Raccomandata |
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Incarto
n.
FC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 maggio 2013 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1961, già attiva come aiuto cuoca, nel 2003 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI per adulti, lamentando lombalgie e lombosciatalgie.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica da parte del dr. __________ (la quale ha concluso che l’assicurata era da considerare abile al lavoro in misura completa in un’attività adatta, doc. AI 16), con decisione su opposizione 14 giugno 2005 (preavvisata il 27 aprile 2005), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurata un grado d’invalidità (del 23%) non pensionabile (doc. AI 49).
Con decisione 4 settembre 2006 l’Ufficio AI non è entrato nel merito di una seconda domanda di prestazioni presentata nel maggio 2006 (doc. AI 69).
1.2. Nel mese di gennaio 2011 l’assicurata ha inoltrato una terza domanda di prestazioni, lamentando anche gli esiti di una distorsione alla caviglia sinistra occorsole nell’agosto 2010 (doc. AI 71).
Richiamati gli atti dalla __________, ed esperita una perizia multidisciplinare a cura del SAM (doc. AI 130), con decisione 22 maggio 2013, preceduta da un progetto del 29 marzo 2013, l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni, ritenendo che andava ammessa un’inabilità lavorativa nell’attività abituale del 100% dal 20 agosto 2010 (infortunio al piede) al 30 novembre 2010 e in seguito del 40%, mentre che in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali segnalati dai periti SAM la capacità lavorativa andava considerata, sempre dal 1. dicembre 2010, dell’80% con una conseguente perdita di guadagno del 28% (doc. AI 138).
1.3. Contro tale decisione l’assicurata ha interposto ricorso, postulando l’attribuzione di una rendita almeno parziale. In sostanza contesta la valutazione medico-teorica del SAM.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando sia la valutazione medica che quella economica poste alla base del provvedimento impugnato.
1.5. In data 5 settembre 2013 l’Ufficio AI ha prodotto un’ulteriore precisazione del SAM datata 27 agosto 2013 (VIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto o meno ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, p. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007 con rinvio a DTF 130 V 396 segg. e STFA I 621/05 del 13 luglio 2006).
2.5. Quando l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.6. Nella fattispecie, in occasione dell’evasione della prima domanda di prestazioni del novembre 2003 l’assicurata, madre di cinque figli conviventi nella stessa economia domestica, è stata ritenuta salariata al 100%, poiché a seguito dell’inchie-sta economica del 26 gennaio 2005 era emerso che senza il danno alla salute essa avrebbe lavorato a tempo pieno (cfr. rapporto 18 febbraio 2005 in doc. AI 34). Tale risultanza è stata confermata dall’interessata e dal precedente datore di lavoro (doc. AI 36) e del resto non è contestata.
Ricevuta la nuova domanda di prestazioni nel gennaio 2011, l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto del 22 marzo 2013 (doc. AI 130) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________) e posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome algica cronica al piede sin. con:
- stato dopo distorsione dell'articolazione di Lisfranc con frattura/lussazione 20.8.2010,
- iniziale artrosi secondaria tarsometatarsale I.
Sindrome lombospondilogena cronica con:
- iniziale discopatia L4-L5 con piccola fissura dell'anulo fibroso.
Sindrome cervicospondilogena cronica con:
- incipienti alterazioni degenerative C3-C7 e piccola ernia discale C6-C7 senza neurocompressione.
Sindrome depressiva persistente-distimia.
Ansia non altrimenti specificata.
Sindrome somatoforme da dolore persistente.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Stato dopo decompressione L4-L5 a sin. in ottobre 2003.
Probabile meralgia parestetica a sin.
Sovrappeso con BMI 29 kg/m2
In merito alla capacità lavorativa hanno concluso:
(…)
7 VALUTAZIONE. MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A., nell'attività da ultimo esercitata come impiegata nel team-ristorante presso il ristorante __________ di __________, è valutato nella misura del 60%, inteso come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze. sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie reumatologiche e psichiatriche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista neurologico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico il nostro consulente, con influsso sulla capacità lavorativa descrive una sindrome algica cronica al piede sin. in stato dopo distorsione dell'articolazione di Lisfranc con frattura/lussazione in agosto 2010 ed iniziale artrosi secondaria tarso-metatarsale I, una sindrome lombospondilogena cronica su iniziale discopatia L4-L5 con piccola fissura dell'anulo fibroso ed una sindrome cervicospondilogena cronica su incipienti alterazioni degenerative C3-C7 e piccola ernia discale C6-C7 senza neurocompressione. Secondo il nostro consulente ci si trova di fronte ad un quadro somatoforme. I dolori che l'A. lamenta a livello del piede sin., della colonna vertebrale e di tutto l'emicorpo sin. non sono spiegati principalmente da una problematica organica ma sono espressione di un rilevante disturbo di percezione e elaborazione del dolore.
Come impiegata nel team ristorante del __________ __________ I'A, è abile al lavoro a tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura del 40%.
Fino alla distorsione del piede sin. del 20.8.2010 fa stato la valutazione del Dr. med. __________ nella perizia reumatologica del 23.6.2004. Successivamente all'infortunio l'A. deve essere ritenuta totalmente inabile al lavoro per ca. tre mesi. In seguito la capacità lavorativa corrisponde a quella attuale.
La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alla sindrome algica al piede sin. che limita l'A. negli spostamenti ed in posizioni erette prolungate. Un lavoro adatto non dovrebbe quindi esigere spostamenti oltre 500 metri e non in modo eccessivamente ripetitivo. Un lavoro da svolgere essenzialmente in piedi non sarebbe un lavoro adatto. In secondo piano si situano le limitazioni legate alla problematica cervicale. Sono da evitare lavori con la colonna in iperestensione (lavori al di sopra dell'orizzontale). Per quanto riguarda i problemi lombari sono da evitare movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco come posizioni statiche eccessivamente prolungate senza la possibilità di sgranchirsi brevemente. Un'attività adatta deve rispettare i criteri di ergonomia della schiena.
Dal punto di vista psichiatrico la nostra consulente, con ripercussione sulla capacità lavorativa, descrive una sindrome depressiva persistente-distimia, un'ansia non altrimenti specificata ed una sindrome somatoforme da dolore persistente.
Al momento attuale l'A. si mostra lievemente depressa (quadro lieve) ed ansiosa e fortemente centrata sul quadro ad espressività somatica su cui concentra le sue attenzioni. D'altro canto il quadro somatoforme non è in comorbilità con una condizione fisica e/o psichica di patologia di rilievo tale da produrre una rilevante ripercussione sulla capacità lavorativa del soggetto.
I sintomi dolorosi certamente provano la resistenza delle persone e modificano l'espressività umorale in senso negativo ma in questo soggetto il quadro somatoforme da dolore cronico si colloca in una dimensione in cui, riferendosi ai criteri di Förster:
- non esiste una patologia psichica di rilevante intensità che possa funzionare da peggiorativo sulla possibilità dell'A. di gestire i sintomi dolorosi,
- non esiste un franco ritiro sociale: ella stessa cita i contatti con la ricca cerchia parentale che incontra, riceve e va a trovare. Peraltro solitamente i quadri francamente ritirati non si muovono da soli in caso di controlli medici ma chiedono di essere accompagnati perché hanno perso la capacità di autonomia,
- c'è una sofferenza fisica solo in parte riconducibile dai tecnici a dati oggettivi; una parte dei sintomi lamentati ha certamente connotazione psicogena,
- l'A. manifesta un disagio psico-emotivo collegato alla presenza di una sofferenza fisica, alla perdita di lavoro e del ruolo sociale ma tale disagio psicologico non è tale da compromettere l'esigibilità di uno sforzo per recuperare almeno in parte un funzionamento lavorativo,
- la terapia farmacologica psichiatrica potrebbe essere ottimizzata migliorando sia la gestione del dolore (aumento della soglia dolorosa) che il tono umorale lievemente deflesso,
- non si rileva un aggravamento del quadro nel corso degli anni, dal punto di vista psichiatrico anzi, la riduzione della terapia farmacologica dal 2010 ad oggi farebbe supporre il contrario.
Il quadro complessivo produce un'incapacità lavorativa nella misura del 20% dal 2010 relativamente alla presenza ed all'effetto sincronico di un tono lievemente depresso, alle note ansiose, alla facile stancabilità ed ai sintomi dolorosi. È quindi abile al 80% in tutte le attività teoricamente esigibili rispettose del quadro. La percentuale secondo la nostra consulente non va sommata alle altre percentuali eventualmente evidenziate da altri specialisti ma integrata e va intesa come difetto di rendimento.
Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata come impiegata nel team-ristorante presso il ristorante __________ di __________ nella misura del 60%. Per quanto riguarda l'evoluzione temporale della limitazione della capacità lavorativa, sino alla distorsione del piede sin. del 20.8.2010 fa stato la valutazione del Dr. med. __________ nella perizia reumatologica del 23.6.2004.
Successivamente all'infortunio l'A. deve essere ritenuta totalmente inabile al lavoro per ca. tre mesi, in seguito la capacità lavorativa corrisponde a quella scaturita dalla presente valutazione peritale.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Da un punto di vista reumatologico teorico è possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale. L'A. è in grado di svolgere un lavoro leggero e variato, se è possibile prevalentemente sedentario ma che può essere svolto in parte anche in posizione eretta e può esigere brevi e ripetuti spostamenti purché non continui e eccessivi. Un'attività adatta dovrebbe rispettare i criteri esposti già nel capitolo precedente (le risorse fisiche sono descritte in dettaglio alla fine del consulto reumatologico).
L'A. è in grado di svolgere un lavoro leggero e adatto come discusso in precedenza a tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura del 20%. In un lavoro leggero e adatto ma che implichi come il precedente posizioni erette prolungate con continui spostamenti a piedi, l'A. è abile al lavoro a tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura del 40%.
Come casalinga nella situazione attuale l'A. è inabile al lavoro al massimo nella misura del 20% tenendo conto dei lavori più pesanti che non è più in grado di svolgere, a decorrere dal 20.11.2010 (tre mesi dopo l'infortunio al piede). Il nostro consulente descrive che la sua valutazione diverge leggermente da quella del Dr. med. __________.
Non vi è, secondo il nostro consulente, un miglioramento della capacità lavorativa come casalinga ma neanche un peggioramento.
Tenendo in considerazione che, come già descritto nel capitolo precedente, dal punto di vista neurologico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa e che l'incapacità lavorativa descritta in ambito psichiatrico non si somma a quella somatica, le valutazioni della capacità lavorativa descritte sopra sono da considerare come capacità lavorativa globale, intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa, con la stessa evoluzione temporale della capacità lavorativa già descritta nel capitolo 8. (…)
(doc. AI 130/16-22)
Con rapporto finale 27 marzo 2013 il dr. __________ del SMR ha avallato la perizia multidisciplinare, evidenziando in particolare che non era rilevabile una patologia psichica di rilevante intensità che potesse funzionare da peggiorativo sulla possibilità dell’assicurata di gestire i sintomi dolorosi (doc. AI 132).
In sede di opposizione l’assicurata ha prodotto un certificato 7 maggio 2013 della dr.ssa __________, psichiatra, la quale si è espressa come segue:
" (…)
Oltre alle limitazioni delle attività quotidiane dovute all'incidente al piede, la paziente presenta limitazioni dovute alla patologia della sfera psichica relative alla sintomatologia depressiva quali sentimenti di abbandono e di inutilità, idee autosvalutative, dipendenza e immaturità, idee di rovina nei confronti dei figli in particolare.
Le possibilità ché la signora RI 1 possa ripristinare parzialmente l'efficienza lavorativa sono ridotte, ma interessanti se adeguatamente previsto un piano di attività che non superi, temporalmente il 50%.
Questa occasione comporterebbe un supporto terapeutico e al tempo stesso l'impedimento di ulteriori inquietanti derive psico-fisiche.
Chiediamo pertanto che il caso sia riconsiderato alla luce di queste opportunità.
Rimaniamo a vostra cortese disposizione per eventuali ulteriori osservazioni e cordialmente salutiamo." (doc. AI 135/1)
È inoltre pervenuto uno scritto 8 maggio 2013 della dr.ssa __________, internista, la quale ha fatto valere un peggioramento dello stato della sua paziente, sofferente di forti dolori al piede sinistro e una sintomatologia depressiva, e concluso per un’inabilità del 50% (doc. AI 135-2).
Sentito il medico SMR, per il quale tali certificati non contenevano nuovi elementi clinici (doc. AI 138), l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni con la decisione 22 maggio 2013 che l’interessata contesta in questa sede.
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).
2.8. Nell’evenienza concreta, questo TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente vagliato dai periti del SAM e non ha motivo per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita e convincente valutazione multidisciplinare.
Più precisamente, per quel che concerne la problematica reumatologica, la ricorrente è stata valutata dal dr. __________, il quale - poste le diagnosi di sindrome algica cronica al piede sin. (su stato dopo distorsione dell'articolazione di Lisfranc con frattura/lussazione 20.8.2010 e iniziale artrosi secondaria tarso metatarsale), sindrome lombospondilogena cronica con iniziale discopatia L4-L5 con piccola fissura dell'anulo fibroso e sindrome cervicospondilogena cronica su incipienti alterazioni degenerative C3-C7 e piccola ernia discale C6-C7 senza neuro compressione – ha rilevato che l’assicu-rata presentava una sindrome algica cronica antecedente l'infortunio dell’agosto 2010 configurante un quadro somatoforme, i dolori lamentati non essendo spiegabili principalmente da una problematica organica, ma essendo espressione di un rilevante disturbo di percezione e elaborazione del dolore. Secondo lo specialista il grado di capacità lavorativa era del 60% nell'attività da ultimo esercitata e dell'80% come casalinga e in un'altra attività idonea. Per quanto riguarda le limitazioni da osservare in un’attività lavorativa, l’assicurata dovrebbe rispettare i criteri di ergonomia della schiena ed evitare lavori che implicano spostamenti ripetitivi e oltre 500 metri, da svolgere essenzialmente in piedi, e lavori con la colonna in iperestensione (lavori al di sopra dell'orizzontale) e movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco come posizioni statiche eccessivamente prolungate senza possibilità di sgranchirsi brevemente.
Per quanto riguarda invece il consulto neurologico, il dr. B__________ ha negato la presenza di diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, ammettendo unicamente le diagnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa, di sindrome lombo vertebrale e cervicovertebrale cronica senza deficit neurologici radicolari associati, probabile meralgia parestetica a sinistra, osservando come l’assicurata, che dal 2003 aveva sviluppato una sintomatologia dolorosa lombare che aveva portato ad un intervento neurochirurgico di decompressione lombare L4-5, con evoluzione successiva favorevole, dal 2010 aveva subito un peggioramento a causa di una caduta accidentale con distorsione della caviglia e del piede sinistro, e conseguenti maggiori dolori lombari e dal 2009 dolori anche a livello del cingolo scapolare. Tuttavia, all’esame neurologico lo specialista non ha trovato deficit riferibili ad una lesione delle strutture nervose (al di fuori di un'ipoestesia lateralmente alla coscia sin. che tuttavia non causa disturbi tali da limitare la capacità lavorativa). A suo parere, complessivamente i dolori descritti sarebbero da spiegare nell'ambito di una sindrome lombovertebrale cronica e cervicale cronica, senza deficit neurologici rilevanti associati.
Infine, dal lato psichiatrico, la perita dr.ssa __________ non ha riscontrato un franco disturbo di personalità né un'accentuazione di tratti di personalità, ma solo vaghi tratti di personalità di per sé stessi non patologici in assoluto. La specialista non ha potuto del resto nemmeno ricostruire la presenza di alcun episodio decisamente depressivo nella storia clinica dell’assi-curata, ma tutt’al più, da fine 2009-2010, una lieve deflessione dell'umore più compatibile con una distimia, probabilmente correlabile con l’infortunio del 2010 e la successiva perdita del lavoro. Del resto la riduzione della terapia antidepressiva dimostrerebbe se non un miglioramento clinico quantomeno l'assenza di un peggioramento.
Posta la diagnosi di sindrome depressiva persistente-distimia, un'ansia non altrimenti specificata ed una sindrome somatoforme da dolore persistente, ha valutato l'attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella misura dell'80% in qualunque attività, sottolineando che la limitazione del 20% non andava cumulata ad altre riconosciute da altri specialisti ma integrata. Secondo la dr.ssa __________ con una più adeguata terapia farmacologica psichiatrica sarebbe migliorabile sia la gestione del dolore (aumento della soglia dolorosa) che il tono umorale lievemente deflesso.
Con specifico riferimento alla diagnosi di sindrome somatoforme, va detto che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959 e 995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004 e I 870/02 del 21 aprile 2004; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Sch-merz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).
Nella fattispecie, come detto, tali criteri non risultano adempiuti. La dr.ssa __________ ha in effetti concluso che il quadro somatoforme non era in comorbidità con una condizione fisica e/o psichica di patologia di rilievo tale da produrre una rilevante ripercussione sulla capacità lavorativa del soggetto e il quadro somatoforme da dolore cronico si collocava in una dimensione in cui, riferendosi ai criteri di Förster:
" - non esiste una patologia psichica di rilevante intensità che possa funzionare da peggiorativo sulla possibilità dell'A. di gestire i sintomi dolorosi,
- non esiste un franco ritiro sociale: ella stessa cita i contatti con la ricca cerchia parentale che incontra, riceve e va a trovare. Peraltro solitamente i quadri francamente ritirati non si muovono da soli in caso di controlli medici ma chiedono di essere accompagnati perché hanno perso la capacità di autonomia,
- c'è una sofferenza fisica solo in parte riconducibile dai tecnici a dati oggettivi; una parte dei sintomi lamentati ha certamente connotazione psicogena,
- l'A. manifesta un disagio psico-emotivo collegato alla presenza di una sofferenza fisica, alla perdita di lavoro e del ruolo sociale ma tale disagio psicologico non è tale da compromettere l'esigibilità di uno sforzo per recuperare almeno in parte un funzionamento lavorativo,
- la terapia farmacologica psichiatrica potrebbe essere ottimizzata migliorando sia la gestione del dolore (aumento della soglia dolorosa) che il tono umorale lievemente deflesso,
- non si rileva un aggravamento del quadro nel corso degli anni, dal punto di vista psichiatrico anzi, la riduzione della terapia farmacologica dal 2010 ad oggi farebbe supporre il contrario." (doc. AI 130-31)
Alla luce di questi singoli consulti, da considerare approfonditi e ben motivati, effettuata una discussione plenaria tra i vari specialisti, il SAM - confermate le conclusioni della perizia eseguita il 23 giugno 2004 dal dr. __________ per quanto riguardava la situazione prima dell’infortunio al piede patito nell’agosto 2010 (per il quale malgrado le diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata, esiti da intervento di miodecompressione della radice L5 a sin. in ottobre 2003, alterazioni degenerative della lombare, emisacralizzazione di L5, disturbi statici del rachide e obesità, l’assicurata era da considerare abile al lavoro in misura completa in un’attività adatta, doc. AI 16) e ammessa un’inabilità completa di tre mesi successivamente all’infortunio al piede dell’agosto 2010 - ha concluso per una capacità lavorativa del 60% nell'attività da ultimo esercitata come impiegata nel team-ristorante, intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa. Per quanto riguardava invece un’attività lavorativa adatta alle limitazioni derivanti dalle diagnosi reumatologiche e tenendo conto della patologie psichiatriche, secondo i periti andava riconosciuta un’incapacità lavorativa globale del 20% (attività a tempo pieno, ma con rendimento ridotto del 20%). I periti hanno precisato che l'incapacità descritta in ambito psichiatrico non andava sommata a quella somatica, ma integrata.
Con specifico riferimento alla valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013, 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare. In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pp. 43-45, il TF ha ulteriormente osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo.
Nella sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 il TCA ha nuovamente avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, scaturente da una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. anche STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; 8C_245/2012 del 9 aprile 2013).
Nella fattispecie, a proposito della valutazione globale delle diverse patologie di cui è affetta la ricorrente, questo Tribunale deve osservare che in ossequio a tale giurisprudenza, i diversi specialisti interpellati dal SAM non solo hanno espressamente dichiarato di aver preso conoscenza dei contenuti e delle conclusioni della perizia e di concordare con gli stessi mediante espressa sottoscrizione all’ultima pagina della perizia (doc. AI 130-25), ma hanno anche dato atto di aver esaminato, tramite una discussione collegiale, la questione dell’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati dai vari profili somatici e psichici sulla capacità lavorativa residua globale della ricorrente (VI, VIII). In proposito si deve in effetti ritenere sufficiente non solo la sottoscrizione da parte dei tre periti a pagina 24 della perizia (doc. AI 130-25), ma anche l’indicazione riportata dal dr. __________ del SAM nel complemento peritale del 27 agosto 2013 e suffragata dalla sottoscrizione dei periti interessati a proposito di un’avvenuta “discussione di consenso” tra gli esperti coinvolti atta a valutare in maniera globale le ripercussioni delle diverse patologie sulla capacità lavorativa residua dell’assicurata (VI e VIII; cfr. anche la STF 9C_262/2013 del 5 giugno 2013 che ha stabilito che la valutazione globale delle patologie dell’assicurato può anche essere effettuata per via di circolazione).
Alla luce della giurisprudenza sopra ricordata e tenuto conto del fatto che, secondo la giurisprudenza federale, la discussione fra gli esperti di principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012 e 8C_245/2012 del 9 aprile 2013), il TCA ritiene sufficiente quanto indicato dal dr. __________ del SAM e dai dr. __________ e __________ nella presa di posizione al TCA del 27 agosto 2013 (doc. VIII).
In realtà, l’assicurata contesta la perizia del SAM, con motivazioni piuttosto d’ordine soggettivo e senza apportare il benché minimo elemento atto a mettere in dubbio la valutazione multidisciplinare. In sostanza, secondo lei l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle certificazioni delle dr.sse __________ e __________.
In uno scritto del 7 maggio 2013 la psichiatra curante dr.ssa. __________, tralasciando di porre una diagnosi psichiatrica precisa poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente come richiesto dalla giurisprudenza (in proposito cfr. la STF I 384/06 del 4 luglio 2007; I 621/05 del 13 luglio 2006, DTF 130 V 396), si limita ad affermare che la paziente avrebbe “limitazioni dovute alla patologia della sfera psichica relative alla sintomatologia depressiva quali sentimenti di abbandono e di inutilità, idee autosvalutative, dipendenza e immaturità, idee di rovina nei confronti dei figli in particolare”. A suo dire la ripresa di un’attività lavorativa, nella misura del 50% al massimo, costituirebbe sostanzialmente “un supporto terapeutico e al tempo stesso l'impedimento di ulteriori inquietanti derive psico-fisiche”. Ora, come pertinentemente osservato dal dr. __________ nelle sue osservazioni del 21 maggio 2013, tale certificato non contiene elementi clinici nuovi che permettano anche solo lontanamente di ipotizzare l’intervento di una modifica della situazione psichica rispetto alla valutazione peritale del SAM. Del resto la curante ha tralasciato di confrontarsi con la valutazione peritale della dr.ssa __________ del 12 febbraio 2013 (doc. AI 130-27), non indicando i motivi che giustificherebbero un’inabilità lavorativa del 50% e, quindi, maggiore di quella attestata dalla collega (del 20%).
Né del resto la succinta e generica attestazione della dr.ssa __________ dell’8 maggio 2013 permette di distanziarsi dalle conclusioni del SAM, la curante limitandosi in sostanza a indicare un peggioramento delle condizioni con “forti dolori al piede” e delle “limitazioni dovute alla sintomatologia depressiva” con una conseguente inabilità lavorativa del 50% (doc. A2). Ribadite le riserve che si impongono in materia di attestazioni del medico curante (anche se specialista; cfr. sopra consid. 2.7; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), e premesso che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministra-zione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati), nemmeno tale breve e immotivata attestazione permette di distanziarsi dalle approfondite conclusioni del SAM.
Di conseguenza, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti), che la ricorrente, fatto salvo un periodo di incapacità lavorativa totale di tre mesi successivamente all’infortunio al piede, sia da considerare abile nella misura dell’80% in attività rispettose delle limitazioni poste dalla perizia multidisciplinare.
Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.9. Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro incontestato), tenendo conto del rapporto 29 marzo 2013 del consulente in integrazione professionale, l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi.
Così, per il reddito da valida il consulente professionale, fondandosi sui dati forniti dall’ex datore di lavoro dell’assicurata in occasione della resa della decisione del 27 aprile 2005 cresciuta in giudicato, ha preso in considerazione un importo di fr. 44’655.--, aggiornato al 2011 (doc. AI 37, 133). Tale dato – per altro non contestato – va confermato.
In merito al calcolo del reddito ipotetico da invalida, conformemente alla giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata, l’amministrazione ha utilizzato i dati salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), per un salario annuo lordo, aggiornato al 2011, di fr. 53'358.--. L’amministrazione ha poi ridotto detto valore salariale nella misura del 20% corrispondente all’inabilità lavorativa accertata dai periti e riconosciuto altresì un’ulteriore riduzione di reddito del 25%, per fattori personali e sociali, quantificando un reddito da invalida di fr. 32’015.--.
Dal raffronto tra il reddito da valida di fr. 44’655.-- ed il reddito da invalida di fr. 32’015.-- risulta un tasso d’invalidità non pensionabile del 28% (44’655 - 32’015 x 100 : 44’655), e, quindi, inferiore al grado minimo pensionabile del 40%, motivo per cui la decisione di diniego di prestazioni è corretta.
Con riferimento all’allegazione della ricorrente per cui sarebbe impossibile per lei trovare un’occupazione confacente, va detto che questo Tribunale ritiene comunque che l’assicurata, tenuto conto anche del citato obbligo di diminuire il danno, possa ragionevolmente sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive che non richiedono una preparazione professionale specifica, ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Ad esempio va menzionato il settore dell’industria, in cui possono essere eseguite attività di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere, oppure quello dei servizi dove vi sono mansioni che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che non comportano aggravi fisici e possono essere svolte prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura. Va detto pure che le limitazioni da rispettare dall’interessata, essenzialmente di natura reumatologica - che le impediscono di svolgere quei lavori che implicano spostamenti ripetitivi e oltre 500 metri, da svolgere essenzialmente in piedi, e lavori con la colonna in iperestensione (lavori al di sopra dell'orizzontale) e movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco come posizioni statiche eccessivamente prolungate senza la possibilità di sgranchirsi brevemente; cfr. consid. 2.8) - non ostacolano lo svolgimento di tutte le succitate attività che non necessitano una particolare qualifica. Va pertanto ammesso che su mercato generale del lavoro esistono delle attività non qualificate che l’interessata, malgrado il danno alla salute e l’assenza di preparazione professionale specifica, sarebbe in grado di esercitare all’80%.
Quanto poi all’invocata mancanza di formazione, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA 35.2004.104 del 25 aprile 2005, 32.2007.321 dell’8 ottobre 2008; STF U 191/99 del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006).
Infine, il TCA rileva che pur non ignorando le difficoltà esistenti sul mercato del lavoro svizzero, tuttavia ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. Secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve in effetti compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere, ma, semmai, l'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).
È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012, 8C_563/2012 del 23 agosto 2012; DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
Essendo quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate con una corrisponde perdita di guadagno del 28%, la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti