Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.96

 

cr/sc

Lugano

13 dicembre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 aprile 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 7 marzo 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1964, allora attivo in qualità di muratore, in data 1° febbraio 1988 ha presentato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti, adducendo, quale danno alla salute, “tolta via la milza; braccio sinistro rotto (gomito)” (doc. 1/1-6).

 

                                         Con decisione del 1° gennaio 1990, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 1987 al 30 novembre 1990 (doc. 13/1-9).

 

                               1.2.   In data 4 marzo 2010, l’assicurato, da ultimo attivo in qualità di responsabile del personale di spedizione presso il Centro logistico di __________, ha presentato all’Ufficio AI una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti, motivata da “atopia, allergia, asma allergica; acalasia, stato da diverse dilatazioni e interventi di funduplicato, disturbi cronici”, presenti dal 1993 e peggiorati nel 2009 (doc. 38/1-9).

 

                                         Esperiti glia accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 18 novembre 2010, l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, rilevando come l’assicurato non presenti un’affezione invalidante ai sensi della legge AI (doc. 64).                                       

                                         A seguito delle osservazioni presentate dall’assicurato, per il tramite del suo medico curante, dr.ssa __________, contro tale progetto di decisione - facendo valere di doversi sottoporre, nel gennaio 2011, ad un nuovo intervento allo stomaco presso l’Ospedale universitario di __________ (doc. 66) e comunicando, in seguito, l’insuccesso di tale intervento e il sopraggiungere nel contempo di una depressione reattiva (doc. 71) – e dopo avere predisposto una perizia psichiatrica a cura del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (doc. 81), l’Ufficio AI, con decisione del 7 marzo 2012, ha confermato il rifiuto delle prestazioni (doc. A5).

 

                               1.3.   Contro la citata decisione amministrativa, l’assicurato, sempre rappresentato dal proprio medico curante, dr.ssa RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA, rilevando che “il paziente è estremamente debilitato dalla patologia, sia sul piano fisico, familiare, lavorativo e sociale, quindi a mio avviso inabile almeno al 50% in qualsiasi attività” (doc. I).

                                        

                                         A seguito del decreto di completazione del 5 aprile 2012 di questo Tribunale (doc. IV), la dr.ssa RA 1, con scritto del 17 aprile 2012, ha contestato la decisione con la quale l’amministrazione ha rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni, chiedendo che il signor RI 1 possa essere posto al beneficio di una rendita di invalidità parziale (doc. V).

                                         Sostanzialmente, la rappresentante ha contestato la decisione dell’amministrazione, criticando il fatto che l’Ufficio AI abbia ritenuto necessario sottoporre l’assicurato ad una valutazione peritale psichiatrica, ma non, come invece sarebbe stato auspicabile, ad un apprezzamento peritale da parte di specialisti in gastroenterologia, alla luce della patologia somatica - l’acalasia - che affligge l’interessato fin dal 1993 (doc. V).

                                     

                                         A tale complemento ricorsuale la dr.ssa RA 1 ha allegato uno scritto dell’assicurato, nel quale il signor RI 1 ha evidenziato che, nonostante i suoi problemi di salute, “non ho mancato giorni di lavoro negli ultimi anni”. Egli ha comunque aggiunto che “le mie giornate sono però diventate sempre più difficili in quanto da più di 4 anni sono costretto a passare la notte in posizione seduta su una poltrona, l’unica posizione che mi permette di superare meglio i miei dolori notturni e evitare il riflusso passando spesso tutta la notte sveglio” (doc. V/1).

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta - dopo avere sottolineato che, come indicato dal dr. __________ del SMR, l’assicurato non ha presentato una inabilità lavorativa prolungata, percependo dal 2009 indennità di disoccupazione per 2 anni e lavorando nuovamente al 100%, malgrado il danno alla salute, dal 1° aprile 2011, come magazziniere, attività compatibile con i suoi limiti funzionali (doc. VIII/bis) - ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. VIII).

 

                               1.5.   In data 21 maggio 2012, la rappresentante dell’assicurato ha ribadito che “il signor RI 1 a fatica riesce a continuare l’attività lavorativa a tempo completo, questo motiva la nostra insistenza alla richiesta di una presa di posizione per un’invalidità parziale” (doc. X).

 

                                         Queste considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XI), per conoscenza.

 

                               1.6.   In corso di causa, il TCA ha interpellato il dr. __________ del SMR, chiedendogli di precisare le ragioni per le quali ha ritenuto necessario sottoporre l’interessato ad un esame peritale in ambito psichiatrico, ma non ad una valutazione peritale di natura somatica, nonostante la diagnosi di acalasia che affligge l’assicurato (doc. XII).

 

                                         Il dr. __________ ha risposto con scritto del 5 ottobre 2012 (doc. XIII/bis), che è stato immediatamente sottoposto alle parti per una presa di posizione.

 

                               1.7.   Con osservazioni del 15 ottobre 2012, l’amministrazione ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, posto che, come indicato dal dr. __________ del SMR, una valutazione peritale non appariva necessaria “dato che i limiti funzionali erano chiari e non vi era influsso sulla capacità lavorativa” (doc. XV).

 

                                         La rappresentante dell’assicurato, dal canto suo, con scritto del 28 novembre 2012, ha comunicato al TCA di non avere particolari osservazioni da presentare, riconfermando quanto già indicato in sede ricorsuale (doc. XVI).

                               1.8.   Il doc. XV e il doc. XVI sono stati trasmessi alla corrispettiva controparte (doc. XVII, XVIII), per conoscenza.

 

                                        

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;  STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                               2.4.   Nel caso in esame, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di rifiuto delle prestazioni sulle valutazioni mediche espresse dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________ del SMR per quanto concerne le affezioni somatiche, mentre, per quanto concerne l’aspetto psichico, sulla valutazione peritale psichiatrica del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS).

 

Nel rapporto medico del 19 luglio 2010, la dr.ssa __________ del SMR, specialista in medicina del lavoro (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), dopo aver posto la diagnosi principale di “acalasia con stato da plurimi interventi dal 1993” e, quali ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “splenectomia post-traumatica dal 1996; atopia con asma allergico” e avere elencato i limiti funzionali dell’assicurato, ha rilevato:

 

"  (…)

La patologia di cui è portatore l’assicurato è presente dal 1993 e con tale patologia l’assicurato ha sempre lavorato fino allo scioglimento del contratto di lavoro.

Si sottolinea che il contratto di lavoro è stato sciolto a far data dal 31.05.2009 e l’assicurato è iscritto alla disoccupazione nella misura completa dal 01.06.2009.” (Doc. 57-2)

 

Nella valutazione medica del 7 dicembre 2011, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva reattiva; acalasia”, ha considerato necessaria una valutazione peritale psichiatrica (doc. 77-1).

                                         L’Ufficio AI ha quindi affidato al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali il mandato di esperire una perizia psichiatrica (dr. __________ / dr. __________).

                                        

                                         Il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 17 gennaio 2012, dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi, hanno evidenziato che l’assicurato non presenta “nessuna patologia psichiatrica, una sintomatologia depressiva o uno stato ansioso clinicamente significativi e tali da compromettere il funzionamento sociale e lavorativo del peritando” (doc. 82-6).

 

                                         Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ e __________hanno quindi considerato l’assicurato totalmente abile al lavoro, dal profilo strettamente psichiatrico, in qualsiasi attività, dato che “il peritando è adeguato sul piano del funzionamento sociale, è dotato di sufficiente intelligenza, è emotivamente equilibrato ed è consapevole dei propri limiti e delle proprie capacità. È inoltre sorretto da validi rapporti familiari e relazionali e non presenta deficit sul piano cognitivo o timico” (doc. 81-6).

 

                                         Gli specialisti del CPAS hanno, infine, rilevato che “da aprile 2011 il peritando è occupato in percentuale completa in un’attività lucrativa che esercita con piena soddisfazione” (doc. 81-6).

 

                                         Nel rapporto finale del 9 febbraio 2012, la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, dopo avere posto le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “acalasia; nessuna patologia psichiatrica”, ha quindi considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro, aggiungendo che “in perizia viene segnalato che l’assicurato da aprile 2011 è occupato in percentuale completa. Non sono state evidenziate patologie psichiatriche in atto né tratti di personalità patologiche. Adeguato per quanto riguarda gli aspetti psichiatrici il funzionamento sociale” (doc. 82/1-3).

 

                               2.5.   In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione di rifiuto delle prestazioni dell’Ufficio AI, trasmettendo il seguente referto del 4 aprile 2012 della dr.ssa RA 1, spec. FMH in medicina generale:

 

"  (…)

Il paziente è estremamente debilitato dalla patologia, sia sul piano fisico, familiare, lavorativo e sociale, quindi a mio avviso inabile almeno al 50% in qualsiasi attività lavorativa.” (Doc. I)

In un successivo scritto del 17 aprile 2012, la dr.ssa RA 1 ha aggiunto:

 

"  (…)

Nel frattempo ho preso atto della documentazione menzionata dall’Ufficio AI nella loro lettera del 7.3.2012 pertinente alla valutazione peritale presso il Servizio medico regionale, valutazione da me richiesta e ottenuta. Prendo atto con piacere che il signor RI 1 non presenta alcuna patologia psichiatrica, patologia che per fortuna non affligge il signor RI 1 e non è mai stata menzionata nella richiesta di invalidità.

 

Purtroppo la patologia che motiva la richiesta di un’invalidità parziale è stata definita dal perito come diagnosi senza ripercussione sulla capacità di lavoro.

L’acalasia presente dal 1993 che ha necessitato svariati interventi procura al paziente non un semplice reflusso ma un regurgito di cibo costante e persistente dopo i pasti, patologia che lo obbliga a non potersi sdraiare da anni, lo stesso passa le notti camminando per ore afflitto da dolori epigastrici esofagei, crampi esofagei che non gli permettono assolutamente un riposo adeguato.

Avremmo desiderato una valutazione da specialisti di gastroenterologia per poter chiarire l’impatto della patologia sulla vita del paziente.” (Doc. V)  

                                     

Nelle annotazioni del 25 aprile 2012, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

 

"  Richiesta 2.2010 per IL dal 1.6.2009

 

Assicurato attivo quale responsabile logistica licenziato per il 31.5.2009 per motivi economici, segue periodo di disoccupazione per  2 anni (dichiarato abile al 100%), da aprile 2011 lavora presso impresa di __________ quale magazziniere al 100%

 

Diagnosi:   acalasia recidivante, diagnosi 1993

-          stato dopo cardiotomia laparascopica e emifundoplicatio 1997

-          miotomia secondo haller il 31.7.2001

-          gastroscopia con dilatazione il 6.12.2010

 

                  probabile asma stagionale (pollini)

                  stato dopo frattura gomito sinistro e rottura milza 1986 (__________, rendita 25%)

 

Dr.ssa RA 1: IL 50% da 6.2009

 

Intervento tempestivo, progetto di decisione del 18.11.2010 di rifiuto di rendita in assenza di patologia invalidante.

 

Curante indica insorgenza di problematica depressiva reattiva.

 

Segue perizia psichiatrica centro peritale il 17.1.2012: nessuna patologia psichiatrica.

 

Decisione del 7.3.2012: nessuna garanzia per rendita

Ricorso:

 

Certificato dr.ssa RA 1 del 4.4.2012 attestante IL 50% per qualsiasi attività

 

Aggiornamento datore di lavoro. Assicurato impiegato al 100% dall’1.4.2011 presso la __________ di __________.

 

Valutazione:

L’assicurato presenta quali danni alla salute uno stato dopo frattura gomito sinistro dopo infortunio del 1986 ed un’acalasia, acalasia presente dal 1993 secondo la documentazione a disposizione.

Malgrado il danno alla salute l’assicurato non ha presentato una inabilità lavorativa prolungata, percependo dal 2009 l’indennità di disoccupazione per 2 anni e lavorando nuovamente dall’1.4.2011 al 100% presso il nuovo datore di lavoro.

Di regola, l’acalasia è compatibile con un’attività lavorativa regolare, limiti funzionali sono: non dover sollevare o trasportare pesi importanti, non lavori in posizione accovacciata, da evitare pure lavori a turni, auspicabile una pausa pranzo prolungata. L’attuale attività di magazziniere è compatibile con i limiti funzionali e non danneggia lo stato di salute dell’assicurato.”

(Doc. VIII/bis)

 

Con scritto del 21 maggio 2012, la curante dell’assicurato ha rilevato che “il signor RI 1 a fatica riesce a continuare l’attività lavorativa a tempo completo, questo motiva la nostra insistenza alla richiesta di una presa di posizione per invalidità parziale” (doc. X).

                                     

                               2.6.   Pendente causa, il TCA ha chiesto al dr. __________ del SMR di spiegare le ragioni “per le quali ha ritenuto necessario sottoporre l’assicurato “unicamente” ad una valutazione peritale di natura psichiatrica e non anche di tipo somatico, posto che, tra le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, ha Lei stesso indicato anche la diagnosi, non di origine psichiatrica, di acalasia” (doc. XII).

 

                                         Nelle annotazioni del 5 ottobre 2012, il dr. __________ del SMR ha risposto:

 

"  Le eventuali limitazioni organiche dettate dall’acalasia erano già state prese in considerazione dalla Collega dr.ssa __________; nel suo rapporto medico del 19 luglio 2010 ella concluse che tale patologia non aveva influsso sullo stato funzionale.

Ciò venne ancora ribadito dal dr. __________ il 25 aprile 2012.

Il fatto che l’intervento di stend successivamente non abbia avuto successo, non ha peggiorato lo stato funzionale organico, ma ha portato l’Assicurato a sviluppare una sindrome depressiva reattiva che abbiamo approfondito mediante valutazione psichiatrica.

Dunque non era necessaria una valutazione peritale, dato che i limiti funzionali erano chiari e non vi era influsso sulla CL.

Nella mia valutazione SMR del 7 dicembre 2011 avrei dovuto porre più correttamente l’acalasia nella diagnosi senza influsso sulla CL. Si è trattato di una distrazione.” (Doc. XIII/bis)

 

Con scritto del 28 novembre 2012, la dr.ssa RA 1 ha indicato di non avere particolari osservazioni da presentare riguardo alla risposta fornita dal dr. __________ del SMR (doc. XVI).

 

                               2.7.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

 

                                         In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

 

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

                                         Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr., tra le tante, STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2; 9C_781/2011 del 14 maggio 2012; 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 5.1 con riferimenti).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.8.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione della dr.ssa __________ e del dr. __________ del SMR e dagli specialisti del CPAS, poi confermate dalla dr.ssa __________ del SMR, sulle quali si fonda la decisione di rifiuto delle prestazioni.

                                        

                                         Dal profilo psichico, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), nel rapporto peritale del 17 gennaio 2012, il dr. __________ e il dr. __________ del CPAS hanno escluso che l’assicurato presenti una sintomatologia psichica clinicamente significativa e tale da compromettere il suo funzionamento sociale e lavorativo, ritenendolo pertanto pienamente abile al lavoro (doc. 82-6).

 

                                         Questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, che, del resto, non sono state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche attestanti delle patologie psichiatriche maggiormente invalidanti.

 

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Quanto agli aspetti somatici, nel rapporto medico del 19 luglio 2010, la dr.ssa __________ del SMR ha ritenuto che la diagnosi di acalasia, che affligge l’interessato fin dal 1993, non abbia delle ripercussioni sulla sua capacità lavorativa (doc. 57-2). Il medico del SMR ha sottolineato, a comprova del proprio parere, che nonostante l’acalasia, l’assicurato ha sempre lavorato nella misura del 100% e, una volta sciolto, a far tempo dal 31 maggio 2009, il contratto di lavoro per motivi estranei al danno alla salute (trasferimento magazzino in Svizzera interna), egli si è iscritto alla disoccupazione a partire dal 1° giugno 2009 dichiarandosi abile al lavoro al 100% (doc. 57-2).

 

                                         La valutazione della dr.ssa __________ è poi stata ribadita dalla dr.ssa __________ del SMR nel rapporto medico finale del 9 febbraio 2012, nel quale il medico del SMR ha nuovamente ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100%, evidenziando che a partire dal mese di aprile 2011 l’interessato è occupato nella misura del 100% (doc. 82-3).

 

                                         Analoga conclusione risulta, poi, dalle annotazioni del 25 aprile 2012, nelle quali il dr. __________ del SMR ha ribadito che, nonostante l’acalasia presente dal 1993, l’assicurato ha sempre lavorato nella misura del 100%, percependo poi, dal 2009, per due anni le indennità di disoccupazione e lavorando nuovamente nella misura del 100%, a partire dal 1° aprile 2011, quale magazziniere, attività rispettosa delle limitazioni funzionali dell’interessato (doc. VIII/bis). Il dr. __________ del SMR ha precisato che “di regola l’acalasia è compatibile con un’attività lavorativa regolare”, rispettosa di determinati limiti funzionali (doc. VIII/bis).

                                        

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni alle quali sono giunti i medici del SMR a proposito di una piena capacità lavorativa dell’assicurato, nonostante l’acalasia che lo affligge dal 1993, che non sono state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

                                         Se da una parte, infatti, la curante ha attestato un’inabilità lavorativa del 50% a causa delle ripercussioni dell’acalasia sullo stato di salute dell’interessato (doc. I, V), d’altra parte questo Tribunale rileva che la stessa dr.ssa RA 1, nella presa di posizione del 21 maggio 2012, ha riconosciuto che l’assicurato continua a lavorare, seppure a fatica, nella misura del 100% (doc. X).

                                        

                                         Inoltre, il TCA rileva che nonostante l’indicazione della dr.ssa RA 1 di una “pessima qualità di vita” dell’assicurato dopo l’insuccesso dell’intervento di stend effettuato a __________ (doc. 71-1), nel rapporto medico all’attenzione dell’AI del 19 settembre 2011, il dr. __________, della Klinik für Gastroenterologie & Hepatologie dell’Universitätsspital di __________, ha indicato di non potersi esprimere in merito ad una presunta inabilità lavorativa, rilevando tuttavia, per esperienza, che di regola le persone affette da acalasia riescono a svolgere un’attività lavorativa regolare, usufruendo di una pausa pranzo più lunga (cfr. doc. 75-3, nel quale ha indicato che :“Meiner Erfahrung nach können Patienten mit Achalasie arbeiten, aber sie sind dringend auf längere Mittagspausen (aufgrund eingeschränkter, länger daurender Nahrungszufuhr) angewiesen”).

Tale conclusione, come ricordato in precedenza, è stata ribadita dal dr. __________ del SMR, il quale ha affermato che, di regola, l’acalasia è compatibile con un’attività lavorativa rispettosa di determinati limiti funzionali e con una auspicabile pausa pranzo prolungata (doc. VIII/bis).

 

                                         Il TCA ha inoltre appurato, in corso di causa, che l’indicazione dell’acalasia quale patologia con influsso sulla capacità lavorativa, riportata nella valutazione SMR del 7 dicembre 2011 dal dr. __________, è dovuta ad una “distrazione”, come precisato dallo stesso dr. __________ su richiesta di questo Tribunale. Il medico del SMR ha spiegato che la stessa avrebbe dovuto “più correttamente” figurare tra le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, aggiungendo che “non era necessaria una valutazione peritale dato che i limiti funzionali erano chiari e non vi era influsso sulla capacità lavorativa” (doc. XIII/bis).

                                         Il TCA non ha motivi per mettere in dubbio queste considerazioni del medico del SMR.

                                     

                                         Alla luce di questi elementi, il TCA ritiene quindi che, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, l’assicurato vada considerato pienamente abile al lavoro nella propria attività.

 

                                         Quanto all’indicazione fornita dalla dr.ssa RA 1 nello scritto del 21 maggio 2012 in merito al fatto che l’assicurato “a fatica riesce a continuare l’attività lavorativa a tempo completo”, questo Tribunale ricorda che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 7 marzo 2012 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Pertanto, un possibile peggioramento dello stato di salute dell’interessato, che potrebbe comportare una riduzione della sua capacità lavorativa, sarà da valutare nell’ambito di una nuova domanda.

 

                                         Si ricorda infatti al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                                                                               

                                         Pertanto, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è totalmente abile al lavoro.

 

                                         Nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, la sua decisione del 7 marzo 2012 merita piena conferma in questa sede.

                                     

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’assicurato.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti