Raccomandata |
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Incarto n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 2 marzo 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1964, capo officina presso una carrozzeria d’auto, è stato posto al beneficio di una mezza rendita dal 1° novembre 1997 (cfr. decisione 24 febbraio 1997 in doc. AI 17, per le motivazioni cfr. doc. AI 12).
La rendita è stata confermata con comunicazione 26 maggio 1999 essendo lo stato valetudinario rimasto invariato (doc. AI 29).
A seguito di una domanda di revisione inoltrata dall’assicura- to, esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione formale 24 giugno 2003 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione non essendo subentrato un aggravamento delle condizioni di salute. Dopo la ricezione dell’opposizione e dopo l’espletamento di una perizia neurologica esperita il 6 aprile 2005, con decisione su opposizione 3 maggio 2005 l’amministrazione ha confermato la reiezione della domanda di revisione (doc. AI 84). La decisione è cresciuta in giudicato.
La mezza rendita è stata nuovamente confermata con comunicazione 26 marzo 2007 (doc. AI 95).
1.2. Nel marzo 2010 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio un’ulteriore procedura di revisione (doc. AI 101).
Accertate come invariate le condizioni di salute, l’amministrazione ha eseguito un’inchiesta economica dal cui rapporto 2 novembre 2011 è risultato un aumento della capacità al guadagno. Essendo risultato il nuovo grado d’invalidità inferiore al 40%, con decisione 2 marzo 2012 (preavvisata il 23 dicembre 2011), l’amministrazione ha soppresso la rendita, togliendo contestualmente l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 131).
1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, insorge al TCA postulandone l’annullamento e chiedendo di continuare a beneficiare di una rendita intera (recte: mezza rendita), anche dopo la revisione. In sostanza ritiene essere subentrato un peggioramento delle proprie condizioni di salute, contestando anche il calcolo dell’invalidità operato dall’Ufficio AI.
L’insorgente chiede inoltre che venga ripristinato l’effetto sospensivo al ricorso.
1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della valutazione medica ed economica di cui alla decisione contestata.
1.5. Con decreto 4 giugno 2012 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo.
1.6. Il 5 giugno 2012 l’insorgente ha inoltrato ulteriore documentazione di natura economica (VIII). Su richiesta del TCA, il 20 giugno 2012 l’amministrazione ha presentato le sue osservazioni al riguardo (X).
1.7. In data 25 settembre 2012 il TCA ha formulato delle domande all’Ufficio AI (XII), ricevendone risposta l’8 ottobre 2012 (doc. XIII). Con scritto 19 ottobre 2012 l’assicurata ha preso posizione in merito al citato accertamento (XV).
1.8. Infine, questa Corte ha svolto un accertamento presso l’UT di __________ (XVII), la cui risposta datata 13 dicembre 2012 è stata inviata alle parti per una presa di posizione. Le osservazioni del ricorrente sono del 7 gennaio 2013 (XX), quelle dall’Ufficio AI dell’8 gennaio 2013 (XXI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. In lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha rettamente soppresso la mezza rendita di cui RI 1 beneficia dal 1° novembre 1997.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Va infine ricordato che l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1). Solo i due terzi dell’importo che supera questo limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita (cpv. 2 cpv. 2; capoverso abolito con effetto dal 1° gennaio 2012 a seguito della 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure).
2.5. Nel caso in esame, rettamente l’Ufficio AI ha ritenuto dal punto di vista medico non vi è stata alcuna modifica delle condizioni di salute dell’assicurato.
Il ricorrente fa riferimento al rapporto 5 giugno 2010 del suo medico curante all’Ufficio AI, il quale, diagnosticata un’emi- crania severa e l’assunzione di 4 triptani alla settimana, sarebbe inabile al 75% in qualsiasi attività e questo dal 30 luglio 2001 (doc. AI 103).
Nelle annotazioni 28 febbraio 2012 il SMR ha correttamente ritenuto che da tale documento, come dagli altri atti medici, “risulta uno stato di salute stazionario rispetto alla valutazione peritale 2005. Non risultano nuove valutazioni specialistiche, non risulta un aumento dell’assunzione di medicamenti…” (doc. Ai 130). Infatti, la valutazione circa la capacità lavorativa contenuta nel citato rapporto 5 giugno 2010 era stata già espressa dal curante nel suo rapporto 1° aprile 2002 (doc. AI 40), posto a fondamento della prima domanda di revisione (cfr. consid. 1.1) conclusasi con la decisione su opposizione 3 maggio 2005 (cresciuta in giudicato) in cui l’assicurato, sulla base della perizia del dr. __________, non era stato ritenuto inabile al 75% ma abile al 55% in qualsiasi attività (cfr. doc. AI 82).
L’insorgente non ha tuttavia prodotto atti medici atti a modificare la valutazione medica operata dall’Ufficio AI. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Del resto, nella fattispecie in esame durante l’inchiesta economica 2 novembre 2011, di cui si parlerà nel prossimo considerando, l’ispettore ha accertato che:
" (…)
Dal profilo lavorativo pratico il signor RI 1, conferma una situazione stabilizzata ormai da anni. L'impegno viene riferito in varie mansioni, da quelle direttive di contatto clienti, fornitori per pezzi di ricambio, lavori amministrativi, telefoni, direttive ai dipendenti, ecc, a quelle esecutive di appoggio a quest'ultimi.
Il danno alla salute, come già rilevato a suo tempo, non incide tanto su mansioni specifiche del lavoro ma limita l'interessato nei momenti di crisi rispettivamente subito dopo, come segnalato al p.to 1 del rapporto (lamentele rispettivamente, attestazioni medica).
Ciò comporta quindi un rendimento diminuito in seno all'espletamento delle varie mansioni. (…)" (sottolineatura del redattore; doc. AI 102/3).
2.6. Dal lato economico, raccolta la necessaria documentazione, l’Ufficio AI, come detto, ha proceduto ad un’inchiesta economica. L’ispettore ha accertato: che l’assicurato dal 2006 è socio-gerente con diritto di firma individuale della __________ (attività di carrozzeria, garage-officina di riparazioni autovetture) mentre sua moglie è socio gerente senza diritto di firma (in passato l’azienda era una ditta individuale intestata alla moglie); che il capitale sociale di fr. 20'000.-- è ripartito tra gli oramai ex coniugi nella ragione di 50% ciascuno; che l’attività aziendale è “portata avanti” unicamente dall’assicurato (dal 2002 ex moglie non lavora più). L’incaricato ha poi accertato che l’utile aziendale è stato oggetto di riprese da parte dell’autorità fiscale (UTPG).
Sulla base della documentazione economica, l’ispettore ha allestito la seguente tabella indicante il reddito da attività lucrativa da imputare all’assicurato (doc. AI 120/4):
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Dati - Anni |
2010 |
2009 |
2008 |
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Salario |
Fr. 37'120.-- |
Fr. 33'600.-- |
Fr. 33'600.-- |
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Perdite aziendali dichiarate |
- Fr. 7'803.-- |
- Fr. 10'550.-- |
- Fr. 12'251.-- |
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Ripresa UTPG |
manca |
Fr. 38'874.-- |
Fr. 22'251.-- |
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Tassaz. UTPG-utile |
manca |
Fr. 28'324.-- |
Fr. 10'000.-- |
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Quota parte del 50% dell'utile aziendale attribuibile all'ass.to |
manca |
Fr. 14'162.-- |
Fr. 5'000.-- |
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Totale reddito attribuibile all'assicurato |
manca |
Fr. 47'762.-- |
Fr. 38'600.-- |
Costatato che all’epoca dell’assegnazione della rendita (1995), come risulta dal conto individuale, l’assicurato percepiva un reddito (salario) di fr. 25'329.-- e che nel 2009 ha conseguito fr. 47'762.--, tenuto conto di un aumento di guadagno di fr. 22'433.--, l’amministrazione ha determinato il reddito da invalido computabile ex art. 31 cpv. 2 LAI (cfr. consid. 2.4) in fr. 39'284.--. Raffrontando il salario ipotetico da valido di fr. 57'261 con il reddito da invalido citato è risultato un grado d’invalidità del 31%. Da qui la soppressione della rendita.
L’insorgente contesta i redditi di riferimento considerati dall’amministrazione.
2.7. Va ricordato che la rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo lo stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b), ciò che in concreto l’Ufficio AI ha fatto, concludendo, nonostante lo stato di salute invariato, per un aumento della capacità di guadagno dell’assicurato.
Altresì va ricordato che per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nel caso concreto l’amministrazione ha preso il 1995 quale anno di riferimento per accertare un motivo di revisione, mentre, come visto, l’ultima decisione di rendita cresciuta in giudicato è quella (su opposizione) del 3 maggio 2005, allorquando l’interessato era già attivo nella citata __________. Per questo motivo, con scritto 25 settembre 2012 il TCA ha chiesto all’Ufficio AI “ Qual è il rilevante cambiamento dal punto di visto economico - rispetto alla situazione presente al momento della decisione su opposizione 3 maggio 2005 - giustificante la revisione della rendita?” (XII), ricevendo la seguente risposta:
" (…)
Come risulta dalla comunicazione 8 ottobre 2012 (qui di seguito allegata) dell'ispettore AI __________, da un raffronto tra i redditi da invalido conseguiti dall'assicurato nel 2005 e nel 2009 risulta che RI 1 ha beneficiato sia di un aumento progressivo del salario conseguito (cfr. distinta salari, qui di seguito allegata) che di un miglioramento della redditività aziendale (cfr. comunicazione 5 ottobre 2010 e tabella riassuntiva dell'utile aziendale della medesima data, qui di seguito allegate). Il titolare dell'inchiesta indipendenti ha infatti stabilito che il guadagno imputabile dell'assicurato è passato da CHF 30'000.- nel 2005 e CHF 47'762.- nel 2009, ciò che comporta un grado di invalidità del 28.67%. (…)"
(doc. XIII)
In queste circostanze, essendo il miglioramento del reddito superiore ai fr. 1'500.-- (art. 31 cpv. 1 LAI; cfr. consid. 2.4), il motivo per avviare una revisione va confermato.
2.8. Occorre ora verificare la determinazione del grado d’invalidi-tà.
2.8.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.
Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 p. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 p. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 p. 30; RAMI 1993 no. U 168 p. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 p. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Nel caso in esame, l’amministrazione ha tenuto in considerazione un reddito di fr. 57'662.--, corrispondente al salario di fr. 48'000.-- che l’assicurato percepiva nel 1994, prima del danno alla salute (cfr. questionario del datore di lavoro del 16 settembre 1996; doc. AI 11) aggiornato al 2009 (cfr. tabella di calcolo in doc. 117).
Al riguardo, l’insorgente sostiene che l’Ufficio AI non ha tenuto conto delle sue competenze professionali, dell’esperienza maturata che gli avrebbero permesso di percepire un salario maggiore, senza tuttavia aver specificato, come la succitata giurisprudenza impone, gli indizi o gli elementi concreti che permettono di ritenere un salario da valido maggiore di quello preso in considerazione dall’amministrazione. Né del resto, al momento della prima decisione di rendita l’assicurato non ha fatto valere nulla di simile, motivo per cui la richiesta va disattesa (a tal riguardo cfr. Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, marginale 600, p. 160; sulla revisione della rendita per modifica del reddito da valido, circostanza non applicabile al caso in esame, cfr. Müller, op. cit., n. 593 ss, pp. 159 ss.).
2.8.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Nella fattispecie concreta, benché l’assicurato dal 2002 risulti formalmente dipendente dalla più volte citata società, l’amministrazione lo ha di fatto considerato come indipendente, aggiungendo allo stipendio percepito dalla __________ la quota parte del 50% sull’utile della società, oggetto di una ripresa fiscale.
In effetti, alla domanda posta dal TCA sul motivo del succitato calcolo, nel rapporto 8 ottobre 2012 l’ispettore ha risposto che:
" (…)
Come risulta dall'estratto del registro di commercio, il signor RI 1 condivide con la ex-moglie il capitale sociale della __________, in ragione del 50% dal 2002. Dal novembre 2006 è gerente e detiene il diritto di firma individuale.
Nel caso in questione ho quindi ritenuto di poter considerare anche gli utili aziendali nella misura della sua quota parte di azioni, in quanto l'interessato nel caso concreto, riunisce nella sua persona le funzioni di azionista e gerente dell'impresa.
Ho reputato pertanto che non ci si possa basare unicamente sui salari aziendali, in quanto quale azionista di una persona giuridica divenuto allo stesso tempo organo ed impiegato, dispone fondamentalmente della libertà di organizzare il proprio lavoro uguale a quella di cui beneficia un indipendente ed egli dispone di una grande libertà nell'apprezzamento del suo salario."
(sottolineatura del redattore; doc. XIII/1)
Va al riguardo fatto presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in cui la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3° con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, dei figlio o di parenti stretti (STF I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010).
In questo contesto va fatto presente, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 8 gennaio 2013, che il marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2013, prevede che “l'amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; cfr. 8C_898/2010)” (cfr. anche STF 8C_346 del 24 agosto 2012 consid. 4.3).
Nella fattispecie concreta l’insorgente contesta la determinazione del reddito da invalido per quel che concerne la parte dell’utile aziendale fiscalmente definito:
" (…)
Inoltre, è certamente contestata la valutazione effettuata dall'Ufficio AI che considera l'utile ripreso dal fisco, come se fosse un utile concreto. I risultati aziendali, dunque, non possono essere considerati, senza approfondimenti, e differenziazioni alla stregua di un reddito dell'assicurato tanto più che non si tratta di utile concreto, ma di utile ripreso dal fisco i cui parametri di valutazione rispondono ad altri criteri rispetto a quelli utilizzati dall'Ufficio AI. La rettifica dell'utile da parte del fisco è stata così motivata: "rettifica utile lordo in base ai coefficienti d'esperienza validi per aziende del ramo". Situazioni evidentemente ben distinte rispetto a quelle dell'assicurato in cui non vi è un titolare e responsabile spesso assente dal posto di lavoro per motivi di salute. Tenuto conto dello stato di salute del signor RI 1 è evidente che la sua azienda non potrà mai avere quell'efficienza che altre ditte meglio organizzate-strutturate, riescono ad avere. L'Ufficio AI avrebbe, quindi, dovuto procedere anche ad un raffronto dell'azienda del signor RI 1 con aziende del ramo dove il titolare e responsabile non è affetto da danni alla salute (...)" (doc. I)
In primo luogo va detto che la scelta dell’Ufficio AI di determinare il reddito invalido prendendo in considerazione il salario dell’assicurato ed il 50% del reddito aziendale della __________ (in merito cfr. STF 9C_144/2009 del 16 dicembre 2009 consid. 3, 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 consid. 2.1.2 concernenti salariati ed azionisti unici di una società anonima), metodo di calcolo rimasto incontestato, va confermata visto che in casu l’applicazione (analogica) del metodo straordinario previsto per gli indipendenti (cfr. DTF 104 v 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1 e pl. 257 consid. 2b) non è possibile poiché prima del danno alla salute l’interessato non era (ancora) socio gerente della “sua” società.
Premesso quanto sopra, in data 11 dicembre 2012 questo TCA si è rivolto al tassatore dell’assicurato presso il competente Ufficio circondariale di tassazione, chiedendo: di indicare il reddito da attività dipendente secondo le notifiche di tassazioni dal 2006 (anno in cui l’insorgente è stato iscritto a RC in qualità di socio e gerente) al 2011 (quest’ultima se disponibile), cresciute in giudicato; l’utile aziendale della __________, tassato negli anni 2006-2011, con anche l’utile dichiarato dalla società. Infine, gli è stato chiesto di “indicare se al contribuente è stato imposto un reddito proveniente dagli utili della succitata società, di cui egli è socio gerente, con il relativo importo. Nel caso negativo, di spiegare il motivo per cui non vi è stata una simile imposizione” (XVII).
Questa è la risposta:
" Reddito da attività dipendente RI 1:
2006 Fr. 30'325.-
2007 Fr. 28'185.-
2008 Fr. 30'235.-
2009 Fr. 30'727.-
2010 Fr. 30'306.-
2011 Fr. 28'485.- * * non è ancora stato svolto l'accertamento
Utile netto della __________:
Utile dichiarato Utile accertato Motivo correzioni fiscali
2006 - 12'244.- 0.- Adeguamento utile lordo
2007 - 21'053.- 12'000.- Adeguamento utile lordo
2008 - 12'251.- 10'000.- Adeguamento utile lordo
2009 - 10'550.- 28'324.- Adeguamento utile lordo
2010 - 7'803.- 20'000.- Adeguamento utile lordo +
vantaggi economici
2011 - 10'710.- 10'000.- * Adeguamento utili lordo +
vantaggi economici
* La tassazione 2011 non è ancora cresciuta in giudicato.
Le comunico inoltre che non è mai stato imposto un reddito proveniente dagli utili della società. I vantaggi goduti nell'anno 2010 non sono stati ripresi nella partita personale del signor RI 1 in quanto la stessa era già cresciuta in giudicato al momento della definizione degli elementi imponibili in sede di tassazione della società." (doc. XVIII)
Rispetto agli utili aziendali presi in considerazione dall’Ufficio AI – da ultimo riassunti nello scritto 5 ottobre 2012 dell’ispet- tore (doc. XIII) – vi sono sostanziali differenze unicamente per quello che concerne i redditi da dipendente (per il 2010 la differenza è di fr. 7'000.--; cfr. tabella in consid. 2.6) fiscalmente imposti rispetto a quelli registrati nel conto individuale dell’assicurato secondo le distinte salariali (cfr. doc. AI 116 per gli anni 2008-2011). Secondo la giurisprudenza, generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel conto individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 conisd. 2.2.1.). Non avendo l’insorgente eccepito nulla in merito ai redditi da attività lucrativa definiti dall’Ufficio AI, fanno stato le relative iscrizioni nel conto individuale: 2005 – 2007: fr. 30'000.--; 2008: fr. 32'502.--; 2009: 33'600; 2010: 37'120; 2011: 30'000.--.
In merito alla ripresa dell’utile aziendale, va fatto presente che le notifiche di tassazione relative alla __________ non sono state contestate. Nulla muta al riguardo la motivazione addotta dall’insorgente: “Varrà inoltre la pena indicare che il signor RI 1 non ha mai presentato reclamo contro le notifiche di tassazione della Sagl, in quanto ha purtroppo consegnato le stesse al suo fiscalista oramai scaduti i termini per la contestazione” (osservazioni 7 gennaio 2013; XX).
L’insorgente, come visto sopra, sostiene che la ripresa fiscale dell’utile aziendale non tiene conto dell’effettivo impedimento nello svolgimento dell’attività lucrativa a causa del danno alla salute di cui egli è portatore. Ora, in primo luogo va ricordata l’ampia libertà di gestione ed organizzazione che il ricorrente gode all’interno della “sua” società, così come accertato dall’incaricato durante l’inchiesta economica del 2 novembre 2011 (doc. AI 120) e ribadito nelle succitato passaggio delle osservazioni 8 ottobre 2012. Quest’ultimo – conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, che stabilisce che l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61) – può pertanto intraprendere diverse ragionevoli misure per “ovviare” agli impedimenti dovuti alla sua invalidità. Tant’è che, nonostante le perdite dichiarate, il suo salario è costantemente aumentato – eccezion fatta per il 2011 ridotto ai livelli del 2007 – indizio che permette di ritenere come la contrazione dell’utile sia dovuta non a motivi di salute ma piuttosto a ragioni economiche.
Per questi motivi, alla tabella riassuntiva esposta nelle osservazioni 5 ottobre 2012 dall’ispettore AI va prestata adesione:
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Anni |
Salario AVS |
UL Sagl Tassato |
Quota-parte UL |
Guadano totale dell'ass.to |
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2010 |
37'120.-- |
20'000.-- |
10'000.-- |
47'120.-- |
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2009 |
33'600.-- |
28'324.-- |
14'162.-- |
47'762.-- |
|
2008 |
32'502.-- |
10'000.-- |
5'000.-- |
37'502.-- |
|
2007 |
30'000.-- |
12'000.-- |
6'000.-- |
36'000.-- |
|
2006 |
30'000.-- |
0.-- |
0.-- |
30'000.-- |
|
2005 |
30'000.-- |
0.-- |
0.-- |
30'000.-- |
(doc. XIII/4)
In queste circostanze, la proposta dell’assicurato di procedere anche ad un raffronto della __________ con aziende del ramo dove il titolare e responsabile non è affetto da danni alla salute non è necessaria. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8.3. Per determinare il grado d’invalidità l’Ufficio AI ha preso in considerazione i redditi del 2009, visto che al momento dell’emanazione della decisione impugnata, che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), non erano disponibili i dati aziendali del 2010 che del 2011.
Tenendo conto anche dei dati reddituali del 2010, nel frattempo divenuti definitivi (contrariamente a quelli del 2011), il risultato non cambia in quanto l’assicurato non ha comunque (più) diritto alla rendita stante il seguente calcolo: reddito da valido di fr. 57'662 (dato aggiornato al 2010; cfr. doc. 117) paragonato ad un reddito da invalido di fr. 47'120 (guadagno totale dell’assicurato secondo la tabella del 5 ottobre 2012) con conseguente grado d’invalidità del 18% (57'662 – 47'120 x 100: 57'662).
Del resto, per pura ipotesi di lavoro, volendo tener conto in via analogica della modalità di calcolo del reddito previste per gli indipendenti – la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute (cfr. AJP 1999 p. 484; cfr fra le tante, STCA 32.2010.111 dell’11 ottobre 2010 consid. 2.7.3) – il risultato finale rimane invariato. Infatti, prendendo in considerazione la media dei guadagni totali dal 2008 al 2010 [(37'502.-- + 47'762.-- + 47'120.-- : 3], il reddito da invalido corrisponderebbe a fr. 44'128.--, mentre il grado d’invalidità risulterebbe essere del 23% (57'662 – 44'128 x 100: 57'662).
Infine, va detto che, come giustamente rilevato in sede di risposta di causa, dal 1° gennaio 2012 l’art. 31 cpv. 2 LAI è stato abolito (cfr. consid. 2.4). Ne consegue che, contrariamente a quanto fatto in sede di decisione impugnata, ai fini della revisione il nuovo reddito lavorativo va integralmente computato e non solo i due terzi dell’importo che superano i 1500 franchi. Nemmeno l’applicazione, errata, dell’art. 31 cpv. 2 LAI, ha consentito all’assicurato di poter continuare a beneficiare della rendita.
Concludendo, visto quanto sopra, la soppressione della rendita è giustificata. Il ricorso dev’essere pertanto respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese di giustizia di fr. 500.-- sono a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti