Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2013.143

 

FC

Lugano

2 ottobre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 luglio 2013 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 luglio 2013 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1971, da ultimo attiva come aiuto domestico, nel maggio 2009, adducendo di soffrire di dolori lombari, ha presentato una prima domanda di prestazioni per adulti, la quale è stata respinta con decisione 5 agosto 2010 in assenza di un grado di invalidità sufficiente (doc. AI 34). Nell’ottobre 2011 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni facendo valere l’insorgenza di problemi psichiatrici oltre ai già noti problemi neurologici (doc. AI 40).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 12 luglio 2013, preceduta da un progetto del 23 aprile 2013, l’Ufficio AI ha accolto la domanda assegnando una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2011 (per un grado di invalidità del 57%), versata tuttavia solo dal 1. aprile 2012 (sei mesi dopo l’inoltro della richiesta).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, prodotta documentazione medica già agli atti oltre a certificati del 30 luglio 2013 del dr. __________ e del 10 luglio 2013 del dr. __________, e referti radiologici, ha contestato le conclusioni dell’ammini-strazione sostenendo in sostanza di essere completamente inabile al lavoro (I).

                                     

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti per l’esecuzione di ulteriori accertamenti pluridisciplinari (di natura reumatologica, neurologica e psichiatrica) proposti, nell’allegata nota del 3 settembre 2013, dal proprio medico SMR e per la resa di una nuova decisione (VIII).

 

                               1.4.   Dal canto suo, l’assicurata, in uno scritto del 17 settembre 2013, al quale ha pure allegato un certificato medico di medesima data del dr. __________, ha dichiarato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI, pur nuovamente sottolineando di essere inabile al lavoro già dal 2009 (doc. X).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

                                     

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                         Nel merito

                                     

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

 

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

 

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.). Sul tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

 

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, l’Ufficio AI, in evasione della prima domanda di prestazioni, aveva fatto eseguire una perizia dal dr. __________, reumatologo, il quale, nel referto del 29 settembre 2009, poste le diagnosi di Sindrome toracolombospondilogena cronica recidivante a sinistra in alterazioni degenerative del rachide dorsale e lombare, disturbi statici del rachide, tendenza ad ipermobilità articolare e decondizionamento muscolare”, aveva concluso per un’abilità lavorativa completa dal 12 agosto 2008 in un’attività leggera adatta, del 70% intesa come riduzione del rendimento (migliorabile all’80% dopo aver messo in atto il trattamento terapeutico consigliato) nell’attività da ultimo svolta di aiuto domestico e del 75% come casalinga (migliorabile sino al 90%) (doc. 12-7).

                                         Interpellata la consulente professionale (doc. AI 16), ed eseguita un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 18-1),  con progetto di decisione del 30 marzo 2010 l’amministrazione ha quindi negato il diritto a prestazioni avendo accertato un grado complessivo di invalidità del 15% (8% per la parte salariata e 18% quale casalinga) (doc. AI 19). Alla luce delle osservazioni presentate, l’Ufficio AI ha considerato l’assicurata completamente salariata dal 30 aprile 2010 (separazione dal marito), e, con decisione 5 agosto 2010, confermato il diniego di prestazioni avendo stabilito un grado di invalidità del 20% sula base del confronto dei redditi (doc. AI 34-7). La decisione è cresciuta in giudicato.

                                        

                                         Presentata una nuova domanda nell’ottobre 2011, l’Ufficio AI, valutati i certificati prodotti e sentito il medico SMR, ha fatto allestire una perizia dal CPAS, il quale, con referto 3 febbraio 2012, a cura della dr.ssa __________ e del dr. __________, entrambi psichiatri, ha posto quale diagnosi psichiatrica con valenza invalidante quella di “Episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F 32.1)”, e come diagnosi, senza influsso sulla capacità lavorativa, quella di “Uso episodico di alcool (ICD 10 F 10.26)”. In merito alla capacità lavorativa la perizia ha concluso:

 

"  B         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

(…)

2. Capacità di lavoro nell’attività attuale o da ultimo svolta

Capacità di lavoro pari al 30%, per l’ultima attività svolta, per i motivi indicati in sede di discussione.

 

3. Periodi di inabilità lavorativa accertabili

Il certificato medico steso dalla dr. __________ non indica un’inabilità lavorativa. Dalla descrizione anamnestica e dal confronto telefonico avuto con la collega si fa collimare l’inizio dell’inabilità con quello della presa a carico specialistica, ovvero dall’ottobre 2010; da allora e continuatamente fino all’attuale perizia l’incapacità lavorativa risulta pari a quella da noi riscontrata.

(…)

C         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

1. Indicazioni mediche per interventi di integrazione

È opportuno il supporto dell’UAI nella costruzione, unitamente alla psichiatra, di un programma di reintegrazione professionale; il ruolo dell’UAI può esprimersi nella scelta, congiuntamente con assicurata e psichiatra, di un’attività lavorativa consona (sia rispetto alle mansioni che all’ambiante di lavoro) ed in una funzione di guida, contenimento e rassicurazione almeno nella prima fase del programma.

 

2. Possibilità di  migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale

Non concerne, non avendo al momento l’assicurata un’occupazione.

 

3.Capacità di lavoro per altre attività

Capacità di lavoro pari al 50% (tempo ridotto, rendimento pieno) rispetto ad una giornata lavorativa piena, per attività consone (come precisato in sede di discussione).

 

                                         L’Ufficio AI ha predisposto un ulteriore approfondimento a cura del dr. __________, reumatologo, il quale, con perizia del 24 aprile 2012, ha posto quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “sindrome pan vertebrale con componente spondilogena cronica in alterazioni degenerative della colonna dorsale (ernia discale con lussato craniale comprimente il midollo spinale, ernia discale D11/D12 a sinistra), Disturbi statici del rachide (protusione discale L2/L3, L4/L5, spondilartrosi plurisegmenati), disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistro convessa toracolombare, iperlordosi lombare), Tendenza ad ipermobilità articolare, Tendenza fibromialgica, Deconzionamento e sbilancio muscolare, obesità”. In merito alla capacità lavorativa ha concluso che l’assicurata, in un lavoro adatto allo stato di salute, era da considerare abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con un rendimento massimo del 100% a decorrere dal 12 agosto 2008. Nella sua ultima attività di aiuto domestico, la capacità lavorativa era piena, ma con una riduzione del rendimento nella misura di 1/3, sempre a decorrere dal 12 agosto 2008; come casalinga la diminuzione del rendimento era invece del 25%. Ha precisato infine che le diminuzioni del rendimento non erano da cumulare con le inabilità per motivi psichici (doc. AI 57-11).

 

                                         Sulla base di queste conclusioni l’Ufficio AI, dopo aver appurato che successivamente al divorzio dal marito pronunciato il 14 gennaio 2013, l’assicurata andava ritenuta interamente salariata, ha nuovamente interpellato il medico SMR (doc. AI 58, 69), il quale si è pure espresso ulteriormente su nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata (certificati 26 luglio 2012 del dr. __________, 12 febbraio e 5 marzo 2013 del dr. __________, doc. AI 60-2, 68-6, 68-8). Sentito anche il consulente professionale, per il quale andava ammesso un grado di invalidità del 57% (doc. AI 70), in data 23 aprile 2013 l’amministrazione ha reso un nuovo progetto di decisione (che annullava e sostituiva il precedente del 7 ottobre 2011), con il quale ha riconosciuto un’inabilità lavorativa dal mese di ottobre 2010 del 70% quale aiuto domestico e del 50% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali, con un conseguente grado di invalidità del 57% e, quindi, una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2011 (versata solo dal 1. aprile 2012 essendo la domanda stata presentata tardivamente) (doc. AI 73).

                                         L’assicurata ha contestato il progetto di decisione sostenendo che il suo stato di salute era peggiorato (doc. AI 79), sulla scorta di un certificato del dr. __________ del 30 aprile 2013 attestante un peggioramento dei problemi cervicali e lombari comportanti una completa inabilità lavorativa (doc. AI 79-3). L’amministrazione, sentito il medico SMR (doc. AI 81), con la decisione contestata del 12 luglio 2013 ha confermato il progetto di decisione e, quindi, il diritto alla mezza rendita dal 1. ottobre 2011 (doc. AI 84).

 

                               2.5.   Unitamente al suo ricorso, l’assicurata ha prodotto un certificato medico del 30 luglio 2013 del dr. __________, attestante la presenza di una Sindrome lombo vertebrale per processi degenerativi accentuati in sede lombosacrale, sindrome toraco-lombare con indizi di incipiente mielopatia compressiva in D11/12 per ED calcificata a sinistra, Sindrome cervicale per discopatie cervicali C4/5 e C5/6, ma senza conflitti radicolari. Ha osservato che attualmente il prospettato intervento chirurgico in D11/12 era da considerare inopportuno e rischioso, mentre che occorreva continuare conservativamente. Mentre a livello radiologico la situazione era invariata rispetto al controllo del marzo 2013, soggettivamente la stessa aveva subito un importante peggioramento (doc. B5).

 

                                         Ha inoltre un certificato del 6 ottobre 2008 del dr. __________, reumatologo, attestante la presenza di sindrome lombospondilogena subacuta-cronica persistente con irritazioni radicolari intermittenti su discopatie con protusioni-prolassi plurisegmentali e leggera compressione radicolare bilaterale con predominanza a sinistra“. Ha prodotto altresì un rapporto MRI del 25 febbraio 2013 attestante la diagnosi di “Discopatia nei segmenti D10-D11, D11-D12 e D12-L1 con marcata mielocompressione soprattutto nel segmento D11-D12 senza mielopatia, non visibile compressione radicolare”(doc. B3), un referto 23 maggio 2013 di una TAC della colonna toracale confermante la presenza di un’ernia discale TH10-TH11 (doc. B3) e, infine, uno scritto del 10 luglio 2013 del dr. Pintucci, neurochirurgo, che riferisce alla dr.ssa Blasko, curante dell’assicurata, della presenza della problematica degenerativa concernente il rachide cervicale e lombare e la presenza di una ernia discale toracica e del consulto avuto dalla paziente presso la __________ (doc. B4).

   

                                         In proposito, nell’ “Annotazione” del 3 settembre 2013, il dr. __________ del SMR, ha ritenuto indispensabile una rivalutazione pluridisciplinare osservando:

 

"  (…)

L’assicurata presenta una probabile problematica neurologica con influsso sulla CL, problematica non valutata nell’istruttoria finora eseguita. L’assicurata va quindi sottoposta a valutazione pluridisciplinare comprendete valutazione reumatologica, psichiatrica (criteri di Forster) e neurologica. Completare l’istruttoria richiedendo la documentazione dal neurocentro. " (doc. VI/bis)

 

La ricorrente ha infine prodotto anche un certificato 17 settembre 2013 del dr. __________, neurologo, attestante la diagnosi di “Cefalee tensive, emicraniche senz’aura e con componente medicamentosa aggravante” (doc. X/1).

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die           Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

                                         Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                        

                               2.7.   Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 9 aprile 2013 (doc. A1) - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 132 V 215, 130 V 138, 129 V 4 consid. 1.2), i rapporti medici prodotti dall’inte-ressata in sede ricorsuale possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto dai dr. Liverani e Pintucci (e Wullimann) si riferisce anche alla situazione valetudinaria dell’assicurata antecedente all’emissione della decisione contestata.

Al riguardo, viste le citate attestazioni mediche, appare in particolare verosimile che i problemi alla schiena che affliggono l’assicurata abbiano subito un ulteriore peggioramento rispetto alla situazione presente all’epoca della perizia del dr. __________ del 24 aprile 2012 (doc. AI 57) e della valutazione psichiatrica del CPAS del 3 febbraio 2012 (doc. AI 54). Inoltre appare verosimile che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurata e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini, segnatamente anche con riferimento alla componente neurologica (con presenza di forti cefalee) e della possibile presenza di una componente somatoforme, in presenza di patologia psichiatrica e reumatologica (V).

                                         Del resto, esaminate le certificazioni prodotte con il ricorso, anche l’amministrazione, sentito il preavviso del medico SMR, ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti pluridisciplinari, segnatamente di natura neurologica, reumatologica e psichiatrica, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere l’evoluzione esatta delle varie problematiche di cui è sofferente la richiedente (cfr. VIII e VIIIbis).

Questa Corte deve quindi condividere, con il SMR, la necessità di esperire ulteriori chiarimenti, con mandato per una perizia pluridisciplinare, ritenuto come la documentazione acquisita all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento querelato (cfr. fra le tante DTF 132 V 215, 130 V 138).

                                        

                               2.8.   Nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

                                        

                                         Nella fattispecie, l’amministrazione, chiesta la retrocessione degli atti, conformemente a quanto concluso dal medico SMR, ha sostanzialmente indicato che avrebbe proceduto direttamente ad effettuare gli opportuni approfondimenti mediante mandato di allestimento di una perizia pluridisciplinare, riservandosi altresì di richiamare la documentazione dal neurocentro (VIII).

                                         Ora, rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, considerate le patologie di cui è portatrice l’assicurata, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento pluridisciplinare (a livello psichiatrico, reumatologico, neurologico), ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sulle condizioni  dell’assicura-ta ed ad una valutazione globale della residua capacità lavorativa che tenga conto delle varie patologie di cui soffre, nell’originaria professione di aiuto domestico ed in attività adeguate, avuto riguardo di un attenta applicazione dei criteri di Förster (in presenza di patologia psichiatrica e reumatologica), come suggerito dal dr. __________ del SMR (VIII/1; cfr. la giurisprudenza in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente enunciata al consid. 2.3), sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362).

                                         Una volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto alla rendita, se necessario mediante il consueto raffronto dei redditi, e questo nel rispetto dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr. in proposito il consid. 2.2).

 

                                         Quanto alle allegazioni della richiedente, la quale, seppur in modo non chiaro, sembra voler contestare la precedente  decisione del 5 agosto 2010, con la quale l’amministrazione le ha negato il diritto a prestazioni, sostenendo in particolare di essere completamente inabile al lavoro già dal 2009 (doc. X), questa Corte non entra nel merito di tali allegazioni, limitandosi a sottolineare come il provvedimento dell’agosto 2010 non sia stato contestato e sia quindi cresciuto in giudicato, ciò che comporta che le sue conclusioni sono da ritenere vincolanti. Laddove invece l’insorgente intendesse contestare la data di decorrenza della prestazione, così come stabilita dall’amministrazione nella decisione qui oggetto di esame, va detto che ai sensi del precitato art. 29 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni. Avendo l’attrice presentato la sua richiesta di prestazioni il 5 ottobre 2011 (doc. AI 40), a ragione l’Ufficio AI ha stabilito che la prestazione le può essere versata al più presto dal 1. aprile 2012, indipendentemente dalla nascita effettiva dell’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni.

 

                               2.9.   Per quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

                                        

                                         Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.7. e 2.8 e renda una nuova decisione.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Gianluca Menghetti