Raccomandata |
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Incarto n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 2 marzo 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1951, attivo quale elettrauto presso la propria officina, nel gennaio 2010 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito degli esiti da infortunio occorsogli il 4 luglio 2009 (doc. AI 1; doc. 4 e 5 atti LAINF).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici, acquisita la perizia SAM del 31 gennaio 2012 ordinata dall’assicuratore LAINF (__________) ed eseguita un’inchiesta economica per lavoratori indipendenti, con decisione 2 marzo 2012 (preavvisata il 26 settembre 2011) l’Ufficio AI ha riconosciuto una rendita intera (grado d’invalidità dell’80%) dal 1° luglio 2010 ridotta a metà rendita (grado d’invalidità del 53%) dal 1° marzo 2011 in avanti.
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite del proprio rappresentante, ha interposto il presente ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita intera con effetto dal 1° luglio 2009. Sostanzialmente, fondandosi su documentazione medica già prodotta in sede amministrativa, contesta la valutazione peritale relativa alla residua capacità lavorativa, nonché le ripercussioni economiche accertate dall’Ufficio AI. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo. Contestualmente il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
1.5. Con scritti 14 maggio e 24 maggio 2012 l’assicurato ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la riduzione della rendita intera a mezza, con effetto dal 1° marzo 2011, è corretta.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Nel caso in esame, dal punto di vista medico l'Ufficio AI ha fatto riferimento alla perizia multidisciplinare esperita dal SAM per conto dell’assicuratore LAINF.
Dal referto, datato 31 gennaio 2011 (doc. AI 36), risulta che i periti hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura ortopedica (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
Stato dopo lesione traumatica della mano ds. il 04.07.2009.
Stato dopo amputazione del V° raggio della mano ds., stato dopo lesione tendinea, nervosa e cutanea del IV° dito della mano ds.
Stato dopo amputazione traumatica del dito medio della mano ds. a livello dell'articolazione interfalangica prossimale.
Stato dopo misure chirurgiche riparatrici.
Episodio depressivo di lieve-media gravità (ICD-10 F32.0). (…)"
(Doc. AI 36/24)
Tenuto conto delle patologie sia ortopediche che psichiatriche, il SAM ha ritenuto il rendimento dell’assicurato nella propria professione ridotto nella misura del 60%, precisando:
" (…)
L'A. può svolgere attività di controllo, di ricezione ed entro certi limiti di preparazione delle strutture elettriche. Può eseguire in maniera limitata certi lavori elettronici, soprattutto con il sostegno di attrezzature modificate o comunque adeguate. Per le operazioni che richiedono forza di prensione manovale richiede l'aiuto di un operaio competente. Entro certi limiti soltanto può supplire nelle manovre che richiedono forza con la mano sinistra. La capacità lavorativa residua, considerando i vari aspetti, attualmente si aggira attorno al 40%. Rimane ancora un certo margine di adattamento per cui verso il 01.03.2011 si può mirare ad una capacità lavorativa residua complessivamente nella misura del 50%. (…)"
(Sottolineatura del redattore; doc. AI 36/25)
I periti hanno tuttavia escluso una residua capacità lavorativa in attività adeguate, poiché dal punto di vista psichico l’assicurato non sarebbe in grado di seguire un’eventuale riqualifica professionale o una nuova professione e la rinuncia alla propria attività lucrativa ed alla propria officina avrebbe un influsso negativo sullo suo stato di salute.
Alla luce degli atti medici e della succitata perizia, l’Ufficio AI ha riassunto i seguenti periodi d’incapacità lavorativa: 100% dal 4 luglio 2009, 80% dal 3 settembre 2009, 60% dal 1° dicembre 2010 e del 50% dal 1° marzo 2011.
L’assicurato contesta la succitata valutazione medico-teorica, sostenendo in particolare un peggioramento della situazione valetudinaria.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logi-che e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 p. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicura-zione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministra-zione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita e convincente perizia del SAM.
Gli specialisti esterni hanno debitamente considerato tutte le affezioni invalidanti di cui l’assicurato è affetto e proceduto, dopo un’attenta analisi dei dati oggetti e soggettivi, ad una convincente valutazione circa la residua capacità lavorativa.
I periti del SAM, tenuto conto delle valutazioni specialistiche, sono giunti ad una conclusione logica, priva di contraddizioni e condivisibile circa una residua capacità lavorativa globale del 40%, aumentabile al 50% dal marzo 2011.
La dettagliata ed approfondita valutazione specialistica, effettuata dopo accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali, non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa portata invalidante delle affezioni diagnosticate o un peggioramento delle stesse rispetto a quanto valutato in sede peritale o comunque elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti del SAM.
Al riguardo, l’assicurato fa riferimento al rapporto 2 novembre 2011 del dr. __________, specialista in chirurgia della mano, il quale ha rilevato:
" La ringrazio di avermi inviato il progetto di assegnazione di una rendita per il succitato paziente. Sono stupito con che precisione di possa definire la rendita AI nella misura del 53%.
A mio avviso, conoscendo il paziente, la sua attività e il danno subito il progetto di assegnazione non è realistico e ritengo che il paziente abbia una capacità lavorativa residua definitiva non superiore al 40%. Qualora si volesse determinare non solo gli aspetti finanziari legati alla perdita di guadagno ma anche i reali aspetti funzionali, prima di una lunga procedura peritale si potrebbe ancora valutare le capacità funzionali residue in un centro professionale." (Doc. AI 49/2)
Come rettamente evidenziato nelle annotazioni 11 gennaio 2012 del SMR (doc. AI 50), le succitate osservazioni “non apportano novità di rilievo dal punto di vista clinico e non modificano pertanto quanto a suo tempo definiti, trattandosi unicamente di una diversa valutazione di una situazione già sufficientemente oggettivata”. Del resto, il dr. __________ non ha spiegato perché dal punto di vista medico le conclusioni del SAM non sono sostenibili.
Va poi ricordato che nel dettagliato rapporto 3 giugno 2010 (recte: 2011) l’ergoterapista, dopo aver proceduto ad un accertamento sul posto di lavoro, ha valutato una capacità lavorativa del 50% a condizione che:
" (…)
- il ritmo di lavoro del Signor RI 1 viene adattato: non deve lavorare 8 ore di fila nella stessa attività o magari non tutti giorni. Se non il braccio destro si stanca in modo tale che richiede un intervento ergo terapico regolare almeno 2x/mese.
- la destrezza della mano sinistra migliora ulteriormente: deve continuare a portare sempre di più le attività che richiedono forza e le attività di manipolazioni fine dalla mano destra alla mano sinistra.
- che per le attività di smontaggio/montaggio può contare sull'aiuto di un collega.
- che può usare una pinza schiaccia capofili adattata: (vedere allegato). (…)" (Doc. AI 37/6)
Condizioni che, a mente del TCA, richiamato l’obbligo di ridurre il danno che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), sono esigibili.
Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia del SAM, il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dal marzo 2011 l'assicurato è abile al 50% nella propria attività.
In questo contesto, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
2.8. Dal punto di vista economico, l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi, giungendo ad un grado d’invalidità del 53%, Il calcolo è stato esposto nella decisione contestata:
" (…)
Al fine di meglio chiarire concretamente l'impatto delle conseguenze del danno alla salute per rapporto all'adempimento di un'attività ritenuta perlomeno adeguata, il caso è stato sottoposto all'esame del nostro Servizio ispettorato.
Esaminata la documentazione contabile relativa all'attività indipendente il nostro ispettore ritiene che nel caso specifico la perdita economica imputabile al danna alla salute è causata dal costo relativo all'assunzione di personale sostitutivo. Tale costo a decorrere da marzo 2011 ammonta a Fr. 37'101.--.
In assenza del danno alla salute nell'esercizio dell'abituale attività lavorativa lei avrebbe invece potuto conseguire un reddito annuo pari a Fr. 69'532 per l'anno 2010.
Se confrontiamo il costo relativo alla perdita economica causata dal danno alla salute con il reddito da valido, otteniamo un grado AI pari al 53% (da marzo 2011). Si puntualizza che in precedenza il grado d'incapacità lavorativa medico-teorica corrisponde all'incapacità di guadagno." (Doc. AI 42/2)
Quanto al reddito da valido di fr. 69'532.--, dall’inchiesta economica 16 agosto 2011 risulta che l’ispettore ha rettamente preso in considerazione la media dei redditi dal 2005 al 2008 conseguiti senza il danno alla salute (doc. AI 40). Infatti, ai fini della determinazione del reddito da valido di un indipendente, la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute (cfr. AJP 1999 p. 484 e confermata in STFA I 686/03 del 29 ottobre 2004; cfr fra le tante, STCA 32.2010.111 dell’11 ottobre 2010 consid. 2.7.3).
Per quanto riguarda il reddito da invalido, in assenza di dati fiscali rappresentativi successivi al 2009, l’ispettore ha dedotto dai succitati fr. 69'532.-- i costi imputabili al danno alla salute di fr. 37'101.-- (corrispondenti all’assunzione di un operaio al 50%), per giungere ad un reddito da invalido di fr. 32'431.--.
Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 53% (69'532 - 32'431 x100 : 69'532), percentuale che corrisponde alla residua capacità lavorativa valutata dal SAM (cfr. consid. 2.5).
Visto quanto sopra, la riduzione della rendita intera, riconosciuta dal 1° luglio 2010 (dopo un anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), a metà rendita dal 1° marzo 2011, come da perizia SAM, risulta essere corretta.
Ne consegue che la decisione contestata va confermata ed il ricorso respinto.
2.9. L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 conia. 4a, 372 conia. 5b e riferimenti). Va da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato in causa.
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità ed il ricorrente non ha apportato validi elementi atti a contraddire o a mettere in dubbio la valutazione medica. Lo stesso discorso vale anche per quel che concerne la valutazione economica.
In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti