Raccomandata |
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Incarto n.
BS/RG |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sulla richiesta di cui agli scritti 13 novembre 2011 e 28 marzo 2012 di
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RI 1
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in relazione |
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alla decisione del 7 novembre 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto ed in diritto
con - con decisione 25 ottobre 2011 l’Ufficio AI ha soppresso la rendita d’invalidità erogata a RI 1 per i periodi dal 1° settembre 2006 al 30 settembre 2009 e dal 1° maggio 2010 al 30 novembre 2010 (doc. VI/8);
- con decisione 7 novembre 2011 l’Ufficio AI ha chiesto all’as-sicurato la restituzione di fr. 46'788.-- relativi alle rendite percepite a torto (doc. VI/7);
- con scritto 13 novembre 2011 all’Ufficio AI ed all’UFAS, recante l’intestazione, tradotta dal tedesco, “Tentativo di reintegrazione fallito/Caso di rigore/Chiedo aiuto”, RI 1, dopo aver esposto il suo iter professionale, medico e sociale, ha chiesto di esaminare i suoi documenti e le decisioni relative alla soppressione della rendita ed all’ordine di restituzione, come pure l’ammontare dell’attuale rendita e dei contributi AVS (doc. A 14);
- in risposta, l’8 dicembre 2011 l’UFAS ha fra l’altro informato l’assicurato della possibilità di inoltrare una domanda di condono dell’importo chiesto in restituzione (doc. VI/12);
- in data 9 marzo 2012 l’Ufficio AI ha in particolare chiesto al-l’assicurato di comunicare, entro 30 giorni, se intende procedere alla summenzionata restituzione, avvertendolo che in caso contrario verrebbe iniziata una procedura di incasso forzato (doc. A 13);
- con scritto 28 marzo 2012 indirizzato all’Ufficio AI, alla Cassa __________ e al Tribunale amministrativo federale (TAF), RI 1 ha fra l’altro evidenziato le difficoltà di restituire quanto dovuto, chiedendo aiuto (doc. I);
- in data 2 aprile 2012 il TAF ha trasmesso per competenza al TCA lo scritto 13 novembre 2011 dell’assicurato poiché “ la persona in oggetto sembra infatti contestare la decisione di restituzione emanata il 25 ottobre/7 novembre 2011 della Cassa __________” (III);
- ricevuti gli atti, dopo aver richiesto documentazione all’Ufficio AI, con scritto 18 aprile 2012 il Vicepresidente del TCA ha chiesto a RI 1:
" Considerato il tenore dei suoi citati scritti 13 novembre 2011 e 28 marzo 2012, sono a chiederle di voler comunicare (in lingua italiana), nel termine di 10 giorni, se e quale di tali scritti è da considerare quale ricorso contro la decisione di restituzione 7 novembre 2011 (oppure contro la decisione 25 ottobre 2011) o se sono per contro da ritenere entrambi semplici comunicazioni senza alcuna volontà di ricorrere.
Vorrà infine anche se del caso precisare se l’eventuale suo ricorso è rivolto anche contro la decisione di restituzione 7 novembre 2011 emessa nei confronti di sua moglie e concernente le rendite completive per i figli __________ (fr. 15'530) e __________ (fr. 16'571).
Posso comunque già sin d’ora comunicarle che qualora fosse stata sua intenzione impugnare la decisione 7 novembre 20011 tramite il suo scritto di data 28 marzo 2012, il ricorso risulterebbe di primo acchito tardivo, in quanto presentato oltre 4 mesi dall’emanazione della decisione di restituzione.” (VII);
- con scritto 24 aprile 2012, redatto in tedesco, l’assicurato ha nuovamente chiesto aiuto o consulenza per risolvere la sua problematica (VIII);
- sentito il 7 maggio 2012 dal vicecancelliere del TCA, RI 1 ha evidenziato:
" Preciso che con lo scritto 13 novembre 2011 era mia intenzione far presente la mia difficile situazione finanziaria che non mi permetteva di restituire le rendite oggetto dell’ordine di restituzione 7 novembre 2011. Era mia intenzione di chiedere il condono dell’importo da restituire. Non ho contestato né la decisione di soppressione della rendita 25 ottobre 2011 né l’ordine di soppressione in quanto all’origine vi è una mia problematica con l’autorità fiscale di __________. Faccio presente che tale problematica non è ancora terminata.
Anche con lo scritto 28 marzo 2012 ho ribadito la richiesta di un condono in quanto sono convinto di aver percepito in buona fede le rendita AI e di non aver violato alcun obbligo di notifica. (...);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LPTCA il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42);
- l’assicurato, come accennato, nelle more della presente procedura ha precisato che con gli scritti 13 novembre 2011 e 28 marzo 2012 non intendeva in realtà impugnare alcuna decisione amministrativa, ma era sua intenzione unicamente, vista la sua precaria situazione economica, chiedere il condono dell’importo da restituire;
- dovendo essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (cfr. Kieser, ATSG-Kommetar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art. 3 OPGA), la richiesta di condono formulata dinanzi allo scrivente Tribunale deve essere dichiarata irricevibile;
- di conseguenza, gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda di condono dell’assicurato (art. 25 cpv. 1 LPGA);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La richiesta di RI 1 di cui agli scritti 13 novembre 2011 e 28 marzo 2012 è irricevibile.
2. Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda di condono.
3. Le spese per fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti