Raccomandata |
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Incarto n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 16 febbraio 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1952, nel luglio 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia a cura del SAM, con decisione (preavvista il 3 gennaio 2012, in annullamento del progetto di decisione 20 luglio 2010), ha respinto la domanda di prestazioni. Seppur riconoscendo il diritto alla rendita intera dal 1° luglio 2007 al 1° gennaio 2009, all’assicurato non è stata versata alcuna prestazione. Avendo egli inoltrato (tardivamente) la relativa domanda nel luglio 2009, la rendita poteva essere versata unicamente dal 1° gennaio 2010 (sei mesi dopo l’inoltro della domanda; art. 29 cpv. 1 LAI), momento in cui egli non presentava alcun grado d’invalidità pensionabile.
1.3. Avverso la succitata decisione, l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso. Dando seguito al decreto di completazione del 20 marzo 2012 da parte del Vicepresidente del TCA, con scritto 2 aprile 2012 l’insorgente ha contestato il miglioramento del suo stato di salute, ha sostenuto di essere inabile al 100% ed ha postulando implicitamente il riconoscimento di una rendita.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la non sussistenza di un peggioramento rispetto alla perizia SAM.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a prestazioni.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13). I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Nel caso in esame, per valutare la residua capacità lavorativa dal punto di vista medico l'Ufficio AI ha ordinato una perizia bidisciplinare eseguita dal SAM.
Dal referto 21 gennaio 2010 (doc. Al 19) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consulti specialistici esterni d’ordine gastroenterologico (dr. __________), cardiologico e angiologico (dr. __________), reumatologico (dr. __________) e psichiatrico (dr. __________). Sulla base di tali risultanze, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Epatopatia cronica con probabile cirrosi epatica, attualmente Child A (5 punti), di origine etiltossica
- importante riduzione del consumo alcolico da aprile 2008.
Periartropatia omero scapolare tendinopatica con sintomatologia d'impingement alla spalla sin., leggermente anchilosante.
Dito a scatto III e IV alla mano ds..
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Ipertensione arteriosa trattata
- remodelling concentrico del ventricolo sin..
Angiopatia dilatativa con:
- aneurisma dell'aorta addominale con diametro massimo di 4,3 cm.
Broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Stato dopo trombosi della vena porta in aprile 2008, ricanalizzata sotto anticoagulazione orale.
Stato dopo pancreatite acuta in luglio 2006, risoltasi senza complicazioni.
Sindrome metabolica con adiposità, iperlipidemia, ipertensione arteriosa e valori della glicemia leggermente aumentati.
Malattia da reflusso gestroesofageo con endobrachiesofageo, attualmente asintomatica.
Sindrome lombovertebrale su alterazioni statiche ed iniziali alterazioni degenerative.
Metatarsalgie al piede sin..
Abuso nicotinico. (Doc. AI 19/16)
Sulla base dei singoli consulti, i periti del SAM hanno valutato l’assicurato inabile al lavoro al 70% in ogni attività da luglio 2006 a gennaio 2009 e inabile al 30% in attività adeguate per gli stessi periodi.
Preso atto dei nuovi referti medici prodotti (rapporti 13, 30 e 31 agosto 2010 della Clinica __________, risposta 8 ottobre 2010 della Clinica __________ al SMR, rapporto 27 ottobre 2010 dell’__________), l’amministrazione li ha sottoposti all’e-same del perito gastroenterologo dr. __________.
Con completemento peritale 17 marzo 2011 il SAM, fondandosi sulla presa di posizione del 21 gennaio 2010 del dr. __________, ha ritenuto che le fluttuazioni dei valori ematologici, in particolare della gamma GT, “… non possano rappresentare un motivo per cambiare la nostra valutazione della capacità lavorativa e dei limiti funzionali descritti nella nostra perizia” (doc. AI 40/2).
Con il presente ricorso, l’assicurato sostiene invece un peggioramento delle condizioni di salute.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).
D'altra parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a livello amministrativo
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Va qui inoltre evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata e convincente la perizia del SAM. Né del resto l’insorgente ha contestato le conclusioni peritali.
Il ricorrente sostiene invece un peggioramento della situazione della salute rispetto alla perizia multidisciplinare. A ragione.
Al riguardo, in sede amministrativa l’insorgente ha prodotto il rapporto 20 gennaio 2012 della Clinica __________, ambulatorio di epatologia (doc. 45/2).
Con annotazioni 13 febbraio 2012 il dr. __________ del SMR ha sostenuto che tale nuovo atto non oggettiva un peggioramento dello stato di salute:
" Le osservazioni dell'A., con allegato un breve rapporto medico datato 20.01.2012, della Clinica __________ (ambulatorio di epatologia).
In esso vengono elencate le diagnosi (a parte rene a ferro di cavallo che è una variante anatomica che non influisce sulla funzione) già note.
La deformazione della vertebra L3 è già stato presa in considerazione nella valutazione reumatologica della perizia SAM del gennaio 2010." (Doc. AI 47/1)
Orbene, nel succitato rapporto la dr.ssa __________ della Clinica __________ circa la diagnosi di cirrosi epatica CHILD A, già nota in sede di perizia SAM, aveva evidenziato una “possibile colangite sclerosante, in via di approfondimento”, che è stata comunque (probabilmente) individuata nel giugno 2011 (“… all’ultima MR colangio del giugno 2011 si erano rilevati reperti epatici compatibili con colangite sclerosante, ragione per la quale prossimamente il paziente verrà sottoposto ad una colonscopia e ad un ulteriore colangio-MRI per approfondire la diagnosi”; doc. AI 45/2).
Questa eventualità era già stata ventilata dal dr. __________, nel cui complemento 17 dicembre 2010 rilevava:
" (…)
C'è dunque una discrepanza tra lo stato clinico, soggettivo, del paziente e la situazione a livello epatico che sembra essere in progressione e con una prognosi incerta.
Infatti la situazione potrebbe rimanere così e stabilizzarsi, ma potrebbe anche continuare a peggiorare nei prossimi mesi/anni.
Come possibile complicazione il paziente potrebbe fare una colangite che avrebbe delle conseguenze gravi in un fegato cirrotico e con vie biliari non libere.
Questa situazione si ripercuote sulla capacità lavorativa che adesso non sembra essere obbiettivamente peggiorata in confronto al novembre del 2009 ma che potrebbe anche peggiorare in modo acuto a breve-media scadenza." (Sottolineatura del redattore; doc. AI 40/4)
Ora, tenuto conto che dal giugno 2011, quindi dopo un anno e mezzo dal succitato complemento peritale, è stata riscontrata una probabile colangite (affezione, come evidenziato dal dr. __________, con ripercussioni sulla capacità lavorativa), non può essere escluso che tale patologia, seppure in via di accertamento, abbia comunque nel frattempo avuto delle ripercussioni durature prima della decisione contestata – che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), sul diritto alla rendita.
A mente del TCA, questa circostanza andava approfondita dall’amministrazione. Va qui ricordato che, nella citata sentenza 137 V 210 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio, tra l’altro per accertare problematiche non completamente risolte (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist“; sottolineatura del redattore), ciò che corrisponde alla fattispecie concreta.
In queste circostanze, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, predisposti i necessari accertamenti, determini in quale misura vi è stato un peggioramento e quali sono le ripercussioni sulla residua capacità lavorativa dell’assicurato nella sua originaria professione ed in attività adeguate, tenendo conto delle altre patologie invalidanti riscontrate nella perizia SAM. In esito alle nuove risultanze, l’Ufficio AI si determinerà mediante la resa di una nuova decisione sull’eventuale diritto alla rendita.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’am-ministrazione affinché proceda come ai considerandi.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti