Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.134

 

BS/sc

Lugano

20 maggio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2013 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 11 giugno 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1964, precedentemente attivo quale cameriere-ausiliario di cucina, dal 1° giugno 2008 è beneficiario di una rendita intera (cfr. decisione 5 novembre 2009, doc. AI 77; per le motivazioni cfr. doc. AI 24).

 

                               1.2.   Avviata nel febbraio 2011 una revisione d’ufficio, dopo aver proceduto ad una perizia multidisciplinare a cura del SAM (concludente per una conferma della totale inabilità nella propria attività dall’infortunio occorsogli nel 2007, ma con un’abilità globale del 60% in attività adeguate), con decisione 11 giugno 2013 (preavvisata il 14 marzo 2013; il precedente progetto di decisione 4 giugno 2012 è stato annullato) l’Ufficio AI ha soppresso la rendita e tolto l’effetto sospensivo ad un futuro ricorso (doc. AI 98).

                                     

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, postulando in via principale il ripristino della rendita e subordinatamente l’esecuzione di una perizia medica. L’assicurato, con riferimento a documentazione medica prodotta col gravame, contesta la valutazione medica del SAM, facendo inoltre presente che dovrà sottoporsi a due visite mediche specialistiche delle quali invierà i relativi rapporti. Contestualmente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con gratuito patrocinio.  

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, rilevando che la documentazione medica prodotta con il ricorso era stata già trasmessa durante la procedura amministrativa e valutata dal SMR, ha chiesto la reiezione del ricorso.

 

                               1.5.   Pendente causa l’insorgente ha prodotto il rapporto 29 luglio 2013 e lo scritto 17 luglio 2013 della “Neurologisch-Neurochirurgische Poliklinik” dell’Ospedale universitario di __________ (doc. F, G), facendo inoltre presente che avrebbe trasmesso al Tribunale i rapporti relativi alle previste visite presso i dr. __________, __________, __________ e del Neurocentro __________ (I, IX, XI XIII). In data 31 marzo 2014 il legale dell’assicurato ha tuttavia dichiarato di non produrre ulteriori documenti (XV).

 

                                         Richiesto dal TCA, in data 10 aprile 2014 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito ai succitati due atti medici del nosocomio __________ ed al rapporto 14 gennaio 2014 del dr. __________ del Neurocentro __________, ricevuto in copia da quest’ultimo (XVII).

 

                                         Infine, con scritto 24 aprile 2014 il ricorrente ha precisato di non aver prodotto i preannunciati rapporti poiché con scritto 27 marzo 2014 il dr. __________ del Centro per la terapia del dolore dell’__________ ha, in conclusione, dichiarato di non prendere posizione in merito all’abilità lavorativa (XIX).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Nel caso in esame, oggetto del contendere è sapere se l’Uffi-cio AI ha correttamente soppresso in via di revisione la rendita intera.

                                     

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

 

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Va evidenziato che l’art. 31 LAI, nel tenore vigore dal 1. gennaio 2012, che regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1).

                                         Infine, l’art. 86ter OAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, pone il principio secondo cui la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento del reddito che non dipende dal rincaro.

 

 

 

                               2.5.   Nell’ambito della revisione, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 23 gennaio 2013 (doc. AI 77), risulta che i periti hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e oftalmologica (dr.ssa __________). 

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

Diagnosi reumatologica

 

Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba ds. su discopatia plurisegmentale interessante soprattutto i segmenti L4-L5 ed L5-S1 nonché possibile instabilità segmentale L5-S1 con una leggera pseudo-retrolistesi di L5 su S1 e stato dopo sindrome irritativa radicolare SI a ds. cronica, deficitaria sensitiva in A. che ha presentato un'ernia discale L5-S1 laterale ds. con sequestro lussato ed è stato sottoposto nel 1997 a fenestrazione L5-S1 a ds., erniotomia, discectomia e foraminotomia S1.

 

 

Diagnosi neurologica

 

Sindrome lombovertebrale cronica con:

 

- probabile componente radicolare irritativa S1 a ds.

 

Stato da decompressione radicolare L5-S1 a ds. (1997).

 

 

Diagnosi oftalmologica

 

Ptisis bulbi ds. con:

 

     - stato dopo operazione di distacco retinico (Ospedale __________ nel

        2000),

     - stato dopo operazione di strabismo divergente OD (Dr. med. __________

        1993),

     - stato dopo facoemulsificazione ed impianto di lentina intracamerulare posteriore OS (Dr.ssa med. __________ 2012).

 

Presbiopia OS.

 

 

Diagnosi psichiatrica

 

Nessuna.

 

6.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Iniziale artrosi calcaneo-cuboidea a sin. in esiti di frattura del talo sin. in data 20.6.2007 nonché osteosintesi il 21.6.2007 e asportazione delle viti di fissazione nel gennaio del 2008. (…)" (doc. AI 77/43)

 

                                         Alla luce dei singoli consulti specialistici, dopo discussione globale, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua originaria attività.

 

                                        Per quanto riguarda l’esigibilità in attività adeguate, essi hanno concluso:

 

"  (…)

In un'attività adatta, che non comporti l'assunzione di posizioni non ergonomiche per la schiena, non comporti il sollevamento-ripetuto di pesi superiori ai 7,5 kg, non imponga il mantenimento prolungato delle posizioni statiche per più di un'ora seduto e per più di mezz'ora eretto, non comporti movimenti ripetitivi dì rotazione e flessione del tronco, l'A. è considerato abile al lavoro nella misura del 60% per una professione che non necessiti della vista binoculare e nella misura del 40% in una professione che richiede la vista binoculare. (…)" (doc. AI 77/46)

 

                                         Interpellati dal SMR, con scritto 6 marzo 2013 il SAM ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

L'incapacità lavorativa del 40% per le attività adatte che non richiedono la vista binoculare è da considerare primariamente come diminuzione del rendimento per un normale tempo di lavoro, dovuta ad un'esecuzione più lenta e alla necessità di intercalare delle pause sull'arco della giornata lavorativa. In alternativa, se il tipo di lavoro non fosse compatibile con l'opzione precedente, si può considerare una diminuzione del tempo di lavoro durante il quale l'A. potrebbe lavorare con rendimento normale, a condizione che l'attività rispetti pienamente le limitazioni funzionali descritte.

Per le attività che di principio necessitano la vista binoculare, si deve aggiungere in ogni caso un'ulteriore diminuzione del rendimento, indipendentemente dalla durata del tempo di lavoro, che porta ad un'incapacità lavorativa complessiva del 60%, rispettivamente si deve considerare l'A. non idoneo per determinate attività che richiedono obbligatoriamente la vista binoculare, per esempio per motivi legali. (…)" (doc. AI 86/1)

 

                                         La perizia SAM è stata fatta propria dal SMR, il quale con rapporto finale 29 gennaio 2013 ha posto l’inizio della residua capacità lavorativa in attività adeguate al mese di aprile 2011 (doc. AI 79/3), avendo l’__________ ritenuto l’assicurato pienamente abile dal 1° marzo 2011 per i postumi infortunistici (cfr. annotazioni 10 settembre 2012 del SMR; doc. AI 70/1). 

 

                                         Con le osservazioni al progetto di decisione 14 marzo 2013, l’assicurato ha prodotto la seguente documentazione:

 

·         rapporto 14 aprile 2013 del dr. __________, specialista in neurochirurgia, che, riassumendo brevemente la problematica somatica e sconsigliando un intervento, ha concluso:

 

"  (…)

Non c'è dubbio che il paziente abbia dei dolori locali e dei disturbi alla gamba di tipo parestetico, tuttavia la componente psicosomatica è senza dubbio notevole.

Già il fatto di camminare con una stampella trascinando la gamba non può essere spiegato con un'irritazione radicolare S1. Del resto, come già accennato, tutti i colleghi neurochirurghi che hanno visto finora il paziente hanno rinunciato ad un intervento. Ripeto comunque che il paziente sicuramente ha dei dolori e dal momento che da molti anni ha questi problemi, evidentemente la possibilità di un reinserimento in una qualsiasi attività lavorativa è da considerarsi molto improbabile. Personalmente ritengo quindi che il paziente sia tuttora inabile al lavoro al 100% non solo per i dolori alla gamba, che ritengo realistici, ma in parte anche per lo scompenso psicologico dovuto senz'altro ai dolori cronici."

(doc. AI 91/5)

 

·         rapporto 22 aprile 2013 della dr.ssa __________, specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia, attestante la cecità dell’oc- chio destro, con occhio sinistro operato di cataratta e vista attuale al 100% e che il paziente presenta dunque una situazione monoculare e che questi ha chiesto un’eviscerazione dell’occhio destro (doc. AI 92/2);

 

·         rapporto 9 maggio 2013 del dr. __________, specialista in neurochirurgia, il quale riporta la nota anamnesi, rileva di non aver potuto concludere l’esame obiettivo neurologico in quanto il paziente per qualsiasi manovra di contrasto riferisce di un’esercebazione dei dolori lombari e preferisce interrompere la valutazione clinica; sconsiglia anche lui un intervento chirurgico che possa portare ad un miglioramento dei dolori all’arto inferiore destro (doc. AI 94/3).

 

                                         Esaminati i succitati rapporti, con annotazioni 6 giugno 2013 il dr. __________ del SMR ha concluso:

 

"  (…)

Dall'attuale documentazione non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute. Da parte del dr. __________ viene messo l'accento su una importante componente psicosomatica.

Faccio notare che l'assicurato è stato valutato a livello psichiatrico senza riscontro di patologia psichiatrica, pure non è stata posta una diagnosi di un disturbo somatoforme.

Da notare in ogni caso che dalla descrizione dei dati clinici e della quotidianità fornita dal SAM risulta un inserimento sociale mantenuto, quindi assenza d'un ritiro sociale. Le opzioni di trattamento dell'affezione non sono esaurite anche se vi è una situazione clinica di stallo.

In assenza d'una problematica psichiatrica ed in assenza d'un adempimento degli altri criteri di Förster una esigibilità lavorativa malgrado la soggettiva invalidità va confermata. (…)" (doc. AI 97/1)

 

                                         L’insorgente contesta le succitate conclusioni del SAM e del SMR.

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).

 

                               2.7.   Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene che lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI, non avendo alcun motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 23 gennaio 2013, che ha concluso per un’incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività e un’incapacità lavorativa del 40% in attività leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente con le limitazioni ivi descritte. Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. Del resto, l’assicurato non ha prodotto documentazione medica attestante in modo convincente una diversa valutazione delle affezioni diagnosticate o un peggioramento delle stesse rispetto a quanto valutato in sede peritale.

 

                                         In merito ai tre succitati rapporti presentati dall’assicurato con le osservazioni al progetto di decisione, questo TCA non può che fare riferimento alle annotazioni 6 giugno 2013 del SMR. Dal punto di vista somatico non sono risultate nuove affezioni non valutate nella perizia pluridisciplinare. Vero che il dr__________ ha sostenuto un’inabilità al 100% non solo per i dolori alla gamba, ma anche a causa dello scompenso psicologico. Va comunque fatto presente che in sede peritale l’assicurato è stato ritenuto totalmente inabile nella sua abituale attività di cameriere, in particolare per via della problematica reumatologica. Per questo motivo è da ritenere che la valutazione espressa del succitato specialista si riferisce, appunto, alla professione di cameriere. È in sede di perizia SAM che è stata compiutamente esaminata la residua capacità lavorativa in attività adeguate.

                                        

                                         Quanto allo scompenso psicologico consecutivo alla sintomatologia somatica sostenuto dal dr. __________, nelle citate annotazioni il SMR ha giustamente ricordato come in ambito SAM l’assicurato sia stato peritato dalla dr.ssa __________, specialista in psichiatria, la quale non ha riscontrato alcuna patologia extra-somatica, in particolare non ha posto una diagnosi di disturbo somatoforme. Va al riguardo ricordato che, secondo giurisprudenza, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Come rettamente evidenziato nelle menzionate annotazioni, nel caso concreto non sono soddisfatti i quattro suindicati presupposti per concludere per un’affezione invalidante, tenuto in particolare conto che l’assicurato ha mantenuto un inserimento sociale (cfr. descrizione della giornata; pag. 18 della perizia SAM). Non risulta del resto che l’interessato segua una terapia psichiatra, tant`è che al riguardo non prodotto alcun atto medico.

 

                                         Nemmeno la documentazione prodotta in sede giudiziaria permette di giungere ad un differente risultato.

                                         Dal rapporto 29 luglio 2013 il dr. __________ del Policnico neurologico e neurochirurgico dell’Ospedale universitario di __________, si evince la nota anamnesi; la diagnosi reumatologica corrisponde a quella posta dal SAM. Sconsiglia anche lui un intervento chirurgico, proponendo delle infiltrazioni periradicolari S1 ev. L5 e infiltrazioni delle faccette L5/S1 (doc. F). Così richiesto dal legale dell’assicurato, con scritto 17 settembre 2013 egli ha valutato una totale incapacità lavorativa (doc. G).

                                         Infine, con rapporto 14 gennaio 2014 il dr. __________ del Neurocentro della __________ ha in particolare rilevato che “gli ultimi esami eseguiti in ogni caso non dimostrano conflitti disco radicolari, né spiegazioni plausibili per la sintomatologia di questo paziente”, escludendo anche lui un intervento chirurgico (XVII/2). Con annotazioni 7 aprile 2014 il dr. __________ del SMR ha concluso che “dalla documentazione presentata non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurato, stato di salute cronicizzato da diversi anni. Confermo la validità del rapporto SMR del 29.1.2013 basato su perizia SAM” (XVII). Vero che, come detto sopra, il dr. __________ ha sostenuto una totale inabilità lavorativa senza tuttavia specificare in che genere di attività. Molto verosimilmente si riferiva alla professione da ultimo esercitata dall’assicurato, valutazione, questa, che collima con le conclusioni del SAM.

                                         Altra documentazione l’assicurato non ha prodotto (cfr. consid. 1.8 in fine).

                                        

                                         In conclusione, sulla base della perizia SAM e delle valutazioni del SMR, l’assicurato è da ritenere inabile al 100% nella sua abituale, ma abile al 40% in attività adeguate dall’aprile 2011.

 

                               2.8.   Per quel che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo ordinario, nelle motivazioni alla decisione contestata sono indicati i parametri utilizzati dall’amministrazione per definire i redditi di riferimento.

 

                                         Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), nella fattispecie concreta l’Ufficio AI ha preso il dato salariale di fr. 48'491.--, importo corrispondente a quanto l’assicurato avrebbe percepito presso il suo ex datore di lavoro nel 2011, anno in cui è stato fatto risalire il miglioramento della capacità lavorativa in attività adeguate (cfr. al riguardo annotazioni 26 febbraio 2013 del consulente in integrazione professionale; doc. AI 84). Tali dato è rimasto incontestato.

 

                                         Il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).                                  

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

 

                                         Conformemente alla citata giurisprudenza, nel caso concreto l’amministrazione ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa a personale maschile in una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), quantificando per il 2010 un salario statistico di fr. 61'894.--. L’Ufficio AI ha poi considerato una riduzione di rendimento del 40%, una riduzione di reddito per circostanze personali del 7% per attività leggere, determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 34'537.— (cfr. rapporto 12 marzo 2013 del consulente in doc. AI 89). A proposito della percentuale di riduzione, va rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5. Tuttavia, pur volendo riconoscere una riduzione di reddito del 10%, come si vedrà, l’esito delle vertenza non cambierebbe.

 

                                         Dal raffronto dei redditi è scaturito un grado d’invalidità del 29% (48’491 – 34’538.-- x 100 : 55’752.--) non conferente il diritto ad una rendita.

                                     

                                         Di conseguenza, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto al 1° agosto 2013, ossia il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione contestata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

 

                                         Ne consegue che la decisione impugnata è confermata, mentre il ricorso va respinto.

 

                               2.9.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

 

                                         Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che il ricorrente, coniugato con un bambino nato nel 2010, percepisce prestazioni assistenziali ed un assegno integrativo (AFI) per il figlio (doc. L2). un reddito netto di fr. 2'000.--. In queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato.

                                         L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere considerato privo di fondamento.

 

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

 

                                   3.   Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente sono per il momento assunte dallo Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Fabio Zocchetti