Raccomandata |
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Incarto n.
FS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 novembre 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1961, da ultimo attiva quale collaboratrice di vendita presso la __________ Grandi magazzini di __________ (doc. AI 5/1-7, 26/1 e 1/9 dell’incarto disoccupazione), nel mese di aprile 2009 (doc. AI 7/1-9) ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute un “(…) problema di discopatia in 3 vertebre un nervo schiacciato alla gamba destra (…)” (doc. AI 7/7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso l’Uffi-cio AI, con decisione del 15 novembre 2010 (doc. AI 49/1-4), preavvisata con progetto del 27 settembre 2010 (doc. AI 42/1-3), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo il grado d’invalidità del 2%.
1.3. In esito al ricorso 17 dicembre 2010 inoltrato tramite l’avv. __________ (doc. AI 50/3-6), vista la risposta 26 gennaio 2011 (doc. AI 54/1-2) con la quale l’Ufficio AI – rilevato che “(…) gli atti medici menzionati sono stati vagliati dal SMR. Nell’anno-tazione allegata risulta, dalla nuova documentazione medica, l’insorgenza di perioartropatia della spalla ed una problematica degenerativa a livello del polso, problematiche nuove, probabilmente di relativa recente insorgenza (SMR indica quale tempistica dell’inizio delle problematiche da autunno, quindi nel periodo precedente o contemporaneamente all’e-missione della decisione impugnata). In considerazione delle nuove problematiche insorte, reputo necessario approfondire l’aspetto valetudinario (il SMR reputa opportuno richiedere rapporti dettagliati, in particolare al dr. __________ e al dr. __________, con eventuale possibile rivalutazione peritale reumatologica) (…)” (doc. AI 54/2) – ha proposto il rinvio degli atti all’amministrazione per procedere agli accertamenti del caso e la lettera 14 febbraio 2011 con la quale l’avv. RA 1 ha comunicato l’adesione della sua assistita a detta proposta, questo Tribunale ha omologato la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti e la resa di un nuovo provvedimento (decreto di stralcio 23 febbraio 2011 sub doc. AI 55/1-4).
1.4. Esperiti gli accertamenti medici presso il dr. __________ (doc. AI 59/1-4), il dr. __________ (doc. AI 60/1-5) e il dr. __________ (doc. AI 62/1 e 63/1), ordinata una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 65/1-2, 66/1-2 e 68/1-12) e visto il rapporto finale SMR del 28 settembre 2011 nonché la valutazione economica dello stesso giorno (doc. AI 69/1-3 e 70/1-4), l’Uffi-cio AI con decisione del 22 novembre 2011 (doc. AI 75-1-4), preavvisata con progetto del 29 settembre 2011 (doc. AI 71/1-3), ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità dello 0%.
1.5. Contro la decisione del 22 novembre 2011, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha interposto un ricorso al TCA con il quale, oltre a chiedere di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, ha postulato la riforma del provvedimento e il diritto a tre quarti di rendita. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.
1.6. Con la risposta di causa – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso confermando la decisione impugnata.
1.7. Con scritto 12 marzo 2012 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione (IX).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
L’insorgente postula il riconoscimento di una rendita di tre quarti.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che – vista la domanda di prestazioni dell’aprile 2009 e conformemente alla transazione omologata da questo Tribunale con il decreto di stralcio 23 febbraio 2011 (cfr. consid. 1.1 e 1.3) – l’Ufficio AI, dopo aver interpellato il dr. __________ (doc. AI 59/1-4), il dr. __________ (doc. AI 60/1-5) e il dr. __________ (doc. AI 62/1 e 63/1), ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 65/1-2 e 66/1-2).
Nella perizia 19 settembre 2011 (doc. AI 68/1-12) il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione – poste le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa “(…) – sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena prevalentemente sul lato destro su alterazioni degenerative plurisegmentali L3-L4 ed L4-L5 con osteocondrosi significative – periartropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla destra con sintomatologia d’impingement – periartropatia dell’anca destra con tendinosi d’inserzione del tendine del gluteo medio a destra più che a sinistra – dolori al polso sinistro nell’ambito di alterazioni degenerative a carico del menisco del polso (TFCC) (…)” (doc. AI 68/9) – ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
5. GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Questa assicurata ha svolto delle attività per breve durata sia quale operaia come pure come venditrice per abbigliamento da uomo.
Presenta dalla fine degli anni '90 dei disturbi alla colonna lombare valutati in ambito specialistico soprattutto all'inizio della sintomatologia molto probabilmente alla Clinica __________ di __________ e presso il neurochirurgo Dr. __________. Di queste valutazioni non abbiamo documentazione nel dossier messoci a disposizione.
Più recentemente è stata valutata dal collega Dr. __________ che l'ha vista a due riprese nel 2006 e nel 2009.
Il Dr. __________ ha evidenziato una sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena sul lato destro su delle alterazioni degenerative della colonna lombare in particolar modo ai segmenti L3-L4 ed L4-L5.
A questo proposito è stata eseguita una RM della colonna lombare risalente al 16.02.2009 che ha evidenziato delle discopatie plurisegmentali senza comunque un'ernia discale. Clinicamente non sono presenti delle alterazioni di tipo irritativo radicolare o deficitario sensitivo motorico. Non vi è un sospetto per una insufficienza segmentale o instabilità.
L'assicurata presenta lateralmente alla coscia destra una meralgia parestetica con disturbo della sensibilità lateralmente e anteriormente alla coscia.
In associazione a questa patologia della colonna lombare vi è una periartropatia dell'anca con tendinosi d'inserzione al trocantere a destra molto più che a sinistra del muscolo gluteo medio. I dolori sono presenti da tempo. Vi sono due RM discordanti una eseguita presso l'Ospedale __________ di __________ in data 16.02.2009 e l'altra eseguita presso l' __________ il 25.11.2010. Si parla in quest'ultima RM di una rottura parziale del tendine del gluteo medio. Reperto questo piuttosto difficile da correlare con l'esame clinico. Vi è una dolenzia alla palpazione nella zona del trocantere nell'ambito di una tendinosi d'inserzione. Non vi sono deficit funzionali in particolar modo il Test di Trendelenburg è negativo, non vi sono segni di una insufficienza della muscolatura gluteale. Non vi sono radiologicamente e clinicamente sospetti per un'artrosi delle anche.
Accanto a questi disturbi principali per l'assicurata vi è una periartropatia della spalla destra con una sintomatologia d'impingement. Una sonografia della spalla destra ha evidenziato una tendinosi della cuffia dei rotatori nonché la presenza di una borsite sottoacromiale.
Vi sono poi dei disturbi al polso di sinistra in stato dopo intervento chirurgico decompressivo del nervo mediano e del nervo ulnare nella zona del carpo avvenuto il 27.11.2007. Nel decorso si è sviluppata, indipendentemente da questo intervento, una degenerazione del menisco del polso all'altezza della TFCC. Disturbo che si manifesta unicamente in iperestensione del polso sinistro con localizzazione nella parte palmare. Non vi sono gonfiori, sinoviti o disturbi della sensibilità.
5.1 Limitazioni funzionali
L'assicurata è limitata prevalentemente per i disturbi alla colonna lombare, in attività lavorative particolarmente pesanti in cui debba alzare ripetutamente pesi superiori ai 10 kg. Se deve mantenere delle posizioni statiche prolungate. La posizione in piedi può essere mantenuta per circa mezzora ferma, cambiando appoggio per un periodo molto prolungato, la posizione seduta per due ore. È limitata in attività lavorative non ergonomiche per la colonna lombare in cui debba ripetutamente piegare la colonna o eseguire movimenti di estensione della stessa.
Vi sono delle limitazioni alla deambulazione per un periodo prolungato, per più di un'ora e mezzo, o al camminare su terreni sconnessi o salire e scendere le scale ripetutamente per i disturbi alla gamba destra.
È limitata in attività lavorative in cui debba alzare dei pesi sopra l'orizzontale utilizzando il braccio destro oppure eseguire movimenti ripetitivi col braccio destro di elevazione e abduzione e di rotazione interna. Il braccio destro è quello dominante.
È limitata in attività lavorative in cui deve con la mano sinistra eseguire dei movimenti di iperestensione dorsale della mano.
Non limitata nel tenere degli oggetti, nella chiusura del pugno e agli altri movimenti del polso.
5.2 Incapacità lavorativa nell'ultima attività professionale svolta
Per quanto riguarda l'attività professionale svolta di venditrice presso il reparto uomo della __________ l'assicurata presenta un'incapacità lavorativa del 20%.
Per quanto riguarda l'attività svolta di operaia all'assemblaggio di componenti di computer presso la ditta __________ inabile al lavoro nella forma del 30%. Attività sedentaria.
Questo a partire dall'inoltro della richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità. Antecedentemente fanno stato le incapacità lavorative dei medici curanti. Quale casalinga abile al lavoro nella forma completa.
5.3 Capacità lavorativa residua in un'attività lavorativa adatta
Per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta che tenga in considerazione le limitazioni funzionali da me sopra elencate l'assicurata presenta una capacità lavorativa nella forma completa a partire dall'inoltro della richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità.
La prognosi per quanto riguarda i disturbi all'apparato muscolo-scheletrico è moderatamente favorevole. Non sono indicati provvedimenti di riqualifica o reinserimento professionale.
6. POSSIBILITÀ DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE
L'assicurata potrebbe approfittare per quanto riguarda i disturbi alla spalla destra di un'infiltrazione subacromiale con corticosteroidi di deposito.
Per quanto riguarda la colonna vertebrale di esercizi di tipo isometrico come descritti dal Dr. __________ nella sua lettera.
Per quanto riguarda l'anca destra da terapie con onde d'urto nella zona del trocantere o eventualmente da infiltrazione con un corticosteroide di deposito. Non ritengo comunque che con questi approcci di tipo terapeutico si potranno modificare le condizioni di salute dell'assicurata in maniera tale da modificare anche la capacità lavorativa.
(…)" (doc. AI 68/9-12)
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali e ritenuto il rapporto finale del medico SMR dr. __________ del 28 settembre 2011 nonché la valutazione economica dello stesso giorno (doc. AI 69/1-3 e 70/1-4) – con decisione 22 novembre 2011 ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
2.5. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversiche-rungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il perito dr. __________, il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’as-sicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni secondo la quale dall’aprile 2009 (mese in cui è stata inoltrata la domanda di prestazioni) vi è un’incapacità lavorativa del 20% nell’ultima attività svolta quale venditrice presso il reparto uomo della __________ e del 30% nell’attività sedentaria di operaia all’assemblaggio di componenti di computer svolta presso la ditta __________. In un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti la capacità lavorativa é del 100%.
La dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non é stata del resto smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie ed è stata confermata anche dal dr. __________ nel rapporto finale del 28 settembre 2011 (doc. AI 69/1-3).
In particolare, viste le limitazioni funzionali poste dal dr. __________, non è possibile concludere, come preteso dall’insorgen-te senza tuttavia in alcun modo provare e/o documentare, per l’impossibilità di svolgere un’attività adeguata a tempo pieno. Nemmeno può essere seguita l’insorgente laddove, anche qui senza nulla allegare, sostiene che “(…) i limiti funzionali stabiliti dal perito implicano dunque forzatamente che la ricorrente presenta in qualsiasi attività esigibile una capacità lavorativa stabilita nella misura massima del 50% (…)” (I).
Va qui inoltre rilevato che il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nel rapporto 9 marzo 2009 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 3/10-11), non si è espresso sulla capacità lavorativa.
Dal canto suo il dr. __________, FMH in medicina interna e medicina manuale, nel rapporto 16 marzo 2009 all’intenzione della __________ assicurazioni SA (doc. AI 3/5-8), poste le diagnosi note e previo colloquio con il dr. __________ – osservato che “(…) il lavoro in posizione eretta tutto il giorno non è più possibile (…)” (doc. AI 3/7) –, ha concluso che l’assicurata é “(…) inabile nella professione di venditrice a tempo indeterminato (…)” (doc. AI 3/8). Ora, avuto riguardo alle mansioni svolte presso la __________ “(…) esposizione merce raramente – ordine in reparto talvolta – vendita-cassa sovente – consulenza alla clientela sovente (…)” (cfr. doc. AI 5/5 punto 3) non risulta che l’attività svolta richiedesse la posizione eretta tutto il giorno e, pertanto, nemmeno è possibile concludere per un’incapacità lavorativa totale nella sua attività abituale. Per il resto, anche il dr. __________, come il perito dr. __________, ha concluso per una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal 1. aprile 2009; “(…) abile per attività con limitazioni come sopra descritte dal 01.04.2009. Tale procedere è stato discusso con il Dr. med. __________ che ringrazio per il colloquio telefonico. La situazione è stata accennata anche alla paziente. (…)” (doc. AI 3/8).
2.7. Quanto alla valutazione economica il TCA rileva quanto segue.
Il dr. __________, nella perizia 19 settembre 2011 a cui va riconosciuta forza probatoria piena (cfr. consid. 2.6), ha concluso per una capacità lavorativa dell’80% nell’ultima attività svolta quale venditrice presso il reparto uomo della __________ dall’aprile 2009 precisando inoltre che “(…) non sono indicati provvedimenti di riqualifica o reinserimento professionale (…)” (doc. AI 68/11). Già solo per questa ragione è a giusto titolo che l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità e/o provvedimenti professionali.
Infatti, potendo l’insorgente lavorare ancora nella sua attività abituale all’80% è indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b). Il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Ne consegue che il grado d’invalidità non raggiunge la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.3).
Parimenti nemmeno sono indicati provvedimenti professionali ritenuto anche che, ribadito che questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi da tale valutazione, lo stesso perito ha concluso che gli stessi non sono indicati.
Allo stesso risultato, nessun diritto a prestazioni, si giunge anche volendo procedere ad un confronto dei redditi da valido ed invalido come operato dall’amministrazione.
Infatti, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3). Per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2010 visto che l’inabilità al lavoro è iniziata nel gennaio 2009 (cfr. incarto cassa malati e doc. AI 32/1-2).
Nel 2010 – partendo da un reddito annuo di fr. 37'440.-- per il 2008 per un grado di occupazione dell’80% (come risulta dal questionario per il datore di lavoro sub doc. AI 5/1-5 e dai doc. AI 40/1), aggiornati al 2010 (aumentati del 2.2% per il 2009 e dello 0.7% per il 2010; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali settore G, H commercio, riparazioni, albergheria e ristorazione, pubblicata in La Vie économique 6-2012 pag. 95) e riportati ad un’attività al 100% – si ottiene un reddito da valido di fr. 48'164.40 (37'440 : 80 x 100 e aumentati del 2.2% e dello 0.7% = 48'164.40).
Nel 2010, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica (circa l’applicabilità della tabella TA1 vedi SVR 2007 UV nr. 17 e la STFA I 222/04 del 5 settembre 2006), la ricorrente, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 52'728.-- (fr. 4'225.-- riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2012, pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Presso il suo ultimo datore di lavoro, nel 2008, l’insorgente, per un’attività al 100%, avrebbe percepito un salario di fr. 46'800.-- (37'440.-- : 80 x 100 = 46’800 come risulta dal questionario per il datore di lavoro sub doc. AI 5/1-5 vedi anche doc. AI 40/1).
Questo salario è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore commercio al dettaglio e riparazioni (Tabella TA1 2008, p.to 52, livello di qualifica 4: fr. 4’031.-- riportati su 41.9 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2012, settore G commercio; riparazione d’automobili e motocicli pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 50'669.67).
Conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 135 V 297, 134 V 322 consid. 4 pag. 325; STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 entrambe del 15 gennaio 2010 consid. 5.5 e 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4) e posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 52'728.--), va dunque ridotto del 2.64% (percentuale corrispondente al gap salariale applicabile [fr. 46’800.-- contro fr. 50'669.67 danno un gap del 7.64% che va ridotto dei primi 5 punti]) e si attesta pertanto a fr. 51'335.98 (fr. 52'728.-- ridotti del 2.64% = fr. 51'335.98).
Considerata una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e applicata la riduzione del 9% (nelle motivazioni alle riduzioni al reddito ipotetico da invalido sub doc. AI 70/3-4 il consulente ha stabilito una riduzione del “(…) 4% per attività leggere e del/lo 5% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI 70/4) – va qui ricordato che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc) – il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 46'715.74 (fr. 51'335.98 ridotti del 9% = fr. 46'715.74).
Ritenuti un reddito da valido di fr. 48'164.40 e da invalido di fr. 46'715.74, si ottiene un grado d’invalidità del 3% ([48'164.40 - 46'715.74] x 100 : 48'164.40 = 3%) che non dà diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).
A titolo abbondanziale, per pura ipotesi di lavoro, va qui evidenziato che anche volendo applicare una riduzione del 25% (come sostenuto dalla ricorrente) non si raggiungerebbe un grado d’invalidità pensionabile. Infatti in tale evenienza il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 38'501.98 (51'335.98 ridotti del 25% = fr. 38'501.98); confrontando tale reddito con quello da valido di fr. 48'164.40 si ottiene un grado d’invalidità del 20% ([48'164.40 - 38'501.98] x 100 : 48'164.40 = 20.06% arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2). In questo senso le censure in merito alla riduzione da applicare non meritano ulteriori approfondimenti.
2.8. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per
fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.10. L’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinata da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le valutazioni del perito dr. __________ e dei medici SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni peritali (si trattava di una perizia reumatologica effettuata proprio per stabilire la capacità lavorativa residua e la sua evoluzione dopo che in precedenza, visto i possibili peggioramenti della spalla e del polso, le parti avevano convenuto per un rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici, cfr. consid. 1.3) non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 22 novembre 2011.
In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti