Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.118

 

FS

Lugano

17 marzo 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 giugno 2013 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 10 giugno 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   con decisione 28 marzo 2013 (doc. AI 37/1-2), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la restituzione di fr. 4'696.-- relativi a delle prestazioni versate indebitamente da settembre a dicembre 2012. Dall’ordine di restituzione – oltre al conteggio – risulta infatti che “(…) con decisione del 22 agosto 2012, a causa del divorzio, le è stata ricalcolata la rendita d’invalidità. Durante il mese di dicembre 2012 è stato accertato un errore nel versamento delle prestazioni e meglio, le sono state versate delle rendite in doppio. (…)” (doc. AI 37/1);

 

                                     -   con lettera datata 29 marzo 2013 ricevuta però dall’Ufficio AI del canton __________, che l’ha trasmessa il giorno seguente per competenza alla Cassa cantonale di compensazione del canton Ticino, il 23 maggio 2013 (doc. 8 e 9 incarto della Cassa) , tradotta in italiano (come richiestogli) il 5 giugno 2013 (doc. 6 e 7 incarto della Cassa), l’assicurato ha inoltrato una richiesta di condono della somma chiestagli in restituzione;

 

                                     -   con decisione 10 giugno 2013 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono difettando il requisito della buona fede;

 

                                     -   contro la succitata decisione di rifiuto del condono RI 1 ha inoltrato il presente ricorso sostenendo di essere in buona fede e di non disporre più della somma ricevuta in quanto utilizzata per far fronte a impegni correnti;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ribadito che l’assicurato doveva sapere di ricevere due rendite. Quanto all’affermazio-ne stante la quale il ricorrente avrebbe contattato la Cassa di compensazione e ricevuto delle conferme in merito al diritto alle prestazioni in parola, l’amministrazione ha rilevato che ciò non trova alcuna conferma negli atti;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                     -   giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);

 

                                     -   relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10, 2002 EL Nr. 9 pag. 21; Pratique VSI 1994 pag. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 pag.17; Pratique VSI 1994 pag. 125; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 407-408) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 481 e segg.). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa I., pag. 3);

 

                                     -   il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1 OPGA stabilisce che vi é un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC;

 

                                     -   a sostegno della sua buona fede il ricorrente asserisce: “(…) ho agito in buona fede – quando ho ricevuto più reddito di primo, ho, come descritto, chiamato la cassa di compensazione e dopo un breve controllo mi è stato confermato che tutto sia in ordine. Visto, come pure esposto, che la mia ex percepisce un reddito intero nonché pc per lavorare a gratis e pagarne affitto, cioè interamente a fondo perso, ho senz’altro potuto credere che ci sia forse anche un’indennità per il vittime di un divorzio. (…)” (I);

 

                                     -   dalla domanda di condono risulta che il ricorrente sapeva che con decisione del 22 agosto 2012 e con effetto dal 1. settembre 2012 l’amministrazione aveva accolto la domanda della sua ex moglie volta ad ottenere il pagamento separato della sua rendita (“(…) Con decisione del 22.8.12 avete accolto la richiesta di mia ex moglie di pagamento separato della rendita di base (…)” (I); vedi anche la relativa decisione sub. doc. 28 dell’incarto della Cassa) e che ciònonostante in seguito egli ha continuato a percepire una rendita doppia. L’insorgen-te sostiene inoltre di aver interpellato al riguardo l’amministra-zione e che gli sarebbe stato comunicato che tutto era in regola: “(…) con decisione del 22.8.12 avete accolto la richiesta di mia ex moglie di pagamento separato della rendita di base. […] Ricevendo di seguito una rendita elevata, chiamavo la cassa compensazione di bellinzona dove mi è stato spiegato che tutto sia in ordine. (…)” (I);

 

                                     -   viste le risultanze suesposte, da una parte è chiaro che l’assi-curato sapeva (e in ogni caso avrebbe dovuto e/o potuto ritenerlo visto l’intervenuto pagamento separato delle rendite) che da settembre 2012 gli era versato un importo nettamente superiore alla rendita a cui aveva diritto. D’altra parte egli non ha minimamente provato (non ha indicato il momento in cui – rispettivamente il funzionario con cui – avrebbe parlato) di aver interpellato la cassa di compensazione in merito all’importo versatogli da settembre 2012 e di aver ricevuto delle garanzie in punto alla sua correttezza. Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti);

 

                                     -   di conseguenza, stabilito che pur sapendo di ricevere un importo superiore alla rendita riconosciutagli l’assicurato non ha provato (né ha al riguardo chiesto l’esperimento di eventuali mezzi istruttori) di aver contattato l’amministrazione ricevendo delle garanzie al riguardo, è a ragione che l’Ufficio AI ha negato l’esistenza della buona fede. Non è possibile concludere differentemente per il fatto che ricevendo la sua ex moglie (come asserito dall’assicurato) delle prestazioni indebitamente egli poteva concludere (in buona fede) che anche a lui fossero riconosciute le medesime prestazioni;

 

                                     -   pertanto, venendo a mancare il primo presupposto necessario per ottenere il condono delle prestazioni (la buona fede), é a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la relativa istanza senza verificare se l’ulteriore condizione, quella della grave difficoltà, fosse o meno adempiuta. La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto;

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                       Gianluca Menghetti