Raccomandata |
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Incarto n.
FC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 16 maggio 2013 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 nata nel 1982, da ultimo attiva come impiegata delle __________ addetta al recapito, nell’aprile 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni, adducendo gli esiti di un infortunio della circolazione dell’ottobre 2010 nel quale aveva riportato lesioni alla gamba sinistra e alla mano destra (doc. AI 1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 16 maggio 2013 (preavvisata il 1. dicembre 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile.
1.3. Avverso la succitata decisione l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando l’attribuzione di una rendita intera e producendo nuove certificazioni mediche, contestando, in sostanza, la valutazione della capacità lavorativa.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base dell’allegata presa di posizione del medico SMR, ha dato atto che andava riconosciuta una completa inabilità lavorativa in ogni attività dal 4 gennaio 2012 al 16 gennaio 2013 con conseguente riconoscimento di una rendita di invalidità transitoria dal 1. aprile 2012 al 30 aprile 2013. Limitatamente all’attribuzione della rendita transitoria, ha quindi chiesto il parziale accoglimento del ricorso, per il resto invece la conferma della decisione impugnata.
1.5. Con scritti 5, 17 luglio e 27 agosto 2013 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione in relazione ad un secondo infortunio della circolazione avvenuto in data 15 marzo 2013 (VII, XII), in merito alla quale l’Ufficio AI, interpellato il SMR, ha preso posizione con osservazioni del 8 agosto e 10 settembre 2013 (X, XIV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita anche successivamente al 30 aprile 2013, ritenuto che con la risposta di causa l’amministrazione le ha comunque riconosciuto una rendita intera per il periodo dal 1. aprile 2012 al 30 aprile 2013 per un’inabilità lavorativa dal 4 gennaio 2012 al 16 gennaio 2013.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Va inoltre rammentato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TF ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti. D’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno in maniera totalmente indipendente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471).
In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 288ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, l’allora TFA ha stabilito che l'assicuratore contro gli infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che da quello professionale. D’altra parte, gli organi dell'AI non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore contro gli infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
Con sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 l’Alta Corte ha rammentato che se in DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di una valutazione dell’invalidità passata in giudicato nei confronti di un assicuratore contro gli infortuni nel senso che una determinazione differente del grado d’invalidità nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità entrava in linea di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi pertinenti, in DTF 133 V 549 il TF ha precisato la propria giurisprudenza concludendo che la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni non vincola l’assicurazione per l’invalidità ai sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288) e di conseguenza, l’UAI non è legittimato a interporre opposizione, rispettivamente ricorso, contro la decisione, rispettivamente contro la decisione su opposizione, dell’assicuratore contro gli infortuni sulla questione del diritto alla rendita in quanto tale o sul grado d’invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6 p. 553).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/ 04 del 10 gennaio 2006 ; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005). Tali norme sono applicabili anche in caso di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V 264 consid. 6b/dd p. 275 con riferimenti).
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.5. Nel caso in esame, l’assicurata, all’epoca occupata in __________ quale collaboratrice ausiliaria nel servizio recapito con un contratto di lavoro su chiamata, ha subito un infortunio della circolazione il 18 ottobre 2010, riportando ferite al ginocchio sinistro e alla mano destra che hanno necessitato un ricovero ospedaliero e una degenza riabilitativa alla clinica di __________ sino al 3 dicembre 2010 (doc. AI 42-2).
Ricevuta la domanda di prestazioni dell’aprile 2011, l’Ufficio AI ha interpellato la dr.ssa __________, internista curante dell’assicurata, per la quale, poste le diagnosi di “Esiti di osteosintesi piatto tibiale sinistro e V. metacarpo destro”, rilevate difficoltà a camminare, a portare pesi e utilizzare la mano destra, e la necessità di sottoporsi ad un intervento alla mano tramite il dr. __________, ha dichiarato la paziente inabile per il lavoro in __________ precedentemente svolto, attestando comunque un’abilità del 50% “probabilmente” da giugno 2011 (doc. AI 9-3). L’11 maggio 2011 l’assicurata è stata sottoposta al previsto intervento di correzione del difetto alla mano destra con conseguente inabilità lavorativa attestata sino al mese di giugno 2011 (doc. AI 15, 82 e 86).
L’Ufficio AI ha pure proceduto a richiamare gli atti dalla __________ che aveva assunto il caso in relazione all’incidente dell’ottobre 2010.
Dagli stessi emerge che l’assicurata è stata visitata dal dr. __________, chirurgo ortopedico medico __________ della __________A, il quale, rilevato come le indagini radiologiche avessero evidenziato un’ottima riposizione dopo osteosintesi del piatto tibiale mediale e laterale e quindi un consolidamento della frattura alla gamba e per la mano infortunata un recupero completo della funzione, il 7 luglio 2011, ha concluso:
" “(…)
DIAGNOSI
Stato da caduta con la motocicletta e frattura del piatto tibiale mediale e laterale a sinistra e frattura sottocapitata del V metacarpo a destra come pure schiacciamento del polpastrello al V dito a destra.
Stato da osteosintesi del piatto tibiale mediale e laterale a sinistra e osteosintesi con filo di Kirschner del V metacarpo destro il 26.10.2010.
Stato da rimozione del filo di Kirschner il 22.12.2010.
Stato da correzione del polpastrello al V dito della mano destra l'11.5.2011.
VALUTAZIONE
L'evoluzione è abbastanza favorevole, vi è ancora però un modico deficit di riabilitazione, in modo particolare l'estensione non è completa.
Probabilmente dopo la rimozione del materiale di osteosintesi si potrebbe insistere ancora un po' sull'estensione alfine di raggiungere l'estensione completa del ginocchio sinistro.
Inoltre vi è ancora una modica atrofia muscolare per cui consiglio la frequentazione regolare di una palestra. Per il V dito nessuna terapia particolare da proporre.
E improbabile che l'assicurata possa riprendere il lavoro nella professione assicurata alla __________ per cui bisognerebbe procedere ad una riqualifica. Vengono in data odierna stabiliti i limiti funzionali alfine di permettere all'assicurazione Invalidità di intervenire in questo senso.
L'assicurata idealmente deve esercitare una professione in cui possa alternare in modo regolare la posizione seduta e la posizione in piedi, non deve camminare per lunghi tragitti, non deve camminare su terreno sconnesso, non deve assumere in modo regolare la posizione accovacciata e può alzare al massimo pesi dell'ordine della quindicina di chilogrammi.
Nel frattempo, inabile al lavoro al 100% in qualità di addetta al recapito.
Abile al lavoro al 100% in una professione che rispetti I limiti appena elencati.” (Doc. AI 87)
Alla luce degli atti __________, nel rapporto finale 10 agosto 2011 il medico SMR dr. __________, chirurgo, ha concluso che il caso sarebbe stato rivalutato a 4 mesi dai previsti interventi per una sospetta lesione ai legamenti del ginocchio (doc. AI 22).
In occasione della visita medica di chiusura del 9 novembre 2011, il dr. __________, confermate le note diagnosi, ha rilevato:
" 5. Apprezzamento
(…)
Reperti soggettivi:
l'assicurata lamenta ancora qualche dolore a riposo e meteo-dipendente a livello del ginocchio sinistro, inoltre i dolori peggiorano agli sforzi. Riesce a camminare per mezz'ora senza particolari problemi, riesce a fare le scale di casa (2 piani) senza particolari problemi. Al V dito lamenta una certa ipersensibilità al freddo.
Oggettivamente in data odierna, a parte la modica atrofia del polpastrello del V dito a livello della mano sinistra, lo status è blando e la funzione è normale.
Per quanto attiene al ginocchio, vi sono ancora difficoltà nell'accovacciarsi e nell'inginocchiarsi, inoltre modico deficit di estensione (5°), ginocchio comunque stabile, persiste una minima atrofia della muscolatura della coscia.
Proposte diagnostiche e terapeutiche:
al momento nessuna terapia particolare da proporre. L'assicurata non ha ulteriori appuntamenti previsti. Si può comunque procedere, in caso di reale fastidio, alla rimozione del materiale di osteosintesi, non mi aspetto comunque un significativo miglioramento delle capacità funzionali, per cui la situazione medica può essere considerata stabilizzata.
Aspetti medico-assicurativi:
in data odierna si procede alla definizione dell'esigibilità del lavoro, questa viene discussa con l'assicurata, che si dichiara completamente d'accordo.
Esigibilità del lavoro:
l'assicurata non ha limiti nel sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, può spesso sollevare e portare pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25, mai più pesi superiori ai 25 kg.
L'assicurata non ha limiti nel sollevare pesi fino a 5 kg oltre l'altezza del petto e può molto spesso sollevare pesi superiori ai 5 kg oltre l'altezza del petto. L'assicurata non ha limitazioni nell'uso di attrezzi leggeri di precisione, può spesso maneggiare attrezzi di media entità, non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, la rotazione manuale non è impedita. L'assicurata non ha limitazioni nell'effettuare lavori al di sopra della testa, non ha limitazioni nell'effettuare la rotazione del tronco e non ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, essa può spesso assumere la posizione in piedi e Inclinata in avanti, di rado la posizione inginocchiata e di rado effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata non ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta di lunga durata, può spesso assumere la posizione in piedi di lunga durata
L'assicurata non ha limitazioni nel camminare fino a 50 metri, può spesso camminare oltre 50 metri, talvolta per lunghi tragitti, può di rado camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale e talvolta salire le scale a pioli.
Per quanto all'indennità per menomazione all'integrità,
lo stato attuale del ginocchio al massimo paragonabile a quello che si può
avere in caso di gonartrosi di entità lieve ed è suscettibile di un ulteriore miglioramento
della mobilità dopo la rimozione del materiale di osteosintesi, per cui al momento
non sussiste il diritto ad una IMI. Un peggioramento futuro non può essere
previsto con sufficiente sicurezza per assegnare già sin d'ora una indennità.
Comunque, qualora l'assicurata dovesse sottoporsi alla rimozione del materiale
di osteosintesi, si procederà alcuni mesi dopo l'intervento a nuova valutazione
in __________.” (doc. AI 96)
Avendo quindi la __________ deciso di sospendere le prestazioni con effetto dal 1. dicembre 2011 (doc. AI 94), l’Ufficio AI, interpellato il consulente professionale (per il quale, vista un’abilità completa in un’attività lavorativa adeguata a decorrere dal 30 giugno 2011, il conseguente discapito economico era del 11%, doc. AI 32), con progetto di decisione del 1. dicembre 2011, ha rifiutato la domanda di prestazioni in assenza di un’invalidità di grado pensionabile (doc. AI 33-2).
Con lettera all’assicurata e all’AI del 29 dicembre 2011, la __________ ha comunicato di aver rivalutato il caso e di aver deciso di continuare a versare le prestazioni anche successivamente al 1. dicembre 2011, in attesa del previsto intervento di asportazione del materiale di osteosintesi (doc. AI 35), poi effettuato il 4 gennaio 2012 (doc. AI 99). In sede di visita medica __________ del 24 maggio 2012, il dr. __________ ha concluso che, vista la necessità di effettuare ulteriori chiarimenti (secondo parere ed eventualmente un’artroscopia), l’inabilità lavorativa completa andava mantenuta (doc. AI 108).
Per conto della __________, l’assicurata è quindi stata peritata dal servizio di chirurgia dell’__________, che, con rapporto 25 giugno 2012, ha concluso:
" (…)
Valutazione:
La paziente presenta ancora una dolenzia alla deambulazione, soprattutto salendo e scendendo le scale. Clinicamente la palpazione del legamento collaterale mediale è dolente con una leggera instabilità. I test meniscali sono positivi medialmente. La Risonanza magnetica ha messo In evidenza una lesione del legamento collaterale mediale e una lesione del corno posteriore le menisco mediale. Tenuto conto della situazione, ritengo opportuna una valutazione ortopedica in vista di una possibile artroscopia del ginocchio che penso giustificata in una paziente con esiti trauma severo del ginocchio sinistro. La paziente mi detto che avrà una valutazione specialistica a __________ verso metà agosto, Aspettando questa valutazione, rivedrò la paziente a fine agosto. (doc. AI 111)
Il 7 agosto 2012 l’assicurata si è sottoposta ad una visita di secondo parere presso la __________ di __________, il cui referto è stato valutato dai sanitari della __________ (doc. AI 114). È pure stata effettuata una TAC al ginocchio il 24 ottobre 2012 (doc. AI 118) e, quindi, una valutazione del dr. __________ dell’__________, il quale il 7 gennaio 2013 ha concluso:
" (…)
Avete sistemato la frattura con un'osteosintesi per la quale l'asportazione di mezzi di sintesi è stata già realizzata.
L'obbiettivo di questo incontro è quello di valutare un'eventuale artroscopia per trattare i dolori residui che la pz descrive al carico in sede prevalentemente antro-mediale e anche anteriore in sede sotto rotulea. Più raramente ci sono dei dolori in sede post-laterale. All'esame clinico non si osserva né versamento né lassità patologica. Vi è un'ipotrofia diffusa del quadricipite senza particolare problema all'attivazione volontaria dei differenti capi muscolari.
Vi è una situazione di cassetto anteriore a 90° di forma spontanea, senza come sopra elencato lassità patologica.
Questo fatto provoca una situazione di patella Baja. La flesso/estensione è di 130-15-0° (1450-0° a dx).
La valutazione radiologica nonché tramite RM e dl TAC del ginocchio documenta un'irregolarità di tipo artrosico delle spine tibiali senza Indizio di problematica di sinechia capsulare né corpi liberi. Non vi è patologia meniscale da segnalare.
Ho parlato con la pz sulla problematica del suo ginocchio e informato che secondo il mio parere non vi è indicazione per una revisione artroscopica.
Dal punto di vista terapeutico, non vedo provvedimento a mia portata, suscettibile di migliorare il quadro clinico di forma rilevante e con ragionevole plausibilità. Rimango naturalmente a disposizione per ulteriori Informazioni al bisogno
(doc. AI 121)
A seguito di tali accertamenti, in sede di visita __________ del 17 gennaio 2013, la __________, confermate le diagnosi poste in occasione della visita del 9 novembre 2011, ha concluso:
" (…)
5. Apprezzamento
Dichiarazioni soggettive dell'assicurata:
l'assicurata lamenta ancora dolori in parte a riposo e in parte meteodipendenti. A livello del ginocchio sinistro, i dolori sono localizzati soprattutto in zona peri-rotulea. Riesce a camminare per circa 3/4 d'ora facendo almeno 2 km.
Reperti oggettivamente:
oggettivamente persiste una difficoltà nell'accovacciarsi e nell'inginocchiarsi, persiste il modico deficit di estensione al ginocchio sinistro e la modica atrofia muscolare, il ginocchio risulta come essere stabile, al momento le cartilagini articolari sono conservate.
Proposte diagnostiche e terapeutiche:
sulla scorta dei vari esami specialistici non vi sono ulteriori proposte terapeutiche atte a migliorare con sufficiente sicurezza lo stato dell'assicurata per cui in data odierna lo stato può essere di nuovo considerato stabilizzato.
Aspetti medico-assicurativi:
lo stato dell'assicurata è praticamente sovrapponibile a quanto valutato in occasione della visita medico__________ effettuata l'11.11.2011 per cui l'esigibilità del lavoro espressa non deve essere modificata. Visti i problemi peri-rotulei persistenti vi è però un danno permanente che deve essere quantificato e valutato come simile a quello che può esserci in caso di artrosi femoro-patellare di entità da lieve a media. Al momento invece non vi sono chiari segni per un'artrosi femoro-tibiale per cui a questo livello non si può concedere una indennità per menomazione dell'integrità. I problemi peri-rotulei quantificati in data odierna non sono comunque suscettibili di modificare l'esigibilità del lavoro espressa nel novembre 2011 in quanto già allora si erano limitate fortemente le azioni e le funzioni che mettevano fortemente sotto pressione l'articolazione femoro-rotulea (poteva e può inginocchiarsi di rado e poteva e può effettuare di rado la flessione delle ginocchia). L'IMI verrà quantificata a mezzo di apprezzamento separato. (doc. AI 122)
Alla luce di queste conclusioni l’Ufficio AI, nuovamente interpellato il consulente professionale (il quale ha determinato una conseguente perdita di guadagno del 18%, doc. AI 42), con la decisione contestata del 16 maggio 2013 ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenendo giustificato il riconoscimento di una totale incapacità di lavoro in ogni attività dal 18 ottobre 2010 al 29 giugno 2011, mentre che in seguito, pur persistendo una totale inabilità nella professione esercitata in __________, bisognava ammettere una completa capacità lavorativa in attività adeguate. Mediante raffronto dei redditi ha quindi stabilito un grado di invalidità del 18% dal 30 giugno 2011 e, quindi, respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 52).
Col ricorso l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica e meglio un certificato della dr.__________ del 10 giugno 2013 attestante:
" la paziente tuttora presenta difficoltà ad accovacciarsi ed inginocchiarsi, fatica ad estendere il ginocchio e se sforza o cammina più veloce o più a lungo ha dolori. Per questo ritengo che sia ancora giustificata un'inabilità lavorativa almeno al 50 % per gli esiti dell'infortunio, considerando che comunque molti lavori le sono preclusi.
Inoltre attualmente è da considerare ulteriormente inabile al 50 % per la situazione psicologica in cui si trova: è ansiosa e depressa perché non può condurre la vita come prima dell'incidente ed è preoccupata per il suo futuro(è stata anche licenziata).
Chiedo quindi una vostra rivalutazione del caso. Resto in attesa di una risposta in merito.” (doc. E)
È stato inoltre versato agli atti un rapporto 17 gennaio 2013 della __________ dal quale emerge che l’assicuratore infortuni, preso atto dell’avvenuta asportazione del materiale di osteosintesi avvenuta nel gennaio 2012, ha ritenuto la situazione nuovamente stabilizzata con esigibilità lavorativa e relative limitazioni sovrapponibili a quelle attestate nel consulto del 9 novembre 2011 (doc. C).
Valutata tale documentazione, richiesta anche una presa di posizione dal SMR, l’Ufficio AI ha ammesso un’inabilità lavorativa dal 4 gennaio 2012 al 16 gennaio 2013 in relazione all’intervento di asportazione del materiale di osteosintesi e, quindi, deciso di attribuire una rendita di invalidità transitoria dal 1. aprile 2012 al 30 aprile 2013. Per il resto, secondo l’amministrazione non era desumibile una sostanziale modifica rispetto alla valutazione __________ del 17 gennaio 2013, l’addotta problematica psicologica non essendo sufficientemente sostanziata e comprovata (IV).
La ricorrente ha inoltre prodotto documenti in riferimento ad un nuovo incidente della circolazione avvenuto il 15 marzo 2013, in relazione al quale la __________ ha riconosciuto un’inabilità lavorativa dal momento dell’infortunio al 19 maggio 2013 (doc. F, X/2). In proposito il medico SMR ha osservato che dall’infortunio era derivata una limitazione della capacità lavorativa limitatamente al periodo dal 15 marzo al 19 maggio 2013 (doc. X). È pervenuto infine anche un certificato del dr. __________, internista, del 2 agosto 2013 concludente:
" In conclusione: mi trovo di fronte ad una giovane donna, la quale soffre dia fisicamente che psicologicamente dei postumi dell’infortunio stradale dell’ottobre 2010. Su questa sofferenza si sovrappongono i postumi subacuti del colpo di frusta del 15.3.2013. Sia fisicamente (50%) che psicologicamente (50%) vi è un’incapacità lavorativa” (doc. I)
In proposito il medico SMR ha osservato che da tale rapporto non risultavano “patologie extrainfortunistiche con influsso sulla CL” (doc. XIV/1).
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungs-echt, 2010, ad art. 28a, p. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).
2.7. Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che a dipendenza delle conseguenze dell’infortunio patito nell’ottobre 2010 e, quindi, delle lesioni subite al ginocchio sinistro e alla mano destra, era giustificato riconoscere un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 18 ottobre 2010 alla fine di giugno 2011, ritenuto tuttavia che in seguito l’assicurata andava ritenuta inabile nell’attività di addetta al servizio recapito __________, ma pienamente idonea in un lavoro leggero rispettoso delle limitazioni indicate dal perito della __________. Preso atto nel corso della presente procedura ricorsuale del fatto che l’assicurata si è sottoposta, il 4 gennaio 2012, ad un intervento di rimozione del materiale di osteosintesi e della relativa inabilità al lavoro per un anno ammessa dalla __________, l’amministrazione ha pure riconosciuto una completa incapacità lavorativa nel periodo dal 4 gennaio 2012 al 16 gennaio 2013 (doc. IV).
In effetti, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale), questo Tribunale non intravede ragioni per mettere in dubbio le dettagliate, approfondite e convincenti valutazioni del medico specialista della __________ dr. __________(chirurgo ortopedico) fatte poi proprie dal medico SMR dr. __________ (chirurgo). Essi hanno in effetti debitamente considerato e approfondito tutte le affezioni invalidanti di cui l’assicurata è portatrice ed hanno proceduto, dopo un’attenta analisi dei dati oggettivi e soggettivi, ad una convincente valutazione circa la residua capacità lavorativa, giungendo ad una conclusione univoca. Sulla base di tali accertamenti, se a seguito dell’incidente va confermata un’inabilità lavorativa completa nella precedente attività di addetta al recapito __________, dal luglio 2011 deve essere ammessa un’abilità completa in un’attività leggera adeguata (fatto salvo il periodo dal gennaio 2012 al gennaio 2013 nel quale va riconosciuta un’inabilità in ogni attività a seguito dell’intervento di rimozione del materiale di osteosintesi).
In effetti, il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, ha approfonditamente esaminato il caso procedendo ad una prima visita il 30 giugno 2011 (rapporto del 7 luglio 2011) nell’ambi-to della quale, esaminata tutta la documentazione e visitato l’interessata, poste le diagnosi di “Stato da caduta con la motocicletta e frattura del piatto tibiale mediale e laterale a sinistra e frattura sottocapitata del V metacarpo a destra come pure schiacciamento del polpastrello al V dito a destra, stato da osteosintesi del piatto tibiale mediale e laterale a sinistra e osteosintesi e stato da correzione del polpastrello al V dito della mano destra”, ha concluso che l’evoluzione poteva essere considerata abbastanza favorevole, con un residuo di deficit di riabilitazione, migliorabile probabilmente con la rimozione del materiale di osteosintesi e l’esecuzione di fisioterapia. Per quanto riguarda la capacità lavorativa, il medico __________ ha concluso che l’assicurata era da considerare inabile nella professione svolta di addetta al recapito __________, ma, dal mese di luglio 2011, abile completamente in un’attività leggera rispettosa dei seguenti limiti funzionali: la possibilità di alternare in modo regolare la posizione seduta e la posizione in piedi evitando quella accovacciata, evitare di camminare per lunghi tragitti o su terreno sconnesso e il sollevamento di pesi superiori ai 15 kg (Doc. AI 87).
Dette conclusioni sono state nella sostanza confermate (con l’accordo dell’interessata) in occasione della nuova visita effettuata il 9 novembre 2011, nella quale il dr. __________, dopo aver tenuto conto anche della sospetta lesione dei legamenti crociati che si era procurata l’assicurata nell’agosto 2011, ha comunque rilevato un miglioramento della situazione rispetto al luglio 2011 sia dal punto di vista dei reperti soggettivi (l’assicurata lamentava ora solo qualche dolore a riposo e meteo-dipendente al ginocchio e riusciva a camminare per mezz'ora e fare le scale senza particolari problemi) che di quelli oggettivi (persisteva la modica atrofia del polpastrello del V dito a livello della mano sinistra, e qualche limitazione a livello del ginocchio), prova ne era tra l’altro che l’assicurata non eseguiva più alcuna terapia particolare. Riservata la possibilità per l’assicurata di procedere alla rimozione del materiale di osteosintesi, per ottenere un ulteriore miglioramento della mobilità, lo specialista ha considerato la situazione medica come stabilizzata (doc. AI 96, cfr. sopra consid. 2.5).
Essendo stato in seguito effettuato l’intervento di rimozione del materiale di osteosintesi il 4 gennaio 2012 (doc. AI 101), e l’assicurata avendo auspicato di sottoporsi ad un secondo parere, la __________ ha temporaneamente tenuto aperto il caso (doc. AI 35).
Anche gli accertamenti predisposti in seguito, segnatamente una valutazione da parte dei sanitari del servizio di chirurgia dell’__________ (rapporto 25 giugno 2012 doc. AI 111), di quelli della __________ di __________ e una TAC al ginocchio in data 24 ottobre 2012 non hanno portato ad una valutazione diversa del caso (doc. AI 114, 118). Il dr. __________ dell’EOC, nel suo parere del 7 gennaio 2013, esclusa la presenza di versamento o lassità patologica, o patologia al menisco, ha in effetti individuato unicamente un'irregolarità di tipo artrosico delle spine tibiali senza indizio di problematica di sinechia capsulare né corpi liberi, escludendo quindi l’indicazione per una revisione artroscopia (doc. AI 120; cfr. consid. 2.5).
Sulla base di tali più recenti e approfonditi accertamenti, il medico __________, in sede di nuova visita __________ del 17 gennaio 2013, ha quindi ritenuto la situazione nuovamente stabilizzata e, quindi, sostanzialmente confermato il quadro stabilito nella visita del 9 novembre 2011 con reperti oggettivi di una modica difficoltà nell'accovacciarsi e nell'inginocchiarsi, modico deficit di estensione al ginocchio sinistro e modica atrofia muscolare, in ginocchio comunque stabile con cartilagini articolari conservate. Pienamente confermate anche le conclusioni in punto alla capacità lavorativa e, quindi, fatta salva l’inabilità completa da riconoscere per il periodo dal gennaio 2012 al gennaio 2013 (a seguito dell’intervento di asportazione del materiale di sintesi), una totale abilità in attività lavorative adatte e rispettose delle limitazioni elencate (doc. AI 122).
Questo Tribunale deve attribuire alle valutazioni del medico __________ (e dal medico SMR che le ha fatte proprie) pieno valore probante conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6), giacché egli è giunto a conclusioni logiche dopo aver esaminato approfonditamente i punti litigiosi importanti e in piena conoscenza dell’incarto.
Inoltre, la dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non è stata validamente smentita da altra documentazione medico-specialistica convincente attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate.
In particolare il certificato della curante dr. __________ prodotto col ricorso non fornisce elementi sufficienti per distanziarsi dalle predette conclusioni. Come rettamente evidenziato dal medico SMR dr. __________, in effetti, per quel che concerne il lato somatico, lo stesso è stato adeguatamente considerato dal medico __________ e dal certificato della curante non risultano elementi che permettano di dedurre una sostanziale modifica rispetto alla valutazione del dr. __________ del 17 gennaio 2013 o consentano di scostarsi dalla stessa. Del resto, la curante trae differenti conclusioni in punto alla capacità lavorativa senza tuttavia minimamente confrontarsi con quelle del medico della __________ (doc. IV/bis).
Per quanto concerne invece l’evocata problematica psicologica/psichiatrica, va detto che la stessa non era finora mai stata menzionata. Inoltre, a ragione il medico SMR sottolinea che il rapporto della curante non contiene né una diagnosi precisa né dati clinici che possano giustificare la presenza di un’affezione psichiatrica rilevante e con influsso sulla capacità lavorativa (IVbis).
Ricordata la dianzi citata giurisprudenza in materia di valutazione da parte dei medici curanti (consid. 2.5), la differente valutazione della curante in punto alla residua esigibilità lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni dell’ammi-nistrazione che si fondano, come detto, su concordanti pareri specialistici più dettagliati e convincenti.
L’insorgente ha inoltre prodotto documenti in riferimento ad un nuovo incidente della circolazione avvenuto il 15 marzo 2013 nel quale avrebbe riportato una “distorsione cervicale lombare” o colpo di frusta (doc. F). La __________ ha riconosciuto un’inabilità lavorativa dal momento dell’infortunio al 19 maggio 2013 (doc. X/2). In proposito il medico SMR ha osservato con pertinenza che dall’infortunio era derivata una limitazione della capacità lavorativa limitata nel tempo, dal 15 marzo al 19 maggio 2013 (doc. X) e, quindi, inferiore ai tre mesi previsti dall’art. 88a cpv. 2 OAI (cfr. al consid. 2.4).
A tale conclusione va prestata adesione, ritenuto come nessun atto medico all’inserto permetta di dedurre che da questo secondo infortunio la ricorrente abbia riportato conseguenze invalidanti di rilievo e durature.
Dalle conclusioni dell’amministrazione del resto non è possibile scostarsi nemmeno sulla base della succinta certificazione del 2 agosto 2013 del dr. __________, internista (e quindi non specialista nelle materie che qui interessano, segnatamente chirurgia ortopedica o eventualmente psichiatria; doc. I). Come osservato dal medico SMR dr. __________, il dr. __________ si limita a riportare l’anamnesi e ribadire le note diagnosi postinfortunistiche con una conclusione di parziale (50%) inabilità lavorativa, senza tuttavia fornire elementi che non siano già stati debitamente valutati dai medici __________ o SMR o indicare le ragioni per le quali le sue conclusioni si discostano da quelle tratte dai medici precedentemente consultati. Quanto poi all’addotta sofferenza psicologica, nemmeno il dr. __________ pone una diagnosi precisa; inoltre egli non motiva minimamente i motivi per i quali dette problematiche potrebbero influire sulla capacità lavorativa della paziente (doc. I, XIV/1).
In proposito va del resto osservato che pur non misconoscendo la possibile situazione di disagio in cui versa l’assicurata a seguito delle sequele dell’infortunio patito nell’ottobre 2010, va nondimeno sottolineato che, per quanto riguarda l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, l’Alta Corte ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 128), estremi che manifestamente non sono dati nel caso in esame.
In realtà nel suo ricorso l’assicurata contesta le conclusioni dell’amministrazione senza tuttavia confrontarsi con le conclusioni degli specialisti nè del resto apportare, come detto, elementi sufficienti e idonei a precisare in cosa consisterebbe la pretesa maggiore inabilità rispetto a quella accertata. In sintesi la ricorrente non fa valer alcuna argomentazione che consenta a questa Corte di dipartirsi dalle conclusioni tratte dal medico della __________ e, quindi, dal medico SMR, le quali risultano coerenti e prive di contraddizioni né fa valere l’esistenza di altre affezioni che non siano già state vagliate.
In conclusione, non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo le valutazioni effettuate dal medico __________ (e SMR) e prima della decisione contestata del 16 maggio 2013 (la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005; C 43/00 del 30 settembre 2002), a ragione l’Ufficio AI, sulla base anche del parere del SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. le STFA 9C-9/2010 e I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.5), e richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha ritenuto che successivamente all’infortunio dell’ottobre 2010, da luglio 2011 la ricorrente sia da considerare inabile nella sua attività di addetta al servizio recapito __________, ma abile in misura completa in un’attività leggera adeguata, fatto salvo il periodo dal 4 gennaio 2012 al gennaio 2013 in cui va riconosciuta un’inabilità completa.
D’altra parte, va ricordato all’insorgente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Già si è detto che la ricorrente non ha prodotto documentazione medica o fornito elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare inattendibili le conclusioni tratte dai medici specialisti interpellati dall’amministrazione.
2.8. Riguardo alla determinazione del grado d’invalidità, aspetto rimasto incontestato, l’Ufficio AI, sulla base del rapporto 31 gennaio 2013 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 42), dopo aver accertato che l’assicurata, sprovvista di un diploma professionale specifico e già impiegata come venditrice (doc. AI 12-2), al momento dell’infortunio era da poco (dal 1. ottobre 2010) attiva come collaboratrice ausiliaria nel settore del recapito __________ con un contratto di lavoro su chiamata, ha rettamente quantificato il salario da valida computando il reddito che l’assicurata avrebbe percepito quale “collaboratrice ausiliaria nel servizio recapito” nel 2011 pari a fr. 59’514.--.
In merito al calcolo del reddito ipotetico da invalida, conformemente alla giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata, l’amministrazione l’ha stabilito computando il reddito statistico conseguibile nel 2011 in un’attività semplice e ripetitiva, pari a fr. 53'358.--, utilizzando i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori, in un’attività semplice e ripetitiva, nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.).
L’Ufficio AI ha poi tenuto conto di una riduzione del reddito per circostanze personali (segnatamente per la necessità di effettuare lavori leggeri) dell’8% determinando in tal modo un reddito da invalida di fr. 49'089.-- (cfr. doc. AI 42/1 e 52). In relazione a tale riduzione operata sul reddito statistico, deve essere osservato che la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia del 26 agosto 2013, 9C-179/2013; cfr. anche STCA 32.2012.265 del 11 giugno 2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale. In concreto dunque, ritenuto che l’Ufficio AI ha considerato un fattore di riduzione (attività leggera) nella misura dell’8%, per quanto esposto, la riduzione dovrebbe ammontare al 10% con un conseguente reddito da invalida di fr. 48'022.-- (53'358.--meno il 10%).
Dal raffronto tra il reddito da valida di fr. 59’514.-- ed il reddito da invalida di fr. 48'022.-- risulta un tasso d’invalidità non pensionabile del 19% (59’514 - 48'022 x 100 : 59’514).
In proposito va comunque ulteriormente osservato che anche volendo ammettere, per pura ipotesi di lavoro, l’applicazione della riduzione percentuale globale massima consentita dalla prassi, del 25%, l’assicurata non avrebbe comunque diritto alla rendita, il grado d’invalidità ammontando in tale ipotesi al 32% [59’514 – (25% di 53'358 x 100 : 59’514].
A fronte di un’abilità lavorativa comunque completa in un’attività adeguata da luglio 2011 e fatto salvo il periodo dal 4 gennaio 2012 al 16 gennaio 2013, a ragione, quindi, l’amministrazione ha concluso per un conseguente grado di invalidità inferiore al grado minimo pensionabile del 40%.
Ribadito anche come la ricorrente non abbia in proposito formulato contestazione alcuna, questa Corte non vede motivo per non confermare la valutazione economica dell’Ufficio AI.
In proposito va pure nuovamente richiamato il principio generale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400, 113 V 28; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572).
In concreto va evidenziato che esiste un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la STF U 463/00 del 28 ottobre 2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 p. 296; cfr. anche STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 p. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC 1980 p. 482; cfr. inoltre STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito riconosciuta dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) - in concreto ammessa nella misura del 10% - si tiene conto delle particolari limitazioni riconducibili al danno alla salute ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 con riferimenti, STF I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).
Va infine evidenziato che nella decisione contestata l’Ufficio AI ha precisato che nel caso concreto risulta aperta all’assicurata la possibilità di postulare un eventuale diritto al collocamento.
Ne consegue che la decisione contestata va parzialmente confermata, e meglio nella misura in cui ha concluso che a dipendenza delle affezioni conseguenti all’infortunio patito nell’ottobre 2010, l’assicurata presenta una perdita di guadagno e, quindi, un grado di invalidità inferiore al minimo pensionabile del 40%. Come proposto dall’amministrazione in sede di risposta di causa, in parziale accoglimento del gravame, il provvedimento in lite va tuttavia modificato nel senso che, stabilita un’inabilità lavorativa completa e in ogni attività dal 4 gennaio 2012 al 16 gennaio 2013 a dipendenza dell’intervento di rimozione del materiale di osteosintesi (cfr. rapporto del dr. __________ del 24/30 maggio 2012 e rapporto SMR del 18 giugno 2013, doc. AI 108 e IV/bis), alla ricorrente va riconosciuta una rendita di invalidità intera per il periodo dal 1. aprile 2012 (ossia tre mesi dopo l’intervento dell’aggrava-mento, art. 88a cpv. 2 OAI) al 30 aprile 2013 (ossia tre mesi dopo il miglioramento situabile al gennaio 2013, art. 88a cpv. 1 OAI; cfr. sopra consid. 2.4).
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico in ragione di fr. 300.-- della ricorrente e di fr. 200.-- dell’Ufficio AI, il quale verserà all’interessata, patrocinata dalla RA 1, fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione del 16 maggio 2013 è modificata nel senso che all’assicurata è riconosciuta una rendita intera di invalidità dal 1. aprile 2012 al 30 aprile 2013.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico in ragione di fr. 300.-- della ricorrente e fr. 200.-- dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti