo vecchio per una riqualifica.

 

Nelle persone con gravi problemi di udito si osserva spesso un progressivo cambiamento della personalità con tendenza all’isolamento e alla vita solitaria, con perdita di interessi in precedenza importanti. Diventano persone molto vulnerabili e cercano di limitare al massimo tutti i contatti sociali, per sottrarsi alle delusioni e alle frustrazioni.

Nel caso del signor RI 1, diversi medici che l’hanno avuto a lungo in cura, come il dr. __________, ORL di __________, il dr. __________, internista di __________ e il medico perito dr.ssa __________ di __________ hanno descritto una sintomatologia di stress, d’esaurimento psico-fisico e di depressione, senza però insistere su questi aspetti, chiamando in causa un perito psichiatrico.

Probabilmente il paziente stesso, vergognandosi di questo aspetto valutandolo come fallimento personale, non ne ha parlato apertamente e ha sempre posto il problema dell’udito in primo piano.

 

Secondo la mia opinione, basata sulla diretta osservazione, l’assicurato è inabile al lavoro in qualsiasi attività almeno al 75%.

 

Secondo le sue informazioni e rivalutando i certificati medici con accenni alla patologia psichica si deve prendere in considerazione un’evoluzione depressiva che dura da oltre due anni e non gli ha permesso di iniziare una nuova attività lavorativa dopo il licenziamento come insegnante.

In precedenza, il signor RI 1 psichicamente ancora stabile, ha sempre e attivamente cercato e spesso trovato soluzioni al suo problema d’udito (classi con pochi allievi o orario ridotto).

Nel frattempo le sue risorse si sono esaurite. Le difficoltà relazionali e l’estremo ritiro sociale, nonché la grande vulnerabilità non soltanto dettate dall’ipoacusia, ma in modo importante anche dallo stato depressivo, impediscono un suo rendimento lavorativo, in qualsiasi tipo di attività professionale.

Ora siamo confrontati con una persona con problemi psichici che alla fine sono ben più gravi e incisivi per la capacità lavorativa che non il problema dell’udito.

 

La prognosi resta molto riservata. Una presa a carico psichiatrico-psicoterapico potrà ben difficilmente invertire quest’evoluzione grave e già cronicizzata.

Al massimo ci si può aspettare un miglioramento della qualità della vita.” (Doc. A12)

 

Nelle annotazioni del 27 marzo 2012, la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, ha osservato:

 

"  Ricorso TCA, viene inviata nuova documentazione medica

 

04.03.2012 relazione psichiatrica dr.ssa __________, inviata all’avv. RA 1

Basata su due colloqui (23.01 e 14.02.2012)

Diagnosi: sindrome depressiva di media gravità (ICD10-F32.1)

Modificazioni rilevanti della personalità (a tratti schizoidi ed evitanti) (ICD10-F61.1)

IL 75% dal febbraio 2009

 

In base alla documentazione agli atti per quanto riguarda la componente psichiatrica, la dr.ssa __________ pone nel suo rapporto del 04.03.2012 le diagnosi di un episodio depressivo medio associato a modificazioni della personalità con influsso sulla CL; non è possibile a mio avviso considerare che la IL del 75% sia da far risalire al febbraio 2009 e pertanto ritengo che la patologia psichiatrica abbia un influsso a partire dal momento della constatazione della dr.ssa __________ che ha anche approntato un trattamento medicamentoso.” (Doc. IV/bis)

 

L’assicurato ha poi trasmesso un altro referto, datato 23 aprile 2012, nel quale la dr.ssa __________, prendendo posizione riguardo alle annotazioni della dr.ssa __________ del SMR, ha osservato:

 

"  Dal mio rapporto del 04.03.2012 risulta non soltanto la diagnosi attuale di un episodio depressivo medio-grave, in base alla mia diretta osservazione del 23.01 e 14.02.2012.

Descrivo anche la lunga evoluzione dello stato depressivo e cito soprattutto il rapporto della dr.ssa __________, medico di fiducia della “__________” del Canton __________, del 06.04.2009.

Il rapporto e le conclusioni di questo medico perito mi sembrano degni di fiducia anche per l’AI o almeno da prendere in considerazione per un eventuale approfondimento al riguardo della sintomatologia psichiatrica.

 

Nel mio rapporto non parlo di una depressione ricorrente, perché non mi risulta un’evoluzione con fasi depressive, che si alternano con fasi di remissione.

Dall’anamnesi risulta uno stato depressivo con una lunga evoluzione verso la cronicità senza remissione, accompagnato da un altrettanto lungo processo della modificazione progressiva della personalità con tratti schizoidi ed evitanti, che incidono in modo importante e da anni (almeno dal 2009) sulla sua capacità lavorativa (valutato a circa 75%).” (Doc. B)

 

Nelle annotazioni del 29 maggio 2012, la dr.ssa __________ del SMR ha rilevato:

 

"  Caso in ricorso al TCA:

vedi nota dell’avv. __________ del 26.03.2012 in cui è riassunto il caso e nota SMR del 27.03.2012

 

perviene ora nuova documentazione:

23.04.2012 lettera dr.ssa __________ indirizzata all’avv. RA 1

ribadisce le diagnosi già poste, cita il rapporto della dr.ssa A__________ e riconferma una IL del 75% dal 2009.

 

A questo punto si ritiene indicata una valutazione peritale psichiatrica neutra al fine di chiarire il decorso della patologia psichiatrica dal 2009 e il suo influsso sulla CL.” (Doc. XII/1)

 

                             2.10.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

"  (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                             2.11.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica psichiatrica non è stata chiarita in modo soddisfacente.

                                         Questo Tribunale non può, infatti, considerare esaustiva la valutazione medica, concernente unicamente le problematiche di natura somatica, fornita dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 18 agosto 2011, alla luce dell’ulteriore documentazione medica prodotta dall’assicurato.

                                         Ciò è stato peraltro correttamente riconosciuto dall’UAI nello scritto del 30 maggio 2012, viste le considerazioni espresse dalla dr.ssa __________ del SMR nelle annotazioni del 29 maggio 2012 (doc. XII + 1).

 

                                         Per quanto concerne gli aspetti somatici, il TCA non ha motivo di distanziarsi dalla valutazione del dr. __________ del SMR del 18 agosto 2011, il quale, riprendendo quanto apprezzato dal curante, dr. __________, ha constatato un peggioramento della ipoacusia percettiva progressiva sinistra con tinnito dell’assicurato, comportante ora una totale incapacità lavorativa nella precedente attività.

                                         Tale valutazione, del resto, non è stata contestata dall’assicurato tramite dei referti medico specialistici attestanti un peggioramento delle patologie di origine fisica.

 

                                         Secondo questo Tribunale, occorre invece un accertamento a livello psichiatrico dell’interessato.

 

                                         Come correttamente rilevato dalla dr.ssa __________ del SMR nelle annotazioni del 29 maggio 2012 (doc. XII/1), dalla documentazione agli atti emerge infatti la presenza di una patologia psichiatrica, preesistente alla decisione impugnata, che avrebbe dovuto essere oggetto di approfondimento da parte dell’amministrazione.

                                        

                                         La psichiatra curante, dr.ssa __________, ha infatti ritenuto che l’assicurato - affetto, dal profilo psichiatrico, da “sindrome depressiva di media gravità (ICD10-F32.1) e modificazioni rilevanti della personalità (a tratti schizoidi ed evitanti) (ICD10-F61.1)” – presenta una incapacità lavorativa del 75% in qualsiasi attività a partire dal mese di febbraio 2009 (doc. A12).

                                         La psichiatra curante ha fatto risalire l’inizio dell’incapacità lavorativa, per motivi psichiatrici, al febbraio 2009, alla luce della lunga evoluzione dello stato depressivo e tenuto conto di quanto attestato dalla dr.ssa __________ nel suo rapporto del 6 aprile 2009 per la Cassa Pensione (doc. B).

 

                                         La dr.ssa __________ del SMR, dal canto suo, non ha ritenuto “possibile considerare che l’incapacità lavorativa dell’interessato sia da far risalire al febbraio 2009” (cfr. doc. IV/bis), ritenendo opportuno procedere ad una “valutazione peritale psichiatrica neutra al fine di chiarire il decorso della patologia psichiatrica dal 2009 e il suo influsso sulla capacità lavorativa” (doc. XII/1).

                                         Il TCA non può che fare proprie queste considerazioni del medico del SMR.

                                        

                                         Contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’assicurato – a mente del quale un approfondimento peritale psichiatrico sarebbe superfluo, posto che l’esistenza di una patologia psichiatrica invalidante è già stata attestata dalla dr.ssa __________ nel rapporto peritale del 6 aprile 2009 stilato per la Cassa Pensione – il TCA constata che, come correttamente indicato dall’amministrazione nelle osservazioni del 2 luglio 2012, la dr.ssa __________, specialista FMH in medicina interna, non essendo un medico specialista in psichiatria e psicoterapia, nel suo rapporto del 6 aprile 2009, ha posto, fra le altre diagnosi, anche quella generica di “Depression”, senza porre una diagnosi secondo un sistema di classificazione riconosciuta e senza ulteriori approfondimenti, giungendo alla conclusione che l’interessato fosse da considerare totalmente inabile al lavoro nella sua professione di insegnante.

                                        

                                         Secondo il TCA le valutazioni effettuate, per quanto concerne gli aspetti strettamenti psichiatrici, dalla dr.ssa __________ -medico non specialista in psichiatria, prive di diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e che non si esprimono riguardo all’eventuale capacità lavorativa residua in altre attività - non adempiono ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.10.) e non sono quindi sufficienti da sole, senza prima procedere ad ulteriori approfondimenti specialistici, per giungere alla conclusione che l’assicurato vada considerato inabile al lavoro per motivi psichiatrici fin dal mese di febbraio 2009. Questo tema dovrà quindi essere approfondito dall’amministrazione, a livello peritale, tenendo conto anche delle valutazioni della dr.ssa __________ e dei curanti.

 

Del resto, questo Tribunale rileva che la stessa psichiatra curante, nello scritto del 23 aprile 2012, ha rilevato che le conclusioni della dr.ssa __________ sono per lo meno “da prendere in considerazione per un eventuale approfondimento al riguardo della sintomatologia psichiatrica” (doc. B), mentre, nello scritto del 4 marzo 2012, la dr.ssa __________ ha riconosciuto che “nel caso del signor RI 1, diversi medici che l’hanno avuto a lungo in cura, come il dr. __________, ORL di __________, il dr. __________r, internista di __________ e il medico perito dr.ssa __________ di __________ hanno descritto una sintomatologia di stress, d’esaurimento psico-fisico e di depressione, senza però insistere su questi aspetti, chiamando in causa un perito psichiatrico” (doc. A12).

 

                             2.12.   Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.10.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

 

                                         L'Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

                                        

"  (…)

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)

 

                                         Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano delle carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata, come peraltro correttamente proposto dall’amministrazione stessa nello scritto del 30 maggio 2012 (doc. XII).

 

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico, da parte del Centro peritale per le assicurazioni sociali, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

 

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione globale delle patologie di cui soffre l’assicurato, debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.

 

                             2.13.   Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

 

                             2.14.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                     

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §    La decisione del 24 febbraio 2012 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.12..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti