Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 11 luglio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell’11 giugno 2013 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1953, da ultimo attivo quale giardiniere al 50% presso __________ di __________ (doc. AI 19/1-6 e 61/1-6), nel mese di novembre 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1/1-10).
Con decisione 7 giugno 2011, preavvisata con progetto 29 aprile 2011 (doc. AI 35/1-3), l’Ufficio AI – sulla base del rapporto finale SMR del 9 marzo 2011 nel quale il dr. __________ ha concluso per un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal 9 gennaio 2009 al 1. giugno 2009 (cfr. al riguardo gli incarti lainf e cassa malati) e, dal 2 giugno 2009, per una capacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale di giardiniere e del 100% in un’altra attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti (doc. AI 33/1-3) e vista la tabella con rapporto “riduzioni al reddito ipotetico da invalido” allestita il 27 aprile 2011 (doc. AI 34/1-3) – ha negato all’assicurato il diritto a una rendita essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile del 40% (doc. AI 39/1-3). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. L’Ufficio AI – che ha trattato il certificato medico 15 gennaio 2013 della dr.ssa __________ con la relativa documentazione medica allegata (doc. AI 48/1-8) alla stregua di una nuova domanda –, vista l’annotazione 22 gennaio 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 50/1), è entrato nel merito della nuova richiesta (doc. AI 51/1).
1.3. Con decisione 11 giugno 2013, oggetto della presente vertenza – sulla base delle annotazioni 2 maggio e 6 giugno 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 65/1 e 69/1) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo lo stato di salute rimasto invariato rispetto alle precedenti valutazioni mediche (doc. AI 70/1-3).
1.4. Con il ricorso qui in oggetto l’assicurato, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, ha contestato la valutazione medica chiedendo di annullare la decisione impugnata e, in via principale, di rivalutare il suo caso, subordinatamente di rinviare gli atti all’Ufficio AI.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato, in particolare, che “(…) le certificazioni prodotte dall’assicurato a sostegno di un peggioramento del suo stato di salute non forniscono elementi che da un lato permettono di ritenere in maniera convincente ed oggettivabile un’evoluzione della situazione valetudinaria e di sostanziare quindi l’attuale esistenza di un’incapacità lavorativa superiore a quella precedentemente accertata, dall’altro che giustifichino l’esperimento di ulteriori indagini di natura medica. (…)” (IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con osservazioni del 26 agosto 2013 – dopo la chiesta proroga (VI e VII) – l’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni ed ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica (VIII e B/1-3).
1.7. Con osservazioni 4 settembre 2013 2013 – osservato, in particolare, che la documentazione medica prodotta sub doc. B/1-3 è già stata sottoposta ai medici SMR dr. __________ e dr. __________ che si sono espressi in merito – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata con rivalutazione del suo caso.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (STF 9C_80/2013 del 18 settembre 2013, consid. 3.2). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999, pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevi-sionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
2.5. Nella fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione 7 giugno 2011 cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha negato il diritto a una rendita essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile del 40% (doc. AI 39/1-3).
L’amministrazione si è basata sul rapporto finale SMR del 9 marzo 2011 (doc. AI 33/1-3) nel quale il dr. __________ – posta la diagnosi di “(…) Sindrome lombo vertebrale cronica su ernia discale L3-L4 Cervicobrachialgia destra su alterazioni statico degenerative multi segmentali (…)” (doc. AI 33/1), osservato: “(…) Assicurato con patologia degenerativa rachide cervicale e lombare. Limiti funzionali tratti dal rapporto medico del curante Dr.ssa __________ (04.03.2011). Giardiniere. Limitazione in attività con braccia staticamente sopra piano orizzontale. Evitare posizioni inergonomiche del rachide. Evitare flessione ed estensione ripetitiva della schiena. Evitare posizioni statiche prolungate > ad 1 ora. (…)” e visti gli incarti lainf e cassa malati a cui rinvia – ha concluso per un’incapa-cità lavorativa totale in qualsiasi attività dal 9 gennaio 2009 al 1. giugno 2009 e, dal 2 giugno 2009, per una capacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale di giardiniere e del 100% in un’altra attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
2.6. Come rilevato sopra, nel mese di gennaio 2013 tramite la dr.ssa __________ (doc. AI 48/1-8), l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda nella quale l’Ufficio AI è entrato nel merito (cfr. consid. 1.2, 1.3 e doc. AI 49/1, 50/1 e 52/1-6).
Il dr. __________, medico SMR, nell’annotazione 2 maggio 2013 ha osservato:
" (…)
Ho preso nota dei rapporti medici pervenutici:
- il medico di famiglia (dr.ssa __________, rapporto 15.01.2013) ci comunica che in maggio 2012 ha avuto 1 mese di IL 100% per una nuova ernia discale L4/5 con compressione radicolare.
La sintomatologia è nel frattempo rientrata con trattamento conservativo e l’A. ha ripreso la sua attività al 50%.
Rimane rischio di peggioramento, ma da allora ha sempre lavorato al 50%.
- i rapporti del dr. __________ (neurochirurgo) [ndr: del 19 giugno e 30 luglio 2012; cfr. doc. AI 48/6-7 e 48/5] e del dr. __________ del 30.08.2001 (neurologo, consultato dalla curante)
Non aggiungono ulteriori novità.
Il DL annota che lavora al 50%, con mansioni adatte, con rendimento corrispondente al salario, ma con fatica (rapporto 05.03.2013)
In conclusione:
- lo stato di salute rimane sostanzialmente stazionario
- valgono le limitazioni scritte nel rapporto finale SMR 09.03.2011 (dr. __________)
(NB: esame della funzionalità fisica in allegato non c’è allegato al rapporto)
L’A. rimane comunque a rischio di invalidità.
Opportuno ritorno a SIP (aiuto al collocamento, vedi rapporti precedenti)
P.S. ho consultato telefonicamente la dr.ssa __________, che concorda con il procedere. Dice che ci invierà il rapporto AI richiesto (ma le notizie importanti sono già nel rapporto con allegati che ci ha inviato il 15.01.2013)
(…)" (doc. AI 65/1)
Nell’ambito delle osservazioni 4 giugno 2013 (doc. AI 67/1-2) al progetto di decisione 3 maggio 2013 (doc. AI 66/1-2), l’insorgente, sempre tramite la dr.ssa __________, ha osservato:
" (…)
faccio presente che con la precedente richiesta datata marzo 2011 l’inabili-tà/invalidità concerneva esclusivamente la spalla destra. A partire dal giugno 2011 si è avuta la comparsa di dolori lombari acuti trattati inizialmente con diverse infiltrazioni peridurali e lombari, con poco beneficio.
In data 9 maggio 2012 è stata effettuata una nuova RMI della colonna lombare che ha mostrato un netto peggioramento rispetto alla precedente situazione del 2010 con una ernia discale L4 L5 di nuova insorgenza e compressione radicolare L4 L5 a sinistra, nonché una ernia discale già presente L3 L4 a destra.
Il paziente era stato poi visto e visitato dal neurologo Dr. __________, (vedi allegato), ed il suo rapporto dichiarava esplicitamente che il paziente non è più in grado di svolgere la sua attività di giardiniere a tempo pieno.
Ricordo che il paziente non ha mai più ripreso la sua attività a tempo pieno ma ha lavorato solo al 50% già dal 2010 a tutt’oggi, una ripresa al 100% è pressoché impossibile.
Per tali motivi sono perciò a richiedere di rivedere la vostra decisione del 3 maggio 2013 e di valutare una rendita al 50% e/o un reinserimento professionale più consono allo stato di salute del paziente.
(…)" (doc. AI 67/1)
Al riguardo, nell’annotazione 6 giugno 2013, il dr. __________ si è così espresso: “(…) ribadisco quanto scritto nella precedente annotazione del 02.05.2013. Al medico curante, che ci invia il rapporto del 04.06.2013 rispondo che: - è stata riconosciuta la IL 50% nella sua attività di giardiniere - però il grado d’invalidità si calcola in maniera differente (basandoci sulla CGR), quindi non per forza deve corrispondere alla IL nella sua attività (che peraltro continua al 50%) - nella precedente valutazione la IL non era dovuta “esclusivamente alla spalla destra”, ma contemplava anche la sindrome lombovertebrale - l’ernia discale nuova, non è più sintomatica, come peraltro mi aveva confermato telefonicamente addì 02.05.2012 [ndr. recte: 02.05.2013] (confermato anche nel rapporto allegato del dr. __________ datato 19.06.2012) quindi sono giustificati i precedenti limiti funzionali - avevo chiesto di segnalare il caso al SIP; peraltro l’A. non sembra aver diritto a “riformazioni”, ma per un aiuto al collocamento, permanendo il rischio di peggiorare. (…)” (doc. AI 69/1).
L’Ufficio AI – viste le risultanze mediche suenunciate – con decisione 11 giugno 2013 ha quindi confermato il diniego a prestazioni (doc. AI 70/1-3).
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.8. Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che dal punto di vista medico non vi è stata una rilevante modifica delle condizioni di salute, rispettivamente della capacità lavorativa, rispetto all’ultima decisione del 7 giugno 2011 con la quale è stato negato il diritto a prestazioni.
In effetti da nessun atto medico agli atti risulta un peggioramento della capacità lavorativa nella sua attività abituale di giardiniere e la dr.ssa __________, FMH in medicina generale, nelle osservazioni del 4 giugno 2013, ha attestato che “(…) il paziente non ha mai ripreso la sua attività a tempo pieno ma ha lavorato solo al 50% già dal 2010 a tutt’oggi, una ripresa al 100% è pressoché impossibile (…)” (doc. AI 67/1).
Anche dal formulario del datore di lavoro del 5 marzo 2013 (doc. AI 61/1-6) – ancorché apparentemente in contraddizione con la disdetta del 31 maggio 2011 con effetto al 31 luglio 2011 (cfr. doc. 2/3 dell’incarto disoccupazione) – risulta che l’insorgente lavora ancora al 50% e che dall’agosto 2011 riceve una paga oraria al posto del precedente salario mensile (cfr. doc. AI 61/3).
Quanto alla MRI colonna lombare del 09.05.2012 e alle conclusioni del dr. __________, medico del servizio di radiologia della Ars Medica Clinic, del seguente tenore: “(…) Ernia discale verso destra L3-L4 senza sostanziale modificazione rispetto al 2010. Ernia discale migrata craniale verso sinistra L4-L5 nettamente peggiorata rispetto al 2010: Compressione radicolare L4 e L5 a sinistra. (…)” (doc. AI 48/2), va osservato quanto segue.
Innanzitutto solo dalla descrizione della MRI colonna lombare del 9 maggio 2012 non è ancora possibile concludere che sia effettivamente intervenuto un peggioramento duraturo della capacità lavorativa residua.
Una tale evenienza va poi esclusa per le seguenti ragioni.
La dr.ssa __________, nel certificato medico del 15 gennaio 2013, ha attestato che “(…) nel maggio 2012 ha presentato un nuovo episodio di blocco lombare, con sciatalgia importante irradiata alla gamba sx. Questo episodio ha portato un’inabilità lavorativa del 100% per un periodo di 1 mese. (…)” (doc. AI 48/1, la sottolineatura è del redattore).
Dal canto suo il dr. __________, FMH in neurochirurgia, non si è espresso sulla capacità lavorativa e nel rapporto del 19 giugno 2012 (doc. AI 48/6-7) ha concluso: “(…) sindrome lombovertebrale nell’ambito di processi degenerativi diffusi. Al momento nessun indizio clinico per una radicolopatia malgrado la presenza di un’ernia lussata a livello L4/5 a sx. Trattandosi di un’ernia lussata a livello L4/5 penso che questa sia probabilmente in fase di riassorbimento. Ciò spiegherebbe la ragione per cui il paziente non ha un dolore radicolare ben specifico soprattutto a sx. Infatti egli ha un dolore diffuso in entrambe le gambe lungo le fasce late ed i polpacci. Ciò lascia supporre piuttosto un sovraccarico delle faccette articolari. A questo punto ho proposto alla paziente un’infiltrazione delle faccette L4/5. Qualora quest’infiltrazione non dovesse portare ad un miglioramento, provvederò ad un controllo TAC alfine di stabilire se l’ernia L4/5 sia riassorbita o meno. Dopodiché si potrà prendere una decisione se procedere ad un intervento o meno. (…)” (doc. AI 48/7, la sottolineatura è del redattore).
Lo stesso specialista, nel rapporto 30 luglio 2012, ha attestato che: “(…) La recente RM conferma delle discopatie diffuse in tutto il rachide lombare accentuate però in L3/4 e L4/5 con presenza di un’ernia lussata a sx in L4/5 tuttavia una compressione radicolare L5 non è presente. Infatti l’esame neurologico non mette in evidenza una radicolopatia irritativa. In considerazione di quanto sopra al momento ritengo si possa ancora attendere continuando conservativamente, eventualmente con un ciclo di fisioterapia. Qualora i dolori dovessero persistere, si potrà rivalutare la situazione anche all’ottica di un possibile intervento. (…)” (doc. AI 48/5, la sottolineatura è del redattore).
Il dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 30 agosto 2012 (doc. AI 48/3-4), non si è espresso sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata e – ritenuta comunque la possibilità di svolgere attività meno impegnative fisicamente verso le quali andrebbe orientato – ha concluso: “(…) Siamo confrontati con un paziente 58enne, di professione giardiniere, habitus molto magro e atletico, ma che presenta multiple discopatie con relativo restringimento del canale spinale, storia di cervicobrachialgia destra principalmente su osteofitosi nel 2009 e che negli scorsi mesi, ha presentato un nuovo attacco lombare con sintomatologia spontaneamente risoltasi. All’esame odierno trovo un paziente asintomatico sul piano cervicale, senza neppure elementi a sospetto di una sindrome del tunnel carpale, ma che continua a lamentare una sindrome lombo vertebrale a prevalenza L4 destra, riconducibile alla discopatia già descritta anteriormente con netta ernia discale L3-L4 obliterata a destra, ed ulteriore discopatia L4-L5, quest’ultima a lieve prevalenza sinistra. La problematica resta dunque a carattere osteoarticolare, la ripresa di un’attività quale giardiniere a tempo pieno resta sicuramente problematica e non confacente. Il paziente andrebbe indirizzato in altre attività fisicamente meno impegnative, con un piano di reinserimento professionale. (…)” (doc. AI 48/4, la sottolineatura è del redattore).
Questo Tribunale, viste le suesposte risultanze, deve quindi attribuire alle valutazioni dei medici SMR dr. __________ e dr. __________ pieno valore probante conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.7), giacché essi sono giunti a conclusioni logiche, dopo aver esaminato approfonditamente tutta la documentazione medica agli atti e in piena conoscenza dell’incarto.
Al riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174, con riferimenti). L’Alta Corte, nella STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
Del resto l’assicurato, successivamente alle valutazioni SMR del 2 maggio e 6 giugno 2013 (doc. AI 65/1 e 69/1), non ha prodotto alcun documento atto a mettere in qualche modo in dubbio le conclusioni dei medici SMR o a sostanziare l’effettivo intervento di un peggioramento delle sue condizioni di salute con effetto sulla capacità lavorativa residua.
Ne consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del gravame.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti