Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
cs |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2013 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 30 maggio 2013 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1968, da ultimo attivo quale manovale edile, il 19 luglio 2005 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1-1). Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, l’UAI, con decisione del 23 settembre 2009, ha respinto la domanda, essendo il grado d’invalidità del 24% (doc. AI 59-3).
B. Il 5 agosto 2011 RI 1 ha inoltrato una nuova richiesta (doc. AI 60). Dopo aver fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM (doc. AI 93-1), con decisione del 30 maggio 2013 (doc. AI 112-10), preavvisata dal progetto del 21 gennaio 2013 (doc. AI 100-1), l’amministrazione ha messo l’assicurato al beneficio di ¼ di rendita dal 1° febbraio 2012 al 30 aprile 2012 e di una rendita intera dal 1° maggio 2012 fino al 28 febbraio 2013 (miglioramento della capacità di guadagno secondo l’art. 88a cpv. 1 OAI).
C. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1__________, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo contestualmente di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I).
In primo luogo l’insorgente rileva un’incongruenza circa gli accertamenti reumatologici del dr. med. __________ effettuati nell’ambito della perizia del SAM: da un lato, in misura del 60% l’assicurato è dichiarato essere abile quale manovale sull’arco dell’intera giornata; dall’altro può lavorare all’80% sollevando pesi non superiori ai 4kg, sempre sull’arco dell’intera giornata. Secondo l’insorgente, lo specialista dovrebbe fornire spiegazioni a siffatte affermazioni che paiono non conciliabili e sostiene che l’accertamento medico, così com’è, non è utilizzabile.
In seguito l’assicurato contesta la perizia psichiatrica del dr. med. __________ ed allega un rapporto medico della propria curante, la dr.ssa med. __________, anch’essa FMH in psichiatria e psicoterapia, che segue l’interessato dal 2005 e che conclude per una capacità lavorativa non superiore al 50%. Il ricorrente evidenzia che mentre la curante ha una conoscenza approfondita del proprio paziente, il dr. med. __________ lo ha visto solo in un’occasione. Inoltre il perito ha accertato un’incapacità al lavoro del 20% senza tuttavia motivarla e senza spiegare in cosa consista il rallentamento.
Il ricorrente contesta inoltre la sovrapponibilità delle capacità al lavoro in ambito psichiatrico e reumatologico.
Rimprovera all¿stensore del corpo principale della perizia di sostenere che l’incapacità complessiva è del 20%, senza tuttavia nessuna motivazione e senza precisare se si riferisce ai due contesti specialistici.
A questo proposito l’interessato afferma che i periti non hanno tenuto una seduta plenaria per stabilire l’incapacità lavorativa complessiva, poiché il documento è stato sottoscritto a due riprese, su fogli diversi, allorché tutti i medici dovrebbero essere presenti ed esprimersi in contraddittorio. Non c’è riferimento alcuno circa la discussione in punto alla sovrapponibilità delle due distinte incapacità al lavoro.
Il ricorrente afferma di non volere “qui sollevare una mera questione formale, che non ci interessa e della quale faremmo volentieri a meno. Il fatto è che la carenza formale della discussione tra tutti i medici circa le rispettive conclusioni relative all’incapacità ed alla sovrapponibilità delle medesime nasconde delle palesi contraddizioni.”
Il dr. med. __________ afferma che l’assicurato potrebbe lavorare con una resa ridotta (del 20%), ma che deve lavorare sull’arco dell’intera giornata. Ciò presuppone un lavoro con rendimento ridotto ma continuo. Per contro il dr. med. __________ non fornisce spiegazioni circa la diminuita capacità al lavoro e ciò, per il ricorrente, rende difficile per l’estensore del rapporto principale decidere autonomamente la sovrapponibilità, poiché non può sapere a cosa si riferisca. Da parte sua la curante, dr.ssa med. __________, riferisce che l’incapacità lavorativa è dovuta alla diminuzione della resistenza psichica, per esempio affrontare un qualsiasi lavoro in modo duraturo, il fatto che il paziente ha bisogno di fare delle pause per riprendere e continuare il suo lavoro, la presenza di nervosismo e agitazione.
Per l’insorgente l’unica motivazione corretta è quella della dr.ssa med. __________, per la quale l’incapacità al lavoro si riferisce ad una resa rallentata, impedita o altrimenti interrotta in rapporto alla continuità dell’attività altrimenti esigibile.
Il ricorrente sostiene che per adempiere a quanto previsto dalla giurisprudenza, occorre dar seguito alle motivazioni dell’incapacità lavorativa nel contesto psichiatrico, confrontare in contraddittorio l’aspetto psichiatrico e reumatologico e motivarne le ragioni.
L’assicurato contesta anche la riduzione “sociale” dell’8% del reddito da invalido ed afferma che occorre utilizzare dei multipli di 5. In concreto occorre pertanto ridurre il reddito del 10%. Egli non lavora da ormai 9 anni e tale lontananza dal mercato del lavoro è discriminante nel contesto del mercato del lavoro. Inoltre il fatto di dover cambiare radicalmente il posto di lavoro e di essere portatore di limitazioni sostanziali di resa, lo fa apparire ulteriormente svantaggiato dinanzi ad altri individui con cui deve confrontarsi. “Un’ulteriore riduzione che cifriamo tra il 5 ed il 10% si impone, anche perché l’UAI neppure l’ha valutata”.
Infine l’insorgente sostiene che l’UAI è venuta meno al suo ruolo di verifica legale, delegando tutto alle affermazioni dei medici. In conclusione l’interessato chiede che i medici abbiano a specificare le limitazioni di cui è portatore l’assicurato. In particolare il dr. med. __________ è invitato a prendere conoscenza del rapporto della dr.ssa __________ ed a verificarne l’attendibilità in rapporto alle sue constatazioni, il dr. med. __________ è tenuto a dettagliare il proprio rapporto, fugando le contraddizioni che appaiono nel medesimo, l’UAI deve accertare la sovrapponibilità delle due invalidità (psichiatrica e reumatologica) per il tramite di un contraddittorio, quantomeno nel senso che la decisione venga maturata tenendo presente la volontà espressa e motivata dei medici. Infine l’UAI deve riverificare le deduzioni sociali.
In via principale, l’assicurato chiede il riconoscimento di almeno mezza rendita dal 1° marzo 2013 ed in via subordinata il rinvio degli atti all’UAI affinché abbia ad esperire i nuovi accertamenti ai sensi dei considerandi.
D. Con risposta del 10 ottobre 2013, cui ha allegato le prese di posizione dell’8 ottobre 2013 del SAM, del 27 agosto 2013 del dr. med. __________, del 13 settembre 2013 del dr. med. __________ e del 9 ottobre 2013 del dr. med. __________, l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VIII).
E. Con osservazioni del 28 ottobre 2013 l’insorgente ha ribadito le sue ragioni (doc. X). L’assicurato evidenzia che il dr. med. __________ ha affermato che le incapacità psichiatrica e reumatologica non si cumulano, mentre il reumatologo non si esprime. Per cui non c’è alcuna valutazione plenaria. L’insorgente ritiene necessario stabilire “come si possa affermare che una limitazione di resa (funzionale e prettamente funzionale) quale quella reumatologica non debba essere cumulata a quella psichiatrica.” Per l’assicurato è palese che un rallentamento funzionale e solo funzionale non ha alcuna incidenza su quello psichico e solo psichico quando una persona lavora comunque tutta la giornata.
F. Con osservazioni dell’8 novembre 2013 l’UAI ha ribadito la richiesta di respingere il ricorso (doc. XII).
G. Il 20 marzo 2014 il TCA ha interpellato l’amministrazione (doc. XV).
H. Dopo aver chiesto (doc. XIX) ed ottenuto (doc. XX), una proroga, il 6 maggio 2014 l’UAI si è riconfermata nella sua riposta, allegando due prese di posizione del SAM (doc. XXI/1+2).
I. Il 19 maggio 2014 l’insorgente ha presentato le sue osservazioni, contestando che le affezioni psichiatrica e reumatologica siano sovrapponibili (fibromialgia) poiché il dr. med. __________ diagnostica anche una sindrome ansioso depressiva su disadattamento, ritiene che la diagnosi reumatologica non è solo la fibromialgia e sostiene che il dr. med. __________ non motiva la mancata cumulabilità, ma semmai è il SAM ad averla suggerita (doc. XXIII).
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel merito
2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).
3. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
4. In concreto l’insorgente contesta la soppressione della rendita con effetto al 28 febbraio 2013 e chiede il versamento di almeno mezza rendita dal 1° marzo 2013. Non contestati sono i periodi ed i gradi d’invalidità precedenti.
Nel caso di specie l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia medica pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica e gastro-enterologica) ad opera del SAM, allestita il 16 novembre 2012 (doc. AI 93-1 e seguenti), dopo le visite dell’8, 13, 20 e 22 agosto 2012.
I periti, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi familiare, personale – sociale, professionale e patologica, aver descritto le affezioni attuali e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4), sindrome ansioso-depressiva su disadattamento (ICD-10 F 43.22), periatropatia omero scapolare tendinotica cronica a sinistra con/su pregresso intervento artroscopico con acromioplastica ed artrodesi dell’articolazione acromioclavicolare, 10.10.2006, pregressa artroplastica-artrolisi sottoacromiale con sinoviectomia VAP, revisione e sutura parziale della cuffia dei rotatori, 9.5.2012; periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica alla spalla destra con/su pregressa decompressione sottoacromiale e resezione distale della clavicola, 23.5.2006, pregressa acromioplastica-artrolisi sottoacromiale, sinoviectomia al VAP, revisione e sutura parziale della cuffia dei rotatori, 30.11.2011, sindrome cervicospondilogena cronica con/su minime alterazioni degenerative C4-6 senza neuro compressione, sindrome lombospondilogena cronica con/su minime alterazioni degenerative L4-L5 senza neuro compressione, iniziale coxartrosi a destra e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di tendiniti ricorrenti del primo comparto estensorio al polso destro, pregressa pancreatite acuta d’origine mista con/su dislipidemia ed uso inadeguato di etile, pregresso trattamento conservativo, formazione di cisti pancreatica nella testa del pancreas, senza insufficienza pancreatica endocrina ed esocrina, steatosi epatica, riflusso gastroesofageo ed ernia iatale, dolori addominali diffusi probabilmente nel contesto di un colon irritabile, dislipidemia, obesità con BMI ca. 30 kg/m2, pregressa colecistectomia per via laparoscopica, 30.3.2012, pregressa angioplastica dell’arteria femorale destra, 7.2.2012 (doc. AI 93-16).
Il consulente dr. med. __________, FMH gastroenterologia ed epatologia, ha concluso che l’insorgente è completamente abile al lavoro (doc. AI 93-21).
Dal punto di vista psichiatrico i periti hanno rilevato che il consulente, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, si è soffermato sull’anamnesi e sulla presa a carico psichiatrica della dr.ssa med. __________.
Dalla perizia SAM emerge:
" L’A. mette in primo piano i disturbi ed i dolori a carico dell’apparato locomotore presenti su tutto l’arco della giornata che lo rendono molto nervoso e talvolta gli impediscono di dormire. Interpellato a proposito della sua situazione psicologica l’A. dichiara di sentirsi molto deluso e arrabbiato per la condizione di vita non soddisfacente nella quale si trova e da cui non riesce ad uscire. Afferma di aver perso le speranze di trovare delle soluzioni positive che possano mettere fine allo stato insoddisfacente in cui versa da anni. Si sarebbe in pratica, anche se a malincuore, rassegnato alla situazione di fatto. Nella descrizione dell’esame psichico il nostro consulente annota che il tono dell’umore dell’A. è orientato al polo negativo. La quota ansiosa risulta leggermente incrementata. La spinta volitiva e motivazionale appaiono ridotte.
Riportiamo in extenso la valutazione del nostro consulente.
“ Rispetto alla valutazione specialistica effettuata nel 2008 in occasione della prima perizia SAM non si constatano nuovi elementi psicopatologici rilevanti e tali da modificare la diagnosi e le conclusioni a cui ero giunto in precedenza. In particolare a mio modo di vedere continua ad avere un significato e una importanza preponderante sull’economia psicologica dell’A. la situazione di blocco che ha portato l’A. a non superare la ferita narcisistica legata alla perdita del ruolo sociale e professionale. Il non ottenimento delle sue reiterate richieste di lavoro e delle possibilità di reintegrazione professionale attraverso i programmi occupazionali svolti oltre al rifiuto dell’aiuto finanziario da parte della istituzioni che egli ha interpellato hanno creato nell’A. un ulteriore sentimento di frustrazione, di delusione e di rabbia che ha continuato a crescere in maniera sorda nello spazio psicologico chiuso e senza prospettive in cui ha malamente vissuto negli ultimi anni della sua vita.”
Il nostro consulente pone le diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente e sindrome ansioso-depressiva su disadattamento (ICD-10 F. 45.4, rispettivamente 43.22).
Il nostro consulente valuta l’A. abile al lavoro all’80%. Questa capacità lavorativa è rimasta pressoché invariata dal 2008 ad oggi.
L’evoluzione dei disturbi tende purtroppo verso la cronicizzazione.
L’atteggiamento mentale bloccato sul tema dell’ingiustizia subita e della impossibilità di porvi rimedio e di trovare soluzioni liberatorie ha portato l’A. a gravitare in uno spazio psicologico chiuso limitando la sua capacità di fronteggiare la situazione.
E’ importante che la presa a carico psicologica e psichiatrica sia continuata ed intensificata. Il nostro consulente consiglia l’introduzione di un antidepressivo agente sulla serotonina ed avente una azione più attivante.
Dal punto di vista psichiatrico si consigliano provvedimenti d’integrazione/riformazione professionale.
L’A. presenta una capacità lavorativa dell’80% in altre attività e del 100% come casalingo.
Il nostro consulente si sofferma sui criteri di Förster:
- “non ho riscontrato una patologia psichiatrica maggiore concomitante ai disturbi della sfera somatica quanto piuttosto un blocco psicologico legato al sentimento di perdita del ruolo sociale e professionale precedentemente ricoperto;
- dal lato somatico l’A. presenta una sintomatologia dolorosa cronica a carico dell’apparato locomotore;
- i disturbi corporei si protraggono da molti anni senza fasi di remissione durevole della sintomatologia algica e nonostante le terapie condotte in maniera adeguata;
- lo stato psichico presenta una evoluzione di tipo cronico;
- a causa del blocco psicologico messo in evidenza l’A. ha mostrato una tendenza alla riluttanza nei confronti dei rapporti interpersonali senza per questo arrivare a vere e proprie forme di isolamento sociale conclamante.” (doc. AI 93-17/18)
Circa la patologia reumatologica, l’insorgente è stato valutato dal dr. med. __________, specialista FMH reumatologia.
Dalla perizia del SAM emerge:
" (…)
Riportiamo in extenso la valutazione del nostro consulente.
“ L’assicurato presenta dolori cronici generalizzati. Sono formalmente riempiti i criteri diagnostici preliminari ACS 2010 per la diagnosi di fibromialgia. Sono verosimilmente riempiti anche i criteri ICD 10 per la diagnosi di sindrome somatoforme ma farà stato a riguardo la valutazione psichiatrica prevista.
Vi sono poi diversi problemi locali che tendono a confondersi nella sindrome algica generalizzata.
In primo piano si situa attualmente una periartropatia omero scapolare tendinotica cronica a sinistra dopo 2 interventi di decompressione sottoacromiale e recentemente una sutura parziale della cuffia dei rotatori.
Situazione analoga anche a destra dove sono stati realizzati gli stessi interventi sia nel 2006 che attualmente.
Il paziente presenta dolori tendenzialmente panvertebrali con fulcro a livello della colonna cervicale e della colonna lombare. Come in precedenza clinica e radiologia mettono in evidenza unicamente minime alterazioni degenerative (e minime alterazioni della statica) senza neurocompressione.
Il paziente presenta infine una diminuzione dolorosa della mobilità dell’anca destra. Sono state realizzate diverse IRM che mostrano unicamente alterazioni cistiche all’inserzione della capsula articolare, di origine incerta. Vi è un sospetto iniziale assottigliamento della cartilagine articolare a livello dell’articolazione coxofemorale, eventualmente compatibile con un’iniziale coxartrosi. Non si è confermato in diverse IRM recenti il sospetto inizialmente evocato di una spondilartropatia, sospetto basato su un lieve edema della parte prossimale dell’articolazione sacroiliaca di destra unicamente sul versante iliaco.
In accordo con la mia precedente valutazione e con quella del Dr. __________, FMH reumatologia, va segnalata una discrepanza tra le lamentele dell’assicurato e i reperti oggettivi.
In questa situazione non sono probabilmente giustificati i ripetuti interventi chirurgici alle spalle che, come anche nel 2006, non hanno dato alcun risultato da un punto di vista soggettivo.”
La capacità lavorativa è rimasta invariata dal suo consulto reumatologico del 28.1.2008 sino all’intervento alla spalla ds. (degenza dal 29.11.2011). In seguito bisogna calcolare un periodo di convalescenza/riabilitazione di ca. sei mesi con incapacità lavorativa totale per qualunque attività sino al 29.5.2012. Anche dopo l’intervento alla spalla sin. (degenza dall’8.5.2012) si codifica un’incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi tipo di attività sino all’8.11.2012. In seguito si prevede un recupero della capacità lavorativa del 60% come manovale e dell’80% in attività adatte. In attività molto leggere ed adatte che evitino spostamenti ripetitivi attorno o sopra l’orizzontale, il periodo di convalescenza può essere ridotto a tre mesi.
Non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine, premesso che l’A. non sia sottoposto a nuovo intervento. L’A. può sollevare al massimo 25 kg in modo ripetuto, può sollevare al massimo 10-15 kg in modo ripetuto. Non deve sollevare pesi al di sopra dei 10 kg sopra l’orizzontale e non deve svolgere lavori ripetitivi attorno e sopra l’orizzontale. Non deve spostarsi a piedi oltre 5 km al giorno complessivamente. Lavori su terreni accidentati, salire e scendere da scale a pioli sono possibili ma non oltre due ore al giorno. Sono possibili lavori su ponteggi. Sono da evitare lavori su tetti. Come casalinga l’A. è abile al lavoro all’80%. (…)”
(doc. AI 93-19)
Va ancora rilevato, circa le contestazioni sollevate dall’assicurato nel ricorso, che nel consulto del 21 agosto 2012 il dr. med. __________, FMH reumatologia, alle domande 2 e 3 poste dai periti, ha risposto nella seguente maniera:
" (…)
2. Valutazione della capacità lavorativa (in percentuale) nell’attività da ultimo svolta dall’assicurato/a, se possibile specificando se dovuta a limitazione funzionale o di rendimento riferito ad un’attività al 100%.
Da un punto di vista reumatologico teorico, attualmente come manovale l’assicurato è totalmente inabile al lavoro essendo ancora in convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla spalla sinistra. Come indicato al punto successivo l’assicurato dovrebbe recuperare parzialmente la propria capacità lavorativa come manovale raggiungendo una capacità lavorativa del 60% a 6 mesi dall’intervento.
3. Da quando esiste una riduzione della capacità lavorativa prolungata dal vostro punto di vista specialistico e come si è evoluta fino al momento dell’attuale perizia?
Per quanto riguarda i problemi di ordine reumatologico, la capacità lavorativa è invariata dopo il mio consulto di reumatologia del 28.1.2008 fino all’intervento della spalla destra (degenza del 29.11.2011). In seguito va calcolato un periodo di convalescenza di ca. 6 mesi con incapacità lavorativa totale per qualunque attività manuale, quindi fino al 29.5.2012. Incapacità lavorativa totale per convalescenza anche dopo l’intervento alla spalla sinistra (degenza dell’8.5.2012), quindi fino all’8.11.2012. In seguito l’assicurato dovrebbe poter recuperare una capacità lavorativa del 60%. In attività molto leggere e adatte, che evitino lo spostamento di carichi oltre 4 kg, evitino movimenti ripetitivi attorno e sopra l’orizzontale, il periodo di convalescenza dopo gli interventi alle spalle può essere ridotto a 3 mesi. Oltre a questo periodo l’assicurato ha una capacità lavorativa dell’80%.” (doc. AI 93-35)
I periti del SAM circa le conseguenze sulla capacità lavorativa hanno affermato:
" (…)
Dal punto di vista psichiatrico l’A. presenta una capacità lavorativa dell’80% come già valutato nel corso della precedente perizia. L’atteggiamento mentale è bloccato sul tema dell’ingiustizia subita e l’impossibilità di porvi rimedio e di trovare soluzioni liberatorie ha portato l’A. a gravitare in uno spazio psicologico chiuso limitando la sua capacità di fronteggiare la situazione.
Si consiglia di continuare la presa a carico psicologica e psichiatrica e d’introdurre un antidepressivo agente sulla serotonina ed avente un’azione più attivante.
L’evoluzione dei disturbi tende verso la cronicizzazione.
Dal punto di vista reumatologico l’A. è attualmente abile al lavoro nella misura dello 0% a causa degli interventi alle spalle e si prevede una capacità lavorativa del 60% a tre mesi dall’ultimo intervento, cioè dall’8.11.2012.
Globalmente l’A. presenta attualmente una capacità lavorativa dello 0% come manovale edile ed è da prevedere una ripresa al 60% dall’1.11.2012 a tre mesi dall’ultimo intervento operatorio.
Dal punto di vista gastroenterologico l’A. è totalmente abile al lavoro.
Globalmente l’A. presenta una capacità lavorativa dello 0% come manovale edile dal 29.11.2011 (ricovero ospedaliero per il primo intervento). E’ da prevedere una ripresa al lavoro al 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come manovale edile dal 9.11.2012 (a sei mesi dall’ultimo intervento) e continua.
Antecedentemente l’A. ha presentato una capacità lavorativa dello 0% come manovale edile a causa dei ricoveri dal 13 al 30.7.2011 e dal 18 al 26.8.2011 (patologie gastrointestinali).
9 Conseguenze sulla capacità d’integrazione
Non vi sono controindicazioni a misure d’integrazione/riformazione professionale.
Dal punto di vista psichiatrico l’A. raggiunge una capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi tipo di attività e del 100% come casalingo.
Dal punto di vista reumatologico l’A. raggiunge una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adatta e rispettosa dei limiti descritti precedentemente a sei mesi dall’ultimo intervento, cioè dal 9.11.2012.
In un’attività molto leggera, che eviti lo spostamento di carichi oltre i 4 kg e che eviti movimenti ripetitivi attorno e sopra l’orizzontale l’A. può raggiungere una capacità lavorativa dell’80% già a tre mesi dall’ultimo intervento.
Dal punto di vista gastroenterologico l’A. è totalmente abile al lavoro.
Attualmente l’A. è abile al lavoro nella misura dello 0% in qualsiasi tipo di attività a causa degli interventi subiti alle spalle (capacità lavorativa dello 0% di sei mesi dopo ogni intervento). A partire dal 9.11.2012 (cioè a sei mesi dall’ultimo intervento) è da prevedere una capacità lavorativa dell’80% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in un’attività adatta e rispettosa dei limiti descritti precedentemente.
A causa dei problemi gastrointestinali l’A. ha presentato una capacità lavorativa dello 0% dal 13 al 30.7.2011 e dal 18 al 16.8.2011.
Anche come casalingo l’A. raggiunge una capacità lavorativa dell’80% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) dal 9.11.2012.” (doc. AI 93-23)
In sede di ricorso l’interessato ha prodotto un certificato della sua curante, la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la quale ha affermato:
" (…)
Ho seguito il Signor RI 1 dal 10.08.2005 al 23.12.2005 (12 sedute), dal 11.01.2006 al 23.10.2006 (10 sedute), dal 29.09.2011 al 22.11.2011 (4 sedute), dal 01.02.2012 al 18.07.2012 (6 sedute).
La diagnosi è:
Sindrome somatoforme da dolore persistente ICD 10 F 45.4.
Reazione mista ansioso depressiva ICD 10 F 43.22.
Nei corso degli anni il paziente si è sempre dimostrato sofferente alla sua problematica somatica con manifestazioni di tipo, ansia, preoccupazione per il suo futuro lavorativo, sentimenti d’inadeguatez-za nei confronti della moglie che mantiene la famiglia, ha avuto periodi di insonnia, l’umore era instabile, deflesso e labile sempre legato alle varie vicissitudini della vita (le varie operazioni chirurgiche che doveva subire, comunque le affrontava con disinvoltura e coraggio).
Nel corso degli anni ha cercato di fare dei piccoli lavori ma non è mai riuscito a portarli a termine a causa dei suoi disturbi fisici;
A mio avviso, come ho dichiarato alla domanda AI che ho inoltrata il 02.05.2012, dal punto di vista strettamente psichico, a causa della cronicizzazione dello stato ansio-depressivo dovuto al vissuto di questi anni, non permettono una ripresa totale ma solo parziale da 4 a 6 ore giornaliere per lavori semplici.
L’affezione psichica è caratterizzata dalla diminuzione della resistenza psichica per esempio, affrontare un qualsiasi lavoro in modo duraturo, il paziente ha bisogno di fare delle pause per riprendere e continuare il suo lavoro, poca tolleranza, nervosismo e agitazione possono interferire alla discontinuità.
Un’attività leggera con lavori semplici può entrare in considerazione, ma il suo rendimento non potrebbe superare il 50%.
Ritengo dunque che il Signor RI 1__________ può essere abile nella misura del 50% per lavori semplici (lavorare come aiuto presso una stazione di benzina, presso un kiosko, presso un fiorista).” (doc. A1)
Pendente causa i periti del SAM, il dr. med. __________, il dr. med. __________ ed il medico SMR, dr. med. __________, hanno preso posi-zione sulle censure del ricorrente con le seguenti osservazioni.
Con scritto del 27 agosto 2013 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
L’avvocato RA 1 ritiene che vi sia una sostanziale discrepanza tra l’asserzione che vi è un’incapacità lavorativa del 60% come manovale e l’ultimo paragrafo del punto 3 a pagine 6 del mio consulto in cui si dice che, in attività molto leggere e adatte (descritte ulteriormente) l’assicurato ha una capacità lavorativa dell’80%.
Si tratta senza dubbio di un caso piuttosto complesso con molte diagnosi e interventi chirurgici. Vi sono diversi cambiamenti della capacità lavorativa nel periodo in esame, inerenti la convalescenza dopo chirurgia. Appare comprensibile dunque la richiesta di precisazioni a riguardo della capacità lavorativa nell’attività svolta in precedenza e in attività adatte.
La capacità lavorativa dell’assicurato risulta invariata dopo il mio consulto di reumatologia del 28.01.2008, 20% come manovale e 100% in attività adatte (descritte in dettaglio al punto 8 del mio consulto del 28.01.2008). A decorrere dalla degenza del 29.11.2011 (intervento alla spalla destra) e per i successivi 6 mesi l’assicurato è totalmente inabile al lavoro per qualunque attività manuale salvo in attività molto leggere e adatte, che evitino lo spostamento di carichi di oltre 4 kg, evitino movimenti ripetitivi attorno e sopra l’orizzontale. In tale attività molto leggera e adatta il periodo di convalescenza può essere ridotto a 3 mesi. Quindi a decorrere dal 29.02.2012 l’assicurato è da ritenere totalmente inabile al lavoro in attività manuali salvo quelle molto leggere e adatte per cui l’incapacità è del 20%.
L’08.05.2012 il paziente è stato nuovamente ricoverato per un intervento chirurgico (spalla sinistra). Per i 6 mesi successivi l’assicurato deve essere ritenuto totalmente inabile al lavoro in attività manuali salvo in attività molto leggere e adatte, che rispettino i criteri precedentemente elencati. Per queste attività molto leggere e adatte il periodo di convalescenza è usualmente di 3 mesi e non di 6 mesi. Oltre questi 3 mesi l’assicurato è inabile al lavoro in misura totale per attività manuali ma solo del 20% in attività molto leggere e adatte.
Dopo 6 mesi di convalescenza, quindi a decorrere dall’08.11.2012, l’assicurato dovrebbe aver recuperato una capacità lavorativa al 60% in attività manuali pesanti a mediamente pesanti nel lavoro svolto in precedenza di manovale mentre in un’attività molto leggera e adatta, secondo i criteri precedentemente elencati a una capacità lavorativa dell’80%.
Tutte le percentuali citate si riferiscono a una giornata di lavoro intera con un rendimento proporzionalmente ridotto.
Questo è quanto volevo dire ai punti 2 e 3. Spero di aver potuto fare chiarezza come gentilmente richiesto dal legale dell’assicurato.
Mi permetto ancora di osservare che l’apparente contraddizione descritta dall’avvocato __________, in realtà non lo è. Si tratta tutt’al più di una forma migliorabile ma il giudizio sulla capacità lavorativa di questo assicurato mi pare chiaro e corretto.
Non vedo motivi perché questo accertamento medico possa essere ritenuto inutilizzabile una volta chiarite le apparenti discordanze. Questo a maggior ragione perché nella perizia multidisciplinare del 16.11.2012 la mia valutazione della capacità lavorativa è stata interpretata in modo corretto.
(…)
Mi sembra utile affermare infine come a mio avviso la valutazione da un punto di vista clinico e della capacità lavorativa sia corretta.” (doc. VIII/2)
Il 13 settembre 2012 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicote-rapia, ha affermato:
" (…)
Dopo attenta presa visione della documentazione inviatami in allegato alla tua lettera del 22.08.2013 ti comunico che non ho tratto da essa elementi tali da modificare il contenuto della perizia redatta in data 23.08.2012. Per quel che riguarda il giudizio sulla cumulabilità delle inabilità lavorative sono concordante con quanto da voi valutato nelle conclusioni della perizia pluridisciplinare.” (doc. VIII/3)
I periti del SAM, con scritto dell’8 ottobre 2013, dopo aver riportato per esteso le prese di posizione del dr. med. __________ e del dr. med. __________, hanno affermato:
" (…)
Brevemente ricordiamo che non vi è nessuna discrepanza nella valutazione reumatologica del Dr. med. __________ che valuta l’A. abile al lavoro al 60% in attività manuali pesanti a mediamente pesanti e dell’80% in un’attività molto leggera e adatta dall’8.11.2012 (cioè a sei mesi dall’intervento eseguito alla spalla ds. il 9.5.2012).
Sempre il nostro consulente ha valutato l’A. inabile al lavoro al 100% durante sei mesi dopo l’intervento dell’8.5.2012 in un’attività manuale; in un’attività molto leggera e adatta il periodo di convalescenza si riduce a tre mesi dall’intervento.
Dal punto di vista psichiatrico l’A. presenta una capacità lavorativa dell’80%.
La riduzione della capacità lavorativa dovuta ai problemi reumatologici permette di tener conto della riduzione della capacità lavorativa dovuta ai problemi psichiatrici.
Concludendo confermiamo una capacità lavorativa del 60% come manovale edile e dell’80% in un’attività adatta rispettosa dei limiti funzionali descritti dal reumatologo a partire dal 9.11.2012 (a sei mesi dall’ultimo intervento) e continua.” (doc. VIII/1)
Da parte sua il 9 ottobre 2013 il dr. med. __________ ha fatto proprie le conclusioni del SAM ed ha affermato che “la documentazione presentata in sede di ricorso non modifica le conclusioni” (doc. VIII/4).
Il 20 marzo 2014 il TCA ha interpellato l’UAI, chiedendo quanto segue:
" Nella perizia del 16 novembre 2012 concludete che a partire dal 9.11.2012 (cioè a sei mesi dall’ultimo intervento) è da prevedere una capacità lavorativa dell’80% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in un’attività adatta e rispettosa dei limiti descritti nel referto.
1. La conclusione circa una capacità lavorativa complessiva dell’80% in attività leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente è stata presa nell’ambito di una valutazione plenaria ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. sentenza 32.2013.6 del 23 settembre 2013, consid. 2.6 e 32.2011.236 del 17 giugno 2013)?
a. In caso di risposta affermativa vi chiediamo di voler precisare il momento, il luogo, le modalità ed i contenuti della discussione plenaria e di voler indicare se alla medesima hanno preso parte tutti gli esperti interessati.
b. In caso di risposta negativa, vi chiediamo di voler precisare per quale motivo non vi è stata alcuna discussione plenaria.
2. L’assicurato sostiene che per il consulente dr. med. __________ l’insorgente potrebbe lavorare tutta la giornata ma con una resa ridotta del 20%, mentre il consulente dr. med. __________ non fornisce spiegazioni riguardo alla diminuita capacità al lavoro. Vi chiediamo di prendere posizione in merito e di voler precisare se anche per il dr. med. __________ l’insorgente può lavorare tutto il giorno ma con una diminuzione del rendimento del 20% oppure se l’interessato può lavorare unicamente all’80%.
3. L’insorgente evidenzia che il reumatologo dr. med. __________ conclude per una limitazione di resa “funzionale e prettamente funzionale” e si domanda per quale motivo non debba essere cumulata a quella psichiatrica. Egli ritiene che “un rallentamento funzionale e solo funzionale non ha alcuna incidenza su quello psichico e solo psichico, quando una persona lavora comunque tutta la giornata.” Vi chiediamo di voler prendere posizione anche su questo specifico punto.” (doc. XV)
Con scritto del 4 aprile 2014 il SAM ha affermato:
" (…)
A riguardo della prima domanda facciamo notare che la perizia SAM è stata redatta il 16.11.2012, cioè in un periodo antecedente alle citate sentenze del 23.9.2013 e 17.6.2013. Nel 2012 non abbiamo effettuato la discussione plenaria che, però, abbiamo effettuata il 4.4.2014 alle ore 7.55 con il Dr. med. __________, il Dr. med. ____________________ e i medici periti SAM.
A riguardo della seconda domanda, ribadiamo che la diminuzione del rendimento del 20% permette di tener conto della diminuzione del rendimento sia a livello psichiatrico, sia a livello reumatologico. L’A. presenta una capacità lavorativa dell’80%, intesa come presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto.
Domanda 3.
La diminuzione della capacità lavorativa a livello reumatologico permette di tener conto della diminuzione del rendimento a livello psichiatrico. Ricordiamo che i consulenti in psichiatria e reumatologia hanno valutato ambedue la stessa patologia (fibromalgia, rispettivamente sindrome somatoforme da dolore persistente).”
(doc. XXI)
Il SAM ha allegato le prese di posizione dei suoi consulenti, dr. med. __________ e dr. med. __________. Il 28 marzo 2014 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, rivolgendosi al SAM ha affermato:
" (…)
ho letto quanto da te riportato nella lettera del 16.03.2014 in merito alle domande supplementari riguardanti la perizia SAM redatta in data 16.11.2012 e ti comunico che sono d’accordo con quanto da te sostenuto nel tuo scritto sia per quanto riguarda la precisazione dell’abilità lavorativa (presenza durante tutto l’arco della giornata ma con rendimento ridotto) sia sulla non cumulazione delle percentuali di inabilità reumatologiche e psichiatriche.” (doc. XXI)
Da parte sua il 28 marzo 2014 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
Ti ringrazio per la tua lettera del 27.03.2014 con la quale mi chiede se è corretto non sommare la dimensione del rendimento reumatologico con quella psichiatrica.
A mio avviso è corretto. La diminuzione del rendimento reumatologico permette all’assicurato di recuperare anche dal profilo degli impedimenti di natura psichiatrica” (doc. XXI)
5. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…) »
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
6. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 16 novembre 2012 (doc. AI 93-1), che ha, in particolare, concluso che a partire dal 9 novembre 2012, dopo un periodo di totale inabilità, l’interessato ha una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) nella precedente attività di manovale edile e dell’80% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi familiare, personale – sociale, professionale e patologica, aver descritto le affezioni attuali e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4), sindrome ansioso-depressiva su disadattamento (ICD-10 F 43.22), periartropatia omero scapolare tendinotica cronica a sinistra con/su pregresso intervento artroscopico con acromioplastica ed artrodesi dell’articolazione acromioclavicolare, 10.10.2006, pregressa artroplastica-artrolisi sottoacromiale con sinoviectomia VAP, revisione e sutura parziale della cuffia dei rotatori, 9.5.2012; periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica alla spalla destra con/su pregressa decompressione sottoacromiale e resezione distale della clavicola, 23.5.2006, pregressa acromioplastica-artrolisi sottoacromiale, sinoviectomia al VAP, revisione e sutura parziale della cuffia dei rotatori, 30.11.2011, sindrome cervicospondilogena cronica con/su minime alterazioni degenerative C4-6 senza neuro compressione, sindrome lombospondilogena cronica con/su minime alterazioni degenerative L4-L5 senza neuro compressione, iniziale coxartrosi a destra e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di tendiniti ricorrenti del primo comparto estensorio al polso destro, pregressa pancreatite acuta d’origine mista con/su dislipidemia ed uso inadeguato di etile, pregresso trattamento conservativo, formazione di cisti pancreatica nella testa del pancreas, senza insufficienza pancreatica endocrina ed esocrina, steatosi epatica, riflusso gastroesofageo ed ernia iatale, dolori addominali diffusi probabilmente nel contesto di un colon irritabile, dislipidemia, obesità con BMI ca. 30 kg/m2, pregressa colecistectomia per via laparoscopica, 30.3.2012, pregressa angioplastica dell’arteria femorale destra, 7.2.2012 (doc. AI 93-16).
I periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.
Al referto va attribuita piena forza probante.
7.In concreto, l’interessato non ha prodotto nessuna documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni peritali in ambito gastroenterologico, mentre per quanto concerne l’aspetto reumatologico e psichiatrico, ha contestato la presa di posizione del dr. med. __________o, FMH reumatologia, poiché ritenuta contraddittoria ed ha prodotto un certificato del 7 marzo 2013 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia che segue il ricorrente dal mese di agosto 2005 (doc. A1).
7.1. Per quanto concerne l’aspetto reumatologico, l’interessato rileva una contraddizione nel fatto che da un lato è considerato abile al 60% nella precedente attività di manovale edile e dall’altra all’80% in attività leggera ed adatta dove può sollevare pesi non superiori a 4 kg.
A questo proposito il consulente, dr. med. __________, in una motivata ed approfondita presa di posizione del 27 agosto 2013, ha spiegato nel dettaglio quanto da lui espresso nel referto del 21 agosto 2012, levando ogni dubbio circa l’asserita contraddizione evidenziata dal ricorrente (doc. AI 93-33).
Lo specialista, il 21 agosto 2012, aveva evidenziato che:
" (…)
Per quanto riguarda i problemi di ordine reumatologico, la capacità lavorativa è invariata dopo il mio consulto in reumatologia del 28.1.2008 fino all’intervento alla spalla destra (degenza dal 29.11.2011). In seguito va calcolato un periodo di convalescenza di ca. 6 mesi con incapacità lavorativa totale per qualunque attività manuale, quindi fino al 29.5.2012. Incapacità lavorativa totale per convalescenza anche dopo l’intervento alla spalla sinistra (degenza dall’8.5.2012), quindi fino all’8.11.2012. In seguito l’assicurato dovrebbe poter recuperare una capacità lavorativa del 60%. In attività molto leggere e adatte, che evitino lo spostamento di carichi oltre 4 kg, evitino movimenti ripetitivi attorno e sopra l’orizzontale, il periodo di convalescenza dopo gli interventi può essere ridotto a 3 mesi. Oltre a questo periodo l’assicurato ha una capacità lavorativa dell’80%” (doc. AI 93-35)
Con lo scritto del 27 agosto 2013 il dr. med. __________ ha esplicitato il suo pensiero ed ha evidenziato che “a decorrere dalla degenza del 29.11.2011 (intervento alla spalla destra) e per i successivi 6 mesi l’assicurato è totalmente inabile al lavoro per qualunque attività manuale salvo in attività molto leggere e adatte, che evitino lo spostamento di carichi oltre 4 kg, evitino movimenti ripetitivi attorno e sopra l’orizzontale. In tale attività molto leggere e adatta il periodo di convalescenza può essere ridotto a 3 mesi. Quindi a decorrere dal 29.02.2012 l’assicurato è da ritenere totalmente inabile al lavoro in attività manuale salvo quelle molto leggere e adatte per cui l’incapacità lavorativa è del 20%. L’08.05.2012 il paziente è stato nuovamente ricoverato per un intervento chirurgico (spalla sinistra). Per i 6 mesi successivi l’assicurato deve essere ritenuto totalmente inabile al lavoro in attività manuali salvo in attività molto leggere e adatte, che rispettino i criteri precedentemente elencati. Per queste attività molto leggere e adatte il periodo di convalescenza è usualmente di 3 mesi e non di 6 mesi. Oltre questi 3 mesi l’assicurato è inabile al lavoro in misura totale per attività manuali ma solo del 20% in attività molto leggere e adatte. Dopo 6 mesi di convalescenza, quindi a decorrere dall’08.11.2012, l’assicurato dovrebbe aver recuperato una capacità lavorativa del 60% in attività manuali pesanti a mediamente pesanti nel lavoro svolto in precedenza di manovale mentre in un’attività molto leggera e adatta, secondo i criteri precedentemente elencati ha una capacità lavorativa dell’80%” (doc. VIII/2).
Con le successive osservazioni del 28 ottobre 2013 (doc. X), l’insorgente non ha sollevato ulteriori contestazioni in merito alle affermazioni del consulente.
Alla luce di quanto sopra, delle spiegazioni fornite dallo specialista in reumatologia, dr. med. __________, confermate dai periti del SAM in data 8 ottobre 2013 (doc. VIII) e fatte proprie anche dal medico SMR, dr. med. __________ il 9 ottobre 2013 (doc. VIII/4), questo TCA non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni in ambito reumatologico e deve confermare che l’interessato, dal mese di novembre 2012 è capace al lavoro al 60% nella precedente attività di manovale edile ed all’80% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
7.2. Circa la valutazione psichiatrica, il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, consulente del SAM nell’ambito della perizia pluridisciplinare del 16 novembre 2012, dopo aver visitato il ricorrente in data 22 agosto 2012 (ed averlo già visto il 23 gennaio 2008 nell’ambito della precedente perizia del 29 aprile 2008 [doc. AI 48-34]), descritta l’anamnesi, ha esaminato nel dettaglio lo status psichico dell’interessato e, dopo aver posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) e di sindrome ansioso-depressiva su disadattamento (ICD10-F43.22), è giunto alla convincente conclusione che l’assicurato è capace al lavoro nella misura dell’80%.
Alla perizia, che ha valutato ed esaminato in maniera completa i punti litigiosi, si è fondata su esami approfonditi, ha preso in conto tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, è stata stabilita in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) ed è chiara nell'esposizione delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della situazione medica, va conferita piena forza probatoria. Questa valutazione è poi stata confermata sia dai periti del SAM, che dal medico SMR, dr. med. __________
La presa di posizione del 7 marzo 2013 della curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. A1), non porta elementi oggettivi di novità atti a sovvertire le convincenti e motivate valutazioni peritali.
La specialista, che ha seguito l’interessato nel 2005 (12 sedute), nel 2006 (10 sedute), nel 2011 (4 sedute) e nel 2012 (6 sedute) e che ritiene l’insorgente incapace al lavoro al 50% in attività semplici e adatte al suo stato di salute, dopo aver posto la (medesima) diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) e reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 43.22), ha descritto la situazione valetudinaria del paziente senza tuttavia portare elementi medici oggettivi atti a contestare la perizia del SAM, su cui del resto non prende posizione.
La curante descrive del resto una situazione simile a quelle accertata dal perito, evidenziando che “il paziente si è sempre dimostrato sofferente alla sua problematica somatica con manifestazioni di tipo, ansia, preoccupazione per il suo futuro lavorativo, sentimenti d’inadeguatezza nei confronti della moglie che mantiene la famiglia, ha avuto periodi di insonnia, l’umore era instabile, deflesso e labile sempre legato alle varie vicissitudini della vita” (doc. A1). Anche il dr. med. __________ ha infatti sottolineato come l’insorgente “mette in primo piano i disturbi e in particolari i dolori a carico dell’apparato locomotorio presenti su tutto l’arco della giornata che lo rendono molto nervoso e che talvolta gli impediscono di dormire. Interpellato a proposito della sua situazione psicologica l’A. dichiara di sentirsi molto deluso e arrabbiato per la condizione di vita non soddisfacente nella quale si trova e da cui non riesce a uscire. Afferma di aver perso le speranze di trovare soluzioni positive che possano mettere fine allo stato insoddisfacente in cui versa da anni” (doc. AI 93/39-40).
L’insorgente sostiene che la valutazione della propria curante dovrebbe avere una maggior considerazione, poiché a conoscenza delle patologie del paziente, avendolo seguito da diversi anni ed avendo motivato la propria presa di posizione evidenziando la presenza di un rallentamento nell’esercitare la propria attività e la necessità di eseguire delle pause. Tuttavia, anche il dr. med. __________, pur essendo giunto ad una conclusione diversa, ha preso in considerazione limitazioni simili a quelle descritte dalla curante (nervosismo, insonnia, perdita di speranza nel futuro, spinta volitiva e motivazionale ridotta [doc. AI 93-39/40]) ed ha motivato, nelle conclusioni (doc. AI 93-40/41), le ragioni per le quali l’insorgente è capace al lavoro nella misura dell’80%.
A questo proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
La valutazione del dr. med. __________, oltre che dai periti del SAM, è inoltre stata confermata anche dal medico SMR, dr. med. __________ (doc. AI 99).
A questo proposito, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Ne segue che questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalle valutazioni peritali.
7.3. L’assicurato contesta pure la conclusione dei periti del SAM circa la sovrapponibilità delle due capacità di lavoro in ambito psichiatrico e reumatologico.
Da una parte rileva che i consulenti non avrebbero partecipato ad una seduta plenaria per stabilire la cumulabilità o meno dell’incapacità lavorativa, dall’altra evidenzia che mentre il dr. med. __________ sostiene che l’interessato potrebbe lavorare al 100% ma con una resa ridotta del 20% (ossia un rendimento ridotto ma continuo), il dr. med. __________ non fornisce spiegazioni.
A proposito della valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa era stato fatto.
In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
In una sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
In quell’occasione, a fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario, secondo il quale “la patologia psichiatrica complica e peggiora quella dell’apparato locomotorio” e vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di una discussione globale tra perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo, il Presidente del TCA ha provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel corso del dibattimento che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.
Alla luce delle risultanze della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo e il perito psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del SMR, il TCA, con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha concluso che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per i suoi problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in psichiatria.
Nel caso di specie, il TCA deve innanzitutto evidenziare che il SAM, nel corso delle more processuali, ha sanato l’assenza di una discussione plenaria. Infatti, interpellato da questo Tribunale per accertare se tra i periti vi è stata una discussione al fine di stabilire la cumulabilità o meno delle incapacità lavorative, il SAM ha rilevato di aver redatto la perizia prima dell’emissione delle sentenze cantonali 32.2011.236 del 17 giugno 2013 e 32.2013.6 del 23 settembre 2013, di non aver tenuto alcuna discussione plenaria nel 2012 ma di averla effettuata il 4 aprile 2014 alle 7.55 (cfr. doc. XXI/2). Dalla medesima è emersa una conferma della non cumulabilità delle percentuali di inabilità lavorativa in ambito reumatologico e psichiatrico.
I periti hanno confermato la valutazione globale della capacità lavorativa all’80% in attività leggere e confacenti allo stato di salute dell’insorgente, intesa come presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto del 20%, fornendo le ragioni per le quali non vi è alcun cumulo tra l’incapacità lavorativa in ambito psichiatrico e l’incapacità lavorativa in ambito reumatologico.
Infatti la diminuzione della capacità lavorativa a livello reumatologico permette di tener conto della diminuzione del rendimento a livello psichiatrico (doc. XXI, cfr. anche presa di posizione del dr. med. __________: “la diminuzione del rendimento reumatologico permette all’assicurato di recuperare anche dal profilo degli impedimenti di natura psichiatrica”).
Inoltre i periti del SAM hanno evidenziato che entrambi gli specialisti hanno valutato la presenza della medesima patologia (doc. AI 93-41 e doc. AI 93-33, ossia la fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente).
Certo, sia in ambito psichiatrico che in ambito reumatologico l’interessato è affetto da altre patologie. Tuttavia, come emerge dalla valutazione del 21 agosto 2012 del dr. med. __________ “la diminuzione della capacità lavorativa è giustificata dalla presenza di una fibromialgia, sindrome dolorosa cronica generalizzata associata ad insonnia e stanchezza. Vi è in questo ambito una parziale diminuzione del rendimento” (cfr. anche la perizia del SAM del 29 aprile 2008, doc. AI 48-27, dove già allora i periti avevano evidenziato che “le limitazioni evidenziate a livello psicologico e mentale, nonché a livello muscolo scheletrico, si sovrappongono, in quanto si riferiscono entrambe in maniera preponderante al dolore cronico, per cui non vanno cumulate”). Per contro, le limitazioni inerenti le spalle, si riferiscono all’aspetto funzionale, relativo alla possibilità o meno di alzare determinati pesi, di spostarsi, ecc. (cfr. doc. AI 93-35). Da parte sua il dr. med. __________, già il 13 settembre 2013 (doc. VIII/3), si era detto d’accordo circa la non cumulabilità delle incapacità lavorative come valutato nelle conclusioni della perizia pluridisciplinare. Inoltre il 29 aprile 2014 ha preso atto, nell’ambito della discussione plenaria, dei contenuti della perizia, concordando nuovamente con le conclusioni (doc. XXI/2). La circostanza che nello scritto del 28 marzo 2014 si è limitato a confermare quanto suggeritogli dal SAM non è un motivo per non ritenere corrette le sue conclusioni circa la (non) cumulabilità.
La motivazione, fornita dal dr. med. __________ (la diminuzione del rendimento reumatologico permette all’assicurato di recuperare anche dal profilo degli impedimenti psichiatrici, cfr. doc. XXI), fatta propria dai periti del SAM (doc. XXI) e confermata dal dr. med. il 29 aprile 2014 (doc. XXI/2), è sufficiente per confermare la non cumulabilità delle incapacità lavorative.
Del resto, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di principio non può essere rimessa in dubbio dal giudice (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) e d’altra parte l’insorgente non ha prodotto documentazione medica che possa sovvertire le conclusioni peritali, più volte confermate, né vi sono agli atti referti che possano inficiare le conclusioni del SAM.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto va confermata la capacità lavorativa al 60% come manovale edile ed all’80% in un’attività adatta e rispettosa dei limiti funzionali descritti dal reumatologo, a partire dal 9 novembre 2012.
Va ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità è corretto.
8. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).
Nel caso in esame l’UAI ha preso in considerazione un reddito da valido, non contestato, di fr. 63'995 che l’interessato avrebbe potuto percepire nel 2010.
Dagli atti emerge che nel 2012, anno del miglioramento dello stato di salute, l’interessato avrebbe potuto conseguire un importo di fr. 65'281 (doc. AI 97-1). Nel 2013, anno dell’eventuale continuazione del diritto alla rendita, il salario sarebbe ammontato a fr. 65'738 (+ 0,7%, pari all’aumento del III° trimestre 2013, ultimo dato disponibile, cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).
9. Per quel che concerne il reddito da invalido, come visto, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In concreto, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--, ossia fr. 58'812 all’anno (4'901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo la più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html)).
Il salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 59’812 (Fr. 58’812 : 100 x 101,7) nel 2012, ultimo anno disponibile.
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2012, il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62'353,80 (Fr. 59'811,80 : 40 x 41,7).
Nel 2013 esso ammonterebbe a fr. 62’790 (62'353,80 + [0,7% di fr. 62'353,80]; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/ themen/03/04/blank/key/ lohnentwicklung/quartal.html).
Come visto, l’assicurato, manovale edile, avrebbe guadagnato fr. 65'281 nel 2012.
Tale reddito si situa leggermente sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”: fr. 5’310 : 40 X 41.6 X 12 mesi = fr. 66'269 nel 2010; nel 2012: 66'269 : 100 X 101.7 : 41.6 X 41.5 = fr. 67’234).
Ritenuto che la differenza percentuale tra i due redditi è del 2,9%, in concreto non sono in ogni caso realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido (differenza inferiore al 5%).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”
Nel caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione globale dell’8%, tuttavia non più possibile in virtù della predetta giurisprudenza. In concreto il TCA ritiene più consona alla giurisprudenza, a causa delle limitazioni espresse in sede medica, una riduzione del 10%. L’interessato chiede un’ulteriore riduzione tra il 5% ed il 10%, che tuttavia va oltre quanto previsto dalla giurisprudenza in casi come quelli in oggetto. La questione non va comunque approfondita poiché, anche volendo utilizzare tutti i parametri più favorevoli al ricorrente e concedere una riduzione globale del 20%, che però non può in nessun caso essere applicata, l’insorgente non avrebbe comunque diritto ad alcuna rendita.
Infatti, prendendo quale anno di riferimento il 2013 e riducendo il reddito da invalido di fr. 62'790 del 20% a fr. 50’232 e nuovamente del 20% (riduzione del rendimento) a fr. 40’186 e raffrontandolo con quello da valido di fr. 65'738 si ottiene un grado d’invalidità del 39% (38,86%) che non dà diritto ad alcuna rendita. Anche se si volesse utilizzare i dati del 2012 il risultato non muterebbe poiché il salario da invalido di fr. 62'354 andrebbe ridotto del 20% a fr. 49'883 e del 20% a fr. 39'906 per esser raffrontato al reddito da valido di fr. 65'281, per un grado d’invalidità del 39% (38,8%).
Applicando invece la riduzione corretta del 10% al reddito da invalido, nel 2013, di fr. 62'790, per un importo di fr. 56'511 e poi del 20% a fr. 45'209, e raffrontando l’importo così ottenuto di fr. 45'209 con quello da valido di fr. 65'738 si ottiene un grado d’invalidità del 31% che non dà diritto ad alcuna prestazione. Simile risultato lo si otterrebbe con i dati del 2012. Riducendo del 10% il reddito da invalido di fr. 62'354 a fr. 56'119 e del 20% a fr. 44'895 e raffrontandolo con il reddito da valido di fr. 65'281 si ottiene un grado d’invalidità non pensionabile del 31%.
Ne segue che il ricorso va respinto.
10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 600.--vanno poste a carico dell’insorgente.
Quest’ultimo chiede tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che l’interessato è coniugato e vive con i due figli, nati nel 1993 e nel 1997. La moglie percepisce un importo di fr. 4'461.95 netti al mese, la figlia maggiore fr. 1'473.75 netti al mese e il figlio fr. 1'462.75 netti al mese (doc. XVIII/bis).
L’affitto ammonta a fr. 1'545.90, la cassa malati a fr. 1'179 al mese per tutti e 4. L’insorgente segnala inoltre la presenza di fr. 91.90 per altre assicurazioni, fr. 210.60 di imposte, fr. 37 di tassa di circolazione e fr. 54.20 per le spese di riparazione dell’auto.
Ora, anche volendo prendere in considerazione la situazione più favorevole per il ricorrente, ossia tutte le spese da lui esposte (va ad esempio qui evidenziato che le imposte non vengono considerate ai fini del computo del minimo d'esistenza [DTF 126 III 89, 92 seg.; STF 17.11.2003, 7B.221/2003 = BlSchK 2004, 85 segg.]), nel preciso caso di specie l’indigenza non è manifestamente data.
Infatti complessivamente il suo nucleo famigliare ha entrate per fr. 7'398.45 netti (4'461.95 + 1'473.75 + 1'462.75). Deducendo l’importo base per due persone che vivono in regime di unione domestica registrata o per una coppia con figli di fr. 1’700, nonché fr. 1'200 (600 X 2) per i due figli secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009), fr. 580 di supplemento del 15/25% (media) sul fabbisogno minimo secondo la citata giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004) e tutte le spese fatte valere con il certificato d’ammissione all’assistenza giudiziaria (3'118.60), si ottiene un importo di fr. 799.85 al mese che permette senz’altro al ricorrente di rimborsare, perlomeno ratealmente, la nota d’onorario del proprio legale.
Volendo escludere dal calcolo la figlia maggiorenne, l’esito non sarebbe diverso. Infatti, dall’importo complessivo di fr. 5'924.70 (4'461.95 + 1'462.75) occorre dedurre l’importo di fr. 1’700 e quello di fr. 600 per il figlio minorenne, fr. 460 di supplemento del 15/25% (media) e fr. 2'748.75 di spese (esclusa la Cassa malati di fr. 369.85 della figlia maggiorenne [e senza tener conto della sua quota parte del canone di locazione che andrebbe ulteriormente dedotto]), per un eccedenza mensile di fr. 415.95, sufficiente per pagare il proprio legale con un pagamento rateale.
Ne segue che già solo per questo motivo la richiesta va respinta, senza che occorra esaminare le altre condizioni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti