Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.100

 

LG/sc

Lugano

13 marzo 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2013 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 17 aprile 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1965, attiva quale operaia di fabbrica presso la __________, in data 4 maggio 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per problemi di natura reumatologica (doc. AI 21-1/7).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 12 aprile 2010 ha respinto la richiesta di prestazioni AI essendo il grado d’invalidità del 20% (doc. AI 57-1).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata a quel momento dal __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una mezza rendita d’invalidità dal mese di novembre 2009 (doc. I).

 

                               1.4.   Il TCA, con sentenza 32.2010.118 del 18 ottobre 2010, ha respinto il ricorso e confermato la decisione impugnata sulla base della valutazione del Dr. __________, in ambito LAMal, e del Servizio Medico Regionale (SMR) (doc. AI 80-1).

 

                               1.5.   In data 25 gennaio 2012 RI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti lamentando un peggioramento del proprio stato di salute (doc. AI 98-1/4).

 

                               1.6.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione psichiatrica ad opera del __________, l’UAI con decisione del 17 aprile 2013 (doc. AI 137-1), preavvisata con progetto del 17 dicembre 2012 (doc. AI 133-1), ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità (grado 44%) a partire dal 1° maggio 2012 (sei mesi dopo l’inoltro della richiesta, ex art. 29 cpv.1 LAI).

 

                               1.7.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento del diritto a mezza rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° maggio 2012 (doc. I).

 

                                         La ricorrente ha contestato l’aspetto economico, in particolare l’utilizzo del reddito statistico da invalido in attività adeguate, invece del reddito effettivo dell’assicurata. Secondo l’insorgente l’attività adeguata è unicamente quella esercitata attualmente da RI 1 presso la __________, dove sfrutta completamente la rimanente capacità di lavoro esigibile. Non si deve dunque porre la questione dell’esigibilità del cambiamento di professione, né l’utilizzo dei dati statistici (doc. I).                                    

 

                                         In sede ricorsuale viene comunque contestato anche il calcolo svolto mediante i dati statistici, in particolare il gap salariale determinato dall’amministrazione (doc. I).

 

                                         La rappresentante della ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. II, VI).

 

                               1.8.   In risposta l’UAI ha confermato il calcolo economico svolto. In particolare ha sottolineato che non emergono elementi atti a ritenere l’assicurata impossibilitata a svolgere altre attività adeguate di tipo semplice e ripetitivo. Confermato altresì il calcolo del gap salariale (doc. VII+1).

 

                               1.9.   In data 26 giugno 2013 la RA 1 si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie argomentazioni (doc. IX).

 

                                         Il doc. IX è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita AI dal 1° maggio 2012.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.3.   Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

 

                                         Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

 

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

 

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

                                         Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

                                         Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

 

                               2.4.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                               2.5.   Nel caso in esame l’Ufficio AI ha affidato al __________ il mandato di esperire una perizia psichiatrica (doc. AI 114-1, 116-1).

 

                                         Nel rapporto del 20 luglio 2012 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Episodio depressivo di media gravità (ICD10; F32.1)” con un’inabilità del 50% (da intendersi come riduzione dell’orario di lavoro nell’arco di un’intera giornata), a partire dal mese di gennaio 2011 (inizio della presa a carico da parte del Dr. __________) (doc. AI 116-6).

 

                                         Per quanto riguarda le patologie reumatologiche nel rapporto finale del 27 luglio 2012 del Servizio medico regionale (SMR) sono stati diagnosticati “Esiti da denervazione dell’epicondilo laterale del gomito destro 26.11.2008. Sindrome lombo vertebrale cronica” e fissate le limitazioni fisiche dell’assicurata con capacità lavorativa del 50% (riduzione del rendimento) dal 1° gennaio 2011, sia nell’abituale attività (l’assicurata continua a lavorare presso la __________ al 50%) che in attività adeguate (doc. AI 117-1).

 

                                         Essendo il quadro clinico dell’assicurata incontestato (cfr. doc. AI 129-1, doc. I), è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.                              

 

                               2.6.   Per quel che concerne l’aspetto economico invece, l’amministrazione ha ritenuto che nel caso in esame, in virtù dell’obbligo per gli assicurati di diminuire il danno, non vi sono elementi atti a ritenere l’insorgente impossibilitata a svolgere attività alternative. L’UAI ha quindi preso in considerazione quale reddito da invalido i salari statistici in attività adeguate che conducono ad un grado di invalidità del 49% (doc. VII+1).  

 

                                         L’insorgente ha contestato questa valutazione. In particolare, la rappresentante dell’assicurata non ha ritenuto esigibile un cambio di professione e di conseguenza ha concluso per l’inapplicabilità dei dati statistici relativi alle attività adeguate. A corroborare le proprie argomentazioni ella ha prodotto il rapporto del 13 maggio 2013 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha ritenuto “molto rischioso spingere una donna di 48 anni che presenti tutti questi limiti funzionali ad un cambiamento di lavoro” e paventato un rischio elevato di peggioramento dello stato depressivo (doc. D).

 

                            2.6.1.   Come già accennato nel considerando 2.2., conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 p. 434).

 

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 p. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

 

                                         È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

 

                            2.6.2.   Dal punto di vista medico il Dr. __________, nel rapporto del 20 luglio 2012, ha indicato un’inabilità del 50% (riduzione dell’orario di lavoro nell’arco di un’intera giornata) a partire dal mese di gennaio 2011, senza tuttavia esprimersi sull’esigibilità lavorativa in altre attività. Nel rapporto peritale egli ha precisato che l’assicurata non necessita di un aiuto al collocamento in quanto essa continua a svolgere l’abituale attività (doc. AI 116-6).

 

                                         Il Dr. __________ ha comunque esposto degli importanti limiti funzionali dettati dallo stato depressivo di media gravità e riconducibili ad: “una diminuzione delle risorse energetiche, alla difficoltà nelle relazioni interpersonali, alla tendenza all’isolamento, alla diminuzione di memoria e concentrazione, agli stati d’ansia, ai disturbi del sonno, alla diminuzione della motivazione e dello slancio vitale, all’incapacità di proiettarsi nel futuro, all’ideazione suicidale passiva, ai sentimenti di autosvalutazione, impotenza, rassegnazione, inadeguatezza, vergogna, inutilità e alla diminuzione dell’autostima, all’incapacità di provare piacere nell’attività che normalmente ne procurano e, in generale, alla riduzione della spinta volitiva”  (doc. AI 116-6).

 

                                         Nel primo rapporto del 13 agosto 2012 la consulente in integrazione professionale __________ asseriva che l’assicurata, da quando è giunta nel nostro paese ha sempre lavorato presso lo stesso datore di lavoro. RI 1 non ha mai ottenuto un diploma professionale e la sua attività si può considerare semplice e ripetitiva. “Proprio per questi motivi, si esclude per l’assicurata la possibilità di essere considerata in grado di aumentare la propria capacità di guadagno in altre attività oltre quelle semplici e ripetitive” (doc. AI 118-1).

 

                                         In sede di osservazioni al primo progetto di decisione, poi annullato dall’UAI, la rappresentante dell’assicurata aveva già contestato, sulla base degli importanti limiti funzionali espressi dal Dr. __________, l’esigibilità di un cambiamento di attività (doc. AI 129-1).

 

                                         Nel rapporto del 3 dicembre 2012 la consulente in integrazione professione __________, sebbene ritenesse dubbia e contestabile l’impossibilità di svolgere attività oltre a quella abituale, rilevava che “certo, non si può nascondere che per l’assicurata il posto di lavoro attuale sia da ritenersi soggettivamente il più ideale anche grazie ad un buon rapporto instauratosi con il proprio datore di lavoro. Tuttavia non esistono elementi per poter concludere che l’odierna situazione lavorativa non si possa ripetere in altri contesti professionali” (doc. AI 131-2).

 

                                         La ricorrente ha quindi prodotto il rapporto del 13 maggio 2013 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel quale lo specialista ha, in particolare, indicato quanto segue:

 

" (…)

Ritengo sia molto rischioso spingere una donna di 48 anni che presenti tutti questi limiti funzionali ad un cambiamento di lavoro.

Lavora da oltre 30 anni in questa ditta, conosce bene i colleghi e i datori di lavoro, che nel limite del possibile tengono in considerazione i limiti della Signora.

 

Il rischio di un peggioramento dello stato depressivo in caso di un cambiamento della professione è importante e concreto: l’ansia aumenterebbe, le difficoltà di relazioni interpersonali e la tendenza all’isolamento renderebbero difficoltoso, se non impossibile, un inserimento in un nuovo contesto lavorativo.

I problemi di memoria e concentrazione aumenterebbero le difficoltà ad imparare nuove mansioni.

Tutte queste difficoltà diminuirebbero a loro volta l’autostima e aumenterebbero i sentimenti d’inadeguatezza, vergogna e impotenza. Non posso neppure escludere che l’ideazione suicidale da passiva cambi in attiva e che la paziente possa passare ad un tentatem.

 

Concludo, sottolineando che da un punto di vista psichiatrico, un cambiamento di professione o del posto di lavoro non è assolutamente esigibile.

A mio modo di vedere, è addirittura controindicato e come descritto sopra, metterebbe in pericolo il già molto delicato equilibrio psico-fisico della Signora” (doc. D).

 

                                         L’Ufficio AI non ha tuttavia sottoposto tale referto al Servizio Medico Regionale (SMR), né tantomeno al perito dr. __________, affinché chiarisse se il danno alla salute è tale da non permettere un cambiamento di professione senza pregiudicare le proprie condizioni di salute, limitandosi a rilevare che il referto del Dr. __________ “non propone elementi atti a definire diversamente il caso” (doc. VII+1).

                                        

                                         A mente di questa Corte, viste le conclusioni del Dr. __________, non si può ammettere con la necessaria tranquillità l’esigibilità di un cambiamento di professione da parte dell’assicurata.

 

                                         L’incarto va dunque retrocesso all’amministrazione, affinché proceda ad una nuova valutazione economica, dopo aver interpellato il perito Dr. __________. In particolare andrà chiarito con lo specialista in psichiatria se sono esigibili dall’assicurata altre attività lavorative, sulla base delle limitazioni medico-teoriche, e in secondo luogo con il consulente in integrazione professionale andranno chiarite quali sono queste attività, sulla base del mercato del lavoro accessibile.

 

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

 

                            2.6.3.   Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

 

                                         Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

 

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto gli approfondimenti indicati al consid. 2.6.2.

 

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

 

                             2.7     In data 21 maggio 2013 l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. II, VI).

 

                                    Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

                                         La costante giurisprudenza federale ha stabilito che  l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

 

                            2.8.     Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione del 17 aprile 2013 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.6.2.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 21 maggio 2013.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti