Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 12 (recte: 8) marzo 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell’8 febbraio 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1960, da ultimo impiegato presso la __________ in qualità di manovale, ha inoltrato, il 15 maggio 2008, una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
B. Esperiti gli accertamenti medici ritenuti necessari e richiamati gli atti in ambito di assicurazione contro gli infortuni, con decisione dell’8 febbraio 2012 (doc. AI 110-1), preavvisata dal progetto del 18 ottobre 2011 (doc. AI 97-1), l’UAI ha assegnato ad RI 1 una rendita d’invalidità intera dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2011, ritenuto che dal 1° giugno 2011 l’interessato non ha più diritto ad alcuna prestazione.
C. Contro la predetta decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA chiedendo di assegnargli una rendita intera anche dopo il 31 maggio 2011 e domandando contestualmente di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con esenzione dal pagamento di tasse e spese e concessione del gratuito patrocinio (doc. I).
L’insorgente contesta sia la valutazione medica, ritenuta non esaustiva, sia il calcolo del grado d’invalidità, giacché i dati utilizzati non sarebbero quelli corretti. Il ricorrente sostiene di essere completamente incapace al lavoro anche in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, afferma che la complessità del quadro medico-valetudinario, nonché l’influsso dell’una e dell’altra patologia sulla capacità lavorativa, merita un approfondimento pluridisciplinare sia di natura medica sia per quanto concerne le concrete possibilità d’impiego in un mercato equilibrato del lavoro e rileva che sorprende la facilità con la quale i medici dell’UAI ammettono un miglioramento repentino della sua capacità lavorativa che passa dallo 0% al 100% in un solo giorno. In secondo luogo l’interessato ritiene che il suo reddito da valido ammonta in realtà, nel 2010, ad almeno fr. 73'400 (e non fr. 68'110 come ritenuto dall’UAI), mentre dal reddito da invalido, oltre alla riduzione per diminuzione della capacità lavorativa, occorre dedurre almeno il 20% in base a dati concreti ed in applicazione della giurisprudenza.
Infine l’insorgente contesta che non siano dati i presupposti per ammettere l’adozione di provvedimenti di integrazione. Infatti se l’età è un limite nell’ambito dei provvedimenti professionali, allora la riduzione sociale del reddito statistico da invalido deve essere aumentata del 20%.
D. Con risposta del 22 marzo 2012 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
E. Pendente causa il ricorrente ha prodotto la documentazione relativa alla richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. VII e seguenti).
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).
3. Nel caso di specie l’insorgente, il 19 novembre 2007, mentre stava attraversando la strada è stato investito da un’automobile ed è stato colpito all’altezza del ginocchio sinistro (doc. LAINF 5-1). In seguito all’incidente l’assicurato ha subito una frattura multiframmentaria scomposta intra-articolare del piatto tibiale sinistro AO 41/C3 (doc. LAINF 5-1), complicata da una trombosi venosa profonda della vena fibulare sinistra (doc. LAINF 9-1). Il 23 novembre 2007 l’assicurato ha subito una osteosintesi con placca e trapianto cortico-spongiosa (cfr. doc. incarto LAINF, in particolare doc. 5-1).
Per quanto concerne le patologie extrainfortunistiche, il 23 settembre 2009 il dr. med. __________, specialista FMH cardiologia, medico consulente AI, ha affermato:
" Ho telefonato in data odierna alla Dr.ssa __________ del __________, la quale mi ha subito inviato per Fax un rapporto medico con i risultati di un controllo cardiologico eseguito in data 01 settembre 2009.
Dal rapporto risulta che l’A. non presenta attualmente angor e/o dispnea sotto sforzo.
Il test da sforzo sottomassimale a 150 watt con FC 125 bpm (75% della FC massimale) è risultato normale dal punto di vista clinico e elettrocardiografico.
L’ecocardiogramma ha mostrato una frazione di eiezione conservata e superiore a 60%.
Pertanto, dal punto di vista cardiologico l’A. è a mio giudizio abile al lavoro.
Un’attività fisica è in ogni caso consigliata per il suo effetto preventivo su recidive.
Anche per il diabete si consiglia attività fisica, che può contribuire a un miglioramento del metabolismo glucidico.
Dagli atti risulta che l’A. ha lavorato in precedenza come operaio manovale sui cantieri stradali e di asfaltatura.
Personalmente ritengo che non è opportuno che l’A. continui questa attività.
A mio avviso egli può essere reintegrato in un’attività adeguata, che comporti sforzi fisici da lievi a moderati. In tale attività la sua CL è prevedibilmente del 100%.” (doc. AI 42-1)
Il 3 novembre 2009 lo specialista ha precisato che la “capacità lavorativa dell’A. è da considerare al 100% in attività adeguata dopo un breve periodo di convalescenza e di riabilitazione di circa 2 mesi in seguito all’intervento di angioplastica, vale a dire dalla seconda metà di maggio – inizio giugno del 2008” (doc. AI 45-1).
Il 24 novembre 2009 la dr.ssa med. __________, FMH medicina generale ha evidenziato che per l’aspetto infortunistico non è ancora possibile esprimersi circa i limiti funzionali, mentre per quanto concerne le patologie internistiche ed in particolare cardiologica le conclusioni del dr. med. __________ saranno integrate nella valutazione finale quando anche l’aspetto infortunistico sarà definito (doc. AI 46-1).
A questo proposito, il 23 agosto 2010 il dr. med. __________, specialista FMH chirurgia generale e della mano, medico di __________ della __________, dopo aver visitato il ricorrente, aver riassunto gli atti medici a disposizione, le dichiarazioni dell’assicurato e lo stato locale, ha posto la diagnosi di esiti da frattura multi frammentaria scomposta intra-articolare piatto tibiale sinistro tipo AO 42/C3 complicata dal subentrare di una trombosi profonda della vena fibulare sinistra (23.11.2007), osteosintesi della frattura con placca LCP 4,5 mm lateralmente e trapianto di cortico-spongiosa della cresta iliaca sinistra (dott. __________ e PD dott. __________, __________), nello stesso infortunio del 19.11.2007 contusione e FLC frontale sinistra, esiti da artroscopia diagnostica con shaving, 27.11.2008 (dott. __________, __________), esiti da AMO tibia ginocchio sinistro il 7.6.2010 (dott. __________, __________) e le diagnosi internistiche di cardiopatia ischemica con stato dopo posa di PTCA e stent per malattia coronarica bivasale, stenosi subtotale riva prossimale e riva distale (stent non medicati), diabete mellito, ipertensione arteriosa, dislipidemia, stato da intervento per ulcera gastrica (doc. LAINF 110-3).
Lo specialista ha poi affermato:
" (…)
Valutazione
Soggettivamente l’assicurato accusa ancora dolori costanti al ginocchio sinistro, anche a riposo, specialmente in un’ampia zona antero-medi-mediale, con aumento dei disturbi alla deambulazione, cammina mezz’ora – ¾ d’ora poi deve brevemente fermarsi per alleviare i dolori. Peggioramento di questi dolori dopo l’intervento recente di AMO.
Al momento attuale nessun medicamento analgesico, fisioterapia ancora in corso.
Oggettivamente il paziente cammina ancora con una leggera zoppia, più difficoltà alla deambulazione sulle punte delle dita dei piedi e sui calcagni.
Stabilità del ginocchio, a parte lassità del legamento collaterale laterale. Modica riduzione del movimento di flessione attiva.
Conclusioni
Dal punto di vista medico la situazione al ginocchio sinistro si è ormai stabilizzata, il collega dott. __________ in data 19.1.2010 descriveva un’artrosi a questo livello ma non ancora di stadio avanzato. Proponeva, se peggioramento della situazione, la posa di una protesi al ginocchio sinistro. Al momento attuale la situazione non è ulteriormente migliorabile in modo significativo (a parte ev. posa in futuro di protesi), la cura di FT è ancora al ritmo di 2 sedute alla settimana, dovrà poi essere interrotta.
Per ora nessuna assunzione di farmaci antalgici.
Dal punto di vista amministrativo l’attività esercitata dall’assicurato nel momento dell’infortunio, vale a dire manovale-asfaltatore presso la ditta __________ di __________, per le ragioni summenzionate non è più fattibile.
Da valutare con l’AI la situazione globale, includendo anche i molteplici problemi internistici dell’assicurato.
Si dichiara l’assicurato abile in un lavoro adeguato al suo stato di salute in misura massima possibile a partire dal 1.9.2010.
In collaborazione con l’Ufficio regionale di collocamento ed ev. IPT sarà da ricercare una nuova attività lavorativa del paziente basata sull’esigibilità lavorativa sotto-descritta.
Il paziente andrà per ora in disoccupazione.
Esigibilità lavorativa
Il paziente può sollevare pesi molto leggeri fino al 5 kg fino all’altezza dei fianchi e leggeri da 5 a 10 kg fino alla stessa altezza spesso, pesi medi di 10-25 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta, pesi superiori di rado e molto pesanti maggiori di 45 kg fino all’altezza dei fianchi, mai.
Sollevare pesi oltre l’altezza del petto fino e oltre 5 kg, spesso.
Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione molto spesso, medi molto spesso.
Lavoro pesante e lavoro manuale rozzo talvolta, lavoro molto pesante mai.
Nessuna limitazione ai movimenti di rotazione della mano. Nessuna limitazione ai movimenti o lavori sopra la testa, di rotazione del tronco, posizione seduta inclinata in avanti e posizione in piedi inclinata in avanti.
Posizione inginocchiata e flessione delle ginocchia, specialmente per i problemi al ginocchio sinistro, mai.
Posizione seduta, nessuna limitazione, posizione in piedi spesso, posizione a libera scelta, a dipendenza della situazione.
Camminare fino e oltre 50 metri molto spesso, camminare su lunghi tratti talvolta, camminare su terreno accidentato, salire le scale e salire su scale a pioli, di rado.
Uso delle due mani possibile.
Nessun problema di equilibrio o di stare in equilbrio.” (doc. LAINF 110-4)
Il 2 febbraio 2011 il dr. med. __________ ha stilato il rapporto finale SMR con esame (doc. AI 84-1). Dopo aver descritto l’anamnesi, lo sviluppo della malattia e i risultati della terapia, la terapia farmacologica attuale e lo status, ha posto la diagnosi di stato da frattura traumatica multi frammentaria intra articolare del piatto tibiale del ginocchio sinistro il 19.11.2007 con esiti da intervento di osteosintesi, di artroscopia con toilette per condropatia e di asportazione del materiale di osteosintesi, diabete mellito di tipo II trattato con insulina dal marzo 2008, coronopatia con stato da angioplastica del RIVA e del 1. ramo diagonale il 17.03.2008, steatoepatite in parte non alcoolica e in parte alcoolica, oftalmopatia in parte conseguente al diabete e glaucoma occhio destro, ipertensione arteriosa e dislipidemia (doc. AI 84-5/6).
Il medico ha concluso affermando:
" Per lo stato da frattura multi frammentaria intraarticolare del piatto tibiale del ginocchio sinistro avvenuta il 19.11.2007, l’A. percepisce una rendita di invalidità del 28% e una indennità per menomazione all’integrità del 10% dalla __________ a partire dal 01.10.2010.
Le ulteriori patologie, il diabete mellito e le complicazioni a esso legate, in particolare la coronopatia con stato da angioplastica monovasale nel marzo 2008 permettono una CL del 100% in attività adeguata secondo i limiti funzionali descritti.” (doc. AI 84-6)
Il dr. med. __________ ha pure evidenziato che “la prognosi non è buona e per quel che concerne i fattori di rischio, il diabete in particolare, con le sue conseguenze (eventuale recidiva di malattia coronarica e di altre affezioni del sistema vascolare arterioso, di complicazioni oculari, di eventuali complicanze del sistema neurologico). Pertanto sono necessarie revisioni a distanza di 1-2 anni” (doc. AI 84-3).
Il 5 febbraio 2011 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, medico curante del ricorrente, ha scritto al legale dell’insorgente, riassumendo le patologie di cui è affetto l’interessato, in particolare le gonalgie croniche, una cardiopatia ischemica, una cardiopatia ipertensiva e un diabete mellito insulino dipendente e i medicamenti che deve assumere, concludendo che l’interessato è completamente e definitivamente incapace al lavoro in qualsiasi attività (doc. AI 85-2/3).
Il 3 maggio 2011 la dr.ssa med. __________, medico SMR, ha preso posizione, affermando:
" (…)
Il rapporto SMR finale è stato redatto da Dr. __________ che ha valutato il caso dopo aver considerato le varie patologie di cui è afflitto l’ato. La sua valutazione, benché non si tratti di perizia in senso stretto, ha la stessa funzione: in presenza di diverse patologie di tipo internistico egli ne ha valutato l’impatto, ha determinato i limiti funzionali e il grado di CL.
Viene ora inviata documentazione medica che rende necessaria una valutazione cartacea del dossier per vedere in che misura questi nuovi documenti possono modificare la valutazione già espressa da Dr. __________ (i documenti citano problemi di diabete e problemi cardiaci).
Si sollecita dunque un riesame della situazione alla luce di questi nuovi documenti.” (doc. AI 92-1)
Il 19 settembre 2011 il dr. med. __________, medico SMR, dopo aver riassunto le patologie di cui è affetto l’insorgente ed aver descritto i limiti funzionali, ha affermato:
" (…)
Certificato dr. __________ del 10.2.2011:
- dal rapporto del dr. __________ non risultano nuove diagnosi o una sostanziale modifica dello stato di salute
Valutazione
Si conferma l’esigibilità lavorativa piena per attività rispettosa dei limiti funzionali seguenti:
- Per il ginocchio come da visita di chiusura __________
- La cardiopatia ischemica non comporta ulteriori limitazioni.
- Per la presenza d’un diabete mellito con somministrazione d’insulina l’assicurato non può svolgere lavori a turni o lavori notturni, deve aver la possibilità di effettuare autocontrolli delle glicemie e aver la possibilità di assumere degli spuntini al bisogno. Non è idoneo a svolgere lavori con macchinari pericolosi per sé e per gli altri, non lavori su impalcature, scale con pericolo di caduta, non trasporto di terzi.” (doc. AI 95-2)
In sede di osservazioni l’insorgente ha prodotto un certificato dell’11 agosto 2011 del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, da cui emerge tra l’altro:
" (…)
Paziente che presenta una sintomatologia dolorosa a mio parere di origine mista: essenzialmente extra articolare nelle regioni delle parti molli e della loggia anteroesterna con nessuna correlazione di tipo meccanico. La seconda più al compartimento mediale, la cui origine è difficile da valutare, vista l’assenza di segni clinici e radiologici di un’osteoartrosi avanzata o meniscale.
In questo contesto, non essendoci chiari cambiamenti (da confrontare ancora con le vecchie rx attualmente in possesso della __________) non vedo nessuna indicazione operatoria a un rimpiazzo protesico o altro.
Chiedo alla __________ di volermi far pervenire la documentazione radiologica per poter fare un confronto con quelle dell’anno scorso.
Invito il paziente a considerare una valutazione specialistica per la schiena apparentemente anche nell’ambito extra-infortunistico (ancora da valutare) che potrebbe avere un influsso anche sui dolori alle estremità inferiori e in caso di assenza di segnali, discutere una presa in carico per l’adattamento della sintomatologia dolorosa. A medio e lungo termine ci si dovrà aspettare un peggioramento gonartrosico tale da discutere anche un’indicazione operatoria protesica che non è in questo momento data.” (doc. AI 106-3)
Il 22 dicembre 2011 il dr. med. __________ ha affermato che dal rapporto del dr. med. __________ “non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurato” (doc. AI 108-1).
Da rilevare infine che con decisione del 23 aprile 2012 la __________ ha affermato che “conformemente alla convenzione del 1.3.2012 modifichiamo la rendita e l’indennità per menomazione dell’integrità (…)” ed ha assegnato al ricorrente una rendita al 30% dal 1.10.2010 ed un’IMI del 20% (doc. X/Bis/I).
4. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
5. In concreto, rammentato che anche i medici SMR hanno accertato una totale incapacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività di manovale dal 19 novembre 2007, va esaminato se, a giusta ragione, i medesimi medici SMR hanno stabilito che l’insorgente, in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con le limitazioni ivi indicate, è per contro completamente abile al lavoro dal 2 febbraio 2011.
Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni dei dr. med. __________, __________ ed __________ che si sono fondati sulla documentazione medica agli atti, in particolare sulle conclusioni del medico di __________ della __________, dr. med. __________ del 25 agosto 2010 (doc. LAINF 110) e della visita presso il consulente medico SMR, dr. med. __________ specialista FMH medicina interna-cardiologia del 2 febbraio 2011 (doc. AI 84).
Tali valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Gli specialisti, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di stato da frattura traumatica multi frammentaria intra articolare del piatto tibiale del ginocchio sinistro il 19.11.2007 con esiti da intervento di osteosintesi, di artroscopia con toilette per condropatia e di asportazione del materiale di osteosintesi e diabete mellito di tipo II trattato con insulina dal marzo 2008, oltre alla diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di coronaropatia con stato da angioplastica del RIVA e del 1. ramo diagonale il 17.03.2008, steatoepatite in parte non alcoolica e in parte alcoolica, disturbi visivi in parte conseguenti al diabete, ipertensione arteriosa e dislipidemia, sono giunti alla convincente conclusione che l’interessato, con i limiti descritti dal medico di circondario della __________, dr. med. __________ (doc. LAINF 110-4 e doc. AI 95-1) e dallo stesso dr. med. __________ il 19 settembre 2011 (doc. AI 95-2), è abile al lavoro al 100% in attività leggere.
Sia il dr. med. __________ per quanto concerne le patologie infortunistiche (doc. LAINF 110), sia i medici SMR per quanto concerne le patologie internistiche (in particolare la patologia cardiologica e il diabete mellito; cfr. doc. AI 84 e 95) si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata.
Ai referti va attribuita piena forza probante.
Alla luce di quanto sopra, la critica del ricorrente circa l’assenza di una valutazione completa delle patologie extrainfortunistiche non trova riscontro negli atti. I medici SMR, preso atto delle affermazioni del dr. med. __________ in sede di valutazione in ambito LAINF (doc. LAINF 110-4: “Da valutare con l’AI la situazione globale, includendo anche i molteplici problemi internistici dell’assicurato”), hanno infatti dato avvio ad ulteriori indagini (cfr. doc. AI 31-1), sfociate, tra l’altro, nel rapporto finale con esame del 2 febbraio 2011 del dr. med __________, consulente medico SMR, specialista FMH medicina interna-cardiologia, che ha approfondito l’incidenza sulla capacità lavorativa in particolare del diabete mellito e delle complicazioni ad esso legate (tra cui la coronaropatia con stato da angioplastica monovasale nel marzo 2008), evidenziando che persiste una capacità lavorativa totale in attività leggere, ma che tuttavia, giacché la prognosi non è buona, sono necessarie delle revisioni a distanza di 1-2 anni (doc. AI 84-3).
Il rapporto del consulente medico SMR è il risultato di un esame clinico approfondito al termine del quale, preso atto dei dati anamnestici, dello sviluppo della malattia e della terapia farmacologica, sulla base della documentazione medica prodotta, ha reso un’attenta valutazione sulla capacità lavorativa dell’insorgente dopo avere individuato una serie di limiti funzionali descritti nel referto (doc. AI 84-2; cfr. anche sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011).
Gli ulteriori certificati medici prodotti in sede di osservazioni al progetto di decisione, e meglio quello dell’11 agosto 2011 del medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna (doc. AI 85-2/3), e pertanto non specialista in diabetologia e cardiologia (cfr. a proposito della valutazione dei certificati dei medici curanti la sentenza 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 e la DTF 125 V 353 consid. 3a)cc)), e quello dell’11 agosto 2011 del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. AI 106-2/3), non sono atti a sovvertire le valutazioni dei medici SMR. In particolare il curante non ha indicato nuove diagnosi o una sostanziale modifica dello stato di salute del ricorrente (cfr. anche doc. AI 95-2), ma ha in sostanza ribadito le sue valutazioni, in parte già espresse in precedenza (cfr. doc. AI 11, referto del 1° settembre 2008, cfr. anche doc. AI 73-1/6, referto del 14 ottobre 2010). Da parte sua il dr. med. __________ non si è espresso circa la capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere e non ha diagnosticato patologie non prese in considerazione dai medici SMR. Quanto al fatto che secondo l’insorgente “emerge altresì una problematica a livello della schiena” (doc. I), va evidenziato che il dr. med. __________ si è limitato ad invitare il paziente a “considerare una valutazione specialistica per la schiena” che “potrebbe avere un influsso sui dolori alle estremità inferiori” (doc. AI 106-3), ma non ha diagnosticato la presenza di una patologia al dorso con influenza sulla capacità lavorativa, né ha attestato una modifica dello stato di salute del ricorrente (cfr. anche doc. AI 108-1). Del resto questa problematica era già presente da diverso tempo (cfr. i colloqui con il case manager della __________; doc. LAINF 46-1 del 15 ottobre 2008: “(…) Appena affretta il passo, aumentano i dolori che s’irradiano pure alla schiena” e doc. LAINF 67-1 del 25 marzo 2009: “Da diversi mesi accusa pure dolori alla schiena”), ma non è stata considerata invalidante dai medici che lo hanno visitato.
Infine, per quanto concerne la circostanza che l’UAI avrebbe ammesso un miglioramento repentino dello stato valetudinario dell’insorgente, giacché la capacità lavorativa dell’assicurato in attività leggere è passata da un giorno all’altro (tra il 1° ed il 2 febbraio 2011) dallo 0% al 100%, va evidenziato che l’amministrazione ha in realtà accertato, sulla base del referto del 2 febbraio 2011, che perlomeno dal momento della visita avvenuta il medesimo giorno presso il dr. med. __________, l’interessato è abile al 100% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, ma non che il miglioramento è stato repentino. Semmai, questa valutazione è favorevole al ricorrente (la rendita al 30% della __________, ad esempio, decorre dal 1° ottobre 2010; cfr. doc. X/Bis/I).
Va ancora rilevato che la differente valutazione medica della capacità lavorativa tra il medico curante, dr. med. __________, da una parte, ed i medici SMR (e della __________) dall’altra, è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012; cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Non vi sono in concreto elementi medici oggettivi atti a sovvertire le conclusioni dei medici SMR, dr. med __________(cfr. a proposito dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni dell’SMR, la SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza 9C_15/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4, il TF ha affermato che “dopo attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per conto dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa opinione […]”).
A questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________(cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità lavorativa del ricorrente.
Ne segue che l’interessato va considerato completamente abile al lavoro in attività leggere confacenti al suo stato di salute dal 2 febbraio 2011, con le limitazioni ivi descritte.
Ne segue che ulteriori accertamenti medici, tra cui l’accennato approfondimento pluridisciplinare, non sono necessari, giacché gli atti prodotti dalle parti permettono di stabilire la capacità lavorativa del ricorrente.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficiente-mente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Va infine rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto l’8 febbraio 2012, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
Per cui un eventuale peggioramento della capacità lavorativa in attività leggere successiva a tale data deve semmai essere oggetto di una nuova procedura. Nel caso di specie lo stesso consulente medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna-cardiologia, il 2 febbraio 2011 ha evidenziato che la prognosi non è buona per quel che concerne i fattori di rischio e che pertanto sono necessarie revisioni a distanza di 1-2 anni (doc. AI 84-3; cfr. anche le affermazioni, di medesimo tenore, della consulente in integrazione del 23 febbraio 2011, doc. AI 86-1). Visto il tempo trascorso, spetterà pertanto all’UAI procedere in tal senso, o, semmai, al ricorrente, a sollecitare l’amministrazione.
Va ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità è stato effettuato correttamente.
6. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).
Nel caso di specie l’insorgente contesta il reddito da valido preso in considerazione dall’UAI per il 2010 (recte 2009; cfr. doc. 86-2) di fr. 68’110, e sostiene che quell’anno avrebbe potuto conseguire almeno fr. 73'400.
Va innanzitutto evidenziato che l’importo preso in considerazione nella decisione impugnata dall’UAI corrisponde in sostanza a quanto attestato dal datore di lavoro (cfr. doc. LAINF 106-1: fr. 5'292.30 X 13 = 68'800 nel 2010; cfr. anche doc. AI 68-1: cfr. anche doc. AI 9-3), ma che tuttavia deve essere aggiornato al 2011, ossia all’anno d’inizio dell’eventuale continuazione del diritto alla rendita, per un importo corretto di fr. 69'488 (5'292.30 X 13, aumentato del 1% secondo la stima trimestrale aggiornata dei salari nel 2011). Esso non è inoltre molto differente da quello utilizzato dalla __________ per il 2010, ossia fr. 68'877 (cfr. decisione LAINF del 23 aprile 2012, doc. X/Bis/I dove viene peraltro indicato che “conformemente alla convenzione dell’1.3.2012 modifichiamo la rendita (…)”, sottolineatura del redattore).
Va comunque evidenziato che, anche volendo prendere in considerazione, per pura ipotesi di lavoro, l’importo di fr. 73'400 nel 2010, fatto valere dal ricorrente (doc. I), aggiornato nel 2011 a fr. 74'134 (+1%), come si vedrà in seguito, il diritto alla rendita non sarebbe in ogni caso dato.
7. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 4-2012, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9 febbraio 2012) per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a) e nel 2011 a fr. 61'776.12 (+ 1%).
L’assicurato, quale manovale, avrebbe guadagnato nel 2011 fr. 69’488 (cfr. considerando precedente). Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”, livello di qualifica 4, fr. 5’310 : 40 X 41.4 X 12 mesi = 65’950 nel 2010, fr. 66'610 nel 2011 [+ 1%]).
Non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 14% (4% per attività leggere e 10% per altri fattori di riduzione) che l’insorgente ha contestato. Tuttavia questo Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione ritenuto che si tratta di una percentuale che rientra nei parametri fissati dalla giurisprudenza.
Del resto, come si vedrà in seguito, anche prendendo in considerazione la riduzione del 20% proposta dall’insorgente, il diritto alla rendita non sarebbe comunque dato.
Raffrontando il reddito da valido di fr. 69’488 con quello da invalido di fr. 61’776, ridotto del 14% a fr. 53’127, si ottiene un grado d’invalidità dello 24% che non dà diritto ad alcuna rendita.
Utilizzando tutti i parametri più favorevoli per il ricorrente, ossia un salario da valido di fr. 74'134 ed una riduzione del 20% del salario da invalido di fr. 61'776 a fr. 49'421, si ottiene un grado d’invalidità del 33% che non permette comunque all’insorgente di essere messo al beneficio di una rendita d’invalidità.
In tal senso la decisione impugnata merita conferma.
8. Infine il ricorrente contesta che non siano stati riconosciuti i presupposti per poter ammettere l’adozione di provvedimenti di integrazione.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).
L’art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
9. In concreto, pur essendo il grado d’invalidità superiore alla soglia del 20% la decisione dell’UAI merita conferma.
La circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale prevede:
" 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:
– a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
– la persona assicurata deve essere idonea all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
– la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità della persona assicurata. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.
(…)
4013 Se una persona assicurata è sufficientemente integrata o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”
Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:
" (…)
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).”
Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.”
Nel caso di specie una riqualifica professionale non entra in considerazione (cfr. sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011). La consulente IP nel rapporto del 23 febbraio 2011 non ha proposto provvedimenti professionali in considerazione dell’età, dell’assenza di una formazione di base e del fatto che l’assicurato è inattivo dal 2007 (doc. AI 86-3).
Come rettamente indicato dall’Ufficio AI l’insorgente, senza dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero. In sede di risposta vengono elencate attività nell’ambito industriale e nel settore delle prestazioni di servizio, quali lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. doc. IV, pag. 4; cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Questo Tribunale rileva inoltre che la consulente IP, nel rapporto del 23 febbraio 2011, ha indicato che rimane aperta per l’assicurato la possibilità di far capo ad un sostegno al collocamento sulla base dell’art. 18 LAI, segnatamente qualora il danno alla salute sia d’impedimento alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D. Cattaneo, “La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595s).
Spetta dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare la Consulente IP (cfr. sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento anche di provvedimenti d’integrazione la decisione impugnata merita conferma (cfr. sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico del ricorrente.
Quest’ultimo, tuttavia, chiede di poter essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Nella presente fattispecie non risulta tuttavia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti dell’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all’insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, l’insorgente non ha più prodotto alcun certificato medico in sede di ricorso, mentre quelli presentati in sede di osservazioni al progetto di decisione non erano manifestamente atti a sovvertire le conclusioni dei medici SMR.
In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), la domanda tendente all’ammissione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti