Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.73

 

LG/sc

Lugano

30 agosto 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 febbraio 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 15 dicembre 2005 (doc. AI 45-1), confermata con decisione su opposizione del 19 settembre 2006 (doc. AI 64-1), cresciuta incontestata in giudicato, RI 1 è stata messa al beneficio di una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° aprile 2004.

 

                               1.2.   Nell’ambito della revisione avviata nel 2006 l’UAI, con comunicazione del 15 dicembre 2006, ha confermato all’assicurata l’erogazione della medesima rendita d’invalidità (doc. AI 68-1).

 

                               1.3.   In sede di revisione della rendita avviata nel mese di dicembre 2009 (doc. AI 80-1), l’UAI ha predisposto degli accertamenti medici presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità (doc. AI 88-1) e con progetto di decisione del 18 ottobre 2010 ha ridotto la rendita intera a mezza rendita d’invalidità (doc. AI 99-1).

 

                               1.4.   Con le osservazioni del 18 novembre 2010 l’assicurata, patrocinata dallo Studio legale __________, ha postulato l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici presso un altro servizio pluridisciplinare e la successiva conferma della rendita intera (doc. AI 106-1).

 

                               1.5.   Il 9 giugno 2011 l’UAI ha comunicato al legale di RI 1 la necessità di sottoporre quest’ultima ad un nuovo accertamento medico presso il Dr. __________ (doc. AI 114-1).

 

                                         Esperito tale accertamento l’UAI con il progetto di decisione dell’8 novembre 2011 (che annullava e sostituiva il precedente progetto del 18 ottobre 2010) ha confermato all’assicurata l’erogazione della medesima rendita d’invalidità (doc. AI 120-1).

 

                               1.6.   In sede di osservazioni al progetto di decisione dell’8 novembre 2011 il legale dell’assicurata ha espresso le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

Il precedente progetto di decisione dell'AI 18.10.2011, ora annullato e sostituito con il nuovo progetto, ha provocato dei costi considerevoli all'assicurata.

 

Affinché venisse riesaminato dagli specialisti lo stato di salute gravemente compromesso dalla patologia sofferta e totalmente invalidante messo in discussione dal progetto di decisione precedente e venisse dunque riconfermato il grado di invalidità al 100%, dal 13 gennaio 2011 fino al primo dicembre u.s, l'assicurata ha dovuto sottoporsi a diverse visite mediche.

 

Allego a comprova la distinta delle fatture dei diversi medici che hanno visitato la signora RI 1 nel periodo menzionato.

 

In particolare si tratta di:

-    Fattura di __________ dal 13.01.2011 al 14.03.2011                     CHF                  2'774.40;

-    Fattura di __________ dal 19.04.2011 al 30.09.2011                     CHF      991.85;

-    Fattura di __________ dal 14.07.2011 al 21.09.2011                     CHF      176.00;

-    Dott. __________ dal 26.01.2011 al 20.04.2011                              CHF      915.05;

-    __________ del 28.07.2011                                                                 CHF      927.75;

-    __________ del 23.08.2011                                                                 CHF      821.70;

-    __________ del 21.09.2011                                                                 CHF   1'058.45;

-    Dott. __________ perizia medica                                                        CHF   4'000.00;

     Per un totale complessivo                                                                     CHF 11'665.20.

 

Le visite occorse hanno generato oltre le spese mediche anche tutta una serie di costi relativi agli spostamenti fino a __________ di cui allego altresì i rispettivi giustificativi. Il totale delle spese di trasferte necessarie per raggiungere gli istituti di cui sopra, ammonta a CHF 904.10.

 

Il costo complessivo per le visite menzionate è dunque di CHF 12'569.30.

 

Tali costi, causati all'assicurata esclusivamente a seguito del precedente progetto di decisione da parte del vostro ufficio che riduceva ingiustificatamente della metà la rendita d'invalidità a favore dell'assicurata, devono a mente di chi scrive, essere presi a carico da parte del vostro lodevole ufficio. Osservo che l'assicurata per far fronte a tali onerose spese ha dovuto accendere un prestito bancario che attualmente sta rimborsando ratealmente secondo le sue possibilità, con aggravio finanziario sulla situazione già precaria dell'assicurata.

 

 

Per le stesse ragioni, l'assicurata ritiene che il costo di patrocinio maturato nella presente procedura è stato causato anch'esso dalla valutazione errata del vostro ufficio (progetto 18.10.2011), e dunque faccia parte come riconosciuto dalla giurisprudenza in vigore, delle poste di danno da risarcire.

 

Alle dunque la nostra nota di onorario provvisoria – ovvero per le prestazioni maturate sino ad oggi – non essendosi conclusa ancora la vertenza. La stessa verrà dunque aggiornata al termine della procedura in essere.

 

 

In conclusione, con la presente, in ossequio al termine per inoltrare le osservazioni al progetto di decisione, l'assicurata chiede a codesto lodevole di ufficio di prendere posizione circa i costi di qui sopra, per i quali per le motivazioni addotte, ne chiede l'integrale risarcimento da parte del vostro ufficio." (doc. AI 121/1-2)

 

                               1.7.   Con la decisione del 16 febbraio 2012 l’UAI ha respinto la richiesta dell’assicurata con le seguenti motivazioni:

 

"  Decisione

 

Concerne: RI 1, __________

 

  Nessuna garanzia per il rimborso delle spese mediche e delle relative spese di viaggio

 

Gentile Signora Avvocatessa __________,

 

In data 13.12.2011 ha richiesto il rimborso delle seguenti spese cagionate da visite mediche effettuate dalla Signora RI 1 e più in dettaglio:

 

-    Fattura di __________ dal 13.01.2011 al 14.03.2011                     CHF                  2'774.40

-    Fattura di __________ dal 19.04.2011 al 30.09.2011                     CHF      991.85

-    Fattura di __________ dal 14.07.2011 al 21.09.2011                     CHF      176.00

-    Dott. __________ dal 26.01.2011 al 20.04.2011                              CHF      915.05

-    __________ del 28.07.2011                                                                 CHF      927.75

-    __________ del 23.08.2011                                                                 CHF      821.70

-    __________ del 21.09.2011                                                                 CHF   1'058.45

-    Dott. __________ perizia medica                                                        CHF   4'000.00

Per un totale complessivo                                                                          CHF 11'665.20.

 

Disposizioni legali

 

Secondo l'art. 45 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore assume le spese per l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente.

 

 

L'art. 78 cpv. 3 OAI precisa invece che le spese dei provvedimenti d'accertamento sono assunte dall'assicurazione se questi sono stati ordinati dall'Ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili all'erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi in seguito.

 

Generalmente spetta all'amministrazione procedere agli accertamenti dovuti, motivo per cui l'assicurato non è tenuto a compiere passi in tal senso.

 

L'esperienza insegna tuttavia che misure d'accertamento non ordinate dall'assicuratore sociale – quali rapporti medici o valutazioni specialistiche – possono condurre a delle conoscenze rilevanti per l'esito dell'istruttoria amministrativa.

In questi casi, l'amministrazione deve assumersene i costi (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2033, N. 11 ad art. 45, pag. 456). I provvedimenti presi dall'assicurato devono essere comunque indispensabili per la valutazione del caso.

 

 

Esito degli accertamenti:

 

Occorre innanzitutto precisare che tali consulti non sono stati ordinati dall'Ufficio assicurazione invalidità.

 

Per quanto attiene alla questione a sapere se gli stessi fossero ritenuti indispensabili per la valutazione del caso, dopo accurato esame da parte del nostro Servizio Medico Regionale (SMR), si esprimono le seguenti considerazioni:

 

"                                     Gli accertamenti e le terapie eseguite sono state causate da un peggioramento dello stato di salute e della sintomatologia dolorosa in particolare a livello cervicale e a livello della spalla. Si tratta qui di affezioni di tipo degenerativo/progressivo. Il progressivo peggioramento dello stato di salute rispetto alla perizia SAM è stato riconosciuto in occasione della perizia dr. __________ dell'ottobre 2011.

Completamente fuorviante l'indicazione che questo peggioramento è stato causato dal progetto di decisione UAI."

 

Le visite avvenute fuori cantone hanno di conseguenza dimostrato di avere una connotazione terapeutica-curativa, di prognosi e di approfondimento diagnostico, volte in particolare a pianificare le cure adeguate per attenuare i postumi dovuti al danno alla salute di cui l'assicurata è portatrice.

Lo scopo delle consultazioni effettuate è quindi da mettere in diretta relazione con la labilità del danno alla salute.

 

È bene sottolineare inoltre come che gli accertamenti non sono risultati essenziali per la valutazione del caso; a sostegno di tale convinzione vi è anche il fatto che in data 09.06.2011 lo scrivente Ufficio ha affidato un mandato di accertamento peritale al Dr. med. __________, segno che la documentazione trasmessaci non era sufficiente per permetterci di valutare correttamente il caso.

 

Visto quanto precede, l'amministrazione non può quindi assumersi la rifusione di detti costi.

 

Decidiamo pertanto:

 

La richiesta di assunzioni delle spese mediche e delle relative spese di viaggio è respinta." (doc. AI 129/1-2)

 

                               1.8.   Contro questa decisione l’assicurata, sempre patrocinata dallo Studio legale __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il rimborso da parte dell’Ufficio AI della somma di fr. 11'665.20 corrispondenti ai costi complessivi degli accertamenti medici sopportati dall’assicurata (doc. I).

 

                                         Secondo l’insorgente i pareri medici prodotti in sede di osservazioni al progetto di decisione hanno indotto l’amministrazione a eseguire nuove indagini e ad influenzare il giudizio sull’assegnazione della rendita. Ciò che giustifica – secondo la ricorrente -  l’assunzione da parte dell’Ufficio AI dei costi complessivi sopportati dall’assicurata (doc. I).

 

                               1.9.   Nella risposta del 27 aprile 2012 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

 

                             1.10.   In data 11 maggio 2012 l’insorgente si è riconfermata nelle proprie argomentazioni producendo ulteriore documentazione medica (doc. VI).

 

                                         I doc. VI + B sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. VII).

 

                             1.11.   L’UAI ha formulato le proprie osservazioni il 21 maggio 2012 (doc. VIII).

 

                                         I doc. VII e VIII sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. IX).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI debba assumersi le spese mediche e le relative spese di viaggio di RI 1.

 

                               2.3.   L’art. 45 cpv. 1 LPGA stabilisce che l’assicuratore sociale assume le spese per l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente.

                                         L’art. 78 cpv. 3 OAI precisa inoltre che le spese dei provvedimenti d’accertamento sono assunte dall’assicurazione se questi sono stati ordinati dall’ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili all’erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi in seguito.

 

                                         Generalmente spetta all’amministrazione procedere agli accertamenti dovuti, motivo per cui l’assicurato non è tenuto a compiere passi in tal senso. L’esperienza insegna tuttavia che misure d’accertamento non ordinate dall’assicuratore sociale – quali rapporti medici o valutazioni specialistiche – possono condurre a delle conoscenze rilevanti per l’esito dell’istruttoria amministrativa. In quei casi, l’amministrazione deve assumersene i costi (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, N. 11 ad art. 45, pag. 456).

 

                                         I provvedimenti presi dall’assicurato devono essere comunque indispensabili per la valutazione del caso.

                                         Secondo Kieser, non è tuttavia richiesto che gli accertamenti intrapresi dall’assicurato debbano portare a nuove e diverse conclusioni da quelle già acquisite, necessario è invece che le risultanze acquisite possano essere “utilizzate” ai fini istruttori (Kieser, op. cit., N.12 ad art. 45, pag. 456; di diverso parere è invece Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Friborgo 1999, pag. 129 in alto).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, l’assicurato ha diritto alla rifusione dei costi della perizia privata anche nel caso in cui la stessa sia stata determinante per il rinvio degli atti per l’espletamento di ulteriori accertamenti. La perizia privata ha infatti influito in misura determinante sulla conclusione della procedura (STF 8C_388/20107 del 7 dicembre 2010 consid. 10, 8C_673/2009 consid. 8.3 tutte con riferimento alla STFA I 1008/2006 del 14 aprile 2007 consid. 3).

                                        

                                         A determinate condizioni, l’assicuratore sociale deve assumersi i costi sopportati dall’assicurato atti a completare un accertamento già precedentemente eseguito (DTF 101 V 214 consid. 3; in quell’occasione il TFA ha evidenziato che la perizia privata aveva permesso all’UAI di approfondire meglio lo stato di salute dell’assicurato – in particolare era risultata una nuova infermità congenita – circostanza che avrebbe potuto portare al riconoscimento di ulteriori provvedimenti assicurativi, motivo per cui le relative spese d’esecuzione sono state poste a carico dell’AI).

 

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza del TF il rimborso da parte dell’amministrazione dei costi relativi ad una perizia di parte presentata in sede ricorsuale viene concesso, nella misura in cui essa abbia permesso di accertare in maniera convincente e decisiva ai fini del giudizio l’effettiva situazione medica, evitando quindi di dover ricorrere ad una perizia giudiziaria, nell’ambito dell’assegnazione delle spese ripetibili ex art. 61 lett. g LPGA (DTF 115 V 62; confermato ad esempio nella STF 8C_388/2010 del 7 dicembre 2010 cosid. 10.2, 8C_673/2009 del 22 marzo 2010 consid. 8.3.1, 8C_585/2009 consid. 3.5; cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad art. 61 n. 113, p. 791; Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand in Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pp. 176ss; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 131).

 

                                         Su questo tema vedi le sentenze dell’Alta Corte 8C_996/2009 del 19 marzo 2010 e la STF 9C_178/2010 del 14 aprile 2010.

 

                                         Va ancora evidenziato che in ambito LAINF, in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 182, p. 47s., il TFA ha stabilito che, se i fatti medici possono essere accertati in modo convincente solo sulla base delle risultanze di un referto prodotto dall’assicurato, é lecito assimilare l’esame ordinato dall’assicurato ad una perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi, addossare a quest’ultimo i relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.

 

                                         In una sentenza U 17/01 del 27 agosto 2001, la nostra Corte federale ha condannato l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia medica prodotta dall'assicurato nel quadro della procedura di opposizione, grazie alla quale era stato dimostrato che il tipo di esame esperito dall'assicuratore non consentiva di mettere in rilievo i reali disturbi accusati dall'assicurato e provocati da una importante lesione muscolare.

 

                                         In una sentenza U 282/00 del 21 ottobre 2003 pubblicata nella RAMI 2004 U 503, p. 186ss., il TFA ha deciso che, conformemente al principio generale del diritto processuale, secondo cui una parte, anche se vincente, deve sopportare i costi che ha provocato inutilmente o in modo colposo, i costi di una perizia ordinata dall'assicurato stesso devono essere assunti dall'assicuratore infortuni (vincente in causa), qualora sia stato possibile accertare in maniera concludente la fattispecie medica soltanto in base alle risultanze delle prove amministrate nella procedura cantonale di ricorso e che all'assicuratore possa essere rimproverata una violazione dell'obbligo di accertare i fatti pertinenti, in ossequio al principio inquisitorio.

 

                               2.5.   Nel referto peritale pluridisciplinare del 27 agosto 2010 (doc. AI 88-1) i medici del SAM hanno sottoposto RI 1 ad una valutazione reumatologica (Dr. __________), psichiatrica (Dr.ssa __________) e gastroenterologica (Dr. __________) e posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di: “Sindrome cervicospondilogena, cronica in: - alterazioni generative del rachide cervicale (discopatie plurisegmentali con osteocondrosi, protrusioni discali plurisegmentali da C3 a C7 con restringimento del canale spinale senza segni per mielopatia, associate a stenosi foraminale assoluta C4-C5 a ds. e stenosi foraminale in C3-C4 a ds.); -alterazioni degenerative del rachide lombare (osteocondrosi L4-L5, ernia discale L5-S1); -                         esiti da spondilodesi L4-L5 nel settembre 2004; - disturbi statici del rachide (minima scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare con iperlordosi lombare); -                  decondizionamento e sbilancio muscolare. Periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a ds. in: - tendinopatia calcifica del sopraspinato; - probabile rottura del tendine del muscolo infraspinato e rottura parziale del muscolo sottoscapolare (artro-MRI della spalla ds. del 2010); -esiti da artroscopia con débridement della cuffia e decompressione per impingement sottoacromiale alla spalla ds. per lesione della cuffia rotatoria il 10.1.2007. Esiti di ricostruzione della cuffia rotatoria alla spalla sin. per rottura completa del sopraspinato, il 14.11.2007. Fascite plantare cronica a ds. Sindrome fibromialgica generalizzata. Dolori addominali recidivanti con forte tendenza alla diarrea mal controllata.Intolleranza al lattosio. Lieve malattia da riflusso gastroesofageo attualmente ben controllata. Probabile allergia ad alcuni alimenti” (doc. AI 88/16-17).

 

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua l’insorgente è stata valutata inabile totalmente nell’attività da ultimo esercitata di assistente di cura, mentre in un’attività adeguata la capacità lavorativa globale è del 50% dal 1° maggio 2007, tre mesi dopo l’intervento alla spalla destra (doc. AI 88-25).

 

                                         Sulla base di tale valutazione l’UAI, con progetto di decisione del 18 ottobre 2010, ha ridotto la rendita intera a mezza rendita d’invalidità (doc. AI 99-1).

 

                                         In sede di osservazioni al progetto di decisione il legale dell’assicurato ha contestato la perizia pluridisciplinare SAM producendo lo scritto del 15 novembre 2010 del Dr. __________ (doc. AI 106-29), quello di medesima data del Dr. __________ (doc. AI 106-32), lo scritto dell’11 novembre 2010 del Dr. __________ (doc. AI 106-35), il referto TAC del 22 ottobre 2010 (doc. AI 106-37), il certificato 10 agosto 2010 del Dr. __________ (doc. AI 106-40), lo scritto-fax dell’11 novembre 2010 del Dr. __________, il rapporto dell’11 giugno 2006 del Dr. __________, la perizia del 15 novembre 2010 della Dr.ssa __________ (doc. AI 106-45) e il rapporto del 16 novembre 2010 del Dr. __________ (doc. AI 106-71).

 

                                         Nelle annotazioni del 23 novembre 2010 il medico del SMR, __________, ha preso posizione sulla nuova documentazione medica presentata rilevando che in considerazione dell’intervento effettuato alla spalla destra il 21 settembre 2010 l’assicurata andava ritenuta inabile al 100% per tre mesi dalla data dell’intervento alla spalla. Egli quindi consigliava un aggiornamento del quadro clinico con il Dr. __________ (doc. AI 108-1).

 

                                         Il 6 giugno 2011 il patrocinatore dell’assicurato ha quindi prodotto i rapporti medici del 6 e dell’11 aprile 2011 della __________ (doc. AI 111-4, 111-8) e quello del 26 maggio 2011 del Dr. __________ (doc. AI 111-11).

 

                                         Nelle annotazioni dell’8 giugno 2011 il Dr. __________ ha indicato che visto il tempo trascorso “ed una dubbia modifica dello stato di salute reumatologico” è indicata una nuova valutazione reumatologica (doc. AI 113-1).

 

                                         Nella perizia del 26 ottobre 2011 il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi ha posto la seguente diagnosi reumatologica con ripercussione sulla capacità lavorativa:

 

"  (…)

- sindrome cervico-vertebrale e cervico-brachiale bilaterale possibilmente irritativa C7 a destra su una osteocondrosi e artrosi onco-vertebrale bilaterale C3-C4, C4-C5, C5-C6 e C6-C7 con protrusione circolare dei dischi associati e presenza di un’ernia discale C6-C7 mediolaterale intraforaminale destra con possibile irritazione della radice C7 a destra. Alterazioni degenerative secondarie con stenosi foraminale assoluta in C4-C5 a destra e stenosi foraminale relativa in C3-C4 a destra

- periartropatia omeroscapolare tendinopatica delle spalle bilateralmente a destra più che a sinistra in stato dopo interventi chirurgici per attrito subacromiale e lesione della cuffia dei rotatori a destra il 14.11.2005 e il 21.09.2010. A sinistzra il 14.11.2007.

- sindrome lombo-vertebrale in stato dopo spondilodesi L4-L5 nel settembre 2004” (doc. AI 117-9).

 

                                         A mente del perito l’assicurata è da considerare inabile al 100% quale assistente di cura e in qualsiasi altra attività professionale a partire dal 21 settembre 2010. Quale casalinga l’abilità è del 50% (doc. AI 117-11).

 

                                         L’Ufficio AI con il progetto di decisione dell’8 novembre 2011 ha confermato all’assicurata l’erogazione della medesima rendita d’invalidità (doc. AI 120-1).

                                        

                               2.6.   Dopo attenta valutazione della fattispecie questa Corte ritiene che a giusta ragione l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di copertura dei costi per gli accertamenti medici indicati.

 

                                         In primis va evidenziato che dopo la valutazione pluridisciplinare del 27 agosto 2010 l’insorgente ha prodotto nuova documentazione medica con le osservazioni al progetto di decisione del 18 ottobre 2010 e con lo scritto del 6 giugno 2011 (doc. AI 106-1, 111-1). Ora, tranne la perizia medica del 15 novembre 2010 della Dr.ssa __________ (doc. AI 106-45) e lo scritto del 22 settembre 2011 del __________ (doc. B), i costi non sono documentati con dei referti medici dettagliati ma unicamente con le fatture inviate al paziente (cfr. da doc. AI 121-14 a 121-32).

 

                                         Per quanto concerne la perizia del 15 novembre 2010 della Dr.ssa __________, FMH in medicina generale, e dunque non specialista in reumatologia, questa Corte non ritiene sia risultata determinante ai fini della vertenza.

                                         Il medico curante ha infatti posto una diagnosi reumatologica sostanzialmente sovrapponibile a quella del Dr. __________ nella perizia SAM nel 1° giugno 2010, sebbene la Dr.ssa __________ abbia indicato una completa inabilità lavorativa in ogni attività, mentre il Dr. __________ l’aveva anch’egli fissata per la precedente attività di assistente di cura, mentre in attività adeguata aveva indicato l’80% (cfr. doc. AI 88-33;106-51).

 

                                         Per quanto riguarda la spalla destra il medico curante ha messo in rilievo invece l’intervento in artroscopia del 21 settembre 2010 e la necessità di una riabilitazione di almeno sei mesi con invalidità completa (doc. AI 106-51).

 

                                         La restante documentazione, unitamente al referto della Dr.ssa __________ sono stati quindi sottoposti alla valutazione del medico del SMR, Dr. __________ il quale il 23 novembre 2010 ha ritenuto rilevante unicamente l’intervento alla spalla del 21 settembre 2010. Egli ha quindi richiesto un aggiornamento del quadro clinico con il Dr. __________ (doc. AI 108-1). Indicazione ribadita dal Dr. __________ l’8 giugno 2011 (doc. AI 113-1).

 

                                         Il 10 gennaio 2011 l’UAI ha trasmesso al Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il rapporto medico da compilare per un aggiornamento dello status clinico (doc. AI 115-1).

 

                                         In data 16 maggio 2011 l’UAI, dopo due richiami scritti senza esito, ha nuovamente sollecitato al medico l’invio del questionario “rapporto medico” (doc. AI 110-1). Il rapporto con la documentazione in possesso del Dr. __________ sono stati inviati all’UAI solo il 4 ottobre 2011 (doc. AI 115-1).

 

                                         Frattanto l’amministrazione, su indicazione del Dr. __________, ha affidato al Dr. __________ il compito di allestire una valutazione specialistica (doc. AI 114-1).

                                        

                                         Nella perizia del 26 ottobre 2011 il Dr. __________ ha messo in evidenza il peggioramento del quadro valetudinario da ricondurre “all’esacerbazione di dolori nella zona cervicale e alla spalla destra. Fatto questo che ha portato inizialmente ad un intervento chirurgico alla spalla destra di ricostruzione della cuffia dei rotatori e asportazione di una micro calcificazione in data 21.09.2010”. L’intervento non ha tuttavia migliorato la situazione.

                                         L’origine della sintomatologia è stata dunque messa in relazione con le importanti alterazioni degenerative alla colonna cervicale. Il Dr. __________ ha quindi fatto riferimento alle valutazioni della __________ (doc. AI 111-4) e del Dr. __________ (doc. AI 115-26), i cui referti non figurano tra quelli di cui è chiesto la rifusione dei costi, che hanno evidenziato una progressione dei disturbi e della sintomatologia a livello cervicale, alle braccia, e un ernia discale C6-C7 (doc. AI 117-10/11).

 

                                         Il Dr. __________, dopo aver visitato la paziente ha quindi fissato dal 21 settembre 2010 (data dell’intervento alla spalla destra) il peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 117-11).

 

                                         Nelle annotazioni dell’11 gennaio 2012 il medico del SMR, Dr. __________, ha sottolineato che le affezioni di cui soffre la ricorrente sono di tipo degenerativo/progressivo. Il peggioramento dello stato di salute rispetto alla perizia SAM dell’agosto 2010 emerge dalla perizia del Dr. __________ (doc. AI 126-1).

 

 

                                         In definitiva, il TCA ritiene che gli accertamenti di cui l’insorgente chiede il rimborso, oltre a non essere stati ordinati dall’amministrazione non hanno condotto a delle conoscenze rilevanti per l’esito dell’istruttoria amministrativa, né siano stati determinanti per il riconoscimento del diritto alla rendita 

                                         spettante all’assicurata.

                                        

                                         Non può essere condivisa l’argomentazione della ricorrente quando afferma che la perizia della Dr.ssa __________ e i successivi referti, in particolare quello del Dr. __________ del __________ (doc. B) siano risultati decisivi ai fini della vertenza. Il Dr. __________, spec. FMH in anestesia e terapia del dolore, ha infatti visitato la paziente ed effettuato delle infiltrazioni solo a partire dal mese di luglio 2011. Mentre il Dr. __________ ha ricondotto il peggioramento della patologia al settembre del 2010, data dell’intervento chirurgico alla spalla destra (doc. AI 117-11).

                                        

                                         I referti prodotti dall’assicurata hanno evidenziato il peggioramento di un quadro clinico di per sé già di tipo degenerativo e progressivo, ma non si sono dimostrati necessari ai fini di un convincente accertamento della fattispecie, per il quale è stato comunque predisposto un ulteriore accertamento specialistico.

 

                                         Non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 78 cpv. 3 OAI, né 

                                         dell’art. 45 LPGA, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha respinto                                         la richiesta di copertura dei costi degli accertamenti in 

                                         parola. La decisione impugnata merita dunque conferma.

 

                               2.7.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

                                        

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti