Raccomandata |
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Incarto n.
FC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 maggio 2013 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1962, da ultimo attivo come muratore, nel luglio 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni, adducendo di essere sofferente di poliartrite reumatoide (doc. AI 1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 22 maggio 2013 (preavvisata il 22 febbraio 2013) l’Ufficio AI ha accolto la domanda assegnandogli un quarto di rendita (grado di invalidità del 44%) dal 1. febbraio 2013.
1.3. Avverso la succitata decisione l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso, chiedendo una rendita d’invalidità maggiore e producendo una certificazione del dr. __________.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base dell’allegata presa di posizione del medico SMR, ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.
1.5. Con scritto 18 luglio 2013 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni, ribadendo di essere abile al lavoro in attività adatte al massimo nella misura del 50% (VI). Il 24 luglio 2013 l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di reiezione del gravame (VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita maggiore di quella, di un quarto, riconosciutagli dall’amministrazione a decorrere dal 1. febbraio 2013.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Va inoltre rammentato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TF ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti. D’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno in maniera totalmente indipendente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471).
In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 288ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, l’allora TFA ha stabilito che l'assicuratore contro gli infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che da quello professionale. D’altra parte, gli organi dell'AI non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore contro gli infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
Con sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 l’Alta Corte ha rammentato che se in DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di una valutazione dell’invalidità passata in giudicato nei confronti di un assicuratore contro gli infortuni nel senso che una determinazione differente del grado d’invalidità nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità entrava in linea di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi pertinenti, in DTF 133 V 549 il TF ha precisato la propria giurisprudenza concludendo che la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni non vincola l’assicurazione per l’invalidità ai sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288) e di conseguenza, l’UAI non è legittimato a interporre opposizione, rispettivamente ricorso, contro la decisione, rispettivamente contro la decisione su opposizione, dell’assicuratore contro gli infortuni sulla questione del diritto alla rendita in quanto tale o sul grado d’invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6 p. 553).
2.4. Nel caso in esame, l’assicurato soffre di poliartrite reumatoide manifestatasi nel febbraio 2012, quando ancora esercitava la professione di muratore, con forti dolori, gonfiori a diverse articolazioni, sinoviti diffuse, tumefazioni poliarticolari, con conseguente inabilità al lavoro certificata dal medico curante dr. __________, specialista in reumatologia. Il caso è stato assunto dall’assicurazione malattia del datore di lavoro, la __________.
Ricevuta la domanda di prestazioni del luglio 2012, l’Ufficio AI ha richiamato gli atti dall’assicurazione malattia, fra i quali una perizia eseguita il 30 maggio 2012 dal dr. __________, reumatologo, che ha posto le diagnosi seguenti:
· Artrite reumatoide fattore reumatoide negativo, ACPA (anti-CCP) positiva, anerosiva, con attività clinica persistente sotto trattamento con Prednison, Plaquenil e Methotrexat
· TBC latente con cicatrici polmonari specifiche, in trattamento con tubercolostatico in vista dell’introduzione di un biologico per l’artrite (inibitore del TNF.alfa)
· Disturbi statici del rachide con limitazioni funzionali cervicali e lombari; alterazioni degenerative probabili
e concluso quanto segue:
" All'origine della presente incapacità lavorativa in qualità di muratore, certificata del 100% dal 02.02.2012 vi è un'artrite reumatoide con esordio recente (gennaio 2012) per intanto fattore reumatoide negativa ma ACPA (anti-CCP) positiva con caratteristiche cliniche che depongono per un decorso piuttosto aggressivo essendoci a tutt'oggi un'attività sinovitica rilevante malgrado l'introduzione rapida di una cura di fondo (Plaquenil e Methotrexat) con la necessità di un'ulteriore somministrazione di corticosteroidi (Prednison 10 mg). Il potenziamento della cura con l'introduzione di un biologico è al momento ostacolato per la diagnosi di una TBC latente con cicatrici specifiche nel campo polmonare superiore a destra, trattata con INH. L'aggiunta dell'inibitore del TNF-alfa subirà quindi un ritardo di almeno 2 mesi.
All'esame clinico sono tuttora presenti delle sinoviti, in particolare al polso destro, con impedimenti funzionali rilevanti della mano (movimenti della radio-carpica ridotti, forza isometrica per pro- e supinazione dell'avambraccio molto ridotta); ulteriori manifestazioni artritiche si notano anche alla mano sinistra (coinvolgendo articolazioni metacarpo-falangeali ed interfalangeali prossimali, pure con ripercussioni funzionali (ridotta forza prensile). Dalla documentazione messami gentilmente a disposizione dal reumatologo curante si evince inoltre un crescendo dei parametri infiammatori (VES e PCR) e questo malgrado un trattamento farmacologico lege artis con una dose consistente del MTX di 25 mg alla settimana.
Si tratta di una malattia primariamente infiammatoria dell'apparato locomotorio di tipo sistemica a carattere cronico, nel caso del paziente con indizi in favore di un decorso piuttosto aggressivo.
Le condizioni attuali del paziente giustificano un'ulteriore incapacità lavorativa completa (100%), per intanto per qualsiasi attività lucrativa.
Non prevedo un cambiamento significativo delle sue condizioni nei prossimi 2 mesi durante i quali la cura di fondo rimarrà la presente. Con la successiva introduzione di un inibitore del TNP-alfa sarà possibile un miglioramento sia sintomatico che funzionale che occorrerà valutare dopo circa 8 settimane di terapia.
Fino ad allora (quindi per i prossimi 4 mesi) l'inabilità lavorativa resta nulla per qualsiasi lavoro. Una rivalutazione includendo l'esigibilità potrà avvenire in seguito.
Già sin d'ora appare però probabile che il signor RI 1 non potrà più esercitare la sua professione di muratore. Appare quindi utile un annuncio all'AI. (doc. AI 4/5-7.
Con referto del 19 dicembre 2012 il dr. __________ ha proceduto ad una nuova valutazione peritale per conto della __________, ponendo le seguenti diagnosi:
· Artrite reumatoide fattore reumatoide negativo, ACPA (anti-CCP) positiva, anerosiva, con attività clinica minima (polso destro) sotto trattamento con corticosteroidi, DMARD e biologico
· TBC latente con cicatrici polmonari specifiche, in trattamento con tubercolostatico
· Disturbi statici del rachide con limitazioni funzionali contenute (cervicali e lombari); alterazioni degenerative ?
Lo specialista ha riferito che a seguito dell’introduzione di un’adeguata terapia farmacologica il quadro clinico presentava un evidente miglioramento. Ha quindi formulato la seguente valutazione:
" Con l'introduzione dell'inibitore del TNF-alfa (farmaco detto biologico) in aggiunta alla cura con DMARD (Methotrexat e Plaquenil) l'evoluzione clinica della presente artrite reumatoide appare favorevole. Il paziente conferma la riduzione della sintomatologia dolorosa limitata al momento al polso destro dove precedentemente vi era un evidente reperto sinovitico (visita peritale del maggio 2012), regredita anche grazie ad un'infiltrazione locale con un corticosteroide effettuata dal reumatologo curante Dr. __________ che segue il paziente fino ad oggi. Le limitazioni soggettive della caricabilità fisica del paziente riguardano in particolare attività manuali con il braccio destro che provocherebbero una sollecitazione di dolori specialmente al polso.
Clinicamente non vi sono segni sicuri di un'ulteriore attività della malattia con una funzionalità articolare complessivamente normale. La flessione volare forzata al polso destro provoca modici dolori (in presenza di una lieve sinovite?).
A paragone della visita precedente del maggio scorso vi è un evidente miglioramento del quadro clinico. Gli ultimi esami di laboratorio confermano la regressione dell'attività anche sul piano umorale.
(…)
L'attività lucrativa di muratore richiede mansioni in parte incompatibili con le presenti e future limitazioni del paziente. In considerazione della cronicità della affezione egli è da considerare non più idoneo a svolgere questo lavoro (inabilità lavorativa maggiore del 70%).
Per un lavoro confacente, rispettoso alle sue risorse come definite sopra egli è invece abile in forma normale ed a partire da subito.
(…)
c. L'attuale malattia giustifica un'incapacità lavorativa ? se sì, in quale misura, per quale durata e per quali disturbi?
L'affezione determina un'inabilità lavorativa definitiva (maggiore del 70%) per il lavoro svolto. Trattasi di una affezione primariamente infiammatoria delle articolazioni a carattere cronico necessitando di cure mediche e farmacologiche a lungo termine.
d. Possibile ripresa lavorativa totale anche in un'altra professione? Se sì, in quale professione, in che misura e da quando?
Nelle condizioni attuali (da considerare per intanto quelle definitive) il signor RI 1 è da considerare abile in forma normale (rendimento e presenza) ed a partire da subito per attività confacenti, rispettose alle limitazioni funzionali stabilite sotto il punto 5. (…)" (doc. AI 10/10-13)
Con riferimento alle limitazioni da osservare in un’attività lavorativa lo specialista ha rilevato che, considerato come la situazione fosse attualmente stabile, l’assicurato era da considerare limitato nell’utilizzo di oggetti ed attrezzi pesanti, leggermente limitato in attività a braccia elevate o in posizione inginocchiata o su ponteggi o scale. Andavano inoltre rispettate le seguenti limitazioni:
- sollevamento e/o trasporto di carichi:
. molto leggeri (fino a 5 kg): normale
. leggeri (fino a 10 kg): lievemente ridotta
. medi (fino a 25 kg): molto ridotta
. pesanti (oltre a 25 kg): nulla
. sopra il piano delle spalle
- di 5 kg: lievemente ridotta
+ di 5 kg: molto ridotta
- diversi:
. l'impiego delle due mani all'altezza di un tavolo è possibile in forma normale (con le restrizioni sopra)
. il paziente non può far uso di utensili vibranti e/o contundenti
. può spingere e/o tirare oggetti solo leggeri ed in forma ridotta
. deve poter evitare movimenti ripetitivi a frequenza media ed alta coinvolgendo i polsi e le dita delle mani
Dagli atti acquisiti da __________ risulta che l’assicurazione malattia ha considerato che, alla luce della perizia del dr. __________, l’assicurato subiva una perdita di guadagno del 33% (comunicazione all’assicurato del 24 dicembre 2012, doc. AI 33).
Nel rapporto finale 7 febbraio 2013 il medico SMR dr. __________ ha fatto proprie le conclusioni del dr. __________ e, quindi, concluso che dal 2 febbraio 2012, a dipendenza della cronica affezione infiammatoria delle articolazioni, necessitante di continue cure mediche e farmacologiche, andava ammessa un’inabilità completa nella professione svolta di muratore, ritenuto tuttavia che dal 19 dicembre 2012 egli era da considerare abile in forma e misura piena in un’attività confacente, vale a dire leggera e rispettosa delle limitazioni funzionali elencate dal perito reumatologo (doc. AI 36).
Alla luce di queste conclusioni l’Ufficio AI, con la decisione contestata del 22 maggio 2013, ha accolto la richiesta di prestazioni, ritenendo giustificato il riconoscimento di una totale incapacità al lavoro in ogni attività dal 2 febbraio 2012 (esordio della malattia) al 18 dicembre 2012, mentre che in seguito, pur persistendo un’inabilità superiore al 70% nella professione esercitata quale muratore, bisognava ammettere una completa capacità lavorativa in attività adeguate. Mediante il raffronto dei redditi ha quindi stabilito un grado di invalidità del 44% dal 19 dicembre 2012 e, quindi, riconosciuto un quarto di rendita di invalidità dal 1. febbraio 2013 (doc. AI 52).
Col ricorso l’assicurato ha prodotto un certificato del dr. __________ del 6 giugno 2013 attestante:
" In merito alla vostra lettera del 22.05.'13 mi permetto di interporre un ricorso rispetto all'attribuzione della vostra rendita di invalidità.
Rammento che il Signor RI 1 presenta una poliartrite reumatica sieropositiva anticorpi anti-ccp positivi. Ha un trattamento massimale con Methotrexat® e Enbrel®, antinfiammatori e talvolta corticosteroidi. La situazione è moderatamente stabile grazie anche al riposo e alla mancanza di qualsiasi attività da parte del paziente. Ogni volta che il paziente fa qualche attività si presenta con delle tumefazioni articolari che necessitano cure particolari ed iniezioni di corticosteroidi. Sulla base di queste constatazioni il paziente risulta inabile in maniera completa e definitiva in qualsiasi lavoro pesante o medio pesante come quello che eseguiva in precedenza. Il paziente può risultare abile in maniera parziale nei lavori leggeri. Non può portare pesi superiori a 5 kg in maniera ripetuta, fino a 5 kg in maniera occasionale. Può utilizzare le mani solo in maniera parziale, senza movimenti ripetitivi. Non può camminare per tragitti superiori al km. Deve alternare le posizioni da in piedi a seduto. È soprattutto l'utilizzo delle mani che è limitato anche in lavori leggeri e semi-leggeri così come il fatto di rimanere troppo in piedi o di camminare. Per questo il paziente è abile anche in mestieri adattati in maniera solo del 50%. Il 50% restante è da considerare a causa della grave malattia che presenta, delle importanti limitazioni funzionali e di una caricabilità molto ridotta al livello delle articolazioni in particolare delle mani e dei piedi." (doc. B)
Valutata questa certificazione, richiesta anche una presa di posizione dal SMR, l’Ufficio AI, ritenuto che non era desumibile una sostanziale modifica rispetto alla valutazione del dr. __________ posta alla base del provvedimento contestato, ha chiesto la conferma della decisione contestata (IV).
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungs-echt, 2010, ad art. 28a, p. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).
2.6. Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che a dipendenza della patologia reumatologica di cui l’assicurato soffre dal febbraio 2012, segnatamente l’artrite reumatoide, era giustificato riconoscere un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal febbraio al 18 dicembre 2012, ritenuto tuttavia che in seguito, considerata la buona risposta ad una adeguata terapia farmacologica, l’assicurato andava ritenuto inabile nell’attività di muratore precedentemente svolta, ma pienamente idoneo in un lavoro leggero rispettoso delle limitazioni indicate dal perito dr. __________.
In effetti, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale), questo Tribunale non intravede ragioni per mettere in dubbio le dettagliate, approfondite e convincenti valutazioni del medico specialista interpellato dall’ __________ dr. __________ fatte poi proprie dal medico SMR dr. __________. Essi hanno in effetti debitamente considerato e approfondito tutte le affezioni invalidanti di cui l’assicurato è portatore ed hanno proceduto, dopo un’attenta analisi dei dati oggettivi e soggettivi, ad una convincente valutazione circa la residua capacità lavorativa, giungendo ad una conclusione univoca. Sulla base di tali accertamenti, se a seguito del manifestarsi in forma acuta della patologia reumatologica (nel febbraio 2012), con comparsa di gonfiori pluriarticolari, dolori e sinoviti, va confermata un’inabilità lavorativa completa nella precedente attività di muratore, dal mese di dicembre 2012, vista la positiva risposta al trattamento medicamentoso posto in atto dallo specialista che l’ha in cura, dr. __________, deve essere ammessa un’abilità completa in un’attività leggera.
In effetti, il dr. __________ ha approfonditamente esaminato il caso procedendo ad una prima visita il 30 maggio 2012 (perizia 30 maggio 2012, doc. AI 4-1) nell’ambito della quale – poste le diagnosi di Artrite reumatoide fattore reumatoide negativo, ACPA (anti-CCP) positiva, anerosiva, TBC latente e Disturbi statici del rachide con limitazioni funzionali cervicali e lombari, rilevato come la malattia avesse un decorso aggressivo – aveva concluso per una totale inabilità lavorativa in ogni attività, con tuttora un'attività sinovitica rilevante, essendo il potenziamento della cura con l'introduzione di un biologico al momento ostacolato dalla diagnosi di una TBC latente. Secondo lo specialista non erano prevedibili dei cambiamenti significativi delle condizioni nei due mesi seguenti durante i quali la cura di fondo sarebbe rimasta invariata, mentre che “con la successiva introduzione di un inibitore del TNP-alfa sarà possibile un miglioramento sia sintomatico che funzionale che occorrerà valutare dopo circa 8 settimane di terapia" (doc. AI 4/5-7).
Il perito ha quindi prontamente provveduto ad aggiornare la situazione mediante una nuova perizia del 19 dicembre 2012, nella quale ha esposto come con l’introduzione dell'inibitore del TNF-alfa (farmaco detto biologico) in aggiunta alla cura con DMARD (Methotrexat e Plaquenil) l'evoluzione clinica dell’artrite reumatoide apparisse favorevole. Secondo il perito, a paragone della visita del maggio precedente vi era un evidente miglioramento del quadro clinico, confermato anche dagli ultimi esami di laboratorio attestanti la regressione dell'attività anche sul piano umorale e dalle affermazioni del paziente, per il quale in effetti la sintomatologia dolorosa era ora limitata al polso destro. Del resto, clinicamente non erano constatabili segni sicuri di un'ulteriore attività della malattia con una funzionalità articolare complessivamente normale.
Di conseguenza, visto questo chiaro miglioramento, secondo il perito, se l'attività di muratore restava inesigibile, a partire da subito l’assicurato era da ritenere abile in forma normale per un lavoro confacente, rispettoso delle esposte limitazioni (doc. AI 10/10-13).
Dette conclusioni sono state nella sostanza confermate dal dr. __________ del SMR il 7 febbraio 2013 (doc. AI 36).
Inoltre, la dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non è stata validamente smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una convincente diversa valenza delle patologie diagnosticate.
In particolare il certificato 6 giugno 2013 del curante dr. __________ prodotto col ricorso non fornisce elementi sufficienti per distanziarsi dalle predette conclusioni (doc. B). Come rettamente evidenziato dal medico SMR dr. __________, in effetti, tale certificazione non mostra una modifica dello stato di salute, ma si limita ad esprimere una diversa valutazione della capacità lavorativa rispetto a quella del perito, senza tuttavia fornire elementi che non siano già stati debitamente valutati o indicare le ragioni per le quali le sue conclusioni si discostano da quelle tratte dai medici precedentemente consultati. Dal certificato del curante, che peraltro pone analoghe limitazioni da rispettare nell’esercizio di un’attività lavorativa a quelle esposte nella perizia reumatologica, non risultano quindi elementi che permettano di dedurre una sostanziale modifica rispetto alla valutazione del dr. __________ o consentano di scostarsi dalla stessa. Del resto, il curante si astiene dal confrontarsi con le differenti conclusioni peritali in punto alla capacità lavorativa (doc. IV/bis).
Ricordata la dianzi citata giurisprudenza in materia di valutazione da parte dei medici curanti (consid. 2.5), la differente valutazione del dr. __________ in punto alla residua esigibilità lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni dell’ammi-nistrazione che si fondano, come detto, su un parere specialistico dettagliato e convincente.
In conclusione, non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la valutazione peritale del 19 dicembre 2012 e prima della decisione contestata del 22 maggio 2013 (la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005; C 43/00 del 30 settembre 2002), a ragione l’Ufficio AI, sulla base anche del parere del SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. le STFA 9C-9/2010 e I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.5), e richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha ritenuto che successivamente al mese di dicembre 2012 il ricorrente sia da considerare inabile nella sua attività di muratore, ma abile in misura completa in un’attività leggera adeguata, ossia rispettosa dei limiti elencati dalla perizia (limitazioni nell’utilizzo di oggetti ed attrezzi pesanti o vibranti o contundenti, in attività a braccia elevate o in posizione inginocchiata o su ponteggi o scale, in movimenti ripetitivi coinvolgenti polsi e dita delle mani; cfr. doc. AI 10-11 e sopra consid. 2.4).
D’altra parte, va ricordato all’insorgente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Già si è detto che il ricorrente non ha prodotto documentazione medica o fornito elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare inattendibili le conclusioni tratte dai medici specialisti interpellati dall’amministrazione.
2.7. Riguardo alla determinazione del grado d’invalidità, aspetto rimasto incontestato, l’Ufficio AI ha rettamente quantificato il salario da valido computando il reddito che l’assicurato ha percepito come muratore nel 2011 pari a fr. 85'203.-- (doc. A; cfr. doc AI 12-9 sino 12-15; in particolare doc. AI 12-14).
In merito al calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente alla giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata, l’amministrazione l’ha stabilito computando il reddito statistico conseguibile nel 2011 in un’attività semplice e ripetitiva, pari a fr. 61'895.--, utilizzando i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori, in un’attività semplice e ripetitiva, nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.).
L’Ufficio AI ha poi tenuto conto di una riduzione del reddito per circostanze personali (segnatamente per la necessità di effettuare lavori leggeri) dell’8% e del 15% per ragioni sociali determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 47'659.-- (doc. A). In relazione a tale riduzione operata sul reddito statistico, deve essere osservato che la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia del 26 agosto 2013, 9C-179/2013; cfr. anche STCA 32.2012.265 del 11 giugno 2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale.
In concreto dunque, ritenuto che l’Ufficio AI ha considerato un fattore di riduzione (attività leggera) nella misura dell’8%, per quanto esposto la riduzione dovrebbe ammontare al 10% con una conseguente riduzione globale del 25% e, quindi, un reddito da invalido di fr. 46'421.-- (61'895.-- meno il 25%).
Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 85’203.-- ed il reddito da invalido di fr. 46'421.-- risulta un tasso d’invalidità del 45% (85’203 - 46'421 x 100 : 85’203) che poco si distanzia da quello (del 44%) fissato dall’amministrazione.
A fronte di un’abilità lavorativa comunque completa in un’attività adeguata dal 19 dicembre 2012, a ragione, quindi, l’amministrazione ha concluso per un conseguente grado di invalidità conferente un quarto di rendita di invalidità.
In proposito va pure nuovamente richiamato il principio generale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400, 113 V 28; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572).
In concreto va evidenziato che esiste un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la STF U 463/00 del 28 ottobre 2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 p. 296; cfr. anche STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 p. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC 1980 p. 482; cfr. inoltre STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito riconosciuta dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) - in concreto ammessa nella misura massima consentita dalla giurisprudenza del 25% - si tiene conto delle particolari limitazioni riconducibili al danno alla salute ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 con riferimenti, STF I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).
Ne consegue la conferma della decisione contestata che ha rettamente concluso che a dipendenza delle affezioni reumatologiche che lo affliggono l’assicurato presenta una perdita di guadagno e, quindi, un grado di invalidità che gli conferisce il diritto ad un quarto di rendita di invalidità dal 1. febbraio 2013.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti