Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.104

 

BS

Lugano

9 agosto 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2013 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 aprile 2013 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

 che

 

                                     -   RI 1, classe 1959, nell’ottobre 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti per una problematica agli occhi (doc. AI 1); 

 

                          -   raccolta la necessaria documentazione medica ed economica, con decisione 24 aprile 2013 (preavvisata il 21 febbraio 2013) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni poiché non è risultata la presenza di un danno alla salute causante un’incapacità lavorativa, precisando che i fattori sociali influenti sullo stato di salute e/o sull’attività lucrativa non sono di natura medica (doc. AI 33);

 

                                     -   contro la succitata decisione l’assicurata ha interposto ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita d’invalidità ed eventualmente la retrocessione all’amministrazione per l’espletamento di ulteriori accertamenti di natura medica. Essa sostiene un peggioramento della vista avvenuto il 15 marzo 2013, come pure l’insorgenza di una problematica alla colonna vertebrale. La ricorrente ha contestualmente chiesto l’esenzione dal pagamento delle spese processuali;  

 

                                     -   con la risposta di causa, l’amministrazione, facendo riferimento alle annotazioni 31 maggio 2013 del SMR che ha esaminato la documentazione medica allegata al ricorso, ha chiesto il rinvio degli atti per esperire ulteriori accertamenti, segnatamente predisporre una valutazione peritale oculistica per definire l’esigibilità lavorativa, richiedere una rapporto al dr. __________ e completare l’istruttoria sul fatto che l’assicurata avrebbe ricevuto in passato una rendita d’invalidità nel suo paese di origine;

 

                                     -   interpellato da questo Tribunale, con scritto 18 luglio 2013 l’insorgente ha chiesto urgentemente di ottenere un patrocinatore d’ufficio, ribadendo le richieste ricorsuali ed allegando ulteriore documentazione medica (VIII);

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

 

                                     -   oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurata;

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;.

 

                                     -   nel caso concreto, dall’esame della documentazione medica prodotta dall’assicurata con il presente ricorso, anche questo TCA concorda con la succitata proposta di rinvio formulata dall’Ufficio AI;

 

                                     -   se nel rapporto 26 novembre 2011 la dr.ssa __________, capo-clinica d’oftalmologia all’Ospedale __________, non aveva riscontrato nell’assicurata, portatrice di una miopia bilaterale elevata con stato dopo membrana sottoretinica, alcuna limitazione alla capacità lavorativa (doc. AI 20/1), dai successivi suoi rapporti 28 febbraio 2013 e 21 maggio 2013 risulta un peggioramento della situazione oftalmologica (doc. A3 e A4). In particolare, nell’ultimo referto la dr.ssa __________, evidenziando come il 3 maggio 2013 sia stata eseguita un’ulteriore iniezione intravitreale con Lucentis, ha rilevato come tale trattamento non riesca a curare al 100% la malattia di base chiedendo espressamente che la sua paziente venga peritata dall’Ufficio AI (doc. A3);

 

                                     -   per quanto concerne la componente reumatologica, l’assicurata ha prodotto il rapporto 22 aprile 2013 del dr. __________, in cura dal 22 marzo al 19 aprile 2013 per una sindrome lombo vertebrale cronica (doc. A7). In questo contesto è pertanto necessario che l’amministrazione si rivolga al succitato specialista in reumatologia, inviandogli il consueto rapporto medico ufficiale da compilare e volto in particolare ad accertare un’eventuale incapacità lavorativa;

 

                                     -   avendo la ricorrente dichiarato durante il primo colloquio con il consulente in integrazione professionale, avvenuto il 9 novembre 2012, di aver ricevuto per 10 anni una rendita d’invalidità in __________ (doc. AI 13-5), rettamente l’amministrazione ritiene necessario di completare in tal senso l’istruttoria;

 

                                     -   nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

                                        

                                     -   nel caso concreto, come visto, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto una perizia oftalmologica e proceda all’accertamento di natura reumatologica,  ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sulle condizioni  dell’assicurata ed ad una valutazione globale della residua capacità lavorativa che tenga conto delle varie patologie di cui soffre, nell’originaria professione di badante ed in attività adeguate, sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362), tenendo inoltre conto degli eventuali rilevanti esiti degli “accertamenti __________”. Una volta terminato gli accertamenti di cui sopra, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto alla rendita, se necessario mediante il consueto raffronto dei redditi, e questo nel rispetto dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr. in  proposito il consid. 2.3);

 

                                     -   l’assicurata ha chiesto di ottenere urgentemente un gratuito patrocinio d’ufficio “… per avere una dignitosa e umana opportunità di essere assistita in tutte le fasi procedurali…” (VII).

 

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 della Lptca, quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.

 

                                         Nel caso in esame, considerato che l’assicurata ha saputo esporre chiaramente le ragioni per cui non condivide la decisione contestata e visto l’esito della presente vertenza, questo TCA non ritiene necessaria in questa sede giudiziaria la designazione di un avvocato d’ufficio; 

 

                                     -   stante quanto sopra, annullata la decisione 24 aprile 2013, il ricorso va accolto e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ai succitati accertamenti, pronunciandosi nuovamente in seguito, mediante emissione di una nuova decisione, sul diritto a prestazioni;

                                        

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §  La decisione 24 aprile 2013 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e renda una nuova decisione.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

      

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti