ata

 

 

Incarto n.
32.2013.155

 

BS/sc

Lugano

10 febbraio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2013 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 16 luglio 2013 emanate da

 

 

 

 

in relazione al caso:

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

 

PI 1

rappr: RA 1

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   __________, classe 1971, attivo quale cameriere, nel gennaio 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per i postumi di un incidente occorso il 18 ottobre 2008 (doc. AI 1).

 

 

                               1.2.   Raccolta la documentazione medica dalla __________ (agente quale assicuratore LAINF) e dalla Cassa pensioni RI 1 esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con decisioni 19 gennaio 2012 (preavvisate il 1° aprile 2011; doc. AI 86) l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre 2009 al 30 giugno 2010 e nuovamente dal 1° novembre 2010 (doc. AI 127; per le motivazioni cfr. doc. AI 129).

 

                                         In data 9 agosto 2012 la Cassa pensioni RI 1 (in seguito: Cassa), presso la quale l’assicurato era affiliato per il tramite del suo ex datore di lavoro, ha interposto ricorso contro le succitate decisioni.

 

                                         Con sentenza 9 agosto 2012 questo TCA, in accoglimento del ricorso, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’esecuzione di una perizia multidisciplinare, rilevando in particolare:

 

"  …In questo senso va pertanto confermata la necessità, palesata dal SMR, di procedere ad una perizia pluridisciplinare per valutare lo stato di salute dell’assicurato dal 2008 visto che sono emerse, contrariamente a quanto valutato dallo stesso SMR il 7 giugno 2010 (doc. AI 33), delle affezioni extrainfortunistiche, tenuto conto anche delle risultanze della perizia 18 marzo 2011 del dr. __________ (cfr. consid. 2.6.1). Non solo, ma anche dal punto psichiatrico la fattispecie necessita di un chiarimento ritenuto che, secondo i rapporti 20 aprile e 12 settembre 2011 della psichiatra curante, il crollo psichico è avvenuto alla metà di novembre 2010, a poco più di un mese dalle visite peritali presso i dr. __________ (8 ottobre 2010) e __________ (5 ottobre 2010), i quali, esclusa sostanzialmente la presenza di una patologia psichiatrica invalidante, avevano concordemente valutato una prognosi favorevole” (pag. 7 della sentenza in doc. AI165/7)

 

                               1.3.   L’Ufficio AI ha di conseguenza ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM. Sulla base del relativo rapporto datato 23 febbraio 2013 e del rapporto finale 7 marzo 2013 del SMR (Servizio medico dell’AI), l’assicurato è stato ritenuto inabile al 100% in ogni attività dal 18 ottobre 2008, al 50% dal 1° aprile 2010 e nuovamente al 100% dal 15 novembre 2010 in avanti. Di conseguenza, con tre decisioni del 16 luglio 2013 (preavvisate l’8 marzo 2013) l’amministrazione lo ha posto al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre 2009, di una mezza rendita dal 1° agosto 2010 e di una rendita intera dal 1° febbraio 2011 (doc. AI 220).

 

                               1.4.   Contro le succitate decisioni la Cassa, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso. Contestando la perizia del SAM, in particolare la valutazione psichiatrica, fondandosi sulla valutazione 22 maggio 2013 del proprio psichiatrica di fiducia (dr. __________), l’istituto di previdenza ribadisce sostanzialmente come l’amministrazione non abbia esaminato l’obbligo di riduzione del danno da parte dell’assicurato e di non aver esaminato la possibilità di adottare dei provvedimenti reintegrativi.

 

                               1.5.   Con osservazioni 4 ottobre 2012 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Egli contesta la valutazione psichiatrica del medico fiduciario della Cassa, evidenziando la congruenza e la completezza della perizia multidisciplinare. L’insorgente contesta altresì di non aver dimostrato di aver fatto tutto il possibile per reintegrarsi nel mondo del lavoro (VIII).

 

                               1.6.   Con la risposta di causa datata 10 dicembre 2013, dopo aver interpellato i periti del SAM e fondandosi sulle annotazioni del proprio servizio medico, l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti per un ulteriore accertamento d’ordine psichiatrico (XI).

 

                                         Interpellati dal TCA, con scritto 23 dicembre 2013 l’assicurato (XIV) e la Cassa, con lettera datata 7 gennaio 2014 (XV), hanno dato il loro assenso alla proposta di rinvio degli atti.

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                               2.2.   Pacifica è la legittimazione ex art. 59 LPGA della Cassa a ricorrere contro la presente decisione dell’Ufficio AI, a lei regolarmente notificata, stante il suo obbligo prestativo a dipendenza del riconoscimento di prestazioni AI (DTF 132 V 5 consid. 3.3.1).

                                        

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita intera.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

 

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).                   

 

                               2.6.   Nel caso in esame, a seguito della STCA 9 agosto 2012 di rinvio, l’Ufficio AI ha esperito una perizia pluridisciplinare. Con rapporto 23 febbraio 2013 i medici del SAM, sulla base di tre consultazioni specialistiche – di natura reumatologica (dr__________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________), hanno posto le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

"  (…)

5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F 32.2).

 

Periartropatia del ginocchio ds. con soprattutto interessamento del pes anserinus, nonché iniziale gonartrosi in:

 

           -     stato dopo osteosintesi di una frattura pluriframmentaria del piatto tibiale in data 18.10.2008.

 

Periartropatia del ginocchio sin. in:

 

           -     stato dopo osteosintesi di una frattura pluriframmentaria del piatto tibiale in data 16.6.2011, con ritardo di consolidamento.

 

Periatropatia omero scapolare tendinopatica alla spalla sin. con sintomatologia leggera d'impingement, nonché tendinosi inserzionale del tendine sottoscapolare. (…)" (doc. AI 193/30)

 

                                         In sintesi, sulla base dei succitati consulti, non risultando affezioni invalidanti d’ordine neurologico, i periti hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella propria attività di cameriere sin dall’evento infortunistico del 18 ottobre 2008, sommando parzialmente l’incapacità dal punto di vista reumatologico (80%) e psichiatrico (70%). Il dr. __________ ha invece valutato una piena abilità in attività rispettose delle limitazioni esposte nella sua perizia, mentre il dr. __________ ha ritenuto che l’assicurato possa svolgere altre attività nella misura del 30%.

                                         I periti del SAM hanno infine concluso:

 

"  (…)

A riguardo della prognosi valetudinaria a medio-lungo termine riteniamo attualmente prematuro esprimersi in merito e giudichiamo ragionevole, al fine di fornire una risposta adeguata, prevedere una rivalutazione peritale del caso tra un paio di anni. L'A. dovrà continuare con della fisioterapia attiva ambulatoriale onde migliorare ulteriormente la forza del quadricipite a sin., con miglior stabilità del ginocchio, inoltre la rieducazione alla deambulazione ed il miglioramento della postura. A riguardo della spalla sin. vi è da attendersi un miglioramento con l'intervento chirurgico proposto dal Dr. med. __________i, specialista FMH chirurgia ortopedica. Importante sarà pure la continuazione dell'intercorrente presa a carico psichiatrica con eventualmente rinforzo della psicofarmacologia, in particolare antidepressiva, secondo la valutazione della psichiatra curante. (…)"

(doc. AI 193/38)

 

                                         Recepite le conclusione del SAM, con rapporto finale 7 marzo 2013 il SMR ha ritenuto le seguenti inabilità lavorative: 100% dal 18 ottobre 2008 nella precedente professione di cameriere; 100% dal 18 ottobre 2008, 50% dal 1° aprile 2010 e 100% dal 15 novembre 2010 in attività adeguate (doc. AI 194).

                                        

                               2.7.   Dopo la ricezione del presente ricorso, con scritto 27 settembre 2013 il dr. __________ del SMR ha sottoposto al SAM le seguenti domande:

 

"  (…)

In considerazione dei punti sollevati della controparte ed in considerazione di punti non chiari nella perizia SAM vi devo chiedere

     -     Una presa di posizione in merito alle argomentazioni sollevate dal dr. __________ nella sua nuova perizia sugli atti.

     -     Una dettagliata presa di posizione in merito all'indicazione del perito Dr. __________ che l'inabilità lavorativa del 70% inizia a partire dal 18.1.2008. Da rilevare che nella documentazione agli atti la Dr.ssa __________ (vedi rapporto del maggio 2009) comunica l'inizio di un trattamento antidepressivo per depressione reattiva e che la presa a carico psichiatrica inizia nel gennaio 2010. Inoltre le valutazioni psichiatriche del Dr. __________ – ottobre 2010 – e del Dr. __________ – novembre 2010, non avevano attestato un quadro compatibile con un episodio depressivo grave, così come la psichiatra curante, Dr.ssa __________, che inizialmente attesta una sindrome da disadattamento, successivamente evoluta in un episodio depressivo di grado medio (11.03.2011) e in seguito medio-grave (20.04.2011).

     -     Una presa di posizione in merito al fatto che il dosaggio plasmatico dei medicamenti è giunto successivamente alla visita peritale psichiatrica (dosaggio inferiore al valore minimo per quietiapina e tradozone, in range per il clorazepato) e quindi non è stato possibile confrontare l'A. su tale elemento che ipotizza essere legato ad una compliance non ottimale delle terapie a fronte della dichiarazione dell'A. di una regolare assunzione.

     -     Di specificare in dettaglio l'evoluzione della CL soprattutto in attività adeguata dal 2008 come richiesto nella sentenza del TCA del 9.8.2012.

     -     Di fornire una discussione collegiale in merito alla cumulabilità o meno delle varie patologie. In particolare non si comprende per quali motivi l'assicurato è stato dichiarato completamente inabile anche in attività adeguata." (doc. VII/1)

 

                                         Una volta raccolte le prese di posizioni dei singoli consulenti coinvolti nella perizia multidisciplinare, con scritto 14 novembre 2013 il SAM ha risposto alle suddette domande (XI).

 

                                         Esaminate le risposte, con annotazioni 3 dicembre 2013 il già citato dr. __________ e la dr.ssa __________, quest’ultima specialista in psichiatria e psicoterapia al SMR, hanno rilevato:

 

"  L'attuale risposta del dr. __________ non risulta purtroppo sufficientemente chiara e convincente.

 

In particolare dovrà essere meglio chiarita la questione dell'evoluzione nel tempo dell'IL e dovrà essere chiarita la questione dell'esigibilità d'una cura medicamentosa adeguata in considerazione di tassi molto bassi in occasione della perizia SAM.

 

Il caso dovrà essere rivalutato a livello peritale psichiatrico per colmare le lacune evidenziate." (doc. XI/4)

 

                                         Orbene questo TCA condivide la necessità di procedere ai succitati accertamenti psichiatrici.

 

                                         In particolare va fatto notare che il dr. __________, in merito alle divergenti valutazioni operate dai suoi colleghi e riportate nel succitato scritto del SMR, dopo aver criticato la perizia sugli atti eseguita dal dr. __________ (psichiatra fiduciario della Cassa), ha risposto:

 

"  (…)

Io ho valutato una IL completa a partire dal momento dell'incidente motociclistico, ossia dal 18.10.2008 in quanto di fatto il peritando da tale data di fatto non riprenderà più a lavorare.

L'osservazione fatta dal perito Dr. __________ la trovo giustificata: forse non ho considerato a sufficienza le valutazioni dei Colleghi, sarebbe dunque più opportuno, cautelativo, accettabile fare partire l'IL completa dal momento del ricovero in ambiente stazionario specialistico psichiatrico, ossia dal 24.04.2011 (ricovero __________) anche se ciò mi sembra un poco speculativo. (…)" (doc. XI/2)

 

                                         Il dr. __________ ha modificato l’inizio della totale inabilità lavorativa facendola risalire non più, come esposto in sede di perizia SAM, all’evento infortunistico (18 ottobre 2008), ma al ricovero presso l’__________ (24 aprile 2011). Egli non ha comunque dettagliatamente preso posizione sulle diverse diagnosi poste dai suoi colleghi (va ricordato che il dr. __________ ha valutato come grave l’ episodio, senza sintomi psicotici, depressivo).

                                         Va anche affrontata la questione dell’adeguatezza del trattamento psichiatrico, tenendo del resto anche conto della nuova terapia farmacologica attestata il 20 dicembre 2013 dalla psichiatra curante, dr.ss __________ (doc. XIV/10).

                                         Determinante è poi accertare l’evoluzione del grado d’incapacità lavorativa, sia nella propria professione che in attività adeguate, dall’infortunio del 2008.

                                         Al perito spetterà confermare o meno quanto riportato dal SAM in merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, ossia:

 

"  Come riferito al capitolo precedente riteniamo al momento prematuro prendere posizione in modo chiaro su eventuali provvedimenti d'integrazione professionale i quali sono si possibili, ma non al momento realizzabili, e ciò specialmente a causa della situazione psicopatologica descritta. Queste saranno a nostro avviso da concordare con la psichiatra curante, verosimilmente dopo un riallenamento al lavoro, con il supporto delle preposte figure dell'Ufficio AI. (…)"

(doc. AI 193/38)

                                         A dipendenza dell’esito del nuovo accertamento psichiatrico, dovrà se del caso essere effettuata anche un’approfondita discussione plenaria fra tutti gli specialisti interessati dalla perizia SAM, per determinare l’eventuale grado di inabilità lavorativa globale dell’interessato sia nella sua che in altre attività adeguate. Al riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).

 

                                         In queste circostanze, un rinvio per un nuovo accertamento psichiatrico, al quale del resto sia la Cassa che l’interessato hanno dato il proprio assenso, risulta essere giustificato. Va ricordato che il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011); quest’ultima evenienza corrisponde al caso concreto.

 

                                         In esito a tali nuovi accertamenti, l’amministrazione dovrà in seguito emettere una nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito all’eventuale diritto alla rendita. Annullata di conseguenza la decisione contestata, il ricorso va accolto.

 

                                         Benché vincente e patrocinato da un legale, l’istituto di previdenza ricorrente non ha diritto a ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 pag. 164).

 

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione 16 luglio 2013 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al

                                              consid. 2.7.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione.                                      

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti