Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.80

 

BS

Lugano

10 dicembre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 febbraio 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Nell’ottobre 2004 RI 1 (a quell’epoca coniugata in __________) classe 1951 e professionalmente attiva a tempo parziale quale telefonista, nell’ottobre 2004 aveva inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI aveva accertato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1° aprile 2002, del 50% dal 9 gennaio 2003 e nuovamente del 100% dal 12 novembre 2006 sia nella precedente professione di telefonista che in altre attività ritenute adeguate, nonché limitazioni del 54% nello svolgimento delle mansioni domestiche.                 

                                         Proceduto alla determinazione del grado d’incapacità al guadagno secondo il metodo misto, con decisioni 21 maggio 2007, preavvisate il 9 febbraio 2007, l’amministrazione aveva riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita per un grado d’invalidità del 52% dal 1° ottobre 2003 (trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 vLAI), aumentata a rendita intera (grado d’incapacità al guadagno del 77%; tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute; art. 88a cpv. 2 OAI) con effetto dal 1° febbraio 2007 (doc. AI 43).

 

                                         Adito dall’assicurata, che contestava la capacità lavorativa valutata dall’amministrazione al 50% nella professione di telefonista (ed in altre attività adeguate) nel periodo 9 gennaio 2003 – 11 novembre 2006, con sentenza 13 febbraio 2009 questo TCA, fondandosi sulla proposta del 3 giugno 2008 del SMR, aveva parzialmente accolto il ricorso e rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di nuovi accertamenti volti a definire il grado d’invalidità dal 1° ottobre 2003 al 31 gennaio 2007 (inc. 32.2008.62; doc. AI 93).

 

                               1.2.   Dopo aver eseguito diversi accertamenti, sia medici (tra cui una perizia del SAM) che economici (inchiesta economica per casalinghe), con decisione 13 febbraio 2012, preavvisata il 6 aprile 2010, l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una mezza rendita dal 1° marzo 2004, aumentata ad intera dal 1° giugno 2004 e soppressa con effetto al 1° aprile 2012, primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della pronunzia (cfr. art 88bis cpv. 2 lett. a OAI). Ad un eventuale ricorso l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo.

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. __________, ha inoltrato il presente ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita intera dal 1° ottobre 2003, il ripristino dell’effetto sospensivo e la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Contestata sia la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa sia la determinazione del grado d’invalidità, come pure l’inizio del diritto alla rendita, in sostanza l’insorgente ritiene che non vi sia stato un miglioramento della situazione valetudinaria giustificante la soppressione della prestazione assicurativa. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                               1.4.   L’Ufficio AI, con osservazioni 17 aprile 2012 si è opposto alla concessione dell’effetto sospensivo del ricorso (VI) e con la risposta di causa 2 maggio 2012 chiede la reiezione del gravame, confermando la validità degli accertamenti medici ed economici posti alla base della decisione impugnata (XI).

                                         L’amministrazione rileva in particolare che la documentazione prodotta con il ricorso è stata esaminata dal SMR, il quale con annotazioni 18 aprile 2012 ha accertato un aggravamento dello stato di salute fatto risalire al 17 gennaio 2012 (data dell’operazione all’anca destra) con prognosi di totale incapacità lavorativa per circa 3-6 mesi. Essa ha tuttavia precisato che tale circostanza non può essere presa in considerazione poiché al momento della decisione impugnata (13 gennaio 2012), che delimita il potere cognitivo del giudice, non era ancora scaduto il termine di tre mesi di modifica art. 88a cpv. 2 OAI, motivo per cui la nuova certificazione medica potrà essere presentata dall’assicurata nel contesto di una nuova domanda di prestazioni.

.

                               1.5.   Pendente causa l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica (XIII, XVII, XVIII,XXI e XXV), in merito alla quale, su richiesta del TCA, l’Ufficio AI ha preso posizione (XV XX XXIII).

 

                               1.6.   Con decreto 28 agosto 2012 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo (XXVI).

 

                               1.7.   In data 28 agosto 2012 il TCA ha posto alcuni quesiti al dr. __________, specialista in reumatologia che ha eseguito una valutazione nell’ambito della perizia SAM (XXVI).

 

                                         Nel frattempo, l’assicurata ha prodotto altra documentazione medica (XXVIII, XXIX, XXXI).

 

                                         Il 9 ottobre 2012 il SAM ha inviato al Tribunale le risposte del dr. __________ (XXXII), che questa Corte ha trasmesso alle parti per osservazioni (XXXIII e XXXIV). Con scritto 5 novembre 2012, prendendo anche posizione sull’ulteriore documentazione prodotta dall’assicurata, l’Ufficio AI ha proposto il rinvio degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari (XXXVI). Il 19 ottobre 2012 la ricorrente si è opposta al rinvio, chiedendo invece una decisione in merito e, in via subordinata e qualora il TCA dovesse dare seguito alla richiesta dell’amministrazione, il riconoscimento di congrue ripetibili ed il ripristino, in via di provvedimenti cautelari, della mezza rendita che beneficiava (XXXVIII).

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la fissazione dell’inizio del diritto alla rendita e la soppressione della stessa.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato diverse volte confermato dal TF (DTF 133 V 504, SVR 2006 IV Nr. 42 p. 151 ss, STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 p. 54 segg). In DTF 137 V 333 l’Alta Corte ha concluso che il metodo misto di valutazione dell'invalidità non viola né il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dagli art. 13 cpv. 1 Cost. e 8 CEDU né i principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione sanciti dall'art. 8 Cost.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

                                         Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

 

                               2.7.   Nella fattispecie concreta, come nelle precedenti decisioni del 21 maggio 2007, l’Ufficio AI ha stabilito il grado d’invalidità secondo il metodo misto (50% quale salariata, 50% quale persona senza attività lucrativa). Tale ripartizione, non contestata, va confermata, tenuto conto che nell’inchiesta domiciliare dell’11 gennaio 2010 la ricorrente ha ribadito che senza il danno alla salute eserciterebbe un’attività lucrativa al 50% (doc. AI 124/2).

 

                                         Per quel che concerne la parte salariata, dopo la sentenza di rinvio l’amministrazione ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________, il quale nel referto 15 giugno 2009 aveva valutato l’assicurata abile al 50% nella sua professione di telefonista ed in attività molto leggere che le permettono di cambiare frequentemente la posizione, che non richiedono sforzi eccessivi alla colonna vertebrale, quali il sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco e lavori in posizioni inergonomiche. In attività più pesanti, quali commessa o ausiliaria di pulizia, l’inabilità lavorativa era stata valutata in misura totale. (doc. AI 105). Con complemento 14 luglio 2009 il succitato specialista, su richiesta del SMR, aveva proceduto alla ricostruzione dell’incapacità lavorativa retrospettiva e più precisamente: 100% dal 1° aprile 2002, diminuita al 50% dal 9 gennaio 2003, aumentata al 100% dal 21 marzo 2004 e nuovamente ridotta al 50% dal 1° gennaio 2009 e continua (doc. AI 108).

 

                                         L’insorgente è stata peritata anche dal punto psichiatrico. Con perizia 10 settembre 2009 il CPAS non ha riscontrato una patologia extra-somatica invalidante (doc. AI 117).

 

                                         L’Ufficio AI ha ordinato un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica dal cui rapporto 11 gennaio 2010 è risultato un grado d’impedimento del 57,5% (doc. AI 124). Nella precedente inchiesta economica, esperita il 10 marzo 2006, il grado d’impedimento era stato fissato al 54% (cfr. relativo rapporto 4 maggio 2006; doc. AI 13-1).

 

                                         Con rapporto 4 febbraio 2010 il consulente in integrazione professionale, individuate le professioni ancora esigibili al 50%, ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità, fissandolo al 4% (doc. AI 127).

 

                                         Tenuto poi conto del riparto tra salariata e casalinga, l’amministrazione ha costatato che l’assicurata non presenta (più) un grado d’invalidità pensionabile.       

 

                                         Sulla base delle succitate risultanze, con progetto di decisione 6 aprile 2010 l’Ufficio AI ha statuito in merito al diritto alle prestazioni dal 1° ottobre 2003 al 31 gennaio 2007 (periodo oggetto della STCA di rinvio, in cui è stato accertato un rilevante peggioramento delle condizioni di salute risalente al marzo 2004 che ha portato al riconoscimento di un aumento del grado d’invalidità), procedendo contemporaneamente alla revisione della rendita avendo riscontrato un duraturo miglioramento della situazione valetudinaria con effetto dal gennaio 2009. Da qui l’erogazione di una mezza rendita dal 1° marzo 2004, aumentata a rendita intera dal 1°giugno 2004, con conseguente soppressione (doc. AI 129).

 

                               2.8.   A seguito dell’ulteriore documentazione medica inoltrata dalla ricorrente in sede di osservazioni 21 maggio 2010 al succitato progetto di decisione (doc. AI 135), l’Ufficio AI ha deciso di esperire una perizia multidisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI).

                                         Dal referto, 2 gennaio 2012 (doc. AI 174), risulta che i periti hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), pneumologico (dr. __________) e psichiatrico (dr.ssa __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

5.1         Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome cervicospondilogena cronica prevalentemente a sin. in:

 

              -     note alterazioni degenerative cervicali;

 

              -     tendenza al reumatismo delle parti molli.

 

Sindrome lombospondilogena cronica a ds. in:

 

              -     alterazioni degenerative del rachide lombare (note a livello L4-L5 ed L5-S1);

 

              -     disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare con scoliosi sinistroconvessa lombare);

 

              -     tendenza al reumatismo delle parti molli;

 

              -     decondizionamento e sbilancio muscolare;

 

              -     obesità con BMI 36 kg lm2.

 

Periartropatia omeroscapolare a ds. in:

 

              -     esiti da rottura del tendine del muscolo bicipite a ds il 4.11.2004.

 

Esiti da resezione, sospensione ed interposizione dell'osso trapezio sin. per rizartrosi a sin. sintomatica, il 28.8.2007.

 

Dolori coxogeni cronici a ds. in:

 

              -     esiti da impianto di protesi totale dell'anca ds. nel 2008, dell'anca sin. nel 2006;

 

              -     esiti da intervento di cambio di protesi totale all'anca ds il 18.5.2011;

 

              -     esiti da intervento di revisione della ferita chirurgica con débridement, sinovectomia

                                                                                    intraarticolare, per sieroma, in stato dopo cambio di protesi totale all'anca ds., l'8.6.2011;

 

              -     raccolta sierosa peritrocanterica a ds., all'ecotomografia della 23.8.2011.

 

Possibile gonartrosi bilaterale, sintomatica a ds.

 

Fascite piantare a ds. in:

 

              -     tendenza al reumatismo delle parti molli;

 

              -     sbilancio muscolare con accorciamento della muscolatura surale;

 

              -     piedi cavi bilaterali con alluci valghi e dita a martello;

 

              -     obesità.

 

 

5.2         Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Lieve ipersonnolenza di origine multifattoriale con:

 

              -     lievissima sindrome apnea notturna ostruttiva unicamente in posizione supina;

 

              -     dolori notturni di origine muscolo scheletriche;

 

              -     lieve deprivazione da sonno.

 

Stato dopo intervento per sindrome del tunnel carpale bilaterale con lievi sintomi residui ad entrambe le mani.

 

Tabagismo cronico. (…)" (doc. AI 174/18-20)

 

                                         Alla luce dei consulti specialistici ricordati sopra, accertato che le conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle succitate patologie reumatologiche, mentre dal punto di vista neurologico, pneumologico e psichiatrico non sono state riscontrate alcune limitazioni dell’abilità lavorativa, i periti del SAM hanno concluso:

 

"  (…)

L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A. è considerato come segue: nella misura dello 0% nelle attività di ausiliaria di pulizie o commessa, nella misura del 50% nell'attività di telefonista e nella misura del 40% nell'attività di casalinga, percentuali intese come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa. (…)" (doc. AI 174/25)

 

                                         Per quel che concerne invece le attività adeguate, essi hanno osservato:

 

"  (…)

Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 10 kg fino all'altezza dei fianchi; I'A. può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti, i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può talvolta maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di rado assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, mai assumere la posizione accovacciata. L'A. può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 m, spesso oltre 50 m, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può di rado salire le scale, mai salire su scale a pioli. Tenendo in considerazione quanto descritto dai nostri consulenti, giungiamo alla conclusione che in un'attività confacente allo stato di salute, che tiene in considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 50%, intesa come riduzione dei rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa. Fino a maggio 2011 vale una capacità lavorativa nella misura del 50% con le limitazioni descritte dal Dr. med. __________ nella sua perizia del 15.6.2009. Poi vi è un'incapacità lavorativa totale per qualunque attività lucrativa dal 18.5.2011 (giorno dell'intervento di cambio di protesi all'anca ds.) fino al 7.9.2011. A partire dall'8.9.2011 vale una capacità lavorativa nella misura del 50% con le limitazioni descritte nell'attuale valutazione peritale del Dr. med. __________. (…)" (doc. AI 174/27)

 

                                         Su richiesta del SMR, volta ad accertare le inabilità lavorative durante il periodo oggetto della STCA di rinvio, con complemento peritale 10 febbraio 2012 i periti del SAM hanno esposto la seguente evoluzione della capacità lavorativa:

 

"  (…)

Per quanto riguarda l'evoluzione della capacità lavorativa riteniamo di poter confermare quanto scaturito dall'esame medico datato 6.12.2006 del Dr. med. __________, effettuato presso il Servizio Medico Regionale in cui veniva attestato che le patologie descritte comportavano un'incapacità lavorativa del 100% dall'1.4.2002 (come aveva pure descritto il medico curante nel suo rapporto del 4.11.2004) e nella misura del 50% dal 9.1.2003. Successivamente il Dr. med. N. __________, nella sua perizia reumatologica del 15.6.2004, aveva descritto che da marzo 2004, l'A. era da considerare inabile al lavoro in misura totale fino alla fine del 2008 (vi era stato un primo intervento protetico all'anca sin. nel 2006 e un intervento all'anca ds. nel 2008). Da gennaio 2009, sotto l'aspetto puramente teorico, egli valutava una residua capacità lavorativa nella misura del 50%, sia per un'attività sedentaria come quella di telefonista, sia quale casalinga, ritenendo che per lavori fisicamente più pesanti persisteva invece una totale incapacità lavorativa da considerare definitiva. Il nostro consulente Dr. med. __________, che ha visitato l'A. nell'ambito della presente perizia, conferma tali valutazioni, che valgono fino a maggio 2011. Dal 18.5.2011 (giorno dell'intervento di cambio di protesi all'anca ds.) fino al 7.9.2011, è giustificata un'inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività. A partire dall'8.9.2011, valgono invece le valutazioni scaturite dalla perizia SAM del 2.1.2012. (…)" (doc. AI 177/1)

 

                                         I periti hanno pure trasmesso la presa di posizione del dr. __________ in merito alle inchieste domiciliari del 10 marzo 2006 e dell’11 gennaio 2010 (doc. AI 177-3).

 

                                         Con il presente ricorso, allegati altri referti medici (cfr. consid. 1.5), l’assicurata contesta sia l’inizio del diritto alla rendita come pure il miglioramento della situazione valetudinaria, ritenuta dal SAM, che ha portato alla soppressione della prestazione assicurativa.

 

                               2.9.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                        

                             2.10.   Per quel che concerne il contestato inizio del diritto alla rendita, va in primo luogo ricordato che, riguardo alla parte salariata, con le precedenti decisioni l’assicurata era stata valutata inabile al 100% dal 1° aprile 2002, al 50% dal 9 gennaio 2003 e nuovamente al 100% dal 12 novembre 2006 sia nella precedente professione di telefonista che in altre attività ritenute adeguate. Tenuto conto inoltre di un grado d’impedimento del 54% quale casalinga (doc. AI 13-1), dal 1° aprile 2003, scaduto il termine di attesa, l’assicurata avrebbe avuto diritto alla rendita. Trattandosi di una domanda tardiva ex art. 48 cpv. 2 vLAI, l’Ufficio AI aveva fissato l’inizio della rendita al 1° ottobre 2003, ossia dodici mesi prima dell’inoltro della domanda di prestazioni.

 

                                         Nella sentenza 13 febbraio 2009 questo TCA aveva rilevato:

 

"  Contestata è invece la capacità lavorativa al 50% nella professione di telefonista (ed in altre attività adeguate) nel periodo 9 gennaio 2003 – 11 novembre 2006, valutazione eseguita dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI) nella nota 14 dicembre 2006 (doc. 31-1).

 

Esaminata la documentazione medica prodotta con il ricorso, nella nota 3 giugno 2008 il SMR ha concluso:

 

“ Purtroppo in occasione della prima fase istruttoria il lato salariato non è stato valutato debitamente. La IL del 50% certificata dal dr. __________ si riferiva all'attività di casalinga. Dalla documentazione attualmente disponibile non è possibile ricostruire l'evoluzione della IL quale salariata dal 2003 al 2006. In questo senso risulta indispensabile richiedere al curante dr. __________ di definire sulla base dei suoi atti qual era l'incapacità lavorativa quale salariata in quegli anni (in particolare per quanto concerne il 2003 ed il 2004), dato che in seguito lo stato è peggiorato per rottura tendinea e peggioramento coxartrosi).

Inoltre è da prevedere l'immediata revisione del caso con relativa valutazione peritale reumatologica, dato che dopo gli interventi eseguiti lo stato di salute ed in particolare quello funzionale dell'assicurata dovrebbe essere migliorato con ricupero d'una capacità lavorativa almeno parziale quale salariata." (Doc. IXbis)

 

Visto quanto sopra, questo TCA non ha motivo per non rinviare gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento del succitato nuovo accertamento e per la resa, in seguito, di una nuova decisione in merito al diritto alla rendita dell’assicurata dal 1° ottobre 2003 al 31 gennaio 2007.

In questo senso la decisione contestata è annullata ed il ricorso è da dichiarare accolto.” (Sottolineatura del redattore; 93-89.

 

                                         Nella qui contestata decisione l’Ufficio AI, tenuto conto delle perizie del dr. __________ e del SAM (delle quali si dirà nel prossimo considerando), ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa in attività abituale ed in attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali: 100% dal 1° aprile 2002 all’8 gennaio 2003; 50% dal 9 gennaio 2003 al 20 marzo 2004, 100% dal 21 marzo 2004 al 31 dicembre 2008 e 50% dal 1° gennaio 2009 in poi.                   

                                         Tenuto conto che da ottobre 2003 (sino a marzo 2004) l’assicurata era da considerare inabile al 50% nella sua professione ed in altre attività adeguate con un grado d’invalidità (determinato secondo il consueto raffronto dei redditi) del 4% (anzi, visto che tale attività veniva esercitata a metà tempo, essa non presentava un discapito economico), ritenuto il grado degli impedimenti quali casalinga del 54% e la chiave di riparto tra attività lucrativa e di casalinga, l’assicurata presentava un grado d’invalidità globale del 29% non conferente il diritto alla rendita.

                                         L’amministrazione ha di conseguenza fissato l’inizio del diritto alla rendita (intera) al 1° marzo 2004 (inizio del mese in cui, a causa degli esisti dell’infortunio del 21 marzo 2004 con lesione del tendine del bicipite brachiale destro, l’assicurata ha presentato una totale incapacità lavorativa).

                                         Rispetto alle precedenti decisioni, per quel che concerne il periodo oggetto della sentenza di rinvio, l’Ufficio AI ha accerto un miglioramento dal 9 gennaio 2003 ed un peggioramento dal 1° marzo 2004.

                                     

                                         L’assicurata sostiene invece che:

 

"  (…)

In sostanza nessun perito è stato in grado di indicare il motivo, o meglio quale fu il miglioramento dello stato di salute della signora RI 1 che diminuì la sua incapacità lavorativa dal 9 gennaio 2003.

Eppure, nel suo rapporto di data 4 novembre 2004, il dr. med. __________ aveva certificato un'incapacità lavorativa del 100% a far tempo dal 1. aprile 2002! Peraltro nemmeno i medici di __________ hanno potuto constatare un miglioramento dello stato di salute a far tempo dal 9 gennaio 2003 ed il dr. med. __________, nella sua lettera del 4 maggio 2010 indirizzata all'avv. __________ (Doc. H) ha confermato che l'incapacità lavorativa della ricorrente sussiste al 100% dal 1. aprile 2002.

 

Abbondanzialmente si rileva che anche il dr. med. __________ nella sua annotazione del 3 giugno 2008 indicò che dalla documentazione agli atti non era possibile "ricostruire l'evoluzione della IL quale salariata dal 2003 al 2006" ed invitò l'Ufficio AI a rivolgersi al dr. med. __________ per chiedere chiarimenti. Ciò che nessuno fece!!

 

Ne consegue che, tenuto conto di quanto precede, del ritardo nella presentazione della domanda AI, l'inizio del diritto alle prestazioni AI al 100% deve essere riconosciuto dal 1° ottobre 2003. (…)" (doc. I, pag. 10-11)

 

                                         Orbene, se da un lato l’Ufficio AI non ha chiesto al dr. __________ una ricostruzione dell’abilità lavorativa nel periodo in questione – ciò che è stato tuttavia fatto dall’insorgente mediante produzione del certificato 4 maggio 2010 in cui il succitato medico curante ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1.4.2002 al 24.11.2008 (doc. AI 135/8) – dall’altro questo TCA non ha motivo per non confermare un’incapacità lavorativa del 50% dal 1° gennaio 2003 sino al 1° marzo 2004 (quest’ultimo mese, come detto, in cui è stato riscontrato un peggioramento della capacità lavorativa). In primo luogo perché se nel rapporto 24 dicembre 2004 il dr. __________ aveva attestato un’incapacità lavorativa del 50% quale casalinga dal 1° gennaio 2003 (doc. AI 6/1), non risulta essere convincente l’attestazione da lui fatta nel suo successivo già citato certificato 4 maggio 2010 di un’inabilità lavorativa del 100% quale salariata per lo stesso periodo, rilevato che l’attività lucrativa (ricezionista) svolta è da considerare più leggera rispetto a quella di casalinga. Non solo, come si legge nelle annotazioni 3 giugno 2008 del dr. __________ al rapporto 10 gennaio 2003 del centro svizzero __________ __________, “nel gennaio 2003 veniva indicato che i disturbi a livello cervicale divenuti insopportabili nel 2002 erano regrediti in modo sostanziale. All’esame clinico di gennaio 2003 non veniva più riscontrata una problematica radicolare. Viene sospettata una possibilie recidiva della sindrome del tunnel carpale” (doc. AI 80/1), indizi che rettamente hanno permesso di considerare un miglioramento della situazione dal gennaio 2003.

 

                                         In queste circostanze, dunque, va confermata un’incapacità del 100% dal 1° aprile 2002 all’8 gennaio 2003 e del 50% dal 9 gennaio 2003 e del 100% dal 1° marzo 2004. Tali periodi, come detto, sono stati del resto ripresi dalle perizie del dr. __________ e dal SAM.

                                                                                                                         

                                         L’inizio del diritto alla rendita fissato nella decisone contestata va altresì confermato.

 

                             2.11.   Ulteriore oggetto del contendere è la contestuale revisione operata dall’Ufficio AI, avendo accertato un miglioramento della capacità lavorativa, nel senso di ritenere l’assicurata abile al 50% nella sua attività di telefonista ed in attività adeguata dal 1° gennaio 2009.

                                         La succitata valutazione è stata posta nella citata perizia 15 giugno 2009 del dr. __________, rimasta incontestata, il quale ha concluso che in teoria l’attività di telefonista entrerebbe in linea di conto nella misura del 50%, da intendersi 4 ore giornaliere. Certo che, come rilevato dall’insorgente, il perito in merito alla domanda sulla possibilità di effettuare provvedimenti d’integrazione ha risposto:

 

"  (…)

1.  È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? … ?

In considerazione dell'età e dell'ormai subentrata cronicizzazione dei dolori ritengo improbabile l'esecuzione di un qualsiasi provvedimento di reinserimento professionale.

Tuttalpiù l'assicurata potrebbe ricominciare a svolgere la sua precedente attività di telefonista (sarà comunque difficile trovare un'azienda disposta ad assumerla!). (…)" (doc. AI 105/11)

 

                                         Ciò non toglie che, per costante giurisprudenza, la questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008) e quindi non del medico.

 

                                         Per quel che concerne la perizia multidisciplinare, l’assicurata contesta in particolare la valutazione reumatologica del dr. __________, evidenziando:

 

"  (…)

Eppure l'Ufficio AI era a conoscenza del fatto che la ricorrente era stata operata per la sostituzione della protesi dell'anca nel corso del mese di maggio 2011 e che in data 8 giugno 2011 vi era stato un nuovo intervento chirurgico. L'Ufficio AI era altresì al corrente che verosimilmente la signora RI 1 avrebbe dovuto subire un'ennesima operazione all'anca, tant'è che nell'annotazione per l'incarto di data 10 agosto 2011 l'incaricato del dossier della ricorrente chiese al medico se non fosse il caso di annullare il mandato conferito al SAM. Ciò che non avvenne!

 

Anche i periti erano al corrente che la ricorrente non si era rimessa del tutto dal precedente intervento operatorio, tant'è che si presentò alle visite ancora con le stampelle. Addirittura il dr. med __________ sapeva, perché così informato dalla signora RI 1 in occasione della visita tenutasi in data 26 settembre 2011, che il suo medico curante le aveva organizzato una nuova consultazione presso la clinica universitaria __________ (cfr. perizia dr. med. __________ del 26.9. 2011 a pag. 10).

 

Egli, però, non ritenne dover prendere contatto con i medici curanti, dr. med. __________ o dr. med. __________ né per verificare quanto indicato dalla ricorrente, né per conoscere i motivi precisi di questa nuova valutazione. Il dr. med. __________ concluse semplicemente la sua valutazione con la seguente frase: "È giustificata un'inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività a decorrere dal 18.5.2011, giorno dell'intervento di cambio di protesi all'anca destra fino al 7.9.2011". Egli diede, quindi, per scontato che l'intervento del 18 maggio 2011 aveva risolto le problematiche della ricorrente.

 

Abbondanzialmente si rileva che il dr. med. __________ ha poi indicato, quale giorno del "recupero" della capacità lavorativa al 50% quale salariata e al 40% quale casalinga, la data dell'8.9.201 1, senza motivazione alcuna. Non è, dunque, dato a sapere per quale motivo il perito abbia indicato tale data e per quale motivo egli non è d'accordo con quanto sempre certificato dai medici curanti. (…)"

(doc. I, pag. 13.14)

 

                                         Orbene, occorre evidenziare che il SAM ha richiamato dal dr. __________ il rapporto operatorio dell’8 giugno 2011 (intervento di revisione della ferita chirurgica, debridment e sinovectomia intrarticolare per sieroma dopo cambio protesi totali dell’anca a destra; doc. AI 174/52), documentazione che il dr. __________ ha avuto a disposizione.

                                         L’assicurata, come si legge nel rapporto del perito, ha fatto presente “uno stato dell’anca non ancora stabilizzato, in quanto il suo ortopedico curante Dr. __________ in data 3.10.2011 le avrebbe prospettato una visita di seconda opinione presso la clinica ortopedia universitaria __________ …” (cfr. doc. A 174/33), visita che è stata effettuata il giorno stabilito (cfr. rapporto 10 novembre 2011 della Clinica __________; doc. F). Essendo la vista peritale avvenuta il 26 settembre 2011, il dr. __________ ha proceduto ad una valutazione tenendo conto della situazione in vigore al quel momento e quindi dell’intervento dell’8 giugno 2011 e di quello precedente del 18 maggio 2011 (cambio di protesi all’anca destra, intervento reso necessario in quanto l’azienda produttrice della protesi, la ditta __________, aveva effettuato un richiamo di questo prodotto). Il perito ha ritenuto l’assicurata abile al 50% come da perizia del dr. __________ eccetto un’inabilità totale dal 18 maggio 2011 (giorno dell’intervento di cambio protesi all’anca destra) fino al 7 settembre 2011.

                                         Con il presente ricorso l’assicurata ha prodotto diversa documentazione, esaminata dal SMR con annotazioni 18 aprile 2012:

 

"  (…)

attuale nuova documentazione medica:

 

     -     certificato clinica __________ del 13.3.2012: A. degente dal 5.3.2012 per riabilitazione dopo sostituzione protesi anca destra

 

     -     rapporto prof. __________ del 26.9.2011: A. valutata a causa presenza di marcati dolori a livello anca destra. Si ritengono indicate ulteriori indagini.

 

     -     rapporto __________ del 10.11.2011: sospetto infetto lowgrade anca destra (in seguito esclusa)

 

     -     26.1.2012: il 17.1.2012 è stata eseguita una sostituzione della protesi a livello dell'anca destra con seguente revisione il 21.1. ed il 24.1.; assicurata dimessa il 27.1.2012

 

     -     certificato dr. __________ del 4.5.2010 il quale attesta una IL dal 1.4.2002 al 24.11.2008

 

     -     lista diagnosi clinica __________ del 10.4.2012 e relativa certificazione per sollevatore bagno

 

Valutazione:

dall'attuale certificazione risulta esservi una modifica dello stato di salute dal 17.1.2012, data operazione per revisione anca destra, fino a tale data rimangono valide le conclusioni SAM che tengono conto d'una funzionalità ridotta dell'anca destra. A partire da tale data sussiste una IL 100% per ca. 3-6 mesi per qualsiasi attività lucrativa con seguente prognosi potenzialmente favorevole." (doc. XI/bis)

 

                                         Da qui la presa di posizione dell’Ufficio AI di non poter considerare l’aggravamento dello stato di salute fatto risalire al 17 gennaio 2012 (cfr. consid. 1.4).

                                        

                                         In data 28 agosto 2012 il TCA ha inviato al dr. __________ – per il tramite del SAM – parte della documentazione medica allegata al ricorso [rapporto 26 settembre 2011 del prof. dr. med. __________, specialista in ortopedia chirurgica e traumatologia, __________ (doc. E); rapporto 10 novembre 2011 della Clinica ortopedica universitaria __________ (doc. F) e rapporto d’uscita 26 gennaio 2012 della Clinica __________ (doc. G)], sottoponendogli le seguenti domande:

 

"  1   Con riferimento al suo rapporto 26 settembre 2011 reso nell'ambito della  suc-

citata perizia multidisciplinare, per quale motivo ha limitato la totale inabilità lavorativa decorrente dal 18 maggio 2011 (giorno d’intervento di cambio protesi dell’anca destra) al 7 settembre 2011?

2. Con riferimento ai summenzionati rapporti 26 settembre 2011 e 10 novembre 2011, si tratta di un peggioramento delle condizioni di salute con ripercussioni sulla residua capacità lavorativa nell’attività di telefonista ed in attività adeguate, tenuto conto che l’assicurata è stata sottoposta il 17 gennaio 2012 ad un nuovo intervento all’anca destra? Conferma la sua perizia?"

 

                                         Queste le risposte:

 

"  (…)

Dopo la visita peritale reumatologica del 26.9.2011, sulla base degli atti a mia disposizione, dell'anamnesi richiesta, ma soprattutto dei dati oggettivi comprendenti l'esame clinico, la documentazione radiologica a mia disposizione, ho potuto oggettivare una capacità funzionale residua (vedasi a pagina 11 del documento peritale del 26.9.2011); quest'ultima comunque, come menzionato a pagina 12 del rapporto peritale in questione, limita in modo considerevole il rendimento nelle attività professionali espletate come telefonista e casalinga; premesso che si tenesse pienamente conto di questi limiti funzionali e di carico, ho ritenuto l'assicurata abile al lavoro in misura parziale sia come telefonista sia come casalinga; con le limitazioni funzionali indicate nella perizia ho dunque potuto limitare il periodo di inabilità lavorativa dal 18.5.2011 al 7.9.2011.

 

Per quanto concerne il rapporto del 26.9.2011, come già osservato sopra, si tratta di una valutazione specialistica ortopedica eseguita contemporaneamente alla mia valutazione peritale, tenente dunque conto degli stessi dati soggettivi ed oggettivi, presenti nell'assicurata.

 

Basandomi sullo scritto della clinica ortopedica universitaria __________ del 10.11.2011 che riassume una valutazione presso il consultorio dell'anca del 31.10.2011, portante poi (come descritto nella lettera della clinica ortopedica universitaria __________ del 26.1.2012) ad un intervento chirurgico di revisione dell'anca destra il 17.1.2012, non posso escludere che l'assicurata a decorrere dal 31.10.2011 abbia presentato un peggioramento del suo stato di salute, per cui, a decorrere dal 31.10.2011, sulla base degli atti espostimi, può essere probabilmente riconosciuta un'inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività. Dato che l'intervento chirurgico ortopedico del 17.1.2012 è stato ovviamente eseguito in prospettiva di migliorare lo stato di salute della signora RI 1, bisognerà sottoporla a rivalutazione peritale, facendo capo oltre che ad un perito specializzato in reumatologia per valutare la situazione complessiva dell'apparato locomotorio, anche ad uno specialista in ortopedia; i periti indicati dovranno disporre a quel momento di tutta la documentazione medica prodotta rispettivamente di un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica aggiornata." (Sottolineatura del redattore; doc. XXXII/1)

 

                                         Fondandosi su quanto scritto dal perito, l’Ufficio AI ha di conseguenza proposto il rinvio degli atti per accertare l’eventuale peggioramento dal 31 ottobre 2011 (cfr. consid. 1.7).

                                        

                                         Ora, come rettamente rilevato dall’assicurata nelle osservazioni 26 ottobre 2012 (XXXV), il perito non ha specificato il motivo per cui ha fissato al 7 settembre 2011 il ripristino dell’abilità al 50%, verosimilmente tre mesi dopo l’intervento di revisione della ferita eseguito l’8 giugno 2011 (la visita peritale è del 26 settembre 2011).

                                         Dal punto di vista reumatologico egli non ha direttamente ammesso che rispetto a quanto da lui valutato nel settembre 2011 vi fosse un peggioramento, sostenendo piuttosto che tale eventualità, successiva al 30 ottobre 2011, debba essere indagata tramite perizia multidisciplinare, tra cui una valutazione ortopedica, ciò che non è stato fatto nell’ambito della perizia SAM.

                                     

                                         Esaminati attentamente gli atti, questo TCA non ritiene necessario procedere a tale rinvio in quanto può già sin d’ora escludere che – sino alla decisione contestata, che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), che nel caso concreto corrisponde al 13 febbraio 2012 – vi sia stato un rilevante e duraturo miglioramento della capacità lavorativa giustificante la soppressione della rendita ai sensi dell’art. 88 a cpv. 1 OAI. Perché, come visto, a seguito della visita del 30 ottobre 2011 presso la Clinica __________ è stato prospettato l’intervento di revisione dell’anca destra (cfr. relativo rapporto del 10 novembre 2011; doc. F), eseguita il 17 gennaio 2012 (cfr. rapporto 26 gennaio 2012; doc. G). Inoltre, visto quanto sopra, al momento della perizia del dr. __________ la situazione non poteva ritenersi stabilizzata.

                                         All’amministrazione rimane certamente la facoltà di procedere ad un’ulteriore revisione della rendita atta a valutare gli effetti del citato intervento all’anca destra e dopo l’operazione alla mano sinistra (resezione del TPZ con migrazione prossimale del MC1 sinistro) eseguita il 29 ottobre 2012 (cfr. rapporto 31 ottobre 2012 dell’Ospedale di __________; doc. HH), mediante, come suggerito dal dr. __________, una perizia multidisciplinare.

 

                                         Visto quanto sopra, la soppressione della rendita intera, con effetto dal 1° aprile 2012 (secondo mese che segue la notifica della decisione impugnata; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), non è giustificata, motivo per cui la stessa va ripristinata.

 

                             2.12.   In conclusione, annullata la decisione contestata, l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2004, aumentata a rendita intera dal 1° giugno 2004 e continua.

 

                                         In questo senso il ricorso è da accogliere.

                                          

                             2.13.   Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett.g LPGA).

                                         La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

 

                             2.14.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione 13 febbraio 2012 è annullata.

                                         §§ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2004, aumentata a rendita intera illimitata dal 1° giugno 2004 in avanti.

 

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi    Fabio Zocchetti